RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Legge n. 92/2012

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1 RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Legge n. 92/2012 TIPOLOGIE CONTRATTUALI TEMPO DETERMINATO (art. 1 commi da 9 a 13 e art. 2 commi da 28 a 30) Introdotte alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. n. 368/2001) al fine di contrastare l utilizzo ripetuto e reiterato del contratto a termine e favorire rapporti di lavoro più stabili. Riscritto l art. 1 comma 1 Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Viene quindi sottolineato il ruolo predominante del contratto a tempo indeterminato quale tipologia ordinaria e principale di instaurazione di qualsiasi rapporto lavorativo. CONTRATTO ACAUSALE Introdotto all art. 1 il comma 1-bis che elimina il cd. causalone ovvero il vincolo dell indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo giustificatrici del termine, possibile solo in caso di contemporanea coesistenza dei seguenti requisiti: - stipulazione del primo contratto a termine; - di durata non superiore a 12 mesi; - per lo svolgimento di qualsiasi mansione; - sia nella forma del contratto a tempo determinato sia in caso di prima missione di un lavoratore nell ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. In alternativa a tali condizioni, i contratti collettivi possono prevedere la non indicazione delle causali in caso di contratti a tempo determinato o di somministrazione a termine stipulati nell ambito di un processo organizzativo determinato da specifiche ragioni (avvio nuova attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente) nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell ambito dell unità produttiva. Il contratto acausale, ovvero stipulato senza il riferimento alle ragioni tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, può essere stipulato una e una sola volta e solo se tra datore di lavoro e lavoratore non si sono instaurate altre forme contrattuali (tempo determinato, indeterminato, intermittente, co.co.pro., ecc.). Possibile proseguire il contratto acausale per il periodo di 30 o 50 giorni dalla scadenza con la corresponsione delle dovute maggiorazioni retributive. Il contratto acausale NON può essere prorogato neanche se ha una durata iniziale inferiore ai 12 mesi massimi consentiti. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO: NUOVI LIMITI TEMPORALI 1

2 Prolungamento del periodo entro il quale il rapporto può proseguire oltre la scadenza (proroga di fatto). Riguardo la continuazione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato dalle parti, fermo restando l obbligo del datore di lavoro di corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al 20% fino al decimo giorno e al 40% per ciascun giorno ulteriore, viene ampliato il lasso di tempo di ultrattività del contratto. Il periodo di tolleranza per la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre la scadenza passa da: - 20 a 30 giorni se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi; - 30 a 50 giorni per i contratti di durata pari o superiore a 6 mesi. RIASSUNZIONE: INTERVALLO MINIMO TRA CONTRATTI Il periodo di interruzione minima da rispettare tra due successivi contratti a termine è stato aumentato: - 60 giorni (invece dei precedenti 10 giorni) per contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi; - 90 giorni (invece dei precedenti 20 giorni) per i contratti di durata superiore a 6 mesi. I contratti collettivi potranno ridurre tali limiti temporali, definendone le condizioni, fino a 20 giorni per contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi, qualora l assunzione avvenga nell ambito di un processo organizzativo determinato da precise ragioni (avvio nuova attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente). Inoltre, i limiti temporali possono essere ridotti come sopra indicato per i contratti stagionali ed in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO Ai fini del computo della durata massima di 36 mesi, comprensivi di rinnovi e proroghe, devono essere considerati anche i periodi aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti, con contratto acausale e con contratto di somministrazione; in quest ultimo caso si computano solo i contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA Con effetto da gennaio 2013 il datore di lavoro che instaura rapporti a tempo determinato deve sostenere un costo contributivo addizionale pari all 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale non è dovuto per i lavoratori a termine assunti: - in sostituzione di lavoratori assenti; - per attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963 e, con riferimento ai periodi contributivi maturati dal 01/01/2013 al 31/12/2015, per quelle definite dagli avvisi comuni e dai Ccnl. In caso di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato è previsto un premio di stabilizzazione a favore del datore di lavoro. Infatti, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il contributo addizionale è restituito nei limiti delle ultime sei mensilità. 2

3 In caso di assunzione a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, il contributo è restituito detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. CONTRATTO DI INSERIMENTO (art. 1 commi 14-15) Abrogato dal 2013 il contratto di inserimento. Fino al 31/12/2012 sarà possibile continuare ad assumere con il contratto di inserimento in base alla previgente normativa. Contemporaneamente all abrogazione del contratto di inserimento, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2013 viene introdotto un sistema di incentivi all occupazione per i lavoratori ultracinquantenni e per le donne. In particolare, è prevista una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro della durata di: - 12 mesi per assunzioni a tempo determinato o di somministrazione, più eventuali altri 6 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato; - 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. Tali incentivi si applicano alle assunzioni di: - lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi; - donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni individuate annualmente con decreto ministeriale; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. APPRENDISTATO (art. 1 commi 16-18) DURATA MINIMA 6 mesi. PREAVVISO Durante il periodo di preavviso, decorrente dal termine del periodo di formazione, trova applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. LIMITI NUMERICI (applicabili agli apprendisti assunti a decorrere dal 01/01/2013) Innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall attuale 1:1 a 3:2 ovvero la possibilità per l impresa di assumere tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati/specializzati. In particolare: - datore di lavoro che occupa almeno 10 dipendenti: può assumere max tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati/specializzati; - datore di lavoro che occupa meno di 10 dipendenti: il numero degli apprendisti non può superare il 100% delle maestranze qualificate/specializzate; - datore di lavoro che occupa fino a 3 dipendenti: massimo tre apprendisti. 3

4 Per le imprese artigiane continuano a trovare applicazione i limiti previsti dalla legge quadro sull artigianato. CONFERMA IN SERVIZIO Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 lavoratori, l assunzione di apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (30% nei primi 36 mesi dall entrata in vigore della riforma) degli apprendisti. Sono esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. In caso di mancato rispetto della percentuale di conferma in servizio, è consentita l assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un apprendista in caso di mancanza totale di conferme. Gli apprendisti assunti in violazione di tali percentuali di conferma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Quindi, i datori di lavoro che occupano almeno 10 lavoratori devono considerare quanti apprendisti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione abbiano concluso il percorso formativo e quanti siano stati stabilizzati proseguendo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Esempio: - datori di lavoro che hanno stabilizzato nei 36 mesi precedenti 4 apprendisti su 8: possono assumere apprendisti rispettando il limite numerico (1:1 3:2 dal 01/01/2013); - datori di lavoro che hanno stabilizzato nei 36 mesi precedenti 2 apprendisti su 8: possibilità di assumere 3 apprendisti (quelli confermati più uno); - datori di lavoro che hanno stabilizzato nei 36 mesi precedenti nessun apprendista: possibilità di assumere un solo apprendista. Le legge n. 134/2012 di conversione del cd. Decreto Sviluppo all art. 46 bis introduce la possibilità di ricorrere all apprendistato in somministrazione per tutti i settori produttivi. PART-TIME (art. 1 comma 20) La contrattazione collettiva può stabilire condizioni e modalità con cui il lavoratore può chiedere l eliminazione o la modifica delle clausole elastiche e flessibili precedentemente concordate. Ai lavoratori studenti e a quelli affetti da patologie oncologiche, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso alle variazioni di orario precedentemente espresso attraverso clausole elastiche e flessibili. 4

5 LAVORO INTERMITTENTE (art. 1 commi 21-22) INQUADRAMENTO GIURIDICO Il Ministero del Lavoro con circolare n. 20/2012 ha ricordato che il lavoro intermittente è caratterizzato dall espletamento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo i limiti indicati dalla legge. La prestazione può considerarsi discontinua anche quando viene resa per periodi di durata significativa. In tal caso tuttavia è necessario che i periodi lavorativi siano intervallati da una o più interruzioni in modo tale che la durata del contratto non coincida esattamente con la durata della prestazione. CONDIZIONI SOGGETTIVE: modifiche possibile ricorrere al lavoro intermittente con soggetti di età: - inferiore a 24 anni, inteso 23 anni e 364 giorni (in precedenza era meno di 25 anni); in questo caso le prestazioni devono essere svolte fino al compimento del 25 anno di età, limite oltre il quale il contratto di lavoro intermittente cesserà di produrre effetti; - superiore a 55 anni ovvero a partire dal 55 anno di età (in precedenza era più di 45 anni). CONDIZIONI OGGETTIVE: modifiche Abrogata la possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali. Nonostante tale abrogazione, il lavoro a chiamata può comunque essere stipulato per periodi predeterminati nell arco della settimana, del mese o dell anno. Spetterà alla contrattazione collettiva individuare tali periodi, che, pertanto, non possono essere definiti dalle parti nel contratto individuale di lavoro. Confermata la possibilità per il Ministero del Lavoro di individuare le ipotesi oggettive in assenza di disciplina contrattuale collettiva; attualmente si fa riferimento al DM 23 ottobre 2004 che consente l instaurazione di rapporti di lavoro intermittente per l esecuzione di prestazioni discontinue di cui al Regio Decreto n. 2657/1923. Quindi, è ancora consentita l assunzione per condizioni oggettive di cui al Regio Decreto. DIVIETI Si ricordano i casi in cui non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente: - sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - qualora nei sei mesi precedenti l azienda abbia provveduto a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle stesse mansioni; - qualora l azienda non abbia provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA Introdotto l obbligo di comunicare alla Direzione prov.le del Lavoro competente mediante sms, fax, posta elettronica o pec, la durata della prestazione lavorativa prima del suo inizio o di un ciclo integrato di prestazioni fino a 30 giorni. 5

6 La comunicazione preventiva può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedentemente all effettivo impiego. La mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. La comunicazione preventiva può essere modificata o annullata purché la modifica o l annullamento siano effettuati prima dell inizio della prestazione lavorativa, ovvero nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. Per la revoca di comunicazioni già effettuate, è sufficiente inviare una successiva comunicazione in tal senso che indichi il lavoratore interessato. In assenza di ulteriori indicazioni, si ritiene che per le comunicazioni di annullamento o modifica vada utilizzato il modulo ministeriale. In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata si presume che la prestazione lavorativa si svolga nelle giornate comunicate con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva (vi deve quindi essere coincidenza tra il libro unico e le comunicazioni preventive). Pertanto, la prestazione lavorativa svolta in giornate non indicate nella comunicazione preventiva (anche solo per diversa collocazione temporale dei giorni inizialmente comunicati) comporta l applicazione della sanzione amministrativa per mancata comunicazione da 400 a In riferimento al ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, i 30 giorni possono essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo all interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. Pertanto, possono essere effettuate comunicazioni per periodi più ampi di 30 giorni purché all interno di essi i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore. Esempi: - 15 agosto, 20 agosto, 12 settembre, 30 settembre, 4 ottobre, 5 novembre, 25 dicembre (tot. 7 giorni lavorativi); - Dal 1 agosto al 14 agosto (per un totale di 12 gio rni lavorativi più 2 giorni di riposo); - Dal 1 al 5 agosto, dal 1 al 5 settembre, dal 1 a l 5 ottobre, dal 1 al 5 dicembre, dal 1 al 5 gennaio 2013, dal 1 al 5 febbraio 2013 (tot. 30 giorni lavorativi). Ovviamente per prestazioni di durata superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati) deve essere inoltrata più di una comunicazione. La comunicazione preventiva deve essere effettuata secondo le seguenti modalità alternative tra loro (nota Ministero del Lavoro del 09/08/2012): - FAX al numero Utilizzando l apposito modulo ministeriale. Il modulo può essere utilizzato per comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore fino ad un massimo di dieci periodi. - SMS al numero

7 Può essere inviata un unica comunicazione fino ad un massimo di tre lavoratori per il medesimo periodo di chiamata. - MAIL all indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it Utilizzando l apposito modulo ministeriale. La mail deve avere come oggetto: comunicazione chiamata lavoro intermittente Appena ricevuta la mail il sistema invierà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione. Possono essere comunicati con una singola mail fino ad un massimo di sei lavoratori per il medesimo periodo di chiamata ovvero per un lavoratore fino ad un massimo di dieci periodi. DAL 01/10/2012 ON LINE Con nota 14/09/2012 il Ministero del Lavoro ha comunicato che, fino a data che verrà fissata con successiva nota, è consentita la possibilità di effettuare la comunicazione preventiva di lavoro intermittente sia ai recapiti sopra indicati sia ai recapiti delle direzioni provinciali del lavoro di competenza, quali: DPL Ancona fax pec: DPL.Ancona@mailcert.lavoro.gov.it mail: dpl-ancona@lavoro.gov.it DPL Macerata fax pec: DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it mail: dpl-macerata@lavoro.gov.it N.B. LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEVE ESSERE PRESENTATA PER TUTTI I CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE, SIA VECCHI CHE NUOVI, AD OGNI CHIAMATA O CICLO INTEGRATO, PRIMA DELL INIZIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. REGIME TRANSITORIO I contratti stipulati prima del 18/07/2012 sia in virtù dei vecchi requisiti soggettivi sia per i periodi predeterminati di cui all art. 37, potranno continuare ad operare fino al 18 luglio 2013 secondo le previgenti causali; alla data del 18/07/2013, pertanto, sia quelli a tempo determinato che indeterminato, si intenderanno cessati ex lege. N.B. In caso di assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi o in caso di violazione dei divieti sopra indicati, i rapporti di lavoro saranno considerati a tempo pieno e indeterminato. 7

8 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO (art. 1 commi 23-25) DEFINIZIONE DI PROGETTO Definizione più stringente del progetto, che - deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale; - non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale dell impresa; - non può comportare lo svolgimento di mansioni meramente esecutive o ripetitive, le quali possono essere definite dalla contrattazione collettiva. Eliminazione della possibilità di stipulare il contratto per svolgere un programma di lavoro o una fase di esso. Il progetto deve consistere in un attività ben identificata il cui contenuto caratterizzante deve essere puntualmente descritto nel contratto; inoltre, nel contratto deve essere individuato il risultato finale che si intende conseguire. COMPENSO Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e non può essere inferiore ai minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per profili professionali e mansioni analoghe di lavoro subordinato. RECESSO Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può inoltre recedere prima della scadenza del termine per inidoneità professionale del collaboratore che renda impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza, con preavviso, se previsto nel contratto individuale di lavoro. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA Progressivo incremento dell aliquota contributiva fino ad una equiparazione nel 2018 alla contribuzione di lavoro dipendente. SANZIONI La mancata individuazione di uno specifico progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. APPLICAZIONE Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente all entrata in vigore della riforma. 8

9 PARTITE IVA (art. 1 comma 26) Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita Iva sono considerate collaborazioni a progetto se ricorrono almeno due dei seguenti requisiti: - durata complessiva della collaborazione superiore a 8 mesi per due anni; - il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro di interessi, costituisca più dell 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nell arco di due anni solari consecutivi; - il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Tale presunzione non opera se la prestazione lavorativa: - è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; - viene svolta da un soggetto che dichiara un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte l imponibile minimo contributivo (per l anno ,00); - viene svolta nell esercizio di attività professionali per le quali è prevista l iscrizione ad un ordine professionale (al riguardo il Ministero emanerà un elenco delle attività professionali escluse). Qualora l utilizzo della partita Iva venga ritenuto improprio: - la prestazione lavorativa viene considerata una collaborazione coordinata e continuativa con obbligo di iscrizione alla gestione separata; - nel caso in cui non venga individuato un progetto, il rapporto viene ulteriormente trasformato in lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. APPLICAZIONE La presunzione di utilizzo improprio della partita iva trova applicazione per i contratti stipulati successivamente all entrata in vigore della riforma, mentre per i rapporti di lavoro autonomo in corso alla data di entrata in vigore della riforma l adeguamento alle nuove regole dovrà avvenire entro i successivi 12 mesi. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (art. 1 commi 28-32) Viene introdotto un limite numerico all instaurazione di rapporti di associazione in partecipazione; in particolare: - nelle associazioni in partecipazione con apporto anche di lavoro (quindi sia quelle di solo lavoro sia quelle di capitale e lavoro) il numero di associati impegnati nella stessa attività non può essere superiore a tre, salvo che siano legati all associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado e di affinità entro il secondo. In caso di mancato rispetto di tali limiti numerici, il rapporto di associazione in partecipazione si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. REQUISITI 9

10 In caso di instaurazione di nuovi rapporti di associazione in partecipazione, fermo restando il limite numerico di tre, deve trattarsi di prestazioni aventi i requisiti di cui all art. 69 bis comma 2 lett. a) ovvero connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnicopratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività. Quindi, non è possibile l instaurazione di contratti di associazione in partecipazione per attività meramente esecutive e ripetitive. SANZIONE I rapporti di associazione in partecipazione instaurati o attuati: - senza che vi sia stata un effettiva partecipazione dell associato agli utili; ovvero - senza che l associante abbia provveduto a redigere e consegnare all associato il rendiconto annuale dell attività; si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato. APPLICAZIONE Le nuove disposizioni trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della riforma; sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i rapporti di associazione in partecipazione in essere a tale data che siano stati certificati. 10

11 LAVORO ACCESSORIO VOUCHER (art. 1 commi 32-33) Modificato l art. 70 D.Lgs. n. 276/2003 che fornisce la definizione ed il campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio; modificate le condizioni oggettive e soggettive di utilizzo dei buoni; in particolare, viene previsto esclusivamente un limite di carattere economico. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale, indipendentemente dal soggetto occupato e dall attività dell azienda, con un limite esclusivamente economico. Infatti, ogni lavoratore non può svolgere attività lavorative di carattere accessorio che danno luogo a compensi superiori a euro complessivi (ovvero provenienti dalla totalità dei committenti) nel corso di un anno solare (in precedenza il riferimento era ad un singolo committente). Inoltre, fermo restando il limite economico complessivo, se il committente è un imprenditore commerciale o professionista, la prestazione nei suoi confronti non può dar luogo a compensi maggiori di euro. Si precisa che per imprenditore commerciale si deve intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che tale nozione voglia circoscrivere l ambito settoriale dell attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni. In agricoltura, i voucher sono utilizzabili per prestazioni lavorative effettuate da pensionati e da studenti con meno di 25 anni (se iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possono svolgere attività lavorativa compatibilmente con gli impegni scolastici; se iscritti all università possono svolgere attività lavorativa in qualunque periodo dell anno). Limitatamente all anno 2013, si introduce la possibilità di stipulare il contratto di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi con i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite massimo di euro per anno solare. Il valore del buono, che dovrà essere numerato progressivamente e datato, viene rapportato ad un ora di lavoro. I voucher potranno essere computati ai fini del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. APPLICAZIONE I buoni già richiesti al momento dell entrata in vigore della riforma possono essere utilizzati in base alla previgente disciplina entro il 31 maggio

12 ULTERIORI NOVITA INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (art. 4 commi 12-15) Vengono stabiliti princìpi comuni applicabili alle assunzioni agevolate in base alla Legge n. 407/1990 (assunzione di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi) e, fino alla scadenza della loro applicazione 1 gennaio 2017, alla Legge n. 223 /1991 (assunzione dalle liste di mobilità). In particolare, gli incentivi non spettano: - se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva; - se il datore di lavoro o l utilizzatore con contratto di somministrazione abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o siano effettuate presso una diversa unità produttiva; - se l assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo interminato o cessato da un rapporto a termine; - con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo; - per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data di tardiva comunicazione, in caso di invio tardivo della comunicazione telematica obbligatoria di assunzione o modifica del rapporto agevolato. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione svolte dallo stesso lavoratore presso più utilizzatori, anche se fornite dalla stessa agenzia di somministrazione, purché tra gli utilizzatori non ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero non intercorrano rapporto di collegamento o controllo. DIMISSIONI (art. 4 commi 16-23) Ampliato il termine da 1 a 3 anni ed esteso anche al padre lavoratore per la convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri; in particolare, sia nei casi di risoluzione consensuale sia nei casi di dimissioni del rapporto di lavoro della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, è necessaria, per l efficacia della risoluzione del rapporto, la convalida presso la Direzione Prov.le del Lavoro territorialmente competente. Al di fuori dei casi sopra indicati, è comunque richiesta la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del lavoratore/lavoratrice da effettuare mediante le seguenti modalità: 12

13 - la convalida presso la Direzione Prov.le del Lavoro o il Centro per l Impiego territorialmente competente; oppure - la sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore/lavoratrice in calce alla ricevuta di trasmissione al Centro per l Impiego della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. In proposito consigliamo di far apporre al dipendente di suo pugno in calce all unilav le seguenti diciture: DIMISSIONI Confermo le mie dimissioni con effetto dal e la presente vale quale convalida delle stesse data e firma del lavoratore RISOLUZIONE CONSENSUALE Confermo la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con effetto dal. e la presente vale quale convalida della stessa data e firma del lavoratore Il meccanismo della convalida/sottoscrizione delle dimissioni/risoluzione consensuale trova applicazione nei confronti delle dimissioni/risoluzione consensuale presentate a partire dal 18/07/2012. Se il lavoratore/lavoratrice non effettua la convalida o la sottoscrizione, il datore di lavoro deve inviare al lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dalla data delle dimissioni/risoluzione consensuale, invito in forma scritta, all ultimo domicilio o con raccomandata a mano da farsi sottoscrivere per ricevuta, ad effettuare tali adempimenti. Il lavoratore/lavoratrice deve provvedere alla convalida o sottoscrizione entro 7 giorni dalla ricezione dell invito o entro lo stesso termine provvedere alla revoca delle dimissioni/risoluzione consensuale, offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro. In caso di revoca delle dimissioni/risoluzione consensuale, il rapporto di lavoro interrotto torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca e, per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Se, invece, il lavoratore entro 7 gg. non provvede né alla convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale né alla loro revoca, le dimissioni o la risoluzione consensuale diventeranno efficaci ed il rapporto di lavoro dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti di legge. SANZIONI In caso di abuso da parte del datore di lavoro delle dimissioni firmate in bianco dal lavoratore/lavoratrice al fine di simularne dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è prevista, salvo che il fatto non costituisca reato, l applicazione di una sanzione amministrativa da euro ad euro SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA (art. 4 commi 24-26) Vengono introdotti, in via sperimentale per gli anni , due istituti a sostegno della genitorialità allo scopo di favorire la condivisione dei compiti di cura dei figli all interno della coppia e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: 13

14 - il congedo di paternità obbligatorio di un giorno (in aggiunta al congedo di maternità obbligatorio) da godere entro cinque mesi dalla nascita del bambino e con riconoscimento di un indennità pari al 100% della retribuzione. Inoltre, sono previsti due ulteriori giorni, anche continuativi, che il padre può godere in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest ultima, con riconoscimento di un indennità Inps pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro con preavviso, in forma scritta, di almeno 15 giorni, i giorni scelti per l astensione. - voucher per prestazioni di baby-sitting o per l acquisto di servizi per l infanzia, che la lavoratrice può richiedere alla fine del congedo di maternità nei successivi 11 mesi e in alternativa all utilizzo del periodo di astensione facoltativa. Con decreto del Ministero del Lavoro verranno stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle due misure, nonché il numero e l importo dei voucher. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (art. 4 comma 27) Vengono estesi gli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili, ampliando le tipologie di lavoratori in forza presso l azienda (cd. base di computo) da considerare come base per calcolare il numero di lavoratori disabili da assumere (cd. quota di riserva). In particolare, devono essere considerati nella base di computo tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Sono, invece, escluse le seguenti tipologie di lavoratori: - lavoratori assunti in base alla legge sul collocamento obbligatorio; - i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi (e non più 9 mesi); - soci di cooperative di produzione e lavoro; - dirigenti; - contratti di inserimento; - lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l impresa utilizzatrice; - lavoratori assunti per l attività da svolgere all estero per la durata della stessa; - lavoratori socialmente utili assunti; - lavoratori a domicilio; - lavoratori che aderiscono al programma di emersione dal lavoro nero. Rimangono applicabili le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore (es. personale di cantiere e addetti al trasporto del settore edile; personale viaggiante del settore autotrasporto, ecc.). Viene inoltre precisato che è considerato personale di cantiere, indipendentemente dall inquadramento previdenziale dei lavoratori, anche quello operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Al fine di evitare abusi nell utilizzo dell esonero, verranno potenziati i controlli in due modi: - con decreto ministeriale saranno disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri; - l obbligo per i centri per l impiego di comunicare, con cadenza almeno mensile, alle competenti direzioni provinciali del lavoro il mancato rispetto delle quote di riserva o dei vincoli previsti in materi di esoneri. 14

15 SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO (art. 4 comma 28) La disciplina relativa allo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello (cd. decontribuzione), applicata in via sperimentale per il triennio , diviene definitiva e applicabile a regime. LAVORATORI STRANIERI (art. 4 comma 30) Al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori stranieri già presenti nel territorio nazionale, viene allungata la durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione. In particolare, in caso di perdita del lavoro lo straniero può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di: - un anno (e non più 6 mesi); oppure - nel caso in cui percepisca un trattamento di sostegno del reddito, per tutta la durata dello stesso se di durata superiore ad un anno. Scaduti tali termini, la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato è subordinata al possesso di un reddito minimo annuo, derivante da fonti lecite, pari all importo annuo dell assegno sociale. 15

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