Schede Paese: Francia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Schede Paese: Francia"

Transcript

1 Schede Paese: Francia 1. Introduzione Il sistema fiscale francese è improntato ai principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di progressività, enunciati nella dichiarazione dei diritti dell uomo del Per la loro attuazione il legislatore transalpino - nell adottare una fiscalità di tipo dichiarativo articolata in imposte nazionali e imposte locali, distinte in base alla destinazione del gettito - ha privilegiato non soltanto l imposizione del patrimonio ma anche quella dei redditi che da esso derivano (fiscalità patrimoniale) parallelamente alla tassazione del consumo (fiscalità indiretta) e dei redditi prodotti dall attività delle persone fisiche e giuridiche (fiscalità personale). Le regole di questo sistema impositivo sono formalizzate nel Codice Generale delle Imposte (CGI) il cui dettato normativo si caratterizza per la contemporanea presenza del principio della tassazione mondiale e del principio della territorialità in forza dei quali le persone fisiche residenti sul territorio dello Stato sono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti in base ad aliquote progressive, mentre le società lo sono esclusivamente per i redditi derivanti dall attività d impresa esercitata nel territorio francese. 2. Tassazione delle persone fisiche 2.1 I soggetti passivi Fatte salve le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in Francia l assoggettamento all imposta sul reddito (IR) non è legato alla nazionalità del contribuente, ma al principio di territorialità. Infatti, sono assoggettate a IR sia le persone fisiche che hanno il domicilio fiscale in Francia per i redditi ovunque prodotti sia le persone fisiche che non hanno il domicilio fiscale in Francia per i redditi prodotti all interno de territorio francese. Affinché una persona possa essere considerata fiscalmente domiciliata in Francia è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti: avere in Francia il foyer (cioè l abitazione in cui il contribuente e la sua famiglia risiedono abitualmente a condizione che questa residenza abbia carattere permanente) ovvero il luogo di soggiorno principale (che ricorre quando, nell arco di un anno, si trascorrono più di 183 giorni nel territorio francese); esercitare in Francia di un attività (salariata o meno) da cui derivi la produzione di un reddito; avere il centro degli interessi economici in Francia. Le persone fisiche non fiscalmente domiciliate in Francia sono suscettibili di imposizione a seconda che dispongano o meno di un abitazione nel territorio francese. Nel primo caso il contribuente sconta l IR in ragione del reddito prodotto dall immobile. La tassazione è di tipo forfettario, pari a tre volte il valore locativo dell abitazione; il calcolo dell imposta corrispondente a detta base imponibile forfettaria viene effettuato applicando il sistema del quoziente familiare e le aliquote progressive. Nella seconda ipotesi il contribuente non è assoggettato a IR a meno che non disponga di redditi di fonte francese, cioè redditi provenienti da beni, diritti o attività localizzate in Francia (ad esempio redditi di immobili, redditi di impresa agricola, commerciale o artigianale esercitata in Francia, somme derivanti da prestazioni artistiche o sportive eseguite o utilizzate in Francia) ovvero redditi o remunerazioni ricevuti da un debitore domiciliato in Francia (ad esempio pensioni e vitalizi indipendentemente dal paese in cui è stato reso il servizio che viene remunerato, somme percepite da scrittori o da compositori e dai loro eredi o legatari a titolo di diritto d autore). La determinazione della 1

2 base imponibile è effettuata secondo le regole applicabili ai redditi della medesima natura percepiti da un contribuente fiscalmente domiciliato in Francia. Alla base imponibile sono applicati il sistema del quoziente familiare e le aliquote progressive, ma l imposta calcolata non potrà essere inferiore al 25% del reddito netto imponibile a meno che il contribuente dimostri che l aliquota media che risulterebbe dall imposizione in Francia dell insieme dei suoi redditi di fonte francese ed estera é inferiore a detta aliquota minima del 25%. Sono esenti dal pagamento dell IR i contribuenti di età inferiore a 26 anni il cui reddito non supera 3 volte lo SMIC ( salario minimo interprofessionale di crescita, i per il 2015 fissato a 9,61 euro lordi all ora, corrispondente a 1.457,52 euro lordi mensili e a 1.142,07 euro netti), e gli apprendisti per la parte di reddito che non supera l importo dello SMIC annuale. 2.3 Le categorie di reddito I redditi assoggettati a IR sono costituiti dalle seguenti categorie, ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie: - redditi di lavoro dipendente: sono costituiti da emolumenti di qualsiasi natura (stipendi, salari, indennità e premi, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) percepiti nell ambito del rapporto di lavoro dipendente (inclusi i compensi percepiti da taluni dirigenti di società che detengono più del 35% dei diritti societari e dagli amministratori di società a responsabilità limitata, nonché le indennità percepite dai parlamentati nazionali e dai deputati europei e, su opzione, le indennità di funzione percepite dagli amministratori locali). L importo netto imponibile è determinato previa deduzione dall importo lordo delle somme versate a titolo di contributi obbligatori, nonché delle spese realmente sostenute ovvero, nel caso di pensioni e rendite, una deduzione forfetaria del 10% a titolo di spese (con un tetto massimo di euro). A decorrere dal 1 ottobre 2007, sono esenti da imposta le somme corrisposte per le ore di lavoro straordinario. Non si applica il meccanismo della ritenuta alla fonte; - redditi fondiari (revenus fonciers): derivano dalla locazione di immobili nudi urbani o rurali (edificati e non edificati) situati in Francia o all estero, ad esclusione di quelli espressamente esenti e a condizione che non siano percepiti nell ambito di un attività agricola, d impresa o di lavoro autonomo. In linea generale, la base imponibile è costituita dalla differenza tra i canoni di locazione percepiti (escluse le cauzioni) e le spese sostenute dal proprietario per migliorie oppure per la manutenzione o la riparazione dell immobile. Nel caso di contribuenti con reddito fondiario lordo annuo inferiore a euro, la base imponibile è costituita dal canone annuale abbattuto forfetariamente del 30% a titolo di spese; - redditi di impresa (bénéfices industriels et commerciaux, BIC): derivano dall esercizio in maniera indipendente di un attività di natura commerciale, industriale o artigianale, nonché dall esercizio di un attività che la legge considera tale (ad es. l esercizio di attività di agenzia immobiliare). Ad esclusione del principio di territorialità (cfr. infra) e della tassazione delle plusvalenze, le regole relative alla determinazione della base imponibile sono le stesse previste per le imprese assoggettate all imposta sulle società, comprese quelle relative al regime di imposizione. In particolare, si applica il regime reale normale se il volume d affari annuo supera euro per le attività di cessione di beni o fornitura di alloggi ovvero euro per le prestazioni di servizi, mentre se il volume d affari è compreso tra euro e per le attività di cessione di beni o fornitura di alloggi o tra euro e a euro per le prestazioni di servizi si applica il regime reale semplificato. Salvo opzione per quest ultimo regime (valido per 2 anni, tacitamente rinnovabili), alle imprese individuali con volume d affari inferiore a euro o a euro si applica il regime della microimpresa. In tal caso, il reddito imponibile è stabilito in misura forfettaria (29% del volume d affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi, 50% per le imprese che effettuano prestazioni di servizi) salvo opzione per il versamento (mensile o trimestrale) di un imposta sostitutiva dell IR e dei contributi (pari all 1% e all 1,7% del volume d affari, rispettivamente, per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi e per le imprese che effettuano prestazioni di servizi). Per quanto riguarda le plusvalenze, in ragione del periodo di detenzione, superiore o inferiore a due anni, si distingue tra plusvalenze a lungo termine e a breve termine: le prime sono assoggettate a tassazione separata (aliquota del 16%) mentre le seconde sono incluse nel reddito imponibile ed assoggettate a tassazione ordinaria (aliquota progressiva) nell esercizio in cui sono state realizzate ovvero nell esercizio stesso e nei due successivi. In riferimento ai beni non ammortizzabili le plusvalenze sono a breve termine se la cessione del bene interviene entro due anni dall iscrizione nell attivo 2

3 patrimoniale, mentre per i beni ammortizzabili le plusvalenze si considerano sempre a breve termine, indipendentemente dalla durata della detenzione, tuttavia se il bene è detenuto almeno da 2 anni, la parte di plusvalenza che eccede l importo degli ammortamenti effettuati è considerata a lungo termine; - redditi di lavoro autonomo (bénéfices non commerciaux, BNC): derivano dall esercizio di professioni liberali (ad es. medici, avvocati), cariche e funzioni (ad es. notai, ufficiali giudiziari), nonché dall esercizio di attività o sfruttamento a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad es. remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, compensi percepiti dagli inventori, operazioni di borsa). Il reddito imponibile, determinato in base al principio di cassa, è costituito dalla differenza tra l ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d imposta e l ammontare dei costi sostenuti nello stesso periodo che, in sostanza, coincidono, con i costi deducibili ai fini del reddito d impresa. I titolari di reddito di lavoro autonomo i cui compensi annui non superano euro determinano il reddito in maniera forfetaria assoggettando a tassazione i compensi lordi abbattuti del 34%, salvo opzione per il versamento (mensile o trimestrale) di un imposta sostitutiva dell IR e dei contributi (pari al 2,2% del volume d affari mensile o trimestrale). In caso di superamento della soglia si applica il regime della dichiarazione controllata che prevede la determinazione analitica del reddito; - redditi derivanti dall esercizio di attività agricola (bénéfices agricoles, BA): in linea generale,nella categoria sono ricompresi i redditi derivanti dalla coltivazione di terreni, dall allevamento, dallo sfruttamento forestale, dalla vendita di biomasse o di energie derivanti in misura prevalente dall esercizio dell attività agricola da parte di un titolare individuale o di un socio di società o di un gruppo non assoggettati ad imposta sulle società (società civili agricole, gruppi fondiari agricoli, forestali, rurali). La base imponibile è determinata applicandole medesime regole previste per la determinazione del reddito d impresa, tuttavia il regime impositivo varia in funzione della media dei redditi realizzati nei due periodi d imposta precedenti: se la media non supera euro si applica il regime forfetario (reddito forfetario medio, determinato in ogni dipartimento per ettaro di coltura o in funzione del numero dei capi allevati, moltiplicato per il numero di ettari o di capi allevati), se la media è compresa tra euro e euro si applica il regime reale semplificato, mentre se la media supera i euro si applica il regime di determinazione analitico; - redditi di capitale mobiliare (revenus de capitaux mobiliers, RCM): si tratta dei prodotti derivanti dagli investimenti sia a reddito variabile (azioni, partecipazioni) sia a reddito fisso (crediti, depositi, cauzioni, obbligazioni e altri titoli negoziabili). Sono assoggettati ad imposizione progressiva e, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad un prelievo forfettario a titolo di acconto pari, rispettivamente, al 21% e al 24%. Se il prodotto dell investimento a reddito fisso proviene da uno Stato o territorio che non consente lo scambio di informazioni è previsto un prelevamento forfetario obbligatorio pari al 75%. La base imponibile è costituita dall importo lordo dei dividendi distribuiti o degli interessi maturati (se percepiti da persone fisiche e si tratta di investimenti a reddito variabile è previsto un abbattimento della base imponibile in misura pari al 40%); - redditi derivanti da plusvalenze: si tratta delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di beni immobili, nonché di valori mobiliari e diritti societari (comprese le azioni gratuite attribuite ai dipendenti e le stock option) da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Francia non titolari di BIC e BNC. In particolare, per le plusvalenze immobiliari (beni e diritti immobiliari, al di fuori della residenza principale, posseduti da meno di 30 anni) la base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto (o il valore venale in caso di acquisto a titolo gratuito) aumentato di taluni costi. Dal 2014 sono sottoposte a tassazione progressiva e l imposta proporzionale del 19% versata al notaio all atto della cessione costituisce un acconto di imposta da scomputare dall IR dovuta per l anno successivo. Le plusvalenze realizzate da persone fisiche non residenti sono assoggettate all aliquota di base, pari al 19%. L attuale regime prevede un abbattimento progressivo della base imponibile in funzione del periodo di detenzione, in misura pari al 6% per ogni anno di detenzione successivo al quinto e al 4% per il ventiduesimo anno dopo il quale si acquisisce l esenzione totale. Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili risultanti da una promessa di vendita che acquisisce data certa tra il 1 settembre 2014 e il 31 dicembre 2015 e perfezionate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la promessa ha acquisito data certa, è disposto un 3

4 abbattimento supplementare pari al 30% della base imponibile. Le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di valori mobiliari e diritti societari sono assoggettate a tassazione progressiva in luogo della tassazione proporzionale (nella misura del 19%) per la quale tuttavia, a determinate condizioni, possono continuare ad optare le imprese individuali nell ambito della cessione dell intera attività. L imposta progressiva è applicata anche sulle plusvalenze da cessione di valori mobiliari e diritti societari rilevate al momento del trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia (exit tax). Le plusvalenze mobiliari delle persone fisiche non residenti sono assoggettate all aliquota di base, pari al 19%, solo se realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società assoggettate all imposta sulle società nelle quali il cedente detiene una partecipazione superiore al 25%, diversamente sono esenti da imposta. E previsto un abbattimento in funzione del periodo di detenzione pari al 50% per ogni anno di detenzione a partire dal secondo e fino al settimo e pari al 65% a partire dall ottavo anno. 2.4 Le regole di tassazione: foyer fiscal e quoziente familiare La tassazione delle persone fisiche è stabilita non a livello individuale ma in base al foyer fiscal (il nucleo fiscale ) vale a dire l entità familiare che può risultare composta da una persona sola (non coniugata, vedova, divorziata o separata) da una coppia coniugata (indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale), da persone (anche dello stesso sesso) legate da un unione di fatto regolata da un PA.C.S. (patto civile di solidarietà) e dalle persone che sono a loro carico. Pertanto, contribuente ai fini dell I.R. non è l individuo ma il nucleo fiscale e la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi conseguiti dalle persone considerate facenti parte del nucleo fiscale. La presa in conto dei carichi di famiglia è la naturale conseguenza del principio della tassazione in base al foyer fiscal. A tal fine è stato introdotto (nel 1945) il sistema del quoziente familiare (QF), un criterio di tassazione per parti che sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia. Il sistema consiste nel sommare i redditi di tutti i componenti del foyer fiscal e nel dividerne il risultato (reddito complessivo netto imponibile = R) per un quoziente rappresentato dalla somma di opportuni coefficienti assegnati a ciascun componente del foyer fiscal (numero di parti = N e QF = R/N); sul reddito pro-capite così ottenuto si calcola l imposta lorda corrispondente applicando le aliquote progressive. Il numero di parti è attribuito nella maniera seguente: 4

5 Situazione familiare Persone a carico Numero di parti Persone coniugate o legate da PA.C.S. senza persone a carico 2 senza persone a carico e uno dei due è invalido o ha una pensione di combattente 2,5 senza persone a carico ed entrambi sono invalidi 3 Con 1 persona a carico 2,5 Con 2 persone a carico 3 Con 3 persone a carico 4 oltre 3 persone a carico, maggiorazione di 1 parte per ognuna Persone celibi, divorziate o separate senza persone a carico 1 senza persone a carico e invalide o con pensione militare o con figlio che ha un proprio foyer 1,5 Con 1 persona a carico 2 con 2 persone a carico 2,5 con 3 persone a carico 3,5 oltre 3 persone a carico, maggiorazione di 1 parte per ognuna senza persone a carico 1 senza persone a carico e invalide o con pensione militare o con figlio che ha un proprio foyer 1,5 Persone vedove con 1 persona a carico 2,5 con 2 persone a carico 3 con 3 persone a carico 4 oltre 3 persone a carico, maggiorazione di 1 parte per ogni persona 2.5 La base imponibile e le aliquote Una volta individuata la categoria reddituale di appartenenza tra quelle sopra elencate, i redditi conseguiti da ciascun componente del foyer fiscal devono essere sommati per la determinazione della base imponibile. Detto reddito complessivo lordo viene poi diminuito: - degli oneri deducibili sostenuti nell anno d imposta, debitamente documentati, che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione delle singole categorie di reddito. Sono previsti tassativamente e riguardano essenzialmente spese legate alla situazione personale del contribuente (ad es. oneri che presentano un carattere obbligatorio come gli assegni alimentari 5

6 corrisposti agli ascendenti o ai discendenti, gli assegni periodici corrisposti al coniuge divorziato, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, i contributi previdenziali versati in forza di disposizione di legge); - degli abbattimenti previsti in ragione dei carichi di famiglia, dell ètà o della situazione personale. Il reddito complessivo netto imponibile viene diviso per il numero di parti (N) corrispondenti al quoziente familiare di cui beneficia il contribuente. All importo ottenuto - che rappresenta l ammontare di ogni parte di reddito - si applicano le aliquote previste dalla seguente tabella (barème progressif par tranches). Frazione di reddito (parte) Aliquota Da 0 a euro 0% da euro a euro 14% da euro a euro 30% da euro a euro 41% oltre euro 45% L importo che risulta dall applicazione della tabella delle aliquote, cioè l imposta lorda calcolata su ogni parte di reddito, viene rimoltiplicato per il numero di parti (N) in modo da ottenere l importo totale dell imposta lorda dovuta dal foyer fiscal. Ad esempio: coniugi con un figlio minorenne e reddito complessivo imponibile del foyer fiscal pari a euro. Il QF è 2,5 (2 parti per i coniugi e 1/2 parte per il figlio a carico). Il reddito complessivo netto imponibile per ogni parte di Q.F. é: ( euro /2,5) = euro. L imposta lorda corrispondente alla parte di reddito è 1540 euro. L imposta lorda corrispondente al reddito complessivo è 3850 euro (1540 euro x 2,5). All importo dell imposta lorda risultante dall applicazione della tabella delle aliquote devono essere apportati alcuni aggiustamenti effettuati rigorosamente nel seguente ordine: - plafonamento degli effetti del quoziente familiare: è stabilito un tetto massimo (plafond) al vantaggio fiscale risultante dall applicazione del quoziente familiare; detto limite è indicizzato ogni anno dalla legge finanziaria, attualmente è previsto un limite massimo di riduzione d imposta pari a 1508 euro per ogni parte; ad esempio: coniugi con due figli minorenni e imposta pari a euro senza tenere conto dei figli ovvero pari a 3000 euro tenendo conto della parte corrispondente ai due figli (2 figli = 1 parte); in questo caso l imposta dovuta non potrà essere inferiore a: (1508x2) = euro (in luogo di se non si applicasse il plafond); a decorrere dal 1 gennaio 2015, il plafonamento degli effetti del quoziente familiare si applica anche ai contribuenti non residenti; - décote (riduzione d imposta):tutti i contribuenti la cui imposta è inferiore ad un importo fisso stabilito annualmente (per il 2014 pari a euro) beneficiano di una riduzione d imposta pari alla differenza tra l imposta lorda risultante dall applicazione del quoziente familiare (e dell eventuale plafonamento) e l importo fisso. Ad esempio: imposta lorda 700 euro; décote 435 euro ( ); imposta dopo la décote: 265 euro. E a partire da questo importo che devono essere effettuate le eventuali ulteriori correzioni stabilite per la determinazione dell imposta netta nel seguente ordine: - detrazioni per oneri: si tratta di determinate spese relative all abitazione principale, erogazioni liberali, spese per il babysitteraggio a domicilio, somme versate per l impiego di una persona (ad es. collaboratori domestici, professori per lezioni private), sottoscrizione del capitale di società non quotate; - sommatoria dell eventuale imposta calcolata separatamente sulle plusvalenze; - detrazioni o crediti d imposta il cui diritto è maturato in anni precedenti (ad es. le spese sostenute per la ristrutturazione dell abitazione principale); 6

7 - ritenute e altri crediti d imposta. Effettuando le predette correzioni in più o in meno si ottiene l imposta netta realmente dovuta; quando l importo (cotisation initiale) è inferiore a 61 euro, l imposta non viene riscossa (cd. franchigia minima). Se il contribuente deve imputare ulteriori ritenute e crediti d imposta, l imposta a credito sarà costituita dalla differenza tra gli importi imputati e l importo della franchigia. 3. Tassazione delle società L imposta sulle società (IS) si applica obbligatoriamente alle società di capitali e assimilate (società anonime, SAS, società per azioni e società per azioni semplice, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e a talune società cooperative) in ragione della loro forma giuridica e indipendentemente dall oggetto sociale. L IS si applica, inoltre, in ragione della natura dell attività esercitata, alle società civili industriali e più genericamente alle società che esercitano attività commerciali o effettuano operazioni a carattere lucrativo. Possono optare, invece, per la tassazione all'is le società di persone e gli organismi assimilati. Sono totalmente esenti dall IS gli enti pubblici territoriali (regioni, dipartimenti, comuni, istituti pubblici di cooperazione intercomunale a fiscalità propria, sindacati dei comuni e sindacati misti costituiti esclusivamente da enti locali o loro raggruppamenti). Beneficiano invece di una esenzione temporanea dall IS le imprese che si installano in alcune zone del territorio francese caratterizzate da disagi economici e sociali (ad es. Corsica, zone di aiuto a finalità regionale, zone di rivitalizzazione rurale, zone urbane sensibili, zone di ridinamizzazione urbana, zone franche urbane, poli di competitività). 3.1 La base imponibile e le aliquote In base al principio di territorialità, sono assoggettati all IS esclusivamente gli utili di società che svolgono la loro attività in Francia, anche per il tramite di una stabile organizzazione, indipendentemente dalla nazionalità. Ne consegue che le società imponibili in Francia non possono dedurre dal proprio risultato di esercizio le perdite realizzate dalle proprie società estere. Tuttavia, previa autorizzazione del Ministero dell Economia, per talune società esiste la possibilità di determinare l imponibile fiscale su base consolidata. I gruppi societari invece possono optare per il regime c.d. di integrazione fiscale che permette alla società madre francese di integrare nel proprio utile fiscale gli utili realizzati dalle filiali francesi controllate almeno per il 95% e di pagare l IS per tutte le società del gruppo. La determinazione della base imponibile da assoggettare a IS avviene con le stesse regole previste per la determinazione del reddito d impresa. Il riferimento generale è l utile netto (o perdita), che risulta dal conto economico e la base imponibile è ottenuta dopo che al risultato d esercizio sono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale. Il reddito imponibile, calcolato in base al criterio di competenza, è dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi. Le principali componenti positive di reddito sono costituite dai ricavi, dalle variazioni positive delle rimanenze di magazzino, dai dividendi e dalle plusvalenze patrimoniali. Le principali componenti negative di reddito sono rappresentate dai costi di esercizio quali l acquisto di materie prime e merci, le spese generali (ad es. costo del personale e della manodopera, affitti passivi) le erogazioni liberali entro determinati limiti, gli accantonamenti per perdite o oneri specifici, gli interessi passivi (con un limite alla deducibilità degli oneri finanziari di importo pari o superiore a 3 milioni di euro nella misura dell 85% per gli esercizi 2012 e 2013 e del 75% a decorrere dall esercizio 2014; per i gruppi societari il limite è applicato esclusivamente agli interessi passivi relativi a operazioni realizzate con società non appartenenti al gruppo), le minusvalenze e gli ammortamenti (il criterio adottato dal legislatore per il calcolo degli ammortamenti è quello delle rate costanti. Il periodo di ammortamento non è stabilito dalla legge ma dipende dagli usi e dalle consuetudini consolidati e praticati per ogni settore economico. I coefficienti sono indicativi e non obbligatori. L Amministrazione finanziaria può comunque applicare coefficienti diversi in relazione alle singole fattispecie, tuttavia non può contestare il coefficiente applicato esclusivamente in ragione del periodo di reale utilizzazione del bene). Le imprese organizzate in forma societaria computano le perdite in diminuzione del reddito del periodo di imposta successivo nella misura massima di un milione di euro aumentato del 50% dell ammontare di reddito imponibile che supera un milione di euro (reddito N1 1ML x 50%); in caso di incapienza del reddito 7

8 imponibile, l eccedenza di perdita non dedotta è riportata senza limiti temporali negli anni successivi (report en avant). In sostanza, le società con reddito imponibile superiore a un milione di euro sono tenute a versare in ogni caso l'imposta sulla metà del proprio reddito. Su opzione e a determinate condizioni, le perdite possono essere portate in diminuzione del reddito del solo periodo d'imposta precedente nei limiti degli utili non distribuiti e comunque in misura non superiore a 1 milione di euro (report en arrière); l eventuale eccedenza non deducibile è imputata in diminuzione del reddito degli anni successivi alle condizioni precedentemente descritte. Le minusvalenze a lungo termine possono essere imputate esclusivamente su eventuali plusvalenze a lungo termine realizzate nei 10 esercizi successivi. Le plusvalenze a lungo termine, se realizzate da una PMI, sono tassate applicando l un aliquota ridotta del 15%. L aliquota ordinaria dell IS è pari al 33,33%. Le società con volume d affari inferiore a euro il cui capitale è interamente liberato e detenuto, senza soluzione di continuità, almeno per il 75% da persone fisiche o da società (alle stesse condizioni) applicano l aliquota ridotta del 15% ai primi euro di reddito. Gli enti pubblici e gli enti non commerciali beneficiano di aliquote ridotte pari al 24%, 15% o 10% in ragione dei redditi patrimoniali (redditi fondiari, redditi derivanti dall esercizio di attività agricola, taluni redditi di capitale mobiliare). In via transitoria, a decorrere dagli esercizi chiusi alla data del 31 dicembre 2013 e fino agli esercizi chiusi alla data del 30 dicembre 2016, le imprese assoggettate all IS che realizzano un volume d affari annuale superiore a 250 milioni di euro devono versare un contributo straordinario (contribution exceptionnelle, CE) pari al 10,7% dell IS dovuta. 4. Imposta sul valore aggiunto Sono assoggettate a Iva le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni a titolo oneroso riconducibili ad un attività (indipendentemente dalla natura della stessa) diversa da quella di lavoro dipendente o che non sia espressamente esente. Le attività esercitate dalle persone giuridiche di diritto pubblico in quanto pubblica autorità sono fuori dal campo di applicazione dell Iva ad eccezione dei casi in cui tale esclusione comporti una distorsione della concorrenza (in generale, si tratta dei servizi pubblici a carattere industriale e commerciale che possono essere dati in concessione dalle collettività locali alle imprese private). L aliquota ordinaria è fissata al 20%. Per particolari categorie di beni o servizi sono previste tre aliquote ridotte: l aliquota del 10% è applicata alle operazioni di acquisto e importazione di taluni beni e servizi, quali i prodotti agricoli, della pesca e dell avicoltura che non hanno subito trasformazioni, i prodotti della silvicoltura e prodotti fitosanitari, le prestazioni di trasporto viaggiatori, la cessione di prodotti alimentari destinati alla consumazione immediata; l aliquota del 5,5% si applica invece alla vendita di prodotti alimentari preimballati, ai servizi per i disabili, alla fornitura di gas ed elettricità e di riscaldamento prodotto da fonti di energia rinnovabili, alla somministrazione di pasti nelle mense, ai libri su qualsiasi supporto (digitale, cartaceo), ai biglietti di ingresso agli spettacoli dal vivo e al cinema, alla cessione di opere d arte, di oggetti da collezione o di antiquariato, alle opere di costruzione e rinnovamento degli alloggi popolari, ai lavori di ristrutturazione che concorrono alla realizzazione del risparmio energetico, al miglioramento dell accessibilità da parte di persone disabili e alla messa a norma dei fabbricati adibiti ad abitazione costruiti da più di due anni; l aliquota del 2,1% viene applicata a taluni spettacoli, prodotti editoriali e pubblicazioni (anche on-line), e ai medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, al canone tv. Aliquote specifiche sono previste nei Dipartimenti d Oltremare e in Corsica. Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative all attività di insegnamento, le prestazioni mediche e paramediche e le spese di ospedalizzazione, le operazioni di assicurazione, riassicurazione e le prestazioni di servizio ad esse afferenti, talune operazioni bancarie (ad es. concessione, negoziazione e gestione di crediti). Per alcune operazioni esenti, come la locazione per uso professionale di fabbricati non ammobiliati, la locazione di beni rurali o le operazioni bancarie e finanziarie, è possibile optare per l imposizione all Iva. In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il coefficiente di tassazione forfetaria dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore) aumentate entrambe delle sovvenzioni direttamente collegate al prezzo delle suddette operazioni. 8

9 5. Le altre imposte 5.1 Le imposte a finalità sociale Sono prelievi di natura fiscale che a differenza della contribuzione previdenziale non danno diritto ad una controprestazione diretta da parte dello Stato. Le persone fisiche fiscalmente domiciliate in Francia sono assoggettate alla Contribution sociale généralisée (CSG) la cui aliquota varia in funzione della tipologia di reddito: 8% (sul reddito lordo) per i redditi derivanti dall esercizio di un attività (dipendente o non) ovvero 8,2% (sul reddito netto imponibile determinato ai fini dell IR) per i redditi di natura patrimoniale. Fino al 2019, le persone fisiche devono versare anche un contributo per il rimborso del debito sociale (CRDS), applicato ai redditi derivanti dall esercizio di un attività nella misura dello 0,50%, nonché un prelievo del 2% sui redditi di natura patrimoniale. Le persone giuridiche sono assoggettate invece alla Contribution sociale sur les bénéfices des societés (CSB). La CSB è pari al 3,3% dell importo dovuto a titolo di IS decurtata di un importo massimo di euro per un periodo di dodici mesi. Sono esenti dalla CSB le società che realizzano un volume d affari inferiore a con capitale interamente liberato e detenuto senza soluzione di continuità, almeno per il 75%, da persone fisiche o da società alle stesse condizioni. Inoltre, le persone giuridiche che esercitano un attività a carattere concorrenziale il sono tenute a versare la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) destinata al finanziamento della protezione sociale dei non salariati. La C3S è pari allo 0,16% del volume d affari abbattuto di 3,25 milioni di euro. 5.2 Le imposte dovute dal datore di lavoro Tassa sui salari (TS) E dovuta dai datori di lavoro stabiliti in Francia che non sono assoggettati a IVA in tutto o in parte (almeno per il 90% del volume d affari realizzato nell anno precedente a quello di corresponsione delle somme). Concerne principalmente le banche, le società di assicurazione, il settore medico e paramedico, le associazioni e gli altri organismi senza scopo di lucro. Ne sono esenti, in ogni caso, i datori di lavoro il cui volume d affari o il cui reddito annuo è inferiore a euro per le attività di cessioni di beni e a euro per le prestazioni di servizi. La base imponibile è costituita dalla massa salariale lorda corrisposta ai lavoratori dipendenti e l imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote. Massa salariale lorda Aliquota < a ,25% MSL ,50% MSL ,60% > a % L imposta non è dovuta se l importo complessivo annuale ammonta a meno di euro, se detto importo annuale è compreso tra euro e euro, l imposta effettivamente dovuta è pari all ammontare che risulta dalla seguente formula: 75% x importo 2.040). Gli enti non commerciali beneficiano invece di un abbattimento forfetario stabilito annualmente ( euro per le somme corrisposte nel 2015). Tassa sull apprendistato (TA) E dovuta dalle imprese di diritto francese - organizzate in forma individuale e societaria che hanno almeno un lavoratore dipendente. Ne sono esenti lo Stato e gli enti locali, le imprese che hanno uno o più apprendisti e la cui base imponibile annua, costituita dalla massa salariale 9

10 lorda corrisposta ai lavoratori dipendenti, è inferiore all importo corrispondente a sei volte lo SMIC annuale, le società e gli enti giuridici il cui oggetto sociale è costituito esclusivamente dall attività di insegnamento, le associazioni dei datori di lavoro agricolo e le società civili agricole. L imposta è calcolata applicando l aliquota dello 0,5%. L assoggettamento a TA comporta, inoltre, l applicazione del contributo per lo sviluppo dell apprendistato nella misura dello 0,18% della massa salariale lorda e per le imprese con più di 250 dipendenti anche del contributo supplementare per l apprendistato, nella misura dello 0,1% della massa salariale lorda. Contributo sui redditi elevati La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) è un prelievo addizionale all IR che viene applicato fino a quando il deficit pubblico non sarà inferiore al 3% del PIL ed è dovuto dal foyer fiscal in funzione dell ammontare del reddito fiscale di referenza (RFR), cioè del reddito complessivo imponibile del foyer fiscal (quindi anche i redditi di capitale, tassati mediante prelievo alla fonte) al lordo di eventuali plusvalenze del periodo d imposta precedente a quello di riferimento, aumentato di eventuali oneri deducibili, redditi esenti e/o assoggettati ad imposta a titolo definitivo. In particolare, sulla frazione del reddito fiscale di referenza che eccede la soglia di euro per i contribuenti celibi, vedovi, separati o divorziati ovvero euro per i contribuenti soggetti ad imposizione congiunta, si applicano le seguenti aliquote. Frazione di RFR Aliquota Contribuenti celibi, vedovi, separati o divorziati < a % < RFR< % Contribuenti coniugati o legati da PACS, soggetti ad imposizione congiunta 0% < RFR< % 4% Oltre % Sono esenti dal contributo i contribuenti la cui media dei redditi percepiti nel triennio precedente è inferiore alle soglie sopra indicate. Ciò al fine di evitare che il contributo colpisca un contribuente che nel periodo di applicazione si trova in una situazione eccezionale (ad esempio, realizza una plusvalenza da cessione di azienda). 5.3 Le imposte sul patrimonio La fiscalità patrimoniale è stata oggetto di modifiche ad opera della legge della 29 luglio 2011 (legge finanziaria rettificativa per il 2011). Al fine di prevenire una situazione di sovrattassazione dei redditi la riforma ha puntato ad un alleggerimento delle imposte dovute sulla detenzione dei patrimoni con un aggravio della tassazione sui trasferimenti a titolo gratuito dei patrimoni più alti. Imposta di registro L imposta di registro è applicata in misura fissa, proporzionale o progressiva in base alla natura dell atto o delle operazioni giuridiche portate alla formalità della registrazione. Gli atti relativi alla vendita di immobili o di diritti immobiliari scontano una tassazione unica ai fini dell imposta 10

11 di registro, ipotecaria e catastale (c.d. formalité fusionnée). Le acquisizioni effettuate dallo Stato, dagli organismi pubblici scientifici, di insegnamento, di assistenza e volontariato, dagli enti locali sono esenti dall imposta. Sono soggetti alla tassazione in misura fissa tutti gli atti per i quali la tassa fissa è prevista per legge e quelli che non sono assoggettabili a tassa proporzionale o progressiva, come gli atti giudiziari (ordinanze penali e decisioni di giustizia) ed extragiudiziari (atti degli ufficiali giudiziari) e taluni atti per i quali l ammontare dell imposta varia in base alla natura delle operazioni tassabili (atti autentici, atti di divorzio). L imposta proporzionale si applica, oltre che alle vendite di immobili, ai contratti di assicurazione e a determinate operazioni societarie. L imposta progressiva (la cui aliquota aumenta all aumentare del valore dichiarato in atti) si applica ai trasferimenti a titolo gratuito (donazioni e successioni, cfr. infra). La base imponibile è costituita, in linea di principio, dal valore venale (cioè al valore di mercato) dei beni nel giorno dell atto o del trasferimento a titolo gratuito. Vendita di immobili: l aliquota dell imposta unica è fissata al 4,80% di cui il 3,60% per cento spetta al dipartimento e l 1,20% spetta al comune (inoltre, il 2,37% dell importo spettante al dipartimento viene versato allo Stato a titolo di rimborso spese ). I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non sono soggetti all obbligo di registrazione e quindi non scontano l imposta di registro. Cessione di azienda e cessioni assimilate: si applicano le seguenti aliquote progressive. Valore tassabile Stato Dipartimento Comune Totale Fino a % 0% 0% 0% Da a % 0,60% 0,40 3% Da a ,60% 1,40% 1% 3% Oltre ,60% 1,40% 1% 5% Operazioni societarie: la costituzione di società non sconta imposta, tuttavia, se gli apporti sono effettuati da soggetti che non scontano l imposta sulle società, si applica l aliquota proporzionale del 5% se l apporto ha per oggetto immobili o diritti immobiliari oppure le aliquote previste per la cessione di azienda se l apporto ha per oggetto l avviamento, la clientela o un contratto d affitto, salvo esenzione se il soggetto conferente conserva per 3 anni i diritti societari corrispondenti. L aumento di capitale nominale e le operazioni straordinarie scontano un imposta fissa di 375 euro se il capitale sociale è inferiore a euro o di 500 euro se il capitale sociale è superiore a detto importo. Per gli aumenti di capitale diversi dal precedente si applicano le medesime regole previste per la costituzione di società. La riduzione del capitale sociale (con rimborso o meno ai soci) e lo scioglimento della società scontano un imposta fissa di 375 euro ovvero di 500 euro se il capitale sociale è superiore a euro. Alla cessione a titolo oneroso dei diritti societari si applica l imposta proporzionale del 3%, tuttavia se si tratta della cessione di azioni, l importo dovuto non può essere superiore a euro, mentre se si tratta di partecipazioni in società il cui capitale non è diviso in azioni il valore di ogni partecipazione viene abbattuta di un importo pari al rapporto tra euro il numero totale delle partecipazioni. In caso di cessione di partecipazioni in società a prevalenza immobiliare (SPI), l aliquota è aumentata al 5% senza applicazione del plafonamento e dell abbattimento. Imposta sui trasferimenti a titolo gratuito (imposta di successione e donazione) I trasferimenti a titolo gratuito comprendono, da una parte, le trasmissioni a causa di morte, cioè le successioni, e dall altra, le trasmissioni tra vivi, cioè le donazioni. Ai fini della determinazione della base imponibile è necessario distinguere: se il donatore o il de cuius è 11

12 domiciliato in Francia, le imposte sono dovute sul valore di tutti i beni mobili e immobili ovunque situati; se il donatore o il de cuius non è domiciliato in Francia occorre avere riguardo al domicilio del beneficiario: se questi è domiciliato in Francia o lo è stato almeno per 6 anni nel corso degli ultimi 10 anni le imposte sono sul valore di tutti i beni mobili e immobili ovunque situati, diversamente, le imposte sono dovute solo sul valore dei beni situati nel territorio francese. Le regole per la determinazione della base imponibile sono diverse a seconda che si tratti di successione o di donazione. La base imponibile ai fini dell imposta di successione è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). Ai fini dell imposta sulle donazioni, la base imponibile è pari al valore globale dei beni e dei diritti, diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti mediante donazione si calcola con gli stessi criteri previsti per le successioni. L imposta sui trasferimenti a titolo gratuito è calcolata applicando alla frazione di parte netta ricevuta da ciascun beneficiario, diminuita degli eventuali abbattimenti previsti dalla legge per i carichi di famiglia, l aliquota progressiva o proporzionale. Ad esempio, l abbattimento a favore degli ascendenti e dei figli è stato fissato per il 2015 in euro, quello in favore del coniuge è di euro mentre quello in favore di fratelli e sorelle è di euro. Sono esenti dall imposta di successione il coniuge sopravvissuto e il partner legato al defunto da un patto civile di solidarietà (PACS). Le aliquote da utilizzare per la determinazione dell imposta dovuta variano in funzione del valore del patrimonio trasmesso e del grado di parentela intercorrente tra il defunto o il donatore da una parte e l avente diritto dall altra parte. Esistono, pertanto, differenti tabelle applicabili. Trasferimenti (successioni e donazioni) in linea diretta (genitori e figli) Frazione di parte netta Aliquota Da 0 a % Da a % Da a % Da a % Da a % Da a % Oltre % Trasferimenti (successioni e donazioni) Aliquota Grado di parentela Fino a Oltre Fratelli e sorelle 35% 45% Parentela entro il 4 grado 55% Parentela oltre il 4 grado e persone non legate da parentela 60% 12

13 Donazioni tra coniugi o tra persone legate da P.A.C.S. Frazione di parte netta Aliquota Da 0 a % Da a % Da a % Da a % Da a % Da a % Oltre % Infine, le donazioni di danaro tra familiari fino a euro ogni quindici anni sono esenti da imposta a condizione che il donante abbia meno di 80 anni e il donatario - figlio oppure nipote in linea collaterale - sia maggiorenne. Imposta di solidarietà sul patrimonio (ISF) E un imposta progressiva dovuta dalle persone fisiche sul patrimonio detenuto, quando il valore netto del patrimonio è superiore a un determinato ammontare stabilito annualmente. L ISF è dovuta indipendentemente dalla localizzazione dei beni se i debitori sono fiscalmente domiciliati in Francia ovvero solo sul patrimonio localizzato in Francia se i contribuenti sono fiscalmente domiciliati all estero. Le persone fisiche che trasferiscono il domicilio in Francia sono assoggettate a ISF nei i cinque anni successivi al trasferimento solo in relazione ai beni situati in Francia a condizione però che non siano già state fiscalmente domiciliate nel territorio francese nel corso dei cinque anni precedenti. L imposta è calcolata a livello di foyer fiscal sulla base del valore netto tassabile al 1 gennaio dell anno d imposta. La base imponibile è costituita dall insieme dei beni, diritti e valori che compongono il patrimonio alla data del 1 gennaio dell anno d imposta in modo da limitare la deduzione del passivo ai soli debiti afferenti ad attivi imponibili: immobili edificati e non edificati, beni detenuti in usufrutto, liquidità, investimenti finanziari, beni strumentali non espressamente esclusi, mobili e oggetti di antiquariato, automobili e altri automezzi (aerei e imbarcazioni privati), cavalli da corsa, gioielli, oro e metalli preziosi. Non concorrono, in tutto o in parte, alla determinazione del valore netto tassabile taluni beni come i beni strumentali (imprese individuali di cui il contribuente è effettivamente a capo, partecipazioni non inferiori al 12,5% nella società in cui il contribuente esercita funzioni di direzione), i titoli oggetto di un patto collettivo di conservazione, i titoli relativi alla sottoscrizione del capitale di PMI o di taluni fondi di capitale rischio, i diritti di proprietà letteraria o artistica detenuti dal loro autore, gli oggetti di antiquariato, d arte o da collezione e taluni beni rurali. Le persone fisiche che non hanno domicilio fiscale in Francia non devono includere nella base imponibile gli investimenti finanziari ad esclusione dei titoli, azioni o partecipazioni in società non quotate a prevalenza immobiliare (ad es. le società civili immobiliari - SCI) in proporzione al valore dei beni detenuti in Francia dalla società rispetto all'attivo totale della società, le partecipazioni che rappresentano almeno il 50% del capitale di una società e le azioni o partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da persone giuridiche proprietarie di immobili o diritti reali immobiliari situati in Francia. In linea generale, i beni che concorrono alla determinazione della base imponibile sono valutati in base alle stesse regole previste in materia di successione, cioè il valore venale stimato al 1 gennaio dell anno d imposta. Per l immobile adibito ad abitazione principale è previsto un abbattimento del 30% del relativo valore venale reale. L ammontare dell imposta dovuta è determinata applicando alla base imponibile le seguenti aliquote (attualizzate ogni anno). 13

14 Valore netto tassabile (VTN) Aliquota Da 0 a euro 0% Da euro a euro 0,50% Da euro a euro 0,70% Da euro a euro 1,00% Da euro a euro 1,25% Oltre euro 1,50% Al fine di attenuare gli effetti derivanti dall innalzamento delle soglie di tassazione, per i contribuenti con patrimonio netto tassabile compreso tra 1,3 e 1,4 milioni di euro è prevista una riduzione d imposta (décote) corrispondente all importo risultante dall applicazione della seguente formula: euro 1,25% VNT. Infine, in base al meccanismo c.d. di plafonamento, reintrodotto a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i contribuenti fiscalmente domiciliati in Francia ovvero non residenti ma che hanno un reddito di fonte francese pari o superiore al 75% del reddito mondiale imponibile, l ISF dovuta non può essere superiore alla differenza da una parte tra la somma dell ISF, delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo d imposta precedente dovuti in Francia e all estero e dall altra parte del 75% del totale dei redditi mondiali netti, dei redditi esenti dall IR e di quelli assoggettati a ritenuta a titolo definitivo; se l importo della somma delle predette imposte supera la percentuale prevista sul totale dei redditi, la differenza viene dedotta dall ISF dovuta. Tassa patrimoniale dovuta dagli enti giuridici (T3%) Gli enti giuridici di diritto francese o estero (società, organismi, trust o istituzioni simili) che al 1 gennaio dell anno di imposta possiedono, direttamente o indirettamente, uno o più immobili situati in Francia o sono titolari di diritti reali relativi a detti beni sono assoggettati ad una imposta annuale in misura pari al 3% del valore venale di detti beni o diritti. Ne sono esenti - a determinate condizioni - le organizzazioni internazionali, gli Stati e loro ripartizioni amministrative e territoriali, gli enti che non sono considerati a prevalenza immobiliare, le società quotate, gli enti situati in uno stato dell Unione europea o in un territorio con il quale esiste un accordo per lo scambio di informazioni o per un trattamento degli enti giuridici corrispondente a quello di diritto francese. 5.4 Le imposte dirette locali Sono destinate ai comuni in cui è situato l immobile. Imposta fondiaria sulle proprietà edificate (TFPB) E dovuta dalle persone fisiche e giuridiche proprietarie al 1 gennaio dell anno di imposta - di immobili edificati ad eccezione di quelli espressamente esenti in maniera permanente (ad es. gli immobili dello Stato, i fabbricati rurali adibiti ad uso agricolo) o temporanea (ad es. immobili delle imprese di nuova costituzione). Per immobile edificato deve intendersi qualsiasi costruzione fissata in maniera permanente al suolo. La base imponibile è costituita dalla rendita catastale netta che corrisponde al 50% del valore locativo catastale al 1 gennaio dell anno d imposta. Il valore locativo è dato dall importo del canone se l immobile è oggetto di locazione ovvero dal canone che il proprietario potrebbe ricavare se fosse concesso in locazione (determinato sulla base di nove parametri di cui cinque oggettivi e quattro rimessi all apprezzamento dell Amministrazione finanziaria). L imposta dovuta è determinata applicando al valore locativo rivalutato secondo un coefficiente stabilito annualmente le aliquote deliberate dai Comuni, per cui identiche proprietà possono essere soggette a diversa tassazione se situate in località differenti. 14

15 Imposta fondiaria sulle proprietà non edificate (TFPNB) E dovuta dalle persone fisiche e giuridiche proprietarie al 1 gennaio dell anno di imposta - di aree e terreni non edificati ad eccezione di quelli espressamente esenti in maniera permanente (ad es. i terreni e le aree pubbliche) o temporanea (ad esempio, immobili destinati alla metanizzazione degli scarti agricoli per la produzione di biogas per i primi cinque anni successivi al completamento degli impianti di metanizzazione). La base imponibile è costituita dall 80% del valore locativo catastale a cui si applica l aliquota deliberata annualmente dall ente locale. Tassa sull abitazione (TH) E dovuta dalle persone fisiche e giuridiche che hanno al 1 gennaio dell anno di riferimento - a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato) la disponibilità dell immobile e delle sue pertinenze immediate (ad es. garage, giardino privato). Oltre alle ipotesi in cui è l ente a locale a deliberarlo, l imposta non è dovuta nel caso in cui l immobile è considerato "non abitabile", vale a dire quando non risultano contratti relativi a utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica) o non c è alcun tipo di arredo all interno oppure si trova in stato di forte degrado. Come per la TFPB, la base imponibile è costituita dal valore locativo catastale dell abitazione (rivalutato annualmente). Per i fabbricati adibiti ad abitazione principale la base imponibile viene decurtata delle detrazioni per carichi di famiglia e degli abbattimenti previsti per la prima casa. Alla base imponibile netta si applicano le aliquote deliberate dalle amministrazioni locali. A decorrere dal 1 gennaio 2012, l imposta dovuta per l abitazione principale non può superare il 50% dei redditi. I redditi da prendere in considerazione per verificare se si ha diritto all applicazione del plafond del 50% corrispondono al reddito fiscale di referenza. Contribuzione economica territoriale (CET) A seguito della soppressione dal 1 gennaio 2010 della taxe professionnelle è stata introdotta la contribuzione economica territoriale (CET), dovuta annualmente - indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza - da ogni persona fisica o giuridica che esercita in Francia un attività commerciale, industriale o una professione non espressamente esonerata in maniera permanente o temporanea. La CET è formata dalla contribuzione fondiaria a carico delle imprese (CFE) e dalla contribuzione sul valore aggiunto delle imprese (CVAE). La base imponibile della CFE è costituita dal valore locativo (con un abbattimento del 30% a favore degli stabilimenti industriali) dei soli beni immobili assoggettabili ad imposta fondiaria di cui il contribuente abbia avuto, ai fini dell esercizio dell attività, la disponibilità nel corso dei due anni precedenti il periodo d imposta di riferimento. L imposta è calcolata applicando alla base imponibile (al netto delle riduzioni e degli abbattimenti previsti per legge) l aliquota deliberata dal comune in cui il contribuente dispone di immobili strumentali, con un minimo sempre dovuto in base alla seguente tabella. L importo minimo effettivamente dovuto è fissato sempre con delibera dell ente locale. 15

16 Volume d affari Lavoratori autonomi Volume d affari Altri soggetti passivi Imposta minima dovuta < < da 210 a 500 > e < > e < da 210 a > e < > e < da 210 a > e < > e < da 210 a > e < > e < da 210 a > > da 210 a A carico delle grandi imprese di distribuzione operanti nel settore dell energia, del trasporto ferroviario e delle telecomunicazioni è stata introdotta una imposta forfetaria ad hoc (imposition forfetarie sur les entreprises de réseaux - IFER) dovuta indipendentemente dalla localizzazione della sede sociale. L imposta è applicata esclusivamente a nove categorie di beni che costituiscono in sostanza delle installazioni (ad es. eoliche, idriche, di produzione di energia elettrica di origine fotovoltaica, radioelettriche) per le quali sono previste regole specifiche in materia di determinazione della base imponibile e di calcolo dell imposta (ad esempio per le prime tre categorie di installazioni è prevista l applicazione di una tariffa unica per ogni KW di potenza che viene rivalutata ogni anno applicando una percentuale fissata a titolo previsionale). La CVAE è dovuta dai soggetti che esercitano l attività al 1 gennaio dell anno d imposta e che hanno realizzato un volume d affari superiore a euro. Per le imprese che determinano il volume d affari in base ai principi di diritto comune, l importo imponibile alla CVAE non può essere superiore all 80% del volume d affari per i contribuenti con VA a EURO e all 85% per i contribuenti con VA > a euro. L imposta è calcolata applicando al volume d affari realizzato nel periodo d imposta di riferimento (ovvero, per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, al volume d affari realizzato durante l ultimo esercizio di 12 mesi chiuso nel corso del periodo d imposta di riferimento) le seguenti aliquote (con un minimo sempre dovuto di 250 euro). 16

17 Volume d affari Aliquota effettiva < a % VA ,5% x (VA )/ VA ,5% + 0,9% x (VA )/ VA ,4% + 0,1% x (VA )/ > a ,5% 6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte La liquidazione delle imposte è curata esclusivamente dagli uffici dell Amministrazione finanziaria che inviano ai contribuenti degli avvisi di pagamento per il versamento degli acconti e un avviso di liquidazione per il versamento del saldo. Tuttavia per le imposte sui redditi, il contribuente può effettuare il calcolo in autoliquidazione utilizzando lo stampato allegato al modello di dichiarazione. Per autoliquidazione deve intendersi il calcolo dell imposta dovuta per il periodo d imposta oggetto di dichiarazione (quindi l anno d imposta precedente) e non il calcolo degli acconti d imposta dovuti per il periodo d imposta in corso. E prevista, inoltre, la possibilità di optare per il versamento rateizzato di alcune imposte (l IR, l IS, la TF, la TH e la CFE) calcolate sulla base di quelle versate l anno precedente, mediante il pagamento di un decimo dell imposta ogni 15 del mese da gennaio a ottobre e versando il saldo a dicembre. I contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione pagano l intero importo direttamente al ricevimento dell avviso di liquidazione. Se l opzione viene effettuata entro il 15 giugno ha effetto per le imposte dovute per il periodo d imposta oggetto di dichiarazione, se è effettuata dopo tale data ha effetto per le imposte dovute per il periodo d imposta successivo (quindi per il pagamento di veri e propri acconti d imposta). In assenza di opzione per la rateizzazione, le imposte devono essere versate alle seguenti scadenze. Per quanto concerne l IR, il contribuente riceve due avvisi di pagamento (avis de paiement) sulla base dei quali deve versare, entro il 15 febbraio e il 15 maggio dell anno successivo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione (quindi nello stesso anno in cui presenta la dichiarazione) i 2/3 dell IR calcolata sulla base dell imposta pagata nell anno precedente (i due pagamenti sono impropriamente definiti acconti, in realtà l imposta che viene versata riguarda l anno precedente e non quello in corso). Il saldo deve essere versato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento dell avviso di liquidazione della dichiarazione, generalmente il 15 settembre. Se i versamenti sono effettuati on-line, i contribuenti beneficiano di una proroga di 5 giorni (20 febbraio, maggio e settembre). La dichiarazione dei redditi, unica per il foyer fiscal, deve essere presentata entro il 3 maggio se si tratta di persone fisiche titolari di BIC, BNC e BA, nonché di società civili immobiliari (SCI) che non possono optare per la tassazione all IS). Le persone fisiche diverse dalle precedenti che presentano la dichiarazione su modello cartaceo hanno tempo fino al 30 maggio; se la dichiarazione viene presentata on-line è prevista una proroga che va dal 9 al 23 giungo a seconda del dipartimento di residenza. Le società assoggettate ad IS ricevono quattro avvisi di pagamento dell IS e della CBS in base ai quali il pagamento delle imposte avviene mediante quattro acconti trimestrali pari all 8,33% dell imponibile dell esercizio precedente da effettuarsi entro il giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il saldo dell IS deve essere corrisposto entro il terzo mese e mezzo successivo a quello di chiusura dell esercizio sociale (ad es. per una società con esercizio sociale coincidente con l anno solare, entro il 15 aprile dell anno successivo a quello di riferimento). Per le imprese assoggettate all IS, anche su opzione, il versamento dell ultimo acconto d imposta deve essere di importo tale da arrivare al versamento complessivo del 75% dell IS liquidata con metodo previsionale se il volume d affari è compreso tra 250 milioni e un miliardo di euro, all 85% se il volume d affari è compreso tra 1 e 5 miliardi di euro e al 95% se il volume d affari è superiore a 5 miliardi di euro. Insieme al quarto acconto dell IS deve essere versato anche l acconto del contributo straordinario del 10,7% dovuto sull IS (che in funzione del volume d affari fino a 1 miliardo di euro oppure oltre tale importo, è pari al 75% o al 95% del contributo straordinario dovuto), mentre il saldo deve essere versato entro il 15 maggio dell anno successivo. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il terzo mese successivo alla chiusura dell esercizio sociale, quindi, per una società il cui esercizio sociale 17

18 coincide con l anno solare, il termine di presentazione è il 3 maggio dell anno successivo a quello di riferimento. Il 3 maggio è il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali, delle società estere operanti in Francia mediante una stabile organizzazione nonché delle società di persone che hanno optato per la tassazione all IS. La presentazione della dichiarazione on-line fa guadagnare a tutti i soggetti passivi dell IS una proroga di 15 giorni. Per quanto riguarda l IVA, i contribuenti sono tenuti a versare l imposta dovuta e a presentare dichiarazioni periodiche alle scadenze stabilite in funzione sia del regime di appartenenza sia della localizzazione dell attività. Per i contribuenti in regime reale normale sono previsti versamenti e dichiarazioni mensili o trimestrali se l Iva annuale è inferiore a euro. Non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione. Invece, i contribuenti in regime reale semplificato. devono versare quattro acconti nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre e presentare una dichiarazione annuale entro il 3 maggio dell anno successivo a quello di riferimento. Gli acconti non sono dovuti nel caso in cui l imposta relativa al periodo di riferimento o all anno precedente è inferiore a euro. Gli operatori economici che hanno realizzato nell anno precedente a quello di riferimento un volume d affari superiore a euro sono obbligati a inviare la dichiarazione in via telematica e ad effettuare i relativi versamenti on-line. Per tutti gli altri soggetti passivi è possibile ancora la presentazione della dichiarazione cartacea e il pagamento dell imposta in contanti (fino a euro), con assegno (fino a euro) o mediante bonifico bancario (obbligatorio per importi superiori a euro). L importo definitivo della detrazione IVA spettante deve essere liquidato mediante la presentazione di una dichiarazione entro il 25 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Il rimborso dell imposta a credito può essere mensile o trimestrale se l eccedenza è superiore a 760 euro, annuale (con la dichiarazione di dicembre) se l eccedenza è superiore a 150 euro. La TS è versata mensilmente (entro il 15 del mese successivo a quello di corresponsione delle somme) se l importo dell imposta dovuta è superiore a euro oppure trimestralmente (entro il 15 del trimestre successivo a quello di riferimento) se l importo dell imposta dovuta è compreso tra e euro o mediante un unico versamento (entro il 15 gennaio dell anno successivo a quello di corresponsione delle somme) se l imposta dovuta per l anno precedente è compresa tra e euro. I datori di lavoro devono presentare, con la stessa periodicità, anche un apposita dichiarazione riassuntiva La TA è versata in un unica soluzione entro il 1 marzo dell anno successivo a quello di corresponsione delle somme. Anche CSG, CRDS devono essere versate un un unica soluzione entro il 31 gennaio ovvero entro il 15 novembre se le iscrizioni a ruolo sono state effettuate, rispettivamente, entro il 31 dicembre dell anno precedente ovvero entro il 15 ottobre dell anno in corso. Per il pagamento on-line è prevista una proroga di 5 giorni. La CSB va pagata in un unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo dell IS ovvero, se superiore a euro, mediante quattro acconti (pari allo 0,825% dell IS dovuta, abbattuta di euro) da versare alle stesse scadenze previste per gli acconti dell IS. I debitori della C3S devono compilare entro il 15 maggio di ogni anno una dichiarazione telematica in cui sono indicati località, consistenza e valore venale degli immobili e dei diritti immobiliari imponibili; il versamento va effettuato entro la medesima data obbligatoriamente on-line. La CEHR deve essere versata entro il 15 settembre in concomitanza con il versamento del saldo dell IR oppure negli ultimi quattro mesi dell anno se il contribuente ha optato per il versamento rateizzato dell IR. Gli obblighi dichiarativi e i versamenti dell ISF sono semplificati: dal 2013 i contribuenti con patrimonio compreso tra 1,3 milioni di euro e 2,570 milioni di euro potranno riportare direttamente nella dichiarazione dei redditi il valore del patrimonio netto tassabile senza fornire i giustificativi e gli allegati, versando l imposta a seguito del ricevimento dell avviso di liquidazione, generalmente il 15 settembre. Per i contribuenti con patrimonio superiore a 2,570 milioni di euro resta l obbligo dichiarativo e il versamento annuale in autoliquidazione entro il 15 giugno dell anno successivo a quello di riferimento. Gli enti giuridici debitori della T3%, oltre a versare l imposta in un unica soluzione entro il entro il 15 maggio, devono presentare annualmente anche una dichiarazione in cui sono riportati i dati e il valore venale degli immobili posseduti alla data del 1 gennaio dell anno di imposta. Anche le imposte fondiarie sono versate in unica soluzione, entro il 15 ottobre; le persone fisiche non titolari di BIC, BNC e BA possono effettuare il pagamento on-line entro il 20 ottobre. La TH relativa alle abitazioni principali e a talune residenze secondarie deve essere 18

19 versata entro il 15 novembre, quella relativa alle altre residenze secondarie e a determinate tipologie di abitazione principale entro 15 dicembre dell anno di riferimento. Pagando on-line il termine è prorogato di 5 giorni. Infine, per quanto riguarda la CET gravante sui soggetti titolari di BIC, BNC e BA, nonché sulle società, la CVAE viene versata mediante il pagamento entro il 15 giugno e il 15 settembre dell anno di riferimento di due acconti (se l imposta dovuta per l anno precedente è superiore a euro) pari al 50% dell importo versato l anno precedente e il saldo entro il 3 maggio dell anno successivo a quello di riferimento. Per la CFE-IFER è previsto il versamento di un acconto, pari al 50% dell imposta dell anno precedente a quello di riferimento, entro il 15 giugno dell anno successivo ma solo se l imposta dovuta per l anno precedente è superiore a euro, il saldo va versato entro il 15 dicembre dell anno di riferimento, mentre entro il 3 maggio deve essere presentata la relativa dichiarazione. Fonti informative Sito ufficiale del Ministero delle Finanze: Sito con informazioni dettagliate sulle imposte: Sito ufficiale dell Attaché Fiscal presso l Ambasciata di Francia in Italia: Portale della P.A. francese: Principali trattati sottoscritti con l Italia - Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmata a Venezia il 5 ottobre La Convenzione è stata ratificata da parte della Repubblica italiana con legge n. 20 del 7 gennaio 1992, ed é entrata in vigore il 1 maggio Per la Repubblica francese è stata pubblicata nel Journal Officiel dell 8 maggio Accordo amministrativo per l applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione tra l Italia e la Francia al fine di evitare le doppie imposizioni firmata a Parigi il 29 ottobre Accordo amministrativo per l'effettuazione di verifiche fiscali simultanee firmato a Parigi il 1 marzo Capitale: Parigi Lingua ufficiale: francese Moneta: euro Forma istituzionale: repubblica presidenziale Katia Caruso aggiornamento: febbraio

Redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo

Redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo Redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo 1 oggetto della lezione

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo Università ità Commerciale Luigi i Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo Panoramica Qualificazione ENTI NON COMMERCIALI Non commercialità:

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE BYBLOS FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE

Dettagli

Il Modello UNICO per persone fisiche

Il Modello UNICO per persone fisiche Immacolata Di Rienzo (Commercialista in Caserta) Il Modello UNICO per persone fisiche Persone fisiche non esercenti attività di lavoro autonomo Persone fisiche esercenti attività di impresa o di arti e

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO REGIME FISCALE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Documento aggiornato il 28 maggio 2015

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Documento aggiornato il 28 maggio 2015 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento aggiornato il 28 maggio 2015 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Documento aggiornato 28 maggio 2015 Via Savoia, 82-00198 Roma,

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

Oneri deducibili. Contributi

Oneri deducibili. Contributi Oneri deducibili Le spese che costituiscono oneri sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente se non già dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1 Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa Il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione 2. Gestione Finanziaria

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

Documento sul regime fiscale

Documento sul regime fiscale Fondo Scuola Espero FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 145 Documento sul regime fiscale (depositato presso la Covip

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI Indicazioni generali sui redditi di lavoro autonomo Le caratteristiche che secondo il Codice civile contraddistinguono il lavoratore autonomo, sono lo svolgimento

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

4. ESENZIONE PARZIALE PER CONDIZIONE ECONOMICA DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

4. ESENZIONE PARZIALE PER CONDIZIONE ECONOMICA DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 4. ESENZIONE PARZIALE PER CONDIZIONE ECONOMICA DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI Lo studente che ritenga di trovarsi nelle condizioni economiche previste per ottenere l esenzione dal pagamento di quote parziali

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

30018-CLEF Prima Esercitazione (Irpef) TESTO E SOLUZIONI

30018-CLEF Prima Esercitazione (Irpef) TESTO E SOLUZIONI 30018-CLEF Prima Esercitazione (Irpef) TESTO E SOLUZIONI Esercizio 1 - IRPEF Il signor X, che vive solo e non ha figli, ha percepito, nel corso del 2008, i seguenti redditi: - Redditi da lavoro dipendente

Dettagli

PREVIMODA. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 117. Sezioni

PREVIMODA. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 117. Sezioni Previmoda Fondo Pensione a capitalizzazione per i lavoratori dell industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda. Documento PREVIMODA FONDO PENSIONE

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Chiarimenti sulla disciplina fiscale del d. lgs. n. 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare) Circolare dell

Dettagli

Documento Sul Regime Fiscale

Documento Sul Regime Fiscale 2015 Documento Sul Regime Fiscale Il presente documento illustra sinteticamente il regime fiscale in vigore a decorrere dall 1 gennaio 2007, alla luce delle disposizioni dell Agenzia delle Entrate (Circolare

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013

Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013 Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013 L'introduzione dell'imu ha inciso sulle casistiche di esonero della presentazione della dei redditi, e, quindi, anche del Mod. 730/2013.

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF di Pietro Ghigini docente di Economia aziendale Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF Premessa Approvata sul filo di lana, evitando per un soffio che i lavori parlamentari scivolassero

Dettagli

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA La Cassa è stata istituita con legge 8 gennaio 1952 ed è stata trasformata, a decorrere da 1 gennaio 1995, in fondazione con personalità giuridica di diritto

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all offerta pubblica di adesione a L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 182 183 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto Economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

10. L'irpef: aliquote e detrazioni

10. L'irpef: aliquote e detrazioni 1 di 7 21/05/2010 16.56 10. L'irpef: aliquote e detrazioni Dal 1 gennaio 2007 è in vigore un nuovo sistema di determinazione dell'irpef che, rispetto al precedente, è caratterizzato da: nuovi scaglioni

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PENSPLAN

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 gennaio 2015) 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 gennaio 2015) 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 gennaio 2015) 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della

Dettagli

Osservatorio sull ENPAPI

Osservatorio sull ENPAPI Novembre 2011 www.logicaprevidenziale.it Sommario Osservatorio sull ENPAPI Ente di Previdenza per gli Infermieri (E.N.P.A.P.I)... 3 1.1 Quadro Generale... 3 1.2 L Assetto Contabile... 6 1.3 Dal 2000 al

Dettagli

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/S SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI

Dettagli

Corso Diritto Tributario

Corso Diritto Tributario Corso Diritto Tributario Il reddito d impresad Lezione 16/ PARTE I Il reddito d impresad L articolo 55 tratta del reddito d impresa d delle persone fisiche (come categoria IRPEG) Le norme sulla determinazione

Dettagli

La prima rata IMU da pagarsi entro il 17/6/2013 viene sospesa (sino al 16/9/2013) per:

La prima rata IMU da pagarsi entro il 17/6/2013 viene sospesa (sino al 16/9/2013) per: Imposta Municipale Propria - I M U NOVITA IMU ANNO 2013 La prima rata IMU da pagarsi entro il 17/6/2013 viene sospesa (sino al 16/9/2013) per: - ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse cat. A/1,A/8 e A/9) E PERTINENZE

Dettagli

Redditi di capitale e redditi diversi. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario

Redditi di capitale e redditi diversi. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario Redditi di capitale e redditi diversi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario 1 oggetto della lezione redditi di capitali: fonte e determinazione principali

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

Esempio di determinazione delle imposte correnti

Esempio di determinazione delle imposte correnti Esempio di determinazione delle imposte correnti La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio X presenta il seguente conto economico: Conti Saldo dare ( ) Saldo avere ( ) Rimanenze iniziali di merci 55.000

Dettagli

Circolare settimanale di informazione fiscale

Circolare settimanale di informazione fiscale 17 ottobre 2012 OGGETTO: Legge di Stabilità Come cambiano detrazioni e deduzioni Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con l approvazione

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. I.A Imposte sui redditi I.A.1 IRPEF

Dettagli

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) 1 L imposta di registro appartiene alla famiglia delle imposte indirette. DEFINIZIONE: le

Dettagli

IRPEF: ESERCITAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Dott.ssa Raffaella Sponsillo

IRPEF: ESERCITAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Dott.ssa Raffaella Sponsillo IRPEF: ESERCITAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Dott.ssa Raffaella Sponsillo IRPEF (D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917) DEFINIZIONE: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CARATTERISTICHE: IMPOSTA

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

IRPEF Il calcolo dell imposta netta

IRPEF Il calcolo dell imposta netta IRPEF Il calcolo dell imposta netta Di cosa parliamo 1 Deduzioni 2 Aliquote 3 Detrazioni 4 Aliquote marginali effettive Gli oneri deducibili Le deduzioni più rilevanti presenti nella determinazione dell

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE Unipol Futuro Presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE Documento sul regime fiscale Il presente

Dettagli

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano

Dettagli

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ Con la presente comunicazione si desidera fornire una breve sintesi del regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano, nonché del

Dettagli

Docente: Alessandro Bugli

Docente: Alessandro Bugli Docente: Alessandro Bugli Rapporto patrimonio / PIL dei fondi pensione Paesi OCSE anno 2012 Fonte: OECD Global Pension Statistics - 2012 Rapporto patrimonio / PIL dei fondi pensione Paesi OCSE anno 2012

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1070 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Giugno 2015) - 1 - Le note che seguono sono una libera e parziale sintesi NON SOSTITUTIVA

Dettagli

Le associazioni sportive

Le associazioni sportive L IVA nelle associazioni sportive dilettantistiche 1 Attività «ISTITUZIONALE» Attività «COMMERCIALE» applicazione del regime «ORDINARIO» liquidazione ordinaria dell IVA eccezione per attività spettacolistiche

Dettagli

Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE

Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 446/97 il presupposto dell'irap e' costituito

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Iscritto all Albo dei Fondi Pensione 1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - Documento approvato dal Consiglio di amministrazione del 1 aprile 2015 -

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo 1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO

SOMMARIO. Capitolo 1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO SOMMARIO Capitolo 1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO 1. Premessa... 3 2. La riforma del mercato del lavoro... 5 3. Qualificazione dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati... 10 4. Quantificazione dei redditi

Dettagli

Finanziaria 2008. www.governo.it. Consiglio dei Ministri del 28.09.2007 FISCO. Ministero dell Economia e delle Finanze.

Finanziaria 2008. www.governo.it. Consiglio dei Ministri del 28.09.2007 FISCO. Ministero dell Economia e delle Finanze. Consiglio dei Ministri del 28.09.2007 FISCO Fisco semplice per i piccoli imprenditori Addio libri contabili, Iva e Irap. Per le piccole imprese solo un forfait. Un milione di imprenditori minimi e marginali,

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 36 37 38 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

La fiscalità della sanità integrativa

La fiscalità della sanità integrativa La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir

Dettagli

Allegato alla nota informativa. La fiscalità della previdenza complementare. Bergamo, 24 Novembre 2008

Allegato alla nota informativa. La fiscalità della previdenza complementare. Bergamo, 24 Novembre 2008 Allegato alla nota informativa. La fiscalità della previdenza complementare " La fiscalità della nuova previdenza complementare" INTRODUZIONE La legge di riforma della previdenza complementare (D.Lgs.252/2005

Dettagli

Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014.

Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 146 21.05.2014 La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014 Quadro RL e RW Categoria: Unico Sottocategoria: Persone fisiche La proprietà o

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DI HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO Helvetia Domani Fondo pensione Aperto è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DI HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO Helvetia Domani Fondo pensione Aperto è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DI HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO Helvetia Domani Fondo pensione Aperto è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 91 Il presente documento integra il contenuto

Dettagli