REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL ART. 92 DEL D.Lgs. 12/4/2006 N. 163.
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- Bernadetta Fiorini
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1 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL ART. 92 DEL D.Lgs. 12/4/2006 N Approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 249 del Atti 55557/4.6\2010\3 Pagina 1 di 8
2 INDICE: INDICE: 2 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI... 3 Art. 1 Oggetto... 3 Art. 2 Svolgimento delle attività 3 Art. 3 Limiti economici.. 3 PARTE SECONDA INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E ATTIVITA ACCESSORIE 3 Art. 4 Quantificazione dell incentivo. 3 Art. 5 Ambito oggettivo di applicazione.. 4 Art. 6 Individuazione dei beneficiari.. 4 Art. 7 Nucleo di progettazione. 4 Art. 8 Modalità di distribuzione degli incentivi 5 Art. 9 Eccedenze e riduzioni... 5 Art. 10 Responsabile unico del procedimento.. 6 Art. 11 Liquidazione compensi.. 6 PARTE TERZA INCENTIVI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE 6 Art. 12 Quantificazione dell incentivo. 6 Art. 13 Ambito oggettivo di applicazione.. 6 Art. 14 Individuazione dei beneficiari. 6 Art. 15 Nucleo di pianificazione.. 7 Art. 16 Modalità di distribuzione degli incentivi. 7 Art. 17 Eccedenze e riduzioni. 8 Art. 18 Responsabile unico del procedimento.. 8 Art. 19 Liquidazione compensi.. 8 Art. 20 Norma transitoria.. 8 Pagina 2 di 8
3 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi previsti dall art. 92 del D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, a favore del personale dipendente dell Amministrazione provinciale, per la progettazione di opere, lavori e attività accessorie e per la redazione di atti di pianificazione. Art. 2 Svolgimento delle attività 1. La progettazione interna e l attività di pianificazione territoriale sono effettuate a seguito di apposita richiesta effettuata dal Presidente della Provincia rivolta al Direttore del Settore cui essa è riferita. Il loro commissionamento costituisce condizione di leggittimità e di valutabilità di tutti gli atti e attività conseguenti. Una volta conferito, l incarico non può in alcun modo essere rifiutato. 2. Le attività incentivate sono espletate durante il normale orario di lavoro. 3. Esse possono essere svolte anche al di fuori dell orario di lavoro e, in tal caso, le relative ore di lavoro straordinario sono retribuite nella misura ed alle condizioni contrattualmente previste purchè debitamente autorizzate dal Direttore del Settore. 4. In ogni caso, l espletamento di tali attività non deve arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto. 5. Le spese necessarie per lo svolgimento di tali attività (per materiali, attrezzature, missioni, ecc.) sono a carico della Provincia. 6. In caso di impiego, da parte dei dipendenti incaricati, di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata, non può essere corrisposto loro alcun rimborso o indennizzo, comunque denominato. 7. La proprietà intellettuale delle progettazioni svolte appartiene di pieno diritto alla Provincia di Monza e della Brianza, così come pure vi appartiene quella che riguarda gli atti di pianificazione. Art. 3 Limiti economici 1. L incentivo annualmente corrisposto a ciascun dipendente non può superare l importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. PARTE SECONDA INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E ATTIVITA ACCESSORIE Art. 4 Quantificazione dell incentivo 1. L incentivo da ripartire fra i dipendenti individuati ai sensi del presente regolamento è stabilito nella percentuale dello 0,5% dell importo posto a base di gara di ogni singola opera o lavoro, oneri a carico dell Amministrazione e del dipendente inclusi. E incluso l importo corrispondente agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d asta. Pagina 3 di 8
4 Art. 5 Ambito oggettivo di applicazione 1. Agli effetti del presente regolamento, per opere e lavori pubblici si intendono quelli soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all applicazione della disciplina comunitaria. 2. Tra i lavori pubblici oggetto di incentivazione sono compresi tutti i lavori contenuti nel programma degli investimenti, allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio preventivo per ciascun esercizio finanziario, e successivi aggiornamenti infra-annuali, ovvero in altri atti di programmazione e di indirizzo che intervengano successivamente, per i quali sia necessaria la stesura di elaborati tecnici e che siano gestiti secondo le procedure vigenti in materia di lavori pubblici, anche come lavori in economia affidati mediante cottimo fiduciario o amministrazione diretta. Tra di essi sono comprese le manutenzioni ordinarie su immobili, per le quali è necessario procedere alla redazione di atti progettuali indipendentemente dalle modalità di finanziamento. 3. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per la realizzazione dei singoli lavori comportanti attività di progettazione o per la realizzazione di nuove opere dovranno essere comprensivi della quota di incentivo che dovrà essere specificata nel quadro economico del progetto approvato. Al momento dell approvazione del progetto esecutivo viene effettuato l accantonamento della quota di competenza incentivante da parte degli Uffici Finanziari previa apposita comunicazione del Direttore del Settore al quale la progettazione è riferita. Art. 6 Individuazione dei beneficiari 1. L incentivo di cui al precedente art. 4 viene ripartito tra il responsabile unico del procedimento (Direttore del Settore ovvero altro soggetto appositamente nominato) e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, il collaudatore, nonché tra i loro collaboratori nei modi e nei termini indicati nel successivo articolo Nel caso in cui l elaborazione del progetto venga affidata in alcune sue parti a professionisti esterni, o comunque vengano richieste e sviluppate collaborazioni o consulenze esterne, l incentivo viene calcolato sulla residua parte progettuale effettuata dal personale interno. In particolare le quote parti dell incentivo corrispondenti prestazioni effettuate da personale esterno costituiscono economia di bilancio. 3. Il costo delle opere, ai fini della determinazione dell incentivo, deve intendersi al netto: a) dell IVA; b) delle somme destinate agli espropri od all acquisto di aree; c) delle somme destinate all acquisto di beni immobili; d) degli importi a disposizione. Art. 7 Nucleo di progettazione 1. I nuclei di progettazione sono costituiti per disposizione del Direttore del Settore competente che individua per ogni opera o lavoro, sulla base della tipologia del progetto, i dipendenti necessari, scegliendoli fra il personale degli uffici tecnici in possesso dei titoli previsti dalla legge per poter svolgere le attività incentivate o per fornire collaborazione di natura tecnica e amministrativa. 2. Nel costituire il nucleo di progettazione dovrà aversi esclusivo riguardo alle conoscenze tecniche abbinate delle relative esperienze curriculari. 3. All interno del nucleo di progettazione ciascuno opera secondo le competenze professionali che è chiamato a svolgere, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal profilo professionale posseduto. 4. Nella disposizione di servizio con la quale viene conferito l incarico il Direttore del Settore competente deve indicare: la composizione del gruppo di lavoro, il ruolo assegnato a ciascun componente, la quota di percentuale di partecipazione all incentivazione secondo l art. 8, il Pagina 4 di 8
5 termine assegnato al nucleo di progettazione per la consegna di tutti gli elaborati di progetto e infine la definizione delle eventuali lavorazioni da acquisire all esterno. 5. Il nucleo di progettazione opererà nelle sedi e secondo l orario più funzionale al raggiungimento del risultato, dovendosi, comunque, la progettazione, concludere nel termine e con le modalità stabilite dalla disposizione di servizio. Il ritardo ingiustificato che riguarda ogni fase della progettazione comporta una decurtazione del compenso ad essa riferito in misura proporzionale ai giorni di ritardo certificato dal Direttore del Settore al quale la progettazione è riferita. Art. 8 Modalità di distribuzione degli incentivi 1. Fermi restando i limiti individuali di cui all art. 3, l incentivo viene suddiviso, in relazione a ciascuna singola opera o lavoro, fra le seguenti figure professionali e secondo le percentuali a fianco indicate: FIGURE PROFESSIONALI % A) Responsabile unico del procedimento 13 B) Incaricati della redazione del progetto 25 Studi di fattibilità e/o Preliminare 2 Definitivo 13 Esecutivo 10 C) Incaricati del piano della sicurezza in fase di progettazione 11 D) Incaricati del piano della sicurezza in fase di esecuzione 11 E) Incaricati della direzione dei lavori 30 F) G) Incaricati del collaudo o del certificato di regolare esecuzione Collaboratori tecnici ed amministrativi preventivamente determinati e coinvolti ratione materiae nella redazione degli atti tecnico amministrativi e nello svolgimento delle gare La percentuale di cui alla lettera a) del comma 1, se spettante al Direttore del Settore, viene individuata dal Direttore Generale (o, qualora non nominato, dal Segretario Generale). Quelle di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), nonché quella di cui alla lettera a) se non spettante al Direttore del Settore, sono stabilite dal Direttore del Settore competente. Art. 9 Eccedenze e riduzioni 1. Le eventuali quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti interessati, in quanto affidate a personale esterno all organico dell Amministrazione, costituiscono economie di bilancio. Pagina 5 di 8
6 Art. 10 Responsabile unico del procedimento 1. Al responsabile unico del procedimento [R.U.P.] compete, per ogni singolo progetto, il coordinamento del nucleo di progettazione e la responsabilità del rispetto dei tempi di progettazione e di appalto. 2. Nel caso il R.U.P. non sia individuato nella persona del Direttore del Settore, il primo assicura il necessario coordinamento con il secondo. Art. 11 Liquidazione compensi 1. La liquidazione dei compensi è di competenza dal Direttore del Settore responsabile della realizzazione dell opera. 2. All atto della liquidazione degli incentivi il Direttore del Settore attesta l avvenuto accertamento delle specifiche attività svolte da ciascun dipendente interessato. 3. Per l attività di progettazione, la liquidazione viene effettuata, ai dipendenti aventi diritto, successivamente all approvazione del progetto esecutivo; per la direzione lavori e per i collaudi, successivamente all approvazione dello stato finale e delle collaudazioni. PARTE TERZA INCENTIVI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE Art. 12 Quantificazione dell incentivo 1. L incentivo da ripartire fra i dipendenti individuati ai sensi del presente regolamento è stabilito nella percentuale prevista dalla legge (attualmente 30%) della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, allorché tale atto sia stato elaborato da personale interno all Amministrazione provinciale. Tale importo include oneri a carico dell Amministrazione e del dipendente. Art. 13 Ambito oggettivo di applicazione 1. Agli effetti del presente regolamento, per atti di pianificazione si intendono tutti gli atti di pianificazione territoriale generale o di settore, redatti direttamente dalla Provincia di Monza e della Brianza, e/o all interno di un processo di elaborazione con altri soggetti competenti. 2. Con l individuazione dell atto di pianificazione da redigere, totalmente o parzialmente, da parte del personale interno, è quantificato l importo del relativo incentivo, utilizzando come riferimento le tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n del 1/12/1969 e successivi aggiornamenti, ovvero per lavorazioni da esse non previste dai tariffari vigenti degli ordini professionali. Art. 14 Individuazione dei beneficiari 1. L incentivo di cui al precedente art. 13 viene ripartito tra i dipendenti che partecipano o collaborano alla redazione dell atto di pianificazione territoriale secondo le modalità previste dal successivo art Nel caso in cui l elaborazione del piano venga affidata in alcune sue parti a professionisti esterni, o comunque vengano richieste e sviluppate collaborazioni o consulenze esterne, dal compenso complessivamente quantificato viene decurtato l importo corrispondente ai compensi dovuti ai Pagina 6 di 8
7 professionisti esterni o alle collaborazioni comunque acquisite, tali somme costituiscono economia di bilancio. Art. 15 Nucleo di pianificazione 1. Il nucleo di pianificazione è costituito con disposizione del Direttore del Settore competente che individua, per ogni atto di pianificazione, i dipendenti necessari, scegliendoli fra il personale degli uffici di pianificazione urbanistica o altro settore quando strettamente necessario, in possesso dei titoli previsti dalla legge per poter svolgere le attività incentivate o per fornire collaborazione di natura tecnica e amministrativa. 2. Nel costituire il nucleo di pianificazione dovrà aversi esclusivo riguardo alle conoscenze tecniche abbinate alle relative esperienze curriculari. 3. All interno del nucleo ciascuno opera secondo le competenze professionali che è chiamato a svolgere, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal profilo professionale posseduto. 4. Nella disposizione di servizio con la quale viene conferito l incarico il Direttore del Settore competente deve indicare: la composizione del gruppo di lavoro, il ruolo assegnato a ciascun componente, la quota di percentuale di partecipazione all incentivazione secondo l art. 16, il termine assegnato al nucleo di pianificazione per la consegna di tutti gli elaborati e la definizione di eventuali servizi ed attività da acquisire all esterno. 5. Il nucleo di pianificazione opera nelle sedi e secondo l orario più funzionale al raggiungimento del risultato, dovendosi, comunque, la pianificazione, concludere nel termine e con le modalità stabilite dalla disposizione di servizio, il ritardo ingiustificato che riguarda ogni fase della pianoficazione comporta una decurtazione del compenso ad essa riferito in misura proporzionale ai giorni di ritardo certificato dal Direttore del Settore al quale la progettazione è riferita. Art. 16 Modalità di distribuzione degli incentivi 1. L incentivo viene suddiviso, in relazione a ciascun piano, fra le seguenti figure professionali e secondo le percentuali a fianco indicate: FIGURE PROFESSIONALI % A) B) C) Incaricati della redazione dell atto di pianificazione e suo sottoscrittore Collaboratori tecnici preventivamente determinati e coinvolti ratione materiae nella redazione degli atti tecnici Collaboratori amministrativi preventivamente determinati e coinvolti ratione materiae nella redazione degli atti amministrativi e nella redazione delle gare La percentuale di cui alla lettera a) del comma 1, se spettante al Direttore di Settore, è individuata dal Direttore Generale (o, qualora non nominato, dal Segretario Generale).Quelle di cui alle lettere b) e c) nonché quella di cui alla lettera a) se non spettante al Direttore di Settore, sono stabilite dal Direttore di Settore competente. Pagina 7 di 8
8 Art. 17 Eccedenze e riduzioni 1. Le eventuali quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti interessati, in quanto affidate a personale esterno all organico dell Amministrazione, costituiscono economie di bilancio. Art. 18 Responsabile unico del procedimento 1. Al responsabile unico del procedimento compete, per ogni singolo atto di pianificazione, il coordinamento del nucleo di pianificazione e la responsabilità del rispetto dei tempi di realizzazione. 2. Nel caso il responsabile unico non sia individuato nella persona del Direttore di Settore, il primo assicura il necessario coordinamento con il secondo. Art. 19 Liquidazione compensi 1. La liquidazione dei compensi è di competenza del Direttore del Settore responsabile della pianificazione urbanistica. 2. All atto della liquidazione degli incentivi il Dirigente attesta l avvenuto accertamento delle specifiche attività svolte da ciascun dipendente interessato. 3. Per l attività di pianificazione, la liquidazione viene effettuata, ai dipendenti aventi diritto, successivamente all approvazione del piano. Art. 20 Norma transitoria 1. Il presente regolamento, stante il primo anno di autonomia finanziaria dell Ente, ha contenuto sperimentale per quanto riguarda la parte normativa. L Amministrazione e le OO.SS. si impegnano entro il primo trimestre 2011 a verificare le condizioni della sua applicazione e a incontrarsi per ridiscutere la percentuale di accesso all incentivo alla luce della normativa intervenuta nella definizione della percentuale massima. Pagina 8 di 8
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