NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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1 SETTORE TERRITORIO Servizio Urbanistica VARIANTE NORMATIVA AL PRG VIGENTE: - DI ADEGUAMENTO ALLE DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E DEI PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 16/2008 E S.M.I. - DI AGGIORNAMENTO IN FUNZIONE DELLE INDICAZIONI FORMULATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA NELL AMBITO DEI PARERI RESI SUL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC RIELABORATA A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI E DELLE MODIFICHE D UFFICIO FORMULATE DALLA REGIONE IN SEDE DI APPROVAZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CONFRONTO Sanremo, Novembre 2012 Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Remo Righetto Dirigente Settore Territorio Ing. Gian Paolo TRUCCHI

2 OMISSIS.. TITOLO II PIANI ATTUATIVI OMISSIS.. ART. 9_1 - SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO (S.A.U.) Lo schema di assetto urbanistico è preordinato a specificare la struttura insediativa della zona e le sue connessioni con il contesto, nel rispetto della disciplina urbanistico edilizia e delle prestazioni indicate nelle relative norme. I contenuti del S.A.U. sono: - organizzazione delle principali reti infrastrutturali e degli spazi pubblici; - definizione dei rapporti con le preesistenze ed individuazione degli aspetti meritevoli di particolare tutela; - individuazione di eventuali settori di intervento e delle relative densità edificatorie, anche in rapporto delle aree interessate e delle destinazioni d uso specifiche; - criteri per la definizione progettuale della dislocazione e dei caratteri tipologici e dimensionali degli edifici, ove questo sia predeterminabile in relazione agli aspetti tecnologici e funzionali; - valutazione del peso insediativo in termini di servizi aggiuntivi richiesti e di flussi di traffico generati. Lo SAU deve essere esteso all intera zona di intervento per la quale è prescritto specificandone dettagliatamente il perimetro ed è costituito almeno da una planimetria quotata in scala non inferiore a 1:2000 e da relazione tecnica, che illustrino adeguatamente l assetto proposto, in funzione del ruolo e delle prestazioni che lo strumento urbanistico generale assegna alla zona. Lo SAU deve individuare gli ambiti eventualmente da assoggettare a Strumento Urbanistico Attuativo, indicando i contenuti della convenzione urbanistica da sottoscrivere con i soggetti privati attuatori nonché le eventuali prescrizioni particolari per il rilascio dei permessi di costruire. Lo SAU costituisce documentazione obbligatoria da approvarsi da parte del Consiglio Comunale prima del rilascio dei permessi di costruire. Per la realizzazione di opere pubbliche o interventi di particolare interesse pubblico il Consiglio Comunale può prevedere la deroga all obbligo della predisposizione dello SAU esteso all intero ambito come prescritto dal P.R.G.. OMISSIS.. TITOLO III - DEFINIZIONI DEI PARAMETRI EDILIZIO-URBANISTICI E DEGLI INTERVENTI EDILIZI OMISSIS.. ART INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE(It) Rappresenta la superficie agibile massima costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). ART. 13 INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA (I.U.I.) (ART 72 LR 16/08) 1. Si definisce indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) il rapporto fra la S.A. dei fabbricati realizzabili e il lotto asservibile. 2. In caso di esistenza di fabbricati da conservare, la relativa S.A. deve essere detratta da quella complessiva. 2

3 ART. 13_1 - SUPERFICIE AGIBILE E SUPERFICIE ACCESSORIA (ART 67 LR 16/08) (Superficie agibile e superficie accessoria) 1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse. 2. Non sono da ricomprendere nella S.A.: a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive; b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; c) i locali privi dei requisiti richiesti per l agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia monofamiliare, bifamiliare e trifamiliare; d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri; e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all articolo 19, quelle fuori terra di cui al comma 1 del medesimo articolo assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, quelle fuori terra al servizio di nuove strutture ricettive alberghiere nei limiti di cui all articolo 19, comma 8, quelle interrate o al piano terreno, di cui all articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dimensionali di cui all articolo 19, comma 3, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione produttiva nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia; f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico; g) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione d uso. 3. Costituiscono superficie accessoria (S.Acc.) da non ricomprendere nella S.A., sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della S.A. per edifici aventi S.A. non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di S.A. eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1: a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato esclusivo; b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l agibilità; c) i locali privi dei requisiti richiesti per l agibilità non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera c); d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti dimensionali minimi di cui all articolo 19, comma 1, nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti i limiti dimensionali di cui all articolo 19, comma Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell indice edificatorio: a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica; 3

4 b) l incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari finalizzato all isolamento acustico. 5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici. ART. 13_2 - PERTINENZE DI UN FABBRICATO (ART 17 LR 16/08) 1. Le pertinenze sono i manufatti adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato aventi sedime distinto da esso e non destinabili alla permanenza continuativa di persone, che, come tali, non rilevano ai fini del calcolo della superficie agibile di cui all articolo 13_1. 2. Detti manufatti sono caratterizzati da: a) mancata incidenza sul carico urbanistico; b) oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell immobile principale; c) ridotta dimensione sia in senso assoluto, sia in relazione a quella dell immobile principale, sia in relazione alla superficie su cui insistono; d) individuabilità fisica e strutturale propria; e) non utilizzabilità giuridica ed economica in modo autonomo. 3. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo. 4. Tali manufatti possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi stabiliti per le nuove costruzioni dal vigente strumento urbanistico per la zona di intervento, salvi i casi dei parcheggi pertinenziali di cui all articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e successive modifiche e integrazioni. 5. Le tettoie pertinenziali possono essere realizzate entro il limite del 20% della SA dell edificio principale ed in misura non superiore a 20 mq di superficie complessiva. ART. 14 ALTEZZA (ART 77 LR 16/08) 1. L altezza dei fabbricati si calcola a partire dal punto più basso del perimetro dell edificio sul terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo preesistente con uno scostamento massimo di un metro, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati, fino alla linea di gronda, ovvero, per gli edifici a copertura piana, fino all estradosso dell ultimo solaio, posto a copertura di vani abitabili o agibili. 2. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati nell altezza massima: a) i tamponamenti orizzontali di copertura e i solai intermedi che comportino spessori complessivi superiori a 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri per i tamponamenti orizzontali di copertura e di 15 centimetri per i solai intermedi; b) i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione di manti di copertura vegetale con essenze di medio e alto fusto. 3. Nel caso di edifici a gradoni non è consentita la misurazione per singoli corpi di fabbrica. Il regolamento edilizio può contenere una disposizione volta a dettare una specifica disciplina della misurazione dell altezza per questi tipi di costruzione. ART. 14_1 - LINEA DI GRONDA (ART 79 LR 16/08) 1. Si definisce linea di gronda l intersezione fra l estradosso del piano di copertura, orizzontale o inclinato, posto al livello più alto ed il piano verticale di facciata. 4

5 ART. 14_2 - NUMERO DEI PIANI (ART 80 LR 16/08) 1. Si definisce numero dei piani l insieme dei piani di un edificio posti al di fuori del terreno, compresi quelli seminterrati che emergano per più di 1 metro rispetto al terreno naturale per almeno la metà del perimetro e con esclusione dei sottotetti non abitabili e dei locali tecnici posti in copertura. ART. 14_3 SAGOMA (ART 82 LR 16/08) 1. Si intende per sagoma il contorno della parte emergente di un edificio sia in pianta che in elevazione, comprensivo di tutti gli elementi aggettanti. La sagoma di un edificio è quindi costituita dai vari profili complessivi con i quali il medesimo può essere descritto. ART 14_4 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, FORMALI E STRUTTURALI DELL EDIFICIO (ART 83 LR 16/08) 1. Le caratteristiche dell edificio sono individuabili dai seguenti elementi: a) tipologici, intendendosi per tali quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle correnti tipologie edilizie (quali ad esempio edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare, fabbricato industriale, casa rurale); b) formali, intendendosi per tali quei caratteri soprattutto architettonici che determinano l immagine esterna dell edificio ed in particolare la disposizione delle bucature e i materiali; c) strutturali, intendendosi per tali quei caratteri che compongono materialmente le parti strutturali, (portanti e non) dell organismo edilizio, quali ad esempio strutture portanti in laterizi rispetto a quelle in cemento armato. ART. 15 VOLUME GEOMETRICO (ART 70 LR 16/08) 1. Per volume geometrico si intende il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno. ART. 15_1 PARAMETRO DI CONVERSIONE (ART 67bis LR 16/08) 1. Al fine di convertire il volume risultante dall applicazione degli indici edificatori espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie agibile espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri. ART. 15_2 - LOCALI INTERRATI (ART 68 LR 16/08) 1. Si definiscono locali interrati quelli posti in sottosuolo, totalmente al di sotto del livello del terreno sistemato, come definito dall articolo Gli strumenti urbanistici generali disciplinano la possibilità di realizzare locali interrati, individuando i casi, le zone, le destinazioni d uso e i relativi parametri. ART. 15_3 - LOCALI TECNICI (ART 81 LR 16/08) 1. Si definiscono locali tecnici tutti i locali funzionali a ospitare esclusivamente impianti di servizio del fabbricato o di reti tecnologiche, quali riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, condizionamento, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. ART. 16 DISTANZE (ART 76 LR 16/08) 1. Le distanze di cui al presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione. 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 metri; sono inclusi nel perimetro anzidetto 5

6 i bow window, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 3. La distanza è quella intercorrente fra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un altra costruzione (D); b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc); c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds). Il ciglio della strada è quello definito dall articolo 2 del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765); il confine della strada è quello definito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni. 4. Ai fini della determinazione della distanza non si computano gli elementi di cui all articolo 13_1, comma 5, nei limiti dallo stesso indicati. ART. 16_1 - DISTANZE TRA EDIFICI DA OSSERVARE NEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE (ART 18 LR 16/08) 1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti, possono essere realizzati nel rispetto dell allineamento dell edificio preesistente purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione. ART SUPERFICIE COPERTA (ART 74 LR 16/08) 1. Si definisce superficie coperta (S.C.) la proiezione orizzontale delle sole parti fuori terra dell edificio, compresa la proiezione di tettoie e porticati. 2. Non sono considerati ai fini del computo della superficie coperta gli elementi di cui all articolo 13_1, comma 5, nei limiti dallo stesso indicati. ART SUPERFICIE ASSERVITA (ART 73 LR 16/08) 1. Si definisce superficie asservita alle nuove costruzioni quella alla quale viene applicato l I.U.I.. 2. Per area di pertinenza fondiaria degli edifici esistenti si intende quella calcolata in base agli indici volumetrici o agli altri parametri edilizi vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo. Nel caso di edifici realizzati in precedenza per i quali non esista agli atti dell ufficio tecnico comunale il progetto approvato, si intende asservita una fascia minima di metri 5,00 attorno al perimetro dell edificio e, comunque, non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale. 3. L asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati nell estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l inizio dei lavori di cui all articolo 26 nel caso di DIA. La Civica amministrazione può prevedere nel regolamento edilizio l obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari. In ogni caso tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune. ART 19_1 - LOTTO ASSERVIBILE (ART 71 LR 16/08) 1. Si definisce lotto asservibile la porzione di terreno nella disponibilità del proponente destinata all edificazione. 2. Non è consentito l asservimento di superfici già asservite a costruzioni, salvi i casi in cui il PRG attribuisca all area un edificabilità maggiore. ART. 19_2 PARCHEGGI PRIVATI (ART 19 LR 16/08) 1. Negli edifici di nuova realizzazione aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile e ad uffici è prescritta ai sensi dell articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n (Legge 6

7 urbanistica) e successive modifiche e integrazioni la realizzazione di parcheggi privati, nella misura minima di 35 mq ogni 100 mq di superficie agibile (SA) come definita all articolo 13.1 e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. 2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l obbligazione del pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantita dal richiedente mediante rilascio a favore dell Amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria. 3. Le dimensioni dei parcheggi pertinenziali realizzabili ai sensi dell articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e dei parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità di cui al comma 2, non devono eccedere la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi di accesso e di manovra. Tali parcheggi sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione. 4. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1 in eccedenza alle dimensioni e alle quantità minime ivi prescritte ovvero la realizzazione di quelli di cui al comma 1 che si intendano eseguire in assenza di atto di asservimento è soggetta al contributo di costruzione da determinarsi ai sensi della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può fissare valori maggiorati rispetto a quelli stabiliti in base alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente da cui consegua l aumento del numero delle unità immobiliari a destinazione residenziale o ad essa assimilabile o il mutamento della destinazione d uso a residenza o ad essa assimilabile, sono soggetti all obbligo del reperimento degli spazi a parcheggio al servizio delle unità immobiliari in ragione di un posto auto per unità fino a 60 mq di SA e due posti auto per unità aventi SA superiore ai 60 mq. In caso di frazionamento l obbligo è limitato alle unità immobiliari realizzate in più rispetto a quelle esistenti.. La relativa dotazione deve essere garantita mediante l atto di asservimento di cui al comma 2; laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di tali parcheggi nell area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta, da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione, quantificata secondo i criteri approvati con deliberazione della G.C. n. 108 del 28/02/2002 per la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali relativi agli interventi di recupero dei sottotetti ex L.R. 24/ La realizzazione di nuove strutture commerciali comporta il reperimento di dotazione di parcheggi per la clientela nei casi e nelle quantità previsti dalla vigente strumentazione urbanistica comunale e dalla normativa regionale in materia. 7. La realizzazione di strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione comporta il reperimento di parcheggi al servizio della struttura nella misura minima di un posto auto per ogni camera ovvero per ogni locale destinato al pernottamento. Nelle strutture ricettive esistenti è ammessa la realizzazione di parcheggi nei modi di cui all articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche. 8. La dotazione di parcheggi privati al servizio delle attività produttive è stabilita in 1/5 della superficie coperta. 7

8 ART. 19_3 - REQUISITI IGIENICO SANITARI NEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE RELATIVI A SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI (ART 11 LR 16/08) 1. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari che incidano sugli aspetti igienico sanitari si può prescindere dal rispetto dei relativi requisiti laddove l immobile presenti caratteristiche tipologiche strutturali o architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale dell unità immobiliare non consenta l osservanza dei requisiti medesimi. A tal fine la dichiarazione del progettista deve documentare l esistenza delle condizioni di cui sopra e comunque attestare il complessivo miglioramento delle condizioni igienico sanitarie preesistenti. ART. 19_4 - ALTEZZA INTERNA UTILE DEI LOCALI DA DESTINARE A RESIDENZA O A FUNZIONI AD ESSA ASSIMILABILI, UFFICI E ATTIVITÀ TURISTICO- RICETTIVE (ART 78 LR 16/08) 1. L'altezza interna utile degli immobili destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive, non può essere inferiore a 2,70 metri per i locali abitabili riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, possono essere consentite altezze per i locali abitabili non inferiori a 2,55 metri, riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e di servizio. 2. Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate al comma 1, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali ivi indicati sempreché venga dimostrato e verificato l effettivo miglioramento igienico e funzionale rispetto alla situazione in atto. A tal fine alla dichiarazione del progettista che attesti la conformità del progetto al regolamento edilizio e alle norme igienico-sanitarie dovrà essere allegato il parere della ASL competente. 3. Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante l ultimo piano dell edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l altezza media interna netta da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell intradosso del solaio stesso non può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e di servizio. L altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l altezza media interna netta può essere ridotta a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. L altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,30 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,10 metri per gli spazi accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle residenze di tipo specialistico e agli immobili i cui requisiti igienico-sanitari siano fissati da specifiche disposizioni di settore. ART RAPPORTO DI COPERTURA (ART 75 LR 16/08) 1. Si definisce rapporto di copertura (R.C.) il rapporto tra superficie coperta e lotto asservibile. ART. 21 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI a) MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 6 LR 16/08) 1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 8

9 impianti tecnologici esistenti, purché non comportino alterazioni all aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze. 2. Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi: - all interno degli edifici: a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni; b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni; c) riparazione e sostituzione di serramenti interni; d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas; e) riparazione o sostituzione di canne fumarie; f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico - tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell edificio o delle singole unità immobiliari; g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento; h) risanamento o costruzione di vespai; i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all interno dell unità immobiliare; - all esterno degli edifici: a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali; b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti; c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti; d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti; e) riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo esterno; f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto; g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici; h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili; i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie; j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l esecuzione di opere murarie; k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni; l) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole; m) inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell edificio. n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell edificio ricadenti nella sagoma dello stesso. 3. Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la funzionalità e l adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempre che tali 9

10 interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali, siano interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla loro tipologia edilizia: a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi e telematici purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici; b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili; c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni. 3 bis. Per le infrastrutture viarie sono comprese nella manutenzione ordinaria le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali. b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ART. 7 LR 16/08) 1. Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempreché dette modifiche non alterino i volumi, le superfici e non mutino le destinazioni d uso delle singole unità immobiliari. 2. Sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi: a) le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione mediante il rinnovamento o la sostituzione di alcuni degli elementi strutturali dell'edificio; b) le sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote del terreno preesistente e la realizzazione di muri di contenimento di natura pertinenziale o la demolizione di manufatti e costruzioni; c) il rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di materiale esistente, compresa la struttura del tetto; d) la riparazione e il ripristino delle facciate con diverse caratteristiche e materiali, il rinnovo dell intonaco esterno con demolizione dell esistente fino al vivo della muratura e rifacimento esteso almeno ad un intero prospetto, nonché la tinteggiatura e ripulitura delle facciate con colori diversi da quelli originari; e) l adeguamento, il rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico - sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento in genere, con le opere ad essi funzionalmente complementari ed indispensabili) quando comportano alterazione delle caratteristiche distributive; f) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico quando richiedano la creazione di locali tecnici esterni di cui all articolo 15_3 o di manufatti che alterino la sagoma dell edificio o la realizzazione delle opere di cui all articolo 13_1, comma 5; g) l installazione di recinzioni con opere murarie fino a 50 cm.; h) la riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e tipologia. 3. Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi: a) l installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d uso. I relativi locali tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all esterno dell edificio, purché non configurino incremento della superficie agibile destinata all'attività produttiva; b) tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e integrare l efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l incremento della superficie lorda di pavimento; 10

11 c) la realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature all aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti. 3 bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali. c) RESTAURO (ART. 8 LR 16/08) 1. Si definiscono interventi di restauro quelli consistenti in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell edificio, quali definite all articolo 14_4, ne consentono la conservazione e il recupero valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche; detti interventi riguardano edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, o dichiarati di valore storico, culturale o architettonico dallo strumento urbanistico generale e dal PTCP. 2. Gli interventi di restauro possono interessare l intero organismo edilizio, parti dell edificio o singole unità immobiliari. 3. Detti interventi possono comportare le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche nonché quelle per realizzare locali tecnici che si rendono indispensabili per l installazione degli impianti tecnologici necessari agli usi previsti per gli immobili. 4. Sono considerati di restauro i seguenti interventi: a) il recupero degli elementi storici, architettonici o artistici o il ripristino delle parti alterate dei fronti esterni ed interni e degli ambienti interni; b) la ricostruzione filologica di parti dell edificio eventualmente crollate o demolite; c) la conservazione o il ripristino dell impianto distributivo - organizzativo originale; d) la conservazione, il ripristino o il miglioramento degli spazi liberi di pertinenza dell edificio quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i porticati; e) il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto con eventuale ripristino della copertura originale; f) la eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell impianto originario; g) l inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari nonché per l efficienza energetica dell edificio nel rispetto dei caratteri storici, culturali o architettonici. 5. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore. d) RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 9 LR 16/08) 1. Si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell edificio, quali definite all articolo 14_4, ne consentano destinazioni d'uso con esse compatibili. 2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempreché vengano rispettati l impianto strutturale, tipologico ed architettonico; sono altresì da ricomprendere nel risanamento conservativo gli interventi volti a realizzare nuovi servizi igienico - sanitari nonché locali per 11

12 impianti tecnologici e per l efficienza energetica dell edificio, anche mediante modeste modifiche della conformazione delle coperture. Tali impianti devono essere realizzati all interno dell edificio ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità è consentito realizzarli all esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell edificio. 3. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla disciplina vigente il risanamento conservativo può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore. 3 bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nel risanamento conservativo gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico ed all adeguamento funzionale delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari. e) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (ART. 10 LR 16/08) 1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti, anche alternativamente, a: a) trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell edificio preesistente, nei termini indicati all articolo 14_4; b) aumentare il carico urbanistico nei termini indicati all articolo 38 della LR 16/ Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino: a) un aumento della superficie esistente o la realizzazione di nuovi vani abitabili non derivanti dalla semplice divisione di quelli esistenti; b) la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari; c) i mutamenti di destinazione d uso connessi all esecuzione di opere edilizie: - senza aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall articolo 38 della LR 16/08, ma accompagnati da un complesso di opere tali da alterare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell organismo preesistente di cui all articolo 14_4; - con aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall articolo 38 della LR 16/08, anche non comportanti alterazioni delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell organismo preesistente di cui all articolo 14_4; d) la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria nell originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile a norma dell articolo 13_1; e) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la ricostruzione sullo stesso sedime, con possibilità di scostamento entro un massimo di un metro, che rispetti la sagoma e i volumi originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative tecniche di settore; f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione come definiti dal presente articolo paragrafo g) e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non può eccedere il 20 per cento. f) SOSTITUZIONE EDILIZIA (ART. 14 LR 16/08) 1. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, non riconducibili nella definizione di ristrutturazione edilizia come definita dal presente articolo, paragrafo e) comma 2, lettera e). 2. Tali interventi: a) sono disciplinati dallo strumento urbanistico generale alla stregua degli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per l indice di fabbricabilità o di utilizzazione insediativa, previa definizione dei parametri urbanistico-edilizi e dell entità dell eventuale incremento della volumetria 12

13 esistente ammissibile entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale nei limiti consentiti dalla ristrutturazione edilizia come definita dal presente articolo, comma 2, lettera f), delle modalità di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. La ricostruzione può essere prevista nello stesso lotto di proprietà, ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui è localizzato l immobile originario, o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei dallo strumento urbanistico e comunque in conformità alle indicazioni del vigente PTCP; b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione. g) NUOVA COSTRUZIONE ED INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE (ART. 15 LR 16/08) 1. Si definiscono interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale ad essa assimilabili: a) la realizzazione di edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed interrati con esclusione delle pertinenze disciplinate dall articolo 13_2, comma 5; b) gli ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli ammessi dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico - edilizi; c) l esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; d) la realizzazione di impianti che non siano al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; e) l installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere, anche prefabbricati e anche non infissi stabilmente al suolo (quali roulottes, campers, case mobili, cabine e attrezzature balneari, chioschi, bungalows), che siano utilizzati come abitazione o altre funzioni che prevedano la permanenza di persone oppure che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee, con esclusione dei manufatti di cui all articolo 21 della LR 16/08; non rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica; f) le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all aperto. h) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (ART. 16 LR 16/08) 1. Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli volti a sostituire l esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. ART. 21_1 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D USO SENZA OPERE (ART. 13 LR 16/08) 1. Si definiscono mutamenti di destinazione d uso funzionale gli interventi volti a trasformare, senza esecuzione di opere edilizie, la destinazione d uso in atto di una unità immobiliare o di un edificio comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modifiche e integrazioni. 2. Per destinazione d uso in atto si intende quella risultante dal pertinente titolo abilitativo ovvero, in mancanza di esso, da diverso provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi di legge ovvero, in difetto o in caso di indeterminatezza di tali atti, quella in essere alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale vigente o, in subordine, quella attribuita in sede di primo accatastamento, quella risultante da altri documenti probanti ovvero quella desumibile dalle caratteristiche strutturali e tipologiche dell immobile esistente. ART. 21_2 SUPERFICIE MINIMA DELLE UNITA IMMOBILIARI DESTINATE A RESIDENZA 13

14 Le nuove costruzioni residenziali, gli interventi di recupero ai fini residenziali realizzati ai sensi dell art. 5 della L.R. 24/2001, gli interventi di mutamento della destinazione d uso a residenza realizzati ai sensi della L.R. 25/93 nonché gli interventi di suddivisione in più unità immobiliari residenziali, sono ammissibili a condizione che sia rispettata la dimensione minima della singola unità immobiliare stabilita in: - mq 60 di superficie agibile se comprese nelle zone omogenee E a destinazione agricola. - mq 40 di superficie agibile se ricadenti nelle zone altre omogenee. T I T O L O I V - Z O N I Z Z A Z I O N E OMISSIS.. ART ZONE A ART ZONE A A1 = S.SIRO A1bis A2 = PIGNA A2 = a levante della via San Francesco A3 = CENTRO A4 = COLDIRODI A5 = POGGIO A6 = BUSSANA VECCHIA - DESTINAZIONI AMMISSIBILI Sono ammesse le seguenti destinazioni: - abitazione; - uffici; - pubblici servizi; - ospitalità turistica così come disciplinata dalla legislazione regionale di settore; - attrezzature pubbliche. Potranno essere ammessi inoltre, qualora non siano in contrasto con il carattere residenziale dei singoli lotti, fabbricati per: - spettacolo, cultura, ricreazione e sport; - assistenza sanitaria; - attività commerciali nel rispetto dei parametri indicati nel successivo art. 44; - laboratori e magazzini complementari delle vendite al minuto purchè non rumorosi, molesti o nocivi; - artigianato purchè non in contrasto con le norme dei regolamenti di igiene e di polizia urbana e con le vigenti leggi; - autorimesse purchè non comprese nelle ZTL o nelle aree pedonali. Sono comunque tassativamente esclusi l'edilizia per l'industria, i laboratori artigianali rumorosi e comunque inquinanti, i depositi di materiale infiammabile, odorosi, polverosi, gli allevamenti di animali ed ogni altra attività che contrasti con le caratteristiche residenziali delle zone e sia incompatibile con tale destinazione o in contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia. OMISSIS.. - PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ZONA (vedi anche tabelle di zona) A REGIME Le zone A debbono essere sottoposte a strumento attuativo unico finalizzato essenzialmente: 14

15 per le zone A1 ed A2 - alla conservazione edilizia dei volumi esistenti, mentre per le zone A3, A4, A5, ed A6 alla conservazione urbanistico-ambientale del contesto urbano considerato. Tali zone costituiscono zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 legge 5 agosto 1978 n I limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra fabbricati sono quelli stabiliti dal paragrafo 1) degli artt. 7,8,9 del Decreto Ministeriale n del IN VIA TRANSITORIA In tali zone, in assenza di piano attuativo, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché quelli di così detta ristrutturazione edilizia leggera prevista e disciplinata all art. 2 della L.R. 25/93 compreso il mutamento della destinazione d uso delle singole unità immobiliari che comporta il passaggio ad altra categoria funzionale, fermo restando il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla L.R. 1/2008. Qualora l intervento comporti il mutamento della destinazione d uso ad altra categoria funzionale da cui consegua un incremento del carico urbanistico dell intero organismo edilizio o di parte prevalente di esso, sarà necessario reperire le aree da destinare a standards urbanistici previste dalle tabelle di zona, eventualmente monetizzabili sulla scorta dei valori individuati con specifico atto deliberativo. Sono invece subordinati in ogni caso all'approvazione del piano attuativo interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonchè ricostruzioni o nuove edificazioni. In tali zone, in assenza di piano attuativo, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché quelli di ristrutturazione edilizia limitatamente al mutamento della destinazione d uso delle unità immobiliari ed alla suddivisione delle stessa in più unità [lettere b) e c) del comma 2 dell art. 21 lettera e) delle presenti norme], ma nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell organismo preesistente di cui all art. 14_4 e fatte salve le eventuali ulteriori puntuali disposizioni di ogni singola zona. Fermo restando il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla L.R. 1/2008, qualora l intervento comporti il mutamento della destinazione d uso ad altra categoria funzionale da cui consegua un incremento del carico urbanistico dell intero organismo edilizio o di parte prevalente di esso, sarà necessario reperire le aree da destinare a standards urbanistici previste dalle tabelle di zona, eventualmente monetizzabili sulla scorta dei valori individuati con specifico atto deliberativo. Sono invece subordinati all'approvazione del piano attuativo gli ulteriori interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, nonchè ricostruzioni o nuove edificazioni, fatte salve le eventuali puntuali disposizioni di ogni singola zona. ZONA A2 PIGNA Relativamente alla zona A2-Pigna che interessa la zona della Pigna, vale la seguente normativa fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di verifica di fattibilità geotecnica contenuta nel Decreto Ministeriale lettera H.3 nonchè di quelle in materia sismica nella Legge Regionale 29/1983: a) Salvo il disposto di cui all'art. 24 della Legge n. 24 sono condizionati alla redazione di un unico Strumento Urbanistico Attuativo gli interventi di: - ristrutturazione urbanistica; - nuova edificazione; - ristrutturazione edilizia comportante aumento di unità abitative; - completamento eccedente il 5% del volume esistente ovvero realizzato per fini diversi dall'adeguamento igienico e tecnologico; - creazione di viabilità veicolare o di parcheggi rotativi nonchè di parcheggi in struttura; 15

16 - ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti di destinazione d'uso che riguardino i servizi e le attività ricettive esistenti; b) Nelle more della formazione dello strumento urbanistico attuativo sono consentiti gli interventi di: - demolizione solo degli edifici fortemente degradati condizionatamente alla redazione di un rilievo dello stati di fatto, alla realizzazione di una documentazione fotografica ed alla presentazione di una relazione che descriva le caratteristiche tipologiche costruttive e strutturali dell'edificio nonchè i tipi dei materiali impiegati; - manutenzione ordinaria e straordinaria semprechè realizzata relazionando gli interventi alle caratteristiche tipiche dell'esistente; - restauro e risanamento conservativo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, strutturali e dei materiali esistenti; - opere interne; - ristrutturazione di più unità immobiliari nell'ambito dello stesso edificio con aumento del 5% della superficie agibile per adeguamenti igienici e tecnologici, purchè non siano mutati il numero dei piani non venga aumentato il numero di unità abitative, non venga mutato il carattere dei prospetti e sia dettata dalla finalità di migliorare le condizioni di abitabilità. La posizione delle scale deve essere mantenuta entro la parte di edificio che riveste all'interno della tipologia ricorrente la funzione distributiva ai diversi piani; la superficie e la forma delle finestre e delle porte sui prospetti devono mantenere gli stessi rapporti dimensionali riscontrabili in quelle esistenti e, nel caso fosse necessario aprirne di nuove, queste dovranno essere localizzate nelle facciate analogamente a quelle della tipologia ricorrente. I materiali utilizzati nelle facciate e in copertura dovranno essere quelli tradizionali dell'edilizia del Centro Storico; - ricostruzione degli edifici demoliti, solo se la demolizione sia avvenuta in epoca recente e comunque successiva all'approvazione del Piano Regolatore Generale; siano stati eseguiti i rilievi e sia stata acquisita la necessaria documentazione fotografica e descrittiva relativa all'edificio demolito, talchè la ricostruzione possa avvenire: recuperando l'identica volumetria preesistente, rifacendosi alla tipologia, alla posizione delle bucature in facciate (porte e finestre) ed alla loro forma; mantenendo lo stesso numero dei piani e con incremento del numero delle unità abitative in misura non superiore ad un alloggio per ogni organismo edilizio; realizzando le stesse caratteristiche delle facciate quanto ad uso dei materiali, colori, infissi, ecc. c) In ogni caso all'interno della zona A2 del Centro Storico della Pigna, per qualsiasi intervento che riguardi l'esterno degli edifici e le strade dovranno essere impiegati gli stessi materiali tipici del Centro Storico e caratteristici delle preesistenze, che dovranno altresì essere utilizzati nel modo caratteristico della tradizione edilizia dello stesso Centro Storico". I locali prospicienti le strade pubbliche, posti al piano terra degli edifici, non possono essere trasformati in unità abitative autonome sviluppate sullo stesso livello. E ammessa la modifica in residenza solo nel caso in cui una porzione superiore al 50% della S.A. dell unità immobiliare, sia individuata ai piani superiori. Non è ammesso il frazionamento di unità abitative esistenti al piano terra ovvero composte anche da locali siti ai piani superiori, in unità abitative autonome individuate solo al piano terra. ZONA A3 CENTRO MARINA La zona A3 è suddivisa nelle seguenti quattro sottozone: zona di particolare pregio, zona di sostituzione edilizia, zona di conservazione e zona destinata a servizi pubblici. Le zone destinate a sostituzione edilizia e servizi pubblici sono obbligatoriamente assoggettate all'obbligo di strumento urbanistico attuativo esteso alle singole distinte sottozone, fatta salva la possibilità per l'amministrazione Comunale di estendere tali zone ad ambiti ed edifici limitrofi qualora risultasse necessario per ragioni di funzionalità ed organicità degli interventi. 16

17 Nell'intera zona A3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale, attività commerciali nel rispetto dei parametri indicati nel successivo art. 44, direzionale, turistico-ricettiva ai sensi della Legge Regionale 11/1982 e successive modificazioni così come disciplinata dalla legislazione regionale di settore (con esclusione di quelle all'aria aperta), artigianale non inquinante, servizi pubblici, viabilità. Sono escluse le attività industriali e le artigianali che comportino rumore e inquinamento e stoccaggio di merci che possano risultare infiammabili, odorose o polverose. Sono consentiti sugli edifici esistenti, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo. Il restauro delle parti esterne dei fabbricati è volto a restituire all'organismo edilizio il suo aspetto originario più decoroso: le pareti devono essere intonacate e tinteggiate con colori in accordo a quelli preesistenti e a quelli delle costruzioni vicine. Devono essere utilizzati materiali (tinte ed intonaci) di tipo tradizionale o a base minerale onde uniformarsi alle caratteristiche storiche e architettoniche della zona. E' tollerato l'uso della pietra a vista, marmo, travertino, metallo specie al piano strada, quando se ne dimostri la necessità ed avvenga nel rispetto dei caratteri dell'edificio. I volumi tecnici degli ascensori, scale ed impianti tecnici sono ammessi purche non superino di oltre un metro l'estradosso della copertura. Sulle costruzioni esistenti con copertura piana è ammessa la castrazione di tetti con le seguenti limitazioni: a) pendenza massima: 25 gradi sessagesimali; b) quota del colmo: non superiore a quella del più alto colmo latistante, esistente al momento di entrata in vigore del piano; c) utilizzazione a fini non residenziali; d) copertura in cotto, preferibilmente con tegole marsigliesi o portoghesi. In occasione del restauro delle coperture esistenti è ammessa la rettifica della quota di colmo e/o della gronda quando ciò sia giustificato da motivi funzionali o estetici, nel limite di un aumento di quota di un metro. Le aree da adibire a parcheggio o autorimessa sono gravate da servitù perpetua di uso da registrare e trascrivere. Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso delle autorimesse e dei parcheggi esistenti ad eccezione di quelli compresi nelle aree pedonali o ZTL. E' ammesso l'ampliamento per motivi igienici di abitazioni esistenti utilizzando e ristrutturando locali esistenti, inabitabili o di sgombero, alla condizione che non venga mutato il numero degli alloggi e venga rispettato il carattere dell'edificio ed il suo aspetto formale. Sottozone 1 "Servizi pubblici e di interesse pubblico" Le sottozone 1 a servizi pubblici e di interesse pubblico sono indicate nella planimetria 1P con quadrettatura. In esse sono compresi gli edifici pubblici e di interesse pubblico. Nelle zone 1 sono ammesse le destinazioni della zona A3 con l'esclusione della residenza, fatte salve le abitazioni di custodi e dipendenti. Sono ammessi i seguenti interventi: a) ordinaria e straordinaria manutenzione, e restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia nei limiti previsti per le zone A degli edifici esistenti; b) demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti esclusivamente a mezzo di strumento urbanistico attuativo unico esteso alle singole distinte sottozone con le seguenti limitazioni: volume: aumento massimo del venti per cento dell'esistente. Altezza massima mt 19,60 nella parte a levante di via Mombello e mt 21,80 nella parte a ponente. Sottozone 2 "Particolare Pregio" 17

18 Le sottozone 2 di particolare pregio ambientale sono indicate nella planimetria 1P con puntinatura. Per gli immobili compresi in tali zone, essendo sottoposti a tutela del patrimonio culturale ex D. Lgs 47/2004, è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè il restauro conservativo. sono ammessi gli interventi di restauro. Sottozone 3 "Sostituzione edilizia" Le sottozone 3, di sostituzione edilizia, obbligatoriamente soggette all'obbligo di strumento urbanistico attuativo esteso alle intere singole sottozone, sono indicate in planimetria, tavola 1P, con tratteggio verticale. In tali zone sono ammessi oltre agli gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia nei limiti previsti per le zone A; l'ampliamento e la sostituzione edilizia esclusivamente se realizzate mediante allo strumento urbanistico attuativo sopra indicato e con le seguenti modalità: a) volume non maggiore di quello dei fabbricati esistenti che vengono sostituiti, salvo l'aumento di volume del 20% del volume preesistente ovvero il sopralzo di un piano per gli edifici di interesse generale, quali alberghi - come definiti dall'art. 3, 2 comma della Legge Regionale 11/1982 e successive modifiche e integrazioni - dotati di almeno 20 posti letto, banche, autorimesse teatri e cinematografi e simili con l'esclusione assoluta delle destinazioni residenziali e nel rispetto dell'altezza massima prevista per l'ambito in cui ricadono; b) destinazioni ammesse: quelle della zona A3; c) per i piani interrati al di sotto del piano stradale non è prevista alcuna limitazione di volume, distanze, superficie. Deve essere assicurata l'effettiva disponibilità di parcheggio di almeno un'auto per ogni stanza d'albergo, alloggio di superficie minore di mq 60 e di due auto per alloggi di superficie maggiore di mq 60; la reale disponibiltà di parcheggio sarà dimostrata con adeguati elaborati grafici; per gli insediamenti di carattere commerciale o direzionale si prevederanno almeno 40 metri quadri di parcheggio per ogni 100 metri quadri di superficie lorda di pavimento; per i bar, ristoranti, pizzerie e luoghi di intrattenimento e spettacolo, almeno 80 metri quadri di parcheggio ogni cento metri di pavimento. In casi di insediamenti particolari, compresi i grandi magazzini, dovrà essere dimostrata la capacità ricettiva di automezzi tale da consentire il soddisfacimento delle necessità di sosta senza occupazione di spazi pubblici. Sottozone 4 "Conservazione" Le sottozone 4, di conservazione, sono indicate nella planimetria 1P con colore grigio. Nelle sottozone di conservazione sono ammessi solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, e di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia nei limiti previsti per le zone A senza aumento della capacità insediativa. Le facciate da conservare sono indicate nella planimetria 1P con linea punteggiata. Le facciate da conservare non possono essere modificate rispetto al loro aspetto originario; le altre possono essere modificate anche con la costruzione di balconi e logge aperte a condizione che l'intervento sia in accordo con le caratteristiche architettoniche della zona. In tutte le aree soggette a sostituzione edilizia e a servizi pubblici e di interesse pubblico, è possibile realizzare parcheggi la cui quantificazione e localizzazione all'interno dei lotti è demandata agli strumenti urbanistici attuativi previsti per tali zone. Gli standards da reperirsi a seguito della realizzazione degli strumenti urbanistici attuativi su indicati potranno in parte essere reperiti oltrechè al livello del suolo all'interno delle volumetrie esistenti e di progetto. ART ZONE B 18

19 B1 = C.SO INGLESI B1bis1 B2 = POLO NORD B3 = BORGO B4 = BARAGALLO A B5 = BARAGALLO B B6 = CENTRO B7 = BUSSANA NUOVA B8 = COLDIRODI B9 = POGGIO D1-2 (introdotta quale zona B dalla variante al PRG inerente la Bassa Valle Armea, approvata con D.P.G.R. n. 976 del 27/08/1984) - DESTINAZIONI AMMISSIBILI Sono ammissibili le stesse destinazioni specificate per le zone A. - AREE A SPAZIO PUBBLICO O SOGGETTE A SPECIALI SERVITU' (vedi anche tabelle di zona) Valgono per le aree e gli spazi in oggetto le stesse disposizioni previste al riguardo per le zone A. - PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ZONA (vedi anche tabelle di zona) ZONA D1-2 - Zona residenziale di contenimento e ricettiva a servizio. E ammessa la ristrutturazione ai sensi dell art. 31, comma d, legge 5/8/78 n. 457, è ammessa altresì la sostituzione con demolizione e ricostruzione di tutti gli elementi edilizi purchè assoggettati ai parametri edilizi delle tabelle di zona od in entrambi i casi con incremento volumetrico massimo pari al 50% dell esistente, purchè la destinazione d uso del complesso edilizio risultante sia ricettiva di servizio. L edificazione non è assoggettata alla esecuzione di un unico Piano esecutivo. Parametri edilizi: altezza max mt. 10; piani f.t. max n. 3; distanza min. mezzeria strade pubbliche mt. 8; aree a parcheggio 10% sup. lotto da reperire in aderenza al ciglio stradale. A REGIME (ZONE B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7) Ciascuna zona B è sottoposta a strumento attuativo esteso a non meno della totalità delle aree in essa comprese. Tale strumento urbanistico attuativo (S.U.A.) deve essere essenzialmente finalizzato alla: - individuazione di un sistema della viabilità secondaria, teso da un lato al soddisfacimento delle necessità locali e dall'altro all'approntamento di adeguate connessioni con la viabilità principale, già ipotizzata dal PRG. - predisposizione di un sistema di servizi rapportato alle necessità delle zone B oltre a quelle residue delle contigue zone A. Tale sistema da dimensionare in conformità ai minimi stabiliti dal DM , deve essere costituito da un complesso di aree preferibilmente ricomprese in zona B o eventualmente nelle parti limitrofe delle zone E, onde garantire a dette aree di servizio adeguati raggi di utenza. - alla predisposizione di una approfondita analisi delle destinazioni in atto, in rapporto alle reciproche compatibilità, tendente ad evidenziare gli eventuali particolari aspetti di incompatibilità, ad improntare le opportune misure riorganizzative ed a predisporre, sulla base anche di eventuali specifici indirizzi regionali, un razionale riassetto delle zone considerate, non solo in termini strutturali e di servizio (con particolare riguardo alle carenze delle contigue zone A), ma anche in 19

20 termini funzionali, in modo da tendere ad una equilibrata riorganizzazione, sia dei pesi relativi alle singole destinazioni ammissibili, sia delle corrispondenti aree di servizio. IN VIA TRANSITORIA (B2,B3,B4,B5,B6,B7) a) ZONE B2 - B3 - B4 - B5 Prima dell'approvazione degli specifici strumenti attuativi unici di ogni zona B, sono consentite opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonchè interventi di restauro, e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia leggera prevista e disciplinata all art. 2 della L.R. 25/93 compreso il mutamento della destinazione d uso delle singole unità immobiliari che comporta il passaggio ad altra categoria funzionale, fermo restando il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla L.R. 1/2008. Qualora l intervento comporti il mutamento della destinazione d uso ad altra categoria funzionale da cui consegua un incremento del carico urbanistico dell intero organismo edilizio o di parte prevalente di esso, sarà necessario reperire le aree da destinare a standards urbanistici previste dalle tabelle di zona, eventualmente monetizzabili sulla scorta dei valori individuati con specifico atto deliberativo. Sono altresì assentibili, mediante permesso di costruire, locali interrati ad uso autorimessa. IN VIA TRANSITORIA In tutte le zone B prima dell'approvazione degli specifici strumenti attuativi unici di ogni zona B, sono consentite opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonchè interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia a parità di volume anche con aumento della S.A.. Fermo restando il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla L.R. 1/2008, qualora l intervento comporti il mutamento della destinazione d uso ad altra categoria funzionale da cui consegua un incremento del carico urbanistico dell intero organismo edilizio o di parte prevalente di esso, sarà necessario reperire le aree da destinare a standards urbanistici previste dalle tabelle di zona, eventualmente monetizzabili sulla scorta dei valori individuati con specifico atto deliberativo. Sono altresì assentibili, mediante permesso di costruire, interrati ad uso autorimessa anche non pertinenziali. Oltre i 50 posti auto è richiesta la predisposizione di uno studio viabilistico sulle condizioni di accessibilità e di impatto a livello di rete. OMISSIS. ZONE B1 - B6 - B7 Oltre agli interventi assentibili nelle zone B2 - B3 - B4 - B5, sono consentiti quelli di ristrutturazione edilizia a parità di volume anche con aumento della S.A. Fermo restando il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla L.R. 1/2008, qualora l intervento comporti il mutamento della destinazione d uso ad altra categoria funzionale da cui consegua un incremento del carico urbanistico dell intero organismo edilizio o di parte prevalente di esso, sarà necessario reperire le aree da destinare a standards urbanistici previste dalle tabelle di zona, eventualmente monetizzabili sulla scorta dei valori individuati con specifico atto deliberativo. OMISSIS. ZONE B8 - B9 a) INTERVENTI SULLE VOLUMETRIE ESISTENTI Sono consentiti opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di restauro, di risanamento conservativo, nonchè di ristrutturazione edilizia a parità di volume anche con aumento della S.A., nel rispetto degli standards di zona (vedi tabelle di zona). Nei casi di ricostruzione per demolizione anche parziale di volumetrie preesistenti devono essere integralmente rispettate le prescrizioni di zona relative alle nuove edificazioni, per le parti di edificio interessate dall'intervento. 20