FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

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1 Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE (di seguito definito Contraente) ha stipulato in data 15 novembre 2012 con Cattolica Previdenza S.p.A. (di seguito definita Delegataria) in coassicurazione con quote del 20% ciascuno con UnipolSai S.p.A. ed Allianz S.p.A. (di seguito definite Coassicuratrici) apposita convenzione per l assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia. Di seguito viene riportato il testo della convenzione: Art. 1 - Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate 1. La Convenzione ha per oggetto l assicurazione di rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a favore degli Iscritti, che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente; la rendita è corrisposta all Assicurato finché è in vita. 2. Il Contraente può richiedere, in relazione al singolo Iscritto, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre forme di rendita vitalizia: a. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (rendita reversibile); detta rendita è corrisposta all Assicurato fino al suo decesso e, successivamente, per la quota scelta dall Iscritto tra il 100% e il 60%, alla persona da lui designata (reversionario) - se sopravvivente all Iscritto - fino a che tale persona è in vita; b. una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta rendita per i primi 5 o 10 anni a scelta dell aderente - è corrisposta all Iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all Iscritto stesso se sopravvivente - finché è in vita; c. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall Iscritto del montante residuo in caso di decesso dell Iscritto medesimo; d. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell autosufficienza da parte dell Assicurato; e. una rendita vitalizia annua rivalutabile differita; detta rendita è corrisposta all Assicurato all epoca stabilita, successiva all esercizio del diritto alla prestazione. 3. A scelta dell Iscritto, da esercitarsi per il tramite del Contraente, le rendite di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno essere erogate in via posticipata - in rate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo. 4. Nelle tabelle di cui all allegato 1.A è riportato il valore, distinto in base al sesso e all età dell Iscritto e, per la forma di cui alla lettera a. del comma 2, del reversionario - all atto della conversione in rendita, della rendita immediata e differita - annua rivalutabile e a tasso tecnico 2%, pagabile posticipatamente, ottenibile con un premio pari a Euro pag 1 di 33

2 5. La rendita sarà periodicamente adeguata, secondo quanto previsto nell allegato 1.B alla presente Convenzione. 6. La Compagnia rende disponibili presso la sede del Contraente i coefficienti di trasformazione non riportati negli allegati. Art. 2 - Premio di assicurazione 1. La Compagnia si impegna a corrispondere le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata. 2. Il Contraente verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia. 3. La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante l indicazione degli estremi identificativi dell aderente ed, eventualmente, del reversionario - e l importo della prestazione assicurata. 4. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all 1,25%. Art. 3 - Obblighi di comunicazione 1. Il Contraente, all atto dell inserimento di ciascun aderente in Convenzione, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi all aderente stesso e all eventuale reversionario: cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale; forma di rendita prescelta; eventuale numero di annualità di rendita certa; gli eventuali beneficiari delle forme di cui alle lettere a.-b.-c. del comma 2. dell art. 1. cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale dell eventuale reversionario; ammontare del montante contributivo da convertire in rendita; estremi del conto corrente da accreditare; decorrenza della prestazione, che non può in ogni caso essere antecedente alla data di versamento del premio; le altre informazioni utili ai fini dell inserimento in Convenzione. 2. I dati saranno comunicati dal Contraente alla Compagnia utilizzando l apposito tracciato reso disponibile dalla Compagnia stessa. Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete; l inesatta indicazione dei dati dell iscritto o del reversionario comporta la rettifica dell importo della rendita. Art. 4 - Pagamento della rendita immediata pag 2 di 33

3 1. Salvo diversa indicazione del Contraente ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno in cui il premio unico risulta versato alla Compagnia 2. In base alla data di decorrenza di cui al comma precedente, la rendita sarà erogata secondo le modalità richieste dall Iscritto previste dall art. 1 comma L erogazione della rendita cesserà con l ultima scadenza di rata precedente la morte dell Iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 lettere a. e b. - dell art Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate all Iscritto. 5. Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario. 6. La Compagnia si riserva di richiedere annualmente all Assicurato il certificato di esistenza in vita o, se del caso, del reversionario. Art. 4 bis - Rendita con restituzione ai beneficiari del montante residuo 1. Nel caso in cui venga scelta la forma di rendita di cui alla lettera c. del comma 2. del precedente art. 1, al momento del decesso dell aderente la Compagnia riconosce al beneficiario designato un importo pari alla differenza se positiva - fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita lorde già corrisposte. 2. Gli eredi e/o beneficiari danno alla Compagnia e per conoscenza al Contraente tempestiva comunicazione del decesso dell Iscritto. 3. L importo di cui al precedente comma 1. è versato entro 30 giorni dalla data in cui il decesso dell Iscritto è comunicato alla Compagnia. Art. 4 ter - Rendita con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell autosufficienza da parte dell assicurato 1. Nel caso in cui l Iscritto opti per la forma di rendita di cui alla lettera d) del comma 2 del precedente art. 1, si applica quanto previsto dal presente articolo. 2. All Assicurato che perda l autosufficienza dopo l accesso alla prestazione pensionistica, la rendita sarà corrisposta in misura doppia rispetto a quella che gli sarebbe stata altrimenti riconosciuta, con effetto a partire dalla rata di rendita immediatamente successiva all accertamento dello stato medesimo. 3. Possono optare per la forma di rendita di cui al presente articolo solo gli Iscritti che rispondano ai requisiti definiti tramite il questionario sulla salute dell Assicurato da compilare e sottoscrivere preliminarmente all accesso alla prestazione pensionistica. Se l Assicurato risponde affermativamente ad almeno una delle domande del suddetto questionario, tale forma di rendita non è assicurabile. 4. Per stato di non autosufficienza dell'assicurato si intende l'impossibilità fisica totale e permanente a svolgere, senza l'assistenza di una terza persona, almeno 4 delle 6 ADL (Activities of daily living) di seguito specificate. a) Lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche entrare e uscire da) o lavarsi in modo soddisfacente in altro modo. pag 3 di 33

4 b) Vestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici. c) Alimentarsi: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri. d) Andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente. e) Mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano. f) Spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle o viceversa. 5. Sono inoltre equiparati alla non-autosufficienza i seguenti casi: a) la malattia di Parkinson: la diagnosi della malattia di Parkinson deve essere formulata da uno specialista neurologo (primario o aiuto) di Clinica o Istituto di Neurologia. Potrà essere richiesta la conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi. La diagnosi deve specificare che: la condizione non si può controllare con la terapia farmacologica; la condizione mostra segni di compromissione progressiva; la valutazione delle attività della vita quotidiana conferma l incapacità dell Iscritto a svolgere 4 o più ADL. È coperta solo la forma idiopatica della patologia mentre sono escluse tutte le altre forme di Parkinsonismo. Per idiopatica si intende una patologia ad eziologia sconosciuta: quindi non sarà coperta alcuna forma di Parkinsonismo dovuta a cause note, come l azione di alcuni farmaci (ad esempio neurolettici) o sostanze chimiche tossiche o di origine traumatica; b) la malattia di Alzheimer: la malattia deve essere confermata da evidenza di deterioramento progressivo della memoria e della capacità di ragionamento e di percezione, comprensione, espressione e di mettere in pratica concetti astratti (come definito dai criteri diagnostici DSM4 o NINCSNADRDA). La Compagnia si riserva la facoltà di compiere ogni verifica tramite uno o più specialisti neurologi o geriatri da essa designati; c) la perdita delle capacità mentali: la perdita delle capacità mentali viene definita come perdita della capacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si deve manifestare con l incapacità di badare a se stessi senza la supervisione continua da parte di un altra persona e deve derivare da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica. 6. Sono esclusi i casi di perdita dell autosufficienza dovuta a: - dolo; - partecipazione attiva dell Assicurato ad atti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra civile, tumulti e sommosse; pag 4 di 33

5 - alcolismo o dipendenza da droghe, a meno che le droghe consumate non siano prescritte da un medico abilitato alla professione; - volontario rifiuto dell Assicurato nell osservare prescrizioni mediche; - contaminazione radioattiva o nucleare; - tentato suicidio, lesioni o malattie provocate intenzionalmente; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - esercizio delle seguenti attività sportive: automobilismo, motociclismo, motonautica, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, speleologia senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bobslegh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey, kayak, rafting, immersione con autorespiratore, sport aerei (paracadutismo, deltaplano, parapendio, volo a vela); - disturbi mentali o del sistema nervoso non riconducibili a causa organica identificabile (sono quindi esclusi, ad esempio, stati di confusione acuta o disturbi emotivi, disturbi d'ansia, disturbi da stress o disturbi dell'umore come la depressione); - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. 7. Per gli stati di non-autosufficienza non causati da infortunio la misura della rendita non viene raddoppiata se lo stato medesimo è accertato prima che sia decorso 1 anno dalla data di accesso alla prestazione pensionistica. 8. La prestazione assicurata verrà corrisposta se perdura lo stato di non-autosufficienza dopo che sia trascorso il periodo di franchigia di 90 giorni. Tale termine decorre dalla data di accertamento della perdita dell autosufficienza. 9. L Assicurato, o altre persone in sua vece, debbono comunicare alla Compagnia, tramite il Contraente, la perdita dell autosufficienza entro 90 giorni dal momento in cui ne viene attestata la sopravvenienza. La denuncia va accompagnata dai documenti giustificativi dello stato di salute dell Assicurato, e in particolare dal certificato del medico curante, o del medico ospedaliero, che espone lo stato di non-autosufficienza dell Assicurato, la data della sua sopravvenienza e che precisa l origine incidentale o patologica dell affezione o delle affezioni. 10. In caso di difficoltà di accertamento dello stato di non-autosufficienza, la Compagnia potrà richiedere, se ritenuti necessari ai fini della valutazione dello stato di non-autosufficienza, ulteriori accertamenti e tutta la documentazione sanitaria a disposizione dell Assicurato. 11. La Compagnia si riserva la facoltà di procedere annualmente ad un controllo presso l Assicurato e in particolare di farlo esaminare da un medico di sua scelta, per la verifica dell effettivo protrarsi dello stato di non-autosufficienza. Potrà inoltre richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di salute. pag 5 di 33

6 12. In caso di rifiuto da parte dell Assicurato di sottoporsi ad un controllo o di fornire i documenti richiesti, la rendita può essere corrisposta nella misura non maggiorata fino all accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato. 13. Il pagamento della rendita assicurata in misura doppia viene del pari interrotto qualora si riscontri il venir meno dello stato di non-autosufficienza riconosciuto ai fini del diritto a tale prestazione. Nel caso si verifichi nuovamente uno stato di non-autosufficienza, la Compagnia riprenderà il pagamento della rendita raddoppiata. 14. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di non-autosufficienza o sulla durata dello stato di non-autosufficienza, possono essere demandate, per iscritto, ad un Collegio di tre medici esperti in gerontologia, nominati uno per parte, dalla delegataria, dall assicurato ed il terzo di comune accordo. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici, competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Viene fatto salvo il diritto delle parti di adire le vie giudiziali ordinarie. Art. 4 quater Pagamento della rendita differita 1. Il periodo di differimento minimo è pari a 3 anni. 2. L erogazione della rendita cesserà con l ultima scadenza di rata precedente la morte dell Assicurato. 3. Nel caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza del periodo di differimento, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati un capitale pari al premio versato. 4. Si applicano fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3. i commi 1, 4, 5 e 6 dell art. 4. Art. 5 - Valore di riscatto 1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto. Art. 6 - Decorrenza e durata 1. La presente Convenzione ha durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalle ore del 1 gennaio 2012 e scadenza alle ore del e non può essere rinnovata tacitamente. Art. 7 - Tasse, bolli ed imposte 1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico dei beneficiari. pag 6 di 33

7 Art. 8 - Riservatezza e segretezza 1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti (per tali intendendosi il Contraente e la Compagnia) potrebbe avere accesso ad informazioni dell altra Parte (in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti l impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il know-how -; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: informazioni riservate ) e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente articolo. 2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall altra Parte solo in relazione all esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni riservate dell altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle. L accesso alle informazioni riservate sarà limitato ed esse saranno utilizzate solo da al personale della Compagnia e del Contraente, per l uso consentito ai sensi della presente Convenzione. 3. Tutte le informazioni riservate messe a disposizione nel corso dell esecuzione della presente Convenzione, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione; (b) richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenerle ad altro titolo e salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione. 4. Ciascuna Parte potrà utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, know-how, tecniche e metodologie) (a) precedentemente conosciute da tale Parte; (b) che siano o diventino di pubblico dominio, senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni della presente Convenzione. 5. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio. 6. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell efficacia della presente Convenzione. Art. 9 - Protezione dei dati personali 1. Con riferimento al trattamento dei dati personali delle Parti, la Compagnia e il Contraente, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che: (a) il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge; pag 7 di 33

8 (b) ciascuna Parte tratterà i dati personali dell altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità; (c) i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; tali dati non saranno oggetto di diffusione; (d) il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati; (e) ciascuna Parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l esattezza o chiederne l aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscano ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto dall altra; (f) presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati. 2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei terzi, ivi compresi gli aderenti, la Compagnia e il Contraente, ai sensi della normativa vigente, rivestono il ruolo di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione. 3. Ciascuna Parte si impegna, nell adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni del d. lgs. n. 196/2003. Le Parti, in particolare, si impegnano ad adottare le misure di sicurezza ivi previste nei trattamenti di dati personali, relativi agli interessati i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, comunicati dall una all altra Parte. Ciascuna Parte, pertanto, custodisce e controlla - anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 4. La Parte, che risulti destinataria di richieste - riconducibili all esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 aventi ad oggetto trattamenti svolti dall altra Parte, è tenuta a: (a) informare senza ritardo l altra Parte; (b) concordare con l altra Parte modalità e termini della risposta; (c) assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca delle informazioni, di cui sia in possesso. pag 8 di 33

9 Art. 10 Foro competente. Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto. Art. 11 Clausola di coassicurazione. 1. L assicurazione di cui alla presente CONVENZIONE viene assunta in coassicurazione, esclusa ogni responsabilità solidale fra loro, tra Cattolica Previdenza S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Allianz S.p.A., per le quote riportate nella seguente tabella: compagnia Quota Cattolica Previdenza S.p.A. 60% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 20% Allianz S.p.A. 20% 2. Cattolica Previdenza S.p.A. assume la qualifica di DELEGATARIA e provvede all esecuzione della presente CONVENZIONE; le altre due compagnie assumono la qualifica di coassicuratrici. 3. Le comunicazioni e i pagamenti saranno validamente effettuati dal CONTRAENTE solo alla DELEGATARIA. 4. Ogni impegno assunto dalla DELEGATARIA in dipendenza delle assicurazioni di cui alla presente Convenzione deve intendersi ripartito a tutti gli effetti tra le COMPAGNIIE secondo le percentuali sopra indicate. 5. Ciascuna Coassicuratrice ha facoltà di recedere dalla presente CONVENZIONE. 6. A tal fine, la coassicuratrice che intenda esercitare il recesso è tenuta a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al CONTRAENTE ed alla DELEGATARIA. 7. La comunicazione di cui al precedente comma 6. deve pervenire al CONTRAENTE ed alla DELEGATARIA entro il 30 novembre dell anno solare precedente quello a partire dal quale la coassicuratrice intenda recedere. 8. Alla coassicuratrice che eserciti il recesso rimarranno in carico tutti gli obblighi riguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data di effetto del recesso. 9. La quota di partecipazione della coassicuratrice che recede è assunta dalla DELEGATARIA. Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti. Ancona Milano, 15 novembre 2012 pag 9 di 33

10 Allegati Allegato 1.A Tabelle dei coefficienti di conversione Valori di conversione di euro di montante contributivo netto. Allegato 1.B Clausola di rivalutazione Regolamenti delle gestioni separate pag 10 di 33

11 Allegato 1.A Tabella a): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate Rateazione annuale Rateazione semestrale Rateazione trimestrale Rateazione mensile età dell aderente Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 55 41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3054 pag 11 di 33

12 Tabella b1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile certa per 5 anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate Rateazione annuale Rateazione semestrale Rateazione trimestrale Rateazione mensile età dell aderente Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 55 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8676 Tabella b2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate Rateazione annuale Rateazione semestrale età dell aderente Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Rateazione trimestrale Rateazione mensile Femmine Maschi Femmine 55 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0945 pag 12 di 33

13 Tabella c1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 100% pagata in rate annuali posticipate iscritto di sesso maschile reversionario di sesso femminile ETÀ DELL ADERENTE , , , , , , , , , , , , , , ,363131, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,738631, , , , ,828831, , , , , , , , , , , ,093 32, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,793232, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,855833, ,944533, , , , , ,135334, , , , , , , ,163 34, , , ,383234, , , , , , , , , , ,334134, , , , , , , , , , , ,047735, , , ,16095 ETÀ DEL REVERSIONARIO 48 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,534139, , , , , , , , , , , , , , , , , ,196140, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,013641, , , , , , , , , , ,344140, , ,035441, , , ,739241, , , , , , , , , , , , , ,681341, , , , , , ,934743, , , , , , , , , , ,336242, , , , , , , , , , , ,864241, , , ,356 42, , , , , , , ,468544, , ,938540, , , , , , , , , , , , , , , , , ,254940, , , , , , , , , ,702645, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,121946, , , , , , ,74061 pag 13 di 33

14 Tabella c2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 100% pagata in rate annuali posticipate iscritto di sesso femminile reversionario di sesso maschile ETÀ DELL ADERENTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1422 ETÀ DEL REVERSIONARIO 48 35, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7801 pag 14 di 33

15 Tabella d1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 60% pagata in rate annuali posticipate iscritto di sesso maschile reversionario di sesso femminile ETÀ DELL ADERENTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,929 37,249137, , , , ,938539, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000440, , , , , , , , , , , , , , ,242439, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,337540, , , , , , , , , , ,111238, , , , , , ,707741, , ,913542, , , , , , , ,424438, , , , , ,691141, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,899142, , , , , , , ,316338, , , , , , , , , , , , , , ,55024 ETÀ DEL REVERSIONARIO 48 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,012 40, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,354642, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,864141, , , , ,678644, , , , , , , ,460249, , , ,572341, , ,289542, , , , , , , , ,794 48, , , , , , , , , , , , , , , , ,703648, , , , ,074951, , , ,279442, , , , , , , , , , , , , ,785752, , ,906 42, ,210243, , , , , , , , , , , , , , ,486842, , , ,198244, , , , , , , , , , , ,261654, , , , ,779144, , , , , , , , , , , , , , , , ,308544, , , , , , ,795249, , , , ,042653, , , , , , , ,088945, , , , ,258950, , ,911452, , , ,583556,52191 pag 15 di 33

16 Tabella d2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 60% pagata in rate annuali posticipate iscritto di sesso femminile reversionario di sesso maschile ETÀ DELL ADERENTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7766 ETÀ DEL REVERSIONARIO 48 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5721 pag 16 di 33

17 Tabella e): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita vitalizia annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell iscritto pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate Rateazione annuale Rateazione semestrale Rateazione trimestrale Rateazione mensile età Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine dell aderente 55 41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3054 Tabella f): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita vitalizia annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di non autosufficienza dell iscritto pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate Rateazione annuale Rateazione semestrale Rateazione trimestrale Rateazione mensile età Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine dell aderente 55 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67891 pag 17 di 33

18 Tabella g1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita differita annua rivalutabile vitalizia pagata in rate annuali posticipate - assicurato di sesso maschile Anni di differimento ,18 52,51 55,01 57,68 60,55 63,63 66,95 70, ,48 53,92 56,54 59,34 62,36 65,60 69,10 72, ,85 55,42 58,16 61,11 64,29 67,71 71,41 75, ,32 57,01 59,90 63,00 66,35 69,96 73,88 78, ,88 58,70 61,74 65,01 68,55 72,38 76,54 81, ,54 60,51 63,71 67,17 70,91 74,97 79,40 84, ,31 62,44 65,82 69,48 73,45 77,77 82,48 87, ,20 64,50 68,08 71,96 76,18 80,78 85,81 91, ,22 66,72 70,51 74,63 79,12 84,03 89,41 95,35 ETÀ 64 65,38 69,09 73,12 77,50 82,29 87,55 93,34 99, ,71 71,64 75,92 80,60 85,73 91,38 97,64 104, ,20 74,39 78,95 83,96 89,47 95,57 102,36 109, ,89 77,35 82,23 87,61 93,56 100,17 107,55 115, ,79 80,55 85,80 91,60 98,05 105,23 113,24 122, ,92 84,04 89,70 95,98 102,98 110,77 119,45 129, ,33 87,85 93,98 100,79 108,38 116,82 126,20 136, ,06 92,03 98,67 106,06 114,26 123,38 133,55 144, ,15 96,62 103,81 111,79 120,65 130,51 141,58 154, ,63 101,63 109,40 118,00 127,57 138,30 150,43 164, ,53 107,09 115,45 124,73 135,12 146,86 160,27 175, ,86 112,99 122,00 132,06 143,42 156,37 171,30 188,51 pag 18 di 33

19 Tabella g2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita differita annua rivalutabile vitalizia pagata in rate annuali posticipate - assicurato di sesso femminile Anni di differimento ETÀ ,75 47,72 49,81 52,05 54,44 57,00 59,75 62, ,78 48,83 51,02 53,36 55,87 58,56 61,46 64, ,87 50,01 52,31 54,77 57,40 60,24 63,28 66, ,03 51,28 53,68 56,26 59,04 62,02 65,24 68, ,26 52,62 55,15 57,86 60,78 63,94 67,35 71, ,58 54,06 56,72 59,58 62,66 66,00 69,63 73, ,99 55,59 58,39 61,41 64,69 68,23 72,09 76, ,50 57,24 60,19 63,39 66,86 70,64 74,74 79, ,10 59,00 62,13 65,53 69,22 73,24 77,62 82, ,83 60,90 64,22 67,83 71,76 76,05 80,76 85, ,69 62,94 66,48 70,32 74,52 79,12 84,21 89, ,70 65,15 68,91 73,02 77,52 82,49 87,98 94, ,86 67,54 71,55 75,96 80,81 86,18 92,13 98, ,19 70,12 74,43 79,18 84,42 90,24 96,70 103, ,72 72,93 77,58 82,70 88,39 94,70 101,74 109, ,48 76,02 81,03 86,58 92,75 99,62 107,27 115, ,50 79,40 84,82 90,85 97,55 105,02 113,35 122, ,81 83,11 88,99 95,54 102,82 110,95 120,06 130, ,44 87,19 93,58 100,69 108,61 117,48 127,49 138, ,43 91,67 98,61 106,33 114,97 124,71 135,75 148, ,82 96,58 104,12 112,54 122,01 132,74 144,99 158,94 pag 19 di 33

20 VALORI DI CONVERSIONE DI EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA RIVALUTABILE 1. Nelle tabelle a), b1), b2), c1), c2), d1), d2), e), f), g1) e g2) sopra riportate è indicato il valore, distinto in base al sesso e all età dell aderente e, per la rendita reversibile, all età del reversionario; per la rendita differita, al periodo di differimento all atto della conversione, della rendita annua rivalutabile - pagata in rate posticipate - ottenibile con un premio di Euro. In particolare, sono indicati: a. nella tabella a), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali; b. nelle tabelle b1) e b2), i valori della rendita immediata annua rivalutabile certa per 5 anni e 10 anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali; c. nelle tabelle c1) e c2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 100% pagata in rate annuali; d. nelle tabelle d1) e d2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 60% pagata in rate annuali; e. nella tabella e), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell iscritto pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali; f. nella tabella f), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di non autosufficienza dell iscritto pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali; g. nelle tabelle g1) e g2), i valori della rendita vitalizia differita annua rivalutabile pagata in rate annuali. 2. Il valore della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato dal Contraente quale premio unico per il coefficiente relativo al sesso, all età dell assicurato (e, per la forma di rendita reversibile, all età del reversionario; per la forma di rendita differita, al periodo di differimento) e alla rateazione, riportato nella tabella corrispondente alla tipologia di rendita prescelta, dividendo quindi il risultato per Nelle tabelle a), b1), b2) e ed f) è riportato anche il valore della rendita annua per rateazioni diverse da quella annuale; il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell anno. 3. Ai fini della determinazione dell età dell iscritto - e, in caso, del reversionario - utilizzata per l individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (shift) riportato nella seguente tabella in corrispondenza del sesso e dell anno di nascita dell iscritto (e, in caso, del reversionario). pag 20 di 33

21 Maschi Femmine Anno di nascita Shift Anno di nascita Shift Fino al Fino al Dal 1926 al Dal 1928 al Dal 1939 al Dal 1941 al Dal 1948 al Dal 1950 al Dal 1961 al Dal 1963 al Oltre il Oltre il Per l elaborazione dei valori di conversione è stato utilizzato un tasso tecnico del 2%. 5. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all 1,25%. 6. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola IPS55 proiettata e selezionata per impegni immediati differenziata per sesso, con regola di age shifting differenziata per sesso. pag 21 di 33

22 Allegato 1.B CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell adeguamento della rendita. 1. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalle gestioni interne separate denominate Gestione Previdenza Più (istituita da Cattolica Previdenza S.p.A.), Fondicoll (istituita da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) e Vitariv (istituita da Allianz S.p.A.) il cui Regolamento è riportato nel presente allegato - nella misura e con le modalità di seguito indicate. 2. Le Compagnie calcolano mensilmente il rendimento annuo delle gestioni separate, determinato con i criteri indicati nel Regolamento. 3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza. 4. Il rendimento da attribuire ai fini della rivalutazione è determinato sommando il rendimento conseguito da ciascuna gestione separata moltiplicato per la quota assunta in coassicurazione dalla compagnia che l ha istituita. 5. La misura annua di rivalutazione si ottiene: - sottraendo dal 100% del rendimento annuo determinato ai sensi dei precedenti commi 3. e 4. una ritenzione dello 0,80% e il tasso annuo minimo garantito di interesse, fissato nella misura del 2%, e già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione; - scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso annuo minimo garantito di interesse. 6. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario. 7. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero, non assegnando, quindi, per il periodo considerato, alcuna rivalutazione aggiuntiva rispetto alla misura del tasso annuo di interesse minimo garantito già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione. pag 22 di 33

23 REGOLAMENTO DELLE GESTIONI SEPARATE DENOMINATE GESTIONE PREVIDENZA PIÙ, FONDICOLL E VITARIV REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GESTIONE PREVIDENZA PIÙ 1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Cattolica Previdenza S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE PREVIDENZA PIÙ. La gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno La valuta di denominazione della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ è in Euro. 3 All inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di GESTIONE PREVIDENZA PIÙ realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. 4 Obiettivi e politiche di investimento: a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono: titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio; azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio; organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund): fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio); fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario; fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate; hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio); immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%. La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni: pag 23 di 33

24 aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato; valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio. Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti. Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto. Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell analisi dell affidabilità degli emittenti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia. c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di: salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari; ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie. L eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. 5 La gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ non è dedicata ad un particolare segmento di clientela. 6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ. 7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l assicurato. 8 Sulla gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ possono gravare unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per pag 24 di 33

25 l acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. 9 Il rendimento della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. 10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ nello stesso periodo. Nel risultato finanziario della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell esercizio comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nella gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ. L esercizio di GESTIONE PREVIDENZA PIÙ da sottoporre a certificazione coincide con l anno solare. Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente. 11 È ammessa la possibilità di fusione della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) rispetto delle disposizioni previste dall art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche; b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione; c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari; d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee; pag 25 di 33

26 e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti; f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ in senso meno favorevole ai Contraenti; g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate. In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione GESTIONE PREVIDENZA PIÙ circa tutti gli aspetti connessi con l operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando: i) le motivazioni dell operazione di fusione; ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni; iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione; iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione. La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo. Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia. La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni. 12 La gestione di GESTIONE PREVIDENZA PIÙ è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza di GESTIONE PREVIDENZA PIÙ al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a GESTIONE PREVIDENZA PIÙ, il rendimento medio di GESTIONE PREVIDENZA PIÙ realizzato nell esercizio, quale descritto al punto 10, e l adeguatezza dell ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche. 13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. pag 26 di 33

27 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE FONDICOLL (in breve FONDICOLL ) Art. 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Speciale FONDICOLL, in breve FONDICOLL (di seguito Gestione Separata ) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali. Art. 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata è l euro. Art. 3 L attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. Di seguito si evidenziano le tipologie d investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell Unione Europea o appartenenti all Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri); Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell Unione Europea o appartenenti all Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata); Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale Azioni negoziate su mercati regolamentati; pag 27 di 33

28 Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari Depositi bancari; Pronti contro termine; Fondi monetari. Al fine di contenere l esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l esposizione massima ai titoli corporate è del 65%. Complessivamente l esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor s o equivalente, superiore o uguale all investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor s, Moody s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor s inferiore all investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio. E prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa. La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche. pag 28 di 33

29 Nell ambito della politica d investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti. La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati: Art. 4 Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%; Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%; Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%. Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Art. 4bis Inoltre, all inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.4. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascuno degli altri periodi si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. pag 29 di 33

30 Art. 5 Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata. Art. 6 Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Art. 7 Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Art. 8 La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento. Art. 9 Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente. La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell operazione stessa. pag 30 di 33

31 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA VITARIV Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi: a) la denominazione della gestione separata è VITARIV; b) la valuta di denominazione della gestione separata è l Euro; c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell anno successivo. All interno del periodo di osservazione è prevista anche la determinazione di dodici tassi di rendimento mensili, ciascuno dei quali è calcolato con riferimento al periodo di tempo che decorre dal primo fino all ultimo giorno del mese di calendario; d) l obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile. Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell analisi dell affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla gestione separata. Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare: i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. investment grade, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating. L investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata. L area geografica di riferimento è prevalentemente l Area Euro. L investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata. I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione; ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti: pag 31 di 33

32 OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata; Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata. Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative; iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i segmenti di clientela; f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa; g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l assicurato; h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate; i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione; j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività, per l attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. pag 32 di 33

33 La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata. Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo mensile all interno del periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo specifico mese di calendario; k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell apposito registro previsto dalla normativa vigente; l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l opportunità in un ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata VITARIV o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata VITARIV una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso; m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione. pag 33 di 33

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