************* **************** PREMESSO IN FATTO
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- Carlo Giordano Lanza
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1 ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA OGGETTO: Costituzione del Comune di Piazza Armerina nel ricorso R.G.R. n.. promosso dal sig.. nato a Piazza Armerina il.. c.f. ed ivi residente in P.zza Martiri d Ungheria, elettivamente domiciliato a Piazza Armerina in Via Gen. Ciancio n. 47 presso lo studio dell Avv. Roberto Sardella avverso avvisi di liquidazione Tassa Igiene ambientale anno 2009 n. del, notificato in data. ************* Il Comune di PIAZZA ARMERINA (EN) C.F.: , pec: tributi@pec.comunepiazzaarmerina.it in persona del Sindaco pro tempore Dott. Filippo Miroddi, debitamente autorizzato con deliberazione G.C. n. del rappresentato e difeso dal Funzionario Responsabile del Settore Fiscalità Locale e Patrimonio Rag. Giuseppe Baiunco, in virtù di decreto sindacale n. 17 dell 1/Luglio/2013 ed elettivamente domiciliato in Piazza Armerina alla Via Atrio Fundrò n.1; **************** PREMESSO IN FATTO nell esercizio della attività di gestione del prelievo sul servizio di raccolta e smaltimento tributi, vigente nel comune di Piazza Armerina nella forma del Tributo di Igiene Ambientale ex D.lgs. n.22/1997, il competente Ufficio Tributi comunale ha provveduto all emissione dell avviso di liquidazione per per l annualità 2009 nei confronti del contribuente relativo all occupazione dell immobile sito in Piazza Armerina alla n ; avverso il predetto avviso il ricorrente, ha proposto ricorso innanzi a codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo la illegittimità e nullità dell atto Controdeduzioni Ricorso TIA
2 opposto per svariati motivi, suoi quali e per ognuno di essi, con il presente atto di costituzione in giudizio si rassegnano le seguenti controdeduzioni. Il ricorso è palesemente infondato e merita il rigetto, con consequenziale condanna alle spese del ricorrente. Con il motivo n.1 si sostiene la Nullità della TIA 2009 per violazione e/o falsa applicazione degli art.12, 43 e segg.81 e segg. del Trattato dell Unione Europea segnatamente sotto il profilo della violazione dei principi di non discriminazione, di libera prestazione di servizi pubblici, di libera concorrenza e trasparenza; violazione del D.Lgs. n.163/2006 codice degli appalti pubblici e forniture; violazione dell art.202, comma 1, D.Lgs. n.152/2006, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione Invero, già dalla lettura della titolazione del motivo di ricorso, sembrerebbe una lagnanza di una impresa che censura il conferimento dell appalto per il servizio non assegnatogli in un promuovendo giudizio innanzi al TAR, piuttosto che una argomentazione pertinentemente spendibile innanzi alla Commissione Tributaria che ha invece giurisdizione per le controversie afferenti i tributi di ogni genere e specie, che vede contrapposti i soggetti del rapporto di imposta e non già i gestori del servizio. L ammissibilità di un ricorso o per meglio dire di un motivo di ricorso, impone al Giudice una pronuncia in merito allo stesso, sempreché sia nell ambito della giurisdizione dell autorità giudiziaria adita per come ad essa assegnata dalla normativa di riferimento. La giurisdizione attribuita alle Commissioni Tributarie dall art.1 del D.Lgs. n.546/92, ha per oggetto la cognizione delle controversie che insorgono nell ambito del rapporto tributario in coerenza con l oggetto della giurisdizione tributaria specificato nel successivo art.2 del decreto sul contenzioso tributario. Vero che il comma 3 del succitato art. 2 del D.Lgs. n.546 del 1992, assegna al giudice tributario la risoluzione in via incidentale ogni questione da cui dipenda la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, ma a ben vedere non si riesce a cogliere quale possa essere la incidenza nella definizione giudiziale del rapporto di imposta la risoluzione in via incidentale della questione se l affidamento del servizio sia avvenuto o meno con un regolare espletamento di un gara ovvero, la significatività della quota di compartecipazione pubblica del capitale sociale di Sicilia Ambiente. Controdeduzioni Ricorso TIA
3 Le ipotetiche questioni in merito sollevate con il motivo n.1 dell atto introduttivo del giudizio, in una semplice verifica del presupposto della loro pregiudizialità in merito alla questione tributaria si dimostrano palesemente inconferenti, si da non presentare, appunto, quella qualità di pregiudizialità da dover indurre codesta On.le Commissione adita ad una pronuncia in merito. Invero, le presunte patologie e/o violazioni esposte nel motivo n.1 del gravame, non influenzano la soggettività attiva del prelievo, atteso che è stato il comune di Piazza Armerina ad emettere l atto impositivo; rimangono parimenti irrilevanti per la soggettività passiva del ricorrente, peraltro mai contestata nel ricorso proposto; non incidono sul presupposto del tributo TIA non essendo in contestazione la detenzione/occupazione del locale tassato e la circostanza che il servizio di raccolta e smaltimento sia stato previsto e reso disponibile (e quindi assolto) ed infine, sono aliene da qualunque pregiudizialità in merito al quantum del tributo richiesto, sia per difetto di specifica censura in merito, ma anche perché, quand anche la si volesse ritenere presupposta ed insita nell argomentare del ricorrente, non risulta in alcun modo dimostrato che le supposte violazioni abbiano comportato un maggior onere tributario, rispetto a quello richiesto e quindi, quale fosse il giusto carico fiscale da far gravare sul soggetto passivo di imposta. E quindi assolutamente superflua la puntuale contestazione sulle tesi difensive espresse nel quivi censurato motivo, stante la loro assoluta estraneità al rapporto di imposta controverso e nel contempo il difetto di pregiudizialità rispetto alla giurisdizione e cognizione della On.le Commissione Tributaria adita. Il motivo n.1 del ricorso è probabilmente inammissibile perché non espone e lamenta vizi propri dell atto impugnato, ma è certamente domanda giudiziale sottratta alla giurisdizione di codesta On.le Commissione, sicchè va disatteso e rigettato. Con il motivo n.2 si eccepisce la Violazione dell art.52, comma 2 della Legge n.446/1997. Invero, il ricorrente sostiene che il Comune di Piazza Armerina non abbia inviato al MEF il regolamento della TIA, sicchè tale presunta violazione determinerebbe una invalidità dell atto regolamentare. Al di là della circostanza che chi solleva una eccezione ha l onere di provarla e quindi il ricorrente avrebbe dovuto presentare Controdeduzioni Ricorso TIA
4 una attestazione del MEF che documenti tale presunta violazione che invece, difetta, non si comprende invero quale possa essere l interesse del contribuente atteso che trattasi una norma che disciplina i rapporti tra l ente comunale ed il MEF e, comunque, il ricorrente non ha indicato la specifica norma giuridica che preveda la sanzione della illegittimità del regolamento nell ipotesi prospettata (e non dimostrata) di mancata trasmissione dello stesso al Ministero dell Economia e delle Finanze. Per completezza difensiva, giova rammentare che i regolamenti comunali sono atti propri del Consiglio Comunale e ai sensi del citato c.2 dell art.52 del D.Lgs. 446/97, sono comunicati al MEF. Nel caso di specie il regolamento TIA risulta essere stato trasmesso al M.E.F. con nota prot.n del 19/07/2010 a mezzo raccomandata postale n del 20/07/2010 a riprova dell avvenuto adempimento, che il ricorrente paventa come non eseguito. Va altresì rilevato, che il comma 4 del predetto articolo 52 dà facoltà al Ministero delle Finanze, al pari di qualsiasi altro interessato, di impugnare per vizi di legittimità i regolamenti sulle entrate tributarie innanzi al Giudice Amministrativo. Ebbene per il regolamento TIA del comune di Piazza Armerina, il Ministero dell Economia e delle Finanze non ha esercitato siffatta sua facoltà a riprova della piena legittimità dell agire dell ente locale. Anche questo motivo non merita l accoglimento perché assolutamente infondato. Con il motivo n.3 di ricorso si paventa la Violazione dell art.42, comma 2 lettera f del D.lgs. n.267/2000 e dell art.13 della legge regionale 7/92 In verità, rimane difficile cogliere il senso del motivo del ricorso se lo si confronta con quanto lo stesso ricorrente argomenta nel successivo motivo n.4. Il contribuente sostiene che la delibera n.72 del 2005 abbia sottratto al Sindaco il potere di determinare le aliquote della tassa di smaltimento di rifiuti, salvo poi nel motivo n.4 dell atto introduttivo del Giudizio richiamare l art.2 del D.P.R. n.158/1999 che con riferimento alla tariffa Ronchi c.d. TIA1, riconosce il potere di determinazione della tariffa ai Consigli Comunali ai sensi dell art.2 del DPR n.158/99. Trattandosi di un tributo, istituito con legge nazionale (D.Lgs. n.22 del 1997) la cui applicazione (se adottata) è sostituiva un altro tributo, anch esso di genesi con provvedimento di legge nazionale ovverossia la Tarsu ex D.Lgs. n.507/93, Controdeduzioni Ricorso TIA
5 l unica disciplina da osservarsi è appunto quella nazionale in ossequio al principio di cui all art.23 della Costituzione. Con il motivo n.4 si contesta La mancata determinazione dell importo della tariffa da parte del Consiglio Comunale e con il successivo motivo n.5, la Violazione e falsa applicazione di legge. Omessa motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Nel dettaglio si contesta che il comune di P.zza Armerina non abbia mai istituito la TIA, evidentemente il ricorrente in questo motivo, dimentica la delibera di C.C. n.72 del 2005, né di aver determinato l importo della tariffa sulla base dell apposito piano finanziario. A fronte di tali contestazioni, non offre alcun documento a sostegno se non la semplice enunciazione della censura. Già questa carenza della eccezione, in quanto priva di prova, sarebbe sufficiente all On.le Commissione adita per un pronuncia di rigetto, ciò nonostante solo per mera completezza difensiva si fa presente che la tariffa TIA per l anno 2009 trova fonte nella delibera del 2005 già citata. E sul punto va rammentato che ai sensi dell art. 1 co. 169 della L n.296 del 2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, ma principalmente che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Questo implica che non vi sia alcun obbligo di deliberare le tariffe TIA per ogni anno di riferimento. In merito, ai criteri di composizione dei costi della tariffa, gli stessi sono indicati sia nell art.49 del D.lgs. n.22 del 1997, ma principalmente nel DPR n.158 del 1999 che indica pedissequamente i costi che dovranno determinare la tariffa. Non è nella discrezionalità dell ente discriminare in merito alla loro rilevanza e considerazione. Se il ricorrente ritiene che la tariffa 2009 applicata sia in eccesso rispetto ai costi sostenuti e che quindi sia stato chiesto alla platea contributiva di Piazza Armerina, un prelievo superiore all importo necessario per la copertura integrale del costo del servizio ivi compresi quelli di investimento ed esercizio e ciò in violazione quindi del Controdeduzioni Ricorso TIA
6 co.4 dell art.49 del D.lgs. n.22/1997 che impone la copertura integrale del costo del servizio, ne dia adeguata prova, piuttosto che sollevare illazioni ed ipotesi. Sia il motivo n.4 che il motivo n.5 del ricorso sono indimostrati ed infondati, sicchè meritano il rigetto. Il motivo n.6 altro non è che un approfondimento del motivo 1, sicchè si ritiene superfluo reiterare quanto già esposto in merito all assoluto difetto di rilevanza e pregiudizialità ai fini della posizione tributaria su come al soggetto gestore del servizio sia stato affidato l incarico e su quali responsabilità per questo affido incauto ne potrebbero derivare. Certo è, comunque, il difetto di interesse del contribuente/ricorrente in sede di giudizio tributario. Con il motivo n.7 del ricorso si eccepisce la Violazione dell art.23 costituzione; violazione del D.Lgs. 22/97 e del D.Lgs. 152/2006 In verità tutto il motivo si sostanzia nella censura che nell atto impugnato risulta la indicazione tassa di igiene ambientale 2009 ritenuta dal ricorrente come un arbitrio del Comune che così avrebbe introdotto nel sistema tributario un prelievo non previsto da alcuna disposizione normativa. Addirittura si adombra una violazione costituzionale dell art.23, perché il Comune con l avviso impugnato (sic) avrebbe introdotto una forma di prelievo sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non previsto dalla legge. Sarebbe stato sufficiente una più attenta lettura dell atto impugnato per rilevare che nella prima pagina al dì là del nomen del prelievo, risulta espressamente richiamato l art.49 del decreto Ronchi. Ed infatti così è scritto: Visto l art.49 del D.Lgs. n.22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. E strano che un ricorrente così attenta ed altruista da addirittura voler tutelare le imprese che non hanno potuto partecipare all affidamento dell incarico, non si sia accorta di tale chiara ed inequivocabile indicazione. P Q M Il comune di PIAZZA ARMERINA, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l On.le Commissione Tributaria Provinciale adita, Voglia rigettare il ricorso per palese infondatezza e per lo effetto confermare integralmente l avviso Controdeduzioni Ricorso TIA
7 di liquidazione TIA n..del e condannare il ricorrente alle spese di giudizio. Piazza Armerina, Il Responsabile del Settore Tributario -Rag. Giuseppe Baiunco Controdeduzioni Ricorso TIA
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