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1 Circolare Informativa del 18 marzo 2015 *** DAL CRITERIO DELLA CITTADINANZA A QUELLO DELLA RESIDENZA ABITUALE: LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI SUCCESSIONI (INTERNAZIONALI) ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 Riferimento Normativo *** Regolamento (UE) N. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 ( Regolamento ) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni e all accettazione e all esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni. Da quando sarà applicata la nuova normativa? Il Regolamento sarà auto-applicativo in Italia a partire dal 17 agosto A chi potrebbe interessare l applicazione della nuova normativa? A tutti i cittadini italiani residenti abitualmente in uno stato estero, a tutti i cittadini con doppia cittadinanza oltre che ai cittadini esteri residenti abitualmente in Italia. Cosa Cambia con l applicazione del Regolamento? Il regolamento si ispira al principio dell unità della successione e sottopone l intera successione (art. 23 del Regolamento) dall apertura di quest ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell eredità ai beneficiari comprendendo anche l amministrazione dell eredità e la responsabilità per i beni ereditari alla legge della residenza abituale del de cuius al momento della morte (art. 21 c. 1 del Regolamento). 1

2 Il fine del Regolamento Il fine del Regolamento è quello di sancire una disciplina di conflitto uniforme, valida erga omnes, che non sia cioè limitata a regolare solo i rapporti all interno dell Unione, bensì anche quelli con Stati terzi (art. 20 del Regolamento- Applicazione universale La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro ). Le molteplici discrasie tra le leggi europee in tema di successioni (basti pensare come variano da uno stato all altro le quote ereditarie di legittima spettanti ai coniugi, ai familiari ovvero ai partner non coniugati anche se dello stesso sesso) sono state ritenute di ostacolo alla libera circolazione delle persone nell Unione e dunque, di necessaria regolamentazione uniforme. Ci sono dei limiti di applicabilità del Regolamento? Dall ambito materiale di applicazione del Regolamento sono espressamente escluse, tra le altre, la materie fiscale, doganale e amministrativa. Sono inoltre escluse una serie di questioni - ancorché potenzialmente rilevanti in sede di apertura di una successione - quali, ad esempio: lo status, la scomparsa, l assenza e la morte delle persone fisiche; i rapporti di famiglia quali i regimi patrimoniali tra coniugi o fra persone che hanno un rapporto produttivo di effetti comparabili al matrimonio; le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte; la capacità delle persone fisiche; nonché, le misure di protezione degli incapaci. Non rientrano neppure nel campo di applicazione del regolamento i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione quali le donazioni. La disciplina fiscale La disciplina sulle imposte di successione e donazione non è stata toccata dal Regolamento. In base alla normativa italiana, l imposta sulle successioni mortis causa sarà quindi dovuta qualora il de cuius sia residente (fiscalmente residente) in Italia al momento della morte in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti mortis causa ovunque risultino situati (principio della c.d. imposizione globale). 2

3 Nel caso in cui il de cuius sia residente all estero, l imposta si applicherà solamente con riferimento ai beni dallo stesso che risultino materialmente collocati in Italia al momento dell apertura della successione (principio della c.d. territorialità dell imposta). La residenza abituale Con l introduzione del Regolamento si farà dunque ricorso al criterio della residenza abituale al momento della morte in vece del principio della cittadinanza di origine del de cuius che viene attualmente applicato nella gran parte dei paesi europei (i.e. Italia, Austria, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). Il principio della residenza abituale dovrebbe semplificare la situazione successoria anche dei residenti in quegli altri stati che contrariamente al principio della cittadinanza - adottano il c.d. principio scissionista e che pertanto sottopongono alla legge personale, individuata attraverso il criterio della residenza, la sola successione mobiliare, sottoponendo invece quella immobiliare alla lex rei sitae. Residenza civile o fiscale? La residenza abituale è il luogo ove il defunto aveva la connessione più forte in termini sia di centro degli affetti che di interessi. Essa non va necessariamente a coincidere con la residenza fiscale. La residenza fiscale è determinata in base alla presenza (o assenza) di determinati requisiti di fatto. Viene considerato residente in Italia chi sebbene iscritto all anagrafe delle persone residenti all estero per la maggior parte dell anno solare (183 gironi) abbia in Italia: il domicilio - e dunque la sede principale dei suoi affari o interessi, anche morali o sociali - ovvero la propria residenza. Possibile riqualificazione della residenza La riqualificazione della residenza è possibile. L art. 21 c. 2 del Regolamento Criterio Generale Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato. 3

4 Il criterio (residuale) della cittadinanza L art. 22 del Regolamento prevede che una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Quali sono le materie regolate dalla legge applicabile alla successione? La legge applicata alla successione secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinerà, tra l altro, le materie (e le eventuali cause giudiziali) inerenti: il momento e il luogo dell apertura della successione; l individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori; la diseredazione e l indegnità; la responsabilità per i debiti ereditari; nonché, la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell eredità o degli eredi. I beni oggetto della nuova disciplina Il criterio della residenza abituale è applicato all intera successione senza differenza tra beni mobili o beni immobili. I patti successori I patti successori (ovvero gli accordi che conferiscono, modificano o revocano - con o senza controprestazione diritti nella successione futura di due o più persone) sono espressamente vietati dalla normativa italiana all art. 458 del cod. civ. che prevede la nullità di tutti gli accordi per mezzo dei quali taluno dispone della propria successione. Al contrario, secondo quanto previsto dal Regolamento, i patti successori possono essere considerati del tutto leciti se ritenuti leciti dalla legge applicabile alla successione. 4

5 Invero, l art. 21 del Regolamento, al comma 1 prevede che un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona sia disciplinato, per quanto riguarda l ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti - comprese le condizioni di scioglimento - dalla legge che, in forza del Regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. In considerazione di ciò si rileva come la materia inerente i patti successori sia disciplinata in modo del tutto autonomo rispetto al criterio generale della residenza abituale del de cuius. Invero, secondo il Regolamento, la legge applicabile ai patti successori non è determinata al momento del decesso ma al momento della conclusione dei medesimi stante l immediata efficacia obbligatoria degli stessi. Il Regolamento in questo modo applica la c.d. legge successoria anticipata. La sorte della legittima La legge così scelta dal de cuius in base alla propria residenza abituale potrà essere utilizzata per l individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite. Qualora un soggetto scegliesse una legge regolamentatrice diversa da quella italiana, alla successione non potrà essere applicata la normativa codicistica in tema di successione (artt. 456 e ss cod. civ.) con conseguente inapplicabilità della normativa inerente la quota di legittima. Entrata in vigore Il Regolamento sarà automaticamente applicabile per le successioni delle persone decedute dopo il 17 agosto 2015 in tutti gli Stati Membri che hanno ratificato il regolamento (compresa l Italia), salvo Danimarca, Regno Unito ed Irlanda che non lo hanno adottato. Pianificazione successoria e familiare L entrata in vigore del Regolamento costituisce una eccellente opportunità di pianificazione successoria per tutti i cittadini italiani residenti abitualmente all estero (oltre che per i soggetti con doppia cittadinanza ovvero residenti in Italia ma cittadini esteri) in 5

6 quanto andrà a modificare in modo sostanziale alcune particolarità della legislazione italiana che hanno portato i soggetti interessati alla loro pianificazione successoria, a scegliere istituti diversi per disporre pro futuro dei loro beni. Ad esempio, il criterio della residenza abituale in vece di quello della cittadinanza potrà facilitare il c.d. family planning per i coniugi aventi diversa cittadinanza ma residenti nel medesimo paese perché farebbe coincidere la legge regolatrice della successione di ciascuna di essi con quella che normalmente si applicherebbe ai loro rapporti patrimoniali. *** Lo Studio Arienti-Abruzzese, specializzato nella pianificazione fiscale strutturata e nel wealth planning, è dotato di un team appositamente destinato alla pianificazione successoria ed al passaggio generazionale creato con l obiettivo di fornire alla propria clientela una servizio dedicato e di alto livello. Il team, composto sia da commercialisti che da avvocati, ha la capacità di assistere il cliente passo dopo passo sia sotto il profilo civilistico che fiscale. Per maggiori informazioni rivolgersi a: Dott. Emilio Abruzzese Responsabile del team di Pianificazione Successoria e Passaggio Generazionale e.abruzzese@arienti-abruzzese.it 6

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