Com è nata la Costituzione

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1 La Costituzione e i diritti e i doveri dei cittadini Com è nata la Costituzione La nascita della Repubblica La Liberazione Il 25 aprile del 1945 è una data importante che tutti dobbiamo ricordare: è il giorno in cui l avanzata alleata e la resistenza partigiana liberarono definitivamente l Italia dal fascismo e dall occupazione tedesca. Le forze politiche antifasciste, rappresentate nel CLN (Comitato di liberazione nazionale) si trovarono d accordo sul fatto che il futuro dell Italia doveva essere deciso direttamente dal popolo. Fu perciò lasciata ai cittadini, uomini e donne usciti da vent anni di dittatura, la possibilità di scegliere se mantenere la monarchia o voltare completamente pagina dando vita a una Repubblica. I cittadini stessi dovevano eleggere un gruppo di rappresentanti con il compito di scrivere un nuovo testo costituzionale, in sostituzione dello Statuto albertino. Il referendum Questo accadde il 2 giugno 1946, data altrettanto importante da ricordare, quella che ha segnato la nascita della Repubblica. Quel giorno i cittadini furono consultati mediante un referendum istituzionale, cioè una votazione popolare e venne loro chiesto di scegliere tra monarchia e repubblica per decidere il futuro assetto istituzionale dell Italia. Si trattava delle prime elezioni libere dopo gli anni del regime fascista, ma anche delle prime elezioni veramente a suffragio universale: votarono finalmente anche le donne, alle quali, fino a quel momento, il diritto non era stato riconosciuto. Nello stesso giorno furono eletti anche i deputati dell Assemblea Costituente, cui fu attribuito il compito di redigere la nuova Costituzione. Il referendum si risolse a favore della forma repubblicana: 12 milioni e voti alla repubblica e 10 milioni e alla monarchia. Sia pure con una differenza di voti non molto forte, lo Stato italiano divenne una Repubblica e il nuovo re Umberto II si rassegnò a lasciare il Paese. All assemblea Costituente rimaneva il compito di eleggere un Capo provvisorio dello Stato, che sostituisse il re, e di provvedere alla redazione materiale di un testo costituzionale che stabilisse i meccanismi di funzionamento della nuova Repubblica. La nascita della Costituzione Lo Statuto albertino Lo Statuto albertino, cioè la carta costituzionale che il regno d Italia aveva ereditato dallo stato piemontese, era stato emanato da Carlo Alberto nel 1848 per far fronte ai moti insurrezionali che in quell anno si stavano diffondendo in tutta Europa. Il sovrano rinunciava a una parte dei suoi poteri assoluti e riconosceva ai sudditi alcune libertà fondamentali. Si trattava di una costituzione concessa dall alto e non elaborata da un organo rappresentativo del popolo, come è avvenuto per l attuale costituzione della Repubblica. L Assemblea costituente L Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946, era un organo collegiale, straordinario e temporaneo, eletto con lo scopo di scrivere e di approvare la nuova Costituzione. Era un organo straordinario, perché l esercizio della funzione costituente si esercita raramente nella vita di uno Stato, e temporaneo, perché destinato a sciogliersi con l entrata in vigore della nuova 1

2 Costituzione. Tra i suoi primi atti vi fu l elezione di Enrico De Nicola come Capo provvisorio dello Stato. Poiché l Assemblea costituente, composta da 556 membri, era un organo troppo numeroso per poter elaborare un testo costituzionale, si decise di istituire una Commissione ristretta di 75 deputati con il compito di redigere materialmente il progetto di Costituzione, che fu poi discusso in Aula e definitivamente approvato il 22 dicembre La Costituzione entra in vigore La Costituzione, dopo la promulgazione da parte del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entrò in vigore il 1 gennaio Alla fine del 1948 l Assemblea costituente si sciolse e tre mesi dopo si svolsero le elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica che, una volta insediati, in seduta comune elessero Luigi Einaudi come primo Presidente della Repubblica. Cos è e com è fatta la Costituzione Cos è la Costituzione Stato e Costituzione La Costituzione è l insieme delle norme fondamentali su cui si regge uno Stato: quindi ogni Stato ha una Costituzione. Il termine deriva dal latino constitutio, che indicava una legge di particolare importanza, solitamente emanata dall'imperatore. Negli Stati contemporanei la Costituzione ha la forma di un documento scritto, ed è la legge fondamentale, che enuncia in modo solenne e sintetico quali sono le funzioni e i compiti dei vari organi dello Stato, i limiti posti al potere di ogni organo, i rapporti tra lo Stato e i cittadini e i diritti e i doveri dei cittadini. La legge fondamentale La Costituzione è una legge, non un insieme di leggi. Può essere modificata nel tempo da altre leggi costituzionali (come avviene in Italia), ma è e rimane la legge fondamentale dello Stato. Si trova al vertice delle fonti del diritto, tanto che viene spesso definita anche legge delle leggi e costituisce l ordinamento giuridico perché contiene le norme di base a cui tutte le altre leggi dello Stato devono ispirarsi. Nell ordinamento giuridico italiano, per il principio di gerarchia delle fonti, una legge ordinaria che fosse in contrasto con la Costituzione potrebbe essere dichiarata incostituzionale e, quindi, dovrebbe essere annullata in tutto o in parte. Questa importante funzione di controllo è esercitata dalla Corte Costituzionale. La rigidità della Costituzione La flessibilità dello Statuto. Le costituzioni dell Ottocento non prevedevano particolari meccanismi per garantire la propria superiorità sulle altre leggi, ed è proprio per questo motivo che il Parlamento poteva modificare le norme costituzionali attraverso delle semplici leggi ordinarie. Anche lo Statuto albertino non stabiliva nessuna procedura particolare per la sua modifica, per cui il Parlamento poteva modificarlo senza problemi mediante le proprie leggi. Questa sua flessibilità consentì al regime fascista di stravolgerlo con leggi che modificavano i poteri degli organi dello Stato e limitavano i diritti dei cittadini, senza doverlo necessariamente dichiarare decaduto. 2

3 Le leggi costituzionali Diversamente dallo Statuto, la nostra Costituzione è rigida. Non significa che essa è immodificabile, ma che può essere cambiata solo attraverso leggi costituzionali, che richiedono un procedimento lungo e un accordo di larga maggioranza tra le forze politiche presenti in Parlamento. L Assemblea costituente ha voluto in questo modo proteggere la Costituzione dal pericolo di uno stravolgimento simile a quello subito dallo Statuto albertino per opera del fascismo. La rigidità è rafforzata, inoltre, dai poteri attribuiti alla Corte Costituzionale, l organo che ha il compito di annullare tutte le leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione. La Corte costituzionale Nonostante la possibilità rappresentata dall approvazione delle leggi costituzionali, non tutto può essere modificato o cambiato: alcune parti della Costituzione si possono definire intoccabili. Ad esempio, la Costituzione dichiara inviolabili, cioè non eliminabili in alcun modo, i diritti di libertà; inoltre afferma esplicitamente che in Italia non potrebbe essere di nuovo reintrodotta la monarchia. Statuto albertino e Costituzione della Repubblica Caratteri dello Statuto Possiamo effettuare un confronto tra lo Statuto albertino e la nostra Costituzione. Lo Statuto era: Concesso: in quanto venne concesso da Carlo Alberto, re di Sardegna il 4 marzo 1848, non tanto per benevolenza o generosità, ma per timore di perdere il trono a seguito dei moti rivoluzionari. Flessibile: perché modificabile con leggi ordinarie. Breve: cioè si limitava ad enunciare in maniera sintetica i diritti dei cittadini e a delineare la forma di governo. Caratteri della Costituzione La nostra Costituzione è: Votata: perché il suo testo è stato approvato nel dicembre 1947 dall Assemblea costituente, eletta a suffragio universale il 2 giugno Rigida: perché può essere modificata solo mediante leggi costituzionali ed esiste un controllo di costituzionalità sulle leggi ordinarie. Lunga: dato che contiene numerose norme dirette a disciplinare in modo dettagliato i diritti e doveri del cittadino e il funzionamento degli organi istituzionali. La struttura della Costituzione 139 articoli La Costituzione è composta da 139 articoli, anche se alcuni di questi sono stati abrogati nel 2001 con una legge costituzionale che ha modificato molto il Titolo V, riscrivendo le norme che riguardano Regioni, Province e Comuni. Le parti Il testo costituzionale si apre con i Principi Fondamentali e poi si suddivide in due parti. La prima riguarda i diritti e i doveri del cittadino (libertà personale, segretezza della corrispondenza, diritto di voto ecc.), la seconda è dedicata all ordinamento della Repubblica, cioè agli organi istituzionali (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo ecc..) In fondo troviamo le norme transitorie e finali, cioè quelle di durata limitata che dovevano garantire il passaggio alla nuova Costituzione. Ciascuna delle due parti è suddivisa in titoli che, a loro volta, si suddividono in sezioni che contengono un numero variabile di articoli. Ogni articolo è formato da uno o più commi. 3

4 I principi fondamentali I principi fondamentali della Costituzione Le basi dell ordinamento giuridico Nei primi 12 articoli della Costituzione sono enunciati i principi fondamentali dell ordinamento giuridico della Repubblica. Si trovano all inizio perché essi costituiscono le fondamenta, le basi su cui dovrebbero poggiare tutte le altre norme dell ordinamento. Non regolano una materia specifica, ma esprimono un complesso di valori che devono essere punto di riferimento per tutti, dal Parlamento al semplice cittadino. Sono le idee guida del nostro Stato, i valori che contraddistinguono il nostro sistema. Essi servono anche come chiavi di lettura per interpretare tutte le altre norme della Costituzione e dell ordinamento giuridico. Spesso la Corte costituzionale dichiara l incostituzionalità delle leggi ordinarie proprio perché contrastano con uno di questi principi. Tra essi vi sono: il principio democratico, quello lavorista, quello personalista, quello di eguaglianza. Il principio democratico Cos è la democrazia Etimologicamente, la parola democrazia significa governo del popolo. L art. 1 afferma solennemente che L Italia è una repubblica democratica e che la sovranità appartiene al popolo. Significa che il popolo è il vero artefice e protagonista delle decisioni politiche fondamentali che riguardano la collettività nazionale. È il popolo che ha il diritto e la concreta possibilità di determinare l orientamento politico dello Stato, perciò i governanti sono sottoposti alla volontà dei cittadini. Democrazia rappresentativa Il popolo in effetti non esercita direttamente la sovranità, se non in casi particolari (es. referendum), limitandosi, invece, a scegliere dei rappresentanti che poi assumeranno le decisioni politiche. I cittadini non possono influire molto sulle loro decisioni, ma hanno il potere di decidere periodicamente se mantenerli o sostituirli, promuovendoli o bocciandoli nel momento delle elezioni. Tutti gli stati democratici contemporanei si basano su questo principio e anche la democrazia italiana è di tipo indiretto o rappresentativo. Da cosa si riconosce la democrazia Per accertare se un sistema è democratico occorre verificare se la sovranità dei cittadini è garantita dal rispetto di alcune regole: - tutti i cittadini maggiorenni godono dei diritti politici, cioè possono votare ed essere votati; - essi devono essere liberi di votare secondo la propria opinione, formatasi attraverso la valutazione di proposte politiche diverse; - vale il principio della rappresentanza numerica: governa e decide chi ha il consenso della maggioranza dei cittadini; - la maggioranza non può limitare i diritti della minoranza, che può, quindi, fare opposizione e aspirare a diventare, a sua volta, maggioranza. Il principio lavorista Il diritto al lavoro Sempre l art. 1 definisce l Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La Costituzione ha voluto con questa affermazione solenne attribuire al lavoro un valore primario, in quanto momento di realizzazione della persona umana e, nello stesso tempo, strumento per 4

5 assolvere il debito dell individuo nei confronti della società.nell art.4 la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo. Questo non vuol dire che un disoccupato possa ottenere lavoro rivolgendosi a un giudice, ma che il diritto al lavoro deve essere reso effettivo: il potere politico può e deve adottare tutte le misure possibili per combattere la disoccupazione. Il dovere Lavorare non è solo un diritto, ma anche un dovere di solidarietà. Il secondo comma dell art. 4 stabilisce che ogni cittadino ha il dovere di svolgere.. un attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. In sintesi, il lavoro è considerato come un mezzo attraverso cui ciascuno può realizzare la propria personalità e contribuire all accrescimento del benessere della collettività. Il principio personalista L individuo prima dello Stato L art. 2 afferma che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità È il riconoscimento della centralità della persona umana. Lo Stato, secondo la nostra Costituzione, è al sevizio dell individuo e non viceversa, perché l individuo e la sua dignità sono più importanti di qualsiasi altro obiettivo dello Stato. L uomo è un fine e non un mezzo dello Stato per raggiungere i suoi scopi. Questo principio è in netto contrasto con le ideologie totalitarie e con l oppressivo rapporto Stato-cittadino che aveva caratterizzato il regime fascista. Che l uomo sia più importante dell istituzione lo si capisce anche dall uso del verbo riconoscere. Non è la Repubblica che attribuisce i diritti, ma questi esistono già da prima e sono connaturati alla persona, cioè nascono con lei. Lo Stato si impegna a garantirli, cioè a rispettarli e farli rispettare. Molti di questi diritti sono riconosciuti espressamente dalla Costituzione in articoli specifici (la libertà personale, l inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestazione del pensiero ecc.) ma l art. 2 garantisce, ovviamente, tutti gli altri diritti della persona, come quello alla vita, o alla riservatezza. Questi diritti sono definiti inviolabili, nel senso che il Parlamento non potrebbe, nemmeno con una legge costituzionale, limitarli o cancellarli. Le formazioni sociali I diritti non spettano solo all uomo considerato individualmente, ma anche alle formazioni sociali o comunità di cui fa parte, dato che non vive isolato, ma è un essere sociale che sente il bisogno di unirsi ai suoi simili in particolari gruppi: famiglie, comunità religiose, scuole, associazioni, partiti politici, sindacati di lavoratori. A queste formazioni sono riconosciuti gli stessi diritti spettanti al singolo, per cui esse possono manifestare liberamente le proprie idee, rivolgersi a i giudici per tutelare i propri interessi, aprire sedi, organizzare riunioni ecc. La Costituzione ci dice anche un altra cosa: che i diritti dei singoli sono protetti anche all interno delle formazioni sociali, che non possono, quindi, commettere abusi nei loro confronti: si pensi alla posizione dei figli all interno della famiglia, alla condizione degli studenti a scuola, alla subordinazione degli operai in un impresa. I doveri dei cittadini Strettamente connesso con il principio personalista, c è anche quello solidarista. La Costituzione stabilisce una simmetria tra i diritti e i doveri perché ai cittadini richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale A questi doveri ciascuno adempie esercitando i propri diritti politici, come il voto, rispettando gli obblighi imposti dalla Costituzione e dalle leggi, difendendo la Patria e pagando le tasse e le imposte, in modo da dare il proprio contributo per sostenere le spese pubbliche. 5

6 Il principio di uguaglianza. L uguaglianza in senso formale Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali : questo è scritto in maniera molto chiara al primo comma dell art. 3 della Costituzione. La norma non descrive, però, una situazione di fatto, dato che gli uomini nella società sono molto diversi l uno dall altro: ci sono i sani e i malati, i ricchi e poveri, i giovani e gli anziani, i forti e i deboli, gli istruiti e gli analfabeti, i capaci e gli incapaci. Quando La Costituzione parla di uguaglianza, non rappresenta la realtà così com è, ma si stabilisce una regola che impone di considerare gli uomini uguali senza tenere conto delle loro diversità. Questo è il principio dell uguaglianza formale e ha due aspetti. Davanti alla legge Quando leggiamo nelle aule dei tribunali La legge è uguale per tutti ci rendiamo conto che oggi la legge si applica a tutti in modo uguale e non ci sono eccezioni o privilegi. Nessuno può dire di essere sopra la legge, perché tutti sono uguali davanti alla legge. Nella legge A loro volta, le leggi approvate dal Parlamento devono dettare una disciplina uguale per tutti, senza creare irragionevoli differenze tra i cittadini. Le persone non possono essere discriminate e trattate diversamente sulla base della razza, della religione, delle opinioni politiche ecc. In questo caso si parla di uguaglianza nella legge o di parità di diritti L uguaglianza in senso sostanziale La Costituzione, tuttavia, va oltre e affida alla Repubblica un compito ulteriore, quello di attenuare le distanze tra le condizioni di vita degli individui. Anche quando sono garantiti a tutti gli stessi diritti, rimangono sempre delle differenze di ordine economico e sociale che rendono profondamente diseguali le situazioni dei cittadini. In questo caso l uguaglianza, che, come abbiamo visto, non corrisponde allo stato delle cose, diventa per lo Stato un fine da raggiungere. Il secondo comma dell art.3 contiene il principio di eguaglianza sostanziale : È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Impegno a favore dei deboli In realtà, la Costituzione non promette l effettiva eguaglianza tra i cittadini, ma impegna la Repubblica a intervenire per dare ai più deboli i mezzi e le opportunità per esercitare effettivamente i propri diritti. Questo avviene sia attraverso l accesso gratuito ai servizi pubblici, come l istruzione o la sanità, sia mediante leggi che non trattano tutti allo stesso modo, ma creano delle condizioni più favorevoli per chi è più debole, o più povero o più bisognoso di protezione. Ecco perché ci sono delle norme che introducono regole che avvantaggiano certi soggetti rispetto ad altri, perché essi si trovano in una situazione di fatto particolarmente critica: diversamente abili, famiglie numerose, anziani, studenti capaci ma a basso reddito, disoccupati ecc. Lo Stato può e deve intervenire, anche creando delle disuguaglianze legislative, per contrastare e riequilibrare le disuguaglianze di fatto. 6

7 I diritti di libertà I diritti civili Difesa dal potere dello Stato In tutte le costituzioni dalla fine del 700 in poi, hanno trovato pieno riconoscimento i diritti di libertà, intesi come protezione dall esercizio arbitrario del potere dello Stato nei confronti dei cittadini. Poiché lo Stato ha il monopolio della forza, la libertà dell individuo è tutelata quando viene limitato e definito l ambito entro cui lo Stato può usare i suoi poteri. Questi diritti, che vengono chiamati civili, garantiscono una difesa dal potere coercitivo dello Stato e la nostra Costituzione li enuncia nella Parte prima sotto il titolo Rapporti civili. Il regime fascista aveva smantellato il sistema dei diritti riconosciuto dallo Statuto albertino: perciò l Assemblea costituente non si è voluta fermare a una generica elencazione, ma ha specificato i singoli diritti di libertà e i casi e i modi in cui possono essere limitati, per impedire che in futuro venisse data un interpretazione della norma che potesse portare ancora a una loro riduzione. La libertà viene presa in considerazione sia nei suoi aspetti materiali e fisici (libertà personale, di domicilio, di circolazione e soggiorno), sia nei suoi aspetti spirituali (libertà religiosa, di manifestazione del pensiero), sia nei suoi aspetti collettivi (libertà di riunione, di associazione). La libertà personale Libertà preliminare alle altre La libertà personale consiste nel non essere sottoposto a qualsiasi genere di costrizione fisica. Si tratta, ovviamente, di una libertà fondamentale e preliminare rispetto a tutte le altre. Un individuo che si trova con la paura di essere arrestato arbitrariamente, percosso o torturato, come fa a trovare il coraggio di riunirsi liberamente con gli altri, votare, comunicare il proprio pensiero? Ecco cosa stabilisce l art. 13: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Riserva di legge La Costituzione stabilisce con precisione in che modo lo Stato può limitare la libertà personale. Innanzi tutto solo il potere legislativo, cioè il Parlamento, come organo che rappresenta direttamente del popolo, può indicare i casi e i modi in cui è possibile limitare la libertà personale e può farlo, naturalmente solo attraverso una legge. Si parla in questo caso di riserva di legge. Riserva di giurisdizione. Solo i giudici, cioè magistrati che agiscono con imparzialità e obiettività e non sono sottoposti ad altro potere che possa influenzare le loro decisioni, possono adottare misure restrittive della libertà e quindi ordinare l arresto o la perquisizione di una persona. Obbligo di motivazione I giudici devono motivare il provvedimento restrittivo, cioè devono spiegare le ragioni per cui hanno applicato le leggi e privato un individuo della sua libertà. Poteri dell autorità di polizia Da questi principi emerge che l arresto o la perquisizione devono essere preceduti da un provvedimento giudiziario, motivato ed emesso in casi previsti dalla legge. 7

8 Queste regole non possono essere applicate quando una persona viene colta in flagranza, cioè mentre sta compiendo un reato. È il secondo comma dell art.13 che regola questa ipotesi: In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto In sostanza: la polizia può arrestare una persona in particolari casi, ma entro un tempo brevissimo il giudice deve convalidare l arresto, altrimenti la persona non può più essere trattenuta. No a forme di violenza Il terzo comma dell art.13 vieta ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà e l art. 27 stabilisce che le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso umanità e devono comunque tendere alla rieducazione del condannato. Presunzione di non colpevolezza Lo stesso art. 27 fissa il principio di non colpevolezza, secondo il quale L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva cioè una condanna che non può più essere messa in discussione in un processo davanti a un giudice di livello superiore. Nel corso di un processo penale l imputato non è necessariamente un delinquente e la sua colpevolezza deve essere dimostrata, attraverso prove convincenti, dal magistrato che lo accusa. L inviolabilità del domicilio Cos è il domicilio Il domicilio è inteso, secondo la Costituzione, come il luogo in cui una persona risiede, l ufficio in cui esercita il proprio lavoro, o l albergo in cui si trova temporaneamente. La libertà di una persona si esprime anche attraverso la possibilità di escludere gli altri, compreso lo Stato, dai luoghi in cui si svolge la sua vita privata e la sua intimità. Riserva di legge e di giurisdizione L art. 14 afferma : Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, cioè occorre un ordine motivato del giudice nei soli casi previsti dalle leggi. Anche qui, in caso di urgenza, le forze di polizia possono agire di propria iniziativa ed effettuare perquisizioni senza l ordine di un giudice, ma devono ottenere successivamente la convalida da parte del magistrato. La libertà e la segretezza della corrispondenza Forme di comunicazione L art. 15 stabilisce che La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Sono protette da questa norma tutte le forme di comunicazione, anche quelle che, negli anni in cui è stata scritta la Costituzione, non erano nemmeno immaginabili: corrispondenza postale, chiamate telefoniche, sms, fax, posta elettronica. Viene riconosciuto al singolo il diritto di corrispondere e comunicare il proprio pensiero a specifici destinatari senza che altri ne vengano a conoscenza, ma questo principio può subire delle eccezioni quando le intercettazioni sono utili per smascherare i colpevoli di reati. 8

9 Disciplina restrittiva. Per evitare abusi, la legge prevede i casi in cui è possibile ricorrere a questi strumenti di indagine e la stessa Costituzione detta una disciplina particolarmente restrittiva, perché attribuisce solo ai giudici il potere di ordinare le intercettazioni: nemmeno in caso di urgenza la polizia può sentirsi autorizzata a farlo autonomamente. La libertà di circolazione e di soggiorno Spostarsi e stabilirsi ovunque La libertà di circolazione consiste nella possibilità di spostarsi senza limitazioni all interno del territorio nazionale, mentre quella di soggiorno permette di stabilirsi in qualunque luogo, anche temporaneamente. Questo diritto viene riconosciuto dall art. 16 : Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Limitazioni Solo attraverso delle leggi è possibile stabilire limiti al soggiorno e alla circolazione delle persone e, comunque, solo per ragioni di sanità, come ad esempio malattie contagiose, zone altamente inquinate, oppure per ragioni di sicurezza, per la presenza di frane o di esercitazioni militari. In questi casi è possibile vietare l accesso delle persone a una zona o la loro permanenza nell area. In nessun caso la restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Libertà di espatrio Il terzo comma dell art. 16 stabilisce che Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ; in altre parole, sono circostanze che limitano la libertà di espatrio il possesso di un passaporto o di una carta di identità non validi, oppure l avere processi penali in corso per reati gravi. In tutti gli altri casi, il cittadino può uscire dai confini nazionali e non gli può essere impedito il ritorno in Patria. Con l art. 35 la Costituzione riconosce anche la libertà di emigrazione, cioè quella di recarsi all estero per stabilirsi più o meno definitivamente nel territorio di un altro Paese per esercitarvi un attività lavorativa La libertà di riunione Riunioni pacifiche A differenza dei regimi totalitari, che vedono con sospetto tutte le manifestazioni, le assemblee e le attività organizzate, la nostra Costituzione attribuisce loro un particolare valore, perché servono ad esercitare in modo più efficace altre libertà civili, religiose, politiche e sindacali. Così all art. 17 afferma che I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Se la riunione non è pacifica può esser sciolta dalla polizia anche con la forza. Per riunione s intende la presenza, preventivamente concordata, di persone in uno stesso luogo e per un tempo limitato. Queste persone possono stare ferme, come in un assemblea o in un incontro con esponenti politici, oppure possono muoversi, come accade in una processione o in un corteo. In luogo pubblico Le riunioni possono avvenire in luogo privato (una casa, la sede di un associazione o di un partito), aperto al pubblico (un cinema, un teatro, uno stadio, il salone di un bar), o in luogo pubblico (una strada o una piazza) e solo in quest utimo caso deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 17) 9

10 Sono casi eccezionali, dovuti a particolari situazioni di tensione in città, tali da portare a gravissimi disordini, o alla condizione dei luoghi, come ad esempio una manifestazione in una zona terremotata. La libertà di associazione Pluralismo I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale : così l art. 18 garantisce la libertà di associazione. Le associazioni sono unioni di persone che durano nel tempo e sono dirette al raggiungimento di scopi culturali, sportivi, politici, ricreativi. Tutto ciò che è permesso al singolo si può perseguire anche in forma associata, senza bisogno di alcuna autorizzazione. Il fascismo non vedeva di buon occhio le libere associazioni perché potevano essere concorrenziali con quelle del regime e, potenzialmente, sovversive, tanto che le aveva vietate quasi tutte. La Costituzione, invece, vede l associazionismo non con timore, ma con favore e sottolinea che qualsiasi associazione è un arricchimento per l individuo e per la collettività ed è un bene per la democrazia, che si fonda sul pluralismo. Associazioni vietate Ciò che è vietato al singolo, perché costituisce reato, non può diventare attività esercitata in forma associata, in tal caso si avrebbe un associazione a delinquere, come lo è una banda armata, un organizzazione mafiosa o terroristica. Sempre secondo l art. 18 sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Le associazioni segrete sono quelle che tengono nascosta la loro esistenza, i loro scopi e i nomi degli associati, e quindi si presume che perseguano finalità illecite o contrarie all ordine costituzionale. Le associazioni a carattere militare (al cui interno c è un rigida gerarchia e un organizzazione simile a quella dell esercito) sono vietate solo se manifestano l intenzione di raggiungere determinati obiettivi politici. La libertà religiosa Stato laico Uno Stato si definisce laico quando riconosce la libertà a tutte le confessioni religiose e non esprime preferenze attribuendo ad una di esse la natura di religione di Stato. Ai tempi dello Statuto Albertino vigeva il principio secondo cui doveva considerarsi come sola religione dello Stato la religione cattolica. Nei Patti lateranensi, firmati tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica nel 1929, era ribadito lo stesso concetto. Solo con il nuovo Concordato del 1984 si è abbandonato questo principio e si è affermata l uguale libertà di tutte le confessioni, religiose, in linea con quanto espresso dalla Costituzione nell art. 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Libertà di fede, di propaganda e di culto La libertà religiosa è riconosciuta a tutti, quindi sia ai cittadini che agli stranieri che risiedono nello Stato, e comprende innanzitutto la libertà di fede, cioè quella di aderire a un credo religioso, di dissociarsi per abbracciarne un altro, di fare professione di ateismo, oppure di non rivelare le proprie convinzioni. Il proprio credo può essere esercitato attraverso la creazione di associazioni religiose, l attività di propaganda per acquisire nuovi seguaci e la manifestazione in privato e in pubblico del culto attraverso la partecipazione alle funzioni religiose. Nel concetto di libertà di culto è ricompresa anche la libertà di aprire edifici sacri (chiese, sinagoghe, moschee o altri templi) 10

11 La libertà di manifestazione del pensiero Pluralismo L art. 21 riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure Questa libertà garantisce a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni perché è dal dibattito e dal confronto tra idee e posizioni diverse che la società si arricchisce e si evolve. A differenza dei regimi autoritari, che sistematicamente reprimono il dissenso per affermare solo un unica verità di Stato, corrispondente alle scelte politiche di chi governa, la nostra Costituzione ritiene che il pluralismo ideologico costituisca uno dei fondamenti del sistema democratico. La libertà comprende non solo il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma anche il diritto al silenzio, cioè quello di non esternare ciò che si pensa, e il diritto di utilizzare una pluralità di mezzi di comunicazione: stampa, radio, manifesti, spettacoli, internet. Limiti La Costituzione stabilisce come limite al diritto il rispetto del buon costume, cioè del pudore sessuale, tuttavia la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi fino a violare altri diritti fondamentali, come l onore o il rispetto della persona, oppure la sua riservatezza. Anche la divulgazione di segreti militari o di Stato o i risultati di un indagine giudiziaria ancora in corso sono vietati e costituiscono limiti alla libertà riconosciuta dall art. 21. Libertà di stampa Il secondo comma dell art. 21 afferma che La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, cioè vieta che lo Stato possa controllare il contenuto di libri e giornali prima che vengano messi in circolazione. Il controllo preventivo sulla stampa era ed è uno degli strumenti tipici dei sistemi autoritari per impedire la diffusione di informazioni o idee pericolose. La Costituzione afferma, invece, la piena libertà, per chiunque, di pubblicare e diffondere materiale stampato senza sottoporsi ad alcun controllo preventivo. Il diritto alla capacità giuridica, alla cittadinanza e al nome Nessuna limitazione per motivi politici Art. 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Le leggi fasciste avevano limitato la capacità giuridica e privato della cittadinanza gli appartenenti alla comunità ebraica e gli oppositori del regime fuggiti all estero. In altri casi avevano imposto l italianizzazione dei cognomi stranieri a chi apparteneva alle minoranze linguistiche (soprattutto di lingua slava). Proprio per evitare che nell ordinamento repubblicano si possano ripetere situazioni altrettanto odiose, la Costituzione vieta le limitazioni di questi diritti della persona quando siano dettate da motivi politici. Le prestazioni personali e patrimoniali imposte Tributi e altre attività dovute nell interesse generale Fin dalle prime costituzioni, al Parlamento venne attribuito il compito di approvare le leggi che istituivano le imposte, infatti solo l organo che rappresenta il popolo può, mediante una legge, imporre sacrifici ai cittadini. Anche la nostra Costituzione, all art. 23 afferma che Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge 11

12 La norma contiene una riserva di legge : solo attraverso un atto del Parlamento si può chiedere ai cittadini il pagamento dei tributi o lo svolgimento di certe attività di interesse pubblico. Le prestazioni patrimoniali consistono nell obbligo di versare determinate somme allo Stato per contribuire alle spese pubbliche: tasse e imposte. Le prestazioni personali comprendono ad es. l obbligo del servizio militare, l obbligo di fare il testimone nei processi, l obbligo di assistenza dei medici e quello di assistenza legale degli avvocati nei confronti di persone che non hanno mezzi per difendersi (gratuito patrocinio) Diritto di accesso alla giustizia Tutela giudiziaria Non è sufficiente che la Costituzione si limiti a riconoscere diritti ai cittadini, non bastano le dichiarazioni di principio, è necessario che alle persone sia riconosciuta la possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere il rispetto di questi diritti. Infatti l art. 24 stabilisce che: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sia i cittadini che gli stranieri possono ricorrere ai giudici per tutelare le proprie ragioni e non hanno altro mezzo, perché nessuno può farsi giustizia da solo. Diritto alla difesa Sia l imputato nel processo penale, sia chi è chiamato davanti a un giudice civile per difendere le proprie ragioni, ha diritto ad un difensore, cioè all assistenza di un avvocato, e ha diritto ad un effettiva partecipazione agli atti e alle fasi del giudizio. Può, cioè, esporre i propri argomenti a difesa, mostrare le prove e deve essere informato su tutto ciò che avviene nel processo e sulle argomentazioni della parte avversa. I rapporti etico-sociali La formazione del cittadino Gli articoli del Titolo II della Costituzione mettono al centro dell attenzione le istituzioni e le formazioni sociali che hanno la funzione di educare, far crescere i cittadini e mantenere la loro condizione di benessere psico-fisico: famiglia, scuola, tutela della salute. La famiglia Società naturale La Repubblica, afferma l art. 29 della Costituzione, riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La famiglia è la forma primaria di convivenza umana, fondata sul bisogno dell uomo di superare la dimensione individuale, di instaurare una relazione affettiva, di darsi reciproca assistenza e di garantire protezione e cura dei figli. È la prima cellula della società e lo Stato non può fare altro che riconoscere la sua esistenza e non può mettere ostacoli alla sua formazione o limitarne l autonomia, intromettendosi nelle sue decisioni. 12

13 Matrimonio e parità La base dell unione familiare è il matrimonio, cioè quell atto giuridico solenne con il quale un uomo e una donna si assumono determinati impegni reciproci. Dal matrimonio nasce la famiglia legittima, mentre dalla semplice convivenza nasce la famiglia di fatto. Le relazioni tra marito e moglie sono fondate sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, cioè sulla parità dei diritti e dei doveri, per cui non è ammissibile che il marito mantenga una posizione predominante all interno della coppia e se ne serva per prevalere nelle scelte che riguardano i figli o la vita familiare. I figli L art. 30 stabilisce che È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. I figli procreati durante il matrimonio, i cosiddetti figli legittimi, quelli adottivi, e quelli nati da persone non sposate, cioè i figli naturali, tra loro hanno gli stessi identici diritti e i genitori sono tenuti a fare il possibile per soddisfare i loro bisogni materiali, affettivi e morali. Quando i genitori non sono in grado di adempiere a questi doveri, possono perdere la potestà sui figli. La tutela della salute Il diritto a essere curati L art. 32 afferma: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. La Costituzione definisce fondamentale il diritto alla salute, proprio perché esso costituisce il presupposto per il pieno godimento degli altri diritti costituzionali. Tutti hanno diritto ad essere curati e lo Stato si impegna a garantire un servizio sanitario pubblico e gratuito in grado di fornire le cure e le medicine necessarie per salvaguardare il benessere dell individuo e, di conseguenza, della collettività. Il diritto alla salute comprende anche il diritto ad un ambiente sano e non inquinato, a prodotti alimentari e beni di consumo non nocivi, al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L istruzione Libertà di insegnamento La Costituzione afferma che L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento (art. 33). Diversamente da quanto aveva tentato di fare il fascismo e da quanto, purtroppo, avviene ancora in molti regimi autoritari, la Costituzione impedisce allo Stato di imporre agli scienziati, agli artisti e agli insegnanti una determinata idea politica, una particolare ideologia o un credo religioso. Si tratta dello stesso principio che sta alla base della libertà di manifestazione del pensiero. Scuola pubblica e privata La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. (art. 33). Lo Stato, dunque, garantisce il pluralismo nell ambito dell istruzione. Innanzitutto, si assume il compito di istituire scuole di ogni ordine e grado, in modo da assicurare a tutti, soprattutto a chi non può permettersi di frequentare istituti a pagamento, la 13

14 possibilità di avere un istruzione. Ma lascia anche la libertà ai privati di istituire scuole di ogni tipo, a condizione che queste non comportino spese per lo Stato, che non è perciò tenuto a forme di finanziamento o sostegno economico delle scuole private. Diritto all istruzione La scuola è aperta a tutti dichiara in modo esplicito l art. 34, cioè ai cittadini italiani e agli stranieri, senza discriminazioni razziali, politiche, sociali o religiose. L istruzione, quindi, non può essere privilegio di pochi, ma deve diventare diritto di tutti. In particolare, l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.. L alunno ha l obbligo di frequentare la scuola fino ad una certa ètà, ma nello stesso tempo può soddisfare il suo diritto perché la frequenza è gratuita. Diritto allo studio. L effettiva possibilità di accedere all istruzione, soprattutto a quella superiore e universitaria, dipende però anche dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie. Per questa ragione la Costituzione non si limita a dire che tutti hanno il diritto di accedere alla scuola, ma si preoccupa di garantire agli studenti che raggiungono alti livelli di profitto, pur trovandosi in condizioni disagiate, la possibilità di proseguire gli studi. Afferma sempre l art. 34: i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi attraverso aiuti economici, borse di studio, assegni alle famiglie. I rapporti economici Economia mista L intervento dello Stato Il sistema economico delineato dalla Costituzione è un tipico sistema a economia mista, in cui la proprietà dei beni, anche di quelli di produzione, può essere sia pubblica che privata; questo tipo di sistema funziona grazie all iniziativa economica dei privati, ma con i limiti e i controlli imposti dallo Stato per proteggere alcuni interessi sociali e lo Stato stesso può intervenire per svolgere attività economica o indirizzare le scelte delle imprese e delle famiglie. I diritti che la Costituzione, nel Titolo III, riconosce ai cittadini in campo economico riguardano il lavoro, la proprietà e l iniziativa economica. Il lavoro subordinato Debolezza dei lavoratori La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni afferma l art. 35, prendendo in considerazione il lavoro autonomo e quello alle dipendenze di altri, produttivo di beni materiali o intellettuale, perché utile al progresso della società ( art. 4). La situazione di particolare debolezza dei lavoratori subordinati, cioè di quelli che lavorano alle dipendenze e sotto la direzione di altri, ha determinato, però, una maggiore attenzione verso di essi e verso e i loro diritti. La retribuzione Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36). 14

15 La Costituzione stabilisce che a una determinata quantità e qualità di lavoro debba corrispondere un adeguato stipendio, cioè che lavori uguali debbano essere retribuiti allo stesso modo. Ma non basta: in ogni caso, la retribuzione non può scendere al di sotto di un minimo che permetta al lavoratore e alla sua famiglia di vivere dignitosamente. Questo minimo corrisponde a quanto stabilito nei contratti collettivi. Orario e riposo La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi (art. 36) L orario massimo di lavoro, il riposo settimanale, il periodo annuale di ferie, sono previsti sia per dare la possibilità di recuperare le proprie energie, sia, soprattutto, per lasciare ai lavoratori il tempo da dedicare a se stessi e alla propria famiglia. Si tratta di diritti irrinunciabili, per cui ogni accordo diverso sarebbe nullo. Donne e minori La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (art. 37) Le donne nel mondo del lavoro non devono essere discriminate. Va garantita assoluta parità di diritti e di retribuzione, anzi, devono esistere leggi che proteggono in modo particolare le lavoratrici madri, vietando, per esempio il loro licenziamento e riconoscendo loro un periodo di assenza retribuita prima e dopo la nascita del figlio. Per quanto riguarda il lavoro minorile, la costituzione afferma che la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato Inoltre, la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. (art. 37). L età minima per potere assumere un ragazzo è oggi di 16 anni. Previdenza e assistenza Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. (art. 38). Lo Stato si occupa, perciò, dell assistenza sociale delle persone con redditi molto bassi e che, per l età o per problemi fisici o mentali, non sono in grado di lavorare. Questa protezione, che costituisce un espressione del principio di solidarietà, viene attuata soprattutto attraverso pensioni, assegni o altre somme che lo Stato concede a chi si trova nel bisogno. La previdenza, invece è una cosa diversa. Il secondo comma dell art. 38 dice che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria Il sistema della previdenza sociale si rivolge ai soli lavoratori e ha lo scopo di garantire una pensione in caso di vecchiaia, invalidità, disoccupazione. I datori di lavoro versano obbligatoriamente per i lavoratori alle loro dipendenze determinate somme di denaro (contributi) agli istituti di previdenza (es. INPS) che provvederanno poi a pagare le pensioni ai lavoratori, quando questi ne avranno diritto. La libertà sindacale Associazioni di lavoratori Il sindacato è un associazione di lavoratori costituita per proteggere i propri interessi nei confronti dei datori di lavoro. Uno dei compiti del sindacato è quello di stipulare i contratti collettivi di lavoro, che regolano per intere categorie di dipendenti il salario, l orario di lavoro, le ferie ecc. La Costituzione, all art. 39 sancisce che l'organizzazione sindacale è libera e questa libertà comprende il diritto di costituire nuovi sindacati, di aderire a un sindacato esistente o di non iscriversi a nessun sindacato, di fare propaganda e difendere i diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 15

16 Il diritto di sciopero Il principale strumento di lotta sindacale è lo sciopero. I lavoratori subordinati, per chiedere un aumento del salario o un miglioramento delle condizioni di lavoro, si astengono dal lavoro per un certo periodo di tempo, creando un danno all impresa che è costretta a diminuire o fermare la produzione. Lo sciopero è un astensione collettiva dal lavoro, proclamata dai sindacati, che sospende il rapporto di lavoro: il lavoratore non presta la sua attività e il datore di lavoro non lo retribuisce per le ore o i giorni in cui ha scioperato. L art. 40 afferma: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano e, quindi, lo riconosce espressamente come un diritto. Per questa ragione, lo Stato non può vietare né punire l astensione collettiva dal lavoro e chi vi partecipa non può nemmeno essere licenziato dal suo datore di lavoro. Limiti al diritto Per non danneggiare i cittadini che hanno bisogno di determinati servizi, la legge ha regolato il diritto si sciopero nei servizi pubblici essenziali, come la sanità, la scuola, i trasporti. In questi settori, i sindacati devono dare un preavviso e indicare la durata dello sciopero e, in ogni caso, i lavoratori devono assicurare un livello minimo di funzionamento, come ad es. il pronto soccorso negli ospedali. Se questi limiti non vengono rispettati, i lavoratori possono essere precettati, cioè ricevere l ordine di recarsi al lavoro nonostante sia stato proclamato lo sciopero. La libertà di iniziativa economica Impresa privata Secondo l art. 41 l'iniziativa economica privata è libera, cioè i privati possono svolgere qualsiasi attività d impresa, cioè attività produttiva e di scambio finalizzata alla realizzazione di un profitto. L iniziativa economica dei privati ha un ruolo decisivo per la creazione della ricchezza e lo sviluppo, ma deve essere circondata da limiti e da cautele, per cui non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L attività imprenditoriale non deve mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori, la loro libertà e dignità e non può andare contro gli interessi della società, provocando danni ambientali o diffondendo prodotti rischiosi per i consumatori. Il diritto di proprietà Proprietà privata e pubblica La proprietà è il diritto di utilizzare e di cedere liberamente i propri beni, senza che gli altri lo impediscano. Recita l art. 42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Funzione sociale Secondo la Costituzione, la proprietà privata non è riconosciuta solo per assicurare l interesse del suo titolare, ma anche per la sua funzione sociale. Essa, infatti, deve soddisfare l interesse della collettività e favorire il suo progresso. La propria ricchezza, se impiegata bene, può creare lavoro e benessere per tutti, così da arrecare vantaggi a tutta la comunità. 16

17 Espropriazione Può accadere che un bene privato, come un terreno, debba essere destinato a un uso pubblico, per esempio alla costruzione di un edificio pubblico o di una strada. In questi casi la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. Quando la legge lo prevede e ci sono ragioni di pubblica utilità, lo Stato o un altro ente pubblico possono, dunque, togliere il bene al legittimo proprietario, pagandogli una somma come indennità per la perdita subita. I rapporti politici I cittadini e lo Stato Diritti In un sistema democratico ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita del Paese attraverso una serie di strumenti e di opportunità: il diritto di voto, di candidarsi alle elezioni, di dare vita o di aderire a un partito politico. In questo modo si pone in una posizione attiva di intervento e di indirizzo nella gestione della vita pubblica. Doveri A fronte di questi diritti politici, e di tutti gli altri riconosciuti dalla Costituzione, ai cittadini è richiesto l adempimento di una serie di doveri: la difesa della Patria, la fedeltà alla Costituzione, il rispetto delle leggi, il contributo alle spese pubbliche attraverso il pagamento di tasse e imposte. Sono due facce della stessa medaglia: la dignità dell uomo e del cittadino non si raggiunge solo attraverso l esercizio dei diritti, ma anche attraverso l impegno nell adempiere ai propri obblighi verso la collettività. Il diritto di voto Suffragio universale Il diritto di voto, cioè il diritto di esprimere il proprio voto alle elezioni e al referendum, è uno dei più importanti diritti politici del cittadino. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, dice la Costituzione all art. 48. Il suffragio universale, cioè maschile e femminile, è una conquista di civiltà relativamente recente: in Italia il voto è stato esteso alle donne solo nel Caratteri del voto Sempre secondo l art. 48: Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Personale vuol dire che l elettore deve esprimere il voto di persona e non può mandare al seggio un proprio rappresentante. Uguale significa che ogni elettore ha a disposizione un solo voto e ogni voto vale per uno, non essendo ammissibile che un elettore possa votare più volte o che il suo voto valga il doppio o il triplo di quello degli altri. 17

18 Il voto per essere libero deve essere anche segreto : l elettore, cioè, non può subire nessuna violenza, neppure di tipo psicologico, al momento del voto e la segretezza sulla sua scelta politica è proprio la garanzia della sua libertà di voto. Dovere civico Il voto è un dovere morale e politico del cittadino e non un obbligo vero e proprio. Non sono previste sanzioni per chi non vota perché l elettore è libero di astenersi, cioè di non andare votare. Il diritto di associarsi in partiti Organizzazioni stabili I partiti sono associazioni politiche che, ispirandosi ad alcuni interessi e valori, si prefiggono lo scopo di conservare la società in un certo modo oppure di cambiarla e, per fare questo, mirano alla conquista del potere politico o, comunque, a influenzare chi governa. Si riconoscono per i loro simboli, hanno delle sedi, sono rappresentati da propri leader e hanno un numero degli iscritti che può essere anche molto elevato. Di solito, quindi, hanno un organizzazione stabile e regole interne. Nei sistemi democratici i partiti hanno una funzione importante: fungono infatti da intermediari, perché gli elettori non scelgono mai direttamente i propri rappresentanti, ma votano i partiti e, di conseguenza, eleggono i candidati che gli stessi partiti hanno inserito nelle liste. Pluralismo La Costituzione all art. 49 afferma: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale - La libertà dei cittadini di dare vita a partiti assicura il pluralismo democratico, cioè la presenza sulla scena politica di diversi soggetti che si confrontano e tra cui gli elettori possono scegliere. Il metodo democratico va applicato anche all interno dei partiti, che devono dare agli iscritti la possibilità di discutere la linea politica da seguire e di scegliere i propri leader. L accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive Uguaglianza e pari opportunità Secondo l art. 51: tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge Uomini e donne, in applicazione del principio di eguaglianza sancito dall art. 3, possono essere assunti per svolgere pubblici uffici (impiegati dello stato, magistrati, poliziotti, militari, ecc.) senza distinzioni, anzi, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, impegnandosi a ridurre lo svantaggio di fatto delle donne nei confronti degli uomini. Il principio di parità vale anche per le cariche elettive, cioè per gli incarichi esercitati da persone elette dai cittadini: si pensi al sindaco, o a un parlamentare, o a un consigliere regionale. Il dovere di difendere la Patria Patrimonio comune La Patria non è intesa soltanto come terra dei padri, come un territorio da difendere dagli attacchi esterni, ma anche come insieme di principi e di valori che abbiamo ereditato dai nostri padri, soprattutto quelli che sono stati recepiti dentro la stessa Costituzione: libertà, uguaglianza, democrazia, lavoro, rispetto del pluralismo delle culture. Secondo l art. 52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, e questo non è un semplice obbligo giuridico, ma un impegno morale. 18

19 Tale obbligo riguarda tutti i cittadini, uomini e donne, che, anche in tempo di pace, per esempio in presenza di pericoli concreti, o di calamità naturali o di minacce terroristiche, sono tenuti a prestare la loro opera di vigilanza, soccorso e di collaborazione. Servizio militare Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge, dice l art. 52 della Costituzione. Oggi il servizio obbligatorio per tutti i cittadini maschi è stato sospeso e i volontari hanno sostituito i militari di leva. Non è stato, perciò, abolito e potrebbe essere reintrodotto ancora in caso di entrata in guerra dell Italia o per altri eventi eccezionali. Il dovere di pagare i tributi Capacità contributiva Il dovere di contribuire alle spese dello Stato versando i tributi (tasse e imposte), riguarda tutti coloro che, siano cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato e hanno capacità contributiva, cioè manifestano una certa ricchezza sotto forma di reddito o di patrimonio. Infatti, l art 53 afferma: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva Chiunque ha una fonte di guadagno è tenuto a pagare i tributi, adempiendo ad preciso dovere di solidarietà: senza entrate, infatti, lo Stato non potrebbe far fronte ai bisogni e alle necessità della collettività. Progressività Sempre secondo l art. 53, il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Un imposta può essere proporzionale o progressiva. Nel primo caso l aliquota, cioè la percentuale di reddito che si deve versare allo Stato è uguale per tutti, indipendentemente dal reddito. Con un aliquota del 10%, chi ha un reddito di 200 paga 20 di imposta e chi ha un reddito di 2000 paga 200: quindi il contribuente con una capacità contributiva alta paga più imposte rispetto a chi ha meno entrate. Tuttavia, secondo la Costituzione, questo sistema non è abbastanza equo, per cui impone il criterio della progressività, cioè aliquote che aumentano con l aumentare della capacità contributiva. Così, ad es., ipoteticamente, a un reddito di 200 corrisponde un aliquota del 5%, a un reddito di 1000 il 10% e a un reddito di 2000 il 20%. In Italia l imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva e, con sistema un po più complesso, applica questo principio. La fedeltà alla Repubblica La forma repubblicana e i valori fondamentali Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, afferma l art. 54. L Assemblea Costituente, poiché operava quando la Repubblica era appena nata, ha voluto sottolineare il dovere dei cittadini di essere fedeli alla forma repubblicana e alla Costituzione, per evitare un possibile ritorno alla monarchia o ad altre forme autoritarie. Fedeltà alla Repubblica significa anche il divieto di compiere atti che possano danneggiare lo Stato italiano nei suoi rapporti con gli altri Stati, ad esempio la rivelazione di segreti o lo spionaggio. Inoltre, il dovere di fedeltà impone ai cittadini di non ricorrere a metodi violenti nella lotta politica, ma di utilizzare il metodo democratico e di rispettare i principi e le norme contenute nella Costituzione e nelle leggi. Questi obblighi valgono in modo particolare per i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche. Rev liber@web 19

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