ART. 31) - Trasferimento di titolarità...22 ART. 32) - Revoca delle autorizzazioni...22 ART. 33) - Obblighi del titolare dell'autorizzazione...

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2 Indice generale TITOLO I...5 DISPOSIZIONI GENERALI...5 CAPO I...5 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI...5 ART.1) - Norme regolanti le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta...5 ART.2) - Oggetto delle concessioni, autorizzazioni, nulla-osta...5 ART.3) - Servizi Urbani...5 ART.4) - Convenzioni speciali...5 ART.5) - Procedura delle domande...5 ART.6) - Spese per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni...6 ART.7) - Depositi cauzionali...6 ART.8) - Rilascio dei nulla-osta su strade Provinciali all interno di centri abitati...6 ART.9) - Durata delle concessioni e autorizzazioni...7 ART.10) - Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta...7 ART.11) - Manutenzione delle opere concesse...8 ART. 12) - Termini per l esecuzione dei lavori...8 ART.13) - Pagamento del canone...9 ART.14) - Risarcimento danni...9 ART.15) - Esenzione dal canone...9 ART.16) - Sanzioni...10 ART.17) - Smarrimento delle concessioni ed autorizzazioni...10 ART. 18) - Trasferimento delle concessioni ed autorizzazioni...10 ART. 19) - Revoca e rinuncia delle concessioni ed autorizzazioni...10 TITOLO II...11 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE PROVINCIALI...11 CAPO I...11 NORME GENERALI...11 ART. 20 ) - Definizioni dei mezzi pubblicitari...11 ART. 21) - Regole generali...12 ART. 22) - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi...12 CAPO II...14 NORME TECNICHE...14 ART. 23) - Dimensioni...14 ART. 24) - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non luminosi...14 ART. 25) - Caratteristiche dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi...16 ART. 26) - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza...16 ART. 27) - Limitazioni alla pubblicità...20 CAPO III...21 NORME DI NATURA PROCEDURALE ED AMMINISTRATIVA...21 ART. 28) - Autorizzazioni, Nulla Osta, e Cambio immagine...21 ART. 29) - Collocazione di cartelli od altri impianti su strade non provinciali...21 ART. 30) - Rinnovo dell autorizzazione e del nulla-osta

3 ART. 31) - Trasferimento di titolarità...22 ART. 32) - Revoca delle autorizzazioni...22 ART. 33) - Obblighi del titolare dell'autorizzazione...23 ART. 34) - Targhette di identificazione...23 CAPO IV...25 SANZIONI...25 ART. 35) - Rimozioni...25 CAPO V...26 DISPOSIZIONI FINALI SULLA PUBBLICITA'...26 ART. 36) - Oneri di istruttoria...26 ART. 37) - Corrispettivo...26 ART. 38) - Norme transitorie...27 TITOLO III...28 NORME FINALI GENERALI...28 ART. 39) - Autorizzazioni, concessioni e nulla-osta in deroga...28 ART. 40) Diniego di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta...28 ART. 41) - Norme di rinvio...28 ART. 42) - Applicabilità del Nuovo Regolamento...28 ALLEGATO A...29 ART. 43) - Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche...30 ART.44) - Spese di istruttoria e sopralluogo...31 ART.45) - Corrispettivo per autorizzazioni all'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari...32 ALLEGATO B...33 NORME TECNICHE...33 ART. 46) Diramazioni stradali...34 ART. 47) - Classificazioni delle strade provinciali...36 ART. 48) - Esecuzione e manutenzione delle opere...37 ART. 49) - Segnalazione e delimitazione dei cantieri per la sicurezza della circolazione stradale...37 ART. 50) - Edificazioni all interno dei centri abitati...37 ART. 51) - Edificazioni fuori dai centri abitati...37 ART. 52) - Edificazioni fuori dai centri abitati, ma all interno di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale...38 ART. 53) - Fasce di rispetto Stradale...38 ART. 54) - Escavazioni...38 ART. 55) - Recinzioni - siepi vive - muri di cinta fuori dai centri abitati...38 ART. 56) - Piantagioni...40 ART. 57) - Recinzioni - siepi vive - muri di cinta nei centri abitati...40 ART. 58) - Accessi e Diramazioni...40 ART. 59) - Antenne e muri di sostegno in fregio alla strada...43 ART. 60) - Attraversamenti ed occupazione della sede stradale...43 ART. 61) - Opere e depositi temporanei sulle strade...44 ART. 62) - Occupazione di scarpate ART. 63) - Manutenzione delle ripe e dei fossi...45 ART. 64) - Condotta delle acque e scarico nei fossi stradali...45 ART. 65) - Segnali turistici di territorio e Segnali di servizio utili...46 ART. 66) - Distributore di carburanti...46 ART. 67) - Tombinamenti

4 ART. 68) - Parcheggi...49 ART. 69) - Pensiline per fermata Bus...49 ART. 70) - Cassonetti Portarifiuti...50 ART. 71) - Impianto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile...50 TAVOLE ILLUSTRATIVE...51 ALLEGATO C...61 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ART.1) - Norme regolanti le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta Le concessioni, le autorizzazioni e i nulla-osta interessanti le strade provinciali sono disciplinati dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento al Decreto Legislativo , n. 285 (nuovo Codice della Strada), al D.P.R , n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), al Decreto Legislativo n. 446 del , alla Legge n. 339 sulla disciplina della costruzione e l esercizio di linee elettriche aeree esterne e relativo regolamento di esecuzione, nonché alle leggi regionali e nazionali vigenti in materia urbanistica, e alla Legge n. 105 e successive modificazioni e integrazioni. ART.2) - Oggetto delle concessioni, autorizzazioni, nulla-osta Chiunque voglia depositare materiali sulle strade provinciali o loro pertinenze, aprire nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade alle proprietà adiacenti, convogliare acque nei fossi stradali, costruire lungo i margini delle strade muretti, cancellate, recinzioni, siepi e simili, installare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, attraversare strade con condutture, corde aeree, linee telefoniche, telegrafiche o di trasmissioni di energia elettrica, occupare aree stradali con serbatoi od altri impianti, o comunque eseguire opere che sia provvisoriamente sia stabilmente interessino in modo diretto o indiretto le strade provinciali, deve farne domanda all Amministrazione Provinciale in foglio bollato. Ogni domanda, redatta eventualmente su appositi moduli forniti dalla Provincia, deve riferirsi ad una sola concessione, autorizzazione o nulla-osta. ART.3) - Servizi Urbani Ai fini dell applicazione della Legge , n.105, sono da considerare servizi urbani le fognature, i marciapiedi, l illuminazione, le piste ciclabili, i cassonetti N.U., le pensiline delle fermate autobus, ed ogni altra opera di interesse collettivo di competenza dei Comuni. I casi sopra elencati saranno oggetto di autorizzazione. ART.4) - Convenzioni speciali E facoltà della Provincia stipulare con Enti e Società convenzioni speciali, disciplinanti le concessioni, le autorizzazioni, i nulla-osta. ART.5) - Procedura delle domande La domanda per ottenere concessioni, autorizzazioni e nulla-osta deve contenere l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, ed il codice fiscale del richiedente, la descrizione 5

6 particolareggiata delle opere che si intendono eseguire, la esatta identificazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed alle altre che l Amministrazione intendesse di prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà provinciale. La domanda, accompagnata dall attestazione dell avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, deve essere corredata da grafici sufficienti a bene identificare le opere da eseguirsi, e, in casi speciali, anche da calcoli di stabilità, il tutto in triplice copia. Per gli attraversamenti o percorrenze sulle strade di condutture elettriche ad alto potenziale, ferme restando le disposizioni di legge, la Provincia, nell interesse del pubblico transito, può chiedere, a corredo della domanda, copia dei calcoli e degli elementi tutti relativi alla linea, alla struttura ed alla stabilità dei supporti in genere, e potrà imporre l adozione di speciali dispositivi che essa ritenesse necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito. La Provincia, in relazione alla natura, al tipo ed all importanza dell opera da eseguire, potrà richiedere senza alcun obbligo di restituzione disegni esecutivi, elaborati e quanto altro sarà ritenuto utile e necessario ai fini dell esame e della decisione sulla domanda, da presentare in triplice copia. ART.6) - Spese per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni Il richiedente, unitamente alla domanda in bollo, deve allegare una marca da bollo (dell importo fissato dalle leggi vigenti per l eventuale rilascio dell atto di concessione o autorizzazione e da restituire in caso di rigetto della domanda) e deve provvedere al pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo, nella misura fissata come da allegata tariffa. Il richiedente non può pretendere la restituzione dell ammontare speso per l istruttoria della domanda, nel caso di reiezione della domanda stessa, o se egli non accetti le condizioni dell autorizzazione stessa o della concessione, o, dopo averle accettate, vi rinunci. ART.7) - Depositi cauzionali Qualora la richiesta di autorizzazione, concessione o nulla-osta comporti l esecuzione di particolari lavori dovrà essere versato, prima del rilascio dell'atto autorizzativo, se necessario, un deposito cauzionale in misura da stabilirsi di volta in volta. Tale deposito cauzionale dovrà garantire la Provincia per tutta la durata dei lavori da danni eventualmente arrecati alla proprietà provinciale e sarà restituito a lavori ultimati, previa detrazione delle spese per le riparazioni dei danni o per l esecuzione diretta di opere prescritte ma non eseguite dal richiedente. Quando le opere eseguite comportano la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze detto deposito dovrà garantire la Provincia per il tempo necessario alla regolare esecuzione dei lavori. ART.8) - Rilascio dei nulla-osta su strade Provinciali all interno di centri abitati Ai sensi dell art.26, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, gli utenti interessati ad ottenere concessioni o autorizzazioni lungo tratti di strade provinciali inclusi entro centri abitati debbono presentare presso la Provincia di Forlì-Cesena apposita domanda in duplice copia di cui una in carta semplice indirizzata alla Provincia e una in carta bollata indirizzata al Comune competente per territorio. La Provincia, effettuata la necessaria istruttoria, inoltrerà la pratica corredata dell eventuale Nulla Osta al Comune competente. 6

7 Il Comune, sulla base degli atti ricevuti dall Amministrazione Provinciale, provvede al rilascio della concessione o autorizzazione integrata da eventuali condizioni ritenute necessarie e di competenza comunale. Copia dell atto ufficiale o della comunicazione trasmessa dal Comune al richiedente dovrà essere inviata dal Comune stesso all Amministrazione Provinciale per la riscossione del canone, per la conservazione degli atti e per il controllo della esecuzione dei lavori sulla proprietà provinciale. ART.9) - Durata delle concessioni e autorizzazioni La durata delle concessioni e autorizzazioni verrà stabilita di volta in volta a seconda della natura delle medesime, e, con esclusione dei cartelli e mezzi pubblicitari, non può essere superiore a 29 anni, trascorsi i quali le concessioni ed autorizzazioni scadono di diritto se non ne sia richiesta ed ottenuta la rinnovazione almeno 6 mesi prima della scadenza. La durata dell autorizzazione all installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi di pubblicità ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile come previsto dall'art.30 del presente regolamento. Le Concessioni e Autorizzazioni già rilasciate a tempo indeterminato si debbono considerare della durata prevista dal Codice della Strada vigente. Le concessioni e le autorizzazioni sono permanenti quando la loro durata è di un anno o superiore, temporanee se la durata è inferiore. ART.10) - Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta Le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni provocati dalle opere e dai depositi permessi e con la facoltà della Provincia di revocare o modificare quanto concesso, oppure di imporre nuove condizioni. Il titolare della concessione, autorizzazione o nulla-osta dovrà, in qualunque tempo e a totali sue spese, apportare alle opere da lui eseguite le modificazioni necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nell interesse della Provincia. Nel caso che i lavori stradali o altre opere di interesse pubblico intraprese dalla Provincia, per il fatto dell esistenza di opere o manufatti in concessione od autorizzazione, comporti una maggiorazione di spesa per incomodi od altro, questa sarà ad esclusivo carico dei titolari delle rispettive concessioni, autorizzazioni o nulla-osta. In casi speciali la Provincia riserva a sé l esecuzione dei lavori che comportino la manomissione del suolo o delle pertinenze stradali. Gli interessati in tali casi devono depositare l importo presuntivo delle opere salvo conguaglio a lavori finiti. Il concessionario non può porre mano ai lavori finché non abbia adempiuto alle condizioni del presente regolamento ed a quelle eventualmente aggiunte nell atto autorizzativo. Il personale tecnico della Provincia avrà sempre libero accesso ai lavori, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni contenute negli atti autorizzativi, sia per dare quelle disposizioni o prescrizioni che il servizio stesso crederà di dovere impartire all atto dell esecuzione dei lavori. I lavori da eseguirsi e quelli prescritti non devono recare danno al piano viabile né aggravio alla Provincia, e non devono impedire o rendere difficili i lavori di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. Se dopo tre mesi dalla intimazione di decadenza il concessionario non avrà ripristinato le condizioni stradali quali erano prima della concessione, sarà passibile di contravvenzione al nuovo Codice della strada ed al regolamento di attuazione ed esecuzione. 7

8 ART.11) - Manutenzione delle opere concesse La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione, autorizzazione o nulla-osta, è sempre a carico del concessionario. La Provincia può prescrivere che vengano eseguite determinate opere, nonché che vengano osservate determinate norme tecniche, nell interesse della viabilità e della proprietà stradale. L inosservanza di tali prescrizioni può comportare la revoca della concessione, autorizzazione o nulla-osta e la conseguente diffida di rimettere le cose in pristino stato, come può comportare revoca la mancata manutenzione, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali e loro pertinenze, e salvo sempre l applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada. La Provincia eseguirà direttamente i lavori necessari ad assicurare un efficiente stato di manutenzione della strada, nel tratto manomesso, qualora il concessionario non vi abbia provveduto in modo da eliminare qualsiasi inconveniente o pericolo per il traffico. Le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario nei modi e nei tempi stabiliti dalla legislazione vigente. ART. 12) - Termini per l esecuzione dei lavori Nelle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta sono stabiliti i termini di tempo entro i quali i lavori devono essere compiuti. Tranne casi eccezionali il termine non dovrà essere superiore a 1 anno dalla data di rilascio dell atto autorizzativo. Ove tali termini non siano rispettati, salvo che non ne sia stata ottenuta apposita proroga, le autorizzazioni, concessioni e nulla-osta decadranno di pieno diritto e ogni opera iniziata o proseguita oltre i detti termini si riterrà in contravvenzione al presente regolamento. Nel caso che l interessato, che si trovi in dette condizioni, rinnovi la domanda, questa sarà considerata come nuova per ogni effetto. La data di inizio ed ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto all Ufficio Tecnico Comprensoriale citando il numero di protocollo della relativa concessione, autorizzazione o nulla-osta per mezzo di apposito stampato allegato all atto. Un tecnico della Provincia, appositamente incaricato, provvederà, a lavori ultimati, ad emettere un certificato di conformità dei manufatti qualora siano state osservate tutte le condizioni prescritte nell atto concessorio. 8

9 ART.13) - Pagamento del canone Per ogni autorizzazione o concessione senza occupazione non è dovuto il pagamento del canone. Per ogni autorizzazione o concessione con occupazione è dovuto un canone in ragione della effettiva occupazione. Per le occupazioni permanenti il canone si intende annuo, per le temporanee il canone è stabilito in rapporto alla durata della occupazione medesima e deve essere pagato anticipatamente al momento del rilascio dell'atto autorizzativo per tutta la sua durata. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate in arrotondamento alla misura superiore. Il canone è quantificato sulla base della tariffa di cui all All.A, e potrà subire variazioni a seguito della modifica della stessa da parte dell'amministrazione Provinciale nel rispetto della normativa vigente. ART.14) - Risarcimento danni Unitamente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta possono essere aggiunte al canone particolari indennità una tantum, da stabilirsi caso per caso e da versarsi prima del rilascio dell atto autorizzativo, a titolo di risarcimento danni al patrimonio provinciale. Sono esenti dal canone: ART.15) - Esenzione dal canone a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti di cui all art.87, comma 1, lett.c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi assegnati; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le linee elettriche destinate esclusivamente all illuminazione delle aree pubbliche; g) i Comuni per le concessioni relative ai servizi urbani di cui alla Legge , n.105, e all art.3 del presente regolamento; h) le autorizzazioni per accessi alle strade provinciali; 9

10 i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari, condutture d acqua potabile o d irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; ART.16) - Sanzioni Nelle contravvenzioni al presente regolamento sono applicabili le sanzioni stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione. Per le violazioni concernenti il pagamento del canone si applica una sanzione pari all ammontare del canone stesso. ART.17) - Smarrimento delle concessioni ed autorizzazioni Il concessionario è tenuto a custodire l atto di concessione od autorizzazione e ad esibirlo ad ogni richiesta del competente personale della Provincia. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare la Provincia e a chiedere il rilascio del duplicato. ART. 18) - Trasferimento delle concessioni ed autorizzazioni Nei casi di morte del concessionario, trasferimento della proprietà per atto tra vivi, trasformazioni societarie, la titolarità della concessione o autorizzazione è trasferita mediante apposita determinazione dirigenziale. La domanda di trasferimento da parte degli aventi causa, in bollo, deve essere corredata da una marca da bollo (dell importo fissato dalle leggi vigenti). ART. 19) - Revoca e rinuncia delle concessioni ed autorizzazioni Le concessioni od autorizzazioni possono cessare in qualunque momento nei seguenti casi: a) revoca disposta dalla Provincia per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale o quando le opere realizzate non siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite; b) rinuncia da parte del concessionario. Il Concessionario, al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla concessione od autorizzazione, deve restituire il relativo atto e rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale e sue pertinenze, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Provincia. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone pagato, la revoca, invece, dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità. 10

11 TITOLO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE PROVINCIALI CAPO I NORME GENERALI ART. 20 ) - Definizioni dei mezzi pubblicitari (Riferimenti normativi: art. 47 Reg. C. d. S.) a) "INSEGNA DI ESERCIZIO" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da un solo marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. b) "PREINSEGNA" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzato su una o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno metallica, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. c) "SORGENTE LUMINOSA" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. d) "CARTELLO" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 11

12 e) "STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. f) "IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 1) Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi e gli impianti pubblicitari di servizio sono indicati per brevità con il termine di "altri mezzi pubblicitari". 2) La generalità degli strumenti pubblicitari viene quindi individuata con la dizione di Insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari. ART. 21) - Regole generali (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S.) 1. Lungo le strade provinciali o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, e altri mezzi pubblicitari, visibili dai veicoli transitanti sulle strade stesse, che per forma, dimensioni, colori, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o sviare l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. 2. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla segnaletica prescritta dalle norme vigenti. 3. Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di edifici, aree tutelate come beni culturali e dei beni paesaggistici, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è regolata dalle norme vigenti in materia. ART. 22) - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S - art. 57 Reg. C. d. S.) 1. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all interno e all esterno di veicoli e rimorchi transitanti sulle strade provinciali non è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Forlì - Cesena. 2. I mezzi adibiti esclusivamente a scopo pubblicitario non possono stazionare su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze. 12

13 3. Il posizionamento di detti mezzi su aree pubbliche e private, fuori dal centro abitato dovrà essere autorizzato con le modalità di cui al presente regolamento. 13

14 CAPO II NORME TECNICHE ART. 23) - Dimensioni (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S - art. 48 Reg. C. d. S.) 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari come sopra definiti, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie max di 20 m². Qualora la superficie di ciascuna facciata dell edificio ove ha sede l attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell insegna e per entrambi i sensi di marcia. 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono comunque soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del C.d.S.. 3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m.1,00 x m. 0,20 e superiori di m. 1,50 x m. 0,30. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. ART. 24) - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non luminosi (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S - art. 49 Reg. C. d. S.) 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in prossimità ed in corrispondenza delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. 14

15 Non sono ammessi per la segnaletica pubblicitaria, ed in particolare per le preinsegne, colorazioni prevalenti che ripetano gli abbinamenti di colori di fondo e scritte imposti per i segnali stradali: 4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. 5. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata. 6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell art. 51, comma 9 del Reg. C.d.S., devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicolo sugli stessi. 15

16 ART. 25) - Caratteristiche dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S - art. 50 Reg. C. d. S.) 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare attenzione deve essere adottata nell uso dei colori, soprattutto del colore rosso e verde e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni semaforizzate. ART. 26) - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S - art. 51 e 52 Reg. C. d. S. - art 49 e 153 D. Lgs n. 42 del 2004) 1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h., salvo i casi specifici ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m. dal limite della carreggiata e comunque se presenti all esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette; b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizioni; d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m. prima dei segnali di indicazione; f) 100 m. dopo i segnali di indicazione; g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S.; h) 250 m. prima delle intersezioni; i) 100 m. dopo le intersezioni; j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a mt 3 dalla carreggiata, 16

17 costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt 3, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponi non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; i) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali. j) sul terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque o di altre opere di pertinenza stradale, quando non è rispettata la distanza minima di mt. 3 ed impediscano lo scorrimento dell'acqua nei fossi o vengano pregiudicati i necessari spazi per la manutenzione degli stessi ad eccezione dei segnali indicativi servizi utili. h) quando la posizione dell'impianto pubblicitario, pur rispettando le distanze minime di mt. 3 dal limite della carreggiata, ricade sull'opera di scolo delle acque o su altre opere di pertinenza stradale. E vietata l installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 49 e 153 D.Lgs. n. 42 del 2004 di seguito riportati: art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. 1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. 2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. 3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. 1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione. 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. 17

18 4. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi e, ove consentito dai regolamenti comunali è autorizzato ed effettuato di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 50 m lungo le strade extra urbane secondarie, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semafori e delle intersezioni; b) 30 m lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semafori e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semafori e dalle intersezioni; d) 100 mt dagli imbocchi delle gallerie. 5. Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponi non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; i) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali. E vietata l installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 49 e 153 D.Lgs. n. 42 del 2004 come riportato nell'art. 8 comma 3 del presente Regolamento. 6. All interno dei Centri abitati i comuni hanno la facoltà di derogare all applicazione del divieto di cui al comma 3) lett. a ( posizione a 3 m. dal limite della carreggiata e comunque se presenti all esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette) limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a mt 4. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 7. Le norme di cui al comma 2), (distanze fuori dal CA), comma 4 (distanze dentro al CA) e comma 5 (punti vietati dentro ai CA) non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento 18

19 comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell art. 23, comma 1 del Codice della Strada. 8. Le distanze di cui al comma 2) (fuori dal CA) e comma 4, (dentro al CA), ad eccezione delle distanze dalle intersezioni, non si applicano per i cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell art. 23, comma 1 del Codice della Strada. Entro i Centri Abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 9. Nel caso di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari monofacciali collocati in posizione perpendicolare alla sede stradale, le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Per quanto concerne i cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari bifacciali collocati in posizione perpendicolare alla sede stradale, le distanze si applicano per entrambi i sensi di marcia. 10. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 11. Per gli impianti pubblicitari di servizio come ad esempio quelli costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2 del presente articolo ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all art. 23 del Codice. Nei Centri Abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali. 12. Fuori dai centri abitati, ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a 500 m. è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2 lettere b), c), d), e), f) ed h) del presente articolo. In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m. 13. Qualora nel sito di installazione richiesto per una preinsegna, sia già presente un impianto precedentemente autorizzato, la collocazione dovrà avvenire sul suddetto impianto sino al numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia. La verifica tecnica prevista ai sensi dell art. 53, comma 3 del Regolamento del C.d.S., dovrà essere prodotta ad ogni nuova installazione e la scadenza dell autorizzazione sarà uniformata a quella residua dell impianto. 14. Fuori da centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di esercizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 19

20 All interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del nuovo Codice della Strada. Per l'ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si applica quanto disposto dall'art. 52 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. ART. 27) - Limitazioni alla pubblicità 1. Nelle intersezioni stradali (comprese le rotatorie) non è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari. 2. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, i cartelli collocati all'interno delle aree centrali delle intersezioni a rotatoria, riportanti il logo dell'ente Proprietario della strada, installate dallo stesso, riportanti la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione delle aree interne alla rotatoria e che abbiano stipulato con la Provincia di Forlì-Cesena apposita convenzione. Il cartello dovrà essere conforme alle dimensioni, colori e caratteristiche come nel disegno sottoriportato. Per ciascuna rotatoria è consentito un numero massimo di cartelli pari al numero delle strade che vi convergono. 20

21 CAPO III NORME DI NATURA PROCEDURALE ED AMMINISTRATIVA ART. 28) - Autorizzazioni, Nulla Osta, e Cambio immagine (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S - art. 53 Reg. C. d. S.) 1. L installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati lungo le strade provinciali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. 2. L installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all interno di centri abitati è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico della Provincia con la procedura di cui all'art.8 del presente regolamento. 4. Per quel che riguarda il Cambio immagine La domanda è esente da spese e marche da bollo. Dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) Fotocopia dell Atto di cui si richiede il cambio immagine; b) Bozzetto/i a colori del messaggio pubblicitario da esporre, opportunamente quotati, con l indicazione dei materiali e dei colori utilizzati; 5. L'installazione di striscioni, locandine, manifesti e stendardi in occasione di feste, sagre, manifestazioni sportive, iniziative commerciali e casi simili saranno autorizzati tramite nullaosta tecnico rilasciato dall'ufficio competente. E' limitato al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce oltre alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. La domanda dovrà pervenire 15 giorni prima della data di esposizione. 6. Il rilascio del Decreto avverrà entro 60 giorni, dall'arrivo delle domande all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. Il procedimento si interrompe nel caso in cui la Provincia, inviti l interessato, a mezzo di comunicazione scritta a produrre, entro 30 giorni, ulteriore documentazione o ad integrare quella presentata. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'interessato non produca le integrazioni richieste dall'ente entro il termine suddetto, la pratica sarà archiviata e la relativa documentazione verrà posta agli atti. I termini sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire il parere di uffici diversi dall'ufficio Viabilità o da Amministrazioni diverse dalla Provincia di Forlì-Cesena. ART. 29) - Collocazione di cartelli od altri impianti su strade non provinciali (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S - art. 53 Reg. C. d. S.) 21

22 1. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada non provinciale, sono visibili da una strada provinciale l'autorizzazione o il nulla osta segue le procedure di cui all'articolo precedente. ART. 30) - Rinnovo dell autorizzazione e del nulla-osta (Riferimenti normativi: art. 23 C. d. S - art. 53 Reg. C. d. S.) 1. La durata dell'autorizzazione e del nulla-osta all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi di pubblicità ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. 2. E consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza da presentarsi con le modalità descritte nel presente regolamento, entro i trenta giorni antecedenti la data della scadenza unitamente all attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, nella misura fissata all art allegato A del presente regolamento. 3. La validità del provvedimento di rinnovo avrà decorrenza dalla data di scadenza della originaria autorizzazione. 4. In mancanza di presentazione della domanda di rinnovo entro i termini stabiliti, si determina la decadenza dall autorizzazione e pertanto il titolare decade da qualunque diritto al mantenimento dell impianto pubblicitario a far data dal giorno di scadenza dell autorizzazione con l'obbligo di rimozione nel termine massimo di 30 giorni dalla scadenza. Se l'impianto non viene rimosso entro il temine prescritto si attiva la procedura sanzionatoria per installazione abusiva come previsto dall'art CAPO IV del presente regolamento. ART. 31) - Trasferimento di titolarità 1. Nel caso di trasferimento dell atto autorizzatorio ad altro titolare, deve essere presentata tempestivamente apposita domanda di voltura in competente bollo, corredata dalla documentazione comprovante le intervenute modificazioni e dal versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo nella misura fissata dall art. 18 del presente regolamento. ART. 32) - Revoca delle autorizzazioni 1. La Provincia può sempre revocare l autorizzazione per ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l adeguamento della segnaletica stradale, o di tutela della sicurezza stradale. Nel provvedimento devono in ogni caso essere indicati i motivi, i termini e l autorità cui è possibile inoltrare ricorso. 22

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