Legenda. Commentatore. Osservazioni generali

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1 Legenda Documento di consultazione n. 2/2013 Provvedimento su Gestione dei rapporti assicurativi via web Attuativo dell art. 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 Nella riga Commentatore i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata. Nella riga Osservazioni generali i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale. Nelle colonne Articolo e Comma andranno inseriti, rispettivamente, l articolo e il comma a cui si riferisce l osservazione e la proposta di modifica. (La numerazione dovrà riferirsi ai nuovi articoli 38 bis, 38 ter e 38 quater del Regolamento n. 35; i commenti sulla disciplina dell entrata in vigore dovranno riferirsi all articolo 3 del Provvedimento). Nella colonna Osservazioni e proposte andranno inserite le osservazioni e le proposte di modifica. Commentatore Osservazioni generali AISA- Associazione Italiana Società di Assistenza 1) Necessario circoscrivere l applicazione alla sola clientela RETAIL, come già suggerito da ANIA, escludendo contraenti corporate e polizze collettive in quanto non si tiene conto del fatto che ai sensi dell art l individuazione dell assicurato è successiva alla stipula della convenzione individuandosi infatti lo stesso in una determinata categoria (es. cliente del contraente). Pertanto i dati dell assicurato pervengono alla Compagnia solo ed esclusivamente al momento del sinistro; del pari nella maggior parte dei casi il pagamento del premio è a carico integralmente del contraente. La medesima problematica è emersa successivamente alla pubblicazione del Reg. n.27/2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi che ha portato alla modifica dell art. 7 del Reg. stesso. 2) In termini generali le considerazioni in merito ad un minimo impatto economico per l adeguamento dei siti con la creazione di un area riservata dedicata ai Contraenti/Assicurati è vera solo per le Imprese che già da tempo commercializzano i propri prodotti assicurativi standardizzati prevalentemente tramite il loro sito web. Infatti tali siti saranno già concepiti, con o senza preventivatore, con le adeguate interfacce di consultazione sui data-base del portafoglio clienti. Viceversa per le Imprese che non utilizzano il canale di vendita web l impatto in termini

2 economici e di risorse umane da utilizzare, può essere particolarmente oneroso con una inevitabile ricaduta sui premi. 3) Anche volendo superare le considerazioni di cui sopra, esiste un altro grande problema che non viene risolto con le esclusioni di cui all art. 38bis comma 3 lettera a,b,c,d del provvedimento posto in pubblica consultazione. Infatti come già riconosciuto dall Autorità di Vigilanza con il provvedimento n 2796 del 16/4/2010 in materia di registri assicurativi, esistono numerose tipologie di Assicurati di norma non riferibili a prodotti retail ma a polizze collettive che non possono essere rintracciati nei normali sistemi di gestione del portafoglio ma che vengono individuati solo in diversi ed appositi elenchi o che vengono conosciuti dall Impresa solo ed esclusivamente al momento del sinistro. Per tutti questi casi risulta evidente l impossibilità o la grande difficoltà da parte delle Compagnie di gestire l area riservata per questi clienti sia sotto il profilo della loro individuazione, sia sotto il profilo delle informazioni da mettere a disposizione. Articolo Comma Osservazioni e proposte 38bis Comma 1-2 In riferimento alle polizze individuali multirischi viene predisposto usualmente un fascicolo informativo che comprende tutte le garanzie oggetto della copertura, che possono venire acquistate dall assicurato in tutto o in parte.si propone che venga pubblicato unicamente nell area riservata il simplo con l indicazione delle sole garanzie prescelte, avendo l assicurato nella sua disponibilità il fascicolo informativo per esteso. Inoltre si propone di delimitare l obbligo di pubblicazione nell area riservata all assicurato delle informazioni caratterizzanti le coperture effettivamente scelte dal contraente/assicurato fino alla scadenza del contratto assicurativo a cui esse fanno riferimento. In riferimento a quanto previsto al punto c) Stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze in caso di polizza collettiva ad adesione in cui l assicurato sostiene parzialmente l onere del premio bisogna evidenziare solo il premio corrisposto dal contraente o anche gli eventuali premi afferenti alle posizioni dei singoli assicurati?

3 38bis Comma 3 Si suggerisce di aggiungere le seguenti esclusioni: e) Nel caso di contratti in forma collettiva le cui singole posizioni o applicazioni il cui premio unitario non sia superiore a euro 100 e la copertura assicurativa è accessoria alla vendita di un prodotto o alla prestazione di un servizio; f) Nel caso di contratti in forma collettiva o di convenzioni per i quali le informazioni sulle singole posizioni o applicazioni siano disponibili all Impresa di assicurazione solo al momento del sinistro. Comma 3 Lett. d) La relazione di presentazione ha specificato che il regolamento ha ritenuto di escludere i rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale ad esempio polizze per la copertura di rischi durante viaggi di breve durata. La previsione risulta essere troppo generica quindi si propone di fornire una definizione di limitato arco temporale tenendo in considerazione che esistono polizze per la copertura di rischi durante i viaggi che arrivano sino all annualità. Si richiede una migliore definizione dei concetti di flotte, citate nella lett. a). 38 bis Comma 4 Il regolamento prevede che le imprese aggiornino le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le coperture assicurative La formulazione risulta troppo generica si propone di fissare un termine per l aggiornamento calibrato sulla base della tipologia di contratto (vendita diretta/intermediata) e stato dei pagamenti intermediati. 38 ter Comma 2-3 Fermo restando quanto indicato al punto 1 delle osservazioni generali, nel caso di contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l onere economico connesso al pagamento dei premi l accesso all area riservata deve essere garantito al contraente ed all assicurato. Non sempre risulta possibile rilasciare credenziali di autenticazione agli assicurati di polizze collettive identificati solo con un codice alfanumerico indicato in polizza e rilasciatogli dal contraente.

4 Si propone di limitare il rilascio delle credenziali al solo contraente. Inoltre qualora l accesso fosse consentito sia a contraente che assicurati non è chiaro se il contraente debba avere accesso all area riservata di ogni singolo assicurato e se a sua volta ogni singolo assicurato possa avere accesso all area riservata del contraente non potendo quindi la Compagnia garantire la tutela della riservatezza e la protezione dei dati di cui all art. 38 ter c. 5. Si evidenzia altresì la necessità di meglio determinare le informazioni da mettere a disposizione degli assicurati aventi diritto all accesso alle aree riservate al Contraente; peraltro occorre verificare la possibilità di poter gestire sul sistema informatico l evidenza del premio e dell incasso delle singole applicazioni, non previste in quasi tutti i contratti collettivi in quanto gestiti con diverse formule di rendicontazione che spesso prevedono minimi garantiti soggetti a quietanza e regolazioni annuali che esulano dalla logica dell incasso delle singole applicazioni che, si sottolinea, non avviene nemmeno da parte della Compagnia ma da parte del contraente. 38 ter Comma 4 Assente 38 ter Comma 6 Le imprese devono garantire la fruibilità del servizio da qualsiasi postazione senza che sia necessario per il cliente disporre di uno specifico software per l utilizzo del servizio. La fruibilità può essere garantita da postazioni con accesso web che non presentino specifici impedimenti a causa di specifici software. Inoltre si richiede di specificare che il servizio di help desk debba essere garantito nelle fasce orarie di apertura al pubblico e di specificare che l assistenza che le imprese devono fornire è di tipo solo informativo sulla navigazione nel sito. 38 quater Comma 2 Il testo parla di informativa e, pertanto, ci si chiede se questa possa rientrare nell informativa presente nelle Condizioni di Assicurazione / Estratto che devono sempre essere consegnati all assicurato.

5 3 Comma 2 Non sono stati tenuti in debito conto costi e tempistiche per porre in essere le necessarie implementazioni informatiche. 3 Comma 3 L informativa di cui all art. 38 quater deve essere resa ai Contraenti in occasione della prima comunicazione utile; occorre predisporre le più corrette modalità per adempiere a questo obbligo attraverso la previsione di una modifica sui vari documenti (appendici, regolazione premio, quietanze ecc.). E' corretta tale impostazione?