CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE E LA COMUNITA MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE PER LA GESTIONE

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1 Allegato alla Deliberazione dell Assemblea Consortile n.6 del CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE E LA COMUNITA MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE PER LA GESTIONE DELL EQUIPE SOVRAZONALE PER LE ADOZIONI. RINNOVO L anno..il giorno.del mese di in Mondovì, presso la sede.. TRA Il Consorzio per i Servizi socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) partita IVA con sede in Mondovì Via S. Pio V 6, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. Luca Borsarelli, nato a Mondovì il , domiciliato per la carica in Via S. Pio V n. 6 a Mondovì E La Comunità Montana ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE, Codice fiscale con sede in Ceva Loc. San Bernardino, via Case Rosse 1, nella persona del Responsabile dei Servizi Socio- Assistenziali, Sig.ra Aschero Anna, nata a Priero il , residente in Ceva, Via Romita 40 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Legge 4 maggio 1983 n 184 Legge 28 marzo 2001 n 149 di modifica della Legge n 184/83 Legge 31 dicembre 1998 n 476 D.G.R. n del 26 marzo 2001 PREMESSA - Considerato che l Amministrazione regionale, con D.G.R. n del 26 marzo 2001 ha approvato, ai fini degli adempimenti di cui all art. 39/bis comma 1, lettera a) della Legge 184/83, così come modificata dalla Legge 476/98, la riorganizzazione graduale delle èquipes per le adozioni costituite con direttiva n. 8/86, da effettuarsi entro un anno dall approvazione della deliberazione, presso i 22 enti gestori delle funzioni socio-assistenziali aventi sede presso i Comuni sede di A.S.L. (o in altra sede sovrazonale ritenuta idonea dagli enti locali competenti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del carico di lavoro), attribuendo alle 22 èquipes così definite i compiti previsti dalla Legge 184/83 e dalla Legge 31 dicembre 1998 n. 476, ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale, fatta a L Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della Legge 4 maggio 1983 n. 184, secondo le modalità organizzative indicate in premessa e nell allegato A della stessa deliberazione. - Preso atto che in tale ottica l Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali referente del Comune sede dell A.S.L. 16 ovvero il C.S.S.M., ha assunto con deliberazione dell Assemblea Consortile n. 4 del funzioni di Ente capofila e ha assicurato che fosse sottoscritta una convenzione tra tutti gli Enti titolari delle funzioni, in cui vengono previste le quote orarie del lavoro dell èquipe, le modalità organizzative, i rispettivi oneri, le verifiche periodiche dell attività svolta dall èquipe.

2 - Considerato che lo strumento convenzionale come rapporto di cooperazione consensuale per l esercizio di funzioni e per la gestione di servizi per risultare maggiormente efficace deve configurarsi come aperto ad integrazioni secondo le esigenze che potranno porsi nel tempo e prevedere forme di consultazione fra gli Enti contraenti. Gli Enti contraenti con proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: - N.. in data.dell Assemblea Consortile del C.S.S.M. - N.. in data..della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ART 1 ATTIVITA OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione disciplina i rapporti tra il C.S.S.M. e la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ai fini dell organizzazione dell èquipe sovrazonale per le adozioni. L assetto organizzativo risultante si intende operante sia per l adozione internazionale che nazionale. ART. 2 COMPETENZE DELL EQUIPE SOVRAZONALE Sono di competenza dell èquipe sovrazonale, così come previsto dalla D.G.R.n del 26 marzo 2001: A) INFORMAZIONI: generale e specifica B) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA C) DALL IDONEITA ALL INCONTRO CON IL MINORE E AL TRASFERIMENTO IN ITALIA D) L ADOZIONE E) L AFFIDO PREADOTTIVO F) IL POST ADOZIONE ART. 3 SEDI DELL INTERVENTO La sede legale dell Ente capofila dell èquipe sovrazonale è individuata di comune accordo presso la sede del C.S.S.M. in Via S. Pio V 6 a Mondovì. Si ritiene opportuno, al fine di rispondere alle necessità ed alle caratteristiche del territorio di riferimento, disperso su un ampia area territoriale, scarsamente collegata, individuare due sedi operative e più precisamente: - Mondovì, C.so Statuto Tel. 0174/ Ceva, Via XX Settembre Tel. 0174/ Tali sedi sono individuate e messe a disposizione da parte dei rispettivi Enti e saranno organizzate in modo da garantire efficace comunicazione con Regione, Enti Autorizzati e Tribunale per i Minorenni, attraverso posta elettronica.

3 ART. 4 PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE Il C.S.S.M. mette a disposizione numero un Assistente Sociale titolare ed uno supplente per un totale di numero 25 ore settimanali. La Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese mette a disposizione numero un Assistente Sociale ed un supplente per un totale di numero 14 ore settimanali. ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA La Comunità montana ed il C.S.S.M. si impegnano con pari responsabilità nella realizzazione dell attività di cui al precedente articolo, nel rispetto dei regolamenti organizzativi dei singoli Enti, fermo restando che il punto di raccordo organizzativo è stabilito presso la sede di Mondovì. Vengono di seguito indicate le principali attività afferenti alle due sedi operative: SEDE DI MONDOVI Raccolta domande e gestione protocollo Gestione convocazioni coppie Gestione sistema informatico Accoglienza e informazione Organizzazione attività generale Riunione èquipe ( una al mese due ore ) Gruppi famiglie adottive Rapporti con Enti Autorizzati Incontri di quadrante Corsi di formazione alle coppie Istruttoria Affido preadottivo e postadottivo SEDE DI CEVA Raccolta domande e trasmissione al C.S.S.M. per protocollo e archivio Caricamento informatico dei dati ( diretto o attraverso invio cartaceo) Accoglienza e informazione Partecipazione alle riunioni organizzate dal C.S.S.M. Gruppi famiglie adottive Rapporti con Enti Autorizzati Incontri di quadrante Corsi di formazione alle coppie Istruttoria Affido preadottivo e postadottivo La referenza dell èquipe viene assegnata all Assistente Sociale dipendente del C.S.S.M. che ha il compito di curare il buon andamento del servizio, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Legge. Il coordinamento delle attività viene assunto congiuntamente dai due Enti, attraverso il Responsabile del Servizio Territoriale del C.S.S.M. e il Responsabile del Servizio Sociale di Ceva che si incontreranno a scadenza almeno annuale. Nel caso di ritardi/inadempienze, il Responsabile del Servizio Territoriale del C.S.S.M. segnalerà al Responsabile del Servizio Sociale di Ceva per i provvedimenti del caso, eventuali ritardi / inadempienze da parte del personale sociale messo a disposizione.

4 ART. 6 METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO Nell espletamento dell attività all interno dell èquipe le Assistenti Sociali, in concerto con gli operatori sanitari messi a disposizione dall A.S.L. CN1 devono attivare momenti comuni di confronto mirati all organizzazione dell attività (informativa, formativa e verifica della stessa presso la sede di Mondovì). ART. 7 OBBLIGHI Il C.S.S.M. assume i seguenti obblighi: - onere finanziario organizzativo della sede di Mondovì compresa la gestione della segreteria per la Comunità Montana - 25 ore lavorative settimanali di un Assistente Sociale (esclusi i tempi di percorrenza) - accordi con l A.S.L. CN1 per l organizzazione del servizio e l individuazione del personale sanitario - nomina componenti équipe sovrazonale per le adozioni. La Comunità Montana assume i seguenti obblighi: - onere finanziario organizzativo della sede di Ceva - 14 ore lavorative settimanali per un Assistente Sociale (esclusi i tempi di percorrenza) - Euro 1.050,47 annuali quale quota forfetaria di partecipazione alle spese. La Comunità Montana provvederà a trasferire la somma annuale di Euro 1050,47 entro il primo semestre di ogni esercizio finanziario. Per l anno 2011 e fino alla data termine della presente convenzione, nulla è dovuto fino a quando l attività dell èquipe sarà oggetto di specifici finanziamenti da parte della Regione Piemonte. Gli Enti concordano altresì che eventuali spese aggiuntive (es. attività di formazione per le coppie aspiranti all adozione) qualora non oggetto di finanziamento Regionale, saranno sostenute dai due Enti. Analogamente l utilizzo degli eventuali finanziamenti regionali sarà concordato tra i due Enti. ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE E RINNOVO La presente convenzione ha validità triennale dall al con possibilità di riesame congiunto in relazione all evolversi della normativa vigente e della necessità di sviluppo del servizio. ART. 9 OBBLIGHI E GARANZIE Ogni eventuale controversia sarà devoluta a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, designati uno da ciascuna delle parti. Il terzo arbitro che fungerà da presidente del collegio sarà nominato di buon accordo tra i due.

5 ART. 10 RISOLUZIONE PER ADEMPIMENTO Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto chiedendone l adempimento. In caso di gravi inadempienze, e qualora uno dei contraenti riscontri condizioni altrimenti non risolvibili che impediscono il corretto svolgimento dell attività di cui all art, 1, ciascun contraente può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso scritto di 90 giorni.

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