emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro:
|
|
- Federica Sacchi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE STACCATA DI BRESCIA SESSANTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Fondrieschi Fausto - Presidente Zangrossi Lineo - Relatore Vicini Gianluca - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. depositato il - avverso la sentenza n. emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro: proposto dai ricorrenti: difeso da: difeso da: Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRES-ALTRO 2007
2 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IVA-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRAP 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRES-ALTRO 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ADD.REG AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ADD.COM AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ALTRO 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IVA-ALTRO 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRAP 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ADD.REG. AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ADD.COM AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ALTRO 2005 ATTO DI CONTEST n. IRES-ALTRO 2007 ATTO DI CONTEST n. IRPEF-ALTRO 2005 ATTO DI CONTEST n. IRPEF-ALTRO 2006 ATTO DI CONTEST n. IVA-ALTRO 2007 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO nonché l'associazione impugnavano avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Mantova dell'agenzia delle Entrate per IRES, IRAP e IVA anno L'Ufficio a seguito di accesso mirato in data e successivo P.V.C , riteneva che l'attività svolta dal circolo "" non corrispondesse a quella culturale e sportiva dichiarate, bensì ad attività commerciale di bar con intrattenimento. A tanto l'ufficio era giunto avendo accertato che all'interno del locale vi erano ragazze straniere con le quali i clienti potevano appartarsi; che venivano somministrate bevande al prezzo di Euro 15 cadauna; che al momento dell'apertura dell'attività era stata aperta una partita IVA. Riteneva, perciò, che detta attività non potesse rientrare tra le finalità istituzionali di un circolo culturale. Riteneva, inoltre, l'ufficio che il contribuente non fosse semplice socio ma responsabile di fatto del circolo. Ciò, in quanto aveva dichiarato di essere a conoscenza degli incassi medi giornalieri; che detti incassi erano versati sul suo conto corrente personale e che lo stesso provvedeva alle spese sostenute dal circolo utilizzando i sopra nominati incassi. Ricordava che per l'anno 2006 la CTP di Mantova aveva già rigettato il ricorso presentato dal contribuente.
3 L'Ufficio, quindi, calcolava induttivamente i ricavi annuali, da cui dedotti i costi, determinava il reddito imponibile. Eccepivano i ricorrenti che il era un mero associato senza alcuna responsabilità nella gestione del circolo. Sotto tale profilo non poteva avere rilevanza la circostanza di far parte del Consiglio dell'associazione. Né valevano le dichiarazioni delle ragazze in quanto le stesse erano sotto pressione e interrogate con domande suggestive, senza contraddittorio e senza garanzia di difesa. Neppure rilevavano le conclusioni dei militari accertatori, trattandosi di giudizi o valutazioni di parte. In ogni caso al ricorrente poteva essere imputata, semmai, la responsabilità ex art. 38 C.C. Eccepivano quindi la natura associativa e non commerciale del circolo, ricordando che il Tribunale penale e quello civile di Mantova avevano accertato l'insussistenza di rapporti di lavoro dipendente. Osservavano, poi, che la media giornaliera di incassi come determinata dall'ufficio era senza supporto probatorio e che comunque il circolo aveva iniziato la propria attività il , per cui era erroneo il calcolo dei ricavi effettuato sull'intero anno. Contestavano, poi, nel merito i ricavi accertati, sia perché l'inizio dell'attività non è normalmente remunerativa, sia perché, comunque, il locale lavorava effettivamente solo il fine settimana. I prospetti da cui sono derivate le conclusioni dell'agenzia perciò non potevano valere come campione utile e comunque venivano disconosciuti. Altro ricorso proponevano i sopraddetti ricorrenti unitamente a, avverso avviso di accertamento della Direzione Provinciale di Mantova emessi a carico dell'associazione senza fine di lucro, corrente in Villimpenta di Mantova, nonché nei confronti dei predetti associati quali autori delle violazioni, per IRES, IRAP, IVA 2005 e 2006 nonché atti di contestazione e sanzioni per omesse trattenute 2006, omessa installazione degli emettitori degli scontrini fiscali per il 2005 e 2007, nonché recupero compensi da sottoporre a tassazione relativi a nove assunzioni per il Anche in questo caso l'ufficio riteneva che l'attività svolta non fosse culturale e sportiva ma commerciale, trattandosi di bar con intrattenimento. e contestavano la legittimazione passiva essendo meri associati. Tutti i ricorrenti ribadivano la natura non commerciale dell'attività svolta all'interno del circolo. Anche in questo caso erano prodotte sentenze del Tribunale penale e del lavoro di Mantova che avevano accertato non sussistere rapporti di lavoro dipendente. Contestavano poi la determinazione degli incassi come effettuata dall'ufficio. L'Ufficio si costituiva ribadendo le circostanze di cui agli accertamenti. La C.T.P. di Mantova, sez. 1, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 57/13, li respingeva, condannando i ricorrenti a rifondere all'ufficio le spese di lite, liquidate in Euro Il primo giudice riteneva sussistente una vera e propria attività commerciale, con conseguente violazione dell'art. 148, c.3, del TUIR. Riteneva, inoltre, irrilevanti le sentenze del Tribunale di Mantova in quanto riguardanti fattispecie diverse. Impugnano i contribuenti che chiedono previa sospensione dell'esecutività dell'accertamento, di dichiarare nulla l'impugnata sentenza, ovvero di riformarla escludendo ogni debenza degli appellanti. In ogni caso dichiarare nullo o annullarsi l'accertamento. Spese rifuse. Eccepiscono carenza di motivazione e omessa pronuncia sui motivi di ricorso, ribadendo, perciò, l'eccezione di difetto di legittimazione degli associati ; nonché la natura di associazione senza fini di lucro.
4 Tale ultima conclusione deriva dalla circostanza che il Tribunale di Mantova con sentenze, l'una penale, l'altra civile, della sezione lavoro, aveva stabilito l'insussistenza di rapporti di lavoro dipendente. Ribadiscono, ancora, che i circoli non erano operanti al momento dell'accertamento e che non corretta è la ricostruzione degli incassi. Si costituisce l'ufficio che osserva essere la sentenza congruamente motivata e ribadisce la natura commerciale dei due circoli, nonché la posizione di amministratori di fatto dei ricorrenti. Ribadisce, ancora, la correttezza e legittimità della ricostruzione presuntiva dei ricavi ai sensi degli artt. 39 c.2, DPR 600/73 e 55 DPR 633/72, sulla base di presunzioni semplici, anche non gravi, precise e concordanti, attesa la mancanza di documentazione contabile. Allega, quindi, sentenza di questa CTR con cui viene respinto analogo appello degli odierni appellanti. Chiede, perciò, il rigetto dell'appello con il favore delle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello dei contribuenti non può essere accolto. La questione dirimente è la natura commerciale o meno dell'attività svolta. Sotto questo aspetto la risposta deve essere positiva. E' pacifico in causa che nei due circoli si svolgesse attività di bar con intrattenimento, che veniva pagata direttamente dal fruitore. Non vi è dubbio, quindi, che ci si trovi di fronte ad attività di somministrazione di bevande e ad attività di prestazione di servizi di accompagnamento o f compagnia svolta dalle ragazze operanti nei locali. Dette attività erano le uniche svolte all'interno di detti circoli e, di per sé, non è chi non veda, che non trattasi di attività culturali o sportive. Trattasi, perciò, di attività che, ai sensi dell'art. 148 TUIR, 1 c., devono considerarsi commerciali. La conclusione non cambia ove si applichi il 2 c., del ricordato art. 148 TUIR. Infatti, nella specie, le prestazioni e le cessioni effettuate a favore degli associati prevedevano il pagamento di corrispettivi specifici determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (basti ricordare che ogni 20 minuti il cliente in compagnia di una ragazza doveva consumare al bar). I proventi poi delle cessioni e dei servizi di intrattenimento deve ritenersi eccedessero i costi di diretta imputazione, atteso che sul punto nulla dicono i contribuenti. Pertanto, trattandosi di attività commerciale, i contribuenti dovevano tenere regolare contabilità, in mancanza della quale, corretta è la determinazione degli incassi in via induttiva, fondata sulla base dei prezzi delle consumazioni e in base alle dichiarazioni del socio. Riguardo alla responsabilità in capo al socio, questa va confermata: E' il socio che interloquisce con gli accertatori e che opera nei confronti delle ragazze e che addirittura fa versare gli incassi sul proprio conto corrente e che paga in nome e per conto del circolo. Pure il socio deve ritenersi in fatto responsabile: basti considerare al proposito le dichiarazioni delle intrattenitrici che, concordemente, indicano in quest'ultimo la persona che le ha "assunte" e con la quale hanno stabilito il compenso per ogni serata. Va, ancora, rilevato che le sentenze prodotte in giudizio dai ricorrenti non hanno rilevanza ai fini di considerare commerciale l'attività in questione, volta che le stesse si limitano a stabilire l'insussistenza di rapporti di lavoro subordinato, il che non esclude il carattere commerciale
5 dell'attività del circolo. Infine, per il circolo la data di inizio ritenuta dall'ufficio deve ritenersi corretta in mancanza di prova del contrario. A tal fine, in effetti, non può valere l'atto costitutivo prodotto essendo lo stesso relativo al circolo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione respinge l'appello. Condanna gli appellanti a rifondere all'ufficio le spese di giudizio che si liquidano in Euro Così deciso in Brescia, l'8 ottobre Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2013.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Luglio Giuseppe - Presidente Cordola Michele - Relatore
DettagliAVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IVA + IRPEF + IRAP 2003
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA DODICESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Varalli Domenico - Presidente Teppati Lodovico - Relatore
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliCircolare N.108 del 25 Luglio 2011. Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli
Circolare N.108 del 25 Luglio 2011 Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DOTT. SERGIO SENTENZA
SEZIONE N 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE I PISA riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 1 REG.GENERALE N 655/09 UIENZA EL 20/11/2009 ore 09:00
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
Dettagli- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2012 IRPEF - ALTRO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE 3 riunita con l'intervento dei Signori: NATOLA LIVIO MICHELE Presidente FUSARO SERGIO Relatore GESUALDI
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTOTTESIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTOTTESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: CALIA VINCENZO - Presidente GRECO ANTONIO - Relatore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliPeriodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese
Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliVERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Oggi 16 aprile 2012, alle ore 9,30, in P.le Principessa Clotilde n.6 si sono riuniti i sindaci: Dott. Pietro Giorgi Presidente Dott. Giacomo Del Corvo Sindaco
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO
ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO AVVISO DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, RUOLI, IPOTECHE,FERMI 1) NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO 2) SI HANNO 60 GIORNI PER IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICARLO ALL UFFICIO
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliCorte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.
Contratti Appalto Requisiti. Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. In caso di appalto, il disposto di cui all art. 29 D.l.vo
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
DettagliL2_.!_...~.i_ -b~ ; 0053'18 0201C.2005. ~ i '.. j. ~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale DELL'UMBRIA ~~J. .
~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Segreteria Generale prot. n. 0005378 del 02/1212005 Protocollo in ENTRA TA Fascicolo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliSOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO QUINTA SEZIONE. riunita con l'intervento dei Signori:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO QUINTA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Masia Donatella - Presidente Borgna Paolo - Relatore Palmieri
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
Dettagliper aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni.
Egregi Tesorieri, in questo elaborato vengono riportate alcune annotazioni pratiche e fiscali per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Auguri di buon lavoro Lion Giovanna Cobuzzi Tesoriere Distrettuale
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
DettagliMobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti
CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16148 del 20/08/2007 Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti Il datore di lavoro e ritenuto responsabile dei
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliFiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliFATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO
Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliSCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Maggio 2016. Approfondimento su: Somministrazione di alimenti e bevande. Dom.15 (termine differito a lunedì 16)
SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Maggio 2016 Approfondimento su: Somministrazione di alimenti e bevande Dom.15 (termine differito a lunedì 16) Iva Registrazione Termine ultimo per l annotazione delle
Dettagli- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRES-ALTRO 2006 IRAP/IVA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA DECIMA SEZIONE SENTENZA N. 75/10/2013 riunita con l'intervento dei Signori: Mariuzzo Francesco - Presidente
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliON.LE&COMMISSIONE&TRIBUTARIA&PROVINCIALE&DI&MILANO&
AgenziadelleEntrate.DirezioneProvincialeIdiMilano Protocollon.00001 ON.LE&COMMISSIONE&TRIBUTARIA&PROVINCIALE&DI&MILANO& CONTRODEDUZIONI& dell Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, in
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
DettagliLe norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
11 6 2 5 4 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Di Amato Presidente IRPEF
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
Dettaglivicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,
1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliIL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI
Vicenza Palazzo delle Opere Sociali 18 novembre 2008 IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI Il valore normale dei fabbricati: la presunzione del Fisco Il quadro normativo e il riferimento ai valori OMI Emanuele
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliLE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza
LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza PRASSI L Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 4/E
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio 2005. Estensore Tortorici
La motivazione dei provvedimenti dell Autorità Fiscale è funzionale a consentire il pieno esercizio del diritto costituzionale di difesa ai contribuenti destinatari dei medesimi. Tale orientamento è documentato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli