POLIZZA ASSICURA MUTUO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "POLIZZA ASSICURA MUTUO"

Transcript

1 Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA ASSICURA MUTUO Garanzia solo Decesso tutte Cause ( edizione febbraio 2017) Il presente Fascicolo informativo contenente: La Nota informativa ed il Glossario Le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione. La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa FASCICOLO INFORMATIVO M Mo Pagina 1 di 1

2 NOTA INFORMATIVA della polizza ASSICURA MUTUO GARANZIA SOLO DECESSO TUTTE CAUSE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione della Polizza. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). La Polizza è stipulata con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n 3 di Piazza Lina Bo Bardi, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Telefono: ; sito internet: PEC cardifvie@pec.cardif.it; servizioclienti@cardif.com 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 4.162,976 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.443,809 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Findomestic Banca S.p.A. - Capitale Sociale ,00 i.v. Via Jacopo da Diacceto, Firenze - R.E.A FI Cod. Fisc./Part. IVA e R.I. di FI Cod. S.I.A Albo Banche n Iscritta all albo dei Gruppi Bancari - come Findomestic Gruppo al n Iscritta all Albo degli Intermediari Assicurativi presso IVASS al n sez. D del RUI Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte L entità della Prestazione assicurativa prevista in base alla Polizza dipende dall esistenza e dalla durata del Mutuo eventualmente sottoscritto dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza e il 90 giorno successivo ad essa. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La durata della Polizza non potrà superare 360 mesi e non potrà avere una durata inferiore a 120 mesi. Si rinvia all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 1 di 7

3 La Polizza prevede la prestazione assicurativa esclusivamente in caso di Decesso. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 5. Premi Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alla durata della garanzia prestata ed al suo ammontare, all età dell assicurato ed al suo stato di salute. La Polizza non prevede il diritto di riscatto dei premi versati. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito SDD mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo eventualmente sottoscritto, il Contraente può comunicare la volontà di recedere, con effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalla Compagnia Si rinvia all art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato Costi gravanti sul premio: Non sono previsti costi di emissione - Nella prima annualità di copertura, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari al 60,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 6,00; - Nelle annualità di copertura successive alla prima, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari a 19,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 1,90. il premio è comprensivo di costi di gestione, quale quota parte del premio, secondo le percentuali seguenti differenziate per fascia di età dell Assicurato: o da 18 a 25 anni: 32,0% o da 26 a 32 anni: 31,0% o da 33 a 38 anni: 30,0% o da 39 a 44 anni: 29,0% o da 45 a 55 anni: 26,0% ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00 pagato da un Assicurato di 50 anni, i caricamenti per costi gestionali sono è pari ad Euro 26,00. AVVERTENZA: la Polizza non prevede visita medica, ma l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero ). 7. Sconti Non sono previsti sconti di premio. Pagina 2 di 7

4 8. Regime fiscale La Polizza, stipulata in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetta alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie: - la totale esenzione da imposte sui premi versati; - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all Aderente/Assicurato; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari. D - ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA 9. Modalità di perfezionamento della Polizza Le modalità di perfezionamento della Polizza e la decorrenza della copertura assicurativa sono indicate agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura. 11. Diritto di recesso 11.1 Recesso del Contraente Il Contraente/Assicurato può recedere dalla Polizza entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Back Office Protezione Piazza Lina Bo Bardi, Milano. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Contraente del premio versato al netto della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso Recesso della Compagnia La Compagnia può recedere dal contratto se il Contraente o l Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC Office of Foreign Assets Control > L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall Assicurato in sede di sottoscrizione, con il Modulo di adesione oppure nell ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. 12. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Per la verifica della documentazione da presentare all impresa per la liquidazione della prestazione, si rinvia all art. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. Ai sensi dell art cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Pagina 3 di 7

5 13. Legge Applicabile alla Polizza La legislazione applicabile alla Polizza è quella italiana. 14. Lingua in cui è redatta la Polizza La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 15. Reclami Reclami alla Compagnia Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o all Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, Milano reclami@cardif.com fax La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all intermediario assicurativo Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest ultimo con le modalità indicate nell Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell intermediario. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all IVASS: IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale Roma ivass@pec.ivass.it fax Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Pagina 4 di 7

6 Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; la Compagnia, l intermediario o i soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Comunicazioni tra il Contraente/Assicurato e la Compagnia Le comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Back Office Protezione - Post Vendita Piazza Lina Bo Bardi, Milano, fax n linea persone@cardif.com Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dal Contraente/Assicurato o al suo indirizzo se ha dato l autorizzazione. 18. Conflitti d interesse La Compagnia vigila per l individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell ambito delle operazioni in conflitto d interesse, ha rilievo l assegnazione di un mandato distributivo a favore di Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. In ogni caso, la Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli assicurati e si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di tali situazioni avuto riguardo agli obiettivi assicurativi degli stessi. CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA CARDIF ASSURANCE VIE Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Pagina 5 di 7

7 GLOSSARIO VITA Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Cessazione della garanzia Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Dichiarazione di Buono Stato di Salute Esclusioni Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione IVASS Liquidazione Massimale Polizza Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Si veda la definizione di Questionario Sanitario Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Pagina 6 di 7

8 Polizza collettiva Polizza di assicurazione sulla vita Polizza di puro rischio Premio Premio unico Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Rischio demografico Sinistro Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto di assicurazione con il quale l assicuratore si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell assicurato quali il decesso, l invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell assicurato che si ricollega l'impegno dell assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell assicurato. Pagina 7 di 7

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSICURA MUTUO GARANZIA SOLO DECESSO TUTTE CAUSE DEFINIZIONI Assicurato - Contraente: la persona fisica per la quale è prestata l assicurazione e che altresì sottoscrive i Contratti e si impegna al pagamento del Premio. Assicuratore Compagnia: CARDIF ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: REA: Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I PEC: cardifvie@pec.cardif.it servizioclienti@cardif.com Telefono: Sito web: Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione. Data di Decorrenza: data indicata sul Modulo di Polizza dalla quale la garanzia è efficace. Debito Residuo: debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Mutuo, con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Decesso: la morte dell Assicurato. Dichiarazione di Buono Stato di Salute: documento che l Assicurato deve compilare, ove richiesto dall Assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso alla Data di Decorrenza. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Durata di Ammortamento: il periodo di ammortamento riferito alla Somma Assicurata dichiarato dal Cliente ed indicato come tale nel Modulo di Polizza. Fumatore: la persona che fuma o ha fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), anche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la Data di Decorrenza. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Modulo di Polizza: documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di sottoscrizione della copertura da sottoscriversi a cura del Contraente. Mutuo: il finanziamento bancario garantito da ipoteca sottoscritto in Euro, in Italia e con istituto bancario autorizzato dalla Banca d Italia, ai fini dell acquisto o della ristrutturazione di un immobile o di operazione di surroga, dal Contraente/Assicurato antecedentemente alla Data di Decorrenza ovvero nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza della Polizza e il 90 giorno successivo a tale Data di Decorrenza. Parti: Assicurato, Assicuratore, Contraente. Piano di Ammortamento Francese: piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate costanti. Polizza: l insieme dei documenti, rappresentati dal fascicolo informativo e dal relativo Modulo di Polizza, che attestano l esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Somma Assicurata: la somma, non superiore a ,00 Euro, dichiarata dal Cliente con riferimento alla quale è stipulata la Polizza ed indicata come tale nel Modulo di Polizza. Pagina 1 di 10

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto della copertura L Assicuratore riconosce all Assicurato, alle condizioni di cui all Art. 5, la garanzia Decesso, valida in tutti i paesi del mondo. Art. 2 Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa Art Requisiti di assicurabilità È assicurabile la persona fisica: a) di età, al momento della sottoscrizione, non superiore ai 55 anni; b) che abbia un età al termine della copertura non superiore agli 80 anni; c) che possa, unitamente al Modulo di Polizza, rilasciare in modo affermativo tutte (nessuna esclusa) le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia. Per la stessa operazione di Mutuo, non sarà possibile assicurare più di 2 persone (siano esse cointestatarie e/o coobbligate). La massima somma assicurabile per ogni persona è pari a Euro ,00 tenendo conto del cumulo di ogni altra somma assicurata dall assicurando con l Assicuratore. Art Formalità di sottoscrizione L assicurando manifesta l interesse a sottoscrivere la Polizza mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza e, contestualmente, della Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia. Art Condizioni al momento dell adesione Il contratto di assicurazione può essere concluso se, al momento dell adesione: l Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia il Contraente o l Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America il Contraente o l Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > il Contraente ha la propria residenza in Italia. Art Condizioni durante l assicurazione L Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della durata del contratto di assicurazione: l Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia; gli Stati di cui il Contraente o l Assicurato erano cittadini al momento dell adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America oppure gli Stati di cui il Contraente o l Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America. Il Contraente mantiene la propria residenza in Italia. L Assicurato e il Contraente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria al netto delle spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Pagina 2 di 10

11 Si ricorda, quindi, che l Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell Italia, del domicilio abituale dell Assicurato o della residenza del Contraente oppure dopo il trasferimento della residenza in o l acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America (o l applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di cittadinanza originaria del Contraente o dell Assicurato). In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America. Art. 3 Decorrenza, Durata e Cessazione della garanzia Art Data di decorrenza delle garanzie La garanzia ha efficacia dalle ore 24 della Data di Decorrenza a condizione che: a) il Modulo di Polizza e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, sottoscritti in originale dall Assicurato- Contraente, siano inviati alla Compagnia, per il tramite dell intermediario, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza, ovvero consegnati al momento della sottoscrizione; b) la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenga dichiarazioni esclusivamente affermative; c) il premio sia pagato alla Compagnia entro 90 (novanta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza. Art Durata della garanzia La durata della garanzia assicurativa è pari a quanto previsto nel Modulo di Polizza. Art Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine: a) alle ore 24 dell ultimo giorno dell ultimo mese di durata indicata nel Modulo di Polizza; b) in caso di liquidazione della Prestazione; c) in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo laddove il Contraente/Assicurato comunichi alla Compagnia la volontà di recedere dalla Polizza, alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalla Compagnia; d) se l Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio; e) se il Contraente o l Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America con effetto dall acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di cittadinanza originaria del Contraente o dell Assicurato, con effetto dalla data di applicazione; f) se il Contraente perde la propria residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza. Art. 4 Diritto di recesso 4.1 Recesso del Contraente/Assicurato Il Contraente/Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 90 giorni dalla data di pagamento del Premio dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. 4.2 Recesso della Compagnia La Compagnia può recedere dall Assicurazione se il Contraente o l Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di Pagina 3 di 10

12 recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall Assicurato in sede di sottoscrizione dell Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell ambito delle formalità assuntive previste, risultino inesatte e reticenti. Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa per Decesso (I) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa. (II) Prestazione assicurativa Per i Mutui sottoscritti nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza della Polizza e il 90 giorno successivo a tale Data di Decorrenza, fermi i Massimali di cui all Art. 9: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata del Mutuo, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo (con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre 90 giorni dalla Data di Decorrenza), l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). Per Mutui già in essere alla Data di Decorrenza della Polizza, fermi i Massimali di cui all Art. 9: c) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata residua del Mutuo rilevata al momento della sottoscrizione della Polizza, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo, calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l importo residuo del capitale finanziato (con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), rilevato al momento della sottoscrizione della Polizza (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); d) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata residua del Mutuo rilevata al momento della sottoscrizione della Polizza, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). Art. 6 Esclusioni Le coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo del Contraente, dell Assicurato ovvero del Beneficiario; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio degli eventi bellici occorsi all estero, se e in quanto l assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio dell Assicurato, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; Pagina 4 di 10

13 d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate. Art. 7 Beneficiari delle prestazioni Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni in base alla garanzia Decesso è l erede testamentario dell Assicurato ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi. In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Il Contraente rinuncia espressamente nei confronti dell Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. Art. 8 Premio e modalità di pagamento Il Premio è periodico mensile anticipato. L importo del Premio mensile è indicato nel Modulo di Polizza. Il pagamento del Premio avviene mediante autorizzazione, irrevocabile e per il numero di mesi di pagamento Premi indicato nel Modulo di Polizza, a Cardif Assurance Vie, ad addebitare su conto corrente bancario del Contraente, indicato nell apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale da sottoscriversi a cura del Contraente. Qualora il pagamento del Premio avvenga tramite addebito sul conto corrente dell Aderente, il primo addebito del Premio sarà effettuato 10 (dieci) giorni dopo la Data di Decorrenza ed avrà ad oggetto l intero importo del Premio, oppure, in caso di frazionamento dello stesso, la prima rata mensile di Premio. In caso di mancato buon esito dell addebito del primo Premio o della prima rata di Premio l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 della data del pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato buon esito dell addebito dei Premi o delle rate di Premio successivi al primo, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto. Mancando il pagamento di quanto dovuto, l assicurazione è risolta di diritto qualora la Compagnia, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del primo Premio o dei Premi successivi, non agisce per la riscossione. In tal caso la Compagnia ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Art. 9 Massimale La garanzia è prestata per il massimale indicato nel Modulo di Polizza e comunque la somma massima indennizzabile per ogni Assicurato è pari a Euro ,00 tenendo conto del cumulo di ogni altra somma assicurata dall Assicurato con altre polizze in corso di validità al momento del Sinistro con l Assicuratore. Art. 10 Denuncia dei Sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Piazza Lina Bo Bardi, Milano, fax n L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero Pagina 5 di 10

14 Ai fini della liquidazione dei sinistri dovrà essere consegnata all Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici. I documenti da consegnare, ai fini della valutazione della liquidabilità del sinistro, sono (salvo integrazioni richieste dall Assicuratore): - certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; - in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; - in caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autoptico; Ai fini dell individuazione del/i Beneficiario/i della prestazione, risultano necessari: - se l Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l età e la capacità di agire; - se l Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l età e la capacità di agire di tutti gli eredi. In ogni caso l Assicuratore dovrà ottenere la seguente documentazione attestante, alla data del Sinistro: - contratto di Mutuo originariamente stipulato; - prospetto relativo alla situazione debitoria del Mutuo ad evidenziare il Debito Residuo. Il diritto alla prestazione di un minore o un maggiore interdetto dovrà essere esercitata da chi ne abbia la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione l Assicuratore dovrà ricevere il Provvedimento di Autorizzazione del Giudice Tutelare. In ogni caso, l'assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro. L Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre: - sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; - consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell Assicuratore medesimo. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Art. 11 Liquidazione dei Sinistri L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro entro 30 giorni da tale ricezione. Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono: in euro versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un Agenzia che si trova in uno Stato membro dell Unione Europea Art. 12 Legge applicabile La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Art. 13 Comunicazioni Fatto salvo quanto specificato nell Art. 19, tutte le comunicazioni da parte dell Assicurato alla Compagnia, dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Back Office Protezione -Piazza Lina Bo Bardi, Milano, fax n. 02 Pagina 6 di 10

15 Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato ovvero qualora l Assicurato abbia concesso l autorizzazione, all indirizzo specificato. Sul sito il Contraente/Assicurato può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'ivass. Al primo accesso, in occasione della registrazione, le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta. Art. 14 Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell Assicurato, che richieste dall Assicuratore all'atto dell adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Art. 16 Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l obbligo per l Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli altri Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. L omissione dolosa può consentire alla Compagnia di non corrispondere la Prestazione. Art. 17 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. La Compagnia si riserva il diritto di recedere ove ricorrano i presupposti di cui agli artt e 1898 del Codice Civile. Art. 18 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l Assicuratore e il Contraente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato e/o avente diritto. Art. 19 Reclami Reclami alla Compagnia Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o all Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, Milano reclami@cardif.com fax La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Pagina 7 di 10

16 Reclami all intermediario assicurativo Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest ultimo con le modalità indicate nell Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell intermediario. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all IVASS: IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale Roma ivass@pec.ivass.it fax Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; la Compagnia, l intermediario o i soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Art. 20 Tutela Dati Informativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informano che i dati personali del Contraente, dell Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli Interessati ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Pagina 8 di 10

17 La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: intermediari, riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: - Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Direttore Marketing, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano; privacy_it@cardif.com. Esempi di cui all Art. 5 Esempio 1: durata della garanzia Decesso non inferiore alla durata del Mutuo e Somma Assicurata uguale al capitale finanziato originariamente concesso ovvero uguale al capitale finanziato residuo al momento della sottoscrizione della Polizza e mutuo in essere Durata garanzia: 240 mesi o superiore Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato / capitale residuo alla sottoscrizione: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso: Debito Residuo* Esempio 2: durata della garanzia Decesso inferiore alla durata del Mutuo e Somma Assicurata uguale al capitale finanziato originariamente concesso ovvero uguale al capitale finanziato residuo al momento della sottoscrizione della Polizza e mutuo in essere Durata garanzia: 180 mesi Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato / capitale residuo alla sottoscrizione: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso: Debito Residuo teorico come da esempi sotto riportati. Esempio 3: durata della garanzia Decesso pari alla durata del Mutuo e Somma Assicurata inferiore al capitale finanziato originariamente concesso ovvero inferiore al capitale finanziato residuo al momento della sottoscrizione della Polizza e mutuo in essere Durata garanzia: 240 mesi Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato / capitale residuo alla sottoscrizione: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso: 80% del Debito Residuo* Pagina 9 di 10

POLIZZA ASSICURA MUTUO

POLIZZA ASSICURA MUTUO CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA ASSICURA MUTUO Garanzia solo Decesso tutte cause ( - data dell ultimo aggiornamento: 17.03.2014) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:

Dettagli

POLIZZA ASSICURA MUTUO

POLIZZA ASSICURA MUTUO Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l Italia Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA ASSICURA MUTUO Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA PROTEZIONE MUTUO BASE Garanzia solo Decesso tutte cause ( - data dell ultimo aggiornamento: 01.03.2014) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO

Dettagli

POLIZZA ASSICURA MUTUO

POLIZZA ASSICURA MUTUO CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA ASSICURA MUTUO Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ed ) POLIZZA COLLETTIVA n. 5363/02 "PRODOTTO INFORTUNI"

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ed ) POLIZZA COLLETTIVA n. 5363/02 PRODOTTO INFORTUNI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ed. 04 2011) POLIZZA COLLETTIVA n. 5363/02 "PRODOTTO INFORTUNI" DEFINIZIONI Aderente: la persona fisica o giuridica che ha aderito alla Polizza. Assicurato: la persona fisica,

Dettagli

NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA delle POLIZZE COLLETTIVE n. 5326/02 e n. 5017/01 (ed. Dicembre 2011)

NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA delle POLIZZE COLLETTIVE n. 5326/02 e n. 5017/01 (ed. Dicembre 2011) NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA delle POLIZZE COLLETTIVE n. 5326/02 e n. 5017/01 (ed. Dicembre 2011) Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire un illustrazione sintetica delle caratteristiche

Dettagli

Polizza Protezione dei beni

Polizza Protezione dei beni Polizza Protezione dei beni DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto:

Dettagli

CARDIF ASSURANCES VIE Rappresentanza Generale per l Italia. Polizza Collettiva n 5081/01 Edizione febbraio 2017

CARDIF ASSURANCES VIE Rappresentanza Generale per l Italia. Polizza Collettiva n 5081/01 Edizione febbraio 2017 CARDIF ASSURANCES VIE Rappresentanza Generale per l Italia VALORE VERO Polizza Collettiva n 5081/01 Ed. 02/2017 SOCIETÀ PLUS Polizza Collettiva n 5081/01 Edizione febbraio 2017 Il presente Fascicolo informativo

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA PROTEZIONE MUTUO PRODOTTO COMPLETO Contratto di assicurazione sulla

Dettagli

NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA delle POLIZZE COLLETTIVE n. 5027/01 e n. 5333/02

NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA delle POLIZZE COLLETTIVE n. 5027/01 e n. 5333/02 NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA delle POLIZZE COLLETTIVE n. 5027/01 e n. 5333/02 Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire un illustrazione sintetica delle caratteristiche delle coperture

Dettagli

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia VALORE VERO LEASING

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia VALORE VERO LEASING CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia VALORE VERO LEASING Polizza Collettiva n. 5377/02 Edizione: 04.2017 Il presente Fascicolo informativo contenente: La Nota informativa

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N e N CPI Gold

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N e N CPI Gold CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5026-01 e N. 5332-02 CPI Gold IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTIENE: LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia.

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia. CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia Credit Life POLIZZE COLLETTIVE N. 5028/01 e 5334/02 (data dell ultimo aggiornamento:

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5362/02 PRODOTTO INFORTUNI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5362/02 PRODOTTO INFORTUNI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5362/02 PRODOTTO INFORTUNI DEFINIZIONI Aderente,: la persona fisica o giuridica che ha aderito alla Polizza per il quale è prestata l assicurazione. Assicurato:

Dettagli

POLIZZA "ASSICURA MUTUO"

POLIZZA ASSICURA MUTUO CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA "ASSICURA MUTUO" Garanzia solo Decesso tutte Cause Mod. CDFFIN1018 Edizione Ottobre 2018 Il presente Fascicolo Informativo contenente:

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5040/01 e N. 5345/02. Coperto Gold Step

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5040/01 e N. 5345/02. Coperto Gold Step CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5040/01 e N. 5345/02 Coperto Gold Step (data dell ultimo aggiornamento: 01.08.2011) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO

Dettagli

NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA della POLIZZA COLLETTIVA n. 5348/02

NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA della POLIZZA COLLETTIVA n. 5348/02 NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA della POLIZZA COLLETTIVA n. 5348/02 Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire un illustrazione sintetica delle caratteristiche delle coperture assicurative

Dettagli

POLIZZE COLLETTIVE N. 5065/01 e N. 5385/02

POLIZZE COLLETTIVE N. 5065/01 e N. 5385/02 CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZE COLLETTIVE N. 5065/01 e N. 5385/02 (data dell ultimo aggiornamento:

Dettagli

Polizza Creditor Protection Insurance (Volkswagen Bank GmbH)

Polizza Creditor Protection Insurance (Volkswagen Bank GmbH) Polizza Creditor Protection Insurance (Volkswagen Bank GmbH) DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA ASSICURA MUTUO Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance

Dettagli

Coperto Internet Posta

Coperto Internet Posta CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5033/01 e N. 5352/02 Coperto Internet Posta (data dell ultimo aggiornamento: 01.08.2011) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO

Dettagli

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Polizza Creditor Protection Insurance Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d investimento assicurativi (DIP Vita) Rappresentanza Generale per l Italia

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5075/01 e N. 5391/02. C operto

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5075/01 e N. 5391/02. C operto CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5075/01 e N. 5391/02 C operto (data dell ultimo aggiornamento: 01.01.2013) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:

Dettagli

Banca Marche Protezione Mutui

Banca Marche Protezione Mutui CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia Banca Marche Protezione Mutui POLIZZE COLLETTIVE N. 5067/01 e N. 5388/02

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA PROTEZIONE AFFITTO - PRODOTTO COMPLETO Contratto di assicurazione

Dettagli

CREDIT PROTECTION INSURANCE

CREDIT PROTECTION INSURANCE CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia CREDIT PROTECTION INSURANCE Polizze Collettive N. 08/01 e N. 438/02 Data

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5025/01 e N. 5355/02. CPI Standard

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5025/01 e N. 5355/02. CPI Standard CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5025/01 e N. 5355/02 CPI Standard (data dell ultimo aggiornamento: 01.08.2011) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTIENE:

Dettagli

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE CONTRAENTE Banca Popolare di Cremona FORM A DI COPERTURA Assicurazione temporanea annuale di gruppo in caso di morte e invalidità

Dettagli

Creditor Protection Insurance

Creditor Protection Insurance BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia Creditor Protection Insurance Polizze Collettive N. 5296

Dettagli

CARDIF CQP POLIZZA COLLETTIVA

CARDIF CQP POLIZZA COLLETTIVA CARDIF CQP CARDIF ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA COLLETTIVA 5314-03 (data dell ultimo aggiornamento: 01.12.2010) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA, IL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI

Dettagli

PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE) Data ultimo aggiornamento del documento Spazio riservato alla Banca

PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE) Data ultimo aggiornamento del documento Spazio riservato alla Banca PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE) MODULO DI ADESIONE Data ultimo aggiornamento del documento 20.12.2018 POLIZZA COLLETTIVA N. Spazio riservato alla Banca IL SOTTOSCRITTO.. nato il.. a.. e residente

Dettagli

PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE) PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE) MODULO DI ADESIONE Data ultimo aggiornamento del documento 15.02.2019 POLIZZA COLLETTIVA N. Spazio riservato alla Banca IL SOTTOSCRITTO.. nato il.. a.. e residente

Dettagli

POLIZZE COLLETTIVE N. 5017/01 E N. 5326/02 (data dell ultimo aggiornamento: )

POLIZZE COLLETTIVE N. 5017/01 E N. 5326/02 (data dell ultimo aggiornamento: ) CARDIF ASSURANCE VIE S.A. Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZE COLLETTIVE N. 5017/01 E N. 5326/02 (data dell ultimo aggiornamento:

Dettagli

Assicurazione Credit Protection

Assicurazione Credit Protection POLIZZA COLLETTIVA N. M0112 PER MAIDEN LIFE FORSAKRINGS AB N. 5083/01 PER CARDIF ASSURANCE VIE e POLIZZA COLLETTIVA N. 5426/02 PER CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Assicurazione Credit Protection (data

Dettagli

Creditor Protection Insurance

Creditor Protection Insurance CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia Creditor Protection Insurance POLIZZE COLLETTIVE N. 5027/01 e 5333/02 (data

Dettagli

Banca Marche Protezione Mutui

Banca Marche Protezione Mutui CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia Banca Marche Protezione Mutui POLIZZE COLLETTIVE N. 5067/01 e N. 5388/02

Dettagli

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE delle Polizze Collettive n e n (ed. Aprile 2010)

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE delle Polizze Collettive n e n (ed. Aprile 2010) NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE delle Polizze Collettive n. 5013-01 e n. 5315-02 (ed. Aprile 2010) NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE - Cardif Assurance Vie S.A., Rappresentanza

Dettagli

Tutela dei dati - Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

Tutela dei dati - Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Tutela dei dati - Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Cardif Assurance Vie SA - Rappresentanza Generale per l Italia e Cardif Assurances Risques Divers S.A - Rappresentanza

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA POLIZZA COLLETTIVA N. 5095/01 FUTURO PROTETTO. Data ultimo aggiornamento: 01/06/2015

CARDIF ASSURANCE VIE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA POLIZZA COLLETTIVA N. 5095/01 FUTURO PROTETTO. Data ultimo aggiornamento: 01/06/2015 CARDIF ASSURANCE VIE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA POLIZZA COLLETTIVA N. 5095/01 FUTURO PROTETTO Data ultimo aggiornamento: 01/06/2015 Pagina 1 di 1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS. POLIZZE COLLETTIVE N. 5086/01 e N. 5439/02. Coperto Standard

CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS. POLIZZE COLLETTIVE N. 5086/01 e N. 5439/02. Coperto Standard CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS POLIZZE COLLETTIVE N. 5086/01 e N. 5439/02 Coperto Standard ((data dell ultimo aggiornamento: 06.02.2013) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:

Dettagli

PRESTITO PLUS (LAVORATORE AUTONOMO) IL SOTTOSCRITTO.. nato il.. a.. e residente a..

PRESTITO PLUS (LAVORATORE AUTONOMO) IL SOTTOSCRITTO.. nato il.. a.. e residente a.. MODULO DI ADESIONE Data ultimo aggiornamento del documento 20.12.2018 PRESTITO PLUS (LAVORATORE AUTONOMO) POLIZZA COLLETTIVA N. Spazio riservato alla Banca IL SOTTOSCRITTO.. nato il.. a.. e residente a..

Dettagli

Coperto Gold Step. Coperto Gold Flat

Coperto Gold Step. Coperto Gold Flat CARDIF ASSURANCE S.P.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5285 e N. 5185 Coperto Gold Step e Coperto Gold Flat IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTIENE: LA NOTA INFORMATIVA

Dettagli

Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di Assicurazione;

Dettagli

Polizza BNL Serenity Conti Correnti

Polizza BNL Serenity Conti Correnti BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia Polizza BNL Serenity Conti Correnti Polizze Collettive

Dettagli

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n (ed. 1 Luglio 2007)

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n (ed. 1 Luglio 2007) NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n. 5257 (ed. 1 Luglio 2007) NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE - Cardif Assicurazioni S.p.A., Largo Toscanini, 1-20122

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5392/02 Ed. 02/2017

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5392/02 Ed. 02/2017 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5392/02 Ed. 02/2017 DEFINIZIONI: Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l acquisto di un Veicolo e che ha aderito alla Polizza.

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 12/2012

Data ultimo aggiornamento: 12/2012 SCHEDA TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ed ) POLIZZA COLLETTIVA n. 5362/02

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ed ) POLIZZA COLLETTIVA n. 5362/02 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ed. 04 2011) POLIZZA COLLETTIVA n. 5362/02 PRODOTTO INFORTUNI DEFINIZIONI: Aderente, Assicurato: la persona fisica che ha aderito alla Polizza e per la quale è prestata l assicurazione.

Dettagli

POLIZZE COLLETTIVE N. 5068/01 e N. 5389/02 CariLo Protezione Prestiti Personali

POLIZZE COLLETTIVE N. 5068/01 e N. 5389/02 CariLo Protezione Prestiti Personali CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5068/01 e N. 5389/02 CariLo Protezione Prestiti Personali (data dell ultimo aggiornamento: 15.03.2012) IL PRESENTE

Dettagli

POLIZZA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

POLIZZA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO POLIZZA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d investimento assicurativi (DIP Vita) Rappresentanza Generale per l Italia

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5234/02 "TODO" Auto e Moto (ed )

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5234/02 TODO Auto e Moto (ed ) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5234/02 "TODO" Auto e Moto (ed. 02.2017) DEFINIZIONI: Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l acquisto di un Veicolo e che ha

Dettagli

PRESTITO SEMPLICE MODULO DI ADESIONE

PRESTITO SEMPLICE MODULO DI ADESIONE PRESTITO SEMPLICE MODULO DI ADESIONE Data ultimo aggiornamento del documento 15.02.2019 POLIZZA COLLETTIVA N. Spazio riservato alla Banca IL SOTTOSCRITTO.. nato il.. a.. e residente a.. prov.... CAP. Indirizzo...

Dettagli

Polizza BNL Serenity Premium

Polizza BNL Serenity Premium BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia Polizza BNL Serenity Premium Polizze Collettive N. 5337/03

Dettagli

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. CARDIF ASSURANCE VIE S.A.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. e CARDIF ASSURANCE VIE S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5019/01 e N. 5329/02 (data dell ultimo aggiornamento: 01.12.2010) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTIENE: -

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia ALTER EGO DUO PLUS

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia ALTER EGO DUO PLUS CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia ALTER EGO DUO PLUS POLIZZE COLLETTIVE 5043/01 e 5349/02 (data dell ultimo

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia. Coperto Senior. Polizza Collettiva N. 5090/01. Data ultimo aggiornamento: 0.0.

CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia. Coperto Senior. Polizza Collettiva N. 5090/01. Data ultimo aggiornamento: 0.0. CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia Coperto Senior Polizza Collettiva N. 5090/01 Data ultimo aggiornamento: 0.0.2014 Il presente Fascicolo Informativo contiene: La Nota informativa

Dettagli

MUTUO SEMPLICE DEDICATO Modulo di adesione

MUTUO SEMPLICE DEDICATO Modulo di adesione Data ultimo aggiornamento del documento 15.02.2019 MUTUO SEMPLICE DEDICATO Modulo di adesione POLIZZA COLLETTIVA N. Spazio riservato alla Banca IL SOTTOSCRITTO nato il a e residente a prov CAP indirizzo

Dettagli

PRESTITO PLUS (NON LAVORATORE)

PRESTITO PLUS (NON LAVORATORE) MODULO DI ADESIONE PRESTITO PLUS (NON LAVORATORE) Data ultimo aggiornamento del documento 15.02.2019 POLIZZA COLLETTIVA N. Spazio riservato alla Banca IL SOTTOSCRITTO.. nato il.. a.. e residente a.. prov....

Dettagli

ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE POLIZZE COLLETTIVE N. 5116/01 e n. 5488/02

ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE POLIZZE COLLETTIVE N. 5116/01 e n. 5488/02 CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE POLIZZE COLLETTIVE N. 5116/01

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5482/02

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5482/02 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5482/02 DEFINIZIONI: Aderente / Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l acquisto di un Autoveicolo e che ha aderito alla Polizza.

Dettagli

CARDIF ASSURANCE S.P.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N e N Coperto Mutui Plus

CARDIF ASSURANCE S.P.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N e N Coperto Mutui Plus CARDIF ASSURANCE S.P.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5218-02 e N. 5320-03 Coperto Mutui Plus IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE: LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5392/02

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5392/02 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5392/02 DEFINIZIONI: Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l acquisto di un Veicolo e che ha aderito alla Polizza. Assicurato:

Dettagli

Polizza BNL Serenity

Polizza BNL Serenity BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia Polizza BNL Serenity Polizze Collettive N. 5301/03 e N.

Dettagli

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI CONTRAENTE Efibanca spa FORM A DI COPERTURA Assicurazione temporanea monoannuale di gruppo in caso di morte. E quindi un assicurazione

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5247/02 (ed. Dicembre 2010) "PROGETTO PROTETTO AUTO"

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5247/02 (ed. Dicembre 2010) PROGETTO PROTETTO AUTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5247/02 (ed. Dicembre 2010) "PROGETTO PROTETTO AUTO" DEFINIZIONI: Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento e che ha aderito alla Polizza.

Dettagli

CARDIF ASSICURAZIONI S.P.A.

CARDIF ASSICURAZIONI S.P.A. CARDIF ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA COLLETTIVA N. 5306/03 (data dell ultimo aggiornamento: 02.04.2012) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI

Dettagli

Cessione del Quinto della Pensione Polizza Vita (ed )

Cessione del Quinto della Pensione Polizza Vita (ed ) Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l Italia Cessione del Quinto della Pensione Polizza Vita (ed. 07.2017) Il presente Fascicolo informativo contenente: - Glossario - Nota informativa - Condizioni

Dettagli

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 600038 stipulata fra Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A. CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE TARIFFA CPN1 Polizza

Dettagli

Polizza Creditor Protection Insurance

Polizza Creditor Protection Insurance Polizza Creditor Protection Insurance DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances Risques Divers

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5026/01 e N. 5332/02. CPI Gold

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5026/01 e N. 5332/02. CPI Gold CARDIF ASSURANCE VIE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. POLIZZE COLLETTIVE N. 5026/01 e N. 5332/02 CPI Gold (data dell ultimo aggiornamento: 31.03.2012) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:

Dettagli

MUTUO SEMPLICE Modulo di adesione. IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE nato il a. e residente a prov. CAP indirizzo n sesso età.

MUTUO SEMPLICE Modulo di adesione. IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE nato il a. e residente a prov. CAP indirizzo n sesso età. Data ultimo aggiornamento del documento 20.12.2018 MUTUO SEMPLICE Modulo di adesione POLIZZA COLLETTIVA N. Spazio riservato alla Banca IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE nato il a e residente a prov CAP indirizzo

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

POLIZZE COLLETTIVE N. 5060/01 e N. 5381/02 Camper

POLIZZE COLLETTIVE N. 5060/01 e N. 5381/02 Camper CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS POLIZZE COLLETTIVE N. 5060/01 e N. 5381/02 Camper (Edizione Febbraio 2012) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LE NOTE INFORMATIVE, I GLOSSARI,

Dettagli

Polizza Creditor Protection Insurance

Polizza Creditor Protection Insurance Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Una soluzione assicurativa in forma di Polizza collettiva, che

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5359/02 TODO MOTO Ed

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5359/02 TODO MOTO Ed CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5359/02 TODO MOTO Ed. 02.2017 DEFINIZIONI: Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l acquisto di un Motoveicolo e che ha aderito

Dettagli

CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS POLIZZE COLLETTIVE. N. 5059/01 e N. 5380/02 COME VOGLIO

CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS POLIZZE COLLETTIVE. N. 5059/01 e N. 5380/02 COME VOGLIO CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS POLIZZE COLLETTIVE N. 5059/01 e N. 5380/02 COME VOGLIO (data dell'ultimo aggiornamento: 01.04.2012) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTIENE: -

Dettagli

POLIZZE COLLETTIVE N. 5398/03 e N. 5416/02

POLIZZE COLLETTIVE N. 5398/03 e N. 5416/02 CARDIF ASSICURAZIONI S.p.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS POLIZZE COLLETTIVE N. 5398/03 e N. 5416/02 (data dell ultimo aggiornamento: 15.06.2012) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE: - LA NOTA

Dettagli

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia VALORE VERO LEASING POLIZZA COLLETTIVA N. 5377/02

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia VALORE VERO LEASING POLIZZA COLLETTIVA N. 5377/02 CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia VALORE VERO LEASING POLIZZA COLLETTIVA N. 5377/02 (data dell ultimo aggiornamento: 14.09.2015) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE

Dettagli

ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE POLIZZE COLLETTIVE N. 5116/01 e N. 5488/02

ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE POLIZZE COLLETTIVE N. 5116/01 e N. 5488/02 CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE POLIZZE COLLETTIVE N. 5116/01

Dettagli

Polizza Creditor Protection Insurance (Findomestic Banca SpA)

Polizza Creditor Protection Insurance (Findomestic Banca SpA) Polizza Creditor Protection Insurance (Findomestic Banca SpA) DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances

Dettagli

Prestitalia S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

Prestitalia S.p.A. e Aviva Life S.p.A. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 600080 stipulata fra Prestitalia S.p.A. e Aviva Life S.p.A. CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE TARIFFA CPN1 Polizza Temporanea in

Dettagli

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia. CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia. CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia e CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZE COLLETTIVE N. 5058/01 e N. 5379/02 (data dell ultimo aggiornamento:

Dettagli

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo PROPOSTA New Pramerica Valore Certo Pramerica Life S.p.A. Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico Filiale Intermediario Codice PROPOSTA N. PROPOSTA

Dettagli

Polizza BNL Continuity Premium

Polizza BNL Continuity Premium BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Polizza BNL Continuity Premium Polizza Collettiva N. 5339/03 Data ultimo aggiornamento: 18.12.2015 Il presente Fascicolo Informativo

Dettagli

Polizza BNL Serenity Basic

Polizza BNL Serenity Basic BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Polizza BNL Serenity Basic Polizza Collettiva N. 5324/03 Data ultimo aggiornamento: 01.03.2014 Il presente Fascicolo Informativo

Dettagli