REGOLAMENTO PER L AMMINISTRAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA DI CAPITALE A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARGENTA
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- Agnolo Cavallaro
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1 Allegato A) alla Deliberazione C.C. n. 64 del 09/07/2012 REGOLAMENTO PER L AMMINISTRAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA DI CAPITALE A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARGENTA Art.1 Oggetto Il presente regolamento, approvato ai sensi dell art.117, comma 6, della Costituzione e dell art.7 del D. Lgs. 267/2000, disciplina, in attuazione del Titolo IV dello Statuto comunale, le modalità con cui il comune di Argenta espleta le funzioni di governo e di controllo delle società totalmente partecipate. Art.2 Ambito di applicazione Il presente regolamento è indirizzato al raggiungimento di finalità di pubblico interesse e si applica alle società di capitali di cui il Comune di Argenta è socio unico. Esso disciplina i seguenti aspetti: a) le funzioni di indirizzo e controllo da parte del comune b) la nomina e la revoca degli amministratori e dell organo di controllo c) le competenze degli organi e degli uffici comunali Art.3 Principi generali Il governo ed il controllo delle società partecipate sono attuati sulla base del sistema normativo costituito da: a) la normativa comunitaria e nazionale; b) lo Statuto comunale; c) il presente Regolamento per l amministrazione ed il controllo delle società a totale partecipazione del comune; d) gli statuti delle singole società; e) i regolamenti interni delle società. Il governo e la gestione delle società partecipate sono improntati ai criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell ordinamento comunitario. Art.4 Gli indirizzi strategici e la programmazione La funzione di indirizzo consiste nella definizione delle strategie, nell assegnazione degli obiettivi, nell allocazione delle risorse, unitamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari. Gli strumenti con i quali si garantisce l indirizzo e si programmano le attività societarie da parte del comune sono identificati nello statuto delle società, nei contratti di servizio, nelle convenzioni, nonché negli atti di indirizzo. Lo statuto delle società, per quanto attiene agli atti di programmazione, contempla la redazione annuale di un budget composto almeno da: a) un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi, le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti, conforme al programma pluriennale, con indicazione della spesa prevista nell anno e delle modalità della sua copertura, la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all art.2425 del 1
2 Codice Civile, il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità,la relazione illustrativa sull esercizio finanziario. b) Un programma pluriennale di durata triennale, articolato per singoli programmi ed eventualmente per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento e, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. In base alle linee generali della programmazione deliberate dal Consiglio comunale, il Consiglio di Amministrazione delle società, predispone la proposta preliminare di Budget, che è trasmessa al comune entro il 10 novembre dell anno precedente quello cui si riferisce. La Giunta comunale esamina la proposta preliminare di budget nell ambito della definizione della manovra di bilancio del comune ed indica al Consiglio d amministrazione eventuali misure necessarie per il coordinamento della programmazione. Sulla base di tali indicazioni, il Consiglio di Amministrazione predispone la proposta definitiva del budget che viene approvato dall Assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del comune e, comunque, entro il termine dell esercizio. Il budget approvato dall Assemblea dei soci, è allegato alla proposta di bilancio di previsione del comune e verrà presentato al Consiglio comunale. Art.5 Controllo infrannuale Per tutte le attività gestite direttamente ed affidate secondo il modello in house-providing la società deve tenere apposita contabilità separata. Per quanto attiene il controllo della gestione durante l arco dell anno, il Consiglio d amministrazione della società deve redigere un report semestrale costituito da un conto economico e da uno stato patrimoniale relativi alla gestione dall inizio dell esercizio al 30 giugno, unitamente ad una relazione avente ad oggetto i provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell Assemblea dei soci ed indicazioni sulla probabile evoluzione gestionale alla fine dell esercizio. Il report semestrale è trasmesso direttamente al comune entro il 30 agosto di ciascun anno. Ove il report semestrale evidenzi significativi scostamenti rispetto al budget approvato dall Assemblea dei soci, l allegata relazione ne descrive le motivazioni. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere un pre-consuntivo riferito al 30 ottobre, contenente la previsione di conto economico al termine dell esercizio da trasmettere ai soci entro il 30 novembre di ogni anno. Ove la relazione allegata al report semestrale o il pre-consuntivo prefiguri una perdita d esercizio il Consiglio d Amministrazione è tenuto contestualmente ad indicare le azioni idonee a riportare la gestione in equilibrio. Art. 6 Il controllo consuntivo Per quanto attiene la verifica ex-post della gestione, il Consiglio d amministrazione predispone la relazione sulla gestione nella quale sono evidenziate, fra l altro, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. In particolare la relazione gestionale deve riferire in merito all andamento dell attività dei servizi e dei lavori affidati e degli investimenti effettuati. Il consiglio d amministrazione illustra la relazione all Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d esercizio. Copia del bilancio d esercizio e dei relativi allegati, approvati dall Assemblea dei soci è trasmessa al comune entro 15 giorni dall approvazione e verrà presentata al consiglio comunale. La società è tenuta a trasmettere al comune, negli stessi termini, il bilancio consolidato di gruppo ed il bilancio d esercizio di tutte le società del gruppo tenute al consolidamento. Art. 7 Flussi informativi e particolari funzioni di controllo 2
3 Ferma restando la previsione del successivo art. 9 Obblighi di informazione degli amministratori verso il Comune di Argenta, la Società cura l acquisizione e la trasmissione agli uffici comunali delle informazioni e documenti di cui questi ultimi hanno necessità per l espletamento dell attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previsti dalle norme in vigore. In particolare trasmette al Comune le informazioni necessarie alla redazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del certificato al bilancio di previsione, del certificato al conto di bilancio, dei questionari al bilancio ed al rendiconto, richiesti dalla Corte dei Conti al Collegio dei Revisori, nonché necessarie per ad ogni altro adempimento od attività di controllo. Entro il 31 marzo di ciascun anno, fornisce al Comune le informazioni necessarie affinché quest ultimo possa provvedere, entro il successivo 30 aprile, alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati previsti dall art. 1, comma 587, della L. 296/2006 relativamente alle società partecipate. Trasmette semestralmente al Comune, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, i dati di cui all art. 1, comma 735, della L. 296/2006 (incarichi e compensi degli amministratori di società) affinché quest ultimo possa provvedere alla prevista pubblicazione all Albo pretorio. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, la società trasmette al Comune i dati per il controllo del rispetto: a) dell art. 1, comma 718, della L. 296/2006 (non corresponsione di emolumenti da parte della società ai propri amministratori che sono anche amministratori comunali); b) dell art. 1, commi , della L. 296/2006 (limiti agli emolumenti corrisposti ai propri amministratori); c) dell art. 1, comma 729, della L. 296/2006 (limite al numero dei componenti dei C.d.A. della società a totale partecipazione pubblica locale); d) ogni altra eventuale informazione necessaria all adempimento od alla verifica del rispetto di disposizioni normative. La società dovrà trasmettere identiche informazioni anche per le società dalla stessa partecipate e, qualora rilevi situazioni di non conformità, interverrà direttamente ed immediatamente nei confronti delle società partecipate adottando le misure necessarie. Il comune può sempre eseguire e richiedere in qualsiasi momento verifiche in ordine alla regolarità della gestione corrente per accertarne l economicità, la redditività e la razionalità ed effettuare, comunque, controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. Art. 8 Nomina e revoca degli amministratori La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è riservata al Comune di Argenta a norma dell art del Codice Civile e dello Statuto societario. Alla nomina provvede il Sindaco, con proprio decreto, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ai sensi dell art.10, del presente Regolamento. Alla revoca provvede parimenti il Sindaco, con proprio decreto. Art. 9 Obblighi di informazione e di consultazione preventiva degli amministratori verso il Comune di Argenta Gli amministratori della Società nominati direttamente dal Comune di Argenta sono obbligati al puntuale rispetto delle disposizioni di legge che impongono la trasmissione di informazioni e documenti al Comune di Argenta e, per esso, ai suoi organi e uffici. Gli amministratori della Società informano tempestivamente il Sindaco circa le riunioni in calendario dell Assemblea dei soci in modo da consentire la convocazione degli organi comunali competenti. 3
4 Alle disposizioni contenute nel presente regolamento, si uniformano anche gli amministratori nominati direttamente dal Comune di Argenta ed in carica al momento della sua pubblicazione all Albo Pretorio. Art.10 La competenza del Consiglio Comunale Il Consiglio comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo politico- amministrativo e di controllo attraverso l adozione di specifici atti deliberativi in relazione alle materie/operazioni sottoelencate da intendersi come atti fondamentali per l attività della società: a) modifiche allo statuto della società ; b) emissioni di obbligazioni ; c) scioglimento della società ; d) nomina, sostituzione, poteri dei liquidatori; e) variazioni al capitale sociale; f) conferimenti patrimoniali; g) indirizzi generali di gestione dei beni e servizi pubblici affidati, gestione dei cespiti conferiti e nuovi investimenti nel settore sportivo, culturale e del tempo libero, nel caso in cui non siano previsti nel budget approvato dall Assemblea dei soci; h) costituzione o variazione delle quote di partecipazione a società pubbliche, private o consorzi, nonchè sul recesso, qualora l operazione comporti un impegno finanziario superiore ad ,00 i) su acquisizioni di partecipazioni in altre società o recessi da parte di società controllate quando l impegno finanziario supera i ,00 euro; j) indirizzi contenenti le linee strategiche obiettivi, le linee di sviluppo operativo dei singoli servizi ed attività,gli investimenti e le loro copertura finanziaria; k) sull affidamento diretto di beni e servizi in-house providing; l) atti di investimento, indebitamento, acquisto di beni immobili e di diritti reali immobiliari e alienazioni immobiliari che comportino una variazione superiore al 30% del valore previsto nel budget approvato dall Assemblea dei soci; m) atti di investimento, indebitamento, acquisto di beni immobili e di diritti reali immobiliari e alienazioni immobiliari non previsti nel budget approvato dall Assemblea dei soci di valore superiore ad ,00; Nelle materie di cui ai punti b), c), d), g), h), i), k), l), m) il Consiglio Comunale esprime il proprio indirizzo al Sindaco del Comune che lo assume per la partecipazione all assemblea dei soci. Il Consiglio Comunale esprime, inoltre, il proprio indirizzo al Sindaco del Comune (ai sensi dell art.42, comma 2, lett.m) del TUEL) che lo assume per la nomina diretta degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate. Art. 11 La competenza della Giunta La Giunta comunale, interviene con propria deliberazione in ausilio e supporto al Sindaco, su richiesta di quest ultimo, per quanto non espressamente riservato dalla Legge o dalle presenti disposizioni alla competenza del Consiglio comunale. In particolare: a) determinazione numero degli amministratori b) rinuncia e/o transazione delle azioni di responsabilità c) conferimento e revoca incarico di revisore unico o società di revisione d) approvazione bilancio d esercizio della società e distribuzione utili 4
5 Art.12 La competenza del Sindaco Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell ente, partecipa alle assemblee dei soci delle Società previa deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta Comunale secondo quanto previsto agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento. Il Sindaco con proprio decreto procede a nominare direttamente gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, per i quali lo Statuto delle società partecipate prevede tale facoltà, ai sensi dell art del codice civile. Art.13 La competenza degli Uffici comunali Le disposizioni del presente articolo hanno valore di criteri generali per i provvedimenti di competenza della Giunta Comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. La Giunta, nell ambito dell organizzazione della struttura amministrativa comunale, individua il servizio cui sono assegnate le funzioni di coordinamento dei rapporti e dei flussi informativi tra il comune e le società a totale partecipazione dell ente locale. La gestione dei contratti di servizio e degli affidamenti alle società partecipate afferisce funzionalmente agli uffici comunali competenti in relazione ai singoli contratti ed affidamenti. 5
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