STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ENEL CUORE ONLUS ART.1 COSTITUZIONE - SEDE DELEGAZIONI ART.2 SCOPO
|
|
- Fausta Pepe
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ENEL CUORE ONLUS ART.1 COSTITUZIONE - SEDE DELEGAZIONI E' costituita una Associazione denominata "Enel Cuore Onlus" con sede in Roma, Viale Regina Margherita,137. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere usata la locuzione Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo ONLUS. La durata dell'associazione è illimitata. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa. ART.2 SCOPO L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell assistenza sanitaria, della beneficenza, dello sport dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento ai disabili, ai malati, all'infanzia ed alla terza età. L'Associazione intende, altresì, sostenere progetti ed iniziative volte a supportare popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri naturali. In particolare, l'associazione si propone di effettuare le proprie attività anche attraverso l erogazione gratuita di denaro a sostegno di specifici progetti di utilità sociale, proposti da altri enti non-profit che operano prevalentemente e direttamente nei settori sopra indicati, nel rispetto di quanto previsto dall artico 10, comma 2-bis, del D.lgs 460/97, al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari. ART.3 ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE E' vietato all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività alle prime direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo. In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà, tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'associazione;
2 c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità; d) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto. e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto, a condizione che sia rispettato il disposto del comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/1997. ART.4 ASSOCIATI Possono aderire all Associazione Enel S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c. La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Presidente dell Associazione. L accettazione della richiesta di adesione è deliberata dall'assemblea dell'associazione con la maggioranza assoluta dei membri. La qualifica di Associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie. Essa comporta, inoltre, l obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 14. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa. ART. 5 AMICI DELL ASSOCIAZIONE Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati Amici dell'associazione i soggetti esterni all Associazione (persone fisiche, giuridiche, Enti od Istituzioni nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità di quest ultima, vogliano ad essa contribuire con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell Associazione fissati dall Assemblea. ART.6 RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA L'Associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente dell Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, il Presidente dell Associazione, autonomamente ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo, può richiamare gli Associati invitandoli ad adempiere in modo tempestivo. L'Assemblea decide all'unanimità l'esclusione degli Associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal presente Statuto. Gli Associati decadono dall Associazione, per perdita del requisito di ammissione, non appena cessino di essere controllati da Enel S.p.A. ai sensi del precedente art. 4. L Assemblea ne prende atto dichiarando l intervenuta decadenza.
3 ART.7 PATRIMONIO Il patrimonio dell'associazione è costituito da: a) il fondo comune versato dagli Associati all'atto della costituzione dell Associazione; b) le quote associative versate dagli Associati; c) i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi; d) i contributi liberi offerti tanto dagli Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una disposizione specifica, nell'ambito degli indirizzi e programmi d'attività dell'associazione; e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali. ART.8 ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige: a) il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre dell esercizio in corso; b) il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente; entrambi da sottoporre all Assemblea degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario per la definitiva approvazione. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita dell Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. ART.9 ORGANI Sono organi dell'associazione: l'assemblea; il Presidente dell Associazione; il Consiglio Direttivo ed il Consigliere Delegato; il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto di seguito previsto. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra gli iscritti all Albo dei Revisori Contabili, ha diritto ad un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, per tutto il periodo di durata in carica, nei limiti di cui all art. 10, comma 6, lettera c) del D.Lgs n. 460/1997.
4 ART.10 ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ed è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea delibera su: a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere; b) il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo; c) il bilancio consuntivo riscontrato dal Collegio dei Revisori dei Conti; d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi del presente Statuto; e) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; f) eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'assemblea; g) le modificazioni dello Statuto; h) la trasformazione dell Associazione; i) lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio. ART. 11 ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA L'Assemblea è convocata dal Presidente dell Associazione, mediante avviso comunicato almeno otto giorni prima dell adunanza con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell avvenuta ricezione da parte del destinatario. In casi di urgenza l'assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata. L Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta il Presidente dell Associazione, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati. Nelle comunicazioni di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all ordine del giorno, il luogo, il giorno, l ora della riunione. Nel caso di mancanza del Presidente dell Associazione, l Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe, ma nessun associato può riceverne più di una. Fermo quanto stabilito da altre disposizioni del presente Statuto per specifiche materie, in prima convocazione l Assemblea è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere di revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti nonché le delibere di cui al precedente art. 11, comma 3, lett. g), h) e i) sono adottate dall Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell Associazione, la riunione è presieduta dal soggetto individuato a maggioranza dagli intervenuti. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. Alle riunioni dell Assemblea assistono i componenti del Consiglio Direttivo.
5 ART.12 PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE Il Presidente dell'associazione è eletto dall Assemblea, resta in carica tre esercizi e può essere confermato. Il Presidente dell Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon funzionamento, e la promozione dell'associazione. Il Presidente dell Associazione, tra l altro: a) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private Nazionali e Internazionali ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'associazione; b) convoca l Assemblea degli Associati; c) presiede l Assemblea degli Associati verificando la regolarità della costituzione, accertando l identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni; d) riceve le richieste di adesione all Associazione nonché le comunicazioni di recesso da parte degli Associati; e) cura i rapporti tra gli Associati e l Associazione. Al Presidente dell Associazione è attribuito il potere di controfirmare gli atti del Consigliere Delegato in tutti quei casi ove quest ultimo debba superare i limiti di spesa ad esso concessi, secondo quanto previsto dal successivo Art. 14, ad eccezione delle operazioni approvate dal Consiglio Direttivo. ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell Associazione, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri, di cui uno con funzioni di Consigliere Delegato, tutti nominati dall'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono revocabili dall Assemblea in qualunque tempo, purché la relativa delibera sia adottata con l intervento e ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività; sovrintende alla gestione delle attività dell'associazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e degli atti del Presidente dell Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo provvede all amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione dell'associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo specificatamente provvede a: a) determinare l importo della quota associativa annuale fissandone termini e modalità di versamento; b) predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all approvazione dell'assemblea; c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell'assemblea;
6 d) assumere le determinazioni necessarie in ordine all accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri patrimoniali per l'associazione; e) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'associazione, nominandone, ove necessario, i responsabili; f) istituire Commissioni Scientifiche come pure Comitati tecnico/consultivi con incarichi a termine, determinandone numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto; g) mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l attività dell Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell Associazione ovvero, su incarico di quest ultimo, dal Consigliere Delegato con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell Associazione, o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere Delegato. In caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall Assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Qualora venga a mancare il Presidente dell Associazione, il Consiglio Direttivo provvede altresì ad individuare tra i propri componenti chi ne assume le funzioni fino alla prossima assemblea. ART.14 CONSIGLIERE DELEGATO Il Consigliere Delegato può essere investito, con provvedimenti motivati del Consiglio Direttivo, di tutti i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per l espletamento delle funzioni a lui riservate; egli, relativamente ai poteri ad esso conferiti ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, nell ambito dei programmi e delle linee di sviluppo dell'associazione. Al Consigliere Delegato vengono attribuiti poteri di firma fino ad un ammontare massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ove si rendesse necessario superare detto limite, il Consigliere Delegato dovrà operare con firma congiunta a quella del Presidente dell Associazione. Il Consigliere Delegato specificatamente provvede a: a) curare gli aspetti esecutivi dei progetti; b) dirigere il personale, i collaboratori e i consulenti dell'associazione; c) firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli. ART.15 RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale spettano sia al Presidente dell Associazione sia al Consigliere Delegato. I predetti legali rappresentanti potranno agire e resistere avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati. ART.16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, scegliendo due componenti tra i dipendenti di Enel S.p.a. nell ambito delle Funzioni Amministrazione, Finanza e
7 Controllo, Audit, Legale o Societario, il Presidente tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili non dipendenti da società del Gruppo Enel; i membri del Collegio restano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile dell Associazione; pertanto i Revisori dei Conti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell'associazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul rendiconto economico finanziario e possono assistere alle riunioni dell'assemblea. ART.17 SCIOGLIMENTO In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART.18 RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di Onlus
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE " PRIORITALIA
STATUTO ASSOCIAZIONE " PRIORITALIA Articolo 1 COSTITUZIONE E' costituita l associazione denominata PRIORITALIA, con sede legale in Roma. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO
STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<ROCCO FEDERICO>> Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Art. 1 È costituita una Associazione secondo il disposto del D. Lgs. 460/97, art. 10, denominata: Associazione Rocco Federico ONLUS. L'associazione assume
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM Premesso: che con atto costitutivo del 17 Gennaio 2008 si costituì l'associazione Star Freedom ONLUS registrato a Palermo il 13/03/2008
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS
STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliAssociazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS
Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata "VITTORINO CHIZZOLINI - Cooperazione Internazionale - Associazione
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliS T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO. Denominazione Sede Durata
STATUTO Denominazione Sede Durata Art. 1 - E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS. L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura
STATUTO ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura Art. 1 È costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE A.B.C. organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione assume
DettagliFONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata
FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO Art. 1: Denominazione e sede 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata con la sigla internazionale Fondazione I.B.M.D.R., costituita con
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliUniversità della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione
Università della Terza Età di Novara Statuto dell'associazione Art. 1 Denominazione 1. Con atto Rep. Gen. n. 88820/7871, in data 23 dicembre 1982, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. Cod.
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata OPTION PLAYER. L Associazione ha sede in Massa, Via Beatrice
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSTATUTO Della Associazione ANTIGONE ONLUS
STATUTO Della Associazione ANTIGONE ONLUS Art.1 Denominazione E' costituita a Roma l'associazione nazionale "ANTIGONE ONLUS". L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente e non collegata ad alcun
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART.1 E costituita l Associazione DASS, senza scopo di lucro. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi della legge. ART.2
DettagliSTATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA SCUOLA DEI DIFENSORI TRIBUTARI STATUTO
ART. 1 - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA SCUOLA DEI DIFENSORI TRIBUTARI STATUTO E' costituita tra gli appartenenti alla scuola del difensore tributario l'associazione denominata "Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 1 Denominazione. E costituita un associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Governativa (ONG) e le caratteristiche di Organizzazione Non
DettagliSTATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile
DettagliSTATUTO. Articolo 2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare ha come obiettivo:
STATUTO Articolo 1 - E costituita una associazione denominata L Emanuele. L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO. Denominazione sede scopo. Bambini nel Mondo - Children in the World ONLUS
STATUTO Denominazione sede scopo Nello spirito del Fondatore dell Istituto G. Gaslini che chiedeva agli operatori sanitari di impegnarsi in modo che le creature rese sacre dall avverso destino possano
DettagliAssociazione onlus Creature del mare
Associazione onlus Creature del mare ART. 1 (Denominazione, simbolo e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: > con sede in via Leopoldo Nobili
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE
STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti
DettagliStatuto dell Associazione BAMBINI IN ROMANIA
Statuto dell Associazione BAMBINI IN ROMANIA Art. 1 Costituzione E costituita una associazione denominata BAMBINI IN ROMANIA Con sede in Milano, Via Cavalcabò 10. L Associazione potrà istituire o sopprimere
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliPer il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:
ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA PAGANELLA ONLUS Via Belvedere 10-38010 FAI DELLA PAGANELLA TEL/FAX 0461/583070 STATUTO Scopi e organizzazione: Art. 1 Lo scopo dell Associazione è la promozione e la diffusione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta
DettagliSTATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse
STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION Art. 1 Costituzione 1. E costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Università
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.
STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata
DettagliARTICOLO 1. Denominazione e sede. Luce Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale più. brevemente Associazione FARFALLE di LUCE ONLUS avente le
ARTICOLO 1 Denominazione e sede È costituita l Associazione denominata Associazione Farfalle di Luce Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale più brevemente Associazione FARFALLE di LUCE ONLUS avente
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliStatuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova
Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova DENOMINAZIONE 1) E' costituita nel rispetto del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia l'associazione di Volontariato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO Art. 1) E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. SEDE Art. 2) L'associazione ha sede
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO Art. 1 - Natura e fondatori La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (di seguito indicata come Fondazione) è un istituzione di alta cultura,
DettagliSTATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1
STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA Articolo 1 È costituita l'associazione denominata International Institute for Peace through Tourism ONLUS". E fatto obbligo all Associazione dell uso, oltre che nella
Dettagli