DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

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1 Pag. 1 di INTRODUZIONE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI NELLE ATTIVITÀ SANITARIE VALUTAZIONE DEI RISCHI ANALISI DESCRITTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO AGENTI FISICI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E POSTURE INCONGRUE RISCHIO CHIMICO RISCHI ORGANIZZATIVI ATTIVITÀ PRINCIPALI PER CATEGORIE SETTORE SANITA PROCEDURE INTERNE DA ATTIVARE IN CASO DI GRAVIDANZA Nota: Copia conforme ali atti Documento originale presso SPP Documento già esistente Motivo Prima emissione Sistema Gestione Qualità Revisione Aggiornamento intero documento Redazione MC: Dr. M. Della Torre RSPP/RQ: TSLB S. Cavenago EQ: Dr. E. Giudici Verifica MC: Dr. M. Della Torre MC: G. Trogi Direttore Medico di Presidio FBF-OFT ad interim: Dr.ssa Approvazione M. Errico Direttore Medico di Presidio M. Melloni: Dr.ssa M. Errico Emissione: settembre 2003 Distribuzione Controllata

2 Pag. 2 di INTRODUZIONE Il presente documento affronta il tema della tutela della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento di seguito denominate lavoratrici madri in servizio presso l Azienda Ospedaliera Fatabenefratelli e Oftalmico che è cosi composta: - Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico e Strutture afferenti, - Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni. Nell introduzione della Comunicazione CEE (2000) 466 si legge: La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. L equilibrio ormonale è molto sensibile e l esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti. Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza. Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovrebbero iniziare il più presto possibile. Le norme legislative sulla tutela delle lavoratrici madri fissano i principi per garantire la tutela della salute della madre e del figlio; fra questi, il principio fondamentale indicato nelle norme più recenti è la valutazione, nel contesto lavorativo, delle attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, nonché la natura, il grado e durata dell'esposizione, al fine di potere: valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici madri, definire le misure di prevenzione e protezione da adottare. Oltre al principio della valutazione dei rischi, da effettuarsi in ogni specifica situazione lavorativa, le norme riportano una serie di elenchi di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal legislatore e quindi incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento al seno: l esposizione della lavoratrice madre a queste mansioni o agenti di rischio è vietata. Alcuni di questi divieti si ripetono nei diversi elenchi, altri sono stati meglio definiti dalle recenti direttive comunitarie. Nel proseguo del presente documento vengono riportate le mansioni e gli agenti di rischio pertinenti il settore sanitario, compresi negli elenchi dei lavori incompatibili. La gravidanza non è una malattia, ma un aspetto della vita quotidiana, tuttavia condizioni lavorative accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento come da Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del Molte attività lavorative possono costituire per la lavoratrice in gravidanza -puerperio - allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino, a tale fine il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici madri. Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ha riunito e coordinato in un unico corpo legislativo tutte le precedenti leggi sulla tutela della salute riproduttiva. In tema di tutela della sicurezza e salute della lavoratrice madre tale decreto prevede, all art. 11, fermo restando quanto previsto dall art. 7, commi 1 e 2, che il Datore di Lavoro valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza e nel periodo post-partum (.) individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Tale obbligo viene anche sancito dall art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che

3 Pag. 3 di 42 prevede la valutazione preliminare di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il quadro normativo di riferimento principale è delineato come segue: Art. 37 della Costituzione: speciale ed adeguata protezione per la madre e il bambino. DPR 303/56 tabella all. Art.33 (lavori per i quali vige l obbligo delle visite mediche preventive, e periodiche) DPR 1024/65 allegati n 4,5 (lavori a rischio di silicosi e asbestosi) DPR 336/94 (nuove tabelle delle malattie professionali per l industria e l agricoltura). L. 30/12/71 n Tutela delle lavoratrici madri e successive modifiche (abrogata dall art.86 del D.L.vo 151/2001) L. 9/12/77 n. 903 lettera c del comma 2 dell art.5 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro in merito al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto Circolare dell Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90 riporta un elenco di lavori considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all avanzato stato di gravidanza (lavori del personale medico e paramedico; lavori di assistenza in centri per handicappati; lavori a contatto con i bambini e di ausiliaria negli asili nido e scuole materne) D.L.vo 19/9/94 n. 626 sostituisce l art. 14 (locali di riposo) del DPR 303/56, prevedendo che Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. D.L.vo 17/3/95 n. 230 Attuazione delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, art. 69 (abrogato dall art.86 del D.L.vo 151/2001) D.L.vo 25/11/96 n. 645 Recepimento della Dir. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (abrogato dall art.86 del D.L.vo 151/2001) L. 5/2/99 n. 25 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1998, art.17: ribadisce il divieto di lavoro notturno (dalle 24 alle 6) durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino; introduce la non obbligatorietà del lavoro notturno per la lavoratrice madre (o, in alternativa, per il padre) di un bimbo di età inferiore ai 3 anni oppure per la lavoratrice (o il lavoratore) unica affidataria di un figlio di età inferiore ai 12 anni. D.L.vo 4/8/99 n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro art.15: lavori faticosi, pericolosi ed insalubri L. 8/3/00 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città art.12 commi 2,3 Circolare INPS 6/6/00 n. 109 Congedi parentali. L. 8/3/00 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città fornisce, in accordo con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, disposizioni applicative sulla L. 53/00. In particolare il paragrafo 4, dedicato alla flessibilità dell astensione obbligatoria, dispone che l esercizio di tale facoltà è subordinato all attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato e a quella del medico competente ai fini della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, quest ultima solo se la legislazione prevede un obbligo di sorveglianza sanitaria. Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7/7/00 n. 43avente per oggetto l art. 12, L. 53/00 recante disposizioni in materia di flessibilità dell astensione obbligatoria nel periodo della gestazione e puerperio della donna lavoratrice chiarisce le modalità e i criteri da seguire per la scelta da parte della lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria affermando l immediata applicabilità della norma in attesa dell emanazione del decreto di cui all art. 12, 2 comma, di individuazione dei lavori per i quali è escluso l esercizio della predetta facoltà. D.L.vo 18/8/2000 n.262 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell art.1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n 128 integrazione dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri. D.L.vo 26/3/2001 n.151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell art.15 delle legge8/3/2000 n.53 : testo unico

4 Pag. 4 di 42 di riferimento in materia di tutela delle lavoratrici madri, soprattutto in riferimento agli allegati A (lavori faticosi, pericolosi ed insalubri), B (lavori vietati) e C (valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e misure di prevenzione e protezione da adottare). Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 in GU 24 giugno 2015 La L. 183/2014 ha delegato il Governo, fra l altro, ad apportare modifiche in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e in particolare ad aggiornare le misure di tutela della maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. CAPO II Tutela della salute della lavoratrice Art.6 Periodo tutelato Î tutto il periodo di gravidanza fino a sette mesi di età del figlio per le donne che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato,conformemente alle disposizioni vigenti (tutela estesa alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento). Art.7 Lavori vietati Î trasporto/sollevamento pesi, lavori pericolosi/faticosi ed insalubri (vedi allegati A, B) Art.11 Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all allegato C individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Obbligo di informazione alle lavoratrici ed ai loro RLS sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. CAPO III Congedo di maternità Art.16 Divieto di adibire al lavoro le donne Î durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto Art.17 Estensione del divieto. Anticipazione a tre mesi dalla data presunta del parto Î quando le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione all avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli (lavori da determinarsi con decreti ministeriali). Interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria (vedi Allegato n 2: Procedure da attivare in materia di tutela delle lavoratrici madri): a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. D.L.vo 02/02/2002 n. 25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53. (G.U. 26 aprile 2001, n. 96, S.O. con i relativi allegati e le disposizioni da essi richiamate costituiscono i riferimenti normativi del presente documento). Si richiamano di seguito gli articoli fondamentali: Art. 7. Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3) 1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché' ai lavori pericolosi,faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e per la solidarietà' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto. 4. La lavoratrice e', altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del

5 Pag. 5 di 42 Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi. Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69). 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. 2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza,non appena accertato. 3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. Art. 11. Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito e dagli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (che ha abrogato il D.Lgs. 626/94) comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Art. 12. Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5). 1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. 2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7,comma 7. Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4): a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 (7); d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto (8). Art. 17. Estensione del divieto (L. 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10). 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

6 Pag. 6 di 42 c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (9). 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presenti articoli sono definitivi (10). A decorrere dal 1 aprile 2012, all articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all articolo 7, comma 6, e all articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12; d) al comma 3, le parole è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro sono sostituite dalle seguenti: è disposta dalla ASL ; e) al comma 4, le parole può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro sono sostituite dalle seguenti: è di competenza della Direzione territoriale del lavoro. Al medesimo comma la parola constati è sostituita dalla seguente: emerga ; f) al comma 5, le parole dei servizi ispettivi Art. 15 (Misure di semplificazione in relazione all astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza). Per una più agevole lettura di quest ultimo in appendice sono riportate le disposizioni normative richiamate nel testo ed in particolare i capi II e III oltre agli Allegati A, B, C del D.lgs. 151/01. Per consentire una maggiore esplicitazione dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati ai sensi dell art. 7 del D.lgs. 151 definiti nell Allegato A del medesimo decreto sono citati in appendice: l art. 6 e l Allegato I della L n. 977 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla cui analisi si ricava che sono vietati alla donne durante la gestazione le lavorazioni, i processi e i lavori vietati agli adolescenti; l art. 41 del D.lgs. 81/08 che ha abrogato e sostituito il DPR. 303/56 con riferimento alle lavorazioni che espongono ad Agenti fisici ( Titolo VIII del D.lgs. 81) alle Sostanze pericolose (Titolo IX) e agli Agenti biologici (Titolo X ) dalla cui lettura si ricava che sono vietati alla lavoratrici durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto le lavorazioni che esponendo ai predetti agenti prevedono l obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti, nei casi stabiliti dalla legge (lett. B dell Allegato A); gli allegati 4 e 5 del DPR 1124/1965 dalla cui disamina è possibile determinare le lavorazioni che per il fatto che espongono la lavoratrice al rischio di contrarre malattia professionale sono vietate durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto indipendentemente dalla sussistenza di un livello di rischio tale da imporre l obbligo di sorveglianza sanitaria (lett. C dell Allegato A). Art. 20 Flessibilità del congedo di maternità (L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2) 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

7 Pag. 7 di 42 Art. 53. Lavoro notturno [L. 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)]. 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto. C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto. E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto. M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto. N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

8 Pag. 8 di 42 b) agenti biologici:toxoplasma, virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11 Agenti fisici vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, h) fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. Agenti biologici Agenti chimici Gli agenti chimici, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo X Esposizione ad agenti Biologici, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. a) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l ambiente; b) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l ambiente; c) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l immagazzinamento, il trasporto o l eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Processi Condizioni di lavoro Processi industriali che figurano nell'allegato XLII Elenco di sostanze, preparati e processi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Lavori sotterranei di carattere minerario.

9 Pag. 9 di CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI NELLE ATTIVITÀ SANITARIE Per una corretta valutazione dei rischi risulta essenziale considerare la reale situazione lavorativa, nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice e dei relativi fattori di rischio; bisogna inoltre valutare se la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, individuandone il corrispondente riferimento legislativo specifico. A questo proposito è necessario sottolineare come richiamato anche in diverse linee guida elaborate da regioni o enti di controllo - che le norme di riferimento sono piuttosto complesse e possono indurre ad errate valutazioni del rischio, determinando provvedimenti non necessari, o sottovalutando condizioni reali di rischio con conseguenze negative per la lavoratrice. In molti settori lavorativi infatti è facile sovrapporre la reale mansione della lavoratrice ad una di quelle individuate dal legislatore come a rischio, mentre in altri non risulta automatico ed è quindi necessario fare ulteriori considerazioni. Di seguito si riportano i criteri di valutazione per i fattori di rischio più frequentemente riscontrabili negli ambienti sanitari. Come accennato in precedenza, per molti di questi fattori risulta difficile ricorrere all automatica applicazione delle tabelle della normativa, in quanto presentano elevati margini di interpretazione soggettiva. Per ogni fattore di rischio considerato vengono anche riportati i principali riferimenti normativi. Nell esposizione seguente viene fatto ampio riferimento alle linee guida predisposte da alcune regioni ed al Comunicato del 05 Ottobre 2000 numero COM (2000) 466 della Commissione Europea sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio) Nelle tabelle conclusive si riporta l elenco dei fattori di rischio valutati nella struttura sanitaria in esame, con l indicazione delle misure di prevenzione da adottare per le lavoratrici madri nelle diverse situazioni. 3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è affidato al Datore di Lavoro il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio. La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare. Relativamente ai risultati della valutazione ed alle conseguenti misure di prevenzione, il datore di lavoro deve informare i lavoratori. L obbligo di informazione stabilito dagli articoli 18 e 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. In pratica esiste anche l obbligo sanzionato di informare le lavoratrici in modo analitico sui rischi che correrebbero nel caso entrassero in gravidanza. Lo scopo è che quando una lavoratrice informi il Datore di trovarsi in gravidanza, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidissimamente l obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio, il cambio di mansione oppure, nell impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente). Il fattore tempo è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.). Determinante quindi una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro. La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e relativamente ai restanti lavori l individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.

10 Pag. 10 di 42 In secondo luogo il Datore di Lavoro deve valutare, in relazione all organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo post-partum. Infine, se lo spostamento non è possibile il Datore di Lavoro deve avviare la procedura di interdizione anticipata. In sintesi il datore di lavoro deve: 1) in collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l allattamento (vedi schemi allegati); 2) integrare il documento di valutazione del rischio con l analisi e l identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare: modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro; spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio; richiesta di interdizione anticipata dal lavoro. 3) informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza. D altra parte la lavoratrice correttamente informata, consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro (DDL.). La lavoratrice può, in qualsiasi momento, rivolgersi alla Medicina Preventiva Aziendale, all Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (DTL), all ASL Città Milano per aver informazioni.

11 Pag. 11 di 42 Il Datore di lavoro è chiamato a valutare con particolare attenzione il peso o pregiudizio dei rischi già individuati nella sua azienda con lo stato di gravidanza di una sua lavoratrice, il corretto sviluppo del nascituro ed infine la condizione del post-partum allattamento della stessa. A tal fine il Datore di Lavoro dovrà avvalersi di tutti gli attori della prevenzione presenti in azienda, in primis del Medico Competente con il quale dovrà analizzare con criteri di massima cautela i rischi lavorativi di tutte le postazioni in cui è occupato personale femminile. E in questa fase essenziale della valutazione del rischio che il presente documento, rappresenta uno strumento operativo utile a coloro che sono chiamati con diversi obblighi e responsabilità a tutelare la lavoratrice madre. Al termine della valutazione dei rischi per le lavoratrici madri il Datore di Lavoro, con il Medico Competente, avendo preso in esame tutte le mansioni in cui sono occupate lavoratrici, avrà effettuato una mappatura di ciascuna postazione in rapporto ai rischi lavorativi, il cui esito potrà essere: a) alcune o tutte le mansioni non sono pregiudizievoli per la lavoratrice madre, b) alcune o tutte le mansioni potrebbero essere rese non pregiudizievoli adottando alcune misure di prevenzione, c) tutte o alcune mansioni sono pregiudizievoli.

12 Pag. 12 di 42 Per ogni postazione di lavoro che comporta situazioni di rischio pregiudizievoli, il Datore di Lavoro dovrà individuare le misure protettive attuabili (per esempio modifica dell orario, dei turni, della postura fissa ecc.). Le mansioni che permangono pregiudizievoli anche successivamente alle modifiche adottate devono essere vietate alle lavoratrici gestanti e, in alcuni casi, anche fino a 7 mesi dopo il parto. Il Datore di Lavoro ha anche l obbligo di valutare, in relazione all organizzazione aziendale, la possibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni compatibili con la gravidanza. Nell impossibilità di adibire la lavoratrice madre a mansioni non pregiudizievoli, il Datore di Lavoro deve prevedere il divieto di esposizione e la contestuale comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (Ispettorato del Lavoro) ai fini dell interdizione anticipata dal lavoro. Dell esito di questa valutazione e delle misure preventive individuate il Datore di Lavoro dovrà informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale e tutte le lavoratrici, insieme all importanza di segnalare tempestivamente lo stato di gravidanza. NOTE ESPLICATIVE DELLE TABELLE DEI RISCHI La Tabella Rischi contiene l elenco dei rischi lavorativi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio. Nella prima parte viene effettuata un approfondita analisi dei rischi con elencazione dell eziopatogenesi per ciascun fattore di rischio riferibile sia alla gravida sia al prodotto del concepimento e le misure generali di prevenzione da adottare sia in ambiente di vita e di lavoro. Nella seconda parte vengono analizzati in dettaglio i fattori di rischio i riferimenti legislativi in relazione allo stato di gravidanza e puerperio. Nella Tabella Rischi sono indicati con sfondo bianco i rischi per i quali è previsto dalla normativa il divieto di esposizione, mentre sono indicati con sfondo grigio i rischi da valutare nella specifica realtà lavorativa della donna, al fine di definire la misura di prevenzione da adottare. Per tali rischi è prevista l identificazione di un livello di rischio o il raggiungimento di livelli di azione (es. dba 80/85 per il rischio Rumore) o l attivazione della sorveglianza sanitaria (es. per il rischio da Sovraccarico biomeccanico arti superiori). Avremo, quindi una prima distinzione tra i rischi già vietati negli allegati A e B del D.Lgs.151/01 (con sfondo bianco) e quelli che richiedono una approfondita valutazione in considerazione: della entità, della durata, del tipo di esposizione in rapporto alla condizione fisiologica della gravidanza e del puerperio (con sfondo grigio). I rischi presi in esame sono distinti in : POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO; RISCHI FISICI; RISCHI CHIMICI e CANCEROGENI; RISCHI BIOLOGICI; RISCHI ERGONOMICI e CORRELATI ALL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

13 Pag. 13 di 42 SCHEDE TECNICHE (analisi degli agenti di rischio) AGENTI FISICI RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE Esposizione a discomfort termico (norma UNI EN ISO 7730 e Linee Guida del Coord. Tecnico interregionale prevenzione nei luoghi di lavoro) Esposizione a radiazioni non Ionizzanti: ELF (Extremely Low Frequency) V LF (Very Low Frequency) Radiofrequenze Microonde Radiazioni ottiche: Infrarosso, Luce visibile, Ultravioletto Esposizione a radiazioni Ionizzanti Esposizione a rumore Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (aereo, autobus, muletti ) Lavoro con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio) Lavoro con uso di attrezzature comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazione trasmesse al corpo intero) Lavoro con macchina mossa a pedale Mansione con esposizione a sollecitazione termiche estreme (ambienti severi caldi o severi freddi) e/o esposizione a sbalzi termici >10 C IN GRAVIDANZA In relazione alla Valutazione del Rischio Divieto Divieto PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto) In relazione alla Valutazione del Rischio Divieto se l esposizione è superiore ai livelli di azione stabiliti dalla normativa vigente all art. 208 D.Lgs. 81/2008 es.m.i.. In relazione alla Valutazione del Rischio ai sensi dell art. 216 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. RIFERIMENTI LEGISLATIVI D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.f) D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.e) D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.e) Divieto Divieto D.Lgs.151/01 art.7 All. A lett.d; art.8 Divieto se il livello di Divieto se il livello di D.Lgs.151/01 art.7 All.A esposizione giornaliera esposizione giornaliera al lett.b al rumore (LEX) è di rumore (LEX) è di 85 db D.Lgs.151/01 art.11 all.c 80 db lett.a.1.c) Divieto Non c è divieto D.Lgs.151/01 art.7 All.A lett.o Divieto Divieto Divieto Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o superiore al livello di azione Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o superiore al livello di azione. Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o superiore al livello di azione. D.Lgs.151/01 art.7 All.A lett.c D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.a) D.Lgs.151/01 art.7 All.A lett.c D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.a) D.Lgs.151/01 art.7 All.A lett.c D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.a) Divieto Divieto D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.f)

14 Pag. 14 di 42 RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE RISCHIO CHIMICO* Se l esito della valutazione del rischio chimico è irrilevante o superiore a irrilevante per la salute. Per esposizione al rischio chimico si intende sia l esposizione per utilizzo diretto degli agenti chimici sia l eventuale esposizione per propagazione degli stessi nell ambiente di lavoro. AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI (Titolo IX D.Lgs.81/08 e s.m.i.) IN GRAVIDANZA PUERPERIO RIFERIMENTI (fino a sette mesi dopo il parto) LEGISLATIVI Divieto Divieto D.Lgs.151/01 art.7 All.A lett. C, D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett. A.3 Divieto Divieto D.Lgs.151/01 art.7 All.A lett.a e C AGENTI BIOLOGICI Esposizione ad agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 (Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, bacillo della sifilide, salmonella del tifo, toxoplasma, varicella, EBOLA). RISCHI PRESENTI/ PUERPERIO RIFERIMENTI IN GRAVIDANZA OPERAZIONI SVOLTE (fino a sette mesi dopo il parto) LEGISLATIVI RISCHIO BIOLOGICO Divieto Divieto D.Lgs.151/01 art.7, All.B lett.a.1.b), D.Lgs.151/01 art.11 all. C lett.a.2 RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto) RIFERIMENTI LEGISLATIVI Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori* * L entità del rischio dovrà essere valutata secondo l art. 168 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Divieto se per l entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria Divieto se per l entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria D.Lgs.151/01 art.7 All.A lett.b D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.g) Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, sostegno, deposizione, spinta, traino, e spostamento pesi). L entità del rischio dovrà essere valutata secondo l art. 168 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Divieto Divieto se per l entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria D.Lgs.151/01 art.7 comma 1 All. A comma 1 Sforzi fisici - colpi - urti Divieto NON DIVIETO D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.a) Rischio reazioni improvvise e violente Divieto Divieto D.Lgs.151/01 art.7 All.A lett.l; art. 9 commi 1 e 3 LAVORO NOTTURNO Obbligo del datore di lavoro di modificare l orario di lavoro della lavoratrice, se non possibile diventa motivo di astensione anticipata. Divieto Divieto Fino al compimento di un anno di età del bambino D.Lgs.151/01 art.53

15 Pag. 15 di 42 RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto) STRESS LAVORO CORRELATO (SLC) PENDOLARISMO Vengono valutati i seguenti punti: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore) c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); complessivi tra andata e ritorno; d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc ). Divieto se il rischio è valutato superiore a basso secondo i criteri valutativi proposti dalla Guida Operativa Valutazione e gestione del rischio da SLC del Coord. Tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro o dal manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Divieto se presenti almeno due degli elementi a lato indicati Dall inizio del settimo mese se presente solo il requisito della distanza o del tempo di percorrenza. Tutto il periodo del preparto se presenti almeno due degli elementi su indicati. Divieto se il rischio è valutato superiore a basso secondo i criteri valutativi proposti dalla Guida Operativa Valutazione e gestione del rischio da SLC del Coord. Tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro o dal manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Non c è divieto RIFERIMENTI LEGISLATIVI D.Lgs.151/01 art.11 All.C lett.a.1.g) Linee direttrici della Commissione della Comunità Europea del 5/10/ D.Lgs.151/01 art.17 comma 1, - D.Lgs.151/01 art.11 all.c lett.a.1.g) 3.2 ANALISI DESCRITTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI Il rischio biologico è definito nel D. L.gs. 81/08 e s.m.i. dall esposizione ad agenti infettivi compresi nei gruppi 2, 3 e 4. Questo rischio sussiste in tutti i reparti/servizi di assistenza e diagnosi come rischio di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni. Tutte le attività che espongono al contatto con liquidi biologici negli ospedali, case di riposo, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc., ipotizzano una condizione di rischio che risulta tuttavia di difficile quantificazione. Il contatto con sangue e fluidi corporei può avvenire in seguito a procedimenti medici e chirurgici, come ad esempio nel prelievo e analisi del sangue o di altri fluidi corporei, nel maneggiare materiali di scarto contaminati (per esempio guanti, biancheria, bende, copri abiti di protezione, ecc.) o l aspirazione delle vie aeree, durante il travaglio ed il parto. L esposizione solitamente avviene a causa di procedimenti inadeguati di controllo delle infezioni. In base agli orientamenti interpretativi della Regione Lombardia le attività sanitarie con esclusione dei laboratori di analisi microbiologiche - sono attività che non comportano deliberata intenzione di operare con agenti biologici. In queste attività vi è rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici. Per quanto riguarda le attività sanitarie con elevato rischio potenziale, sulla base delle manovre più o meno invasive praticate ed alla tipologia di pazienti assistiti, possono essere individuate alcune aree a rischio elevato (pazienti in isolamento per malattie infettive ed esantematiche, Nefrologia-Dialisi, Anatomia Patologica, Pronto Soccorso, Chirurgie ad alta invasività, Sale Operatorie). Per questi ambienti la valutazione del rischio viene basata sulla verifica dell esistenza ed attuazione delle corrette procedure di comportamento in sicurezza per la riduzione incidenti, la decontaminazione ambientale, la presenza di protocolli di profilassi immunitaria. Questi rappresentano gli unici interventi

16 Pag. 16 di 42 efficaci per limitare le conseguenze dell'evento accidentale pericoloso e dei possibili rischi per la salute ad esso conseguenti. Ai fini della presente valutazione dei rischi bisogna considerare che, qualora si sviluppi una malattia infettiva, questa può agire negativamente sulla gravidanza: influenzando negativamente il decorso della gravidanza; dando ripercussioni sfavorevoli a carico dell embrione o del feto; i farmaci utilizzati possono danneggiare il feto i rialzi febbrili possono compromettere il normale decorso della gravidanza determinando pericolo di aborto o di parto prematuro. Inoltre la malattia infettiva può presentare, durante la gravidanza, un decorso più grave. Traendo spunto, per la valutazione del rischio da contaminazione biologica in ambito sanitario, dalla classificazione secondo Fleming delle manovre ad alto, medio e basso rischio, graduate per l esposizione a HIV, ma che possono essere ritenute valide anche per altri microrganismi quali HBV, HCV, TBC, ecc, si è elaborata la seguente classificazione ai fini della valutazione del rischio in esame per le lavoratrici madri: MANOVRE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA (D.L.vo 151/2001 allegato C punto 2) A) Manovre ad alto rischio con divieto 1. incanulazione delle vie arteriose assoluto per le donne gravide: 2. esecuzione prelievi arteriosi 3. angiografia 4. introduzione di sonda di blackmore 5. riscontri diagnostici 6. interventi chirurgici in sala operatoria, sala parto e pronto soccorso,ambulatori piccoli interventi chirurgici 7. attività chirurgica comportanti: endoscopie, aspirazioni endobronchiali e endotracheali, intubazioni endo naso-oro-tracheali, tracheostomie, cambio di cannule tracheostomiche, punture esplorative ed evacuative in cavità e organi: lombare, toracica, sternale, artrocentesi, biopsia epatica e renale 8. broncoscopie, broncolavaggio BAL, induzione dell escreato per aerosolizzazione; 9. punture esplorative in cavità ed organi: lombare, toracica, sternale, artrocentesi, biopsia epatica e renale punture evacuative in cavità ed organi: toracentesi, paracentesi, dialisi peritoneale, drenaggio toracico 10. manovre come:cateterismo vescicale, cistoscopia, isteroscopia amniocentesi,fetoscopia 11. attività di laboratorio comportanti: manipolazione rifiuti a rischio infettivo (ROT); manutenzione di strumenti con sezioni che entrano in contatto con materiali biologici effettuazione esami sierologici di microorganismi trasmessi per via parenterale (HBV,HCV, HIV); manipolazione di campioni biologici (liquor, sangue, ecc.) per la ricerca di antigeni; semina di campioni biologici nei terreni di coltura; allestimento dei preparati microscopici dai campioni biologici manipolazione di campioni biologici per la ricerca microscopica e colturale di micobatteri; manipolazione di campioni biologici per l esecuzione di indagini virologiche e parassitologiche; colorazione e lettura dei preparati microscopici.

17 Pag. 17 di 42 MANOVRE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA (D.L.vo 151/2001 allegato C punto 2) B) Manovre a medio rischio con obbligo 1. prelievi venosi o iniezione endovenose d uso di idonei DPI e dispositivi di 2. incannulamento di vie venose centrali e periferiche protezione collettivi 3. svuotamento dei contenitori contenenti liquidi organici 4. medicazioni di ferite chirurgiche, ulcere da decubito 5. effettuazioni di esami di laboratorio 6.lavaggio materiale e strumenti (ferri chirurgici) 7.svuotamento contenitori ripieni di liquidi organici (sangue, urine, escreato) 8.endoscopia digestiva 9.medicazione di ferite chirurgiche 10.iniezioni intramuscolari C) Manovre a basso rischio 1.clistere 2.pulizia cavo orale 3.tricotomia 4 cure igieniche del paziente RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI - I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (D.L.vo 1515/2001 allegato A punto l); - Esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione (D.L.vo 151/2001 allegato B punto 2). AGENTI BIOLOGICI PIU COMUNI (gruppi di rischio 2 3 4) VIRUS: ROSOLIA (2) VIRUS: VARICELLA (2) VIRUS: CITOMEGALOVIRUS (2) VIRUS: DELL INFLUENZA (2) CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI - Titolo X art. 268 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. EFFETTI SULLA GESTANTE Spesso non ci sono sintomi oppure: - eruzione cutanea con macchie rosa - febbre lieve e mal di testa papule rosa pruriginose che evolvono in vescicole, pustole e poi in croste granulari - malessere generale Spesso non ci sono sintomi oppure: - leggera febbre - malessere generale - febbre - dolori articolari - tosse - mal di gola - raffreddore EFFETTI SULLA PUERPERA Spesso non ci sono sintomi oppure: - eruzione cutanea con macchie rosa - febbre lieve e mal di testa - papule rosa pruriginose che evolvono in vescicole, pustole e poi in croste granulari - malessere generale Spesso non ci sono sintomi oppure: - leggera febbre - malessere generale - febbre - dolori articolari - tosse - mal di gola - raffreddore EFFETTI SUL FETO/NEONATO 1 trimestre: aborto 2 trimestre: sordità malformazioni oculari cardiopatie -anomalie scheletriche ed ematologiche Ittero - ritardo psicomotorio 1 trimestre: embriopatia (sindrome della varicella congenita) 2 3 corioretinite lesioni cutanee malformazioni facciali e degli arti il neonato può sviluppare un infezione particolarmente virulenta trimestre: effetti sul sistema nervoso centrale, sordità, corioretinite epatosplenomegalia, ittero ritardo psicomotorio Aumento del rischio di complicanze PREVENZIONE IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO vaccinazione eseguibile fino a 28 gg. prima del concepimento Consigliata la vaccinazione per le donne in età fertile che non abbiano già avuto la malattia - evitare contatti con bambini che frequentano comunità scolastiche - isolamento dei casi accertati - Evitare contatti con bambini che frequentano comunità scolastiche - lavare spesso le mani Evitare ambienti chiusi affollati Lavarsi spesso le mani La vaccinazione può essere eseguita anche in gravidanza

18 Pag. 18 di 42 AGENTI BIOLOGICI PIU COMUNI (gruppi di rischio 2-3-4) VIRUS: HERPES tipo II (2) CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI - Titolo X art. 268 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. EFFETTI SULLA GESTANTE Vescicole ed ulcere in sede: - labiale perilabiale tipo I - organi genitali, zona anale tipo II EFFETTI SULLA PUERPERA Vescicole ed ulcere in sede: - labiale perilabiale tipo I - organi genitali, zona anale tipo II EFFETTI SUL FETO/NEONATO 3 trimestre possibilità di trasmissione del virus al neonato durante il parto con ittero epatosplenomegalia compromissione del SNC lesioni della cute e mucose PREVENZIONE IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO Rapporti protetti sessuali VIRUS DELLE EPATITI: A (2) B (3) C (3) PARASSITI: TOXOPLASMOSI (2) ORGANISMI (3 E 4) TBC - astenia - ittero Spesso non ci sono sintomi oppure: - febbre - aumento di volume dei linfonodi Forma Polmonare Febbricola tosse linfoadenomegalia Emottisi Dolore toracico Astenia Forma miliare Febbre dispnea Forma sistemica dimagramento febbre astenia Cefalea e fotofobia e rigidità nucale (forma meningitica) Algie ossee e fratture spontanee (forma ossea) - astenia - ittero Spesso non ci sono sintomi oppure: - febbre - aumento di volume dei linfonodi Forma Polmonare Febbricola tosse linfoadenomegalia Emottisi Dolore toracico Astenia Forma miliare Febbre dispnea Forma sistemica dimagramento febbre astenia Cefalea e fotofobia e rigidità nucale (forma meningitica) Algie ossee e fratture spontanee (forma ossea) Epatite tipo A: 3 trimestre parto pretermine Epatite tipo B e C: 2 e 3 trimestre malattia congenita al passaggio nel canale del parto 1 trimestre aborto 2 trimestre idrocefalo ritardo mentale calcificazioni epatiche corioretinite 3 trimestre ( è il periodo più a rischio) ritardo mentale corioretinite epatosplenomegalia Aumento del rischio di Complicanze Aborto Spontaneo Aumento rischio complicanze perinatali Basso peso alla nascita Evitare contatti con sangue e liquidi biologici Rapporti sessuali protetti - Evitare il contatto con gatti - Evitare lavori in agricoltura a contatto con la terra - Non mangiare carni e pesce crudi o poco cotti - Lavare bene le verdure da consumare crude Evitare ambienti chiusi affollati Evitare ambienti chiusi o a contatto diretto con utenza

19 Pag. 19 di AGENTI FISICI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro; sono state pertanto impartite particolari disposizioni per limitare l'esposizione della gestante e del nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con isotopi radioattivi in forma solida, liquida o gassosa l eventuale contaminazione superficiale o areiforme può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle, delle introduzione per via orale o della inalazione da parte della madre. Le sostanze radioattive introdotte possono passare nel latte e, attraverso la placenta, nel nascituro. In ospedale l eventuale esposizione a radiazioni ionizzanti è dovuta alla attività svolta nelle diagnostiche radiologiche, nelle sale operatorie, nelle attività interventistiche con l uso di apparecchi radiologici per scopia, nell esecuzione di esami diagnostici al letto del paziente, nelle attività assistenziali a pazienti portatori di sostanze radioattive perché hanno effettuato esami scintigrafici di medicina nucleare. In tutti i luoghi NON classificati (all esterno cioè dei locali radiodiagnostici, ecc) le barriere protettive garantiscono il non superamento di 1/3 dei limiti di legge per le persone del pubblico, la verifica di ciò è effettuata annualmente mediante dosimetria ambientale. Pertanto si adotta il divieto di far svolgere attività lavorativa con sorgenti emittenti radiazioni ionizzanti a donne in gravidanza fino a sette mesi dopo il parto e di non esporle a rischio di contaminazione da isotopi radioattivi per tutto il periodo di allattamento. Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti (NIR), l ambiente sanitario presenta una grande varietà di applicazioni. Accanto agli apparati per diatermia a radiofrequenze (RF) e microonde (MW), esistono varie sorgenti di radiazione visibile ed invisibile, laser, campi magnetici statici e variabili nel tempo nonché radiofrequenze connessi ad apparecchi di risonanza magnetica (NMR). Con riferimento alle radiazioni non ionizzanti le direttrici CE recitano: non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici, compresi quelli associati ad una terapia a onde corte, alla saldatura di materie plastiche e alla polimerizzazione di adesivi possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. È consigliabile ridurre l'esposizione mediante misure in materia di salute e sicurezza. Data anche l incertezza sugli effetti dell esposizione in condizioni normali ed in gravidanza, quale misura di prevenzione dei rischi per la lavoratrice madre, si adotta il divieto di utilizzo di apparecchiature generatrici di NIR nel periodo di gestazione. RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI: - D.L.vo 151/2001 art. 8 comma 1 / allegato A punto d): divieto di adibire la donna in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto ad attività in zone classificate o comunque che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.; - D.L.vo 151/2001 art. 8 comma 2: divieto di adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio da contaminazione; - Decreto Ministero della Sanità n 51/91: non possono essere adibite ad operazioni nelle zone ad accesso controllato né al rabbocco dei liquidi criogenici nelle donne in gravidanza MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E POSTURE INCONGRUE Per quanti riguarda le considerazioni generali su questo fattore di rischio, si riporta quanto indicato nelle citate Direttrici CE: La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, vale a dire dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni a seguito della manipolazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere

20 Pag. 20 di 42 inoltre rischi per le puerpere, ad esempio dopo un taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione. Le madri che allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro maggiore sensibilità (Direttrici CE). Ai fini della valutazione dei rischi nelle strutture sanitarie è opportuno considerare che, per la popolazione lavorativa non in gravidanza, valgono le seguenti osservazioni: - fra le popolazioni lavorative il mal di schiena rappresenta una delle prime cause di assenza per malattia e/o infortunio sul lavoro; nello specifico gli infermieri rappresentano la seconda categoria con maggior prevalenza di disturbi muscoloscheletrici che si manifestano prevalentemente nei primi dieci anni di attività; - nelle strutture sanitarie il mal di schiena rappresenta la patologia prevalente (circa 70%) per le richieste di idoneità alla mansione da parte degli operatori sanitari; tale richieste risultano essere sempre più numerose e rappresenteranno nel tempo un problema rilevante alla luce anche del progressivo differimento dell età pensionabile. Da quanto appare chiaro che il livello di rischio connesso alla movimentazione carichi per le lavoratrici madri nelle strutture sanitarie è da ritenersi elevato, soprattutto in quei reparti con prevalenza di soggetti non/parzialmente autosufficienti. Dal punto di vista della valutazione analitica del rischio, le indicazioni regionali sottolineano la non applicabilità dei metodi classici (NIOSH, NIOSH modificato). Quali misure di prevenzione per le lavoratrici madri, fermo restando i divieti imposti dalle norme e di seguito riportati, si ritiene opportuno porre una limitazione al peso dei carichi movimentati in forma non occasionale (frequenza di sollevamento massimo di 1 volta ogni 5 minuti per non più di 2 ore durante il turno lavorativo) secondo quanto riportato nella figura n. 1. Per quanto riguarda le posture incongrue si intendono quelle posizioni di lavoro fisse mantenute nel tempo (es. ortostatismo prolungato) e quelle posizioni con movimenti ripetuti della colonna particolarmente affaticanti (flessioni, torsioni della colonna dorso-lombare). Queste posture non devono essere assunte dalle lavoratrici madri, che devono avere la possibilità sul luogo di lavoro di effettuare cambi posturali agevoli, e di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI - D.L.vo 151/2001 art. 7: divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi: - D.L.vo 151/2001 Allegato A voce G): divieto di effettuare lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. FIGURA 1.