ARTURO PARISI MICHELE DE GIACOMO

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1 ARTURO PARISI MICHELE DE GIACOMO SETTEMBRE

2 11 a edizione Alla stampa: Settembre

3 Sommario PREMESSA...7 CAPITOLO 1 Legislazione sul TFR, le riforme della previdenza obbligatoria e i Fondi di previdenza complementare....8 Il precedente testo dell art c.c....9 Legge 29 maggio 1982, n Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica...14 Alcune riflessioni sulla legge 8 agosto 1995, n Indennità di fine lavoro nella P.A. ante TFR...21 CAPITOLO 2 Accordi ARAN/OO.SS Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici...24 Accordo quadro sul superamento del termine indicato all art. 2, comma 3, dell AQN 29 luglio 1999 sul TFR e sui Fondi pensione complementare...32 Accordo quadro sul II superamento del termine indicato all art. 2, comma 3, dell AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici...33 Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici...35 Accordo per l istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola...37 Protocollo d intesa per la costituzione di un osservatorio nazionale bilaterale sui fondi pensione...48 Osservatorio Nazionale Bilaterale sui Fondi Pensione del Pubblico Impiego - Rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato...55 Accordo per l istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale...95 CAPITOLO 3 Legislazione sui Fondi pensione e in tema di certificazione dei CCNL D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 aggiornato ad agosto D.Lgs n. 58, art. 38 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n D.M. 21 Novembre 1996 n 703 "Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi D.M. 14 gennaio 1997, n Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l autorizzazione all esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare D.M. 24 settembre 2002 (Abrogato dal decreto 20 giugno 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali). Disposizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 14 3

4 gennaio 1997, n. 211 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei requisiti di professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione.155 D.M. 20 giugno Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalità richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione DECRETO 15 Maggio 2007, n Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL Stralcio Legge 144/1999 art. 64 (Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge 1975, n. 70) Stralcio Legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 3 (fondi pensione) Stralcio Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 3, 5, 6 e 7 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001 Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (G.U ) Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001 (G.U ). Testo coordinato DECRETO 23 dicembre Individuazione del paniere di fondi pensione ex articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre Stralcio legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - Art. 1 c 548: Certificazione dei CCNL CAPITOLO 4 finanziamenti Stralcio L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 (trasformazione dei TFS in TFR destinatari) Stralcio L. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59 (destinazione di una quota pari all 1.5% dell aliquota contributiva del TFS in previdenza complementare) Stralcio L. 448 del 1998, art. 16 commi 1 e 7 e art. 26 (destinazione ai fondi di 200 miliardi; ristrutturazione busta paga) DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua"205 Stralcio Legge 388/2000 artt. 74 (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici) e 78, comma 33 (salva effetti D.L. 346/2000) INPDAP: Determinazione n. 216 del 26 novembre Riparto risorse stanziate per far fronte agli obblighi contributivi a carico delle Amministrazioni statali Legge 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) Atto Camera 5736/2005 D.D.L. sul Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

5 A.C. 5736/2005 estratto relazione finanziaria TAVOLE SINOTTICHE Legge 27 dicembre 2006 Art. 1, c. 767 Risorse per avviare i fondi di previdenza complementare CAPITOLO 5 Delibere e normativa COVIP LA COMMISSIONE DI VIGILANZA (COVIP) COVIP - Comunicazione inviata il 3 marzo 1999 ai fondi pensione negoziali sulla Rappresentazione contabile delle quote di iscrizione, o associative, ai fondi pensione negoziali COVIP - Deliberazione 22 maggio Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione COVIP - Comunicazione inviata il 23 febbraio 2006 ai fondi pensione negoziali COVIP - Deliberazione 28 giugno Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n COVIP Schema di Statuto e di nota informativa deliberati il DELIBERAZIONE del 30 novembre Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell art. 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall articolo 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre DELIBERAZIONE 21 marzo Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n DELIBERAZIONE 16 maggio Proroga dei termini di applicazione del regolamento adottato con deliberazione del 30 novembre 2006, recante le procedure di approvazione degli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre CAPITOLO 6 Riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare: L. 243/ Legge 23 agosto 2004, n Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n DIRETTIVA 28 aprile DECRETO 30 gennaio 2007 Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria) DECRETO 30 gennaio 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'inps (FONDINPS) APPENDICE: Norme comunitarie ed estratti di normativa contrattuale Direttiva 113/2004 CE

6 ESTRATTI DI NORMATIVA CONTRATTUALE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

7 PREMESSA Questa pubblicazione giunge alla sua undicesima edizione, ma gli indicatori in nostro possesso non ci consentono di ipotizzare una imminente, probabile stasi della materia che induca ad una interruzione del lavoro. Anche se durante il periodo più recente sono stati realizzati importanti atti sia sul piano legislativo che negoziale, non può, tuttavia, affermarsi che il progetto della costituzione dei Fondi per tutto il personale contrattualizzato della P.A. sia prossimo al traguardo. L arricchimento dei testi ha riguardato le più recenti innovazioni della materia: la riforma della previdenza complementare, ancora in attesa di attuazione in ambito pubblico, i recenti accordi che hanno riguardato l attività dell ARAN (accordo per l istituzione del Fondo per i dipendenti delle Regioni ed autonomie locali e Sanità, e l ipotesi di accordo per l istituzione del Fondo a favore dei dipendenti dei Ministeri, Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell Enac e del Cnel), le nuove direttive della COVIP e le sue comunicazioni nonché l appendice di nomativa contrattuale che ora si arricchisce anche delle direttive e delle proposte comunitarie. La istituzione dell Osservatorio Nazionale Bilaterale sui Fondi Pensione del Pubblico Impiego ha dato vita oltre che a produttivi approfondimenti anche ad un interessante elaborato per lo studio, dimostrando come il nuovo organismo bilaterale resta luogo di valutazione tecnica dei tanti problemi emergenti in ogni momento. Con il materiale raccolto l esigenza primaria rimane quella di agevolare la consultazione dello studioso con una collocazione ragionata dei vari documenti; ci auguriamo di essere riusciti almeno in parte nell intento. Un grazie particolare alla Dott.ssa Alessandra D Amore che ha valorosamente collaborato, rendendosi coautrice della presente ultima edizione. Infine gli autori ringraziano il Sig. Pasqualino Falcone che ha fornito l indispensabile supporto tecnico per la tiratura di tutte le edizioni. gli autori Settembre

8 CAPITOLO 1 Legislazione sul TFR, le riforme della previdenza obbligatoria e i Fondi di previdenza complementare. 8

9 Il precedente testo dell art c.c. Nuova Rassegna Giurisprudenziale sul Codice Civile Libro 5 C.C. T.1 pag. 482 e succ. Ruberto/Sgroi Ed. Giuffrè Va in primo luogo posto in luce che l attuale testo degli artt e 2121 c.c. è stato introdotto con la l. 29 maggio 1982, n Il testo originario delle medesime norme, e cioè quello previdente anche ai rimaneggiamenti apportati da disposizioni anteriori alla citata legge n. 297 del 1982 e da interventi demolitori della Corte costituzionale, era, rispettivamente, il seguente: a) In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro un indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie. Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l indennità sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità. L ammontare delle indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza. b) Le indennità di cui agli artt e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l equivalente del vitto e dell alloggio dovuto al prestatore di lavoro. 2. Queste disposizioni le quali avevano sostanzialmente recepito l istituto dell indennità di anzianità derivante dalla legge sull impiego privato (r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella l. 18 marzo 1926, n. 562, artt. 9 a 10) subirono, poi, una lenta ma costante evoluzione, compiutamente descritta, in tutti i suoi passaggi da Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 1989, 303 e ss.; Giugni De Luca Tamajo Ferraro, Il trattamento di fine rapporto, Padova, 1984; D Avossa, Il T.F.R., Milano, 1988; Pera, Trattamento di fine rapporto, Foro it., 1986, V, 189; Scognamiglio, Diritto del lavoro, Napoli, 1990; Vallebona, Il trattamento di fine rapporto, Milano, 1984; Santoro Passatelli, Dall indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto. Sull originaria disciplina dell istituto, invece, la letteratura è di sterminate proporzioni. Si richiamano, in generale ed oltre quelli8 che saranno menzionati a proposito delle singole questioni, i contributi di Cappagli, Ultima retribuzione ai fini del calcolo dell indennità di anzianità, Giust. Civ. 1983, I, 2430; Bonaretti, Compendio di giurisprudenza sull indennità di anzianità. Elementi integrativi della retribuzione, Lav. E prev. Oggi 1975, 602; Id., Indennità di anzianità, Ivi, 1976, 336; Zangari, L indennità di anzianità nell ordinamento italiano: problemi e prospettive di riforma, ivi 1977, 1957; Saetta, Disciplina dell anzianità, Riv. Dir. Lav. 1977, I, 401; Alibrandi, Sull acquisizione del diritto all indennità di anzianità, Monit. Trib. 1972, 285; Id., Servizio militare di leva del lavoratore e computo della durata ai fini dell anzianità, ivi, 1972, 144; Orengo, In tema di indennità dovuta nell ipotesi di dimissioni del dipendente, Foro pad. 1972, I, 581; Mazzoni, Sulla 9

10 validità delle clausole dei contratti collettivi che diversificano l importo dell indennità di anzianità in relazione all evoluzione del rapporto, Mass. Giur. Lav. 1972, 514; Pera, Passaggi di categoria del lavoratore e liquidazione (finale) dell indennità di anzianità, Or. Giur. Lav. 1973, 631; Id., A proposito dell incidenza dei passaggi di categoria sulla misura dell indennità di anzianità, Foro it. 1972, I, 1927; Romagnoli, Dimissioni del prestatore di lavoro e indennità di anzianità, in Studi in onore di F. Santoro Passatelli, Napoli, 1972, 911; Mortillaro, Riduzione dell orario di lavoro e computo dell indennità di anzianità, Dir. Lav. 1973, II, 268; Tosi, Inquadramento unico e indennità di anzianità, Riv. Trim. dir. E proc. Civ. 1973, 804; Prosperetti, Sulla presunta incostituzionalità dell art cod, civ., Mass. Giur. Lav. 1973, 7; Cassi, Indagine sulla natura dell indennità di anzianità. Note preliminari, in Studi in onore di F. Santoro Passatelli, cit., 119; Temolo, Indennità di anzianità e mancato preavviso, Riv. Dir. Civ. 1972, 313. Può in sintesi ricordarsi che una prima novità si registrò con l entrata in vigore della L. 13 marzo 1958, n. 264 che, per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori a domicilio rinviava ai contratti collettivi. Poi la L. 2 aprile 1958, n. 339, nel lavoro domestico, estendeva il diritto dell indennità all ipotesi di dimissioni. La L. 18 dicembre 1960, n 1561, stabilì inderogabilmente la misura minima dell indennità di anzianità (dovuta agli impiegati privati ai sensi dell art.10, penultimo comma, del r.d.l. n del 1924) nell importo di tante mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, mentre gli operai fruivano, in base a norme di contratto collettivo, di livelli inferiori (c.f.r., peraltro, nel senso della legittimità costituzionale del diverso trattamento delle due categorie di lavoratori: Corte cost. n. 75 del 1968, Not. Giur. Lav. 1968, 197; n. 18 del 1974, Giur. Cost. 1974, I, 61; n. 117 del 1976, ivi, 1976, I, 856; n. 198 del 1985, con la quale, in particolare, la corte riconobbe che l equiparazione fra operai e impiegati, prevista con graduale attuazione dalla L. n. 297 del 1982, non può avere incidenza sulla precedente normativa). La medesima legge del 1960 fissò anche il criterio del conteggio per dodicesimi delle frazioni di anno e del computo come mese intero delle frazioni di mese superiori a quindici giorni; inoltre puntualizzò che il computo dell indennità doveva effettuarsi secondo le norme dell art e fece salve le condizioni di miglior favore derivati da convenzioni individuali o da contratti collettivi. Successivamente la L. 18 aprile 1962, n. 230 riconobbe a favore dei lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto, alla scadenza del contratto stesso, ad un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi. Si pervenne, quindi, alla modificazione delle norme codificate, introdotta con l art. 9 della L. 15 luglio 1966, n. 604, che riconobbe il diritto alla percezione dell indennità di anzianità in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Se, in seguito all entrata in vigore di questa disposizione (inserita in una legge limitativa del potere di recesso del datore di lavoro), era ormai pacifico che l emolumento de quo fosse dovuto in ogni ipotesi di licenziamento, ivi compreso quello per giusta causa, non altrettanto poteva dirsi per il caso delle dimissioni volontarie. Ma ogni perplessità al riguardo cadde con la pubblicazione della sentenza 27 giugno 1968, n. 75. In effetti con questa decisione, che raccoglieva ed elaborava spunti già presenti in Corte cost. 16 febbraio 1963 n (affermativa del principio della commutabilità obbligatoria nell anzianità di servizio dei periodi di servizio militare di leva, con conseguente dichiarazione dell illeggitimità costituzionale dell art. 1, secondo comma del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303), la Corte costituzionale ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., l art. 2120, primo comma, c.c., nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità proporzionale agli anni di servizio allorquando la cessazione stessa derivi da licenziamento per di lui colpa o da dimissioni volontarie. La sentenza pose sostanzialmente fine anche alle dispute in ordine alla natura dell indennità di anzianità, affermando quanto segue: L indennità di anzianità riveste carattere retributivo costituendo parte del compenso per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al 10

11 momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare il lavoratore nel superamento delle difficoltà economiche possibili ad insorgere per il venir meno del salario. Tale finalità d ordine pratico che sta a base del differito pagamento (e che giustifica altresì la parziale deroga alle norme di diritto comune in caso di morte del lavoratore, quale risulta dall art. 2122, primo comma, c.c.) non incide in alcun modo sulla natura giuridica dell indennità la cui misura è determinata in proporzione alla durata del lavoro prestato, quale che essa sia; nonché al complesso delle retribuzioni di carattere continuativo dovute al dipendente secondo i criteri indicati dall art c.c., e senza che si possa in alcun modo distinguere secondo il motivo (colpa del lavoratore o dimissioni volontarie) che dà luogo alla risoluzione. Il diritto in questione, al pari di quello avente ad oggetto pensioni od assegni a carico dello Stato o di enti pubblici, deve, quindi, farsi discendere dai principi consacrati dall art. 36 della Cost. ed uniformarsi ad essi. Né vale obiettare che l indennità, di per sé, non può essere sufficiente ad assicurare la libertà e dignità dell esistenza secondo quanto richiesto dal citato art. 36 Cost., poiché la sua funzione è solo integrativa di quella propria del salario, nel senso precisato. D altra parte la corresponsione dell indennità medesima giovando, almeno di norma, a far fronte alle contingenti difficoltà che possono a volte presentarsi nel trapasso da uno ad un altro rapporto di lavoro, non incide comunque sul diritto al conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale invocabili, allorché ne ricorrano i presupposti, secondo le norme di cui all art. 38 Cost.. 4. Tale affermazione della natura retributiva e della funzione solo lato sensu previdenziale dell emolumento in questione non verrà più abbandonata nel corso della successiva giurisprudenza costituzionale, costituendo, anzi, la ratio ispiratrice anche di ulteriori interventi demolitori; ed impronterà, inoltre, il corso della giurisprudenza ordinaria. Nel novero delle prime pronunzie vanno, ex plurimis, collocate. - Corte cost. 22 giugno 1971, n. 140, Riv. dir. lav. 1971, II, 436, dichiarativa dell illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi 5,6,7 e 27, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 nella parte in cui escludevano la corresponsione dell indennità di buonuscita ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie (ma, in questo senso, v. già Cass. 11 aprile 1969 n. 1166, Giur. it. 1969, I,1, 1094); - Corte cost. 4 febbraio 1970 n. 14, Giur. cost. 1970, I, 72, dichiarativa dell illegittimità costituzionale dell art.10 della l. 15 luglio 1966 n. 604, per la parte in cui detta norma non comprende fra i beneficiari dell indennità di anzianità ai sensi del precedente art. 9 gli apprendisti; - Corte cost. 28 dicembre 1971 n. 204, Dir. lav. 1972, II, 4, dichiarativa dell illegittimità costituzionale del primo comma dell art c.c. nella parte in cui escludeva che l indennità di anzianità fosse dovuta al prestatore di lavoro il cui servizio avesse avuto una durata inferiore all anno; - Corte cost. 22 dicembre 1980 n.189, Not. giur. lav. 1980, 561, dichiarativa dell illegittimità costituzionale dell art. 2096, terzo comma, nella parte in cui non riconosceva il diritto all indennità di anzianità al lavoratore assunto con patto di prova, nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova; nonché, conseguenzialmente, dell art.10 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui escludeva il diritto di operai e impiegati di percepire l indennità di cui all art. 9 della medesima legge, quando essi fossero assunti in prova e licenziati durante il periodo relativo o al termine dello stesso. La giurisprudenza ordinaria, a sua volta, si è definitivamente attestata sul principio per cui l indennità di anzianità, pur avendo natura strutturale di retribuzione differita, risponde anche ad una funzione previdenziale in ragione dell accumulo di una parte della retribuzione (Cass. 10 marzo 1992 n. 2890; 6 dicembre 1972, n.3524, Giust. civ. 1973, I, 639; 29 aprile 1974 n. 1209, Foro it. 1974, I, 1618). 11

12 5. Il testo dell art venne poi modificato dall art.1 del d.l. 1 febbraio 1977 n.12 (convertito con modificazioni nella l. 31 marzo 1977 n. 91), nel senso che dalla retribuzione da assumere a base del computo dell indennità di anzianità dovevano essere esclusi gli aumenti della contingenza che dopo il 31 gennaio 1977 sarebbero venuti ad aggiungersi alla retribuzione stessa come diretto effetto del meccanismo della scala mobile (Cass. 14 marzo 1985 n. 1999; 6 marzo 1990 n. 1743). Questa norma che sterilizzava gli aumenti dell indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati dopo la data suddetta venne considerata applicabile anche a quegli istituti retributivi previsti dalle parti come trattamento sostitutivo in quanto condizione di migliore favore dell indennità di anzianità. Ai fini di tale estensione, peraltro, era considerato pur sempre necessario che si trattasse di trattamenti che, oltre quello della maturazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, presentassero anche gli altri connotati essenziali dell indennità di anzianità, e cioè la natura di retribuzione (sia pure differita), la struttura di calcolo (con riferimento all ultima retribuzione omnicomprensiva ed all anzianità maturata) e la funzione previdenziale di sostegno al lavoratore per il superamento delle difficoltà economiche conseguenti alla cessazione dell attività lavorativa (Cass. 6 giugno 1987 n. 4978, che ha ritenuto non soggetto al regime di sterilizzazione della contingenza il così detto rimborso dei contributi di cui all art.16 n.3 del t.u., degli Accordi aziendali dell A.T.M. di Catania del 18 agosto 1965, erogato ai lavoratori collocati anticipatamente a riposo per inabilità fisica, rilevati in esso il difetto dei connotati della proporzionalità all anzianità maturata in azienda e della retributività e la presenza di una natura esclusivamente retributiva. Nello stesso senso Cass. 27 febbraio 1988 n. 2098; 21 aprile 1989 n. 1891, Foro.it 1989, I, 2490, e Giust. Civ. 1989, I, 2075, annotata da Marini, Esodo agevolato e buonuscita; 2 giugno 1990 n. 5194, Giust. Trib. 1991, II 251; 19 luglio 1991 n. 8059, Riv. Dir. Lav. 1992, II, 621; 4 febbraio 1993 n. 1375, che ritenuto non operante il regime di blocco alle forme di previdenza in senso proprio, come la pensione dei dipendenti dei consorzi di bonifica, disciplinata dall art. 73 del ccnl 7 agosto 1969 e successive modificazioni). Inoltre, si ritenne che la medesima norma, in ragione della sua ampia formulazione che contemplava gli aumenti non solo dell indennità di contingenza, ma anche di ogni altro emolumento di analoga natura comportasse che i così detti scatti di contingenza successivi alla ripetuta data del 31 gennaio 1977 erano in suscettibili di incidere non solo direttamente, ma anche indirettamente sulla base di calcolo dell indennità di anzianità, con la conseguenza che da quest ultima dovessero essere esclusi sia gli aumenti suddetti, aggiuntisi alla retribuzione come effetto immediato del meccanismo di scala mobile, sia per la parte in cui fossero influenzati dagli aumenti medesimi gli altri eventuali incrementi retributivi ricadenti su diversi emolumenti destinati a comporre la base di computo dell indennità di anzianità (Cass. 10 gennaio 1986 n.87; 23 giugno 1992, n. 7669). Il regime di blocco della contingenza venne, poi rimosso, con la legge n. 297 del 1982, prevedendosi un meccanismo, graduale e progressivo (venticinque punti a semestre), che avrebbe portato al recupero dei punti congelati, nella base di computo dell indennità di anzianità, per i lavoratori cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1985; e l art. 5 della stessa legge, con disposizione transitoria, stabilì, invece, che per i rapporti di lavoro cessati anteriormente a tale data e dopo il 31 maggio 1982 prima di tale anno, gli scatti di contingenza congelati per effetto del citato d.l. n.12 del 1977 dovessero essere corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto. La giurisprudenza interpretò la disposizione nel senso che tale corresponsione doveva avvenire in cifra fissa, ossia secondo il valore monetario assoluto degli scatti computabili, senza proporzionamenti dovuti alla maggiore o minore durata del servizio prestato dopo l entrata in vigore del suddetto regime (Cass. 29 luglio 1986 n. 3856), escludendo nel contempo che ciò determinasse illegittima disparità di trattamento fra i lavoratori destinatari della corresponsione medesima (Cass. 4 novembre 1987 n. 8106; 26 gennaio 1988, n. 25, Or. 12

13 Giur. Lav. 1988, 823; 21 giugno 1989 n. 2967; 9 ottobre 1991 n ; nonché Corte cost. n.83 del 1988). 6. L assetto attuale si raggiunse, come si è detto, con l entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, recante la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, sulla quale, v., in dottrina, Ghera e Santoro Passatelli, Il nuovo trattamento di fine lavoro, Milano 1982; Ghera, Sulla disciplina del trattamento di fine lavoro, Industria e sindacato, 1982, 3; Montemarano, Il trattamento di fine rapporto, Roma, 1982; De Luca Tamajo, Il trattamento di fine rapporto, Giornale la. E rel. Ind., 1982, 15; Alleva, Legislazione e contrattazione collettiva nel , ivi, 1982, 529; Minzioni, Il trattamento di fine rapporto, Or. giur.lav. 1983, 358; rilli, Il trattamento di fine rapporto nel lavoro pubblico e privato,milano, 1983; Zangari, Problemi e prospettive della legge 29 maggio 1982, n.297, sulla disciplina della nuova indennità di anzianità, Lav. e prev. oggi 1983, 1959; Giugni, De Luca Tamajo, Ferraro, Il trattamento di fine rapporto, Padova, 1984; Vallebona, Prime questioni sul trattamento di fine rapporto: le frazioni di mese ed il regime transitorio, Giust. civ. 1983, 663; Pera, Retribuzione e trattamento di fine rapporto, ibidem, 405; De Luca, Il trattamento di fine rapporto nella giurisprudenza: riflessioni, analisi, prospettive, Riv. it. dir. lav. 1983, 663; Persico, Il trattamento di fine rapporto e omnicomprensività, Riv. giur. lav. 1983, I, 451; Pera, Trattamento di fine rapporto, Foro. It 1986, V 189; Diaferia, Fringe benefits e trattamenti di fine rapporto, Dir. Lav. 1988, 209; Mariani, Sulla nozione di retribuzione computabile ai fini del trattamento di fine rapporto, Giust. civ. 1990, I, 2066; Mammone, Trattamento di fine rapporto e cassa integrazione guadagni straordinaria ex lege n. 675/1977, Riv. It. Dir. Lav. 1993, II, 502; Bianconcini, Sull atensione facoltativa post partum e le sue conseguenze sul t.f.r., ibidem, 508. La nuova legge, peraltro, non toglie ogni rilievo alla normativa anteriore. Invero, con riguardo a rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della l. 29 maggio 1982, n.279, la determinazione dell indennità di anzianità per il periodo fino al 31 maggio 1982 la quale, ai sensi dell art.5, primo comma, della stessa legge, va calcolata secondo la disciplina vigente fino alla data suddetta e con applicazione delle disposizioni (in tema di rivalutazione annuale) dei commi quarto e quinto dell art (nuovo testo) c.c. deve essere compiuta alla stregua degli artt e 2121 c.c. nel loro testo originario, sull ipotetico presupposto che il rapporto di lavoro sia venuto meno alla data anzidetta; ed il risultato di tale operazione, meramente contabile, va a confluire, come una sua componente, nel trattamento di fine rapporto, il quale, pur formato, in relazione a due distinti periodi, con criteri diversi, conserva carattere unitario. Pertanto, ove occorra stabilire se il trattamento convenzionale dell indennità di anzianità per il periodo su indicato sia o non più favorevole di quello legale, non può considerarsi compresa nel primo una erogazione collegata, ai sensi della contrattazione collettiva, a condizioni venute ad esistenza non già al momento dell indicata ipotetica estinzione del rapporto, bensì in un momento successivo e cioè nel vigore della nuova normativa (Cass.4 aprile 1990 n.2765, Cons. impr. Comm. E ind. 1990, 2170; 10 novembre 1987, n.4038). 7. La nuova legge persegue uno scopo di diffusa equiparazione dei trattamenti di fine rapporto. In quest ottica l art. 4 della legge n.297 del 1982 (su cui v. in dottrina Ferruti, La non cumulabilità del t.f.r. con le prestazioni erogate dai fondi aziendali di previdenza aventi analoga natura e funzione, Dir. Lav. 1992, 450) ne dispone l applicabilità a tutti i rapporti di lavoro per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate da qualsiasi fonte regolate, con esclusione di quelle che, pur essendo corrisposte alla cessazione del rapporto, abbiano funzione diversa. 13

14 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 147 Legge 29 maggio 1982, n Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. Articolo 1 Modifiche di disposizioni del codice civile L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente: Art Disciplina del trattamento di fine rapporto. - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal settantacinque per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al settanta per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del dieci per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del quattro per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sì o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. 14

15 L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente: Art (Computo dell'indennità di mancato preavviso). - L'indennità di cui all'articolo 18 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro. L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente: Art (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. Articolo 2 Fondo di garanzia E' istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile,spettante ai lavoratori loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto 15

16 trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio Per tale contributo i osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'inps, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352 (4), convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola e dall'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Articolo 3 (Norme in materia pensionistica) A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (*). Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento. Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si 16

17 ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente (*). Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma. Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1 aprile, dal 1 luglio e dal 1 ottobre. A decorrere dal 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (8), e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione (**). A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1 gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1982 nella misura dello 17

18 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto. Articolo 4 (Disposizioni finali) Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile. Quanto alla norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente. Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, della legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso. Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogati gli articoli 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977, n.12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91. Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto. Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente legge. Articolo 5 (Disposizioni transitorie) L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui 18

19 all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile. A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze: 25 punti a partire dal 1 gennaio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1985; ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1985; i residui punti a partire dal 1 gennaio In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n.561, le misure espresse in ore 0 giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5. Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge. E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1982 PERTINI Spadolini Di Giesi Andreatta La Malfa Visto, il Guardasigilli 19

20 Alcune riflessioni sulla legge 8 agosto 1995, n La legge di riforma delle pensioni prevede art. 2 commi a favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, il passaggio dai trattamenti di fine servizio a quello del 2120 c.c. (TFR: trattamento di fine rapporto). - Sempre la stessa legge distingue tra nuovi assunti e lavoratori in servizio (art. 2 p.5 e art. 2 p. 7). Per i nuovi assunti la decorrenza del nuovo istituto è il per i lavoratori in servizio può affermarsi che la data sia quella che si stabilirà in contrattazione con l Aran. - La contrattazione collettiva di comparto avrebbe dovuto definire entro il 30 novembre 1995 gli adeguamenti alla struttura retributiva e contributiva. - Con D.P.C.M., su proposta del Ministro della F.P. di concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro, nei trenta giorni successivi alla definizione delle intese contrattuali, si sarebbero dovute dettare le norme di esecuzione. Sono molteplici Problemi prima di tutto quello temporale: le date indicate dal legislatore non si conciliano con la stagione contrattuale in corso; esiste il problema del finanziamento dell operazione: occorre vedere molto chiaro sulla copertura finanziaria, visto che è innegabile il costo più elevato dell operazione TFR (tra l altro molto più cara per gli Enti Locali); esiste anche il problema del contributo a carico dei lavoratori posto che il TFR è istituto che non vede il concorso dei dipendenti; esiste tutta una serie di interrogativi che attengono a quegli aspetti, sconosciuti finora, ma che riguardano il TFR e che si proiettano come attese per i dipendenti: alludo alle anticipazioni: chi le decide, che le garantisce? esiste anche l aspetto, non trascurabile, di come si debba o possa adeguare la struttura retributiva e contributiva come è chiaramente detto nel comma 6 dell art. 2. Questo, per citare solo alcuni problemi. 20

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