giugno 2006 Il mediatore creditizio: profili di disciplina, di Filippo Sartori

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "giugno 2006 Il mediatore creditizio: profili di disciplina, di Filippo Sartori"

Transcript

1 giugno 2006 Il mediatore creditizio: profili di disciplina, di Filippo Sartori 1. Premessa: l intervento regolamentare come reazione ai mercati illeciti; 2. I requisiti di iscrizione all Albo e l ambito soggettivo di applicazione della normativa; 3. Modalità ed istruzioni di iscrizione all albo: cenni; 4. La disciplina dei controlli: cancellazione e sospensione; 5. La natura (contrattuale) della mediazione creditizia: autonomia, imparzialità e indipendenza; 5.1. Segue: le tecniche di redazione delle convenzioni; 6. L esercizio professionale e abituale dell attività di mediazione; 6.1. Segue: l attività istruttoria; 7. Il consulente; 8. La disciplina in tema di prevenzione di riciclaggio e la trasparenza delle condizioni contrattuali. 1. La figura del mediatore creditizio è, come noto, stata introdotta dall art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 con la finalità di regolamentare una attività, quella della mediazione creditizia per l appunto, che aveva nel passato recente agevolato fenomeni usurari 1. L intervento del legislatore finalizzato inizialmente ad eliminare il momento patologico dell attività che ci occupa ha avuto l ulteriore e positivo effetto di valorizzare siffatto segmento di mercato creando nuove opportunità ed efficienze che sono state opportunamente colte dagli operatori di settore. In una logica di riordino della materia atta a disincentivare mercati illegali del denaro il comma 1 della legge testé richiamata ha riservato dunque l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di 1 L art. 644, comma 2 disciplina infatti la c.d. mediazione usuraria prevedendo la stessa pena prevista per il reato di usura per chi fuori dal caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Relazione presentata in occasione dell incontro tenuto a Milano il 29 maggio 2006, organizzato da ITA FORMAZIONE dal titolo Promotori finanziari, mediatori creditizi, segnalatori e agenti in attività finanziaria

2 finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari ( ) ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il ministero del tesoro, che si avvale dell'ufficio italiano dei cambi. La previsione dell albo di cui all art. 16 testé menzionato ufficializza dunque la figura della mediazione, che legittimamente può qualificarsi creditizia in considerazione dell oggetto che ne caratterizza l essenza. Il legislatore definisce riservata l attività genericamente tratteggiata dalla normativa primaria come mediazione o consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari, rimandando ad un regolamento governativo la specificazione del contenuto dell attività, nonché le modalità per l iscrizione e la cancellazione dall albo e le forme di pubblicità dell albo medesimo (art. 16, comma 2 della legge in esame). Se ne deduce che è da tale provvedimento normativo, emanato con d.p.r. 28 luglio 2000, n. 287, che bisogna prendere le mosse per identificare i criteri disciplinari che presiedono allo svolgimento dell attività di cui trattasi. La disamina di tale profilo assume, tra l altro, specifico rilievo in considerazione delle conseguenze penali che colpiscono coloro che, in disprezzo della normativa di riferimento, svolgono l attività in questione. Ai sensi dell art. 16, comma 7 della legge in esame, infatti, chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire. 2. Il compito di tenuta e aggiornamento con cadenza annuale (art. 3, comma 2 del d.p.r. n. 2000/287) dell albo è stato per vero affidato all Ufficio Italiano dei Cambi (d ora in avanti anche UIC) assegnandosi al Ministero dell economia e delle finanze l alta vigilanza. L iscrizione all albo dei mediatori creditizi, che non richiede il pagamento di alcuna tassa, è subordinata a taluni requisiti previsti all art. 4 del Regolamento richiamato, nonché specificati rispettivamente nel provvedimento dell UIC del 4 agosto 2000 e del 29 aprile Per quanto concerne le persone fisiche: 2

3 devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore 2 ovvero essere iscritte nei ruoli generali degli agenti d affari in mediazione; devono avere il domicilio in Italia e per i cittadini stranieri è necessaria l esistenza di trattamento di reciprocità nello Stato non appartenente all Unione Europea del quale si abbia la cittadinanza; nonché devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all art. 109 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testi Unico Bancario, d ora in avanti TUB). In merito, giova ricordare che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha posto in essere, in sede di attuazione della norma del TUB richiamata, un regolamento con decreto 30 dicembre 1998, n. 516 ove all art. 4 ha indicato i requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa primaria. In particolare, è necessario: a) non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall art c. c., ovvero essere interdetti, inabilitati, falliti, essere stati condannati ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ) della legge 31 maggio 1965, n. 575 ( Disposizioni contro la mafia ), salvi gli effetti della riabilitazione; c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso di estinzione del reato; i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 2 Come precisato dall UIC nei provvedimenti richiamati sono titoli di istruzione secondaria i diplomi rilasciati da istituti (statali, legalmente riconosciuti, paritari) quali: il ginnasio-liceo classico; il liceo scientifico; gli istituti tecnici; il liceo artistico; l istituto magistrale; gli istituti professionali e gli istituti d arte. 3

4 finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, salvo che si tratti di pena inferiore ad un anno; ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (disposizioni penali in materia di società e consorzi dagli artt a 2641 c.c. 3 ) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, salvo che si tratti di pena inferiore ad un anno; iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. Possono naturalmente iscriversi nell albo di riferimento le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all estero che possiedano i seguenti requisiti: l oggetto sociale deve comprendere lo svolgimento dell attività di mediazione creditizia; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle persone giuridiche iscritte nell albo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all art. 109 del TUB (cfr. supra); 3 Si tratta dei reati delle falsità, degli illeciti commessi dagli amministratori, degli illeciti commessi mediante omissione e degli altri illeciti quali, a titolo esemplificativo, la formazione fittizia del capitale, l indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, l infedeltà patrimoniale etc. 4

5 i partecipanti al capitale in grado di esercitare il controllo ai sensi dell art. 23 del TUB 4 anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente; la sede legale o una stabile organizzazione deve trovarsi in Italia. L art. 3, comma 2 del d.p.r. n. 2000/287 puntualizza, inoltre, per evitare interpretazioni elusive della normativa, che qualora l attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell albo. Con tale precisazione il legislatore intende assicurare trasparenza e correttezza operativa evitando fenomeni di delega operativa a soggetti non censiti, che spesso celano attività anomale; essa appare peraltro sintomatica dell intenzione di prestare attenzione alle persone fisiche più che alle società che svolgono tale attività 5. 4 Tale disposizione stabilisce che: 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi. 5 Così L. Criscuolo, Collaboratori esterni all attività bancaria e finanziari, in Capriglione (a cura di), L ordinamento finanziario, Padova, 2005, pag

6 Per vero, sembra potersi ripetere, mutatis mutandis, quanto indicato per le persone fisiche se si ha riguardo alle persone giuridiche, soprattutto nell ambito di sviluppo del c.d. franchising di mediazione creditizia in vista della massimizzazione delle opportunità commerciali offerte dalle legge 6 maggio 2004, n. 129, recante Norme per la disciplina dell affiliazione commerciale 6. In dottrina, ci si è posti il problema sull ammissibilità da parte delle associazioni di categoria di svolgere in modo professionale la mediazione creditizia 7 ; sul punto, è intervenuto di recente l UIC escludendo categoricamente tale possibilità, ma rimarcando che alle stesse associazioni è comunque consentita, ai sensi dell art. 2, comma 3, del d.p.r. 28 luglio 2000 n. 287 la raccolta, nell ambito della specifica attività svolta (es. prestazioni di natura fiscale, previdenziale, amministrativa, e di altri servizi) e strumentalmente ad essa, di richiesta di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari. Sempre in una prospettiva di delimitazione del campo soggettivo di applicazione della disciplina in tema, giova precisare che: i) Le società semplici non possono essere iscritte all Albo, giacché il loro oggetto sociale non può prevedere l esercizio di attività commerciali (cfr. art c.c.) qual è, per l appunto, quella di mediazione creditizia; ii) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell elenco generale o speciale di cui agli artt. 106 e 107 TUB, le imprese assicurative i promotori finanziari non sono soggetti alla disciplina in materia come precisato dall art. 16, comma 6 della legge n. 108/96. In merito, l UIC ha chiarito, dando una interpretazione rigorosa dell art. 2, comma 3, lett. a) del d.p.r. n. 2000/287, che la mera iscrizione nell elenco di cui all art. 113 del TUB non esonera i soggetti interessati a svolgere attività di mediazione creditizia dall obbligo di iscrizione nel relativo albo sempre tenuto dall UIC, laddove tali soggetti intendano esercitare questa attività in via professionale nei confronti del pubblico. iii) non sono soggetti alla disciplina che ci occupa coloro che esercitano attività di mediazione creditizia strumentalmente alla propria attività principale, nonché coloro che svolgono una mera attività di consulenza 6 In G.U. 24 maggio 2004, n Cfr. U. Morera, Sulla figura del mediatore creditizio, in BBTC, 3, 2003, pag

7 finanziaria anche se occasionalmente mettono in relazione il cliente con l intermediario erogante ma sul punto cfr. infra. 3. Le modalità e le istruzioni di iscrizione all albo sono disciplinate dall art. 5 del citato d.p.r. e puntualizzate nel provvedimento dell UIC 4 agosto 2000 (a cui si rimanda integralmente su tale specifico profilo) che ne scandisci termini e modalità. Ai fini che ci occupano, è sufficiente ricordare che, salvo sospensioni strumentali all integrazione della documentazione prodotta, il termine per accettare o negare l iscrizione è fissato in sessanta giorni e che decorso tale termine l istanza deve ritenersi accolta in base al meccanismo del c.d. silenzio assenso; ed inoltre che la procedura di iscrizione e di comunicazione con l UIC è gestita attraverso un prodotto software di data entry distribuito, tra l altro, gratuitamente dallo stesso Ufficio Italiano dei Cambi (per le modalità di utilizzo cfr. Comunicazioni UIC del 27 novembre 2000 e del 27 maggio 2005). 4. Per quanto concerne la disciplina dei controlli, l art. 5, comma 5 del d.p.r. in esame attribuisce all UIC la facoltà di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione, e al comma 6 dello stesso articolo grava gli iscritti dell obbligo di comunicare tempestivamente allo stesso UIC le variazioni degli elementi informativi. Dal combinato disposto dell art. 16, comma 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dell art. 6 del d.p.r. n. 2000/287 viene assicurata efficacia alla disciplina attraverso l introduzione del potere di cancellazione dall Albo che viene disposta dal Ministero dell economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell UIC. Al di fuori delle ipotesi di cancellazione per cessazione dell attività di mediazione (disposte direttamente dall UIC, che ne da comunicazione al Ministero), il legislatore ha saggiamente ritenuto opportuno limitare l applicazione dell istituto ai soli casi di gravi violazioni di norme di legge, ovvero nelle ipotesi di: perdita dei requisiti di onorabilità; 7

8 violazione degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali 8 ; violazione degli obblighi di prevenzione del riciclaggio. Oltre all istituto della cancellazione è previsto quello della sospensione, che può essere disposta per un termine massimo di sessanta giorni sia come strumento cautelare in pendenza di una procedura di cancellazione sia nelle ipotesi di rinvio a giudizio per un delitto il cui accertamento comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, di sentenza di condanna non definitiva o di applicazione di misure di prevenzione. 5. Ciò posto, e delineati dunque per brevi cenni i profili di carattere pubblicistico dell istituto, appare opportuno scandire con maggior chiarezza i contorni della figura del mediatore anche in guisa di una analisi prodromica a mettere in evidenze le peculiarità negoziali riconducibili all agere di siffatti soggetti. Come noto, il regolamento attuativo n. 2000/287, all art. 2, comma 1 dispone che è mediatore creditizio ( ) colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma 9. 8 Come specificato nel provvedimento UIC 29 aprile 2005, ai sensi dell art. 128 del Testo Unico bancario, l UIC, anche avvalendosi di altre autorità, svolge gli opportuni controlli nei confronti dei mediatori creditizi al fine, per l appunto, di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Al riguardo, l Ufficio può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso i mediatori creditizi. Ai sensi dell art. 128, comma 5, del Testo Unico bancario, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'uic, può disporre la sospensione dell'attività dei mediatori creditizi, anche per singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni. Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli obblighi di trasparenza e pubblicità, sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell art. 144 del Testo Unico bancario. 9 Avendo riguardo al profilo oggettivo della norma, ed in particolare all inciso concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è opportuno sottolineare che detta disposizione sembra idonea a ricomprendere ogni fenomeno creditizio connesso con valori e disponibilità finanziarie e quindi a non lasciare spazio ad alcuna residua operazione o servizio avente finalità creditizia (cfr. U. Morera, Sulla figura del mediatore creditizio, cit., pag. 345). In ogni caso, immediato è il riferimento all art. 2 del d.m. tesoro 6 luglio 1994 in base al quale Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di 8

9 Anche da una prima lettura della disposizione richiamata appare evidente come venga rappresentata una nozione di mediazione creditizia nella quale sono ripresi i contenuti alla medesima ascritti dall art cod. civ 10. Un soggetto per configurarsi come mediatore creditizio deve necessariamente svolgere la sua attività in posizione di assoluta autonomia (recte imparzialità), da intendersi come equidistanza tra i contrapposti interessi delle parti coinvolte 11. Ne consegue che non rientrano nell ambito della mediazione tutti quei soggetti legati da un contratto (ad esempio, ed in via meramente indicativa, di mandato o di agenzia) che crea un legame con la banca o l intermediario finanziario tale da comprometterne l autonomia. È in questa prospettiva che l art. 2, comma 2 del regolamento in commento impone ai mediatori creditizi di svolgere la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza ; e vieta agli stessi di concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ; e che la Banca d Italia nel Bollettino di Vigilanza n. 8 impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a. locazione finanziaria; b. acquisto di crediti; c. credito al consumo, così come definito dall art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; d. credito ipotecario; e. prestito su pegno; f. rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. 10 Avendo riguardo al profilo oggettivo della norma, ed in particolare all inciso concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è opportuno sottolineare che detta disposizione sembra idonea a ricomprendere ogni fenomeno creditizio connesso con valori e disponibilità finanziarie e quindi a non lasciare spazio ad alcuna residua operazione o servizio avente finalità creditizia (cfr. U. Morera, Sulla figura del mediatore creditizio, cit., pag. 345). In ogni caso, immediato è il riferimento all art. 2 del d.m. tesoro 6 luglio 1994 in base al quale Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a. locazione finanziaria; b. acquisto di crediti; c. credito al consumo, così come definito dall art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; d. credito ipotecario; e. prestito su pegno; f. rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. 11 giurisprudenza cfr., ex pluirimis, Cass. Civ., sez. III, 26 maggio 2000, n

10 dell Agosto , ha specificato che un intermediario bancario deve avere cura di evitare il determinarsi di legami operativi con le società di mediazione che possano compromettere l osservanza del ripetuto requisito di neutralità e indipendenza. I mediatori sono quindi (e devono rimanere nell interesse del mercato) liberi professionisti che selezionano al cliente, che intende ottenere un finanziamento, l operatore finanziario in grado di offrire le migliori condizioni (non solo economiche); e viceversa alle banche e agli intermediari finanziari le persone che abbisognano di accedere al credito. Beninteso: quanto detto non contrasta con la possibilità di riconnettere al rapporto di mediazione un fondamento di natura contrattuale, attraverso il quale la banca o l intermediario finanziario affidi un preciso incarico al mediatore 13. A tali conclusioni è pervenuta anche la Banca d Italia la quale, nel Bollettino testé richiamato, in sede di differenziazione tra l attività di collocamento e di mediazione, dopo aver ribadito che l'elemento distintivo tra mediazione e collocamento si rinviene nella richiamata caratteristica di neutralità e indipendenza della mediazione, che la differenzia rispetto all'attività di collocamento, la quale tipicamente si basa su uno specifico incarico conferito dalla banca per favorire la diffusione dei propri prodotti e servizi presso la clientela, ha puntualizzato che ( ) anche l'attività di mediazione possa essere svolta nel rispetto della specifica disciplina che la regola sulla base di apposite convenzioni con le banche, a condizione, peraltro, che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere il predetto requisito di neutralità e indipendenza del mediatore (andranno, ad esempio, evitate clausole che impongano al mediatore di operare in via esclusiva con una banca) Prendendo spunto da tal ultimo profilo, e in un ottica dunque di individuazione delle modalità di strutturazione delle convenzioni tra mediatori e operatori finanziari, giova precisare, a contrario, che siffatte convenzioni non devono in nessun modo essere riconducibili ai contratti di agenzia, ai contratti per procacciatore, al mandato, ovvero a qualsiasi 12 Pubblicato in G.U. n. 211 del 9 settembre Si tratta di un orientamento accolto sia dalla giurisprudenza (cfr. per tutte Cass., 13 maggio 1980, n. 3154, in Mass. Foro it., 1980, 629; Cass. 6 giugno 1989, n. 2750, in Sett. giur., 1989, pag. 850) sia dalla dottrina (cfr. per tutti A. Cataudella, voce Mediazione, in Enc. Giur. Treccani, XIX, pagg. 1 e ss.). 10

11 ulteriore archetipo negoziale atto a inficiare quell autonomia e imparzialità che la dottrina, con riguardo alla mediazione codicistica, ha ritenuto costituisca ora un effetto naturale dell identità di obbligazioni verso le parti dell affare, ora un espressione di sintesi che ricomprende i divieti di dipendenza, collaborazione e rappresentanza 14. In questa ottica, ad esempio, il mediatore non deve impegnarsi a svolgere attività promozionale in relazione ai prodotti offerti da un unico intermediario, ovvero ad eseguire istruzioni tecniche impartite dalla banca, a nulla rilevando eventuali declamate autonomie. Questo per dire che il rispetto della disciplina di riferimento passa inevitabilmente attraverso una analisi del contratto che va oltre il nomen juris e le formule contrattuali che riecheggiano nel testo del negozio. 6. Ritornando al profilo definitorio, giova rimarcare che l art. 2, comma 1 del d.p.r. n. 2000/287 richiede, fra l altro, per la configurabilità della fattispecie in questione che il mediatore svolga l attività: professionalmente, anche se non a titolo esclusivo; abitualmente. La professionalità, si intende, va verificata alla luce dei criteri adottati con riferimento all imprenditore nel sistema codicistico. In altri termini, l attività di mediazione creditizia, per essere tale e riservata, deve essere svolta in modo stabile e non occasionale, ed essere valutata in termini di potenzialità di durata. Questo per dire che non è richiesta, in via di principio, la continuità: l attività di mediazione creditizia può infatti consistere in un unico affare se la sua rilevanza economica e le operazioni che si rendono necessarie non sono riconducibili al concetto di occasionalità; in altri termini: se risulta assorbente l aspetto dimensionale dell attività. L inciso anche se non a titolo esclusivo presuppone infine che si può avere professionalità anche se l attività di mediazione creditizia non è l unica attività esercitata dal soggetto, fermo restando che la professionalità rimane insita nella predisposizione di idonei schemi organizzativi. 14 Cfr. L. Carraro, La mediazione, Padova, 1960, pag. 65; nonché G. Di Chio, La mediazione, in Contratti commerciali, Trattato di dir. comm. e dir. pubbl. dell economia, diretto da Galgano, vol. XVI, pagg. 1 e ss. 11

12 È mediatore infine chi, anche se non a titolo professionale, svolge abitualmente la predetta attività. In sintesi, e un tanto specificato, un mediatore creditizio può svolgere ulteriori attività rispetto a quella di mediazione creditizia, fermo restando eventuali ipotesi di incompatibilità da ricercarsi nelle normative di settore. Non è infatti richiesta dalla normativa l esclusività dell oggetto sociale, vero è che la legge n. 96/108 all art. 16, comma 5 stabilisce che: L esercizio dell attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali. I mediatori creditizi quindi per essere tali devono esercitare l attività di mediazione creditizia in via principale, essendo esclusi coloro che esercitano l'attività di mediazione strumentalmente alla propria attività principale. In questa prospettiva, l art. 2, comma 3 del regolamento n. 2000/287 stabilisce inoltre che: Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di: a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali; b) fornitori di beni o di servizi. Giova ribadire che l esclusione opera solo se l attività è strumentale a quella svolta e la raccolta è effettuata sulla base di apposite convenzioni; si pensi, ad esempio, agli agenti immobiliari. Il riferimento alla lettera b), di converso, implica un immediato richiamo al fenomeno del credito al consumo In questo quadro, è opportuno valutare la legittimità ed eventualmente le modalità di svolgimento dell attività istruttoria, sovente esercitata dai mediatori creditizi in aggiunta alla stessa attività di mediazione: servizio gestione documenti, pratiche, contratti etc. sono solo alcuni dei servizi che mediatori professionali offrono alla propria clientela. Sulla legittimità di siffatta attività non sembrano infatti esserci dubbi. La stessa Banca d Italia nel bollettino 8 agosto 2002 (cfr. supra) mette in 12

13 luce come (anche) l attività di mediazione (oltre a quella di collocamento) possa consistere nella raccolta di richieste di finanziamento firmate dal cliente, nel compimento di una prima istruttoria e nell'inoltro delle domande di fido alla banca (nostra la sottolineatura). E il medesimo principio viene ribadito con il provvedimento UIC 29 aprile 2005 là dove si precisa che ai mediatori creditizia è possibile ( ) raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest ultimo (nostro il grassetto). Ciò chiarito, in merito alle modalità di svolgimento di tale attività è opportuno ripetere quanto suddetto: ovvero, l attività in questione non deve contrastare con le richiamate regole di autonomia, imparzialità e indipendenza; nonché deve rimanere strumentale all attività principale di mediazione creditizia 7. Come si è avuto modo di ricordare, la disciplina della mediazione sembra applicarsi anche a coloro che mettono in relazione banche o intermediari con la potenziale clientela attraverso attività di consulenza (art. 2, comma 1, d.p.r. n. 2000/287 e art. 16, comma 1, legge n. 1996/108). Altrimenti detto: l attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma integra attività di mediazione creditizia. L UIC è intervenuto sul punto operando la seguente distinzione: il consulente finanziario si limita ad effettuare una mera attività di consulenza ovvero, nello svolgimento della propria attività, lo stesso mette in relazione, occasionalmente, il proprio cliente con intermediari bancari o finanziari. In entrambe queste situazioni, secondo l Autorità di Vigilanza, il consulente non è tenuto all iscrizione nell albo dei mediatori creditizi; il consulente finanziario non si limita a prestare la propria consulenza, ma professionalmente o abitualmente mette in relazione le parti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In tale ipotesi, secondo l UIC, si riscontrano gli estremi per l iscrizione nell Albo dei mediatori creditizi. 13

14 8. L articolato normativo e i puntuali richiami in sede di cancellazione focalizzano l attenzione sul rispetto da parte dei mediatori creditizi della disciplina in tema di prevenzione di riciclaggio, nonché della trasparenza delle condizioni contrattuali. In merito al primo aspetto, il d. lgs. 25 settembre 1999, n estende ai mediatori creditizi gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni superiori a 20 milioni e di segnalazione delle operazioni sospette, previsti dalla legge 5 luglio 1991, n Di recente è stato emanato dal Ministero dell economia e delle finanze - con decreto 3 febbraio 2006, n il regolamento attuativo della normativa richiamata, nonché, con Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, le Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione, conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio (a cui si rimanda per una analisi di dettaglio). In merito alla disciplina in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali, l UIC ha emanato il richiamato Provvedimento del 29 aprile 2005 (cfr., in particolare, parte IV), adottato ai sensi dell art. 5, comma 1 del d.p.r. n. 2000/287 e dell art. 13, comma 2 della Delibera del CICR 4 marzo 2003, estendendo per tale via e in quanto compatibili, ai mediatori creditizi le disposizioni in materia di trasparenza contenute nel Titolo VI del Testo Unico bancario, nella Delibera CICR e nel Provvedimento della Banca d Italia. Per evitare inutili equivoci e incertezze operative, nel provvedimento in esame l UIC - operando ex ante la valutazione di compatibilità - ha ripreso dettagliatamente tutti gli adempimenti in materia di trasparenza. Ai fini che qui rilevano è sufficiente ricordare che i mediatori devono ispirare il proprio comportamento a criteri di buona fede e correttezza, nonché fornire alla clientela le informazioni previste con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari. Sembra quindi esservi spazio anche nel segmento di mercato in esame per un interpretazione elastica della disciplina dell informazione, in grado di evitare sia di circoscrivere l informazione richiesta a quella prevista a livello regolamentare, sia di travolgere il cliente sotto un flusso magmatico di dati di ogni sorta, con conseguenti, inevitabili, effetti distorsivi. In altri termini, il riferimento alle informazioni adeguate può essere utilizzato come strumento per rafforzare le regole informative 15 Pubblicato in G.U. n. 253 del 27 ottobre

15 previste a livello regolamentare e allo stesso tempo per attenuarne la rigidità. Il concetto di adeguatezza costituisce, dunque, il momento di congiunzione con i principi generali, tra l altro espressamente richiamati, così che gli obblighi informativi possono far leva sul principio di buona fede oggettiva e di professionalità ed essere applicati con gradazioni e intensità diverse in tutte le fasi del rapporto tra le parti. Il riferimento all adeguatezza presuppone naturalmente che le informazioni debbano essere modellate dal mediatore creditizio alla luce delle peculiarità del rapporto con il cliente, di guisa che, a seconda della controparte, lo stesso mediatore dovrà calibrare diversamente gli obblighi informativi, soddisfando le specifiche esigenze informative proprie del singolo rapporto. Significativo è altresì il riferimento alle iniziative di autoregolamentazione degli operatori prodromiche, secondo l UIC, a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con i clienti, innalzando il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza. Ciò detto, si rimanda al provvedimento in esame per l analisi dei flussi informativi tra le parti in tutte le fasi del rapporto negoziale, secondo le ormai note modalità dell avviso, del foglio informativo, del contratto scritto, del documento di sintesi etc. e delle robuste tutele nelle ipotesi di offerta fuori sede o/e utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Sempre in tema di pubblicità giova ricordare che ai sensi dell art. 16, comma 6 della legge n. 108/1996 e dei chiarimenti UIC (cfr. inoltre la circolare del 19 novembre 2002 n ) nei messaggi pubblicitari in qualsiasi forma adottati devono essere indicati gli estremi dell iscrizione all albo; nome, cognome o denominazione sociale del mediatore creditizio; qualificazione dell attività svolta di mediazione creditizia Come noto, e più volte rimarcato dall UIC, nella denominazione, nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico non possono essere utilizzate parole o locuzioni anche in lingua straniera come banca, banco, credito, risparmio etc. ricomprese nel divieto di cui all art. 133 TUB., e ciò in quanto [l] uso delle parole e delle locuzioni indicate nell art. 133, comma 1, del T.U., è riservato alle banche autorizzate in Italia, alle banche comunitarie e alle banche extracomunitarie autorizzate a operare in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento (così in Circolare 21 aprile 1999, n. 229 e succ. aggiornamenti). In merito, si ricorda che l art. 30 del d.lgs 4 agosto 1999, n. 342 ha depenalizzato la violazione della fattispecie normativa richiamata, in guisa che chiunque contravviene al disposto di cui al comma 1 non è più punito con una multa, bensì, come 15

16 Inoltre qualora il mediatore creditizio intenda pubblicizzare le caratteristiche dei finanziamenti trattati, come nella prassi puntualmente accade, dovrà rendere noto il relativo TAEG, rendendosi diversamente garante lo stesso mediatore dell osservanza della normativa in materia di tassi usurari, e fermo restando l obbligo di esplicitare l ammontare delle competenze spettanti. previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. 16

ASSOCONSULENZA. Associazione Italiana Consulenti d Investimento

ASSOCONSULENZA. Associazione Italiana Consulenti d Investimento ASSOCONSULENZA Associazione Italiana Consulenti d Investimento Formazione Mediatore Creditizio La mediazione creditizia è un attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso

Dettagli

Guida pratica antiriciclaggio

Guida pratica antiriciclaggio Guida pratica antiriciclaggio UFFICIO STUDI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO per le Agenzie Immobiliari e i Mediatori Creditizi Ufficio Studi FIAIP a cura di Armando Barsotti Dal 22 Aprile 2006 sono in vigore

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari

Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 106 TUB, CONFIDI, AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, MEDIATORI CREDITIZI E OPERATORI PROFESSIONALI

Dettagli

ALL UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Servizio Intermediari finanziari ed altri Operatori Via delle Quattro Fontane 123 00184 ROMA

ALL UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Servizio Intermediari finanziari ed altri Operatori Via delle Quattro Fontane 123 00184 ROMA MOD. UIC/AG A ALL UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Servizio Intermediari finanziari ed altri Operatori Via delle Quattro Fontane 123 00184 ROMA DOMANDA DI ISCRIZIONE DI PERSONE FISICHE NELL ELENCO DEGLI AGENTI

Dettagli

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1.5. Obblighi e adempimenti 1 GLOSSARIO 4 NORMATIVA 6 1.5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere la differenza

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.

1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.

Dettagli

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l iscrizione all albo delle persone fisiche consulenti finanziari. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1.1. Premessa 1 GLOSSARIO 6 NORMATIVA 8 1.1 PREMESSA Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 11 novembre 2011, n. 220 Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio 1 La normativa Il D. lgs. 231/07 ha dato attuazione

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012

L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 1. IL NUOVO SISTEMA DELL INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA 1.1. La riforma dell intermediazione del credito 1 GLOSSARIO 6 APPROFONDIMENTI 9 NORMATIVA 10 1.1. LA RIFORMA

Dettagli

MODULO DI CANDIDATURA

MODULO DI CANDIDATURA MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

L identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

L identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti: Normativa Antiricilaggio: guida pratica UMCI Esaminiamo i vari adempimenti a seconda degli obblighi: a) Identificazione del cliente L identificazione consiste nella verifica dell identità del cliente e

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15 Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

ALLEGATO A (DI CUI ALL ART. 1, COMMA 1, LETT. N ) Modello MEDIATORI

ALLEGATO A (DI CUI ALL ART. 1, COMMA 1, LETT. N ) Modello MEDIATORI Modello MEDIATORI ALLEGATO A (DI CUI ALL ART. 1, COMMA 1, LETT. N ) Allegato ai moduli RI/REA I1/I2/INT P/S5/UL della pratica codice Il sottoscritto C.F. Sezione ANAGRAFICA IMPRESA in qualità di titolare/legale

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO. Cash Flow srl

FOGLIO INFORMATIVO. Cash Flow srl FOGLIO INFORMATIVO Cash Flow srl SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO Cashflow srl Via G. Porzio Centro Direzionale Isola A/3- Palazzo Le Gemme 80143 Napoli Tel. +39 081 787 57 62 Fax. +39

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l.

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l. REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l. Approvato all unanimità dagli Amministratori con decisione del 21 aprile 2009 SOMMARIO Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione Art. 2 - Composizione

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

ICT SECURITY N. 47 SETTEMBRE 2006 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E IL BINOMIO PRIVACY/SICUREZZA. Autore: Daniela Rocca

ICT SECURITY N. 47 SETTEMBRE 2006 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E IL BINOMIO PRIVACY/SICUREZZA. Autore: Daniela Rocca SOMMARIO La nuova normativa antiriciclaggio I presupposti dell identificazione Il contenuto e le modalità dell identificazione Il contenuto dell obbligo di registrazione e conservazione dei dati La segnalazione

Dettagli

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

TITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria)

TITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria) TESTO UNICO BANCARIO TITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria) 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ELENCO DELLE

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A Art. 1) ISTITUZIONE E istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l Elenco degli Agenti Sportivi Art.2) DEFINIZIONI E

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

ALLEGATO ALLA SCHEDA DEI MEDIATORI: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI

ALLEGATO ALLA SCHEDA DEI MEDIATORI: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI ALLEGATO ALLA SCHEDA DEI MEDIATORI: 1) ZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI (possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti dall art. 4, comma 3 lettera C)

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

I FINANZIAMENTI GARANTITI

I FINANZIAMENTI GARANTITI I FINANZIAMENTI GARANTITI Convegno La Mediazione Creditizia Milano 30 novembre 2010 1 Il Gruppo 2 Compass S.p.A. e Futuro S.p.A. Compass S.p.A., con una propria rete di sportelli diretti, dal 1960 opera

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322.

NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. NOTA Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. Con nostra circolare Serie Tecnica n. 146 del 22 dicembre 1997 è stato

Dettagli

proposta di legge n. 286

proposta di legge n. 286 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 286 a iniziativa dei Consiglieri Luchetti, Castelli presentata in data 12 gennaio 2005 ISTITUZIONE DEL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti

Dettagli

POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A. CODICE ETICO E DI CONDOTTA. Novembre 2012

POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A. CODICE ETICO E DI CONDOTTA. Novembre 2012 POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A. CODICE ETICO E DI CONDOTTA Novembre 2012 Premessa 1. Il Codice etico aziendale contiene i principi di comportamento per la conduzione dell attività di

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Privacy - Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali: indirizzi in materia di trattamento dei dati personali esistenti nelle banche dati del Comune. (Delibera G.C. n. 919 del 28.12.2006) Disposizioni

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

RISOLUZIONE N. 209/E

RISOLUZIONE N. 209/E RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.

Dettagli

Modelli ex d.lgs. 231/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015

Modelli ex d.lgs. 231/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015 Modelli ex d.lgs. 21/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015 L impatto immediato e diretto della L. 190/2012 sul d.lgs. 21/01 La Legge 190

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA FOGLIO INFORMATIVO Redatto secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del 29 Aprile 2005 dell'uic, nella Deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca d Italia del 25 luglio

Dettagli

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo)

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Altalex.it In tema di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

Regolamento del processo di controllo. della rete di vendita esterna

Regolamento del processo di controllo. della rete di vendita esterna Regolamento del processo di controllo della rete di vendita esterna INDICE REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI CONTROLLO DELLA RETE DI VENDITA ESTERNA... 3 1. PIANIFICAZIONE DELLA RETE DI VENDITA ESTERNA... 3

Dettagli