SCHEMA DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA E CATERING

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA E CATERING PRESSO LA CAFFETTERIA DEL BORGO MEDIEVALE DI TORINO E IL LOCALE EX SAN GIORGIO Tra la Fondazione Circolo dei Lettori (la Fondazione ), con sede in Torino, via Bogino n. 9, P. IVA , in persona del Direttore, dott.ssa Antonella Parigi, e, con sede in, iscritta al Registro delle Imprese di, P. IVA, in persona del suo legale rappresentante ( Concessionario ) ***** Premesso che: a) in forza di accordo in data 7 maggio 2014 tra la Città di Torino, la Fondazione Torino Musei e la Fondazione Circolo dei Lettori, a far data dal 1 giugno 2014 la Fondazione sarà titolare della gestione degli spazi del Borgo Medievale di Torino comprensivi di caffetteria, complesso ristorante

2 San Giorgio, Cortile di Avigliana, tutti come individuati e dettagliati nella planimetria allegata (All. n. 1); b) in vista dell avvio della gestione del Borgo Medievale, la Fondazione con avviso pubblicato il 12 maggio 2014 sul portale e lettera di invito in pari data ha indetto procedura informale per l affidamento di concessione di servizi ai sensi dell art. 30 d.lgs. n. 163/06 relativi ai servizi di caffetteria ( Servizio Caffetteria ) e catering ( Servizio Catering ) presso la caffetteria del Borgo Medievale di Torino e il locale ex San Giorgio nel periodo 15 giugno gennaio 2014 (qui di seguito i Servizi ); c) il Concessionario ha presentato la propria offerta unitamente alla documentazione richiesta; d) esperite le necessarie verifiche e accertato il possesso dei requisiti dichiarati, la Fondazione, con provvedimento in data., comunicato il., ha aggiudicato in via definitiva i Servizi al Concessionario; e) il Concessionario ha preso visione, senza alcuna riserva o contestazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dalla Fondazione e ha depositato le procedura di sicurezza per l integrazione del medesimo. Il DUVRI aggiornato con tali procedure è allegato alla presente Concessione (All. n. 5); f) il Concessionario ha preso visione dei luoghi e dei locali destinati allo svolgimento dei Servizi e dello stato e delle condizioni in cui si trovano e dichiara di essere pienamente consapevole ed informato al riguardo, senza riserve o contestazioni in relazione alla idoneità degli stessi per l esecuzione dei Servizi in conformità alle previsioni della presente Concessione e dei suoi allegati; ***** ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE La Fondazione affida al Concessionario la gestione dei Servizi in conformità a quanto previsto nella presente concessione (la Concessione ), nell offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario (All. n. 2), in ogni disposizione di legge o regolamento o atto amministrativo rilevante e applicabile ai Servizi Il Concessionario è consapevole del fatto che con la Concessione la Fondazione intende promuovere e valorizzare il Borgo Medievale di Torino Il Concessionario è consapevole del fatto che il Borgo Medievale nel quale sono ubicati i locali di esecuzione dei Servizi è un complesso vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e si impegna a rispettarne 2

3 le peculiari caratteristiche, il valore architettonico e ogni disposizione rilevante per la tutela del vincolo La Concessione ha durata dal 15 giugno 2014 al 15 gennaio Per quanto non espressamente previsto nella Concessione si rinvia al codice civile. ARTICOLO 2 CORRISPETTIVO La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i Servizi, dietro pagamento alla Fondazione del canone previsto all art Il Concessionario ha ponderato e valutato la remuneratività della Concessione Il Concessionario è tenuto al pagamento a favore della Fondazione dei canoni proposti con la propria offerta economica come segue: - un canone fisso per l intero periodo pari a ,00 (trentaduemilacinquecento/00), oltre IVA; - una quota percentuale del fatturato netto per la gestione dei Servizi quale risultante dalla documentazione contabile pari al. %; Il Concessionario trasmette per iscritto alla Fondazione il rendiconto del fatturato dei Servizi ogni due mesi entro il giorno 27 del secondo mese Il pagamento del canone avverrà con le seguenti modalità: previa emissione dei fattura da parte della Fondazione, quanto al canone fisso, in rate bimestrali con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Fondazione entro il giorno 27 del secondo mese; quanto al canone variabile, con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Fondazione entro 30 giorni dalla ricezione della fattura inviata dalla Fondazione Per ogni giorno di ritardo nei pagamenti del canoni rispetto ai termini di cui al punto precedente, saranno computati gli interessi moratori. ARTICOLO 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI Il Concessionario esegue il Servizio Caffetteria nei locali della caffetteria del Borgo Medievale e il Servizio Catering nei locali dell edificio denominato ex San Giorgio, comprensivi di salone e pertinenze (tutti, congiuntamente, i Locali ) I Locali, come individuati e descritti nella planimetria allegata (All. n. 1), sono quelli contrassegnati dai numeri da 1 a 11 della medesima e di seguito descritti: 3

4 n. 1 Piano Terra Casa di Ozegna Sala aperta al pubblico n. 2 Piano Terra Casa di Ozegna Servizi aperti al pubblico n. 3 Piano Terra Casa di Ozegna Vano ascensore (non agibile) n. 4 Piano Terra Salone ex San Giorgio Sala aperta al pubblico n. 5 Vano scale Collegamento salone ex San Giorgio Terrazza Piano Primo n. 6 Piano Terra Dehor n. 7 Piano Terra Casa di Mondovì Locali cucina e deposito n. 8 Piano Terra Dehor n. 9 Piano Terra Case di Mondovì e di Locali aperti al pubblico (caffetteria) Malgrà n. 10 Piano Terra Casa di Mondovì Servizi al pubblico e al personale n. 11 Piano Terra Casa di Pinerolo Locali cucina e deposito (caffetteria) Oltre ai Locali viene concessa in uso la terrazza situata al primo piano del salone ex san Giorgio I Locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: il Concessionario ha effettuato sopralluogo presso gli stessi prima della formulazione della propria offerta e non ha riserve o contestazioni in merito alle loro condizioni. Ulteriori spazi oltre a quelli indicati potranno essere inclusi nella Concessione, qualora il Concessionario manifesti interesse alla loro riqualificazione e uso Il Concessionario dichiara di essere consapevole che i Locali insistono su area oggetto di interventi di valorizzazione e riqualificazione e si impegna a rendere possibile e non ostacolare ogni intervento di manutenzione, restauro e risanamento conservativo riguardante, ad esempio, la rete fognaria, il potenziamento dell illuminazione, l impermeabilizzazione, nonché ogni intervento deciso dalla Fondazione Il Concessionario utilizza i Locali esclusivamente per l esecuzione dei Servizi secondo le modalità previste nella presente Concessione. L uso dei Locali per finalità diverse senza autorizzazione scritta della Fondazione determina la risoluzione della Concessione ai sensi dell art. 10 della stessa Il Concessionario esegue i Servizi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e si impegna ad adottare nei Locali tutte le misure necessarie a tutela dell'incolumità pubblica obbligandosi al rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica, oltreché a quanto previsto dal piano di sicurezza del Borgo Medievale (All. n. 3). Il concessionario si impegna inoltre ad individuare un referente per la sicurezza, a reperibilità continua, cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione in termini di sicurezza. Il referente per la sicurezza può coincidere con il responsabile dei Servizi di cui all art. 5. 4

5 3.7. Il Concessionario, qualora necessario, opportuno o richiesto dalla Fondazione, adotta nei Locali accorgimenti tecnici (quali, ad esempio mitigazioni acustiche), tali da garantire il rispetto dei valori limite per l ambiente esterno (limite di emissione, limite assoluto di immissione, valore di attenzione). ARTICOLO 4 MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI Il Concessionario esegue i Servizi con le modalità indicate nell offerta tecnica (All. n. 2) e in conformità alle prescrizioni della licenza in suo possesso n.. rilasciata da. il, alle disposizioni in materia di somministrazione di bevande e alimenti, igiene e sicurezza degli alimenti e ogni altra norma di legge, regolamento, atto o provvedimento rilevante per l esecuzione dei Servizi e del Regolamento del Borgo Medievale (All. n. 4) Il Concessionario dovrà provvedere al conseguimento delle eventuali autorizzazioni, permessi e ogni altro titolo abilitante allo svolgimento dei Servizi e trasmettere la relativa documentazione alla Fondazione prima dell inizio dell esecuzione Il Concessionario dovrà provvedere, con propri mezzi e spese, a dotare i Locali delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività proposte nell offerta tecnica. Il Concessionario dovrà altresì provvedere all installazione di ulteriori attrezzature e di tutto quanto occorra per l esecuzione dei Servizi a regola d arte. I locali destinati alla caffetteria sono già forniti di alcune dotazioni di proprietà della Fondazione (All. n. 1), che vengono assegnate al Concessionario per tutta la durata della concessione Alla scadenza della Concessione e comunque non oltre il 25 gennaio 2015, le attrezzature e gli arredi forniti dal Concessionario devono essere ritirati e i Locali sgomberati e liberati: in caso di ritardo la Fondazione si riserva di sgomberare i Locali e di depositare attrezzature e arredi presso un depositario a spese del Concessionario Il Concessionario mantiene i Locali in ottimo stato di manutenzione e decoro e provvede a proprie spese alle attività di pulizia e conservazione, oltre alla manutenzione, ordinaria e straordinaria delle attrezzature Sono a carico del Concessionario le spese relative alla fornitura di energia elettrica, di acqua e di gas (che comprende anche il riscaldamento), oltre alle spese di installazione, traffico e canoni di linee telefoniche. Il Concessionario dovrà volturare le rispettive utenze. Sono, altresì, a carico del Concessionario gli oneri fiscali di qualsiasi natura connessi all uso dei Locali e/o all esecuzione dei Servizi Il Concessionario esegue i Servizi secondo il seguente orario: 5

6 - orario estivo (giugno ottobre): da lunedì a domenica: dalle ore 9.00 alle ore 20.00; - orario invernale (novembre gennaio): da sabato a domenica dalle ore 9.00 alle ore Il Servizio Caffetteria dovrà in ogni caso operare durante gli eventi organizzati dalla Fondazione presso i Locali in qualsiasi altro giorno od orario diverso da quelli sopra indicati, comprese le festività. La Fondazione si impegna a comunicare al Concessionario il calendario degli eventi entro il primo di ogni mese. Il Concessionario potrà attuare orari ridotti o diversi solo previa autorizzazione della Fondazione Il Concessionario si impegna a promuovere i Servizi presso i Locali con strumenti di comunicazione e pubblicità e sottopone alla Fondazione il calendario di eventi e manifestazioni. La Fondazione autorizza lo svolgimento di tali eventi e manifestazioni a meno che non siano incompatibili con eventi e manifestazioni organizzati dalla Fondazione stessa. Le Parti si impegnano alla massima collaborazione per coordinare l organizzazione degli eventi, nel perseguimento del fine comune del massimo sfruttamento dei Locali per l esecuzione dei Servizi Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo per la locazione dei Locali per eventi e manifestazioni, siano essi organizzati su iniziativa della Fondazione o promossi dal Concessionario, spetta esclusivamente alla Fondazione. Allo stesso modo spettano esclusivamente alla Fondazione i corrispettivi per le sponsorizzazioni di tali eventi e manifestazioni Al Concessionario è concesso, per la durata della concessione, l uso esclusivo, per fini commerciali, di un logo ufficiale, caratterizzante la sede dei Servizi, che potrà essere predisposto dal Concessionario e sottoposto all autorizzazione della Fondazione. Resta salva la facoltà della Fondazione di utilizzare il logo o contrassegno per fini istituzionali ovvero di consentirne l uso, per fini non commerciali, ad altri soggetti autorizzati. L uso e l esposizione del marchio del Concessionario e del logo della Fondazione e/o del Borgo Medievale, anche a fini pubblicitari, deve essere autorizzata dalla Fondazione e le modalità andranno concordate con la stessa. Al di fuori dell ambito di esecuzione del Servizio, è fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare o esibire il logo o qualsiasi altro segno distintivo della Fondazione e/o del Borgo Medievale Il Concessionario si impegna a promuovere il Servizio Catering presso i Locali con strumenti di comunicazione Il Concessionario si obbliga a non attrezzare i locali con apparecchi automatici o semiautomatici, elettronici da gioco di cui all art. 110 del TULPS Si applicano alla Concessione le disposizioni di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto compatibili Non è ammesso subappalto o subconcessione in tutto in parte. 6

7 ARTICOLO 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Concessionario nomina un Responsabile dei Servizi di adeguata professionalità, che cura l organizzazione e della conduzione delle attività e ne assicura la piena reperibilità durante l orario di esecuzione dei Servizi e la presenza, ove necessaria o richiesta, in altri orari La Fondazione potrà richiedere la sostituzione del Responsabile dei Servizi per motivate ragioni e il Concessionario è tenuto alla pronta sostituzione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta Il Responsabile dei Servizi rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti con riguardo all esecuzione della Concessione e, pertanto, tutte le comunicazioni indirizzate a quest ultimo dalla Fondazione si intendono effettuate al Concessionario Il Responsabile provvede alla regolare tenuta della contabilità e all espletamento di tutte le incombenze riconducibili al datore di lavoro previste dalla vigente normativa di sicurezza del lavoro estesa, in considerazione della particolare natura dell affidamento, anche alle attività aperte al pubblico (tra cui, ad esempio, d.lgs. 81/2008, d.lgs. 106/09). ARTICOLO 6 PERSONALE Il Concessionario esegue i Servizi direttamente, avvalendosi di proprio personale di adeguata professionalità, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro applicabili Il Concessionario si attiene al modello organizzativo proposto in sede di offerta e si impegna, per quanto possibile, a mantenere lo stesso personale per tutta la durata della concessione, per garantire continuità nella gestione dei Servizi. Ogni variazione del personale utilizzato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Fondazione. Su richiesta motivata e formulata per iscritto della Fondazione, il Concessionario è tenuto ad assicurare la pronta sostituzione del personale non gradito Il Concessionario dovrà provvedere a supplire all eventuale assenza del personale addetto ai Servizi in modo da garantire in qualsiasi momento la presenza di personale con qualifiche e mansioni equivalenti. In caso di sciopero il Concessionario informa per iscritto la Fondazione e si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per limitare la chiusura dei Locali e i danni conseguenti Il Concessionario è obbligato a rispettare tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro delle categorie liberando la Fondazione da ogni responsabilità al riguardo Il Concessionario, prima dell inizio dell esecuzione del Servizio, è tenuto a fornire alla Fondazione la seguente documentazione relativa al personale che intende impiegare: 7

8 a) elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato al Servizio corredato, per ogni singolo lavoratore, dell indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali; b) copia dei contratti effettuati; c) copia della comunicazione obbligatoria di assunzione relativa ad ogni dipendente destinato al servizio. La stessa documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verifichino modifiche dell organico impiegato nel Servizio. Il Concessionario è comunque obbligato su richiesta della Fondazione a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, e a trasmettere, ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03 s.m.i., tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica in merito al regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi nei confronti del personale utilizzato Il Concessionario risponde direttamente verso la Fondazione dell attività posta in essere dal personale di cui si avvale, mentre la Fondazione rimane estranea ad ogni effetto alla gestione del rapporto di lavoro Il Concessionario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di retribuzione, previdenza ed assistenza, sicurezza, assicurazione ed agli obblighi fiscali nei confronti del personale impiegato per l esecuzione dei Servizi. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali, incendi e tutela dell ambiente e si adeguano a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l esecuzione della Concessione, ed alle prescrizioni che la Fondazione si riserva in ogni momento di indicare al Concessionario. Il Concessionario si impegna altresì ad adottare, nell esecuzione dei Servizi, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l esperienza e la tecnica sono necessarie e opportune a tutelare l integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nell esecuzione dei Servizi, nonché dei terzi, assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che i Servizi si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza. Il Concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e comunque nei luoghi in cui deve prestare i Servizi e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all attività in Concessione. Il Concessionario è responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell esecuzione dei Servizi o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario medesimo, dai suoi fornitori e/o collaboratori autonomi, anche derivante da negligenza, imperizia. imprudenza o cattiva esecuzione dei Servizi Il Concessionario trasmette alla Fondazione prima dell inizio dell esecuzione dei Servizi la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e 8

9 antinfortunistici. La Fondazione si riserva di acquisire d ufficio in qualsiasi momento la certificazione DURC relativa al Concessionario al fine di verificare il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi. ARTICOLO 7 VIGILANZA SUI SERVIZI L esecuzione dei Servizi è soggetta al controllo e alla vigilanza della Fondazione che può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi presso i Locali Nel caso in cui si riscontrino di carenze o inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente convenzione, la Fondazione darà comunicazione scritta al Concessionario che sarà tenuto a provvedere e a rimediare entro il termine di cui all art e comunque nel minor tempo tecnicamente possibile. Nel caso in cui il Concessionario non provveda si applica l art. 10. ARTICOLO 8 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI Il Concessionario è costituito custode dei Locali ed esonera espressamente la Fondazione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando la Fondazione da ogni responsabilità ex artt e 2051 c.c Il Concessionario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l incolumità delle persone addette ai Servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature Il Concessionario si impegna a tenere la Fondazione indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare alla Fondazione da parte di terzi in relazione all esecuzione dei Servizi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell esecuzione del servizio in oggetto, il Concessionario si impegna a stipulare a proprie spese e mantenere operante, per tutta la durata della concessione, polizza di assicurazione RCT con primaria compagnia di assicurazione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni, di qualsivoglia natura, compresi i danni da incendio, cagionati alla Fondazione, a terzi (per esempio intossicazioni alimentari) o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporsi senza l apposizione di clausole limitative di responsabilità, prima dell inizio del servizio con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale di almeno ,00 (duemilioni/00) per sinistro. Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del rapporto con il Concessionario, provochino danni nel corso dello 9

10 svolgimento dei Servizi. Copia della polizza vien consegnata alla Fondazione prima dell inizio dell esecuzione dei Servizi. ARTICOLO 9 GARANZIE Il Concessionario costituisce e trasmette alla Fondazione prima della stipulazione della Concessione idonea garanzia per l importo di 6.000,00 (seimila/00). La garanzia è posta a copertura degli oneri connessi al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni della Concessione nella forma della fideiussione bancaria, della polizza fideiussoria assicurativa o della fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del d. lgs. n. 385/1993. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile e l operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Fondazione. ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE E RECESSO Sono causa di risoluzione della Concessione i seguenti casi: - mancata costituzione o mantenimento per tutta la durata della Concessione delle garanzie e delle assicurazioni previste nella Concessione; - ripetute violazioni delle modalità di esecuzione dei Servizi di cui al precedente art. 4: si intendono ripetute le violazioni reiterate dopo due lettere di richiamo scritto da parte della Fondazione; - mancata rendicontazione del fatturato dei Servizi nel termine previsto dall art. 2; - ritardo nel pagamento del canone (fisso o variabile) superiore a 30 giorni; - decadenza dalla licenza o altri titoli abilitativi per l esecuzione dei Servizi; - fallimento o altra procedura concorsuale, messa in liquidazione, cessazione di attività del Concessionario; - sentenze di condanna del legale rappresentante del Concessionario o di un componente dell organo amministrativo passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale; - inadempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti del personale impiegato nell esecuzione dei Servizi; - inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse inerenti alle attività di gestione dei Servizi; - cessione della Concessione o subconcessione di tutti o parte dei Servizi Nei casi di cui all art la Fondazione contesta per iscritto l inadempimento al Concessionario assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per porvi tempestivo rimedio ed indicando altresì le modalità di adempimento. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o il Concessionario non risponda o comunque il Concessionario non ponga in essere integralmente le misure ed i rimedi richiesti dalla Fondazione, la Concessione si intende risolta ad ogni effetto, salvo il risarcimento del danno subito dalla Fondazione per effetto dell inadempimento. 10

11 10.3. In tutti i casi di risoluzione la Fondazione incamera la cauzione definitiva di cui all art In tutti i casi di risoluzione il Concessionario è tenuto al pagamento di quanto fino a quel momento dovuto alla Fondazione, nonché al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione, comprese le spese sostenute dalla Fondazione per l affidamento dei Servizi ad un nuovo concessionario. ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE Per qualunque controversia relativa alla interpretazione, applicazione o esecuzione della Concessione è competente il Tribunale Civile di Torino. ARTICOLO 12 - ALLEGATI Gli allegati al presente Capitolato ne costituiscono parte integrante e sostanziale. ****** Si allegano i seguenti documenti: 1) planimetria ed elenco attrezzature; 2) offerta tecnica ed economica del Concessionario: 3) piano sicurezza del Borgo Medievale; 4) regolamento del Borgo Medievale; 5) DUVRI. ****** Torino,.. Fondazione Circolo dei Lettori Il Direttore Antonella Parigi... Il Concessionario... 11

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