LINK SOLUZIONI S.R.L. FASCICOLO INFORMATIVO

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1 LINK SOLUZIONI S.R.L. FASCICOLO INFORMATIVO Premessa invita a leggere con attenzione il presente avviso che ha l obbiettivo di far conoscere alla Clientela i diritti ad essa spettanti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario TUB) e successive modifiche ed integrazioni, dal Provvedimento di Banca d Italia del 9 febbraio 2011 in linea con la riforma del credito ai consumatori introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Detto provvedimento per quanto concerne i Mediatori Creditizi - ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari richiama l intervento di Banca d Italia del 29 aprile 2005 Istruzioni per i Mediatori Creditizi. Con particolare riferimento alla fase pre-contrattuale, ricordiamo che tra le principali caratteristiche della disciplina nell ambito dell intermediazione per l ottenimento di finanziamenti sotto qualsiasi forma emergono quelle dedicate alla pubblicità, agli obblighi di informativa pre-contrattuale e di verifica del merito creditizio del Cliente. Di seguito indichiamo sommario dei contenuti che troverà di seguito per agevolarla nella consultazione. Sommario Foglio informativo e principali norme sulla trasparenza... 2 Nel presente capitolo, intendiamo richiamare l attenzione della Clientela sui diritti e sugli strumenti previsti a tutela della stessa Informazioni sull attività di mediazione creditizia... 2 Principali diritti della Clientela... 3 I diritti del Cliente vengono di seguito riepilogati:... 3 Strumenti di tutela del Cliente... 3 Procedure in caso di controversie... 3 Informazioni europee di base sul credito ai consumatori... 4 Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI)... 4 Identità e contatti dell intermediario del credito... 4 Caratteristiche principali del prodotto di credito... 4 Costo del credito... 5 Altri aspetti legali... 5 Glossario... 6 Informativa precontrattuale... 7 Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui i Mediatori Creditizi sono tenuti nei confronti dei consumatori... 7 Dichiarazione del cliente di ricezione della documentazione ai sensi della disciplina sulla trasparenza ed informativa precontrattuale (copia per il cliente)... 8 Dichiarazione del cliente di ricezione della documentazione ai sensi della disciplina sulla trasparenza ed informativa precontrattuale (copia per )... 9 Pagina 1 Documentazione informativa

2 Foglio informativo e principali norme sulla trasparenza Nel presente capitolo, intendiamo richiamare l attenzione della Clientela sui diritti e sugli strumenti previsti a tutela della stessa. Innanzitutto invitiamo la Clientela: 1) ad accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all esercizio dell attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo (esponente aziendale, collaboratore e/o dipendente di Mediatore Creditizio); 2) a chiedere al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l incarico ricevuto dalla società di cui vengono proposti i prodotti, l indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita ). La società (Mediatore Creditizio) è debitamente abilitata all esercizio dell attività ai sensi di legge e mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni summenzionate sono indicate (per quanto di nostro interesse): - in parte nelle informazioni dalla scrivente proposte in questo fascicolo; - in parte nella documentazione (Istituto di credito ovvero intermediario finanziario) al quale deciderà di approcciarsi per ottenere il finanziamento di cui necessita. Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria a supportare la Clientela nella scelta inerente l ipotetico finanziamento è a disposizione della stessa presso i nostri uffici aperti al pubblico, nonché all interno del nostro sito web, così come previsto dalla normativa vigente. Informazioni sull attività di mediazione creditizia È Mediatore Creditizio (altrimenti denominato intermediario del credito ) colui che professionalmente, anche attraverso attività di consulenza, mette in relazione banche o intermediari finanziari (di seguito anche enti eroganti/soggetti o enti finanziatori) determinati con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I Mediatori Creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza ed in ogni caso da rapporti che ne possano inficiare o compromettere l indipendenza. Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti della banca o degli intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla Clientela. Allo stesso modo il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della Clientela. Il Mediatore Creditizio deve essere iscritto presso l elenco tenuto dall Organismo ai sensi del combinato disposto degli artt. 128-sexies e 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Bancario TUB) fatte salve le disposizioni transitorie.. Stante la normativa vigente i Mediatori Creditizi possono operare esclusivamente in forma di società di capitali con precise caratteristiche, avvalendosi di persone fisiche a loro volta dotate di requisiti specifici di onorabilità e professionalità (disciplinati dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni) in qualità di collaboratori e/o dipendenti a contatto con il pubblico. Ai Mediatori Creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente. Pagina 2 Documentazione informativa

3 Principali diritti della Clientela la I diritti del Cliente vengono di seguito riepilogati: 1. avere a disposizione e asportare, presso i locali del Mediatore Creditizio aperti al pubblico, copia di questo documento completo. Nel caso in cui il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza l avviso medesimo va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il Cliente. Il Cliente, tra l altro, può leggere e stampare in formato cartaceo il testo del presente documento anche collegandosi al sito ; 2. ricevere dal Mediatore Creditizio, nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all operazione di finanziamento offerta dalla banca ovvero dall intermediario finanziario; 3. ottenere, senza termini e condizioni e previa richiesta, una copia completa del/dei testo/i della contrattualistica sottoposta dal Mediatore Creditizio. La consegna della copia di quanto sopra non impegna nessuna delle parti alla conclusione di qualsivoglia accordo/mandato/incarico. Si precisa che il diritto del cliente all informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la conclusione degli accordi con banche o intermediari finanziari, qualora il Mediatore Creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla Clientela per il successivo inoltro all ente erogante su incarico dello stesso; questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito; 4. ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Si ricorda che la documentazione potrà essere fornita solo dall ente erogante che, conclusa l attività di pre istruttoria e comunque concluse le operazioni necessarie in capo al Mediatore Creditizio, riceve tutta la documentazione relativa al Cliente; 5. recedere, senza alcuna penalità, dall eventuale contratto di mediazione creditizia, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta al Mediatore Creditizio con lettera raccomandata R/R presso il suo domicilio; 6. adire (salvo diverse pattuizioni concordate con la Clientela), in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Clientela se ubicati nel territorio dello Stato. Il cliente può altresì rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tale proposito il Mediatore Creditizio mette a disposizione e consegna copia di quest ultimo anche su supporto digitale affinché il Cliente sia debitamente informato circa l istituto in questione. Strumenti di tutela del Cliente 1. L obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia. 2. La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti. 3. L obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al Cliente copia di questo documento relativo al sevizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione. Procedure in caso di controversie opera mediante l ausilio di personale qualificato che svolge le proprie funzioni con la massima diligenza, serietà e professionalità. Pagina 3 Documentazione informativa

4 Qualora, tuttavia, dovesse insorgere una controversia o un qualsiasi motivo di contesa, il Cliente potrà rivolgersi esclusivamente ai nostri uffici in Silea (TV) - - Tel Fax indirizzo di posta elettronica reclami@linkmutui.it. Gli ulteriori riferimenti sono rinvenibili in calce ad ogni pagina del presente documento. Naturalmente l inoltro del reclamo ovvero la non soddisfazione delle rimostranze sollevate non priva il Cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Clientela se ubicati nel territorio dello Stato. Il cliente può altresì rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Informazioni europee di base sul credito ai consumatori Il finanziatore e l eventuale intermediario del credito devono fornire (nei casi previsti) al consumatore, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni essenziali che, in ossequio al paradigma del consenso informato, devono consentire (allo stesso Cliente) di assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito, nonché di operare il confronto tra le diverse offerte di credito presenti sul mercato. Gli obblighi di informativa pre-contrattuale sono assolti (nei casi previsti) dal finanziatore o dall intermediario del credito attraverso la consegna gratuita al Cliente, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, del modulo contenente le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (c.d. SECCI Standard European Consumer Credit Information), ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all allegato II della Direttiva 2008/48/CE. Tale documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel caso, invece, di offerta personalizzata il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo consumatore tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dal Cliente. Il modulo SECCI viene di seguito riportato nel formato standard al fine di garantire al Cliente o potenziale Cliente di avere presenti fin da subito gli elementi che deve conoscere prima di concludere il contratto di finanziamento; è utile sottolineare che il SECCI può rappresentare uno strumento utile alla valutazione delle alternative di finanziamento presenti sul mercato. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) Identità e contatti dell intermediario del credito Intermediario del credito Denominazione Indirizzo Recapito telefonico Recapito Fax Sito web Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Durata del contratto di credito Rate da pagare ed eventualmente loro ordine di imputazione Importo totale dovuto dal consumatore Importo capitale preso in prestito, più gli interessi ed altri costi Periodicità Importo Numero Importo totale del credito Rate da pagare Pagina 4 Documentazione informativa

5 connessi al credito Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito Costo totale del credito Sommatoria Tipo di garanzia Costo del credito Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito Fisso o variabile (con l indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso d interesse iniziale) Periodi di applicazione dei tassi diversi Tasso annuo effettivo globale medio (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: Per questa informazione si rimanda alla documentazione Per questa informazione si rimanda alla documentazione Un assicurazione che garantisca il credito e/o No Sì Tipo di assicurazione Un altro contratto per un servizio accessorio No Sì Tipo di servizio accessorio Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro Altri aspetti legali Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso indicato nella documentazione Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle condizioni indicate nella documentazione (se applicabile) In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le penali indicate nella documentazione Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte (Se applicabile) Il finanziatore iatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato che va calcolato nel rispetto delle indicazioni di cui al Testo Unico Bancario Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o contrario all ordine pubblico o alla pubblica sicurezza No Sì Per le informazioni inerenti, si rimanda alla documentazione Per questa informazione si rimanda alla documentazione Per tutte le informazioni al riguardo si rimanda alla documentazione Pagina 5 Documentazione informativa

6 Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, a sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto tto Periodo di validità dell offerta Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai nostri collaboratori Come da indicazione contenuta nella documentazione Glossario Mediatore Creditizio: il termine indica colui che professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma. Finanziatore: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito. Intermediario del credito: l espressione indica gli agenti in attività finanziaria, i Mediatori Creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB, almeno una delle seguenti attività: 1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Supporto durevole indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio. Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio. Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio. Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all art. 106 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche. Tasso annuo effettivo globale o TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Costo totale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Pagina 6 Documentazione informativa

7 Informativa precontrattuale Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui i Mediatori Creditizi sono tenuti nei confronti dei consumatori Ai sensi del Provvedimento di Banca d Italia del 9 febbraio 2011 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario TUB) e successive modifiche ed integrazioni, in tema di adempimenti a carico dei Mediatori Creditizi relativamente alla trasparenza e di obblighi di adeguata informativa alla Clientela, gli intermediari del credito: 1) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al Cliente copia di tutta la documentazione prodotta dall ente erogante ai sensi della normativa sulla trasparenza e che contiene tutte le informazioni utili al Cliente per valutare attentamente ogni aspetto dell accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del Cliente; 2) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al Cliente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta; 3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del Cliente, nonché, in relazione alla tipologia di contratto, alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal Cliente tutte le informazioni ritenute utili; 4) informano il Cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del Cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; 5) consegnano al Cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato (come da diritto del Cliente) dal Cliente; 6) non possono ricevere alcuna somma dal Cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione a carico del Cliente ed a favore dell intermediario del credito). 7) allorquando effettuino la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all'ente erogante, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti nel presente paragrafo anche in relazione al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con banche ed intermediari finanziari. Si ricorda che il presente documento è passibile di modifiche per aggiornamenti relativi a modifiche strutturali dell organizzazione ovvero per quelli derivanti da evoluzioni normative e/o regolamentari. Pagina 7 Documentazione informativa

8 COPIA PER IL CLIENTE Mediatore Creditizio Dati collaboratore/dipendente con il pubblico che consegna il fascicolo informativo Cognome Nome Ruolo organizzazione Link Soluzioni S.r.l. Via Galileo Galilei n. 13/ Silea (TV) Indirizzo Recapito telefonico Recapito Altro L Autorità competente il ruolo di vigilanza sull attività svolta ai sensi della normativa sulla trasparenza ed informativa precontrattuale è ad oggi Banca d Italia sino al ; a partire dall il ruolo di vigilanza transiterà all OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi). DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA ED INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Il sottoscritto, nato in ( ), il / /, Codice fiscale, dichiara 1. di avere ricevuto la seguente documentazione: Fascicolo informativo composto di: - Foglio informativo e Avviso delle principali norme sulla trasparenza; - Principali diritti del cliente; - Documento con informazioni europee di base del credito ai consumatori (fac simile); - Informativa precontrattuale; Fogli informativi aggiornati relativi ai prodotti degli Intermediari Finanziari eroganti proposti se disponibili Copia della Guida all ABF Copia della Guida al Mutuo Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (mod. SECCI) relativo agli Enti Finanziari eroganti proposti (ove previsto e se disponibile) Tabella contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore ai fini della legge 108/96 (c.d. legge antiusura ) Altro 2. che i prodotti proposti contestualmente al finanziamento (es. polizza assicurativa) sono stati presentati ed offerti come: Facoltativi Obbligatori: per poter ottenere il finanziamento e/o poter ottenere il finanziamento alle condizioni offerte La sottoscrizione della presente dichiarazione implica la presa visione e la comprensione di tutte le indicazioni riportate nei documenti sopra citati. In fede. Luogo, lì / / Firma leggibile del cliente Firma leggibile del collaboratore che consegna il fascicolo informativo NOTE Pagina 8 Documentazione informativa

9 COPIA PER LINK SOLUZIONI S.R.L. Mediatore Creditizio Dati collaboratore/dipendente con il pubblico che consegna il fascicolo informativo Cognome Nome Ruolo organizzazione Link Soluzioni S.r.l. Via Galileo Galilei n. 13/ Silea (TV) Indirizzo Recapito telefonico Recapito Altro L Autorità competente il ruolo di vigilanza sull attività svolta ai sensi della normativa sulla trasparenza ed informativa precontrattuale è ad oggi Banca d Italia sino al ; a partire dall il ruolo di vigilanza transiterà all OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi). DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA ED INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Il sottoscritto, nato in ( ), il / /, Codice fiscale, dichiara 1. di avere ricevuto la seguente documentazione: Fascicolo informativo composto di: - Foglio informativo e Avviso delle principali norme sulla trasparenza; - Principali diritti del cliente; - Documento con informazioni europee di base del credito ai consumatori (fac simile); - Informativa precontrattuale; Fogli informativi aggiornati relativi ai prodotti degli Intermediari Finanziari eroganti proposti se disponibili Copia della Guida all ABF Copia della Guida al Mutuo Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (mod. SECCI) relativo agli Enti Finanziari eroganti proposti (ove previsto e se disponibile) Tabella contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore ai fini della legge 108/96 (c.d. legge antiusura ) Altro 2. che i prodotti proposti contestualmente al finanziamento (es. polizza assicurativa) sono stati presentati ed offerti come: Facoltativi Obbligatori: per poter ottenere il finanziamento e/o poter ottenere il finanziamento alle condizioni offerte La sottoscrizione della presente dichiarazione implica la presa visione e la comprensione di tutte le indicazioni riportate nei documenti sopra citati. In fede. Luogo, lì / / Firma leggibile del cliente Firma leggibile del collaboratore che consegna il fascicolo informativo NOTE Pagina 9 Documentazione informativa

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