Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari
|
|
- Mariano Colonna
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 106 TUB, CONFIDI, AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, MEDIATORI CREDITIZI E OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO Dal 1 gennaio 2008 la Banca d Italia ha assunto la gestione e le connesse verifiche degli Albi ed Elenchi relativi agli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB e relative sezioni, agli Agenti in attività finanziaria, ai Mediatori creditizi e agli Operatori professionali in oro. I poteri e gli interventi di controllo della Banca d Italia, finalizzati a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti per l iscrizione, oltre che la conformità alla normativa di settore, sono differenziati per soggetto e, comunque, meno estesi rispetto a quelli previsti per gli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale. In particolare, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.lgs. 385/93. I confidi iscritti ai sensi dell art. 155, comma 4, del TUB nell apposita sezione dell elenco generale, possono svolgere esclusivamente l attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volta a favorire l accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003). A tali operatori è pertanto precluso l esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art CONFIDI (INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 155 COMMA 4) S intendono per Confidi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003, svolgono esclusivamente l attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. il decreto prevede l istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito 1
2 organismo. i confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella apposita sezione di cui all articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.lgs. 141/2010). I confidi iscritti ai sensi dell art. 155, comma 4, del TUB nell apposita sezione dell elenco generale, possono svolgere esclusivamente l attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volta a favorire l accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003). A tali operatori è pertanto precluso l esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art In particolare, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.lgs. 385/93. I Confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. Per confidi di secondo grado, si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese. I confidi di secondo grado svolgono l attività attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi. In relazione ai descritti limiti operativi e alla finalità di sostegno delle PMI, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui al ripetuto art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.lgs. 385/93. Più specificatamente nei confronti dei confidi iscritti ex art. 155, comma 4, i poteri e gli interventi di controllo della Banca d Italia sono finalizzati a verificare l osservanza delle norme sulla trasparenza delle operazioni loro consentite. 2
3 I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, sono tenuti, ai sensi dell art. 15 del D. M. 17 febbraio 2009, n. 29, ad iscriversi nell elenco speciale ex art. 107 TUB. Ai soli confidi iscritti nell elenco speciale, ai sensi dell art. 155, comma 4-bis e seguenti (commi introdotti dal medesimo art. 13 del D.L. n. 269/2003), è consentito esercitare, in via non prevalente, attività diverse da quella di garanzia collettiva dei fidi. In particolare, tali intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche possono svolgere, oltre all operatività tipica e prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore dell amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell articolo 47, comma 2, del TUB di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell articolo 47, comma 3, del TUB, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia o socie, al fine di facilitarne la fruizione. L uso della denominazione o qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole confidi, consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell attività è vietato ai soggetti diversi dai confidi. AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA È agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dagli artt. 106 e 114 sexies TUB (concessione di finanziamenti, intermediazione in cambi, servizi di pagamento, assunzione di partecipazioni) su incarico di intermediari finanziari ex artt. 106, 107 e 114 septies TUB. L attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva fatta eccezione per le attività compatibili, strumentali e connesse alla stessa (art. 5 del Decreto ministeriale n. 485/2001). È strumentale l attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l attività accessoria che consente di sviluppare l attività di agenzia. Sono compatibili con l agenzia in attività finanziaria le seguenti attività: attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell esercizio delle attività indicate nell articolo 106, comma 1, del TUB (vale a dire la concessione di finanziamenti, l intermediazione in cambi, l assunzione di partecipazioni, i servizi di pagamento). L utilizzo degli agenti in attività finanziaria da parte delle banche è 3
4 regolamentato dal comunicato BI pubblicato su GU n. 211 del 9/9/2002 e dal comunicato BI pubblicato su GU n. 11 del 14/1/2006; altre attività professionali per le quali sia richiesta l iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. A titolo esemplificativo rientrano tra queste l attività di mediazione creditizia ex art. 16 della legge 108/96 e l agente d affari in mediazione ex legge 39/1989. Agenti Money transfer Gli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire possono svolgere anche altre attività di natura non finanziaria. MEDIATORI CREDITIZI È mediatore creditizio la persona fisica o giuridica che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287). I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza e, se iscritti all albo, possono svolgere anche l attività di mediazione e consulenza alla gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all art. 107 del D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni (art. 17 Legge n. 262/2005). La disciplina della mediazione creditizia non si applica: alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti nell elenco generale o speciale ai sensi rispettivamente degli artt. 106 e 107 del TUB), alle imprese assicurative e ai promotori finanziari (art. 16, comma 8, della Legge n. 108/1996) ai soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali (ad esempio agenti immobiliari) o ai fornitori di beni o servizi (ad esempio i concessionari di auto) che raccolgono, nell ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, richieste di finanziamento sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari (art. 2, comma 3 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 ). Detti soggetti non sono tenuti all iscrizione. 4
5 L esercizio dell attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività, incluse altre attività professionali (art. 16, comma 5, Legge n. 108/1996). Il ricorso ai mediatori creditizi da parte degli intermediari bancari è disciplinato dal comunicato Banca d Italia pubblicato su G.U. n. 211 del 9/9/2002 e dal comunicato Banca d Italia pubblicato su G.U. n. 11 del 14/1/2006. Dal 1 luglio 2011, in adempimento della riforma del settore introdotta dal D.lgs. 141/2010 e successive modifiche, sono cessate le iscrizioni nell albo dei mediatori creditizi, tenuto dalla Banca d Italia sostituita dall Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) al quale è stato attribuito il compito di tenuta del nuovo elenco (www. organismo-am. it). OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO È operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell oro come definito dall articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7. L attività svolta si qualifica come acquisto e vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di: oro da investimento, intendendo per tale l oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell 80% il valore sul mercato libero dell oro in esse contenuto, incluse nell elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; materiale d oro diverso da quello sopra descritto, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. L esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi,non è compatibile con lo svolgimento di altre attività e deve essere preventivamente comunicato alla Banca d Italia secondo le modalità previste dall art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio I soggetti che possono svolgere tale attività devono, ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti: 5
6 forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; oggetto sociale che comporti il commercio di oro; possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre Sono esclusi dalla disciplina di cui al citato comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 113 CAMBIAVALUTE (INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 155 COMMA 5) È abrogato l elenco previsto dall art. 155, comma 5, del TUB e sono cancellati i soggetti ivi iscritti. 6
Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie
Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie L andamento del ciclo economico e le numerose norme che, a vario titolo, richiedono la presentazione di garanzie a supporto di obbligazioni assunte hanno
DettagliIl futuro dei Confidi 106 e 107 alla luce del D.lgs. del 13/08/2010 n. 141
Il futuro dei Confidi 106 e 107 alla luce del D.lgs. del 13/08/2010 n. 141 Prof.ssa Rosa Adamo Corso di Istituzioni di Economia degli Intermediari Finanziari Sommario 1. L istituzione di un unico albo
DettagliCIRCOLARE 6/2010 RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI
CIRCOLARE n. 6/2010 RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI www.ghidini-associati.it (N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)
DettagliGuida pratica antiriciclaggio
Guida pratica antiriciclaggio UFFICIO STUDI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO per le Agenzie Immobiliari e i Mediatori Creditizi Ufficio Studi FIAIP a cura di Armando Barsotti Dal 22 Aprile 2006 sono in vigore
DettagliA cura di confidi112tub.eu. Dall iscrizione ex art. 155 comma 4 all elenco 112 bis TUB
Dall iscrizione ex art. 155 comma 4 all elenco 112 bis TUB Premessa I Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - sono i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003, svolgono esclusivamente
DettagliLEGGE SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO
LEGGE SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO Disegno di legge 4381, relativo a: «Nuova disciplina del mercato dell oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/Ce del Consiglio, del 12 ottobre 1998».
Dettagli1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ
1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1.5. Obblighi e adempimenti 1 GLOSSARIO 4 NORMATIVA 6 1.5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere la differenza
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliRoma, 11 aprile 2013 C NOTA
Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliDOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità
DettagliProposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"
Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE
Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
DettagliOrganismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15
Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito
DettagliTITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria)
TESTO UNICO BANCARIO TITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria) 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che
DettagliL INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012
L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 1. IL NUOVO SISTEMA DELL INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA 1.1. La riforma dell intermediazione del credito 1 GLOSSARIO 6 APPROFONDIMENTI 9 NORMATIVA 10 1.1. LA RIFORMA
Dettagli1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.
1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
DettagliCAMPO DI APPLICAZIONE
Campo di applicazione - CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Articoli da 1742 a 1752 del Codice civile; Legge 3 maggio 1985, n. 204 Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio
DettagliONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE
CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero
DettagliSABATINI BIS come chiedere le agevolazioni
Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
DettagliBREVI AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI
BREVI AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI D.LGS. 13 agosto 2010 n. 141 (che ha poi subito qualche modifica): SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (art. 7 - riscrittura integrale titolo
DettagliI FINANZIAMENTI GARANTITI
I FINANZIAMENTI GARANTITI Convegno La Mediazione Creditizia Milano 30 novembre 2010 1 Il Gruppo 2 Compass S.p.A. e Futuro S.p.A. Compass S.p.A., con una propria rete di sportelli diretti, dal 1960 opera
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliVigente al: 5-6-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 66 Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre
DettagliCircolare N.34 del 6 Marzo 2014
Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliCOMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI
COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni
DettagliMisure di sostegno alle famiglie: dalla novità del microcredito ai fondi di prevenzione dell usura. Antonio Adinolfi, Roma 24 novembre 2010
Misure di sostegno alle famiglie: dalla novità del microcredito ai fondi di prevenzione dell usura Antonio Adinolfi, Roma 24 novembre 2010 NORMATIVA DI RIFERIMENETO Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliQuale tipo di società scegliere per il proprio business
Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)
DettagliFIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.
1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliASSOCONSULENZA. Associazione Italiana Consulenti d Investimento
ASSOCONSULENZA Associazione Italiana Consulenti d Investimento Formazione Mediatore Creditizio La mediazione creditizia è un attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliIl presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro
DettagliSezione speciale del fondo di garanzia PMI: aperto anche alle professioniste
CIRCOLARE A.F. N.132 del 29 Settembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Sezione speciale del fondo di garanzia PMI: aperto anche alle professioniste Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliREGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.
DettagliCONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI
Allegato alla Delib.G.R. n. 50/27 del 10.11.2009 CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI L.R.10 gennaio 2001 n.. 2 Titolo T II DIRETTIVE DI
DettagliASSOCIAZIONE GIAN FRANCO CAMPOBASSO per lo studio del Diritto Commerciale e Bancario. www.associazionegfcampobasso.it
Disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, comma 4 e 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) TITOLO I DEFINIZIONI Articolo
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Circolare n. /13 contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale
DettagliESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA
ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliPROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL
PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione dell 11 settembre 2012.
DettagliRisoluzione n. 375/E
Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
Dettagliwww.lavoripubblici.it
RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo
DettagliLA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)
LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) Mercoledì 4 marzo 2015 Bologna Prof. Avv. Stefano Zunarelli stefano.zunarelli@studiozunarelli.com La Legge 190/2014 (Legge
DettagliIl contratto di Rete
18 settembre 2014 Numero 2 Il contratto di Rete Speciale Contratto di Rete Con l art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato
DettagliINTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010)
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010 N. 19 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010) Il Consiglio regionale
DettagliTITOLO I DEFINIZIONI Articolo 1 (Definizioni)
D.M. - -2007, n. Disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, comma 4 e 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) TITOLO
DettagliModifiche alla disciplina del Credito al Consumo
Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario
DettagliRISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari
DettagliGUIDA SINTETICA ALL ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI AGENTI IN ATTIVITA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO
GUIDA SINTETICA ALL ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI AGENTI IN ATTIVITA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO Chi è tenuto a iscriversi sul portale e a fare istanza in via Telematica?
DettagliArticolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture)
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1425 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) di concerto col
DettagliI REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60 3529,1&,$',3$'29$ 1250( 3(5/2692/*,0(172 ',,1&$5,&+, (;75$,67,78=,21$/, '$3$57('(,',3(1'(17, '(//$3529,1&,$ $SSURYDWRFRQ'*3LQGDWDQUHJHPRGLILFDWRFRQ'*3GHO QUHJ , 1 ', &
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliMinistero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione
DettagliRISOLUZIONE.7/E QUESITO
RISOLUZIONE.7/E Direzione Centrale Normativa Roma, 7 febbraio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Esenzione da ritenute d acconto sulle provvigioni - Art. 25- bis, comma quinto, del DPR 29 settembre 1973,
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone
N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliDETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015
DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015 OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Autorizzazione all attività di Centro
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliCorso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative
Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II Le banche cooperative Capo V Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative
DettagliDecreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.
Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
DettagliVIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO
VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,
DettagliFoglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Ai sensi del D. Lgs.1 settembre 1993, n. 385 testo Unico Bancario, della Delibera CICR del 4/3/2003 e del
DettagliS E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti
DettagliRISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
RISOLUZIONE N. 215/E Roma, 09 agosto 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliConsorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento
DettagliUniversità degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA
Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.
DettagliReti d impresa - Profili fiscali
Reti d impresa - Profili fiscali Dott.ssa Stefania Saccone Udine 10 ottobre 2013 AGENDA Rete contratto vs Rete soggetto L agevolazione fiscale Gli investimenti Il distacco del personale nella rete Altri
DettagliLE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE CON LA NUOVA NORMATIVA APPLICABILE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
SLC Avvocati LE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE CON LA NUOVA NORMATIVA APPLICABILE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI La disciplina prevista dal Titolo V del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) viene radicalmente
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
DettagliMinistero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
DettagliSTATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
STATUTO Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA Articolo 1 Denominazione E costituita la società per azioni denominata SVILUPPO TOSCANA S.p.A.. Articolo 2 Sede 1.La società ha sede legale e amministrativa
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE
CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE Aggiornamento GIUGNO 2005 NOVITA RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE DICEMBRE 2004
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliNORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati
15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliREGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliLEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997
LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a
Dettagli