Argomento 7 Costituzione di fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria

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1 Argomento 7 Costituzione di fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria Il fondo patrimoniale: nozione, natura e costituzione Ciascuno o ambedue i coniugi (ovvero ancora un terzo, anche per testamento) possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Sebbene il fondo non rappresenti un regime patrimoniale autonomo rispetto a quelli previsti dalla legge (comunione ovvero separazione dei beni), esso è disciplinato da specifiche disposizioni volte a garantire che le utilità ricavabili dai beni siano effettivamente utilizzate per la soddisfazione delle esigenze della famiglia al cui beneficio il fondo stesso è costituito (1): ed infatti, i frutti dei beni che confluiscono nel fondo i quali, essendo di proprietà dei coniugi (2), sono amministrati secondo le norme dettate in tema di comunione legale sono impiegati per i bisogni della famiglia (3); i beni non possono formare oggetto di atti di disposizione se non con il consenso di entrambi i coniugi nonché, se vi sono figli minori, con l autorizzazione del tribunale ordinario ove questi ultimi hanno domicilio; l esecuzione sui beni costituiti nel fondo non è ammessa per quei debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari (4); il fondo cessa a seguito di annulla- (1) Stante la stretta correlazione esistente tra il soddisfacimento dei bisogni di vita cui è destinato il fondo e l onere di contribuzione che sussiste in capo ai familiari, i destinatari del soddisfacimento di tali bisogni sono da intendersi coloro che compongono la cd. famiglia nucleare (cioè i coniugi ed i figli) e non, quindi, altri familiari e parenti. (2) Secondo Cass. civ., sez. II, sent , n. 3703, la costituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione su tali beni, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà né implica l insorgere di una posizione di diritto in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo alla inalienabilità dei beni. (3) Per Cass. civ., sez. I, sent , n. 134, in Foro it., 1985, I, 558, alla nozione di «bisogni della famiglia» va attribuito un significato ampio, così da non considerare quali bisogni semplicemente ciò che è indispensabile e strettamente legato all esistenza della famiglia, bensì tutti quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all armonioso sviluppo della famiglia e volte altresì al potenziamento della capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi. (4) A tale proposito la Cass. civ., sez. I, sent , n , in Fam. dir., 2004, 351, con nota di LONGO, Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale, ha precisato che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esclusiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (ex contractu o ex delicto), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della 67

2 Argomento 7 ı mento o scioglimento del matrimonio ovvero, se vi sono figli minori, sino al raggiungimento della maggiore età dell ultimo figlio. Il fondo patrimoniale, dunque, è un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità e di espropriabilità da parte dei creditori. Sotto il profilo sistematico, l istituto in esame è generalmente ricondotto nell alveo dei cosiddetti «patrimoni di destinazione», perché, privo di soggettività autonoma, è vincolato al soddisfacimento dei bisogni familiari. La sua costituzione, difatti, determina soltanto un vincolo sui beni confluenti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi né implica l insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità (5). Il fondo si può costituire per testamento ovvero mediante un apposita convenzione matrimoniale di cui sono parti i coniugi ed eventualmente il terzo o i terzi che conferiscono i beni al fondo e che va stipulata per atto pubblico sotto pena di nullità (art. 162 c.c.). Qualora il fondo sia costituito mediante atto mortis causa, si ritiene che l atto deve necessariamente consistere in un legato ovvero in una istituzione di erede che, essendo ex certa re, attribuisca al designato la proprietà di uno o più beni individuati. La costituzione per atto inter vivos può realizzarsi o mediante atto unilaterale del conferente ovvero mediante convenzione matrimoniale. Detta convenzione, peraltro, è opponibile ai terzi soltanto se è annotata a margine dell atto di matrimonio, con l indicazione della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti (6). Fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria La convenzione matrimoniale avente ad oggetto la costituzione del vincolo del patrimonio familiare implica, anche quando la destinazione famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in fatto illecito, abbia inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo. Per Cass. civ., sez. III, sent , n. 5684, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie, l ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni. (5) Cfr. Cass. civ., sez. I, sent , n V. altresì Cass. 3703/1988, citata in nota n. 2. (6) Cass. civ., sez. I, sent , n , ha precisato che l opponibilità ai terzi della costituzione del fondo patrimoniale è condizionata esclusivamente all annotazione del relativo contratto a margine dell atto di matrimonio, mentre, nell ipotesi in cui nel fondo sia confluiti anche beni immobili, la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi dell art c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità. 68 Sentenze civili

3 ı Costituzione di fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria sia impressa da uno o entrambi i coniugi, un atto a titolo gratuito (ovvero una liberalità), atteso che il disponente non è normalmente destinatario di alcuna controprestazione (7). In quanto atto a titolo gratuito, la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori mediante azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (v. art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (8). L azione revocatoria (o actio pauliana), infatti, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore di domandare che siano dichiarati giudizialmente inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. L effetto della revocatoria, dunque, non è l oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore, bensì l inefficacia relativa dell atto, nel senso che al creditore agente in revocatoria non può essere opposto l effetto traslativo del diritto derivante dall atto revocato, il quale, tuttavia, rimane pienamente efficace tra le parti e rispetto agli altri creditori. Ed infatti, l azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione l azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell atto l azione esecutiva per la realizzazione del credito (9). Per poter ottenere la declaratoria d inefficacia di un atto dispositivo sono necessari i seguenti presupposti: 1) l esistenza di un credito, anche se sottoposto a termine o condizione (10); 2) il fatto che l atto dispositivo (7) Cfr. C. M. BIANCA, Diritto civile, II, pag (8) Cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. I, sent , n (9) Cfr. Cass. civ., sez. I, sent , n (10) La Suprema Corte ha precisato che l art c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva cioè di ogni ragione o aspettativa, coerentemente con la funzione propria dell azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, per cui l incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all eventus damni: cfr. Cass. civ., sez. I, sent , n Risolvendo un annoso dibattito interpretativo, peraltro, la Corte ha sancito che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l insorgere della qualità di creditore che abilita all esperimento dell azione revocatoria avverso l atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso per la revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda, in quanto la definizione del giudizio sull accertamento del credito non costituisce l indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria: cfr. Cass. civ., sez. un., ord , n. 9440, in Giust. civ., 2004, Lo studio del diritto attraverso la giurisprudenza 69

4 Argomento 7 ı arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. eventus damni); 3) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ovvero, se l atto è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dello stesso al fine di pregiudicare le ragioni del creditore (cd. scientia damni); 3bis) se l atto è a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo (cioè l avente causa dal debitore) del pregiudizio ovvero, se l atto è anteriore al sorgere del credito, che egli fosse partecipe della dolosa preordinazione. Per quanto concerne l eventus damni, occorre che l atto dispositivo abbia cagionato ovvero aggravato il pericolo che il patrimonio del debitore sia insufficiente a garantire il credito da revocare. Perché sia integrato il requisito oggettivo, dunque, è sufficiente che l atto di disposizione abbia reso maggiormente difficoltosa la possibilità di soddisfazione coattiva del credito. Ed infatti, ai fini dell azione revocatoria ordinaria, per l integrazione del profilo oggettivo dell eventus damni è sufficiente che l atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell esazione coattiva del credito, potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (11). È importante sottolineare che l azione è esperibile anche quando il depauperamento riguardi il patrimonio di uno soltanto dei debitori solidali, atteso che il creditore ha la facoltà di chiedere l adempimento a ciascuno dei coobbligati, sicché la riduzione della garanzia patrimoniale generica di uno di essi diminuisce la possibilità del creditore di conseguire la soddisfazione del proprio diritto. Ciò vale anche nell ipotesi in cui il coobbligato solidale sia garante della prestazione dovuta dal debitore principale come avviene nel caso del fideiussore in quanto non vi è dubbio che il garante risponda con tutto il proprio patrimonio dell adempimento dell obbligazione assunta (12). D altra parte, è lecito osservare che l art c.c. dettato in tema di fideiussione contrattuale pone a carico del fideiussore un obbligo personale verso il creditore avente ad oggetto l adempimento di una obbligazione altrui (come confermato dall art c.c., il quale espressamente sancisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale per il pagamento del debito), con la conseguenza che il fideiussore è esposto immediatamente e direttamente alle azioni del creditore. Per quanto concerne, invece, la scientia damni, l unica condizione richiesta dalla legge è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, ovvero che, trattandosi di atto a titolo oneroso, di (11) Cfr. Cass. civ., sez. III, sent , n (12) Cfr. Cass. civ., sez. II, sent , n Sentenze civili

5 ı Costituzione di fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria tale pregiudizio fosse a conoscenza anche il terzo (13), senza che debba sussistere una vera e propria collusione tra quest ultimo ed il debitore (14). Come in precedenza accennato, la consolidata opinione giurisprudenziale ritiene che la costituzione del fondo patrimoniale, anche se atto proveniente da uno o da entrambi i coniugi, è suscettibile di essere revocata, in quanto idonea a rendere maggiormente difficoltosa l esecuzione coattiva del credito (15). Il presupposto concettuale sul quale si fonda tale indirizzo è che l atto costitutivo del fondo patrimoniale debba essere qualificato come atto dispositivo a titolo gratuito. In effetti, non possono esservi dubbi in merito al fatto che la costituzione del fondo patrimoniale implichi una significativa modifica in senso peggiorativo della situazione patrimoniale del debitore (ovvero del fideiussore) in pregiudizio dei creditori, atteso che questi ultimi non possono agire esecutivamente sui beni confluiti nel fondo per debiti che conoscevano essere estranei ai bisogni della famiglia. In dottrina, tuttavia, si è evidenziato che, mentre nel caso in cui il fondo sia costituito da un terzo non può escludersi una finalità donativa, essa può non ricorrere nel caso di costituzione del fondo da parte dei coniugi. In tale evenienza, difatti, la costituzione del fondo è diretta a sopperire ai bisogni della famiglia, e quindi anche del coniuge disponente, che a farvi fronte è obbligato ai sensi degli artt. 143 e 147 c.c. (16). Secondo altri, invece, la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe sottratta ai sensi dell art. 2901, terzo comma, cod. civ. all azione revocatoria, in quanto essa costituirebbe l adempimento dell obbligo morale gravante sul coniuge di assicurare la salvezza del nucleo familiare e il benessere della famiglia, quale che sia il mezzo giuridico utilizzato per raggiungere lo scopo (17). Il ragionamento è il seguente: ciascun componente è moralmente obbligato al sostentamento della famiglia di cui fa parte; nel caso del (13) La prova di tale conoscenza, che è a carico del creditore che agisce in revocatoria, può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni: v. Cass. civ., sez. III, sent , n (14) Cfr. Cass. civ., sez. II, sent , n (15) Oltre a Cass. 4933/2005, già citata in nota n. 8, ex multis si vedano: Cass. civ., sez. I, sent , n. 6267; Cass. civ., sez. III, sent , n ; Cass. civ., sez. I, sent , n. 5402; Cass. civ., sez. III, sent , n (16) Cfr. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, e continuato da L. MENGONI, V, t. II, sez. 2, Milano 1984, pagg. 92 e ss., il quale precisa che, se è vero che questo non è l unico modo di adempimento dell obbligo di contribuzione, né tanto meno un modo necessario, è certo uno dei modi che la legge propone e anzi privilegia, configurandolo come una convenzione matrimoniale. (17) Cfr. L. SOLAINI, L azione revocatoria ordinaria dell atto di costituzione del fondo patrimoniale, in Giur. merito, 1997, 2, 294, il quale ipotizza che la costituzione del fondo possa essere qualificata come atto di liberalità privo di finalità donativa. Lo studio del diritto attraverso la giurisprudenza 71

6 Argomento 7 ı coniuge, in particolare, tale dovere assume i contorni dell obbligo giuridico a contenuto patrimoniale, essendo sancito dagli artt. 143 e 147 c.c.; una volta costituita la comunità familiare, il debito deve essere considerato scaduto, in quanto immediatamente esigibile; poiché l art. 2901, terzo comma, c.c., stabilisce che l adempimento del debito scaduto non può essere revocato, la costituzione del fondo patrimoniale, che è atto di adempimento dell obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia, è sottratto alla revocatoria. Al riguardo, si deve però osservare che la revocabilità del negozio costitutivo di fondo patrimoniale non potrebbe essere messa in dubbio affermando che esso si configura come adempimento del debito scaduto, cioè dell obbligazione gravante su ciascuno dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, in quanto la costituzione del fondo, pur potendosi prospettare come modalità di adempimento dell obbligo di contribuzione, è normalmente destinata a favorire bisogni futuri e dunque non all adempimento del debito scaduto. Come detto, la giurisprudenza è fermamente orientata nel senso della revocabilità dell atto di costituzione del fondo patrimoniale. Sotto il profilo dell eventus damni, in particolare, si rileva che l atto in questione contiene una disposizione a titolo gratuito perché l imposizione del vincolo non è compensata da alcuna attribuzione a favore dei disponenti (18) idoneo a rendere di più incerta o difficile soddisfazione il credito, giacché, considerate le limitazioni all esecuzione poste dall art. 170 c.c., riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti. La revocabilità della costituzione del fondo patrimoniale nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di occuparsi a più riprese e sotto diversi profili della problematica relativa alla revocatoria dell atto di costituzione del fondo patrimoniale. Innanzitutto, si è ribadito il consueto principio secondo cui anche il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, pur se concluso da entrambi i coniugi, in quanto atto a titolo gratuito, può essere revocato (19). In particolare, avendo l actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in (18) Cfr. Cass. civ., sez. I, sent , n. 8379, in Giust. civ., 2000, I, (19) Cfr. Cass. civ., sez. III, sent , n Sentenze civili

7 ı Costituzione di fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell azione esecutiva l eccepisca, fornire la prova. ne consegue che deve ritenersi sussistente l interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell effettiva realizzazione a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l esazione del suo credito, sicché per l integrazione del profilo oggettivo dell eventus damni non è necessario che l atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell esazione coattiva del credito medesimo. Il riconoscimento dell esistenza dell eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest ultimo della pericolosità dell atto impugnato non essendo richiesta, a fondamento dell azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore. Sotto il profilo soggettivo, poi, trattandosi nel caso specifico di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all assunzione del debito, non è richiesta la dolosa preordinazione finalizzata al pregiudizio delle ragioni del creditore, ma è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Non rileva, di contro, l intenzione del disponente, atteso che l atto è revocabile senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira nel compimento dell atto dispositivo (a tale stregua considerandosi soggetti all azione revocatoria anche gli «atti aventi un profondo valore etico e morale», come ad es. il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, in favore di quest ultimo) ed anche nell ipotesi in cui il disponente non sia l obbligato principale, ma abbia prestato garanzia personale, in quanto nell ambito della nozione lata di credito quivi accolta, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali), è certamente da considerarsi ricompresa la fideiussione. In altra pronuncia, la Suprema Corte ha operato un importante precisazione in tema di decorrenza del termine di prescrizione dell azione Lo studio del diritto attraverso la giurisprudenza 73

8 Argomento 7 ı revocatoria avente ad oggetto l atto di costituzione del fondo patrimoniale (20). Ai sensi dell art c.c., infatti, l azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell atto. L art c.c. stabilisce, però, che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Come accennato in precedenza, la costituzione del fondo patrimoniale avviene mediante convenzione matrimoniale, la quale, per essere opponibile ai terzi, deve essere annotata a margine dell atto di matrimonio (art. 162 c.c.). La Corte ha sancito che, nel caso di revocatoria proposta avverso un atto di costituzione del fondo patrimoniale, la prescrizione decorre dal giorno in cui dell atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo la disposizione dell art c.c., laddove stabilisce che l azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all art c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell atto è stata data pubblicità ai terzi; è solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo presupposto dell istituto della prescrizione è, infatti, l inerzia del titolare nell esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge, sicché non è configurabile siffatto stato se non dal momento in cui il titolare sia idoneamente edotto del diritto che è in suo potere esercitare. Ciò in quanto il criterio dell art c.c. ha carattere di specialità, in ordine alla decorrenza del termine, nella sola ipotesi in cui l atto revocabile è anteriore al sorgere del credito, mentre negli altri casi dell art c.c. detta decorrenza coincide con l esperibilità dell azione revocatoria Si tratta, peraltro, di un operazione ermeneutica non nuova nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, nel caso della prescrizione breve prevista dall art c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (che la disposizione fa compiere in cinque anni «dal giorno in cui il fatto si è verificato»), ha rilevato alcune ipotesi (dette di danno lungolatente), in cui il momento dell inflizione del danno ad opera del danneggiante ed il momento della sua percezione da parte del danneggiato non coincidono, ma tra loro si verifica uno stacco temporale; ipotesi, queste, nelle quali, in forza del coordinamento con la disposizione dell art c.c. si è stabilito che la prescrizione comincia a decorrere da quando il titolare del diritto al risarcimento sia adeguatamente informato non solo dell esistenza del danno, ma anche dell attribuibilità ad esso del carattere dell ingiustizia (cfr. soprattutto Cass , n. 2645, in tema di prescrizione del diritto (20) Cfr. Cass. civ., sez. III, sent , n Sentenze civili

9 ı Costituzione di fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo). È opportuno segnalare che la prescrizione dell azione revocatoria, peraltro, può essere interrotta soltanto mediante proposizione della domanda giudiziale. In linea generale, ai sensi degli artt e 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell atto con cui si inizia un giudizio, dall atto di costituzione in mora, ovvero dal riconoscimento del debito da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Gli atti interruttivi previsti dal codice civile, tuttavia, riguardano esclusivamente le posizioni di diritto soggettivo perfetto, cui corrisponde un obbligo del debitore, che è chiamato a rendere una data prestazione per attuare il diritto del titolare, atteso che soltanto in tali ipotesi può configurarsi la mora del debitore. Nel caso di diritto potestativo (quale è l azione revocatoria, la quale, in quanto volta ad ottenere un mutamento della situazione giuridica del destinatario del pagamento, ha natura costitutiva), invece, in capo alla controparte è configurabile una posizione di mera soggezione, nel senso che il diritto si attua per mera iniziativa del titolare, senza necessità di alcuna collaborazione dell obbligato, sicché la costituzione in mora non è ipotizzabile (21). In tema di azione revocatoria ordinaria, in particolare, la Suprema Corte ha precisato che la posizione del creditore ha natura di diritto potestativo, al quale pertanto non corrisponde l obbligo di un soggetto a una prestazione ma la mera posizione di soggezione all iniziativa altrui (22). Ne consegue che non è configurabile l esistenza di un atto interruttivo del decorso della prescrizione diverso dalla domanda giudiziale. Osservazioni conclusive Gli arresti giurisprudenziali sopra rassegnati evidenziano un netto contrasto tra la posizione dei giudici di legittimità fermi nel ritenere che l atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito dai coniugi (o da uno soltanto di essi) sia revocabile, in quanto atto a titolo gratuito idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori e la più articolata posizione di parte degli studiosi, i quali sottolineano come la rigorosa soluzione adottata dalla giurisprudenza svuota di contenuto l istituto del fondo, che, in quanto patrimonio separato e destinato a soddisfare i bisogni familiari, è normativamente sottratto alla funzione di soddisfazione, anche a mezzo di esecuzione coattiva, del ceto creditorio. (21) Cfr. Cass. civ., sez. I, sent , n. 58, nonché Cass. civ., sez. I, sent , n (22) Cfr. Cass. civ., sez. II, sent , n Lo studio del diritto attraverso la giurisprudenza 75

10 Argomento 7 ı Segnatamente, in dottrina si è osservato che proprio la speciale disciplina dettata dal codice civile dovrebbe indurre a ritenere non revocabile l atto di costituzione del fondo patrimoniale. Ed infatti, poiché il legislatore ha voluto rafforzare il vincolo di destinazione dei beni impresso dal coniuge costituente, sottraendo i beni confluiti nel fondo all esecuzione dei creditori che abbiano maturato il proprio diritto in virtù di un obbligazione non finalizzata a soddisfare i bisogni familiari, l orientamento giurisprudenziale consolidato non spiega perché la ritenuta necessità di tutelare il singolo creditore debba prevalere sull esigenza di protezione della famiglia, il cui interesse è da considerarsi normativamente prevalente su quello individuale del creditore medesimo (come si evince dal limite di espropriabilità ex art. 170 c.c.). Tale obiezione è stata tuttavia superata dalla giurisprudenza sulla scorta della considerazione secondo cui, se è vero che il legislatore ha inteso sottrarre i beni vincolati e costituiti nel fondo ad eventuali azioni esecutive del ceto creditorio, è altresì certo che, a seguito dell esperimento dell azione revocatoria, l attore intende non acquisire in via diretta i beni predetti, ma rimuovere, mediante la declaratoria di inefficacia dell atto, l impedimento all acquisizione determinato dal vincolo di segregazione (23). L affermazione della revocabilità dell atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi, pertanto, non si porrebbe in contrasto con la ratio dell istituto. (23) Cfr. Cass. civ., sez. I, sent , n. 6267, in tema di revocatoria fallimentare promossa dal curatore ex art. 64 l. fall. 76 Sentenze civili