Naiprotezione Smart Assicurazione Infortuni. Tutela Persona. Per la famiglia

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1 Tutela Persona Per la famiglia Naiprotezione Smart Assicurazione Infortuni Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 Home insurance In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS 7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti, e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie GLOSSARIO Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 2 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Sede legale La Sede legale è in Italia in via G.B. Cassinis, Milano mentre la Direzione Generale è in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI). Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 19,5 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 7,5 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,71. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza ha durata annuale e può esser stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza che nella forma senza tacito rinnovo. Qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dallo articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora la presente assicurazione sia stipulata unitamente e contestualmente a una polizza di responsabilità civile della circolazione (r.c. auto) dal medesimo Contraente, questi, qualora decida di non aderire alla proposta di rinnovo relativa alla polizza r.c. auto e, comunque, in caso di annullamento di quest ultima, ha facoltà di interrompere il rapporto contrattuale senza alcun preavviso e senza alcuna formalità. AVVERTENZA Il Contraente/Assicurato può dare disdetta alla Società inviando a quest ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all articolo Durata e proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 3 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

6 NOTA INFORMATIVA 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto offre la copertura contro le principali conseguenze economiche degli infortuni che il Contraente /Assicurato subisca nello svolgimento di attività professionali e non, salvo quanto espressamente indicato in polizza. Inoltre, su richiesta del Contraente/Assicurato stesso, è possibile estendere l assicurazione contro le conseguenze economiche degli infortuni subiti da parte di chiunque si trovi alla guida del veicolo identificato in polizza in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione stradale. Indennizzo in caso di invalidità permanente In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la Società s impegna a corrispondere un indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali indicate nelle tabelle dei valori di menomazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA L indennizzo è pari alla somma assicurata per la percentuale d invalidità permanente riconosciuta al netto della franchigia eventualmente applicata sulla percentuale di invalidità accertata; per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato agli articoli Calcolo dell indennizzo e Invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione. Detto calcolo viene fatto, se l invalidità accertata non è superiore al 10%, sulla base della tabella di seguito indicata: grado % di invalidità accertato fino a 3 punti % d indennizzo sulla somma assicurata no indennizzo Se invece l invalidità accertata è compresa tra il 15% e il 50%, la percentuale di invalidità riconosciuta è pari a quella accertata. ESEMPIO Somma assicurata: Grado di invalidità accertato 9% % di indennizzo sulla somma assicurata: 6% Somma liquidata: x 6% = qualora l invalidità permanente sia di grado superiore al 50% la percentuale di indennizzo che viene riconosciuta è superiore al grado di invalidità accertato secondo il seguente schema: Grado di invalidità accertato in % oltre 65 % di indennizzo sulla somma assicurata Indennizzo in caso di morte In caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurato in parti uguali. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Morte delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rimborso spese di cura La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell articolo Rimborso spese di cura delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per alcune spese tra cui: i medicinali, i trattamenti fisioterapici, le cure termali, i trasferimenti dell infortunato, l acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche, la Società rimborsa una percentuale del massimale assicurato per le quali si rimanda al sopra indicato articolo. AVVERTENZA La copertura assicurativa presenta delle limitazioni per gli infortuni causati da guerra e insurrezione (la garanzia opera soltanto per i primi 14 giorni dall insorgenza di tali eventi, a condizione che il Contraente/ Assicurato o il conducente del veicolo già si trovasse nello Stato interessato da guerra o insurrezione). In caso di rotture sottocutanee dei tendini (al cui articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione si rimanda per approfondimenti) non dovute ad eventi traumatici e cause da sollecitazione, e in ogni caso ad incidente di circolazione, l assicurazione decorre dal 181 giorno successivo a quello di effetto. Per le ernie addominali da sforzo, anche se bilaterali, la garanzia decorre dal 181 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione (vedi l articolo Invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori aspetti di dettaglio). Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Rischi esclusi della sezione Norme che regolano l assicurazione Infortuni. L assicurazione non può essere concessa ai Contraenti/Assicurati che abbiano un età superiore a quella massima di permanenza e pertanto la scadenza della polizza è fissata alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età. AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 75 anni. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 4 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

7 NOTA INFORMATIVA La Società rinuncia, a favore dell avente diritto, al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per il caso di rimborso di spese sostenute dallo stesso in conseguenza dell infortunio subito. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipula del contratto il Proponente/Assicurando fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa il proprio stato di salute e sui propri precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione come espressamente indicato agli articoli Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Anticipata risoluzione dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono poi le condizioni di inassicurabilità del Contraente/Assicurato, ovvero del conducente del veicolo identificato in polizza, che si esplicano nella sieropositività al virus HIV, alcolismo e tossicodipendenza (nonché nella presenza di diabete in terapia con insulina e di infermità mentali, con esclusivo riferimento all assicurazione degli infortuni da circolazione subiti dal conducente del veicolo identificato), indipendentemente dalla concreta valutazione del suo stato di salute. Il manifestarsi nel Contraente/Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso della assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio o variazione nella professione esercitata. Si rimanda agli articoli Aggravamento del rischio e Attività diversa da quella dichiarata delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. A titolo esemplificativo, determina aggravamento del rischio la variazione nell attività professionale svolta dal Contraente/Assicurato, verificatasi in epoca successiva all entrata in vigore del contratto, che comporti un aumento significativo della probabilità di infortunarsi e/o della gravità dell infortunio (quale il passaggio da una mansione con lavoro esclusivamente amministrativo a una con lavoro prevalentemente manuale). Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio il Contraente/Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 7. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenerlo indenne, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente/Assicurato e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Periodicità di pagamento del premio Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente/Assicurato può scegliere la periodicità di pagamento semestrale. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato dalla addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 5 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

8 NOTA INFORMATIVA Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non è previsto l adeguamento del premio e delle somme assicurate. 9. Diritto di recesso Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente/Assicurato decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro. AVVERTENZA Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente/Assicurato e la Società possono recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro riportato nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recesso per volontà del Contraente/Assicurato Il contratto ha durata solo annuale e pertanto il Contraente/Assicurato può decidere ad ogni scadenza di polizza di non rinnovare il contratto stesso. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Per l assicurazione Infortuni detto giorno coincide con il momento in cui l infortunato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall infortunio, così come risultante dallo ultimo certificato medico di stabilizzazione. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 12. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), viene riconosciuta annualmente una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente/Assicurato per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta). In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 6 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

9 NOTA INFORMATIVA Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo È onere del Contraente/Assicurato, del conducente del veicolo identificato in polizza o di altro soggetto per conto di questi ultimi procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certificato medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. AVVERTENZA Premesso che l insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente/Assicurato, il conducente del veicolo identificato in polizza o altro soggetto per conto di questi ultimi deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Norme in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Denuncia del sinistro - obblighi del Contraente/Assicurato. L onere delle spese per l accertamento del sinistro sono a carico del Contraente/Assicurato o del conducente del veicolo identificato in polizza. La Società si riserva di sottoporre questi soggetti a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società. 15. Reclami Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Nationale Suisse S.p.A. Servizio Qualità Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: IVASS Via del Quirinale, ROMA I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all IVASS. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 7 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

10 NOTA INFORMATIVA 16. Arbitrato In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e sull applicazione dei criteri di indennizzabilità dello stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze che riguardano l insussistenza del diritto all indennizzo. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al domicilio del contraente/assicurato ovvero del conducente del veicolo identificato in polizza. AVVERTENZA In relazione a eventuali controversie tra le Parti inerenti l operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente/Assicurato di rivolgersi all Autorità giudiziaria. 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie In base al decreto legge 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n.98, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è previsto l obbligo di esperire il procedimento di mediazione per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, quale condizione di procedibilità dell azione giudiziale. In concreto, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia l esponente dovrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato intenda avvalersi di tale procedimento, dovrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede legale della Società. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di marzo 2015, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 8 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

11 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile); Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente /Assicurato del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato stesso, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Abuso di psicofarmaci : l assunzione di farmaci contenenti sostanze psicoattive, con modalità o posologie diverse da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche; Beneficiario : gli eredi del Contraente/Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società corrisponde la somma assicurata per il caso morte; Contraente/Assicurato : la persona che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla assicurazione stessa; Day hospital : la degenza in Istituto di Cura a regime esclusivamente diurno; Disdetta : comunicazione che il Contraente/Assicurato deve inviare all assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell assicurazione; Ebbrezza : la condizione, conseguente all assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro; Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico del Contraente/Assicurato espressa in giorni o in percentuale; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente, un inabilità temporanea o il pagamento di spese di cura; Intervento chirurgico : l atto medico, praticato in Istituto di cura od ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S intende equiparata a un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Invalidità permanente : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità del Contraente/Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Istituto di cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, di lungodegenza e di riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Massimale : il massimo esborso a cui è tenuta la Società in caso di sinistro; Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio; Movimento tellurico : un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro ; Periodo di assicurazione : nel caso in cui la polizza preveda una durata annuale s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui la polizza sia stipulata per una durata inferiore all'anno coincide con quest'ultima; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società per l assicurazione; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; Rottura sottocutanea dei tendini : la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo; Sforzo : il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 9 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

12 NOTA INFORMATIVA Sport aerei : gli sport effettuati con uso di velivoli a motore ed elicotteri, alianti e motoalianti, apparecchi VDS a motore, elicotteri VDS, alianti VDS, nonché apparecchi non considerati VDS quali ultraleggeri, deltaplani e parapendio. È pure considerato sport aereo la pratica del paracadutismo. Per VDS s intende il Volo Diporto Sportivo; Sport professionistico : l attività sportiva svolta in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o di contributo di qualunque natura a carattere ricorrente che costituisca fonte di reddito. Non è considerato sport professionistico l attività sportiva a fronte della quale viene percepito il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché, se presente, una remunerazione in premi o in denaro purché la stessa non costituisca fonte di reddito esclusiva, né ricorrente e/o continuativa, e comunque sia da considerare del tutto marginale ad altra fonte di reddito principale e sia perciò erogata a titolo gratuito, senza obblighi contrattuali da parte di chiunque ed esclusivamente una tantum ; Ubriachezza : la condizione, conseguente all assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 1,5 grammi per litro. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 10 di 10 Mod. A800S - ediz. 03/2015

13 Condizioni Generali di Assicurazione

14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A800S; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza modello A801S riportanti i dati amministrativi e tecnici della polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l'assicurazione in generale Norme che regolano l'assicurazione Infortuni Condizioni Particolari Tabella dei valori di menomazione per l assicurazione Invalidità Permanente Tabella delle attività Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Paola Donati di Milano in data 10 settembre 2013, con atto n del suo repertorio (raccolta n. 8600). Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 2 di 16 Mod. A800S - ediz. 03/2015

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente /Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore (ventiquattro) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore (ventiquattro) del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore (ventiquattro) del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore. Art Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente/Assicurato. Art Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Resta inteso che costituisce aggravamento del rischio l insorgenza nel corso dell assicurazione di diabete in terapia con insulina nonché delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione del Contraente /Assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo di assicurazione in corso ovvero, qualora sia comunicato meno di 90 (novanta) giorni prima di tale data, dalla scadenza del periodo di assicurazione successivo. Tuttavia, se il recesso è esercitato dal Contraente/Assicurato, può aver effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione dell assicurazione, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art Anticipata risoluzione dell assicurazione Fermo quanto disposto all art.1.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti norme, nei casi di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio o per le ipotesi previste dagli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.4 (Aggravamento del rischio) delle presenti norme e 2.9 (Persone non assicurabili) delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896 e 1898 del Codice Civile. Art Durata e proroga dell'assicurazione L assicurazione scade alle ore (ventiquattro) dell ultimo giorno della durata indicata in polizza, ferme restando le facoltà riconosciute dalla legge per il recesso dall assicurazione stessa. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art.1.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti norme. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 3 di 16 Mod. A800S - ediz. 03/2015

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Altre assicurazioni Ai sensi dell art.1910 del Codice Civile, il Contraente /Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per il medesimo rischio. Vi è esonero dalla predetta comunicazione relativamente: alle altre assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, se diverso dal Contraente/Assicurato, in adempimento a contratti collettivi nazionali od integrativi aziendali; alle altre assicurazioni operanti in base alla titolarità di carte di credito, di conti correnti bancari o derivanti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto nel corso del contratto, devono esser fatte con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all Intermediario al quale è assegnata la polizza. Art Oneri fiscali Sono a carico del Contraente/Assicurato, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione. Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 4 di 16 Mod. A800S - ediz. 03/2015

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO Art Rischio assicurato L'assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente/Assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati infortuni anche: 1) l'asfissia non di origine morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione oppure da assorbimento o inalazione di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria; 3) gli avvelenamenti del sangue escluso il virus H.I.V. sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; 4) la folgorazione; 5) l'annegamento; 6) l'assideramento od il congelamento; 7) i colpi di sole o di calore; 8) le conseguenze fisiche di interventi chirurgici o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; 9) le infezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali e di quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché delle conseguenze delle punture di zecca; 10) le ustioni provocate da animali o vegetali; 11) le lesioni muscolari determinate da sforzo; 12) le ernie addominali determinate da sforzo; 13) le rotture sottocutanee dei tendini causate da sollecitazione, limitatamente a quanto previsto all art.2.15 (Rotture sottocutanee dei tendini) delle presenti norme, con esclusione di ogni altra prestazione prevista dalla presente polizza. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni: 14) sofferti in stato di malore o in stato di incoscienza; 15) subiti in occasione di immersioni con autorespiratore, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua ma escluse tutte le lesioni all organo dell'udito, purché effettuate sotto la guida dell istruttore subacqueo ed esclusivamente durante la partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello. Art Rischio volo L'assicurazione è operante per gli infortuni che il Contraente/Assicurato subisca durante i viaggi aerei di turismo, di trasferimento e di trasporto pubblico effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, salvo quanto indicato al punto 4) dell art.2.6 (Rischi esclusi) delle presenti norme. Il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui il Contraente/Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. L assicurazione non è operante nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. Art Infortuni causati da colpa grave A parziale deroga dell art.1900 del Codice Civile, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente/Assicurato e del Beneficiario. Art Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione A parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da: 1. tumulti popolari ai quali il Contraente/Assicurato non abbia partecipato in modo volontario; 2. guerra o da insurrezione che il Contraente/Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 (quattordici) giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che il Contraente/Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. Art Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive Fatto salvo quanto indicato ai punti 14), 15) e 16) dell art. 2.6 (Rischi esclusi) delle presenti norme, l assicurazione è operante per gli infortuni derivanti dalla pratica di sport (comprese le relative prove ed allenamenti) svolti a livello ricreativo. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 5 di 16 Mod. A800S - ediz. 03/2015

18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se il Contraente/Assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L assicurazione vale tuttavia per il caso di guida con patente scaduta da non più di novanta giorni, ma a condizione che il Contraente/Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che quest ultimo avvenga prima della definizione del sinistro; l assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo deriva in modo diretto ed esclusivo dalle conseguenze dell infortunio; 2) dalla guida di natanti a motore per uso non privato. L assicurazione vale tuttavia qualora la guida di detti natanti costituisca per il Contraente/Assicurato attività professionale, principale o secondaria, dichiarata; 3) dalla guida e/o uso di mezzi subacquei; 4) dalla guida e/o uso, anche come passeggero, di: aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; aeromobili di aeroclubs; apparecchi per il volo da diporto o sportivi, ultraleggeri o deltaplani; 5) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante sotto l effetto di farmaci psicotropi anche se assunti a scopo terapeutico; 6) da malori o stati di incoscienza; 7) dalla partecipazione del Contraente/Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; 8) da ebbrezza, se alla guida di natanti o di qualsiasi mezzo di locomozione, e in ogni caso da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti od allucinogeni o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata; 9) da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall art.2.4 (Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione) delle presenti norme; 10) da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; 11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); 12) dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa; 13) dalla partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo Stato Italiano fuori dai confini di quest ultimo. Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: 14) di sport costituenti per il Contraente/Assicurato attività professionale (principale o secondaria) non dichiarata, ovvero praticati sotto l egida di Federazioni o Associazioni sportive; 15) di sport comportanti l'uso e/o la guida di veicoli o natanti a motore (salvo si tratti di competizioni e relative prove di regolarità pura) e di sport aerei in genere; 16) dei seguenti sport: arti marziali in genere, atletica pesante (sollevamento pesi, pugilato e lotta nelle sue varie forme), slittino, bob, bob-sleigh, skeleton, bungee jumping, kayak o canoa fluviale, hockey (nelle sue varie forme), rafting, torrentismo, idrospeed, rugby, football americano, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surf, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuate isolatamente o con scalate di grado superiore al 3 comunque effettuate (scala di Monaco), arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, snowboard estremo, skateboard, speleologia, regate veliche in alto mare comunque effettuate; immersioni con autorespiratore, salvo quanto disposto al punto 15) dell art.2.1 (Rischio assicurato) delle presenti norme. Sono infine esclusi: 17) gli infarti, da qualsiasi causa determinati; 18) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 19) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche; 20) le ernie non traumatiche, fatta eccezione per quelle indicate al punto 12) dell art.2.1 (Rischio assicurato) delle presenti norme. Art Limiti di età L assicurazione cessa alla scadenza del periodo di assicurazione successivo al compimento del 75 (settantacinquesimo) anno di età del Contraente/Assicurato. L eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto al Contraente/ Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualsiasi momento. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 6 di 16 Mod. A800S - ediz. 03/2015

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione in base alla dichiarazione del Contraente/Assicurato che quest ultimo non è affetto da sieropositività al virus H.I.V., alcolismo o tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute del Contraente/Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art.1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Il manifestarsi nel Contraente/Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso dell assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute del Contraente/Assicurato stesso, applicandosi, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. Art Massimo esborso Nel caso di un unico evento che provochi l infortunio di più persone assicurate con la Società, l esborso massimo complessivo a carico di quest ultima non può comunque superare l importo di euro (duemilioni). Qualora gli indennizzi liquidabili a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. PRESTAZIONI Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, il Contraente/Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Art Invalidità permanente Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente del Contraente/Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella dei valori di menomazione e sulla base dei criteri di seguito indicati. A. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella sopra indicata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. B. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella suindicata Tabella, si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 1. le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta nel caso di: a. minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo; b. menomazioni non elencate nella suindicata Tabella; 2. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; 3. nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella Tabella contrattualmente operante, la stessa viene determinata facendo riferimento ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità del Contraente/Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. C. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella suindicata Tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento per cento). D. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi. E. Per le ernie addominali da sforzo, anche se bilaterali, non risultanti operabili secondo parere medico, la percentuale di invalidità permanente accertata non può essere superiore al 10% (dieci per cento). Nel caso in cui la presente polizza sia emessa come rischio nuovo, la garanzia decorre dal 181 (centoottantunesimo) giorno successivo a quello di decorrenza dell assicurazione; nel caso la presente polizza sia stata invece emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra assicurante la medesima garanzia, il termine di 181 (centoottantuno) giorni opera dalla data di effetto: Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 7 di 16 Mod. A800S - ediz. 03/2015

20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. della precedente polizza, per le somme da quest ultima previste; 2. della presente polizza limitatamente alle maggiori somme da quest ultima previste; in ogni caso, per eventuali controversie circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è demandata al Collegio medico di cui all art.2.23 (Controversie - Arbitrato irrituale) delle Norme che regolano i sinistri. Art Calcolo dell indennizzo franchigia 3% assorbibile La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente viene effettuata con le seguenti modalità: a) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% (tre per cento) della totale mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 15% (quindici per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado di invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata b) se l invalidità permanente risulta di grado superiore al 15% (quindici per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all invalidità accertata; c) qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali e ai criteri previsti, sia di grado superiore al 50% (cinquanta per cento) l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata Art Sfregi e deturpazioni al viso di carattere estetico In caso di infortunio indennizzato ai sensi dell art.2.11 (Invalidità permanente) che abbia per conseguenza anche sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico, la Società rimborsa, fino ad un massimo di euro (tremila), le spese documentate sostenute dal Contraente/Assicurato per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica o estetica. Art Rotture sottocutanee dei tendini In caso di rotture sottocutanee dei tendini non dovute ad eventi traumatici e causate da sollecitazione, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato, la Società liquida i relativi esiti con un indennizzo determinato nella misura di seguito riportata, calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale applicando il disposto del precedente art (Calcolo dell indennizzo - Franchigia 3% assorbibile): tendini del bicipite brachiale 1% tendine del quadricipite femorale 1% tendine d Achille 1% ogni altro tendine nessun indennizzo L assicurazione decorre dal 181 (centoottantunesimo) giorno successivo a quello di decorrenza; nel caso la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra assicurante questa stessa garanzia, il termine di 181 (centoottantuno) giorni opera dalla data di effetto: della precedente polizza, per le somme da quest ultima previste; della presente polizza limitatamente alle maggiori somme da quest ultima previste. Art Morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte del Contraente/Assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi del Contraente/Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, il Contraente/Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Morte presunta Qualora il Contraente/Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell art.60, comma 3) del Codice Civile o dell art.211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi del Contraente/Assicurato in parti uguali, la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita del Contraente/Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia del Contraente/Assicurato per la restituzione della somma corrisposta. Fascicolo Informativo Naiprotezione smart pag. 8 di 16 Mod. A800S - ediz. 03/2015

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