Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari

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1 Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 106 TUB, CONFIDI, AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, MEDIATORI CREDITIZI E OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO Dal 1 gennaio 2008 la Banca d Italia ha assunto la gestione e le connesse verifiche degli Albi ed Elenchi relativi agli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB e relative sezioni, agli Agenti in attività finanziaria, ai Mediatori creditizi e agli Operatori professionali in oro. I poteri e gli interventi di controllo della Banca d Italia, finalizzati a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti per l iscrizione, oltre che la conformità alla normativa di settore, sono differenziati per soggetto e, comunque, meno estesi rispetto a quelli previsti per gli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale. In particolare, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.lgs. 385/93. I confidi iscritti ai sensi dell art. 155, comma 4, del TUB nell apposita sezione dell elenco generale, possono svolgere esclusivamente l attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volta a favorire l accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003). A tali operatori è pertanto precluso l esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art CONFIDI (INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 155 COMMA 4) S intendono per Confidi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003, svolgono esclusivamente l attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. il decreto prevede l istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito 1

2 organismo. i confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella apposita sezione di cui all articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.lgs. 141/2010). I confidi iscritti ai sensi dell art. 155, comma 4, del TUB nell apposita sezione dell elenco generale, possono svolgere esclusivamente l attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volta a favorire l accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003). A tali operatori è pertanto precluso l esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art In particolare, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.lgs. 385/93. I Confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. Per confidi di secondo grado, si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese. I confidi di secondo grado svolgono l attività attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi. In relazione ai descritti limiti operativi e alla finalità di sostegno delle PMI, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui al ripetuto art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.lgs. 385/93. Più specificatamente nei confronti dei confidi iscritti ex art. 155, comma 4, i poteri e gli interventi di controllo della Banca d Italia sono finalizzati a verificare l osservanza delle norme sulla trasparenza delle operazioni loro consentite. 2

3 I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, sono tenuti, ai sensi dell art. 15 del D. M. 17 febbraio 2009, n. 29, ad iscriversi nell elenco speciale ex art. 107 TUB. Ai soli confidi iscritti nell elenco speciale, ai sensi dell art. 155, comma 4-bis e seguenti (commi introdotti dal medesimo art. 13 del D.L. n. 269/2003), è consentito esercitare, in via non prevalente, attività diverse da quella di garanzia collettiva dei fidi. In particolare, tali intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche possono svolgere, oltre all operatività tipica e prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore dell amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell articolo 47, comma 2, del TUB di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell articolo 47, comma 3, del TUB, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia o socie, al fine di facilitarne la fruizione. L uso della denominazione o qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole confidi, consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell attività è vietato ai soggetti diversi dai confidi. AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA È agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dagli artt. 106 e 114 sexies TUB (concessione di finanziamenti, intermediazione in cambi, servizi di pagamento, assunzione di partecipazioni) su incarico di intermediari finanziari ex artt. 106, 107 e 114 septies TUB. L attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva fatta eccezione per le attività compatibili, strumentali e connesse alla stessa (art. 5 del Decreto ministeriale n. 485/2001). È strumentale l attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l attività accessoria che consente di sviluppare l attività di agenzia. Sono compatibili con l agenzia in attività finanziaria le seguenti attività: attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell esercizio delle attività indicate nell articolo 106, comma 1, del TUB (vale a dire la concessione di finanziamenti, l intermediazione in cambi, l assunzione di partecipazioni, i servizi di pagamento). L utilizzo degli agenti in attività finanziaria da parte delle banche è 3

4 regolamentato dal comunicato BI pubblicato su GU n. 211 del 9/9/2002 e dal comunicato BI pubblicato su GU n. 11 del 14/1/2006; altre attività professionali per le quali sia richiesta l iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. A titolo esemplificativo rientrano tra queste l attività di mediazione creditizia ex art. 16 della legge 108/96 e l agente d affari in mediazione ex legge 39/1989. Agenti Money transfer Gli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire possono svolgere anche altre attività di natura non finanziaria. MEDIATORI CREDITIZI È mediatore creditizio la persona fisica o giuridica che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287). I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza e, se iscritti all albo, possono svolgere anche l attività di mediazione e consulenza alla gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all art. 107 del D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni (art. 17 Legge n. 262/2005). La disciplina della mediazione creditizia non si applica: alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti nell elenco generale o speciale ai sensi rispettivamente degli artt. 106 e 107 del TUB), alle imprese assicurative e ai promotori finanziari (art. 16, comma 8, della Legge n. 108/1996) ai soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali (ad esempio agenti immobiliari) o ai fornitori di beni o servizi (ad esempio i concessionari di auto) che raccolgono, nell ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, richieste di finanziamento sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari (art. 2, comma 3 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 ). Detti soggetti non sono tenuti all iscrizione. 4

5 L esercizio dell attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività, incluse altre attività professionali (art. 16, comma 5, Legge n. 108/1996). Il ricorso ai mediatori creditizi da parte degli intermediari bancari è disciplinato dal comunicato Banca d Italia pubblicato su G.U. n. 211 del 9/9/2002 e dal comunicato Banca d Italia pubblicato su G.U. n. 11 del 14/1/2006. Dal 1 luglio 2011, in adempimento della riforma del settore introdotta dal D.lgs. 141/2010 e successive modifiche, sono cessate le iscrizioni nell albo dei mediatori creditizi, tenuto dalla Banca d Italia sostituita dall Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) al quale è stato attribuito il compito di tenuta del nuovo elenco (www. organismo-am. it). OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO È operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell oro come definito dall articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7. L attività svolta si qualifica come acquisto e vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di: oro da investimento, intendendo per tale l oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell 80% il valore sul mercato libero dell oro in esse contenuto, incluse nell elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; materiale d oro diverso da quello sopra descritto, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. L esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi,non è compatibile con lo svolgimento di altre attività e deve essere preventivamente comunicato alla Banca d Italia secondo le modalità previste dall art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio I soggetti che possono svolgere tale attività devono, ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti: 5

6 forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; oggetto sociale che comporti il commercio di oro; possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre Sono esclusi dalla disciplina di cui al citato comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 113 CAMBIAVALUTE (INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 155 COMMA 5) È abrogato l elenco previsto dall art. 155, comma 5, del TUB e sono cancellati i soggetti ivi iscritti. 6

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