Toolkit per l autovalutazione del rischio illegalità nella filiera foresta-legno italiana.

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1 Toolkit per l autovalutazione del rischio illegalità nella filiera foresta-legno italiana. Con accenno agli obblighi previsti per gli operatori a seguito dell imminente entrata in vigore del Reg. UE 995/2010 meglio noto come Timber Regulation Novembre 2012 Prevention of and Fight against Crime With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union. European Commission-Directorate General Home Affairs The information contained in this report does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission. 1

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3 SOMMARIO Perché questa guida? Da dove proviene il legno in Italia? Risorse legnose e legalità Cos è il legno legale? Che tipo di illegalità sono presenti in Italia? Quali tipi di strumenti sono disponibili per contrastare le attività illegali? Strumenti normativi Normativa italiana in materia di foreste e biomasse (contro l Illegalità storica e dimenticata) Le politiche per gli acquisti pubblici responsabili (contro le illegalità dimenticate) CITES e Regolamento CE 338/97 (contro l Illegalità dimenticata) Regolamento UE 995/2010 (contro l Illegalità dimenticata) Strumenti volontari Responsabilità Sociale d Impresa RSI (contro illegalità dimenticata e nuove illegalità La certificazione della Gestione forestale e tracciabilità del legno (contro illegalità dimentica e nuove illegalità) FSC...20 Analisi del Rischio secondo i requisiti FSC per il legno controllato...21 PEFC...24 Certificazione dell origine legale del legno (contro illegalità dimenticata e nuove illegalità) Schemi di certificazione indipendenti non specifici settore legno (contro illegalità dimenticata e nuove illegalità) UNI EN ISO UNI EN ISO ed EMAS...27 OHSAS ECOLABEL...28 SA UNI ISO VALORE SOCIALE BIOMASSE: Certificazione del Pellet (contro nuove illegalità) ENPLUS...29 PELLET GOLD Strumenti finanziari (contro le nuove illegalità) Strumenti integrati Piano d Azione FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) Spunti di riflessione per uno schema di valutazione della legalità del legno Buone Prassi per un impegno nella legalità del legno nel settore forestale Strumenti Divulgativi e Conoscitivi Strumenti Normativi Strumenti volontari...37 Consorzi Forestali Codici di buona condotta Filiere corte Bibliografia Sitografia

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5 Perché questa guida? Lo scopo della presente guida è di assistere i principali attori del settore foresta-legno ed energie rinnovabili, nell utilizzo di legno da fonti legali. Il documento identifica e analizza i fenomeni di illegalità presenti nel settore forestale italiano e mette in evidenza gli strumenti utilizzabili per evitare il commercio di legno proveniente da fonti illegali e/o controverse. Ciò al fine di indirizzare gli acquirenti nel definire politiche aziendali di approvvigionamento di legname lungo la filiera dalla foresta, al prodotto finale, attraverso la valutazione dei fornitori, per evitare di incorrere nelle criticità, nelle illegalità e nei rischi illustrati. La guida è complementare ed esplicativa alla chiave che illustra i passaggi caratteristici per la qualificazione del legname e delle aziende. Tale chiave, in vista della scadenza del 3 marzo 2013, in cui entrerà in vigore il Regolamento (EU) 995/2010, è stata già concepita in modo da integrare le disposizioni relative al sistema di Dovuta Diligenza che gli operatori dovranno avere per i prodotti del settore forestalegno-mobile e carta. 1. Da dove proviene il legno in Italia? L Italia ha circa il 34,7% dell intera superficie nazionale coperta da foreste ( di ettari - ha), l 83,7% ( ha) costituita dalla macrocategoria Bosco, e il 16,3% ( ha) dalla categoria Altre Terre Boscate (Box 1.1). Rispetto alla forma di governo, i cedui costituiscono il 41,8% dei boschi italiani ( ha) mentre le fustaie si estendono su una superficie complessiva di ha, equivalenti al 36,1% della totalità della superficie boscata italiana (INFC 2007). Box 1.1 Definizioni di Bosco e Altre terre boscate adottate nell ambito dell INFC 2005 Bosco: aree forestali con ampiezza minima di 0,5 ha e larghezza minima di 20 m, caratterizzate da una copertura arborea superiore al 10% determinata da specie capaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità in situ. Non si considerano bosco: giardini pubblici e privati; impianti di arboricoltura e frutticoltura, le alberature stradali, ecc. Altre Terre Boscate: aree forestali con ampiezza minima di 0,5 ha e larghezza minima di 20 m, caratterizzate da una copertura arborea compresa tra il 5% e il 10% di specie capaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità in situ o, in alternativa, da formazioni con una copertura superiore al 10% determinata da specie arbustive o da specie arboree incapaci di raggiungere l altezza in situ a maturità di 5 m. Dall analisi dei prelievi legnosi in Italia, secondo l ultimo dato disponibile al 2009, le utilizzazioni boschive di legna da ardere sono state stimate pari a 4,9 Milioni (M) m 3, un valore che equivale al 65,7% dei prelievi totali di legno effettuati nei boschi italiani (7,6 M m 3 ) (Pettenella e Andrighetto, 2011). In prospettiva, i prelievi di biomassa a fini energetici sembrano destinati a rappresentare ancora il mercato di riferimento sia in termini relativi, che assoluti, a discapito del legname da opera necessario al fabbisogno delle aziende operanti nella filiera del legno. L Italia riveste un ruolo importante nel commercio internazionale di legname, sia dal punto di vista di importatore di materie prime grezze che come esportatore di prodotti finiti. Il nostro Paese è infatti il primo importatore mondiale di legna da ardere, il quarto importatore di chips e il primo importatore europeo di pellet per uso residenziale, grazie soprattutto al contributo di aree quali i Balcani, e in termini più ampi, l Europa dell Est. 5

6 Il consumo di legna di alta qualità, soprattutto di latifoglie (temperate e tropicali) da fonti non nazionali ha un ruolo cruciale nello sviluppo del settore legno-arredo. Infatti, il mercato italiano rappresenta il primo mercato per l export di tronchi e altri prodotti legnosi da Camerun, Costa d Avorio, Romania, Bosnia Erzegovina, Albania e Serbia: tutti paesi riconosciuti a livello internazionale per gli alti livelli di illegalità nei settori di taglio e commercio dei prodotti forestali, con impatti negativi a livello ambientale (deforestazione e degrado delle foreste) e sociali (ISPRA, 2009). 2. Risorse legnose e legalità 2.1 Cos è il legno legale? Si considera legno legale tutto il legno (e i prodotti derivati) proveniente da foreste gestite nel rispetto delle leggi nazionali e/o locali, nonché il legno tagliato, trasformato e commercializzato nel rispetto delle iniziative governative o intergovernative applicabili. In termini di legalità possono essere distinte due componenti principali della filiera foresta-legno-energia (Box 1.2): la Gestione Forestale: determina l origine legale del legno. Si attesta per il legname proveniente da un bosco il diritto legale alla raccolta e la conformità ai criteri di Gestione Forestale Sostenibile applicabili al Paese d origine; la Filiera di Trasformazione: controlla le fasi di lavorazione del legno in prodotto finito, in modo da evitare che il legno legale sia mischiato o sostituito con materiale di provenienza illegale attraverso la creazione di un sistema di tracciabilità del legname lungo i vari passaggi della filiera stessa. Box 1.2: legalità lungo la filiera foresta-legno-energia 6

7 2.2 Che tipo di illegalità sono presenti in Italia? I fenomeni di illegalità relativi al settore forestale possono essere raggruppati in tre categorie: Illegalità storica: forme di illegalità da tempo riscontrate sul territorio e contro le quali si esplica gran parte dell azione di indagine, prevenzione e contrasto da parte delle istituzioni competenti. Possono essere distinte due ambiti di illegalità: (i) utilizzazioni boschive e prelievi di legna da ardere (nonché prelievo di biomassa per fini energetici); (ii) commercio internazionale di specie protette. Negli ultimi anni si è comunque osservato un aumento nel numero dei reati e degli illeciti connessi al disboscamento, furto e danneggiamento di piante. Illegalità dimenticata: forme di illegalità spesso sottovalutate o scarsamente fatte oggetto di attenzione da parte degli addetti ai lavori. Rientrano in questa categoria il mancato rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nelle lavorazioni boschive, l import di legname di provenienza estera illegale, le mancate denuncie dei tagli e la commercializzazione irregolare della legna da ardere. Nuove illegalità: forme di illegalità nuove su scala nazionale ed internazionale, che solo di recente hanno cominciato a essere oggetto di attenzione da parte degli addetti ai lavori. Tra esse si riscontrano il riciclaggio di denaro sporco, commercio non regolare negli imballaggi in legno (pallet) e commercializzazione di pellet realizzato con legname trattato. 3. Quali tipi di strumenti sono disponibili per contrastare le attività illegali? Gli strumenti attualmente esistenti per contrastare e ridurre l illegalità lungo la filiera foresta-legno-energia sono molteplici ma possono essere ricondotti a quattro tipologia principali: a) strumenti normativi; b) strumenti volontari; c) strumenti finanziari; d) strumenti integrati. 3.1.Strumenti normativi Normativa italiana in materia di foreste e biomasse (contro l Illegalità storica e dimenticata) Sulla base del R.D.L. n. 3267/23 le competenze amministrative in materia forestale ricadevano, fino agli anni 70, principalmente sul Corpo Forestale dello Stato (CFS). Attualmente le Regioni hanno assunto piena titolarità nell esercizio delle funzioni e delle competenze in materia di foreste, mentre il CFS ha progressivamente rafforzato le funzioni di vigilanza e sorveglianza. Le Regioni hanno emanato normative specifiche che disciplinano le utilizzazioni boschive, attraverso l adozione di leggi forestali e/o Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF). Le prescrizioni generali da osservare a livello regionale sono riportate sinteticamente nella figura 1. In materia di salute e sicurezza dei lavori forestali la normativa italiana è piuttosto ampia e ben articolata. Uno strumento attuativo, per il miglioramento della tutela del lavoro in bosco, e per la lotta al lavoro irregolare, è il Certificato o Patentino di idoneità tecnica, a volte collegato all iscrizione negli appositi Albi 7

8 Regionali delle Imprese Boschive (Figura 2). Nella tabella 1 si riportano le Regioni che si sono dotate di apposite leggi regionali per l attivazione di questi strumenti. In materia di energie rinnovabili, importante è stata la Direttiva CE n. 28/2009 (recepita con D. Lgs. 28/2011) sulla Promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili. Secondo tale disposizione, l energia prodotta da biocombustibili, per essere considerata utile al raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle rinnovabili, deve garantire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la filiera (dalla coltivazione del seme, alla produzione finale di energia) e non essere ottenuta da materie prime provenienti da aree che presentano un elevato valore in termini di biodiversità o un elevato stock di carbonio. Gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 con potenza fino a 5MW elettrici potranno beneficiare di una nuova tariffa che sarà definita da uno specifico decreto. I criteri per la definizione degli incentivi analizzeranno: - la tracciabilità e la provenienza della materia prima per le biomasse; - la finalità di utilizzo delle biomasse legnose, che dovrà essere prioritariamente per l utilizzo termico; - la promozione delle biomasse da filiere corte, i contratti quadro e le intese di filiera, gli impianti operanti in cogenerazione e gli impianti realizzati e gestiti da imprenditori agricoli in micro e mini cogenerazione (fino a 1MW). Per impianti con potenza superiore ai 5MW è previsto un incentivo assegnato tramite aste a ribasso gestite dal GSE (Gestore Servizi Energetici). Approfondimenti: Direttiva CE n. 28/2009: D. Lgs. 28/2011: 8

9 Figura 1: quadro delle principali normative e strumenti regionali di legislazione forestale (In: indice di vincolo naturalistico: sup. forestale con vincolo/sup. forestale totale). Fonte: PQSF 2008, FSC 2011, ns. elaborazione. Regione o Provincia Autonoma Legge Forestale Normativa Specifica e attuativa PMPF Abruzzo l.r. n.28 del 1994 In l.r. del 1965 Basilicata Calabria Campania l.r. n.11 del 1996 modifata dalla l.r. n.14 del 2006 l.r. n. 11 del 1996; D.G.R. n.06 del 2005; l.r. n.14 del 2006 D.C.R. n. 19/4 del Prorogato con D.G.R. n. 1399/07, D.GR n.2064/07 e DGR 1283/08. ENTI PROPOSTI AL PROCEDURA DI TAGLIO CONTROLLO PRE E POST MISURE PER AREE PROTETTE TAGLI E VINCOLATE Dichiarazione Autorizzazione Autorizzazione CFS ALTRI pres Misure In [%] X X X X X 47,35 fino a 1 ha progetto di taglio timbrato X X X fino a 5 ha progetto di taglio o progetto di taglio o relazione X X X 21,96 relazione tecnica tecnica X X X X X X 23,92 boschivo relazione tecnica o relazione tecnica o progetto progetto di miglioramento di miglioramento boschivo X X X X X X 53 Emilia Romagna l.r. n.30 del 1981 D.G.R n.182 del 1995 D.G.R. n. 182 del 1995 X X X X X X 19,06 Friuli Venezia Giulia l.r. n. 9 del 2007 In preparazione In Regol. Reg X X X X X X 20,66 X X X Lazio fino a 3 ha progetto di taglio timbrato e marcatura di abbattimento progetto di taglio timbrato e marcatura di abbattimento Liguria l.r. n.4 del 1999 Regol. Reg. n. 1 del 1999 In Regol. Reg X X X 22,82 Lombardia l.r. n.27 del 2004 Regol. Reg. n. 5 del 2007 In Regol. Reg X X X X X 22,57 X X X Marche l.r. n.6 del 2005 In D.G.R. n del 2001 dimensioni limitate X X X 29,54 Molise Piemonte Puglia l.r. n. 18 del 2000, l.r. n.14 del 2001 art.29 X X progrtto forestale e martellata in assenza di piani, progetto di utilizzazione X X X fino a 5 ha progetto di taglio o progetto di taglio o relazione relazione tecnica tecnica Regol. Reg. n. 1 del 2002 In Regol. Reg n. 1 del 2002 X X X X X X 54,64 Sardegna l.r. n.9 del 2002 l.r. n. 24 del 1999; l.r. n.12 del 2002 D.A.D.A. n. 24/CFVA del 2006 X X X X X X 12 Sicilia Toscana Provincia Autonoma Bolzano l.r. 16 del 1996 modificata dalla l.r. n. 14 del 2006 Provincia Autonoma Trento l.p. n.11 del 2007 Umbria Valle d'aosta Veneto l.r. n.42 del 1998 mdificata dalla l.r. n.11 del 2004 In itinere Testo quadro di settore l.r. n.52 del 1978; modificata da l.r. n.5 del 2005 ITALIA D.lgs. n. 227 del 2001 l.r. n. 11 del 2004 D.G.R. n. 956 del l.r. n.20 del 1992 D.G.R. n. 197 del 2005 D.G.R. n. 450 del 2008 l.r. n.39 del 2002 Regol. Reg. n. 17 del 2005 In Regol. Reg. l.r. n. 6 del 2000 D.G.R. n. 57 del 2005 In l.r. l.r. n.57 del 1979 D.G.R. n del 2000 In Regol. Reg l.p. n. 48 del 1978; l.p. n. 31 del 1980; l.p. n. 11 del 2007 Esecutive con D.A n. 5,6,7,8,9,10,11,12,13, del 2006 per le Province di TP, SR, RG, PA, ME, EN, CT, CL, AG l.r. n.39 del 2000 D.G.R. n. 48/R del 2003 In Regol. Reg. l.p. n.21 del 1996 D.P.G.P. n. 29 del 2000 In l.p. n. 21 del 1996 e in D.P.G.P. n. 29 del 2000 l.r. n.28 del 2001 Regol. Reg. n. 7 del 2002 In Regol. Reg. n.7 del 2002 X X X X X X 42,81 X X X finoa 5 ha X X scheda particella forestale D.m. 7/2/1930 X X X X X X 21,09 X X X progetto di taglio timbrato progetto di taglio timbrato e fino a 5 ha e marcatura di marcatura di abbattimento abbattimento l. r. n. 67 del 1992 R.D.L 3267 del 1923 X X X X X X 6,18 l.r. n.. 5 del 2005 D.C.R. n. 51 del 2003 D.lgs n. 227/2001 con G.U. 225/2005 X X X fino a 2,5 ha progetto di taglio, verbale di assegno e martellata progetto di taglio, verbale di assegno e martellata R.D.L 3267 del 1923 X X X X X X X X X X X X 28,27 X X 32,87 X X 11,46 X X 19,88 X X 16,37 X X 20,5 X X 33,78 9

10 Tabella 1: Strumenti attivi a livello Regionale (Fonte: modificato da Regione Piemonte/DITESAF, 2008) Regione o Provincia Legge di rif. Principali criteri, altre note Patentini d idoneità forestale Friuli-Venezia Giulia DPGR 0571 Pres./1987 DPGR 342/96 Patentino di abilitazione tecnica per operatori (occorre averlo perché la ditta ottenga il Certificato d idoneità forestale) Liguria DCR n. 17/2007 Elenco degli operatori forestali a cui è rilasciato un patentino, esente da tasse, valido su tutto il territorio regionale Provincia Autonoma di Trento (PAT) LP 48/1978 LP 33/1986 DGP 1520/2003 LP 11/2007 Patentino d idoneità: viene rilasciato dopo la frequenza di un corso ad hoc (40 ore), gratuito, con esame finale, organizzato dal Servizio Foreste della PAT. Ammissione al corso: occorre dimostrare di avere operato in utilizzazioni forestali per almeno 3 anni, o aver frequentato almeno 2 corsi tematici tra quelli organizzati dal Servizio Foreste. Validità: fino a 65 anni di età; rinnovabile per altri 5. Umbria LR 28/2001 Obbligo d iscrizione per operai motoseghisti. Prova pratica (tecniche di sicurezza, utilizzazione). 1 anno: automaticamente iscritti tutti i titolari di ditta boschiva iscritta all Albo regionale o che dimostrino almeno 120 giorni d uso della motosega nei 3 anni precedenti. Certificati d idoneità forestale Basilicata DGR 3427/1999 DGR 113/2003 Friuli-Venezia Giulia DPGR 0571 Pres./1987 DPGR 342/96 Molise Reg. R. 13/2002 LR 19/2011 Veneto 1 RD 827/1924 DGR 69/97 e 324/2000 Albi Regionali Basilicata DGR 3427/1999 DGR 113/2003 Cer cato di idoneità a condurre lavorazioni di lo boschivi di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dall Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata. Certificato di idoneità forestale rilasciato alla ditta da Ispettorato Ripartimentale Forestale, con 2 livelli: 1) imprese che possono fare utilizzazioni fino a 800 m 3 ; 2) imprese con maggiori dotazioni abilitate a tutto; richiesto inoltre Patentino di abilitazione tecnica per operatori Il certificato di iscrizione all Albo delle Ditte boschive ha valore anche di certificato di idoneità forestale. Relazione firmata da un tecnico qualificato, con dati su mezzi e dotazioni dell impresa (in pratica si tratta di un certificato d idoneità forestale alla ditta più che un Patentino). Possono iscriversi al Registro le ditte boschive iscritte alla C.C.I.A.A. e con attività esercitata da almeno tre anni, che risiedono e operano in altre regioni purché in possesso di relativo certificato di idoneità di validità sei mesi. 1 In Veneto, in realtà, il termine certificato d idoneità è stato ufficialmente sostituito con il termine Patentino d idoneità in quanto ricade nella fattispecie di cui all art. 12 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127 (Bassanini bis). Tale Patentino può essere rilasciato alle imprese che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei lotti, nel patrimonio boschivo degli Enti qualora si configuri un rapporto tra Ente committente e impresa, nell ambito della applicazione di un contratto stipulato anche ai sensi del Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali, nonché nel caso di utilizzazioni effettuate nei boschi privati di entità superiori ai 100 m 3 in fustaia e interessanti superfici superiori ai 2,5 ha nel ceduo e qualora, in soprassuoli sensibili dal punto di vista forestale a causa della eventuale complessità e delicatezza dell utilizzazione, l intervento di una impresa idonea venga prescritto nel progetto speciale di taglio ovvero nei casi in cui tale prescrizione venga impartita direttamente dal Servizio Forestale Regionale competente. 10

11 Calabria DGR 450/2008 DGR 17413/2008 DDG 15110/2009 Campania LR 13/1987 LR 11/1996 Friuli Venezia Giulia DPGR 32/2003 LR 9/2007 Categoria. A: lotti boschivi il cui importo a base d asta è inferiore o pari a ,00. Categoria B: qualsiasi lotto boschivo indipendentemente dall' importo posto a base d'asta. L'iscrizione all Albo è e necessaria per concorrere alle aste e alle gare per l' acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti nell' ambito della Regione Calabria. Attualmente le ditte iscritte sono complessivamente 255, per lo più nella Categoria A. Cat. A (221): lavori base d asta fino a un massimo di , non ammesse a bandi per lotti boschivi pubblici; Cat. B (31): lavori di qualsiasi importo. Aperto anche a ditte di altre regioni. Ditte devono avere certificato d idoneità tecnica (dotazioni adeguate e almeno 1 addetto con Patentino di abilitazione tecnica, rilasciato dopo verifica con prova teorica e pratica). Possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico. Liguria DCR n. 17/2007 Albo unico a livello regionale per le ditte con sede in Liguria. Il ricorso a ditte iscritte all Albo regionale è sempre obbligatorio, sia su proprietà pubbliche che private. Tre fasce: fascia A: ditte idonee all utilizzo e al trattamento di qualsiasi estensione di bosco; b) fascia B: ditte idonee all utilizzo e al trattamento di superfici inferiori a 10 ha per singola proprietà; c) fascia C: ditte idonee all utilizzo e al trattamento di superfici inferiori a 2 ha per singola proprietà. Lombardia LR 80/1989 Circ. 139/1991 LR 27/2004 LR 31/2008 Marche LR 6/2005 DGR 1056/2005 Molise Reg. R. 13/2002 LR 13/2010 LR 19/2011 Piemonte DGR /2003 LR 4/2009 Volume di utilizzazione minimo di m 3 negli ultimi 3 anni. Richiesta inoltre relazione sull affidabilità generale della ditta redatta da Coordinamento Provinciale del CFS. Attualmente conta 197 imprese boschive in possesso di tutti i requisiti richiesti, compreso quello relativo alle competenze tecnico-professionali di Operatore Forestale Responsabile. L iscrizione all Albo, certificata dal settore agricoltura e foreste servizio foreste, è condizione necessaria per concorrere alle aste e alle gare per l acquisto di lotti boschivi posti in vendita da enti pubblici. Iscrizione all Albo non obbligatoria, previste 3 sezioni. Sezione 1 (4): Imprese e Consorzi, lavori pubblici agricolo-forestali di importo superiore a ,07. Sezione 2 (9): Imprese e Consorzi, lavori pubblici agricolo-forestali di importo inferiore a ,07. Sezione 3 (11): Imprese e Consorzi, lavori pubblici agricolo-forestali di importo inferiore a ,84. Per le Sezioni 2 e 3 gli importi soglia possono essere ecceduti se le Imprese o i Consorzi hanno i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 del DPR n. 34/2000 attestati da una SOA (Società Organismi di Attestazione). Classe A: nei tre anni antecedenti all'istanza di iscrizione svolte almeno 906 giornate lavorative e ottenute utilizzazioni boschive da enti pubblici o privati per un importo complessivo pari ad almeno Le ditte iscritte a questa classe possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d'asta è pari o inferiore a Classe B: nei tre anni antecedenti all'istanza di iscrizione svolte almeno giornate lavorative e ottenute utilizzazioni boschive da enti pubblici o privati per un importo complessivo pari ad almeno Le ditte iscritte a questa classe possono concorrere per qualsiasi lotto boschivo, indipendentemente dall'importo posto a base d'asta. Consolidato dal 2010 e attualmente conta 313 imprese iscritte (03/2012). Articolato in 2 sezioni (Imprese piemontesi e di altre regioni), 11

12 DPGR 4/R del categorie di imprese, specifici requisiti per imprese che vogliano iscriversi e loro addetti (iscrizione CCIAA come imprese di selvicoltura, non aver commesso violazioni norme o aver avuto sanzioni superiori amministrative sup , ecc.) Puglia Reg. R. 15/2009 L Albo delle imprese boschive è suddiviso in due classi: Classe A e Classe B. Nella Classe A: nei tre anni antecedenti all'istanza di iscrizione svolte almeno giornate lavorative in lavori selvicolturali, opere di imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali. Le imprese iscritte a questa classe possono concorrere all esecuzione di tali lavori per un importo anche superiore a ,00. L iscrizione alla Classe A è subordinata, inoltre, al possesso della cer cazione di qualità/processo e alla dotazione di. un tecnico abilitato ed iscritto all albo professionale di riferimento in materia agroforestale ed ambientale. Classe B: nei tre anni antecedenti all'istanza di iscrizione svolte almeno giornate lavorative in lavori già descritti per la classe A. Le imprese iscritte a questa classe possono concorrere all esecuzione di tali lavori per un importo non superiore a ,00. Toscana LR 36/1992 LR 39/2000 RR 48/2003 LR 40/2004 Provincia Autonoma di Trento (PAT) LP 11/2007 Umbria LR 32/1981 LR 28/2001 RR 7/2002 Imprese e consorzi di imprese che operano nel settore agricolo, forestale e ambientale, con almeno 15 operai a tempo indeterminato assunti da almeno 2 anni; solo per lavori su proprietà pubbliche. L Albo è articolato in sezioni provinciali affidate alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Attualmente comprendo 18 imprese iscritte. la Provincia Autonoma di Trento istituirà un elenco provinciale delle imprese forestali, in cui saranno iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale. Alla tenuta dell'elenco provvederà la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento nell'ambito dell'accordo di Programma previsto dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del Obbligatorio per tutte le ditte che eseguono lavori conto terzi; 3 fasce in base a capacità tecnico-operative: a) utilizzo di qualsiasi estensione; b) utilizzo di aree inferiori a 10 ha; c) utilizzo di are inferiori a 2 ha. 12

13 Figura 2: attuazione di Albi, Patentini e certificati di idoneità delle imprese boschive nelle diverse Regioni Italiane al dati aggiornati al dati aggiornati al dati aggiornati al 2011 NA non attivato. Laddove non siano riportati valori significa che gli stessi non sono disponibili o non è stato possibile recuperarli Fonte: modificato da Regione Piemonte/DITESAF, 2008; Regione Piemonte, 2011; Regione Calabria, Le politiche per gli acquisti pubblici responsabili (contro le illegalità dimenticate) Le politiche per gli Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) sono definite dalla Commissione Europea (2004) come (...) l approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull ambiente lungo l intero ciclo di vita. Nel 2001 la Commissione Europea ha evidenziato le opportunità offerte dalle norme comunitarie per integrare gli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto pubblico. Queste opportunità sono state consolidate attraverso le Direttive sugli acquisti pubblici adottate il 31 marzo 2004, che prevedono espressamente la possibilità di adottare aspetti ambientali quali criteri per la selezione di prodotti e servizi, ai fini di bandi e procedure d acquisto pubblico. Con riferimento all Italia, va ricordato che con il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) sono state recepite le Direttive comunitarie in materia ed è stata espressamente prevista la possibilità di subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela dell ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo 13

14 sostenibile 2. Nel 2008, con apposito Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato approvato il Piano d azione nazionale sul Green Public Procurement, che prevede la definizione e successiva adozione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le categorie di beni, servizi e lavori che costituiscono ambito oggettivo d intervento del Piano d azione. Il Regolamento del Codice dei Contratti, attuativo attraverso il D.lgs 53/2010, si basa su diversi cardini fondamentali come, 1) la qualificazione delle imprese, attraverso la previsione di sanzioni in caso di irregolarità nelle dichiarazioni; 2) l introduzione di meccanismi correttivi per evitare maxi-ribassi; 3) il potenziamento del casellario delle imprese abilitate, con l indicazione di tutte le informazioni che riguardano la vita delle aziende; 4) la trasparenza negli appalti, attraverso l introduzione di norme volte a favorire lo scambio di informazioni, come l obbligo di comunicazione dell avvenuta aggiudicazione all AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), l avviso volontario per la trasparenza preventiva e l obbligo di informativa nel caso di ricorso giudiziale; 5) la valutazione dei progetti, attraverso l introduzione di strumenti di verifica e validazione della qualità delle offerte da parte delle stazioni appaltanti e di organismi esterni o società specializzate. Per quanto riguarda prodotti che utilizzano (o possano utilizzare) materiali di origine forestale, sono stati approvati ad oggi i Criteri Ambientali Minimi relativi a carta in risme (carta in fibra vergine e carta in fibra riciclata), arredi per ufficio e serramenti esterni (Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2012). Le politiche di GPP sono uno strumento volontario di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. In sostanza, tali politiche mirano a rivedere le pratiche d acquisto della Pubblica Amministrazione a favore di beni e servizi che riducono l uso delle risorse naturali, il consumo energetico, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi, ottimizzando quindi il servizio offerto dal prodotto. La base conoscitiva per scegliere un prodotto o servizio a minore impatto ambientale proviene dall analisi del ciclo di vita del prodotto o del servizio. Questo vuol dire che un ente locale può scegliere un prodotto/servizio guardando agli impatti che quest ultimo può avere nelle fasi di estrazione e consumo delle materie prime, di produzione, uso e/o smaltimento. A questo proposito, l ente può ottenere informazioni riguardo la qualità ambientale di singoli prodotti e servizi facendo riferimento ai marchi ecologici, alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP), alle certificazioni d impresa, EMAS e ISO Un fattore chiave del GPP è l identificazione del legno legale e/o proveniente da gestione forestale sostenibile facendo riferimento anche a schemi di certificazione internazionale come ad esempio FSC o PEFC. È bene sapere che I Criteri Ambientali Minimi per i prodotti a base di legno sono elencati sul sito del Ministero dell Ambiente ( - sezione criteri minimi). 2 Nel quadro giuridico nazionale va menzionato anche il D.M. 8 maggio 2003, n. 203 Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo, che, sebbene in vigore, per motivi tecnici e procedurali a tutt oggi non ha conseguito i risultati attesi

15 Gli Enti pubblici possono inserire nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione di un appalto, che i prodotti cartacei o il legno utilizzato per la realizzazione dei prodotti oggetto di gara provengano da foreste gestite in modo sostenibile e/o che provengono da foreste locali. Approfondimenti: Per maggiori informazioni è possibile consultare il nuovo Manuale GPP curato dalla Provincia di Cremona e da Ecosistemi s.r.l. e disponibile on-line ( o la Guida per gli acquisti responsabili di prodotti in legno nelle Pubbliche Amministrazioni, realizzata nell ambito del progetto europeo Sustainable Timber Action in Europe ( CITES e Regolamento CE 338/97 (contro l illegalità dimenticata) La Convenzione del Commercio Internazionale delle Specie Selvatiche di Flora e Fauna (CITES) è stata approvata a Washington nel 1973 e ratificata ad oggi da 175 Paesi. La convenzione disciplina il commercio di specie della flora e della fauna e prevede l istituzione di un sistema di licenze per autorizzarne l importazione, l esportazione e la ri-importazione. Al fine di facilitarne l attuazione da parte degli Stati Membri, il Consiglio Europeo ha approvato il Regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. In Italia il Corpo Forestale dello Stato (CFS) è l autorità competente per l assegnazione delle licenze CITES e per il controllo alle dogane. Il meccanismo di protezione delle specie vegetali legnose è costituito da tre Appendici: Appendice I (corrispondente all Allegato A del Regolamento comunitario 338/97): include le specie minacciate di estinzione; il commercio di tali specie è consentito solo in circostanze eccezionali. Appendice II (corrispondente all Allegato B del Regolamento comunitario 338/97): include le specie per le quali il commercio deve essere controllato e regolato al fine di evitare che il loro utilizzo commerciale possa minacciare la loro sopravvivenza. La merce deve essere corredata da un certificato CITES che il Ministero del Commercio internazionale rilasci apposita licenza di importazione. Appendice III (corrispondente all Allegato C del Regolamento comunitario 338/97): contiene le specie per le quali uno Stato Parte ha richiesto la cooperazione delle altre Parti per monitorarne il commercio internazionale. Sono trattate come se fossero incluse nell'appendice II. Le specie incluse nell'appendice III devono arrivare in Italia corredate da certificato CITES e notifica di importazione. Per quanto riguarda le specie legnose inserite nella CITES che interessano l Italia e i Paesi di origine delle piante, sono riportati nel box

16 Box 1.3 : specie arboree indicate nella CITES e Paesi di origine. Fonte: Chen 2006, ITTO 2007, ISPRA A chi si applicano la Convenzione CITES e il Regolamento CE 338/97? Queste disposizioni si applicano a tutti coloro che commerciano il legno di specie appartenenti alle Appendici della Convenzione (corrispondenti sostanzialmente agli allegati del Regolamento CE 338/97). Per sapere se una determinata specie è inclusa nella Convenzione è necessario cercarla con il nome scientifico all'interno dell'ultimo aggiornamento del Regolamento CE in materia (attualmente si tratta del Regolamento (CE) 407/2009) oppure online al sito ufficiale alla voce "Resources-species database flora. Le specie inserite nella CITES devono essere accompagnate da una licenza o certificato contenente: l'autorità di gestione dello Stato interessato; la data di rilascio e di validità; un numero progressivo dei documento; la denominazione scientifica e comune della specie animale o vegetale; la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa, ecc.); l'indicazione dei Paese di origine e provenienza; timbro e firma dell'autorità di rilascio. 16

17 In Italia, oltre al servizio CITES centrale con sede a Roma, sono presenti 23 Nuclei Operativi CITES (NOC) 4 che operano presso le Dogane, con la funzione di verifica merceologica, controllo documentale e movimentazione commerciale nonché accertamento di illeciti, e 28 Servizi CITES Territoriali (SCT) 5 distribuiti su tutto il territorio nazionale, con la funzione di rilascio certificati e controllo territoriale per accertare eventuali infrazioni o violazioni delle norme CITES. È bene sapere che Le violazioni alle disposizioni della Convenzione sono punite con le sanzioni previste dalla Legge 150/92 integrata e modificata dalla legge 59/93 e dal D. lgs. 275/01 che le penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca dei prodotti Regolamento UE 995/2010 (contro l illegalità dimenticata) Approvato nel 2010, conosciuto come EU Timber Regulation (EUTR), definisce gli obblighi degli operatori che commercializzano sul mercato europeo legno e prodotti da esso derivati provenienti da Paesi che non abbiano sottoscritto Accordi Volontari di Partenariato (Voluntary Partnership Agreement, VPA) nell ambito del Regolamento FLEGT (si veda il paragrafo dedicato), ivi compresi gli stessi Stati Membri dell Unione. Il Regolamento entrerà in vigore nel marzo 2013, introducendo il divieto alla commercializzazione in Europa di legno di provenienza illegale. A chi si applica il Regolamento EUTR? Il Regolamento si applicherà a tutti coloro che commercializzeranno legno e prodotti derivati nell Unione Europea. Si avrà una distinzione tra i requisiti e gli obblighi per gli operatori e i commercianti (Box 1.4). gli operatori, cioè coloro che immettono legno e prodotti derivati sul mercato europeo, dovranno dotarsi di un sistema di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in grado si dimostrare la legalità dei prodotti forestali commercializzati. Dovranno dimostrare l origine dei prodotti. i commercianti, cioè coloro che vendono o acquistano sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato da un altro operatore, avranno invece l obbligo della tracciabilità. 4 Per un elenco degli uffici NOC presenti sul territorio nazionale: 5 Per un elenco degli uffici SCT presenti sul territorio nazionale: 17

18 Box 1.4: Requisiti di operatori e commercianti all interno della EUTR. Fonte: modificato daproforest, È bene sapere che Tutti gli operatori dovranno attuare un sistema di Dovuta Diligenza che potrà essere implementata in maniera autonoma oppure con il supporto di Organizzazioni di Monitoraggio riconosciute dalla Commissione Europea. Il sistema di Dovuta Diligenza dovrà essere sviluppato secondo le tre componenti principali che caratterizzano la provenienza legale del legno, e cioè (Box 1.5): informazione: gli operatori dovranno essere in possesso o avere accesso diretto alle informazioni sul prodotto, sull eventuale fornitore, sul paese d origine e sul rispetto della normativa forestale vigente; procedure di valutazione del rischio: ogni operatore dovrà elaborare una procedura di valutazione del rischio che tenga conto delle informazioni raccolte sul prodotto e i relativi indicatori di alto rischio (es. l incidenza di tagli illegali nel paese di origine o la complessità delle filiere di approvvigionamento) e di basso rischio (ad es. presenza di prodotti con certificazione forestale di origine o verifica indipendente di legalità); procedure di attenuazione del rischio: qualora la valutazione indichi che vi sia un rischio elevato di presenza di legname illegale in un prodotto, dovranno essere messo in atto adeguate procedure di attenuazione del rischio, quali la richiesta di informazioni supplementari ai fornitori e ad altri soggetti, la scelta di fornitori differenti, la scelta di fornitori in possesso di certificazioni di terza parte come FSC o PEFC, ecc. 18

19 Box 1.5: Requisiti di operatori e commercianti all interno della EUTR. Fonte: modificato daproforest, Il Regolamento sarà applicato a tutti i prodotti in legno e carta commercializzati all interno dell UE, ad eccezione dei prodotti riciclati e i prodotti dell editoria. La UE ha deciso di non riconoscere alcuno schema di certificazione forestale volontario di parte terza (FSC, PEFC) attualmente disponibile come prova automatica (green lean) di rispondenza ai requisiti della EUTR, ma riconosce tali certificazioni forestali come una base di partenza per l implementazione di un sistema di Due Diligence e in particolare come strumenti di analisi e mitigazione del rischio di illegalità. Per una migliore efficienza dell applicazione del Regolamento è stata creata, ed è in via di implementazione, una piattaforma per tutti gli attori coinvolti, per lo scambio di informazioni, valutazioni del rischio e procedure di mitigazione per l attuazione dell EUTR. Saranno presto disponibili chiarimenti del testo del Regolamento, elenco dei casi e linee guida di riferimento da parte degli Stati membri e UE, un elenco delle Organizzazioni di monitoraggio e gli strumenti di classificazione dei rischi esistenti. La piattaforma avrà l obiettivo di facilitare la creazione di un mercato legale di legname ( Approfondimenti Al fine di facilitare l attuazione della EUTR la Commissione Europea ha definito due Regolamenti attuativi: - Regolamento Delegato (UE) N.363/2012 del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo: - Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo: Per maggiori informazioni e approfondimenti sulla EUTR e i documenti correlati: 19

20 3.2 Strumenti volontari Responsabilità Sociale d Impresa RSI (contro l illegalità dimenticata e le nuove illegalità) Per contrastare e ridurre l illegalità, i produttori, le imprese ma anche la Pubblica Amministrazione hanno delineato iniziative di RSI, ovvero di integrazione su base volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (stakeholder) (CE, 2001). L adozione di comportamenti etici dal punto di vista economico, ambientale e sociale da parte delle imprese è stata fortemente influenzata dalla crescente pressione dell opinione pubblica, sempre più attenta ed esigente. Cittadini, consumatori, forze sociali e società civile in genere sempre più spesso chiedono alle imprese, agli organismi finanziari e alle stesse istituzioni pubbliche trasparenza, adeguate garanzie in merito alla correttezza delle attività che svolgono, alla sostenibilità ambientale e sociale del loro operato. Gli strumenti riconducibili a queste iniziative sono ad esempio i codici di buona condotta adottati da numerose federazioni nazionali di imprese del settore legno-carta-energia, iniziative di reporting ambientali e sociali e certificazioni aziendali di prodotto e di processo La certificazione della Gestione forestale e tracciabilità del legno (contro l illegalità dimentica e le nuove illegalità) Il settore forestale, nel corso degli anni novanta, ha visto prima nascere e poi diffondersi schemi specifici, finalizzati alla certificazione di parte terza della buona gestione forestale e della rintracciabilità dei prodotti forestali (catena di custodia, chain of custody). I due schemi di certificazione presenti e riconosciuti in Italia sono il Forest Stewardship Council - FSC, e il Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, PEFC. FSC Il Forest Stewardship Council (FSC) è un organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro (no-profit) creata nel 1993 e che include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali (Greenpeace, WWF, Legambiente, Friends of the Earth, ecc.), comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano legno, grandi gruppi della distribuzione (B&Q, Home Depot, Ikea, ecc.), ricercatori, tecnici, ecc. che operano insieme allo scopo di promuovere in tutto il mondo una corretta gestione delle foreste e delle piantagioni forestali. Tale è, secondo FSC, una gestione che si ispiri a tre grandi famiglie di valori - ambientali, sociali ed economici - quindi una gestione che tuteli l'ambiente naturale, sia utile per la gente (lavoratori e popolazioni locali) e valida dal punto di vista economico. Per riuscire nella propria missione, FSC ha definito, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, un sistema di certificazione volontario e di parte terza (indipendente), operativo a livello internazionale e specifico per il settore forestale e i prodotti legnosi. Più in dettaglio, sono stati definiti 10 Principi e 56 Criteri (P&C) di buona gestione forestale, norme per la rintracciabilità dei prodotti forestali (catena di custodia) e per l'uso di un marchio internazionale registrato, finalizzato ad identificare i prodotti forestali (legnosi e non) provenienti da foreste che rispettano i Principi e Criteri di buona gestione forestale riconosciuti a livello internazionale (Box 1.6). 20

21 Box 1.6: Etichette FSC Il logo con l'alberello, il nome Forest Stewardship Council e l'acronimo FSC sono marchi registrati e perciò protetti dalle normative in vigore. I marchi FSC possono essere utilizzati sui prodotti esclusivamente da organizzazioni in possesso di un valido certificato FSC di catena di custodia. FSC 100% I PRODOTTI CONTENGONO IL 100% DI MATERIALE CERTIFICATO FSC FSC Misto I PRODOTTI CONTENGONO UNA COMBINAZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DA FORESTE CERTIFICATE FSC E LEGNO CONTROLLATO E FIBRE RICICLATE FSC Riciclato I PRODOTTI CONTENGONO SOLO FIBRE RICICLATE PER ALMENO L 85% DA POST-CONSUMO Per approfondimenti consultare il sito Analisi del Rischio secondo i requisiti FSC per il legno controllato. Per Legno Controllato s intende legno (e prodotti derivati, ivi compresa la carta) vergine, ma non certificato FSC, che sia verificato in maniera indipendente come NON rientrante in una o più di 5 categorie critiche individuate da FSC. Il Legno Controllato può essere, in proporzioni e secondo modalità descritte dagli standard FSC, impiegato come input per prodotti certificati FSC e recanti l etichetta FSC MISTO (FSC MIX). Legno non Controllato NON può invece in nessun caso essere impiegato in prodotti certificati FSC. Le cinque Categorie critiche di provenienza per la verifica del Legno Controllato FSC sono: 1. Legno proveniente da tagli illegali; 2. Legno tagliato in violazione di diritti civili e tradizionali; 3. Legno tagliato in boschi/foreste nei quali alti valori di conservazione siano minacciati dalle attività di gestione forestale 4. Legno tagliato in foreste convertite a piantagioni o a forme d uso del suolo non forestali 5. Legno proveniente da foreste nelle quali siano piantati alberi geneticamente modificati. 21

22 Al fine di evitare le cinque categorie elencate in precedenza è necessario condurre un analisi del Rischio che si articola in 3 fasi principali (figura 3): 1. identificare il distretto forestale d origine del materiale; 2. valutare tale area rispetto alle 5 categorie definite per il Legno Controllato, servendosi degli indicatori riportati nell Allegato 2 del documento FSC-STD versione 2-1; 3. stabilire, in base al rispetto o meno degli indicatori di cui al punto precedente, se il materiale sia classificabile come a basso rischio o a rischio non specificato. Gli Indicatori identificati per l analisi del rischio sono: a) Legno tagliato illegalmente 1.1 Evidenza dell attuazione di leggi e norme relative alle utilizzazioni forestali a livello di distretto. 1.2 Presenza di evidenze, a livello di distretto, che dimostrino la legalità delle utilizzazioni e degli acquisti di legno, ivi compresa la presenza di un sistema robusto ed efficace per il rilascio di autorizzazioni e permessi di taglio. 1.3 Assenza o limitata evidenza di tagli illegali nel distretto di origine. 1.4 Scarsa percezione della corruzione correlata al rilascio di permessi/autorizzazioni al taglio e ad altre aree di attuazione delle leggi/norme in materia di utilizzazioni forestali e commercializzazione del legno. b) Legno tagliato in violazione di diritti civili e tradizionali 2.1 Assenza di bandi del Consiglio di Sicurezza dell ONU all esportazione di legname dal paese in questione. 2.2 Il paese o distretto d origine non é identificato come fonte di legno di conflitto. 2.3 Non vi é evidenza di lavoro minorile o violazione dei Principi e Diritti Fondamentali dell ILO nelle aree forestali del distretto in questione. 2.4 Sono in corso processi riconosciuti ed equi per la risoluzione di conflitti di entità rilevante relativi a diritti tradizionali, ivi compresi diritti d uso, interessi culturali o l identità culturale tradizionale nel distretto in questione. 2.5 Non vi é evidenza di violazioni della Convenzione ILO 169 sui Popoli Indigeni e Tribali nel distretto in questione. c) Legno tagliato in boschi/foreste nei quali alti valori di conservazione siano minacciati dalle attività di gestione 3.1 Le attività di gestione forestale, con riferimento al livello considerato (ecoregione, subecoregione, ambito locale) non costituiscono minaccia per alti valori di conservazione significativi a livello di ecoregione. 3.2 È attuato un solido sistema di protezione (aree protette e quadro normativo) che assicura la conservazione degli alti valori di conservazione a livello di ecoregione. d) Legno tagliato in foreste convertite a piantagioni o a forme d uso del suolo non forestali 4.1 Non vi é perdita netta né un tasso significativo (> 0.5% annuo) di perdita di foreste naturali e altri ecosistemi arborei, quali ad esempio savane, nel distretto in questione. e) Legno proveniente da foreste nelle quali siano piantati alberi geneticamente modificati. È possibile considerare il distretto a basso rischio se si verifica una delle seguenti condizioni: Non vi é uso commerciale di alberi geneticamente modificati delle specie interessate nel distretto in questione oppure Sono richieste licenze per l uso commerciale di alberi geneticamente modificati e non vi sono licenze rilasciate per uso commerciale 22

23 oppure È proibito l uso commerciale di alberi geneticamente modificati nel paese in questione. Se tutti gli indicatori risultano soddisfatti, il materiale può essere classificato come a basso rischio e quindi impiegato come Legno Controllato in prodotti FSC. È sufficiente che uno solo degli indicatori risulti non soddisfatto perché il materiale non possa essere considerato a basso rischio per la corrispondente categoria. In questo caso il materiale é classificato a rischio non specificato e, conseguentemente: da considerarsi come NON Controllato e NON utilizzabile in prodotti FSC oppure, l azienda deve procedere a un ulteriore verifica in foresta. Figura 3: schema generale dell'analisi del Rischio ad opera di un'azienda (FSC 2011) Allo stato attuale l Analisi del Rischio per il Legno Controllato è realizzata dalla singole imprese e verificata da enti di certificazione accreditati. A partire dal 2013 è previsto che i diversi Uffici Nazionali FSC svolgano Analisi per i rispettivi paesi di riferimento e rendano disponibili i dati a vantaggio delle imprese. FSC, NEPCon e Rainforest Alliance hanno sviluppato un Registro del Rischio interattivo di supporto finalizzato alla raccolta di informazioni utili per l avvio dell Analisi del Rischio ad opera delle aziende. ( Nel sito, attraverso una mappa interattiva è possibile condurre una valutazione del rischio per ogni indicatore preso in esame e per la maggior parte delle nazioni del mondo. 23

24 Box 1.7: Analisi del rischio nazionale per il legno controllato FSC Ai fini dell analisi del rischio nazionale per il 1 e 3 criterio - sono stati assunti come distretti territoriali le 19 Regioni amministrative e le 2 Province autonome e sono stati utilizzati gli indicatori definiti da FSC-STD v.2.1 Allegato 2. Gli indicatori presi in considerazione e i risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 1 Legno tagliato illegalmente 1.1 Evidenza dell attuazione di leggi e norme relative alle utilizzazioni forestali a livello di distretto. Rischio Basso Presenza di evidenze, a livello di distretto, che dimostrino la legalità delle utilizzazioni e degli 1.2 acquisti di legno, ivi compresa la presenza di un sistema robusto ed efficace per il rilascio di Rischio Basso autorizzazioni e permessi di taglio. 1.3 Assenza o limitata evidenza di tagli illegali nel distretto di origine Rischio Basso Scarsa percezione della corruzione correlata al rilascio di permessi/autorizzazioni al taglio e ad altre 1.4 aree di attuazione delle leggi/norme in materia di utilizzazioni forestali e commercializzazione del Rischio non specificato legno. Legno tagliato in boschi/foreste nei quali alti valori di conservazione siano minacciati dalle attività 3 di gestione Le attività di gestione forestale, con riferimento al livello considerato (ecoregione, subecoregione, ambito locale) non costituiscono minaccia per alti valori di conservazione significativi a Rischio basso 3.1 livello di ecoregione. E attuato un solido sistema di protezione (aree protette e quadro normativo) che assicura la 3.2 Rischio non specificato conservazione degli alti valori di conservazione a livello di ecoregione. Per approfondimenti Come verificare se i vostri fornitori sono certificati FSC e possono fornire Legno Controllato? Scegliere fornitori e prodotti certificati FSC é il modo migliore per assicurarsi che il materiale acquistato provenga da foreste gestite in maniera responsabile. Per verificare se una foresta o un impresa sono certificate è possibile consultare il database Internazionale FSC. Il database permette anche di verificare se nello scopo del certificato sia incluso il Legno Controllato ( Per utilizzare al meglio il database sono riportate delle istruzioni di utilizzo alla pagina PEFC Il Programme for the Endosement of Forest Certification schemes (PEFC) è stato creato nel 1998 con il fine di promuovere, da prima in Europa (sotto il nome di Pan-European Forest Certification), successivamente anche in altri continenti, una Gestione Forestale Sostenibile, coerentemente con quanto previsto dai 6 Criteri e 27 Indicatori di buona gestione forestale scaturiti dal Processo di Helsinki e, a livello operativo, con le Linee Guida Pan Europee per la gestione forestale sostenibile. Il PEFC si pone come alternativa ai sistemi di certificazione esistenti, primo fra tutti quello del FSC. Anche il PEFC ha dato vita ad un sistema di certificazione di parte terza (indipendente) sia della corretta gestione dei boschi, che della rintracciabilità dei prodotti forestali (catena di custodia). Contrariamente a FSC, il PEFC è uno schema ombrello di mutuo riconoscimento di schemi di certificazione forestale nazionali. La presenza di un etichetta PEFC su un prodotto in legno o carta è garanzia del rispetto degli standard PEFC (Box 1.8). 24

25 Box 1.8: Etichette PEFC Elementi obbligatori 1. Il logo PEFC è costituito da un cerchio con due alberi e le iniziali PEFC. 2. Simbolo TM, Il simbolo indicante il Trademark (TM) deve essere sempre usato insieme al logo PEFC. 3. Numero di licenza d uso Logo PEFC, Il numero di licenza d uso del Logo PEFC identifica il detentore della licenza. Come verificare se i vostri fornitori sono certificati PEFC? Per trovare aziende, prodotti e proprietari forestali certificati secondo lo schema PEFC è possibile consultare il database nazionale ( o il database internazionale ( È possibile condurre ricerche con riferimento sia alla tipologia di certificato che ai prodotti certificati disponibili.. Certificazione dell origine legale del legno (contro l illegalità dimenticata e le nuove illegalità) La società civile e il settore privato hanno sviluppato strumenti orientati alla verifica e alla garanzia della legalità d origine del materiale, comunemente nota come Verification of Legal Origin (VLO). I seguenti enti di certificazione hanno sviluppato standard per garantire la legalità di origine del legno. Molti di questi strumenti risultano idonei come mezzi di analisi e mitigazione del rischio ai fini della EUTR. Bureau Veritas (BV): lo standard OLB (Origine et Légalité du Bois- Origine legale del legno), è stato sviluppato nel 2004 con l intento di dare uno strumento alle aziende per provare la legittimità delle loro attività e approvvigionamento del legno, soprattutto in aree tropicali. b-certification_

26 Scientific Certification Systems (SCS): lo standard Legal Harvest Verification (LHV) è costituito da un processo di verifica della corretta gestione documentale e dei sistemi di monitoraggio attivi nella foresta di origine del materiale legnoso, nonché della tracciabilità lungo la filiera. Société Générale de Surveillance (SGS): lo standard Timber Legality & Traceability Verification (TLTV) è nato nel 2005 al fine di fornire la prova della legalità di origine del legno per i clienti del mercato europeo, al fine di migliorare e garantire la trasparenza e la tracciabilità nel settore forestale. Traceability-and-Legality.aspx Rainforest Alliance (RA): a due livelli di sistema di verifica della legalità: a) la verifica dell'origine legale, b) verifica di conformità legale. La Verifica Legale dell Origine (VLO) accerta che il legname proviene da una fonte avente diritto legale di raccolta documentata, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamenti della nazione di origine. La Verifica Legale della Conformità (VLC) amplia la componente di base della VLO, verificando che la raccolta del legname sia conforme a una più ampia gamma di leggi e regolamenti relativi al settore forestale di origine. DoubleHelix: ha creato lo standard CertiSource con criteri di verifica della legalità di origine del legno. È stato lanciato nel marzo 2007 come un mezzo per verificare la legalità dei prodotti in legno in Indonesia per l esportazione dei prodotti verso clienti negli Stati Uniti, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Singapore Schemi di certificazione indipendenti non specifici settore legno (contro l illegalità dimenticata e le nuove illegalità) Esistono altri standard di certificazione che, seppure non pensati in maniera specifica per il settore forestale, possono comunque dare un contributo nel contrastare i fenomeni illegalità e promuovere forme responsabili di gestione forestale. Tale contributo è estremamente limitato nel caso di certificazioni di sistema, quali la certificazione dei sistemi di qualità (ISO 9001:2008) o la certificazione dei sistemi di 26

27 gestione ambientale (ISO 14001:2006) che prevede peraltro delle linee guida specifiche per la certificazione nel settore forestale: ISO/TR Più recentemente si sono affermati anche standard di certificazione delle pratiche di responsabilità sociale da parte delle imprese. Il primo ad affermarsi è stato lo standard SA8000, poi nel 2010 le Linee Guida ISO 26000, e l esperienza di Valore sociale. UNI EN ISO 9001 Lo standard UNI EN ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo. In essa sono definiti criteri di organizzazione e controllo delle attività che sono usati nell industria (e non solo) come modello di riferimento per la qualificazione e selezione dei fornitori e nei contratti tra fornitori e clienti. Gestire la qualità significa gestire l'efficacia e l'efficienza dei propri processi attraverso: la conoscenza, la gestione e il monitoraggio dei processi stessi; la capacità di coinvolgere le risorse umane; la centralità del ruolo dell'alta Direzione aziendale UNI EN ISO ed EMAS La certificazione secondo lo standard UNI EN ISO o la registrazione EMAS (rilasciata in conformità alle disposizioni del Regolamento (EC) No 1221/2009) rappresentano - ciascuna con caratteristiche peculiari - strumenti per la gestione delle prestazioni ambientali di un organizzazione. Grazie all'uso di queste norme, è possibile individuare gli aspetti della propria attività che hanno impatti negativi sull'ambiente (ad es. emissioni inquinanti, consumo di risorse naturali, ecc.) e, nel rispetto delle leggi ambientali rilevanti per ciascun settore, definire obiettivi e strategie di riduzione nel tempo di tali impatti, secondo il principio del miglioramento continuo La International Organization for Standardization (ISO) è un organismo internazionale composto da rappresentanze di organi nazionali, che produce standard industriali e commerciali a livello mondiale. L'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). L UNI rappresenta l Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO). 27

28 OHSAS La norma OHSAS costituisce uno degli standard internazionali di riferimento per la certificazione dei Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori. Tale disposizione fornisce all'organizzazione un approccio strutturato alla pianificazione, implementazione e gestione di un sistema di gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. È inoltre stata progettata per essere compatibile con le norme ISO 9001 e ISO 14001, facilitando quelle organizzazioni che intendono progettare, implementare e gestire un sistema integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza. La certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute secondo lo standard OHSAS è uno strumento che consente la gestione delle problematiche relative alla sicurezza in azienda, attraverso una valutazione a priori dei rischi e la loro riduzione mediante azioni preventive derivanti da un piano di miglioramento continuo. ECOLABEL L Ecolabel è l etichetta ecologica istituzionalizzata dalla Comunità Europea attraverso specifici Regolamenti (attualmente il Regolamento (EC) No 66/2010) e riconosciuta in tutti gli Stati Membri. L etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, pertanto viene concessa solo a quei prodotti che dimostrino di avere un impatto ambientale ridotto sulla base dei criteri ecologici e di prestazione concordati a livello europeo e verificati secondo la logica della valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment, LCA). Sono previsti marchi per diversi gruppi di prodotti, ivi compresi prodotti che contengono materiali di origine forestale: mobili in legno, rivestimenti in legno e carta. La richiesta del marchio Ecolabel è del tutto volontaria e, nel caso dell Italia, deve essere fatta al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, il quale dopo un analisi documentale, rilascia o meno il marchio al prodotto. Una volta ottenuto il marchio l azienda è tenuta al rispetto dei parametri tecnici stabiliti dall Unione Europea per tutti i prodotti marchiati. SA8000 È uno standard internazionale che elenca i requisiti per un comportamento eticamente corretto delle imprese e della filiera di produzione verso i lavoratori. Tale norma, definita da Social Accountability International (SAI), contiene nove requisiti sociali orientati all'incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo. UNI ISO La norma UNI ISO è una linea guida al comportamento socialmente responsabile da parte delle organizzazioni. A differenza di altre norme ISO, quali ad esempio ISO 9001 e ISO sopra descritte, essa non costituisce, al momento, uno standard da usarsi tal quale per la certificazione di terza parte, ma piuttosto una guida a concetti, principi e pratiche connesse alla Responsabilità Sociale d Impresa. Questo significa che un organizzazione che volesse adottare queste nuove Linee Guida è tenuta a confrontarsi con 28

29 le proprie parti interessate, ivi compresi i rappresentanti sindacali per quanto attiene ai rapporti e le condizioni di lavoro, affinché siano queste stesse a fornire elementi di merito relativi al rispetto o meno dei contenuti della norma UNI ISO VALORE SOCIALE Valore Sociale, centro d eccellenza sulla Responsabilità Sociale d Impresa promosso da diversi stekeholder italiani, nasce nel 2006 con lo scopo principale di contribuire alla definizione, alla diffusione e alla realizzazione di una nuova cultura della RSI, fondata sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale. A tal fine, dopo oltre quattro anni di studi specifici e di consultazioni multi-stakeholder, che hanno coinvolto le principali parti sociali, accademiche e istituzionali ha definito uno standard ad hoc per la certificazione della RSI. Tale standard prevede, a differenza di altri strumenti, sia il monitoraggio effettivo del rischio lungo tutta la filiera, sia l utilizzo di strumenti di prevenzione dell impatto negativo dell attività produttiva sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali. Il rispetto di tale standard consente l ottenimento da parte delle organizzazioni di un marchio che attesta la qualità delle pratiche di Responsabilità Sociale d Impresa intraprese BIOMASSE: Certificazione del Pellet (contro le nuove illegalità) Esistono degli standard di certificazione o sistemi di attestazione di prodotto in grado di garantire la provenienza e la qualità del prodotto utilizzato nella produzione del pellet. ENPLUS Il sistema di certificazione ENplus nasce nel 2011 grazie a un azione congiunta di numerosi rappresentanti del sistema produttivo europeo del pellet, riuniti e coordinati nello European Pellet Council (EPC). Lo schema di certificazione è basato sulla norma EN e ha l obiettivo di diffondere in tutta Europa pellet di legno di qualità come fonte energetica per usi non industriali. Un vantaggio chiave della certificazione Enplus è rappresentato dal fatto che la qualità del pellet viene seguita lungo tutta la filiera, ivi comprese le fasi di produzione, stoccaggio e trasporto, fino al consumatore finale. La certificazione ENplus prevede un controllo anche dell impianto di produzione, nonché l adozione di specifiche procedure che consentano di ottenere nel tempo un pellet sempre di alta qualità. Per l'italia l'organismo di riferimento è AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) che, in qualità di membro italiano dell EPC, ha ottenuto nel luglio 2011 la licenza per concedere il marchio ENplus. Le verifiche sono condotte dall ente accreditato ENAMA. Sulla base dei requisiti contenuti nella norma si possono distinguere tre categorie qualitative di materia prima utilizzata come input per la produzione di pellet: 29

30 - ENplus-A1: legno tondo e residui non trattati chimicamente provenienti dall industria di lavorazione del legno; - ENplus-A2: alberi interi senza radici, legno tondo, residui di lavorazioni boschive, corteccia, residui non trattati chimicamente provenienti dall industria di lavorazione del legno; - EB-B: foreste, piantagioni e altro legno vergine, residui non trattati chimicamente provenienti dall industria di lavorazione del legno, legno usato non trattato chimicamente. Più in generale ciascun produttore che intende ottenere la certificazione ENplus deve documentare la provenienza di tutta la materia prima utilizzata e, in particolare, i quantitativi di materiale certificato FSC o PEFC. Il sistema di certificazione ENplus prende il posto delle singole regolamentazioni nazionali come la normativa DIN (Germania), ÖNORM M7135 (Austria) e SN (Svizzera). PELLET GOLD Standard di attestazione della qualità del pellet sviluppato da AIEL. Dal marzo 2012 si è adeguato ai requisiti della norma UNI EN (ENplus). Gli elementi di pregio aggiuntivi che contraddistinguono Pellet Gold rispetto agli altri sistemi di attestazione di prodotto sono il contenuto di formaldeide (HCHO), fondamentale per poter verificare l eventuale presenza di materiali in combustione potenzialmente pericolosi per la salute, quali colle e vernici, e la radioattività, così da garantire la totale sicurezza del consumatore circa l uso esclusivo da parte del produttore di materia prima vergine e non contaminata Strumenti finanziari (contro le nuove illegalità) Anche nel settore forestale rientrano i fenomeni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita tramite - ad esempio - acquisto di lotti boschivi e di terreni forestali. Rispetto alle dinamiche interne di riciclaggio è possibile suggerire azioni di monitoraggio sulle aste di vendita dei lotti boschivi, così da individuare eventuali anomalie (prezzi eccessivi di aggiudicazione, limitato numero di partecipanti, ubicazione geografica delle ditte, ricorrenza nei nomi dei vincitori, ecc.) che potrebbero essere indici di situazioni d illecito. In tal senso la riduzione della frammentazione dei lotti e delle aste tramite procedure di accorpamento e concentrazione potrebbe garantire condizioni più favorevoli al controllo. Ancora, la pubblicazione e il facile accesso per via telematica dei bandi di gara e dei dettagli relativi all aggiudicazione potrebbero garantire condizioni di maggiore trasparenza e favorire azioni di controllo incrociato. È bene sapere che Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita è punibile secondo gli articoli 648bis e 648tris del Codice Penale. 30

31 3.4 Strumenti integrati Piano d Azione FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) Il Piano d Azione FLEGT, introdotto nel 2003 e attuato per effetto di successivi Regolamenti Comunitari nel 2005 e nel 2008, definisce delle misure per escludere la presenza di legname di provenienza illegale dal mercato comunitario. Tra gli strumenti definiti dal Regolamento, un ruolo centrale è occupato dagli Accordi Volontari di Partenariato (Voluntary Partnership Agreement, VPA) tra Unione Europea (UE) e paesi produttori. Detti Accordi sono finalizzati all identificazione di legname e prodotti legnosi ottenuti legalmente nei paesi d origine, così da consentire il rilascio di licenze all esportazione verso l UE. Il Regolamento sarà applicato, in prospettiva, a tutti i prodotti in legno e carta commercializzati in Europa, tuttavia il suo campo di azione risulta al momento limitato a quattro sole categorie di prodotti: tondame, segati, tranciati e pannelli compensati. Oltre a ciò, il Piano d Azione non si applica a legname proveniente dalla stessa Unione Europea. Con specifico riferimento ai VPA, allo stato attuale risultano siglati Accordi solamente con sei paesi: Ghana, Camerun, Repubblica del Congo, Repubblica Centrafricana, Indonesia e, recentemente, Liberia. Numerosi altri paesi hanno avviato negoziazioni per l avvio di processi di definizione di VPA. Per un quadro aggiornato relativo allo stato dell arte dei VPA: La creazione di schemi di licenze FLEGT nell ambito del meccanismo dei VPA é regolamentata dal Regolamento CE 2173/2005. Allo stato attuale non sono ancora state emesse Licenze FLEGT. È bene sapere che Per una più chiara comprensione si ricorda che le Licenze FLEGT potranno essere emessi solo dalle autorità di quei paesi produttori che abbiano siglato VPA con l'unione Europea nel momento in cui detti patti siano divenuti operativi mediante l'inserimento del Paese nell'elenco di cui all'allegato I del Reg. 2173/2005. Materiale e prodotti dotati di Licenza FLEGT saranno considerati automaticamente conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 995/2010 (EUTR). Approfondimenti Spunti di riflessione per uno schema di valutazione della legalità del legno Nell analisi dei possibili fenomeni di illegalità presenti nel settore forestale e delle energie rinnovabili si riscontra spesso una difficoltà nel reperire dati trasparenti, completi e attendibili. Alla luce di quanto esposto, per un attenta valutazione, si possono adottare delle buoni prassi comportamentali in modo da evitare l incorrere in legno tagliato illegalmente, come ad esempio: Verifica del prezzo di mercato dei prodotti e dei lotti boschivi (ivi compresoi chip per biomasse) al momento dell acquisto, in modo da avere un parametro di riferimento. Eventuali prezzi notevolmente inferiori al valore medio di mercato nell area in questione potrebbero costituire un indizio del rischio di irregolarità e richiedere pertanto valutazioni più approfondite. 31

32 Verifica delle imprese utilizzatrici del bosco, con cautelativa verifica dei lavori affidati a prezzi di mercato (se particolarmente bassi è possibile pensare che vi sia una maggiore probabilità di lavoro irregolare e, conseguentemente, anche di minore sicurezza dei lavoratori e/o presenza di possibili illeciti fiscali). Da verificare in sede di affidamento di lavori e in appalti di vendita di lotti boschivi. Verifica della provenienza del legname. Nella classificazione del legno proveniente da Paesi a rischio di illegalità, si possono distinguere tre categorie di rischio in relazione all esistenza di riscontri ufficiali in materia di tagli illegali, e quindi di una minore o maggiore probabilità che vi siano dei prodotti di provenienza illegale (ISPRA 2009) (Box 1.9). Box 1.9 Paesi dalla quale l Italia importa legnami e derivati (ISPRA 2009). Durante la vendita o l acquisto di legno o prodotti in legno, può essere richiesta documentazione accessoria per garantirne la legalità e tracciare l origine del legno. Tale documentazione può includere: permesso/autorizzazione al taglio del bosco rilasciati dalle autorità competenti. A seconda dei casi ciò potrebbe comprendere la concessione forestale, il piano o progetto di taglio, ecc. evidenze dell iscrizione delle imprese boschive ad albi regionali e del possesso di valido patentino forestale da parte degli operatori da esse impiegati. Ciò nell intento di identificare e qualificare le imprese professionali, assicurare che i lavori forestali svolti in boschi pubblici e/o privati siano svolti da operatori specializzati in grado di dare adeguate garanzie di affidabilità ed esperienza. L'iscrizione all'albo permette di dimostrare che una ditta possiede adeguate capacità tecnico-professionali, una buona organizzazione del lavoro e non ha compiuto gravi sanzioni nel settore delle attività selvicolturali certificato valido di gestione forestale sostenibile 32

33 certificato di catena di custodia certificato di origine del materiale, documenti di trasporto e di esportazione/doganali. 5. Buone Prassi per un impegno nella legalità del legno nel settore forestale In questa sezione si vogliono presentare alcuni esempi di buone prassi adottate per prevenire o contrastare alcune delle forme di irregolarità caratterizzanti il settore forestale. La lista non pretende di essere esaustiva, ma è semplicemente finalizzata a fornire una panoramica relativa ad azioni di varia natura che potrebbero essere adottate come spunto per iniziative future. Le buone prassi raccolte sono suddivise in tre categorie: (i) Strumenti Divulgativi e Conoscitivi (ii) Strumenti Normativi e (iii) Strumenti Volontari. 5.1 Strumenti Divulgativi e Conoscitivi L Ufficio Forestale dell Ambiente svizzero, per dare un sostegno al commercio e alla diffusione del legno locale. ha promosso la campagna Fieri del legno svizzero.il messaggio centrale dell iniziativa si concretizza in una risposta efficace e convincente alla preoccupazione dei cittadini comuni che reputano le utilizzazioni forestali e la selvicoltura come possibili fattori di degradazione del patrimonio naturale. Si pone l accento su come sia opportuno, per gli operatori forestali, aderire alla campagna utilizzando gli strumenti prodotti in modo da superare i pregiudizi e informare in modo esaustivo sull utilità e sulla necessità di gestire attivamente e in modo corretto le foreste. Gli strumenti sviluppati sono molteplici: un sito web dedicato, un video per la TV, cartelloni pubblicitari, manifesti e degli opuscoli informativi. 33

34 Figura 4: screenshot della campagna pubblicitaria. L accordo fra Federlegno Arredo e WWF Italia, per la promozione di un mercato del legno trasparente e sostenibile. Federlegno Arredo e WWF Italia si impegneranno a definire un programma congiunto per monitorare i flussi e il mercato nazionale di legname, al fine di migliorare la disponibilità e la qualità dei dati relativi ai volumi e alle provenienze del materiale, valorizzare le best practice di gestione e approvvigionamento e promuovere progetti congiunti nelle aree maggiormente coinvolte da fenomeni di deforestazione, così da favorirne la tutela e la gestione sostenibile. Confindustria, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio e il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, organizza la Giornata Nazionale Anticontraffazione. Da sempre il prodotto di qualità in genere è oggetto della pratica della contraffazione, che crea ingenti danni all economia, in pressoché tutti i settori. Pratiche scorrette di produzione senza alcun controllo, possono creare inoltre impatti negativi anche sull'ambiente. Senza entrare nel dettaglio della contraffazione dei marchi più noti (è qui che la contraffazione appare più evidente e plateale) esempi di rilievo esistono anche con riferimento a settori apparentemente più marginali. È il caso degli imballaggi in legno (pallet), per i quali sono frequenti i casi di riproduzione non autorizzata del marchio EUR-EPAL, che garantisce, tra le altre cose, la qualità, la sicurezza e la provenienza dei materiali utilizzati. 5.2 Strumenti Normativi Nella Regione Marche il CFS gestisce, attraverso il progetto UTIL.FOR. le attività di vigilanza delle utilizzazioni forestali. Il cosiddetto modello Marche ha permesso - attraverso un processo condiviso - di codificare una modalità relazionale tra i soggetti competenti alla gestione dei procedimenti amministrativi e il CFS, competente alla vigilanza. Su tale base è attuato un costante scambio di informazioni e atti, allo scopo di garantire al settore forestale il miglior tasso di efficienza tecnica e di legalità. Il Progetto UTIL.FOR prevede il controllo pianificato delle autorizzazioni al taglio rilasciate 34

35 dagli Enti competenti e la memorizzazione, tramite un software appositamente predisposto, delle informazioni risultanti. In tal modo ogni anno sono memorizzati circa dati georiferiti, relativi a circa cantieri di taglio controllati. Tramite il Progetto UTIL.FOR si possono verificare l incidenza delle pratiche selvicolturali sulla qualità e quantità delle superfici e delle risorse forestali presenti nel territorio regionale, nonché altre utili informazioni sul settore forestale quali ad esempio superficie annua e periodica utilizzata, dimensioni medie delle tagliate, forma e grado di utilizzazione, quali-quantità delle sanzioni e tasso di illegalità ecc. Questa notevole base di dati ha per altro permesso procedere alla prima Analisi del Settore forestale marchigiano, contribuendo a colmare il gap informativo e di qualità dei dati che, da sempre, rappresenta uno dei punti critici del settore forestale italiano. Istituzione di un Certificato o patentino di idoneità tecnica, boschiva e iscrizione agli albi regionali. L Umbria è l unica Regione ad oggi che abbia istituito ed attivato sia i Patentini di idoneità professionale per gli operatori che l Albo regionale per le imprese, realizzando un efficace integrazione di entrambe gli strumenti e, con ogni probabilità, l iniziativa finora più avanzata e completa che sia stata attuata in questo campo in Italia. Al risultavano aver ottenuto il patentino in Umbria operatori forestali, di cui il 6% residenti fuori regione e circa l'11% di nazionalità straniera; le donne sono lo 0,5%. Alla stessa data, vi erano 390 ditte boschive inserite nell elenco regionale, la maggior parte delle quali (42%) è di piccola dimensione economica essendo collocata nella fascia di operatività più bassa (abilitata a tagli di utilizzazione fino a due ettari di superficie per singola proprietà). L importante principio affermato nella Legge Regionale Forestale dell Umbria 28/2001 è che l obbligo di iscrizione all Albo Regionale deve riguardare tutte le imprese boschive idonee all utilizzo di boschi conto terzi, sia di proprietà pubblica che privata 7. Questa impostazione e i dati relativi ai primi 5 anni di attuazione, fanno ritenere l Umbria un ottimo modello 8 di riferimento nell uso di questi strumenti anche nella lotta agli illeciti del lavoro in bosco la Regione Piemonte attraverso il coinvolgimento degli stakeholders locali ha tentato determinare le potenziali criticità e gli aspetti positivi di una eventuale introduzione di un Patentino d Idoneità Tecnica tra gli operatori del settore nella regione verificandone attitudini e proposte operative rispetto a questo strumento utili a orientare le scelte dei decisori politici regionali su questo tema. L introduzione del Patentino rappresenterebbe un passo successivo all istituzione dell Albo delle Imprese Forestali 9 del Piemonte. Va comunque rilevato come, tra i requisiti generali di base per l iscrizione all Albo, le imprese boschive debbano dimostrare, tra l altro, di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia 7 La precedente LR 32/1981 prevedeva tale obbligo solo per le ditte che svolgevano attività in boschi pubblici, con la situazione paradossale che una ditta a cui venisse revocato il tesserino avrebbe potuto comunque proseguire l attività boschiva nei boschi privati (Grohmann et al., 2005). 8 La normativa e la sua applicazione potranno ancora essere ampliate e affinate (Grohmann et al., 2005), gli spunti di riflessione sono molteplici: ad esempio migliorando la disciplina per le ditte provenienti da regioni diverse dall Umbria (in attesa che anche altrove siano istituiti analoghi elenchi), allargando l obbligo di iscrizione all elenco degli operatori forestali per tutti gli addetti alle diverse fasi dell attività di utilizzazione boschive (e non solo agli operai motoseghisti); prevedendo l obbligo di iscrizione all elenco degli operatori forestali anche per le aziende agricole e per i proprietari; trasformando i limiti di superfici stabiliti per definire le tre fasce A, B e C delle ditte in capacità delle ditte stesse di utilizzare determinate tecniche operative; stabilendo la superficie di intervento (o il quantitativo) entro cui l attività forestale potrà rimanere libera. 9 Per consultare l Albo: 35

36 ambientale, forestale, del lavoro, di sicurezza dei cantieri (condanna penale definitiva); di non essersi resi colpevoli di negligenza, malafede nella realizzazione di opere o servizi e non aver riportato sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; così come di non aver riportato sanzioni amministrative ex LR 4/2009 superiori a Euro ; tra i requisiti specifici, dal dovranno dimostrare di avere almeno un addetto, legato in modo stabile ed esclusivo all impresa, che abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale ed almeno un addetto che abbia svolto, nel triennio precedente alla richiesta di iscrizione o rinnovo, attività di formazione, addestramento o riqualificazione. Altrettanto importante e interessante è risultata l introduzione dell elenco degli operatori forestali, che prevede obbligo di iscrizione solo per gli operatori addetti all uso della motosega. Gli obiettivi in questo caso sono soprattutto di riconoscere la professionalità degli operatori boschivi e contribuire a garantire maggiori condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro per gli addetti al settore (non solo per chi svolge di volta in volta il taglio, ma anche per i suoi colleghi presenti in cantiere). Info: Il Progetto Legno (con l associato portale Legno Trentino 10 ) della Provincia autonoma di Trento consente agli Enti proprietari forestali (Comune - Demanio - Amministrazione Separata degli Usi Civici, ASUC) di segnalare alla Camera di Commercio locale la disponibilità di legname tondo su strada, classificato per assortimenti e possibilmente già misurato. La stessa Camera di Commercio organizza, su base territoriale, le gare di vendita, riunendo le segnalazioni dei diversi Enti proprietari in un mercato locale unico e provvede a pubblicare e divulgare informazioni in merito alla gara, spedendo inviti a un elenco selezionato di aziende interessate a livello provinciale ed extra-provinciale. S.I.TA.B. Sistema informativo taglio boschi. La Regione Lombardia ha rinnovato la procedura informatizzata per permettere con un'unica procedura georeferenziata sia la presentazione informatica delle denuncia di taglio bosco valida per tutta la regione, sia la denuncia di fili a sbalzo e gru a cavo. La procedura informatizzata permette ai cittadini e alle imprese di presentare la denuncia di taglio del bosco per via telematica, presentandosi presso un qualsiasi centro abilitato con un documento d identità valido, il codice fiscale e i dati catastali del bosco da tagliare. La Regione Piemonte ha terminato il progetto Valorizzazione legname di castagno piemontese avviando una filiera locale di qualità per il legno di castagno, per meglio valorizzare i boschi piemontesi, a vantaggio dei proprietari degli stessi e delle imprese che ivi svolgono attività di gestione. Ciò nell intento di garantire continuità al presidio del territorio e consentire di ridurre le possibili esternalità negative legate all importazione di legname dall estero. Questo progetto ha avuto l obiettivo di 10 Per dettagli si veda: 36

37 conoscere e far conoscere meglio il mercato del legno di castagno, puntando a una sua valorizzazione. In particolare sono state analizzate le caratteristiche della filiera legno locale e quelle degli assortimenti ricavabili dai boschi piemontesi, realizzando nel frattempo, con l aiuto di segherie del territorio, alcuni manufatti per valutare tempi e costi di realizzazione. Tra le possibili strade da percorrere per la valorizzazione dei prodotti in castagno, quella delle politiche di GPP è risultata una delle più interessanti. Ciò tanto in virtù dell ampio volume di acquisti di prodotti in legno (o derivati) operati dalle Pubbliche Amministrazioni, quanto per la visibilità e l esempio che un Ente può dare ai cittadini attraverso l adozione di buone pratiche. Per questo è stato realizzato un Vademecum che approfondisce il tema e affronta gli aspetti economici, ecologici, sociali ma anche legislativi e tecnici che disciplinano l adozione di politiche responsabili per gli acquisti pubblici. Maggiori info e risultati del progetto: Per scaricare il Vademecum per il Green Public Procurement dei prodotti di origine forestale in Piemonte: Strumenti volontari Consorzi Forestali Creazione di consorzi forestali per la gestione del patrimonio boschivo. I consorzi forestali sono società di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale promossa da soggetti privati a valenza pubblica e senza scopo di lucro.la creazione di consorzi, riconosciuti dalla Regione di appartenenza, garantisce la legalità delle operazioni e delle aziende che vi operano, garantendo la trasparenza dei controlli e diffusione di buone pratiche. L art. 5 del Decreto Legislativo n. 227 del 2001 Decreto Legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale recita: Per favorire lo sviluppo ed una piu razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui all articolo 7, comma 1. Le Regioni, attraverso le proprie leggi regolamentano il funzionamento di tali consorzi e gli obblighi a cui sono sottoposti. Si presentano di seguito alcuni esempi di consorzi forestali ritenuti particolarmente significativi con riferimento al contesto italiano: o Consorzio Biomassa Alto Adige La domanda di cippato per usi energetici ha creato tensioni e squilibri sul mercato, entrando in qualche caso in concorrenza con gli usi degli scarti di legno fatti tradizionalmente dalla filiera del mobile. Il Consorzio Biomassa Alto Adige conta 44 soci e rappresenta storicamente una delle più attive tra le associazioni promotrici delle centrali termiche a biomasse in Italia. L obiettivo del Consorzio Biomassa Alto Adige è quello di promuovere gli interessi di tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili. Gli strumenti e le attività messi in campo per il conseguimento di tale obiettivo includono tra gli altri: l organizzazione di convegni e congressi riguardanti l utilizzo delle biomasse; l attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i collaboratori delle centrali termiche; 37

38 l acquisizione e distribuzione congiunta dei beni d investimento e di consumo per le imprese associate collegate; la pubblicazione di materiale informativo; il coordinamento del settore dei rifiuti; l assistenza legale e fiscale agli associati. Figura 5: consorzio biomasse Alto Adige CO.L.A.FOR. - Consorzio Lavori Agro-Forestali - Società Agricola Cooperativa S.p.A. Il consorzio è stato fondato nel 18 giugno 1991 da 5 cooperative da anni impegnate nel settore forestale e ambientale. Il consorzio si propone come strumento delle realtà locali (Comuni, Comunità montane, Amministrazioni frazionali separate per gli usi civici, ecc.) per lo sviluppo e l incremento del patrimonio montano, con particolare attenzione ai riflessi occupazionali e di sviluppo imprenditoriale delle zone interne. In particolare in questo ultimo periodo, anche in considerazione delle recenti normative quali il D. L.vo n 227 del 18 maggio 2001 di orientamento e modernizzazione del settore forestale, il Consorzio si sta proponendo quale soggetto gestore del patrimonio agro-silvo-pastorale degli Enti proprietari di tali patrimoni. Il consorzio quindi garantisce, oltre gli aspetti tecnici ed operativi della gestione quali la redazione dei piani di gestione, dei progetti operativi e la realizzazione delle opere, anche gli aspetti amministrativi e burocratici. In tale contesto il Consorzio ha promosso la costituzione di Consorzi forestali. Il modello di consorzio forestale adottato dal CO.L.A.FOR prevede la costituzione di consorzi forestali come consorzi volontari di diritto privato (Art del Codice Civile) a maggioranza delle quote private. I proprietari dei terreni (comuni, ecc.) aderendo al consorzio gli conferiscono mandato per: o attuazione dei Piani di Gestione e assestamento in tutte le sue parti. o Revisione dei Piani di gestione e assestamento: o Accesso a finanziamenti pubblici o Certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (F.S.C.) Per tutte le attività il Consorzio segue, attraverso i propri soci, tutti gli aspetti tecnici e amministrativi e operativi. Codici di buona condotta Sono dei codici di buona condotta volontari adottati dalle aziende per prevenire l acquisto di legno di dubbia provenienza. 38