CIRCOLARE n. 10 del 01/04/2014 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI

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1 CIRCOLARE n. 10 del 01/04/2014 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI

2 INDICE 1. PREMESSA 2. COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI 2.1 Soggetti obbligati 2.2 Oggetto della comunicazione 2.3 Esclusioni oggettive 2.4.Trattamento fiscale in capo all utilizzatore e al concedente 2.5 Sanzioni 3. COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI 3.1 Soggetti obbligati 3.2 Oggetto della comunicazione 3.3 Esclusioni soggettive 3.4 Esclusioni oggettive 3.5 Sanzioni 4. TERMINE E PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE 2

3 1. PREMESSA In base a quanto stabilito dal D.L. 138/2011, entro il 30 aprile 2014 le società/ditte individuali che concedono in godimento l utilizzo di un bene d impresa a un socio/familiare devono trasmettere in via telematica, all Agenzia delle entrate, una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai suddetti beni, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Entro tale data si rende altresì necessaria la trasmissione, sempre in via telematica, all Agenzia delle entrate, di una comunicazione contenente l indicazione di qualsiasi forma di finanziamento e/o capitalizzazione di importo superiore ad euro 3.600,00 annui, posta in essere da soci/familiari dell imprenditorie nei confronti della società. La presente circolare ricalca quanto già comunicato alla gentile clientela nella nostra precedente circolare n. 15 del 25/11/2013, focalizzandosi, in aggiunta, sui chiarimenti sin qui resi noti da parte dall Agenzia delle entrate sul tema. 2. COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI 2.1. Soggetti obbligati Sono obbligati alla comunicazione in esame:: le ditte individuali e le società 1 che concedono beni dell impresa in godimento; soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell impresa concedente), familiari dei soci, familiari dell imprenditore e soci o familiari di altra società appartenente al gruppo. Ai sensi dell art. 5, comma 5, TUIR sono considerati familiari : il coniuge; i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo grado. L obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall impresa concedente, dal socio o dal familiare dell imprenditore Oggetto della comunicazione I soggetti di cui al punto precedente, comunicano all anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta. 1 Società di persone (snc e sas), società di capitali (spa, srl, sapa), società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti ed enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. 3

4 L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l utilizzo nell anno di riferimento della comunicazione. Deve essere comunicato ogni bene dell impresa concesso in godimento a soci o familiari come di seguito indicato: autovetture altri veicoli unità da diporto aeromobili immobili altri beni (se di valore non inferiore ad Euro al netto dell IVA) Esclusioni oggettive Sono esclusi dalla comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori 2 ; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi; i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti e non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge; i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell imprenditore. L Agenzia delle Entrate ha infine chiarito che, nel caso in cui in capo all utilizzatore (socio/collaboratore) non si generi alcun reddito diverso a seguito della presenza di costi indeducibili che azzerano il fringe benefit, l obbligo di comunicazione non sussiste. Pertanto anche in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, se la stessa è annullata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene (come un autovettura) concesso al socio/collaboratore, non vi è obbligo di presentare la comunicazione in esame Trattamento fiscale in capo all utilizzatore ed al concedente Nel caso di concessione in godimento di un bene d impresa in capo: 2 L Agenzia delle entrate ha specificato che con riguardo ai beni concessi agli amministratori l obbligo alla comunicazione non sussiste a prescindere dalla presenza o meno, in capo all utilizzatore, di un fringe benefit ex artt. 51 o 54 del TUIR, come invece accade per soci dipendenti o soci lavoratori autonomi. 3 Alla luce di quanto più sopra detto tale assunto risulta logicamente riferibile, di fatto, soltanto ai soggetti diversi dagli amministratori. 4

5 all utilizzatore persona fisica (socio/familiare) si configura un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene; al concedente (società/ditta individuale) è prevista l indeducibilità dei relativi costi nel caso in cui il corrispettivo annuo risulti inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. Si ricorda che qualora il socio rivesta anche la qualifica di amministratore, la concessione in godimento di un bene della società, configura un fringe benefits da tassare in capo al soggetto utilizzatore. Si invitano quindi i clienti a valutare con attenzione tale previsione, al fine di disciplinare correttamente dal punto di vista fiscale i rapporti in essere, anche alla luce della disciplina dei beni concessi in godimento ai soci Sanzioni L art. 2 comma 36-sexiesdecies del DL 138/2011 sanziona l omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti. La sanzione è: pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato al socio o familiare; dovuta in solido tra l impresa e il beneficiario. Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applicano, in solido, la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97. E comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell art. 16 del Dlgs. 472/ COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI 3.1. Soggetti obbligati Sono obbligati alla comunicazione in esame i soggetti che esercitano attività d impresa sia in forma individuale che collettiva Oggetto della comunicazione I soggetti di cui al punto precedente, comunicano all anagrafe tributaria: i dati delle persone fisiche soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso finanziamenti/capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro ; l importo complessivo dei finanziamenti/capitalizzazioni, distintamente per ogni soggetto finanziatore, nonché la data di versamento. 5

6 Con riferimento alle società la capitalizzazione include anche i versamenti effettuati in sede di costituzione della società e quelli effettuati a seguito di delibera di aumento del capitale sociale derivante da conferimento o apporti che interessano il patrimonio netto della società, con riferimento al momento di effettiva erogazione da parte dei soci. Risulta pertanto irrilevante la mera sottoscrizione del capitale o la sola deliberazione di aumento, così come risultano irrilevanti i passaggi interni di riserve a capitale sociale. Anche nel caso dei finanziamenti assume rilevanza unicamente il momento dell effettiva corresponsione delle somme. L Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che non è oggetto di comunicazione la rinuncia al credito vantato dal socio/familiare (dal momento che verrebbe a configurarsi in tale circostanza un esborso di denaro da parte del finanziatore) salvo il caso in cui non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (es. apporto). 3.3 Esclusioni soggettive Restano esclusi dall obbligo di comunicazione dei finanziamenti soltanto i versamenti eseguiti: dai soci soggetti collettivi (società o enti); dai familiari dei soci; dal titolare dell impresa individuale/familiare Esclusioni oggettive Sono esclusi dall obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell Amministrazione finanziaria (a titolo esemplificativo finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata) Sanzioni Il DL n. 138/2011 non contiene alcune previsione circa l aspetto sanzionatorio dell omessa comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni. Sul tema l Agenzia delle Entrate, considerato che trattasi di una comunicazione all Anagrafe tributaria, ritiene che all omesso/tardivo invio della stessa debba applicarsi la sanzione ex art. 13, comma 2 del DPR n. 605/1973, ossia da euro 206,58 ad euro 5.164,57. In presenza di comunicazione incompleta o inesatta la sanzione andrebbe invece ridotta alla metà. 4. TERMINE E PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE Il modello per la comunicazione dei beni ai soci/familiari, e dei finanziamenti/capitalizzazioni, oramai entrato a regime, deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Entro il 30 aprile 2014 dovrà quindi essere trasmessa la comunicazione in esame relativa al periodo d imposta Si sottolinea come non rilevi la coincidenza del periodo d imposta con l anno solare. A tal riguardo è stato previsto che per i soggetti con periodo d imposta non coincidente 6

7 con l anno solare l obbligo alla presentazione della comunicazione decorre dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 18/09/2011. Al fine di chiarire tale previsione, l Agenzia delle entrate ha proposto alcune esemplificazioni, che per ragione di chiarezza, si riportano di seguito: Esempio 1 La Alfa srl, con periodo d imposta 19/09/n 18/09/n+1, deve adempiere all obbligo in esame entro il: 31/01/2014 con riferimento alla comunicazione riguardante i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d imposta 19/09/ /09/2012; 30/04/2014 con riferimento alla comunicazione riguardante i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d imposta 19/09/ /09/2013. Esempio 2 La Beta srl, con periodo d imposta 01/07/n 30/06/n+1, deve adempiere all obbligo in esame entro il: - 30/04/2014 con riferimento alla comunicazione riguardante i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d imposta 01/07/ /06/2013; - 30/04/2015 con riferimento alla comunicazione riguardante i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d imposta 01/07/ /06/

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