CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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- Uberto Guglielmi
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1 Elevazione dello standard di qualità del reticolo delle strade Anno 2004 Rifacimento dei guard-rail sul ponte attraversante il fiume Po della S.P.18 a Stellata CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CAPO 1 NORME GENERALI Art.1 - OGGETTO, IMPORTO DEL CONTRATTO Il contratto ha per oggetto la Rifacimento dei guard-rail sul ponte attraversante il fiume Po della S.P.18 a Stellata. Cod. lav. VI L'importo complessivo dei lavori ammonta a ,00 IVA esclusa di cui ,00 soggetti a ribasso d asta ed 4.500,00 per spese per la sicurezza del cantiere, come risulta dal quadro economico specificato negli elaborati ulteriori del progetto. La categoria prevalente è la seguente: n. OS 12 barriere e protezioni stradali. Il contratto è stipulato a misura. Lavorazioni previste ai fini del subappalto: Opere Importo Cat. D.P.R. 34/2000 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza classe h3 euro ,00 OS 12 Art.2 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI L'affidatario è tenuto contrattualmente all'osservanza della Legge n.55 e successive modificazioni, della Legge n.109, del Regolamento di attuazione della L. 109/94 approvato con D.P.R. 21/12/1999 n.554, del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP 19/4/2000, n 145; e successive modificazioni, nonché, ad integrazione, di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e disposizioni in vigore per l'esecuzione dei lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato, o di recepimento di direttive comunitarie in materia di lavori pubblici o di sicurezza o di salute dei lavoratori. L'affidatario è altresì tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme e disposizioni vigenti in materia di: * assistenza, assicurazione e prevenzione infortuni dei lavoratori; * assunzioni obbligatorie; * trattamento economico e normativo dei lavoratori stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali; * circolazione stradale e di tutela e conservazione del suolo pubblico. * sicurezza dei cantieri e del lavoro Art.3 - STIPULAZIONE, DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Pagina 1 di 11
2 In caso di mancata presentazione da parte dell'affidatario dei documenti occorrenti per la stipula del contratto entro il termine indicato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione, l'amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione provvisoria e di procedere ad una nuova gara a spese dell'affidatario medesimo. Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante, oltre ai documenti di rito, tutti gli elaborati di progetto indispensabili per l'esecuzione delle prestazioni. Fa parte integrante, anche se non materialmente allegato, il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici Pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP 19/4/2000, n 145. Art.4 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Art Cauzione definitiva Le garanzie e coperture assicurative sono quelle previste dall art. 30 della legge 109/94 e dell art. 101 del DPR 554/99. La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo netto complessivo dell'appalto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. In ogni caso sarà comunque applicata la cauzione prevista dalle norme vigenti. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato Art. 4.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e verso terzi Ai sensi e con le modalità di cui all art. 103 del Regolamento d Attuazione della Legge Quadro in Materia di Lavori Pubblici D.P.R. 554/99, l esecutore dei lavori è tenuto, ai sensi dell art. 30, comma 3 della L.109/94, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell esecuzione dei lavori. Tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante il corso dell esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa dovrà essere sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L impresa deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La somma assicurata, per il presente appalto, è stabilita in euro ed il massimale per l assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro ed un massimo di di Euro. Art.5 - CONSEGNA, INIZIO, TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER I RITARDI I lavori dovranno avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto. Alla data e ora concordate per l'inizio dei lavori il Rappresentante Legale dell'impresa dovrà trovarsi in cantiere o in luogo indicato dalla D. L., per procedere alla formale consegna dei lavori per la quale verrà redatto apposito Verbale da sottoscrivere dalle parti. Qualora la Stazione Appaltante, per motivi di urgenza, ritenga necessario iniziare i lavori prima dell avvenuta stipulazione del contratto, ovvero appena noto il nominativo della Ditta aggiudicataria, si procederà con la consegna dei lavori sotto le riserve di cui agli articoli 129 e seguenti del Regolamento DPR 554/99. La riserva di legge si intenderà sciolta dopo il perfezionamento degli atti del contratto. Pagina 2 di 11
3 Nell'ipotesi di consegna sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.337 della legge , n.2248, per il pagamento dei lavori eseguiti si farà riferimento all'offerta della Ditta affidataria, in caso di mancata stipulazione del contratto. I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In detto periodo si intende compreso il tempo eventualmente necessario per l'installazione del cantiere e di ogni altro impianto accessorio. Per ogni giorno impiegato in più nell'esecuzione dei lavori, oltre il termine utile indicato sopra, l'impresa assuntrice incorrerà in una penale giornaliera pari al <penale_> per mille dell importo netto contrattuale e comunque non superiore al <penale_max> %, oltre il rimborso delle spese per protratta sorveglianza. In caso di ritardo si applicheranno gli articoli 117 e seguenti del Regolamento DPR 554/99 e gli articoli 21 e 22 del Capitolato Generale di Appalto D.M. LL.PP. 145/2000. Art.6 - PAGAMENTI IN ACCONTO L'affidatario avrà diritto al pagamento delle somme spettanti ogni qualvolta il credito raggiunga la quota di euro ,00 valutati con i prezzi contrattuali, al netto delle ritenute di legge. In caso di sospensione non dipendente dalla volontà dell'impresa e di durata superiore ai giorni 30 (trenta) potrà essere corrisposto un acconto per un ammontare anche inferiore a quello sopraindicato. Sull'importo netto dei lavori eseguiti viene effettuata la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi derivanti da norme e prescrizioni dei contratti (collettivi, locali, aziendali) delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Per procedere all'emissione dei certificati di pagamento, l'impresa e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla D.L., copia delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali. La mancata presentazione di quanto sopra indicato o della relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di essere in regola con i versamenti menzionati nel precedente comma comporterà l'applicazione dell'art.9, ultimo comma del presente capitolato. La liquidazione dell'ultimo S.A.L. è subordinata alla presentazione da parte della Ditta delle eventuali certificazioni o dichiarazioni che fossero richieste dalla D.L. entro il termine da questa stabilito (catastali, conformità ex legge 46/90, ecc...). Art.7 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Art.8 SUBAPPALTO O COTTIMO Art.8.1 SUBAPPALTO 1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferma restando l osservanza dell articolo 18 della legge n. 55 del 1990, e come di seguito specificato: a) ai sensi dell articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell importo totale dei lavori in appalto; Pagina 3 di 11
4 b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell importo dei lavori della stessa categoria prevalente; c) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato speciale d appalto possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. 2. L affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l appaltatore abbia indicato all atto dell offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell articolo 2359 del codice civile, con l impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all associazione, società o consorzio; c) che l appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro ,07, l appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall importo dei relativi lavori, qualora per l impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. 3. Il subappalto e l affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro i termini di legge vigenti; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l affidamento del subappalto. 4. L affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l appaltatore, dell osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto; Pagina 4 di 11
5 d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Art.8.2 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l esecuzione in materia di sicurezza di cui all articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere i. contratto in danno dell appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell importo dell appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Art.8.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI DISPOSIZIONI A TUTELA DEI SUBAPPALTATORI 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In proposito, l Appaltatore prende atto che in sede di autorizzazione al subappalto non saranno accolte dalla Stazione Appaltante istanze e/o contratti di subappalto recanti condizioni di pagamento ai subappaltatori che risultino incompatibili con il termine di 20 (venti) giorni sopra indicato. In ogni caso eventuali condizioni incompatibili saranno ritenute nulle di diritto e l Appaltatore dovrà rispettare il termine di trasmissione delle fatture di cui al presente articolo. In caso di controversia insorta tra Appaltatore e subappaltatori o cottimisti e fino a risoluzione della stessa, Pagina 5 di 11
6 la Stazione appaltante potrà anche operare a garanzia una corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. 2. L Appaltatore prende atto altresì che la mancata o intempestiva trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine sopra indicato, risultante ingiustificata dopo formale richiamo e/o messa in mora, costituisce per la Stazione appaltante grave inadempimento contrattuale, come tale passibile delle conseguenze previste dagli artt. 119 e seguenti del DPR 554/99 (risoluzione del contratto per grave inadempimento). Art.9 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L'affidatario è tenuto contrattualmente, su richiesta della D.L., a fornire per iscritto ogni dato relativo ai dipendenti impiegati nel cantiere (quali il nominativo, la qualifica, la data di assunzione, ecc...) che la D.L. medesima ritenga utile per effettuare i controlli che le competono. In caso di violazione da parte dell'affidatario o del subappaltatore degli obblighi previsti a suo carico in materia di tutela dei lavoratori dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, sempre che la violazione sia stata accertata dall'amministrazione o denunciata dagli Enti competenti, la Provincia opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'affidatario a corrispondere entro giorni 30 (trenta) quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento dei danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute. Art.10 - PIANI DI SICUREZZA In riferimento a quanto disposto dal D.lgs n.494, art. 3, comma 4bis, si precisano di seguito le caratteristiche presunte del cantiere relativo all esecuzione dei lavori in oggetto: entità del cantiere:. durata prevista 60 (sessanta) giorni, corrispondenti, in base a quanto riportato nel computo metrico a 240 (duecentoquaranta) uomini giorno;. presenza contemporanea di più imprese: non prevedibile in fase progettuale; ; In caso di elaborazione del piano di coordinamento e sicurezza l Impresa dovrà attenersi all art. 31 della L.109/94 e succ.ve modificazioni per i casi ivi previsti per la consegna del piano operativo di sicurezza e la verifica del piano di sicurezza allegato al presente progetto. Nel caso che i lavori rientrino, per condizioni particolari, nell allegato II del D.LGS 494/96, l Impresa deve comunicare alla committente l entità dei lavori e la loro pericolosità, per l inoltro della NOTIFICA PRELIMINARE all autorità competente. L eventuale sospensione delle singole lavorazioni disposte dal Coordinatore alla sicurezza per inadempienze dell Impresa non potrà in nessun caso giustificare eventuali ritardi nell ultimazione dei lavori, nel qual caso saranno pertanto applicabili le penali previste dall art Nel caso di subappalto con esecuzione dei lavori da parte di 2 o più imprese, l Appaltatore dovrà immediatamente comunicare all ente appaltante i nominativi delle ditte subappaltatrici per la compilazione di piani di sicurezza e coordinamento; Art.11 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE In caso di danni alle opere causati da forza maggiore si farà riferimento all art. 20 del Capitolato Generale d Appalto D.M. LL.PP. 145/2000. Pagina 6 di 11
7 Art.12 - SPESE DI CONTRATTO, DI COPIE E PER ADEMPIMENTI FISCALI VARI Le spese di contratto, di stampa, compresa quella del Capitolato Generale, se sarà stata eseguita, di bollo, registro, diritti di segreteria e di copia, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'amministrazione Appaltante sono tutte a carico dell'appaltatore, così come tutte le spese di bollo inerenti agli atti concorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo. Le spese di contratto, di stampa, compresa quella del Capitolato Generale, se sarà stata eseguita, di bollo, registro, diritti di segreteria e di copia, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'amministrazione Appaltante sono tutte a carico dell'appaltatore, così come tutte le spese di bollo inerenti agli atti concorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo. Art.13 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale d Appalto D.M. LL.PP. 145/2000 e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: - la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna e di quant'altro fosse prescritto a scopo di sicurezza, nonché le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nel tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione Lavori; - il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti inclusi nel presente appalto e provvisti od eseguiti anche da altre ditte: i danni che per cause dipendenti da sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riportati a carico esclusivo dell'appaltatore; - il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, delle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e delle persone che seguono lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante; l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento dovrà avvenire secondo la normativa vigente; - le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati nella Direzione dei lavori; - le spese di custodia, le spese per la piccola e grossa manutenzione dell'opera costruita fino all'avvenuto collaudo definitivo, anche se dette opere, tutte o in parte, venissero adibite all'uso per cui furono costruite, salvo per quelle avarie che risultassero manifestamente dipendenti da cattivo uso; - l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Stazione Appaltante senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare da esse; Pagina 7 di 11
8 - lo sgombero del cantiere da parte dell'appaltatore, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà; - l'impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell'appalto. Art.14 - CONTROVERSIE Le definizione delle controversie per le quali non si sia proceduto ad accordo bonario ai sensi dell'art.31-bis della legge 109/94 come success. modificata è deferita al Foro di Ferrara. E escluso il ricorso al giudizio arbitrale. ART. 15 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI I materiali occorrenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e cioè: DIRETTIVA 25 agosto 2004, n Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali D.M. 21 giugno 2004, n (G.U. n.182 del ) Aggiornamento del decreto 18 febbraio 1992, n. 223 e successive modificazioni CIRCOLARE 27 maggio 2004, n (G.U. n. 153 del ). Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe N", destinazione "bordo laterale", ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n CIRCOLARE 27 maggio 2004, n (G.U. n. 153 del ). Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H3, destinazione "spartitraffico", ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n CIRCOLARE 27 maggio 2004, n (G.U. n. 153 del ). Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H2, destinazione "spartitraffico", ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n CIRCOLARE 2 dicembre 2002, n (G.U. n. 299 del ). Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H1, destinazione "bordo laterale", i sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n CIRCOLARE 4 luglio 2002, n (G.U. n. 186 del ). Comunicazione dell avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H4, destinazione spartitraffico ai sensi dell art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223. CIRCOLARE 29 maggio 2002, n (G.U. n. 135 dell' ). Comunicazione dell avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H4, destinazione bordo laterale ai sensi dell art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223. CIRCOLARE 29 maggio 2002, n (G.U. n. 135 dell' ). Comunicazione dell avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H3, destinazione bordo laterale ai sensi dell art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223. CIRCOLARE 28 maggio 2002, n.296. (G.U. n. 135 dell' ). Comunicazione dell avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H2, destinazione bordo laterale ai sensi dell art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223. D.M. 2 agosto (G.U. n. 301 del ). Proroga dei termini previsti dall'articolo 3 del D.M. 11 giugno 1999, inerente le barriere stradali di sicurezza. CIRCOLARE 6 aprile 2000, n (G.U. 97 del ). Integrazione e aggiornamento della circolare 15 ottobre 1996 di individuazione degli Istituti autorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza D.M. 11 giugno (G.U. n. 184 del ). Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l omologazione e l impiego delle barriere stradali di sicurezza". D.M. 3 giugno (G.U. n. 253 del ). Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l omologazione e l impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell omologazione Pagina 8 di 11
9 CIRCOLARE 15 ottobre 1996, n Istituti autorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza. D.M. 15 ottobre (G.U. n.283 del ). (126 KB in formato.pdf) Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza. CIRCOLARE 9 giugno 1995, n (G.U. n.139 del ). Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 1992,n.223. D.M. 18 febbraio 1992, n.223. (G.U. n.63 del ) (114 KB in formato.pdf) Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza. Circolare del Ministero LL.PP. n.2337 del 11 gennaio 1987 Tutti i materiali forniti dovranno inoltre rispondere alle normative dettate dalle Norme CE. Quando la D.L. avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai cantieri a cura e spese dell appaltatore. Per quanto qui sopra non riportato si richiama espressamente la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16/05/1996 n 2357 "Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale". Pertanto, per le gare con un importo inferiore ai Euro iva esclusa, in sede di offerta i concorrenti dovranno presentare, oltre alla documentazione di rito, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata (in caso di associazioni temporanee di imprese una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene attestato che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche dell'ente e secondo i criteri che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità ai sensi della norma EN Art. 16 BARRIERE DI SICUREZZA Ai sensi del D.M. 3 giugno 1998, le barriere stradali di sicurezza oggetto del presente appalto saranno di classe H3, livello di contenimento Lc 463 kj. Tutti i materiali forniti dovranno inoltre rispondere alle normative dettate dalle Norme CE. Tutti gli elementi metallici della barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a FE 360, zincato a caldo nel rispetto della normativa UNI 7070 E, ed avere le seguenti caratteristiche; Per quanto qui sopra non riportato si richiama espressamente la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16/05/1996 n 2357 "Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale". Le opere che formano oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate tenendo conto, per quanto possibile, delle norme C.N.R.-U.N.I Pagina 9 di 11
10 La barriera stradale di sicurezza sarà realizzata in conformità alle norme vigenti in materia. L impresa aggiudicataria è tenuta a produrre in originale o copia autenticata, all atto della stipulazione del contratto, idonea certificazione della omologazione della barriera fornita, corrispondente alla classe di contenimento richiesta. Nel caso di non avvenuta l omologazione per almeno due barriere stradali di sicurezza per la stessa classe all atto della stipulazione del contratto, l'appaltatore dovrà fornire alla D.L. un'idonea documentazione dalla quale risulti che ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato con esito positivo, le prove dal vero (crash test) effettuate secondo le procedure fissate dai citati DD.MM. Le prove dovranno essere state effettuate presso i campi prove autorizzati come da Circolare del Ministero LL.PP. del La predetta documentazione dovrà essere consegnata alla D.L. all'atto della stipulazione del contratto. Art. 17 SEGNALETICA DI CANTIERE Per quanto riguarda la segnaletica l'impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada e D.P.R. n. 495/92 Regolamento di esecuzione del N.C.d.S., nonché alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. Art.18 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori in modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione. L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'eseguimento di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Durante l'esecuzione del lavoro la strada non dovrà in nessun modo essere chiusa al traffico e appena constatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà riaperta completamente al pubblico transito. Art.19 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE Pagina 10 di 11
11 L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 2,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, 6 comma, legge 1990, n. 55, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonchè i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18. Pagina 11 di 11
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