Dl 76 del 28 giugno 2013
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- Ambra Cuomo
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1 Dl 76 del 28 giugno 2013 INTERVENTI SULLA L. 92/2012 (RIFORMA FORNERO) 1. CONTRATTO A CHIAMATA La riforma Fornero stabilisce l obbligo, per il datore di lavoro che intende avvalersi del lavoro intermittente, di inviare una comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro ogni qualvolta il lavoratore è chiamato. Il mancato adempimento dell obbligo di comunicazione è punito con una sanzione amministrativa tra i 400 e i 2400 euro per lavoratore. La prima modifica introdotta dal dl 76/13 stabilisce che la sanzione amministrativa in caso di omessa comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro non si applica se gli adempimenti contributivi precedentemente assolti evidenziano la volontà di non occultare lo svolgimento della prestazione lavorativa. Un altra importante novità prevede che il contratto di lavoro a chiamata è ammissibile per un periodo massimo di 400 giornate lavorative nell arco di un triennio. Il decreto, però, non chiarisce la data d'inizio del triennio per il calcolo dei 400 giorni, né se il periodo massimo di utilizzo sia da riferire ad un singolo datore di lavoro o a tutte le prestazioni di lavoro intermittenti svolte da ciascun lavoratore con diversi datori di lavoro. In caso di superamento del limite massimo di 400 giorni il contratto di lavoro a chiamata si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 2. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO La Riforma Fornero aveva allungato (rispetto a quanto stabiliva il pacchetto Treu) il lasso temporale tra la scadenza di un rapporto di lavoro determinato e il suo successivo rinnovo portandolo da 10 a 60 giorni, in caso di rapporto di lavoro iniziale con durata inferiore e 6 mesi e da 20 a 90 in caso di rapporto di lavoro iniziale con durata superiore ai 6 mesi. Pause più brevi (ma mai al di sotto dei giorni) potevano essere previste solo dai CCNL o, in via delegata, dalla contrattazione decentrata. Rispetto al regime della proroga e agli obblighi della prosecuzione di fatto oltre il termine di scadenza del contratto a termine, è concessa la possibilità di proseguire di fatto il rapporto oltre il termine inizialmente fissato o successivamente prorogato: la prosecuzione può durare 30 giorni per contratti di lavoro con durata iniziale inferiore a 6 mesi e 50 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Entro la scadenza del termine per il datore di lavoro sussisteva l obbligo di comunicare al centro per l impiego la prosecuzione del rapporto oltre il termine. La legge 92/2012 aveva introdotto il principio della improrogabilità del primo contratto acausale che, pertanto, non poteva essere oggetto di prosecuzione di fatto. La possibilità di non indicare la causale nel contratto a tempo determinato era possibile solo per il primo contratto a termine della durata di massimo 12 mesi (non prorogabili) ma alla contrattazione collettiva era data la possibilità di derogare prevedendo l esenzione della causale per un numero massimo di lavoratori pari al 6% del totale degli occupati nell unità produttiva e per il proseguimento di alcune specifiche finalità di carattere occupazionale (nuove attività, emersione, qualità del lavoro, introduzione nuove tecnologie ). 1
2 Con l entrata in vigore del nuovo decreto la durata delle pause tra un contratto a tempo determinato e l altro torna a essere come prima della Riforma Fornero: 10 giorni in caso di contratto iniziale con durata inferiore e 6 mesi e 20 giorni per contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi. Resta alle parti sociali la facoltà di modificare tali intervalli tramite contrattazione collettiva, anche a livello aziendale. La nuova norma lascia i termini di prosecuzione del contratto invariati ma estende anche al primo contratto a termine acausale, la possibilità di usufruire della prosecuzione di fatto. Infine il nuovo decreto ha abrogato l obbligo di comunicazione al centro per l impiego, da parte del datore di lavoro, della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine. Rispetto all esenzione dell obbligo di indicare la causale nel contratto a termine, la nuova norma conferma che la causale può non essere indicata per il primo contratto a termine di durata non superiore ai 12 mesi (resi però ora prorogabili di fatto) e specifica più chiaramente che l esenzione è confermata anche per i contratti di lavoro stipulati per eseguire una missione con contratto di somministrazione a tempo determinato. Un importante novità, in merito, consiste nell ampliamento dello spazio di intervento delle parti sociali che possono individuare con la contrattazione collettiva, anche decentrata, le ipotesi in cui non si applica la causale senza più i vincoli del 6% e delle particolari situazioni produttive individuate dalla legge 92/ CONTRATTO A PROGETTO La Legge Fornero ha introdotto una precisa definizione di contratto a progetto specificando che esso non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, deve essere riferito a un programma preciso ed essere indirizzato ad un determinato risultato finale. Inoltre il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. E' introdotto anche il principio di presunzione di subordinazione che scatta automaticamente qualora l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle dei dipendenti del committente. Inoltre il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere, ai fini della prova, alcuni elementi fondamentali (indicati nel Dlgs 276/03) quali: descrizione del progetto, durata, corrispettivo, forme di coordinamento ). La mancanza di tali elementi aveva come effetto di limitare la possibilità di prova ma non di impedirla. Sulla possibilità di recesso anticipato da parte del collaboratore, essa era possibile per giusta causa o con preavviso, se previsto dal contratto. L entrata in vigore del dl 76/2013 modifica alcune importanti disposizioni. Per quanto riguarda la forma del contratto, l indicazione degli elementi previsti nel Dlgs 276/03 non è più richiesta a fini probatori ma diventa tassativa e costituisce parte fondante del contratto. Rispetto al contenuto del progetto, il decreto stabilisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. Sostituendo e con o di fatto si precisa che i requisiti devono essere presenti entrambi contemporaneamente per escludere la possibilità di instaurare un contratto a progetto mentre, con la norma precedente, i due requisiti erano considerati disgiuntamente ed era sufficiente che fosse presente anche uno solo dei due per escludere il contratto a progetto. La nuova norma estende anche ai collaboratori a progetto le disposizioni sulle dimissioni in bianco. 2
3 4. LAVORO ACCESSORIO La legge Fornero ha modificato la natura del lavoro accessorio eliminando l individuazione di caratteristiche soggettive e oggettive specifiche del lavoro accessorio nonché la definizione degli ambiti in cui la prestazione è consentita. La norma, infatti, non elenca i soggetti che possono usufruire del voucher, né i settori in cui possono essere utilizzati, ma si limita a definire prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ai 5mila euro nell anno solare. Per il 2013 è stato stabilito che i percettori di misure di sostegno al reddito possono usufruire di voucher fino a un valore di 3mila euro senza perdere il diritto al trattamento economico di sostegno al reddito. Il decreto 76/2013 elimina l inciso di natura meramente occasionale, pertanto qualifica il lavoro accessorio solo in base al requisito del valore economico della prestazione che diventa l unico limite di cui tener conto per l utilizzo dei voucher. Inoltre la nuova norma stabilisce che il tetto reddituale di 5mila euro nell anno solare non è più rivolto ai singoli committenti ma al prestatore. Fermo restando il limite complessivo di 5mila euro nel corso di un anno solare, riferito alla totalità dei committenti, le prestazioni svolte a favore di ciascun singolo committente (imprenditore commerciale o professionista) non possono generare compensi superiori a 2mila euro. Alla categoria dei percettori di sostegno al reddito si aggiungono soggetti in condizioni di disabilità, detenzione e tossicodipendenza per i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà, con proprio decreto, definire specifiche condizioni, modalità e importi dai voucher erogabili. 5. CONVALIDA DIMISSIONI La normativa vigente prevede che dimissioni o risoluzioni consensuali siano sospensivamente condizionate alla convalida presso la Dtl o il Centro per l impiego o da sedi individuate dai CCNL stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L obbligo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, se queste intervengono durante il periodo di gravidanza o entro i tre anni di vita del bambino o di ingresso in famiglia del minore adottato, deve essere assolto esclusivamente presso la Dtl. La nuova norma estende la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. L estensione per co.co.co e associati in partecipazione, riguarda anche l obbligo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, esclusivamente presso la Dtl, per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, se queste intervengono durante il periodo di gravidanza o entro i tre anni di vita del bambino o di ingresso in famiglia del minore adottato. 6. PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE La riforma Fornero introduce la procedura obbligatoria di conciliazione preventiva che si applica a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nelle aziende con più di 15 dipendenti. 3
4 Il giudice può tenere in considerazione il comportamento tenuto dalle parti in sede di procedura di conciliazione, ai fini della determinazione dell indennità risarcitoria e della quantificazione delle spese legali. Il decreto specifica espressamente che la procedura non si applica in tre casi: licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per cambio d appalto se i lavoratori vengono assunti dall azienda che subentra, in applicazione delle clausole sociali che garantiscono continuità occupazionale previste dai CCNL, licenziamento per chiusura del cantiere e fine dei lavori nel settore edile. Inoltre il decreto disciplina le conseguenze della mancata presentazione di una o di entrambe le parti al tentativo di conciliazione: la mancanza della partecipazione delle parti in causa alla procedura può essere tenuta in considerazione dal giudice per desumere argomenti di prova. 7. RESPONSABILITA SOLIDALE Con la Riforma Fornero era previsto che i CCNL potessero derogare al regime della responsabilità solidale senza distinzione tra aspetto retributivo, contributivo e assicurativo. Nella disciplina della responsabilità solidale non era mai stato precisato se rientrassero anche i lavoratori autonomi. Il nuovo decreto legge circoscrive l applicabilità delle clausole di riserva previste dai CCNL stabilendo che il loro potere derogatorio è limitato ai soli trattamenti retributivi escludendo i contributi previdenziali e assicurativi. Rispetto ai destinatari della responsabilità solidale il decreto chiarisce definitivamente che è applicabile anche ai lavoratori autonomi. 8. RIDEFINIZIONE DELLO STATUS DI DISOCCUPATO La legge 92/2012 ha ridotto, rispetto alla situazione previgente, da 8 a 6 mesi il periodo massimo di attività subordinata oltre il quale si perde il diritto alla sospensione dello status di disoccupato. La riforma aveva inoltre eliminato completamente la possibilità di svolgere attività autonoma compatibilmente con lo status di disoccupazione. La nuova norma conferma la sospensione dello status di disoccupato per quanto riguarda il limite dei 6 mesi di attività subordinata ma elimina la limitazione economica. Diventa dunque possibile, per i disoccupati, svolgere attività autonoma o subordinata purché essa non produca un reddito annuale superore al reddito minimo personale escluso da imposizione pari a 8mil euro annui per il lavoro subordinato e 4800 euro per quello autonomo. 1. APPRENDISTATO ALTRE MISURE La Conferenza Stato-Regioni, con l intento di garantire una disciplina uniforme sul territorio nazionale per l offerta formativa pubblica, deve adottare, entro il 30 settembre 2013, delle linee 4
5 guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante in riferimento alle assunzione effettuate entro il 31 dicembre 2015 da microimprese e piccole e medie imprese. Tali linee guida potranno anche prevedere alcune modifiche al Testo Unico sull apprendistato tra le quali: la possibilità di modificare il piano formativo individuale, che potrà diventare obbligatorio solo per la formazione finalizzata all acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche; la possibilità di registrare la formazione e la qualifica professionale acquisita in un documento sul modello del libretto formativo del cittadino; in caso di imprese multilocalizzate la formazione può avvenire secondo la disciplina della regione in cui ha sede legale l impresa. Se entro il termine del 30 settembre 2013 non saranno definite le linee guida, le modifiche sopradescritte saranno comunque applicate alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate dall entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre INCENTIVI ALL OCCUPAZIONE GIOVANILE - E previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, fino al 30 giugno 2015, giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, non abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale, vivano soli con una o più persone a carico. Per fruire dell agevolazione, inoltre, le nuove assunzioni devono realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla differenza tra il numero di lavoratori rilevato ogni mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione (il part-time è riproporzionato). L incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda e non può, in ogni caso, superare l importo massimo di 650 euro per lavoratore ed è erogato per 18 mesi. - Per i datori di lavoro che trasformano un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato l incentivo è erogato per 12 mesi sempre nella misura di un terzo della retribuzione mensile lorda e entro il tetto massimo di 650 euro. Anche in caso di trasformazione è richiesto l incremento occupazionale netto perciò alla trasformazione di un contratto da terminato a indeterminato deve corrispondere un ulteriore assunzione che prescinde, in tal caso, dalle condizioni soggettive richieste dal decreto. Le modalità di accesso agli incentivi saranno definite dall INPS entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto. 3. INCENTIVI ALL OCCUPAZIONE E previsto un incentivo a favore del datore di lavoro che assume un soggetto percettore di Aspi, pari al 50% dell indennità residua di Aspi che sarebbe stata corrisposta al soggetto se fosse rimasto privo di occupazione. La nuova norma stabilisce il rispetto di alcune condizioni, già previste per l ammissione all incentivo introdotto dalla l.223/91, vale a dire: l assunzione deve avvenire a tempo pieno e indeterminato ed essere effettuata liberamente, non essendo premiati gli avviamenti al lavoro di soggetti nei confronti dei quali sussiste obbligo legale o contrattuale. In aggiunta la norma pone un ulteriore condizione: i lavoratori non devono essere stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell impresa che assume o essere con questa in rapporto di collegamento o controllo. L assenza di tali cause ostative deve essere dichiarata dal datore di lavoro. 5
6 4. SRL Il decreto abolisce la Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto) pertanto, nel nostro ordinamento, l unico tipo di Srl a capitale ridotto che rimane è la Srls (società a responsabilità limitata semplificata). E abolito il limite di 35 anni d età per le persone fisiche che costituiscono la Srls; inoltre gli amministratori della società non devono più essere necessariamente soci ma possono anche essere esterni alla compagine sociale. 5. TIROCINI FORMATIVI Il decreto intende rilanciare i tirocini come strumento di alternanza scuola-lavoro. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e nelle Province autonome dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni previste dalla l.196/1997 e dal Dm 142/1998. La durata dei tirocini, prorogabile di un mese, come previsto dall art. 7 del Dm 142/1998 è di: 4 mesi se i soggetti beneficiari sono studenti della scuola media secondaria, 6 mesi se i lavoratori sono inoccupati o disoccupati, o allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività postdiploma o postlaurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione e 12 mesi per gli studenti universitari e i soggetti svantaggiati. La norma trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell ambito delle Pubbliche amministrazioni che dovranno provvedere alla corresponsione dei rimborsi spese. 6. TIROCINI CURRICULARI I tirocini curriculari sono quelli inclusi nei piani di studio universitari per favorire l apprendimento tramite l alternanza tra formazione e lavoro. Il Ministero dell Istruzione stabilirà, entro 30 giorni, i criteri per la ripartizione, su base premiale, delle risorse alle università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi. A loro volta le Università provvederanno all attribuzione delle risorse assegnate agli studenti, secondo graduatorie costruite sulla regolarità del percorso di studi, votazioni conseguite agli esami e condizioni economiche dello studente. Ogni ateneo assegnerà le risorse, con priorità per gli studenti che hanno concluso gli esami, nella misura massima di 200 euro mensili come cofinanziamento, pari al 50%, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico o privato in qualità di soggetto ospitante. 7. DATABASE DOMANDA-OFFERTA Il decreto dispone l istituzione di una banca dati delle politiche attive e passive che utilizzerà le informazioni già conosciute ma mettendole in relazione tra loro. Nel database dovranno confluire gli elenchi dei destinatari delle prestazioni di sostegno al reddito, l anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e la dorsale informativa prevista dalla l. 92/2012 riguardante i percorsi formativi dei lavoratori. Per incrementare le informazioni disponibili, il Ministero del Lavoro potrà siglare convenzioni con soggetti pubblici e privati. In questo modo da una parte si raccoglieranno le informazioni sulle persone senza lavoro, dall altra quelle sulle opportunità occupazionali così da favorire l incontro tra domanda e offerta e rendere più efficaci le politiche attive e passive. La nuova banca dati costituirà anche uno degli strumenti individuati dal governo per attuare la Garanzia giovani, cioè le condizioni per un rapido passaggio dal mondo della formazione a quello del lavoro. 6
7 MISURE PER IL MEZZOGIORNO Il decreto attiva ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno stanziando risorse mirate alle seguenti finalità: AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA ; PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA GIOVANI E DA SOGGETTI DELLA CATEGORIE SVANTAGGIATE per l infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno; BORSE DI TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DEI NEET (giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione); ESTENSIONE DELLA SOCIAL CARD a tutte le regioni del Sud. 7
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