emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro:"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE STACCATA DI BRESCIA SESSANTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Fondrieschi Fausto - Presidente Zangrossi Lineo - Relatore Vicini Gianluca - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. depositato il - avverso la sentenza n. emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro: proposto dai ricorrenti: difeso da: difeso da: Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRES-ALTRO 2007

2 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IVA-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRAP 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRES-ALTRO 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ADD.REG AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ADD.COM AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ALTRO 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IVA-ALTRO 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRAP 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ADD.REG. AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ADD.COM AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF-ALTRO 2005 ATTO DI CONTEST n. IRES-ALTRO 2007 ATTO DI CONTEST n. IRPEF-ALTRO 2005 ATTO DI CONTEST n. IRPEF-ALTRO 2006 ATTO DI CONTEST n. IVA-ALTRO 2007 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO nonché l'associazione impugnavano avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Mantova dell'agenzia delle Entrate per IRES, IRAP e IVA anno L'Ufficio a seguito di accesso mirato in data e successivo P.V.C , riteneva che l'attività svolta dal circolo "" non corrispondesse a quella culturale e sportiva dichiarate, bensì ad attività commerciale di bar con intrattenimento. A tanto l'ufficio era giunto avendo accertato che all'interno del locale vi erano ragazze straniere con le quali i clienti potevano appartarsi; che venivano somministrate bevande al prezzo di Euro 15 cadauna; che al momento dell'apertura dell'attività era stata aperta una partita IVA. Riteneva, perciò, che detta attività non potesse rientrare tra le finalità istituzionali di un circolo culturale. Riteneva, inoltre, l'ufficio che il contribuente non fosse semplice socio ma responsabile di fatto del circolo. Ciò, in quanto aveva dichiarato di essere a conoscenza degli incassi medi giornalieri; che detti incassi erano versati sul suo conto corrente personale e che lo stesso provvedeva alle spese sostenute dal circolo utilizzando i sopra nominati incassi. Ricordava che per l'anno 2006 la CTP di Mantova aveva già rigettato il ricorso presentato dal contribuente.

3 L'Ufficio, quindi, calcolava induttivamente i ricavi annuali, da cui dedotti i costi, determinava il reddito imponibile. Eccepivano i ricorrenti che il era un mero associato senza alcuna responsabilità nella gestione del circolo. Sotto tale profilo non poteva avere rilevanza la circostanza di far parte del Consiglio dell'associazione. Né valevano le dichiarazioni delle ragazze in quanto le stesse erano sotto pressione e interrogate con domande suggestive, senza contraddittorio e senza garanzia di difesa. Neppure rilevavano le conclusioni dei militari accertatori, trattandosi di giudizi o valutazioni di parte. In ogni caso al ricorrente poteva essere imputata, semmai, la responsabilità ex art. 38 C.C. Eccepivano quindi la natura associativa e non commerciale del circolo, ricordando che il Tribunale penale e quello civile di Mantova avevano accertato l'insussistenza di rapporti di lavoro dipendente. Osservavano, poi, che la media giornaliera di incassi come determinata dall'ufficio era senza supporto probatorio e che comunque il circolo aveva iniziato la propria attività il , per cui era erroneo il calcolo dei ricavi effettuato sull'intero anno. Contestavano, poi, nel merito i ricavi accertati, sia perché l'inizio dell'attività non è normalmente remunerativa, sia perché, comunque, il locale lavorava effettivamente solo il fine settimana. I prospetti da cui sono derivate le conclusioni dell'agenzia perciò non potevano valere come campione utile e comunque venivano disconosciuti. Altro ricorso proponevano i sopraddetti ricorrenti unitamente a, avverso avviso di accertamento della Direzione Provinciale di Mantova emessi a carico dell'associazione senza fine di lucro, corrente in Villimpenta di Mantova, nonché nei confronti dei predetti associati quali autori delle violazioni, per IRES, IRAP, IVA 2005 e 2006 nonché atti di contestazione e sanzioni per omesse trattenute 2006, omessa installazione degli emettitori degli scontrini fiscali per il 2005 e 2007, nonché recupero compensi da sottoporre a tassazione relativi a nove assunzioni per il Anche in questo caso l'ufficio riteneva che l'attività svolta non fosse culturale e sportiva ma commerciale, trattandosi di bar con intrattenimento. e contestavano la legittimazione passiva essendo meri associati. Tutti i ricorrenti ribadivano la natura non commerciale dell'attività svolta all'interno del circolo. Anche in questo caso erano prodotte sentenze del Tribunale penale e del lavoro di Mantova che avevano accertato non sussistere rapporti di lavoro dipendente. Contestavano poi la determinazione degli incassi come effettuata dall'ufficio. L'Ufficio si costituiva ribadendo le circostanze di cui agli accertamenti. La C.T.P. di Mantova, sez. 1, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 57/13, li respingeva, condannando i ricorrenti a rifondere all'ufficio le spese di lite, liquidate in Euro Il primo giudice riteneva sussistente una vera e propria attività commerciale, con conseguente violazione dell'art. 148, c.3, del TUIR. Riteneva, inoltre, irrilevanti le sentenze del Tribunale di Mantova in quanto riguardanti fattispecie diverse. Impugnano i contribuenti che chiedono previa sospensione dell'esecutività dell'accertamento, di dichiarare nulla l'impugnata sentenza, ovvero di riformarla escludendo ogni debenza degli appellanti. In ogni caso dichiarare nullo o annullarsi l'accertamento. Spese rifuse. Eccepiscono carenza di motivazione e omessa pronuncia sui motivi di ricorso, ribadendo, perciò, l'eccezione di difetto di legittimazione degli associati ; nonché la natura di associazione senza fini di lucro.

4 Tale ultima conclusione deriva dalla circostanza che il Tribunale di Mantova con sentenze, l'una penale, l'altra civile, della sezione lavoro, aveva stabilito l'insussistenza di rapporti di lavoro dipendente. Ribadiscono, ancora, che i circoli non erano operanti al momento dell'accertamento e che non corretta è la ricostruzione degli incassi. Si costituisce l'ufficio che osserva essere la sentenza congruamente motivata e ribadisce la natura commerciale dei due circoli, nonché la posizione di amministratori di fatto dei ricorrenti. Ribadisce, ancora, la correttezza e legittimità della ricostruzione presuntiva dei ricavi ai sensi degli artt. 39 c.2, DPR 600/73 e 55 DPR 633/72, sulla base di presunzioni semplici, anche non gravi, precise e concordanti, attesa la mancanza di documentazione contabile. Allega, quindi, sentenza di questa CTR con cui viene respinto analogo appello degli odierni appellanti. Chiede, perciò, il rigetto dell'appello con il favore delle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello dei contribuenti non può essere accolto. La questione dirimente è la natura commerciale o meno dell'attività svolta. Sotto questo aspetto la risposta deve essere positiva. E' pacifico in causa che nei due circoli si svolgesse attività di bar con intrattenimento, che veniva pagata direttamente dal fruitore. Non vi è dubbio, quindi, che ci si trovi di fronte ad attività di somministrazione di bevande e ad attività di prestazione di servizi di accompagnamento o f compagnia svolta dalle ragazze operanti nei locali. Dette attività erano le uniche svolte all'interno di detti circoli e, di per sé, non è chi non veda, che non trattasi di attività culturali o sportive. Trattasi, perciò, di attività che, ai sensi dell'art. 148 TUIR, 1 c., devono considerarsi commerciali. La conclusione non cambia ove si applichi il 2 c., del ricordato art. 148 TUIR. Infatti, nella specie, le prestazioni e le cessioni effettuate a favore degli associati prevedevano il pagamento di corrispettivi specifici determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (basti ricordare che ogni 20 minuti il cliente in compagnia di una ragazza doveva consumare al bar). I proventi poi delle cessioni e dei servizi di intrattenimento deve ritenersi eccedessero i costi di diretta imputazione, atteso che sul punto nulla dicono i contribuenti. Pertanto, trattandosi di attività commerciale, i contribuenti dovevano tenere regolare contabilità, in mancanza della quale, corretta è la determinazione degli incassi in via induttiva, fondata sulla base dei prezzi delle consumazioni e in base alle dichiarazioni del socio. Riguardo alla responsabilità in capo al socio, questa va confermata: E' il socio che interloquisce con gli accertatori e che opera nei confronti delle ragazze e che addirittura fa versare gli incassi sul proprio conto corrente e che paga in nome e per conto del circolo. Pure il socio deve ritenersi in fatto responsabile: basti considerare al proposito le dichiarazioni delle intrattenitrici che, concordemente, indicano in quest'ultimo la persona che le ha "assunte" e con la quale hanno stabilito il compenso per ogni serata. Va, ancora, rilevato che le sentenze prodotte in giudizio dai ricorrenti non hanno rilevanza ai fini di considerare commerciale l'attività in questione, volta che le stesse si limitano a stabilire l'insussistenza di rapporti di lavoro subordinato, il che non esclude il carattere commerciale

5 dell'attività del circolo. Infine, per il circolo la data di inizio ritenuta dall'ufficio deve ritenersi corretta in mancanza di prova del contrario. A tal fine, in effetti, non può valere l'atto costitutivo prodotto essendo lo stesso relativo al circolo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione respinge l'appello. Condanna gli appellanti a rifondere all'ufficio le spese di giudizio che si liquidano in Euro Così deciso in Brescia, l'8 ottobre Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2013.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Luglio Giuseppe - Presidente Cordola Michele - Relatore

Dettagli

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IVA + IRPEF + IRAP 2003

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IVA + IRPEF + IRAP 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA DODICESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Varalli Domenico - Presidente Teppati Lodovico - Relatore

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Circolare N.108 del 25 Luglio 2011. Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli

Circolare N.108 del 25 Luglio 2011. Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli Circolare N.108 del 25 Luglio 2011 Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DOTT. SERGIO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DOTT. SERGIO SENTENZA SEZIONE N 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE I PISA riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 1 REG.GENERALE N 655/09 UIENZA EL 20/11/2009 ore 09:00

Dettagli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2012 IRPEF - ALTRO 2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2012 IRPEF - ALTRO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE 3 riunita con l'intervento dei Signori: NATOLA LIVIO MICHELE Presidente FUSARO SERGIO Relatore GESUALDI

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTOTTESIMA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTOTTESIMA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTOTTESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: CALIA VINCENZO - Presidente GRECO ANTONIO - Relatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Oggi 16 aprile 2012, alle ore 9,30, in P.le Principessa Clotilde n.6 si sono riuniti i sindaci: Dott. Pietro Giorgi Presidente Dott. Giacomo Del Corvo Sindaco

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO

ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO AVVISO DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, RUOLI, IPOTECHE,FERMI 1) NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO 2) SI HANNO 60 GIORNI PER IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICARLO ALL UFFICIO

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. Contratti Appalto Requisiti. Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. In caso di appalto, il disposto di cui all art. 29 D.l.vo

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA. Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Dettagli

L2_.!_...~.i_ -b~ ; 0053'18 0201C.2005. ~ i '.. j. ~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale DELL'UMBRIA ~~J. .

L2_.!_...~.i_ -b~ ; 0053'18 0201C.2005. ~ i '.. j. ~._2' 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale DELL'UMBRIA ~~J. . ~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Segreteria Generale prot. n. 0005378 del 02/1212005 Protocollo in ENTRA TA Fascicolo

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014 MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO QUINTA SEZIONE. riunita con l'intervento dei Signori:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO QUINTA SEZIONE. riunita con l'intervento dei Signori: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO QUINTA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Masia Donatella - Presidente Borgna Paolo - Relatore Palmieri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni.

per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Egregi Tesorieri, in questo elaborato vengono riportate alcune annotazioni pratiche e fiscali per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Auguri di buon lavoro Lion Giovanna Cobuzzi Tesoriere Distrettuale

Dettagli

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA

Dettagli

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16148 del 20/08/2007 Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti Il datore di lavoro e ritenuto responsabile dei

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014

Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Maggio 2016. Approfondimento su: Somministrazione di alimenti e bevande. Dom.15 (termine differito a lunedì 16)

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Maggio 2016. Approfondimento su: Somministrazione di alimenti e bevande. Dom.15 (termine differito a lunedì 16) SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Maggio 2016 Approfondimento su: Somministrazione di alimenti e bevande Dom.15 (termine differito a lunedì 16) Iva Registrazione Termine ultimo per l annotazione delle

Dettagli

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRES-ALTRO 2006 IRAP/IVA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRES-ALTRO 2006 IRAP/IVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA DECIMA SEZIONE SENTENZA N. 75/10/2013 riunita con l'intervento dei Signori: Mariuzzo Francesco - Presidente

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

ON.LE&COMMISSIONE&TRIBUTARIA&PROVINCIALE&DI&MILANO&

ON.LE&COMMISSIONE&TRIBUTARIA&PROVINCIALE&DI&MILANO& AgenziadelleEntrate.DirezioneProvincialeIdiMilano Protocollon.00001 ON.LE&COMMISSIONE&TRIBUTARIA&PROVINCIALE&DI&MILANO& CONTRODEDUZIONI& dell Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, in

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11 6 2 5 4 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Di Amato Presidente IRPEF

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, 1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.

Dettagli

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale

Dettagli

IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI

IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI Vicenza Palazzo delle Opere Sociali 18 novembre 2008 IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI Il valore normale dei fabbricati: la presunzione del Fisco Il quadro normativo e il riferimento ai valori OMI Emanuele

Dettagli

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza PRASSI L Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 4/E

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio 2005. Estensore Tortorici

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio 2005. Estensore Tortorici La motivazione dei provvedimenti dell Autorità Fiscale è funzionale a consentire il pieno esercizio del diritto costituzionale di difesa ai contribuenti destinatari dei medesimi. Tale orientamento è documentato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli