Nuova normativa sull etichettatura Reg. UE 1169/2011. SAN SEVERO, 4 Novembre 2015 Dott.ssa Ersilia Arace Tecnologo Alimentare

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1 Nuova normativa sull etichettatura Reg. UE 1169/2011 SAN SEVERO, 4 Novembre 2015 Dott.ssa Ersilia Arace Tecnologo Alimentare

2 Informazioni sugli alimenti ai consumatori: - Modifica: Regolamenti (CE) n. 1924/ indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Reg. CE n. 1925/ Aggiunta di vitamine e minerali e talune altre sostanze; - Abroga le direttive 87/250/CEE relativa all indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

3 Informazioni sugli alimenti ai consumatori: CEE 90/496 - relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; CE 1999/10 - introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari; CE 2000/13 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; CE 2002/67 relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; Regolamento (CE) n. 608/2004 relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.

4 Evoluzione normativa Direttiva 79/112/CEE che disciplina per la prima volta l etichettatura degli alimenti che è stata recepita in Italia prima con il D.P.R. 382/1982, successivamente con il D. Lgs 109/1992 che ha abrogato tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse o incompatibili con quelle previste dal decreto ; A seguito di numerose modifiche l Unione Europea è intervenuta per semplificare la materia con la Direttiva 2000/13/CEE recepita in Italia con il Decreto Lgs 181/2003 che ha apportato modifiche al D. lgs 109/1992;

5 Evoluzione normativa Direttiva 2003/86/CEE (direttiva allergeni) che introduce l obbligo di menzione in etichetta di particolari ingredienti utilizzati nella preparazione degli alimenti, recepita dal decreto legislativo n. 114/2006 di attuazione; Reg. UE 1169/2011 relativo alle informazioni degli alimenti ai consumatori, il cui scopo è quello di riordinare la normativa comunitaria e razionalizzarla con un unico provvedimento per agevolare il rispetto e aumentare la chiarezza delle parti interessate.

6 Entrata in vigore 13 dicembre 2011 entrata in vigore del Regolamento 1169/2011 del 25 ottobre dicembre 2014 applicazione del Regolamento 1169/2011 Il Regolamento è direttamente applicabile agli Stati Membri, senza la necessità di alcun atto di recepimento 13 dicembre 2016 deroga per l obbligo della dichiarazione nutrizionale

7 Ambito di applicazione- Art. 1 I. operatori del settore alimentare in ogni fase della catena alimentare quando le attività riguardano fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori II. a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e quelli destinata alla fornitura delle collettività

8 Principali novità LEGGIBILITÀ Tutte le informazioni obbligatorie devono essere stampate in modo chiaro e leggibile. I caratteri tipografici non possono essere inferiori a 1,2 mm, ovvero 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm quadrati. Solo i packaging con superficie inferiore a 10 cm quadrati potranno limitarsi a riportare le informazioni principali ( denominazione legale, allergeni, quantità netta, TMC, data scadenza ) L etichetta, inoltre, deve essere apposta in posizione ben visibile, e non potrà essere relegata a parti marginali della confezione.

9 Principali novità DURABILITA La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna ( ad es. su tutte le merendine e non solo sull involucro che le contiene). La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati devono indicare il giorno, il mese e l anno della surgelazione o del congelamento;

10 Principali novità ALLERGENI Impiego di sostanza allergizzanti o che causano intolleranze individuate dalla legge Deve essere evidenziato con particolare rilievo nella lista degli ingredienti tramite accorgimenti grafici (grassetto, colore diverso, o sottolineatura) - derivati del grano e cereali con glutine, sedano, soia, molluschi e crostacei, anidride solforosa, arachidi, frutta in guscio, latticini contenenti lattosio -

11 Principali novità GRASSI non si potrà genericamente indicare olio vegetale o grasso vegetale, ma si dovrà precisare lo specifico olio o grasso utilizzato. oli o i grassi utilizzati idrogenati, è obbligatorio apporre la dicitura totalmente o parzialmente idrogenato

12 Principali novità la sede dell operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto - il produttore, ma anche il titolare del marchio o l importatoredovrà essere indicata con l indirizzo completo. RESPONSABILITÀ Non sarà invece più obbligatorio (come previsto in Italia dalla Legge 109/1992) indicare lo stabilimento di produzione dell alimento. L informazione sull origine del prodotto è obbligatoria solo quando la sua omissione può indurre in errore il consumatore.

13 Principali novità Surgelati - Per alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento deve essere accompagnata dalla dicitura "decongelato". Insaccati - Per i salumi occorre indicare chiaramente se l involucro non è commestibile con la dicitura non edibile. METODI DI LAVORAZIONE Aggiunta di acqua - Per i preparati a base di carne e pesce che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% del peso finito, occorre specificare la presenza d acqua vicino alla denominazione del prodotto. Ricomposti - Le porzioni, i filetti o le preparazioni a base di carne o pesce composte da diversi pezzetti che si presentano come un unico pezzo, devono specificare che il prodotto è ottenuto da un processo di ricomposizione (Es.: "carne separata meccanicamente" oppure "pesce ricomposto"). Allo stesso modo, andrà indicata la presenza di proteine aggiunte e la loro origine.

14 Principali novità Prodotti ittici e carni - Per il pesce dovranno essere indicate le tecniche di cattura. Da aprile 2015 dovrà figurare sulla confezione il luogo di allevamento e macellazione anche per le carni suine, ovine, caprine e il pollame. METODI DI LAVORAZIONE Succedanei - Nel caso di alimenti che contengono, nella propria ricetta, ingredienti sostitutivi rispetto a quelli che il consumatore ragionevolmente si attende (uova per la maionese, cioccolato per una crema spalmabile), questi devono essere resi ben visibili a fianco del nome del prodotto, in caratteri simili a quelli del nome dell'alimento.

15 Principali novità VALORI NUTRIZIONALI Dovremo attendere il 13 dicembre 2016, perché diventino obbligatorie anche le informazioni sul contenuto energetico e sulle quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (per 100 g o per 100 ml di prodotto).

16 Finalità dell etichettatura art.3 Fornire una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto; Non indurre in inganno il consumatore su caratteristiche e/o proprietà che il prodotto non possiede; Valutare correttamente il rapporto tra la qualità del prodotto ed il prezzo di vendita; Garantire la correttezza delle operazioni commerciali nonché la libera circolazione dei prodotti alimentari sui mercati comunitari e internazionali; Promuovere commercialmente il prodotto.

17 Novità relative alle dichiarazioni nutrizionali obbligatorie art 9 Tutti i prodotti alimentari preconfezionati ( salvo alcuni prodotti soggetti al solo processo di maturazione, l acqua, altri prodotti non trasformati, e le miniconfezioni la cui superficie più ampia sia inferiore a 25 cm2 ) dovranno riportare in un unico campo visivo una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj); Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi: contenuti energetici, grassi, acidi saturi grassi, carboidrati, proteine, zuccheri, sale; Per gli alimenti preimballati la dichiarazione nutrizionale può limitarsi a: valore energetico oppure al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

18 Novità relative alle dichiarazioni obbligatorie art 9 Le etichette dei prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente, in base all'art. 9 Reg. UE 1169/2011 anche le seguenti indicazioni: - qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata. L elenco dettagliato è presente nell'allegato II (Reg. UE 1169/2011); - il paese d'origine o il luogo di provenienza in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento (l art. 26 del Reg. UE 1169/2011 prevede l obbligatorietà dell'origine per le carni bovine, suine, avicole, ovicole e ittici) (Reg. UE 1169/2011); - la dichiarazione nutrizionale (new Reg. UE 1169/2011); - il Reg. UE. 1169/2011 non cita il lotto di produzione, ma la sua indicazione permane tra quelle obbligatorie in virtù della direttiva UE n. 91 del dicembre 2011 che prevede l identificazione delle partite a cui appartiene una derrata alimentare attraverso il lotto di produzione

19 Allergeni in evidenza art 9, co.1, lett. c Obbligo degli allergeni si estende anche ai prodotti preimballati; Le sostanze devono essere evidenziate distinguendo il possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile differente; L obbligo si estende anche ai prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione.

20 Migliore leggibilità art 13, co.2 Allo scopo di migliorare la leggibilità dell etichetta vengono riconsiderate: le dimensioni del carattere, lo spessore, il colore e il contrasto tra scritta e sfondo; Altezza minima dei caratteri: 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole); Le informazioni obbligatorie non devono essere apposte con altre indicazioni o immagini che possano interferire;

21 Chiara origine e provenienza art 26 Obbligatorietà estesa per le carni: ovine, caprine, suine e avicole; Gli Stati Membri possono adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie per specifiche categorie, nel caso in cui si voglia proteggere il consumatore, la salute pubblica,i diritti di proprietà industriale e commerciale, delle IGP, DOC e prevenire le frodi; Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell Unione relative alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari, l indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento.

22 Denominazione di vendita Vengono introdotte le seguenti denominazioni: prodotto decongelato carne o pesce ricomposto acqua aggiunta a carne o pesce ingrediente sostitutivo involucro non edibile (per gli insaccati)

23 Informazione obbligatorie sugli alimenti art. 9 I. la denominazione dell alimento; II. l elenco degli ingredienti; III. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; IV. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; V. la quantità netta dell alimento;

24 Informazione obbligatorie sugli alimenti art. 9 I. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; II. III. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; IV. il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; V. le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; VI. VII. per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcool in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale.

25 Informazione obbligatorie sugli alimenti art. 9 I. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull imballaggio o su un etichetta a esso apposta; II. III. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire ; le indicazioni obbligatorie che appaiono sull imballaggio o sull etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità.

26 Vendita a distanza art. 14 Per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, fatti salvi i requisiti relativi alle informazioni obbligatorie esse devono essere disponibili prima della conclusione dell acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall operatore del settore alimentare. Inoltre tutte le indicazioni obbligatorie devono essere disponibili al momento della consegna.

27 Requisiti linguistici Le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l alimento è commercializzato. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell Unione. Si possono inserire volontariamente le informazioni in più lingue.

28 Elenco degli ingredienti art. 18 L elenco degli ingredienti reca un intestazione o è preceduto da un adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L elenco comprende tutti gli ingredienti dell alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell alimento. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

29 Omissione elenco ingredienti art.19 Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti: gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

30 Omissione elenco ingredienti art.19 i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell alimento: - sia identica alla denominazione dell ingrediente; oppure - consenta di determinare chiaramente la natura dell ingrediente.

31 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - art. 21 Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata deve essere chiaramente menzionato negli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell elenco dell allegato II, e deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell elenco dell allegato II, ciò è precisato nell etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione

32 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - art cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio maltodestrine a base di grano sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola. 2. crostacei e prodotti a base di crostacei 3. uova e prodotti a base di uova 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: olio e grasso di soia raffinato tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

33 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - art Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola; Lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

34 GRAZIE PER L ATTENZIONE FOOD & TECHNOLOGY CONSULTING s.a.s. Sede: Via Checchia Rispoli, San Severo Tel: Fax : ordini@a3lab.it Cell:

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