Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato
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- Eloisa Venturini
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1 Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di ricercatori a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso l Università telematica ecampus. 2. Le procedure di selezione sono indette nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico dell Ateneo. Art. 2 Natura del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l Università e il ricercatore a tempo determinato in base al presente regolamento, è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente. 2. L Università ecampus provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile. Art. 3 Tipologie contrattuali 1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con il Decreto Ministeriale n.242 del b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 2. Per i contratti di cui alla lettera a), la richiesta di proroga, motivata con riferimento alle esigenze di ricerca e di didattica, è avanzata dalla struttura che ha formulato la proposta di chiamata. 3. La proroga del contratto è subordinata al giudizio positivo espresso da un apposita commissione sulla base di una relazione predisposta dalla struttura interessata sull attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore, ai sensi del Decreto Ministeriale n.242 del La Commissione, nominata dal Rettore sentita la struttura didattico-scientifica, è costituita da tre professori ordinari o associati appartenenti al settore concorsuale o ai settori scientifico disciplinari indicati ai fini del reclutamento, ovvero a settori affini. 4. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno diritto in ordine all accesso ai ruoli.
2 Art. 4 Attivazione della procedura 1. L assunzione dei ricercatori a tempo determinato è effettuata nell ambito della programma-zione di sviluppo dell università approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico. 2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di apposite convenzioni, secondo criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto del piano di programmazione e di riequilibrio del rapporto di consistenza del personale. 3. Le procedure di reclutamento per i ricercatori a tempo determinato possono essere attivate anche su proposta delle strutture didattico scientifico interessate. 4. La proposta è adottata con apposita delibera dell organo della struttura richiedente e deve contenere: l eventuale indicazione del progetto di ricerca; il settore concorsuale su cui è richiesto il ricercatore a tempo determinato e l eventuale profilo, da specificare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal precedente art. 3; la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; la tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore; il regime di impegno a tempo pieno o definito secondo quanto previsto dall art. 10, comma 2 del presente regolamento; l eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici; la copertura finanziaria. 5. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, accerta e garantisce la copertura finanziaria ai fini del reclutamento del ricercatore a tempo determinato. Art. 5 Indizione della procedura di valutazione comparativa 1. Il bando di indizione della selezione è emanato con decreto del Rettore pubblicato sul sito internet dell Ateneo, del Ministero e dell Unione Europea. 2. Dalla data della sua pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande. 3. In esso sono specificate le funzioni del ricercatore a tempo determinato, i diritti, i doveri, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale. Art. 6 Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione 1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero del diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa. 3. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento:
3 a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio; b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo. Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice, costituita da tre professori di cui almeno due ordinari, è proposta dal Consiglio della struttura didattico scientifica che ha richiesto l attivazione della procedura di reclutamento. 2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale o ai settori scientifico disciplinari indicati nel bando o a settori affini. 3. La nomina della Commissione avviene con decreto del Rettore. Art. 8 Selezione e criteri di valutazione 1. La selezione tra i candidati ammessi è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la Commissione. 2. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la commissione, nonché i criteri di massima utili alla valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto in ogni caso di quanto indicato al successivo comma 4 del presente articolo. 3. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato. 4. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti con il Decreto Ministeriale n.243 del A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica. 6. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 7. I candidati sono convocati per la discussione dei titoli con almeno 20 giorni di preavviso. 8. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando. 9. Al termine della discussione sostenuta dai candidati la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa, esprime un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera e individua il candidato idoneo alla chiamata. 10. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici individuali e collegiali espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
4 Art. 9 Approvazione degli atti 1. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell Ateneo. 2. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della Commissione sono trasmessi al Responsabile della struttura competente ai fini della proposta di chiamata. 3. Il Consiglio della struttura, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone la chiamata del ricercatore a tempo determinato con delibera motivata in relazione alle risultanze della valutazione della Commissione e alla coerenza con il settore scientifico richiesto. 4. La delibera di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione. Art. 10 Trattamento giuridico 1. Il Consiglio della struttura interessata determina all inizio dell attività e di ogni anno accademico, sentito il ricercatore interessato, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. 2. I contratti di cui all art. 3 lettera a), del presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. 3. I contratti di cui al medesimo articolo, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. 4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti su corsi specifici, non deve essere superiore a 24 cfu. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze didattiche dell Ateneo. Il ricercatore deve altresì essere disponibile per attività di didattica frontale, ove per didattica frontale si intendono seminari, lezioni sincrone e asincrone e di ricevimento in aula virtuale. 5. L attività di didattica deve essere svolta nell ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel bando di concorso o in settori affini. 6. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione dettagliata sull attività svolta, sulla quale il Consiglio della struttura stessa esprime il proprio giudizio. 7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo. Art. 11 Trattamento economico 1. Il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato è pari al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati nel medesimo regime di impegno. 2. Per i titolari di contratti di cui all art. 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento, da definire con delibera del Consiglio di Amministrazione.
5 Art. 12 Risoluzione anticipata del contratto 1. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni. 2. In caso di mancato preavviso l'amministrazione ha diritto di trattenere all interessato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Ai sensi dell art. 29, comma 13, della legge 240/2010 fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure di selezione relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato.
Art. 1 (finalità) Art. 2 (tipologie di contratto)
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