3 Prestazioni del mandatario e del committente
|
|
- Elisa Lazzari
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Formular Contratto armasuisse - Bitte auswählen - Condizioni generali di contratto concernenti le prestazioni di servizi nel settore edile (CGC-PSE) (Articolo 3.2 del contratto concernente le prestazioni di servizi nel settore edile) Edizione gennaio Campo d'applicazione e validità 1.1 Le presenti CGC disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti concernenti le prestazioni di servizi nel settore edile sse sono considerate accettate se il mandatario (architetto / ingegnere / consulente) inoltra un'offerta. 1.3 Modificazioni o completamenti devono essere confermati per scritto dal committente. 2 Offerta 2.1 L'offerta, comprese le spiegazioni, avviene a titolo gratuito, sempre che nell'invito a presentare offerte non sia stabilito diversamente. 2.2 L'offerente presenta l'offerta sulla base dell'invito. È libero di presentare ulteriormente varianti. 2.3 L'offerta è vincolante nei tre mesi successivi alla sua ricezione da parte del committente. 3 Prestazioni del mandatario e del committente 3.1 Conformemente alla descrizione delle prestazioni, le prestazioni del mandatario sono articolate in moduli autorizzati individualmente dal committente. 3.2 Le prestazioni che devono essere fornite dal committente e gli obblighi di collaborazione di quest'ultimo sono indicati in maniera esaustiva nella descrizione delle prestazioni e/o nel contratto concernente le prestazioni di servizi nel settore edile. 4 Obbligo di diligenza e di fedeltà 4.1 Il mandatario salvaguarda gli interessi del committente secondo scienza e coscienza e nel rispetto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto nel suo settore specifico; egli evita collisioni con interessi propri o di terzi. 4.2 Il mandatario informa il committente in merito a possibili conflitti. 1/7
2 4.3 Le parti contraenti si impegnano a non offrire a terzi direttamente o indirettamente vantaggi di qualsiasi tipo, a non accettare direttamente o indirettamente doni per sé o per terzi e a non procurarsi o farsi promettere vantaggi di qualsiasi natura. 4.4 Il mandatario impiega unicamente collaboratori diligentemente selezionati e con una buona formazione. 4.5 I termini di scadenza stabiliti dal committente devono essere rispettati. 5 Obbligo d'informazione e d'avviso del mandatario 5.1 Il mandatario informa regolarmente il committente in merito agli sviluppi dei lavori e si procura in particolare tutte le direttive necessarie a tale scopo. Egli segnala senza indugio per scritto tutte le circostanze che potrebbero compromettere l'adempimento in modo conforme al contratto o dalle quali potrebbero conseguire differenze rispetto alle spese di esecuzione concordate. 5.2 Se durante i lavori si rilevano modifiche riguardanti moduli ancora da eseguire, il mandatario ne avvisa senza indugio e per scritto il committente. 5.3 Il mandatario segnala per scritto al committente le conseguenze delle direttive impartite, in particolare per quanto riguarda scadenze, qualità e costi ed esprime il suo avviso negativo in merito a disposizioni e richieste inadeguate. 6 Ricorso a terzi 6.1 L'intervento di terzi in relazione con l'adempimento del contratto necessita del previo consenso scritto del committente. 6.2 Nei suoi contratti con terzi il mandatario riprende tutte le disposizioni contenute nel presente contratto necessarie per la salvaguardia degli interessi del committente. 6.3 I terzi ai quali il mandatario si è rivolto per l'adempimento del contratto sono considerati in ogni caso sue persone ausiliarie ai sensi dell'articolo 101 CO. Il fatto che il committente abbia approvato o preso atto dell'intervento di terzi non libera il mandatario dalla sua responsabilità derivante dal contratto o in relazione con esso. Si deroga esplicitamente all'articolo 399 CO. 6.4 In caso di difficoltà di pagamento del mandatario, di gravi dissidi tra mandatario e terzi o di altri motivi gravi, il committente, dopo aver ascoltato le parti, può pagare direttamente i terzi o depositare, a spese del mandatario, l'importo dovuto, con effetto liberatorio in entrambi i casi. In ogni caso il committente ne informa il mandatario per scritto. 7 Contenuto ed estensione della facoltà di rappresentanza del mandatario 7.1 Il contenuto e l'estensione della facoltà di rappresentanza del mandatario si basano sul contratto concernente le prestazioni di servizi nel settore edile. Per tutte le dichiarazioni e gli atti giuridici in nome del committente che si estendono oltre, il mandatario si procura in tempo utile la necessaria autorizzazione. 7.2 Il mandatario è obbligato a trasmettere senza indugio al committente ogni comunicazione e dichiarazione di terzi (autorità, appaltatori ecc.) concernenti lo scopo del mandato (p. es. comunicazioni riguardanti i criteri qualitativi convenuti, difficoltà 2/7
3 commerciali delle parti contraenti e relative richieste di terzi, richieste di cambiamenti di prezzo, diffide ecc.). 8 Modificazione dell'oggetto delle prestazioni 8.1 Il committente può esigere la modificazione o l'ampliamento delle prestazioni convenute. 8.2 Le modificazioni o l'ampliamento delle prestazioni, come pure i necessari adeguamenti in merito a retribuzione, scadenze e altri elementi contrattuali sono chiariti in ogni caso prima di procedere oltre nell'esecuzione e convenuti per scritto in un complemento al presente contratto. Un eventuale adeguamento dell'onorario è calcolato in base alle aliquote della base di costo originaria, aggiungendo il rincaro se l'adeguamento al rincaro è convenuto contrattualmente. 8.3 In mancanza di un apposito accordo, sono applicabili le disposizioni del contratto originario. 8.4 Il committente risarcisce il mandatario per prestazioni autorizzate e attestate antecedenti alla modificazione dell'ordinazione e divenute inutili in seguito a quest'ultima. 9 Organizzazione del progetto 9.1 Il mandatario rende noti per scritto il nome e la funzione dei responsabili e impiega quest'ultimi conformemente all'organizzazione di progetto. 9.2 Dopo la conclusione del contratto, il personale del mandatario che ricopre posizioni chiave e che è responsabile del presente progetto può essere sostituito nella sua funzione da persone altrettanto qualificate soltanto con l'approvazione del committente. 10 Diritto del committente di impartire istruzioni 10.1 Il committente ha il diritto di impartire istruzioni al mandatario nel quadro dell'esecuzione del contratto. Se, nonostante l'avviso contrario formulato per scritto dal mandatario, il committente conferma le sue istruzioni, il mandatario non è responsabile delle conseguenze di quest'ultime Il committente informa senza indugio il mandatario nel caso in cui eccezionalmente impartisce le sue istruzioni direttamente a terzi. 11 Retribuzione e condizioni finanziarie 11.1 Onorario e costi accessori La fatturazione di tutte le prestazioni (compresi i costi accessori) ha luogo di regola per ogni modulo. I moduli che comportano un periodo di esecuzione superiore a 3 mesi possono essere conteggiati per mezzo di fatture parziali mensili allegando le attestazioni delle prestazioni e i giustificativi necessari. Il mandatario fornisce le prestazioni a prezzi fissi; in caso di onorario in base ai costi effettivi, è fissato un limite massimo per la retribuzione (tetto dei costi). Nelle sue offerte il mandatario rende noti i generi di costo e le aliquote di costo. Se il committente non ha approvato per scritto una modificazione del contratto, il superamento del tetto dei costi va a carico del mandatario. Se durante l'adempimento del contratto dovesse profilarsi un superamento del tetto dei costi da parte delle 3/7
4 pretese in materia di onorario, il mandatario invia in ogni caso senza indugio al committente una notifica scritta e motivata proponendo pertinenti misure Retribuzione La retribuzione compensa le prestazioni necessarie al debito adempimento del contratto. Con la retribuzione sono coperti segnatamente tutti i costi accessori, come le spese, le prestazioni del segretariato, tutte le prestazioni sociali e altre indennità per malattia, invalidità e morte nonché le tasse pubbliche. La retribuzione è basata sul progresso dei lavori eseguiti e sui costi effettivi. L'offerente la fa valere alla scadenza mediante fattura. Il committente esegue i pagamenti esigibili entro 30 giorni dalla ricezione della fattura Ritenuta e prestazioni di garanzia In caso di lavori complessi il committente può pretendere la costituzione di una garanzia fornita da una banca o da una compagnia assicurativa di prim'ordine con sede in Svizzera. La costituzione della garanzia ha luogo nella formulazione definita dal committente. Se il mandatario è corresponsabile del verificarsi di gravi danni, il committente può effettuare una ritenuta dell'entità stimata del danno. 4/7
5 11.4 Compensazione del rincaro Gli onorari convenuti sono fissi sino al momento definito nel contratto. Allo scadere di questo termine si applica la formula della scala mobile dei prezzi secondo COCIC Riduzioni dell'onorario In caso di costi supplementari e/o di superamento dei costi imputabili al mandatario, il committente si riserva il diritto di effettuare corrispondenti trattenute sull'onorario Conteggio finale Per ogni fase decisionale convenuta è allestito un conteggio definitivo, al più tardi due mesi dopo la fornitura dell'ultima prestazione. Tale conteggio va documentato mediante un elenco verificabile delle prestazioni fornite e deve offrire al committente una visione d'insieme di tutte le fatture emesse dal mandatario e dei versamenti già effettuati dal committente, come pure di quelli ancora in sospeso. Il conteggio finale è strutturato in modo tale da risultare facilmente confrontabile con l'offerta. Il committente verifica il conteggio entro un mese e notifica senza indugio il risultato al mandatario. Il credito del mandatario rilevato dal conteggio finale (e riconosciuto dal committente) diviene esigibile dal momento della notifica del risultato della verifica da parte del committente. 12 Divieto di cessione e di pegno 12.1 Senza il consenso esplicito e scritto del committente il mandatario non è autorizzato a cedere né a costituire in pegno le pretese che derivano dal presente contratto. 13 Tutela della discrezione 13.1 Il committente e il mandatario trattano con riservatezza tutti i fatti non notori e non generalmente accessibili. La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto e deve essere mantenuta dopo la fine del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi legali d informazione La tutela del segreto militare sottostà alle disposizioni in materia di protezione e di sicurezza Il presente mandato può essere inserito nell'elenco delle referenze del mandatario soltanto con il consenso del committente. 14 Pubblicazioni 14.1 La pubblicazione di piani di costruzione, di descrizioni e di riprese fotografiche di piani e costruzioni relativi all'oggetto necessita in ogni caso la previa autorizzazione scritta del committente. 15 Responsabilità del mandatario 15.1 Il mandatario è responsabile segnatamente nei casi di violazione del suo obbligo di diligenza e di fedeltà, di mancata osservanza o di violazione di regole riconosciute nell'ambito del suo settore specifico, di mancata coordinazione o sorveglianza, di insufficiente valutazione e supervisione dei costi compresa la verifica delle fatture emesse da terzi. 5/7
6 15.2 La documentazione insufficiente respinta dal committente è rielaborata gratuitamente. 16 Mora 16.1 L'offerente è costituito senz'altro in mora in caso di mancata osservanza dei termini di scadenza convenuti nel documento contrattuale; negli altri casi dopo diffida con termine di diffida appropriato Se l'adempimento non avviene entro il termine supplementare, il committente può recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'offerente. Le prestazioni fornite fino allo scioglimento del contratto devono essere retribuite. 17 Interruzione del lavoro 17.1 Il verificarsi di interruzioni del lavoro tra le diverse fasi decisionali non comporta alcun diritto a indennità supplementari per il mandatario Se il ritardo causa al momento della ripresa dei lavori una rielaborazione delle basi esistenti, queste prestazioni supplementari sono convenute per scritto tra le parti prima della loro realizzazione. 18 Prescrizione 18.1 Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono dopo 10 anni dalla completa effettuazione del pagamento finale. Per le perizie la decorrenza del termine i- nizia al momento della loro consegna. 19 Diritto di utilizzazione e di protezione 19.1 Il committente ha il diritto a titolo gratuito, irrevocabile e non esclusivo di utilizzare liberamente per le proprie esigenze i risultati del lavoro del mandatario L'offerente si impegna a respingere senza indugio le pretese di terzi per violazione di diritti protetti e ad assumersi tutte le spese, compreso il risarcimento dei danni, che ne risultano per il committente. Il committente si impegna a informare senza indugio l'offerente su tali pretese e a mettergli a disposizione tutti i documenti utili alla sua difesa, sempre che non vi si oppongano motivi di segretezza. 20 Custodia dei documenti 20.1 Il mandatario, rispettivamente ogni membro di un gruppo di lavoro, custodisce tutti i documenti e gli atti in relazione con il presente contratto che non sono stati consegnati al committente nella versione originale (quali la documentazione in relazione con le fasi decisionali e i documenti relativi alla costruzione realizzata: piani, bozze, calcoli, contratti d'appalto, ordinazioni, corrispondenza, documenti contabili, supporti di dati ecc.) durante almeno 10 anni dalla completa effettuazione del pagamento finale. I documenti vanno conservati a titolo gratuito e in modo da essere pronti per l'uso. Prima della distruzione di tali documenti e dati, il mandatario offre per scritto al committente la possibilità di ottenerli gratuitamente. 6/7
7 21 Cessazione anticipata del contratto 21.1 Ogni parte può revocare o disdire il contratto in ogni momento. Le prestazioni fornite in modo conforme al contratto fino allo scioglimento di quest'ultimo sono retribuite al mandatario senza supplemento d'onorario Se lo scioglimento del contratto è intempestivo, la parte che recede dal contratto deve risarcire alla controparte, senza alcun supplemento, il danno comprovato (in nessun caso però la perdita di guadagno) Lo scioglimento del contratto in seguito a mancate concessioni o liberazioni di crediti da parte del Parlamento, del Consiglio federale o di un'altra autorità oppure in seguito a mancate autorizzazioni non è considerato intempestivo. Lo scioglimento non è considerato intempestivo nemmeno nei casi seguenti: se il mandatario ha fornito al committente motivi giustificati per lo scioglimento del contratto; se il committente non autorizza singoli moduli; se personale del mandatario che ricopre posizioni chiave e la cui collaborazione è essenziale per la fornitura delle prestazioni viene sostituito nella propria funzione senza il consenso del committente. 22 Principi procedurali 22.1 Per le prestazioni fornite in Svizzera, l'offerente osserva per la sua manodopera le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo di prestazione. Garantisce la parità tra uomo e donna in ambito salariale. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro o, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione Se l'offerente non osserva i principi procedurali deve una pena convenzionale. Essa ammonta al 10% della somma contrattuale, al minimo a 3000 franchi e al massimo a franchi. 23 Prestazioni sociali 23.1 Il mandatario, in quanto imprenditore indipendente, provvede a inoltrare alle assicurazioni sociali le domande necessarie per sé e per i suoi collaboratori. Per il mandatario e per i collaboratori di quest ultimo, il committente non deve alcun tipo di prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) né altre indennità, segnatamente in caso di malattia, invalidità o decesso. 24 Diritto applicabile e foro 24.1 Sono applicabili le presenti condizioni generali di contratto e, sussidiariamente, le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero Il foro competente è Berna. 7/7
Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali
Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158
DettagliTECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.
ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliQuestionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta
Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale
DettagliCONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale
DettagliAVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:
AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
Dettagliil mandato descritto più in dettaglio nel presente contratto per:
sia Contratto per le prestazioni N o 1002 nell architettura 2003 Concernente il progetto: il mandante nome/indirizzo: quale committente, affida all architetto nome/indirizzo: quale mandatario 1, il mandato
DettagliIl presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliDirettiva del Consiglio delle Comunità europee
Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
DettagliCondizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete
Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete CG di BKW I per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con
DettagliC O N D I Z I O N I G E N E R A L I C I T Y B I K E - C A R D ( C G - C B - C A R D )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C I T Y B I K E - C A R D ( C G - C B - C A R D ) Le condizioni generali di CITYBIKE-CARD sono stipulate
DettagliModifiche a partire dal 1 gennaio 2001 nel campo dei contributi dei datori di lavoro all AVS, all AI, alle IPG e all AD
Valevole dal 1 gennaio 2001 Modifiche a partire dal 1 gennaio 2001 nel campo dei contributi dei datori di lavoro all AVS, all AI, alle IPG e all AD Diverse novità entreranno in vigore il 1 gennaio 2001
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliContributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG
2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e
Dettagli01.2012. HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza
0.0 HOTELA Fondo di previdenza Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza Valido dal luglio 009 revisione dal gennaio 0 Rue de la Gare 8, Case postale 5, 80 Montreux, Tél. 0 96 49 49, www.hotela.ch
DettagliCodice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)
Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del
DettagliOmbudsman delle banche svizzere
Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa
DettagliCondizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)
Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione
DettagliOrdinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza
DettagliInformazioni europee di base relative al credito ai consumatori
Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207
DettagliMODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Acquisizione Beni e Servizi
Acquisizione Beni e Servizi Indice dei contenuti 1. SCHEDA SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI...3 1.1. TIPOLOGIA... 3 1.2. SPECIFICHE DEL SERVIZIO... 3 1.2.1 Descrizione del servizio... 3 1.2.2 Obblighi
DettagliBOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliINFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA
IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all
DettagliDisposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
DettagliISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara
Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI
DettagliOrdinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici
Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) 641.201.511 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l articolo 125 dell ordinanza
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliIL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliFamiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa
REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI Scopi e funzionamento Art. 1. In esecuzione dell'art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata, gestita con apposita contabilità sezionale.
DettagliORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO
ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSupplemento alla Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Denominazione ufficiale: Numero di identificazione nazionale: 2
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'unione europea Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Servizi sociali e altri servizi specifici Appalti
DettagliRegolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014
Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014 Sezione 1: Informazioni generali Art. 1 Principi Il presente
DettagliRoma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)
Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.
DettagliI - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)
Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliCondizioni generali di contratto per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici Edizione gennaio 2004
Condizioni generali di contratto per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici Edizione gennaio 2004 1 Campo d applicazione e validità 1.1 Le presenti condizioni
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliL anno., il giorno. del mese di.. presso
BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA)
Compact Basic Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Assicurazione base) secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione
Dettaglivisto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995
80.0 Regolamento sull'assicurazione del 0 giugno 995 (stato luglio 995) emanato dal Governo il 0 giugno 995 visto l'art. 7 cpv. -4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) ) del
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.
ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di
DettagliPromemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008
Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente
DettagliPromemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali
DettagliContratto di comodato
Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I -39100 Bolzano Part. IT-01674780216 (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:
DettagliPagina 1 di 6 Versione 1.0 del 3.10.2008. Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione
Pagina 1 di 6 Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione Pagina 2 di 6 Indice 1 Introduzione 3 2 Definizioni e ruoli 3 3 Oggetto e scopo delle CG 3 4 Costi che vanno fatturati
DettagliInformazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private
Informazioni per i clienti e (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione 01.2011 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione
DettagliREGOLAMENTO DI CONTABILITA FONDAZIONE FERRARA ARTE
REGOLAMENTO DI CONTABILITA FONDAZIONE FERRARA ARTE FONDAZIONE FERRARA ARTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ INDICE ART. 1 SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL ATTIVITA ART.
DettagliAllegato alla determinazione dirigenziale n. 8 del 24/11/2010 SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 8 del 24/11/2010 SETTORE SEGRETERIA GENERALE CAPITOLATO D APPALTO PER I SERVIZI INERENTI AL TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI NOVARA Durata : dal
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliNorme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)
Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliCassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliCOMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini N generale 526 Data 01/09/2010 N di Protocollo: Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliCondizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015
Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015 1. Regolamentazioni generali ambito di validità 1.1 Le presenti condizioni
DettagliPRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO
DettagliMODULO DI CANDIDATURA
MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore
DettagliArt. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Allegato B REGOLAMENTO SERVIZIO TESORERIA Art. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria
DettagliSCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00
SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:
DettagliAggiunte e modifiche al Regolamento per le prestazioni e gli onorari per l architettura SIA 102 (2003)
Sezione della logistica Repubblica e Cantone Ticino Via del Carmagnola 7 Dipartimento delle finanze e dell'economia 6501 Bellinzona Divisione delle risorse Aggiunte e modifiche al Regolamento per le prestazioni
DettagliIL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere
DettagliFondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento
Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo
DettagliAllegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia
Allegato 7 Modello di fideiussione integrata Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia Modello di fideiussione bancaria, di cui all articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
Dettagli1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DALLA REFERTAZIONE DEI DATI RILEVATI DAI SERVIZI HOLTER ONLINE tra M&M s.r.l. con sede in Milano, via Ettore Bugatti 11, P. IVA 04733180964, in persona del legale rappresentante
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull
DettagliNoi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione
Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione del 15 ottobre 1992 Stato al 1 maggio 2013 2 I Contraenti e campo
DettagliConcorso d architettura In due fasi per la progettazione della Nuova casa anziani di Caslano
DICHIARAZIONI DA COMPILARE 1. ARCHITETTO SINGOLO compilare ALLEGATO 1 composto da 4 pagine 2. CONSORZIO ARCHITETTI compilare ALLEGATO 2 composto da 8 pagine 3. COMUNITÀ DI LAVORO compilare ALLEGATO 3 composto
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Articolo 1 - Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci in conformità all'articolo 7 dello statuto sociale. 1.2. Tale
Dettagli