REGOLAMENTO DI CONTABILITA

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1 COMUNE DI BASTIA UMBRA REGOLAMENTO DI CONTABILITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO (Rif. TUEL : Art. 152) 1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento finanziario e contabile del Comune di Bastia Umbra ed è adottato nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (d ora in poi TUEL), e dello Statuto. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia ai contenuti delle vigenti disposizioni di legge ed alle norme statutarie e regolamentari. 3. L'ente applica i principi contabili stabiliti dal TUEL con le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile. 4. Costituiscono oggetto del regolamento di contabilità tutte le operazioni che si verificano nell'esercizio finanziario, stabilito in corrispondenza dell'anno solare, e che hanno rilevanza nella gestione del Comune stesso sotto l'aspetto finanziario, patrimoniale ed economico. 1

2 TITOLO II SERVIZIO FINANZIARIO ART. 2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Rif.TUEL: Art. 153 c.3) 1. Il Responsabile del servizio finanziario si identifica con la figura professionale del Responsabile del Settore Economico-finanziario, prevista nella dotazione organica del Comune. 2. Nell ambito del proprio settore, il Responsabile del Settore Economico- finanziario individua, con provvedimento dello stesso, il dipendente inquadrato in categoria D idoneo a sostituirlo ad ogni effetto in caso di temporanea assenza non superiore ad un mese e nei periodi di fruizione del congedo ordinario. ART. 3 PARERE DI REGOLARITA CONTABILE (Rif.TUEL: Art. 153 c.5) 1. Le proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio corredate del parere di regolarità tecnica devono essere trasmesse da parte del servizio che ne ha curato l istruttoria al responsabile del servizio finanziario. 2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte nelle quali è richiesto e le trasmette all Ufficio Segreteria entro cinque giorni dal ricevimento. 3. Il parere contabile deve essere espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto; in caso di parere negativo questo deve essere adeguatamente motivato. ART. 4 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE (Rif.TUEL: Art. 153 c.5) 1. Le determinazioni di cui all art. 183 comma 9 del TUEL sono trasmesse al Responsabile del servizio finanziario che provvede entro cinque giorni 2

3 all apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 2. Con l apposizione del visto riferito all attestazione di copertura finanziaria, il Responsabile del servizio finanziario: a) certifica l effettiva disponibilità dello stanziamento del capitolo di spesa del P.E.G.; b) per gli impegni di spese correnti, rileva l inesistenza di fatti o eventi pregiudizievole degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo alla realizzabilità delle entrate dei primi tre titoli; c) per gli impegni di spese d investimento, rileva la verificata registrazione dell accertamento della correlata entrata; d) Per le spese finanziate con entrate aventi destinazione vincolata, dà atto che la corrispondente entrata sia stata accertata; e) Per le spese a carico in tutto o in parte di esercizi futuri, attesta formalmente la copertura finanziaria nei due esercizi seguenti impegnandosi a tenere conto in fase di predisposizione dei futuri bilanci delle somme eventualmente impegnate negli esercizi ancora successivi. 3. Il visto di regolarità contabile deve essere espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto. 4. Qualora il visto non possa essere apposto per mancanza della regolarità contabile o della copertura finanziaria, la determinazione è restituita entro lo stesso termine al servizio proponente adeguatamente motivata. ART. 5 SEGNALAZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (Rif.TUEL: Art. 153 c.6) 1. Qualora il Responsabile del servizio finanziario rilevi situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio dovrà con tempestività segnalare i fatti e/o rappresentare le valutazioni su cui si fondano dette situazioni. 2. Qualora la segnalazione si fondi su dei fatti, essa dovrà effettuarsi entro sette giorni dalla conoscenza degli stessi. 3

4 3. La segnalazione dovrà effettuarsi in forma scritta e dovrà essere indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale e al Direttore Generale. 4. Se i fatti di cui al comma 1 vengono rilevati dai responsabili di servizio, questi ultimi sono tenuti a segnalarli al responsabile del servizio finanziario entro tre giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza. TITOLO III - SERVIZIO DI ECONOMATO (Rif. TUEL: art. 153 c. 7) ART. 6 FONDI DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL ECONOMO 1. E istituito il servizio di economato, per provvedere alle spese di ufficio e all approvvigionamento di beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti di non rilevante ammontare. 2. L Economo Comunale si identifica con la figura professionale del Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, prevista nella dotazione organica del Comune, all interno del Settore di competenza. 3. L Economo Comunale per le funzioni ad esso attribuite riveste il ruolo di agente contabile ed è sottoposto agli adempimenti di cui all art. 233 del T.U.E.L.; 4. In caso di assenza o temporaneo impedimento dell Economo, le sue funzioni sono svolte da altro dipendente del Settore Economico-finanziario, di categoria non inferiore alla C, nominato dal Responsabile del Settore. 5. Nella prima seduta dell esercizio, la Giunta Comunale delibera l entità e le finalità dell anticipazione da autorizzare alla cassa economale; l erogazione della anticipazione è disposta con mandato di pagamento da imputare al Titolo IV della Spesa. 6. Qualora l anticipazione si rilevi insufficiente, la Giunta Comunale può disporne l integrazione in corso d anno. 7. Le spese di cui sopra sono vincolate al rispetto dei seguenti limiti e modalità: 4

5 - ciascuna spesa, singolarmente considerata non può superare il limite di Euro 250,00; - prima di effettuare la spesa su formale richiesta del Responsabile del Servizio interessato, l Economo accerta che rientri nella tipologia di spese consentite e che sussiste la disponibilità di fondi nei capitoli di PEG; - per le spese riferite a forniture di competenza dell Economato si procede direttamente al pagamento sulla base dell ordine emesso. 8. Ulteriori anticipazioni di cassa economale possono essere autorizzate dai Responsabili di Settore in via eccezionale con apposita determinazione, anche per finalità diverse da quelle previste dalla delibera di cui al comma 5, per fronteggiare spese per le quali non è possibile provvedere al pagamento con le procedure ordinarie. Nella determinazione predetta dovrà essere indicato l impegno contabile ove l Economo potrà imputare la spesa in sede di rendicontazione. ART. 7 RISCOSSIONI DELL ECONOMO 4. L Economo comunale provvede all incasso dei proventi derivanti da: - riproduzione di copie di atti, stampa o copia di leggi e normative varie; - noleggio di amplificazione, palco e seggiole di proprietà comunale; - rimborsi spese di varia natura. 5. Le somme incassate vengono versate trimestralmente dall Economo in Tesoreria. ART. 8 - RENDICONTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL ECONOMO 1. Entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, l Economo presenta il rendiconto amministrativo delle spese e delle entrate effettuate nel trimestre di riferimento. 2. Il rendiconto, corredato di tutta la documentazione giustificativa è presentato dall Economo al Responsabile del Settore Economico Finanziario e viene adottato con apposita determinazione. 5

6 3. Successivamente viene disposta l emissione di mandati a favore dell Economo sui rispettivi capitoli di spesa per il reintegro dell anticipazione e l emissione di reversali sui rispettivi capitoli di entrata per l introito nel conto di tesoreria delle somme riscosse. 4. Alla fine dell esercizio l Economo rimborserà l anticipazione con emissione di reversale sul rispettivo capitolo al Titolo VI dell Entrata. ART. 9 - CONTABILITA DELLA CASSA ECONOMALE 1. L Economo deve tenere costantemente aggiornato il giornale di cassa, nel quale vengono registrati, in stretto ordine cronologico, tutti i pagamenti e le riscossioni comunque effettuati, la cui differenza determina il saldo generale di cassa. La tenuta del giornale viene effettuata attraverso apposito programma di software; lo stesso dovrà essere stampato con periodicità mensile. 2. I pagamenti sui fondi di anticipazione vengono effettuati dall Economo che provvede ad emettere, mediante procedura informatizzata, apposite bollette di spesa. Ciascuna bolletta, numerata progressivamente, contiene la denominazione del creditore, l importo dovuto, l impegno dove dovrà essere imputata la spesa, la motivazione del pagamento; la bolletta deve essere altresì corredata del documento giustificativo. 3. Le bollette di entrata vengono emesse dall Economo ad ogni riscossione di mandati per anticipazioni di cassa specifiche e straordinarie e ad ogni riscossione di cui all art. 7. Ciascuna bolletta, numerata progressivamente, contiene la denominazione del debitore, la somma riscossa, l accertamento di entrata. 6

7 TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E BILANCI ART. 10 UTILIZZO FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONI (Rif.TUEL: Art. 166 c.2) 1. Le deliberazioni giuntali aventi ad oggetto prelevamenti dal fondo di riserva devono essere comunicate al consiglio comunale mediante apposita nota a cura dell ufficio segreteria nella prima seduta consiliare successiva all adozione della stessa. ART.11 INAMMISSIBILITA ED IMPROCEDIBILITA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (Rif.TUEL: Art. 170 c.9) 1. Le proposte di deliberazione del consiglio e della giunta sono dichiarate inammissibili e improcedibili, in quanto non coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei seguenti casi: a. quando sono in contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di obiettivi e di indirizzi; b. quando non sono compatibili con le previsioni delle risorse finanziarie; c. quando non sono compatibili con le risorse umane e strumentali programmate. 2. L incoerenza di una proposta di deliberazione con la relazione previsionale e programmatica dovrà essere rilevata dal responsabile del competente servizio e dal responsabile del servizio finanziario rispettivamente in sede di espressione del parere di regolarità tecnica e contabile. 3. In presenza del rilievo di cui al comma 2 il competente organo deliberante, prima di procedere all esame della proposta di deliberazione nel merito, dovrà esaminare la questione di inammissibilità e improcedibilità, che dovrà essere oggetto di apposita votazione. 7

8 ART.12 BILANCIO DI PREVISIONE (Rif.TUEL: Art. 174 c.2) 1. Entro venticinque giorni dal termine di approvazione del bilancio, la Giunta delibera la proposta definitiva del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. 2. L ufficio Bilancio provvede a trasmettere la delibera di cui al comma 1 all organo di revisione per l acquisizione del relativo parere, da esprimere nei successivi dieci giorni. 3. La proposta di cui al comma 1, unitamente al parere di cui al comma 2, è depositata entro il decimo giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio presso l Ufficio Bilancio; di tale deposito è dato specifico avviso ai consiglieri comunali. 4. Entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la seduta consiliare in cui il bilancio viene presentato alla discussione, ogni consigliere può presentare emendamenti al medesimo, specificandone le motivazioni e gli eventuali mezzi di finanziamento. 5. Sulle proposte di emendamento vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile. 6. Nel caso in cui i consiglieri abbiano presentato emendamenti, gli stessi sono posti in votazione secondo l ordine cronologico di presentazione. ART DIFFUSIONE CONOSCITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE (Rif.TUEL: Art.162 comma 7) 1. Ai cittadini e agli organismi di partecipazione è assicurata la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio approvato e dei suoi allegati, mediante: a. la messa a disposizione di tali documenti presso l ufficio Bilancio, con facoltà di avvalersi dell ausilio del personale comunale per la loro migliore comprensione; 8

9 b. la pubblicazione di apposito comunicato stampa su uno o più giornali locali o che dispongano di pagina locale nonché mediante pubblicazione nell albo pretorio; c. l inserimento del bilancio, della relazione previsionale e del piano triennale delle opere pubbliche nel sito Internet dell ente. ART.14 STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (Rif.TUEL: Art.169) 1. Nella parte contabile, il piano esecutivo di gestione si articola in centri di responsabilità come ambiti funzionali e organizzativi, definiti dalla struttura organizzativa dell ente. 2. Ai centri di responsabilità, sono affidati uno o più centri di costo, con definizione e assegnazione di risorse finanziarie attraverso le dotazioni dei capitoli di entrata e di spesa. Il centro di costo definisce la responsabilità gestionale ed economica dei soggetti preposti alla direzione degli stessi. 3. Per ogni capitolo allocato nei vari centri di costo, è evidenziato il codice meccanografico d imputazione nel bilancio ed è individuato il responsabile finanziario del procedimento di acquisizione dell entrata e di erogazione della spesa. 4. Nella parte descrittiva, il piano esecutivo di gestione individua gli obiettivi gestionali e li assegna ai centri di responsabilità di cui al comma 1, che sono incaricati del conseguimento degli stessi con le dotazioni attribuite ed entro i termini fissati. 5. Per ogni obiettivo descritto è definito il peso percentuale attribuito allo stesso, il collegamento con la Relazione previsionale e programmatica e il risultato atteso, come esito auspicato mediante il raggiungimento dell obiettivo medesimo. 9

10 ART.15 PROCEDIMENTO DI VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (Rif.TUEL: Art. 177 c.1) 1. Ai fini della definizione del procedimento di redazione si rinvia a quanto disciplinato nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. La proposta di modifica alle dotazioni del piano esecutivo di gestione per sopravvenute esigenze successive all adozione degli atti di programmazione viene presentata al Direttore Generale e al Responsabile del servizio finanziario dal responsabile del centro di costo. La proposta di modifica deve contenere la motivazione dettagliata dal punto di vista tecnico gestionale che giustifica la richiesta medesima. Il Direttore Generale, valutata l impossibilità di raggiungimento dell obiettivo con le dotazioni assegnate, predispone nei tempi compatibili con l esigenza manifestata dal responsabile proponente, la proposta di variazione alle dotazioni da inviare alla Giunta comunale, previa trasmissione della stessa al responsabile del servizio finanziario per l apposizione del parere di regolarità contabile con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio. 3. L organo esecutivo formalizza la variazione con deliberazione, motivando la mancata accettazione o l accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione. TITOLO V - GESTIONE DEL BILANCIO ART.16- ACCERTAMENTO DELL ENTRATA (Rif. TUEL: Art. 179) 1. Il responsabile che cura il procedimento dell entrata individuato nel piano esecutivo di gestione trasmette al servizio finanziario idonea documentazione ai fini della notazione delle scritture contabili, entro 10 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell accertamento. 10

11 2. Il responsabile di cui al comma precedente deve diramare tempestivamente gli inviti e le diffide di pagamento ai debitori morosi. Nel caso di esito negativo del secondo invito di pagamento, deve trasmettere al servizio competente in materia, la copia della documentazione necessaria per procedere alla riscossione coattiva. 3. In relazione alla diversa natura e provenienza dell entrata, l accertamento dovrà avvenire : a) per le entrate di carattere tributario, mediante emissione di ruoli se presenti, altrimenti contestualmente alla riscossione delle medesime; b) per le entrate patrimoniali, sulla base di contratti o dei provvedimenti amministrativi; c) per le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e dei servizi connessi a tariffe o a contribuzione dell utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico o fatture; d) per le entrate compensative delle spese, in corrispondenza dell assunzione del relativo impegno di spesa; e) per le entrate derivanti dai trasferimenti dello Stato, delle Regioni, o da altri enti pubblici mediante i provvedimenti di assegnazione dei medesimi; f) per le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali alla stipula del contratto relativo; g) per le entrate derivanti da mutui, prestiti, a seguito della concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito; h) per le entrate derivanti da permessi a costruire a seguito di acquisizione diretta, o, nell ipotesi di rateizzazione, all atto della concessione dello stesso; i) per le entrate di natura eventuale o variabile o una tantum mediante atti amministrativi specifici, contratti, provvedimenti giudiziari 11

12 j) per ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo. ART.17 RISCOSSIONE DIRETTA DI SOMME (Rif.TUEL: Art. 181 c.3) 1. E autorizzata la riscossione diretta delle somme relative a: a. incassi farmacie comunali; b. diritti connessi all attività del servizio anagrafe; c. sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco; d. rimborsi per fotocopie atti o documenti d ufficio, noleggi di attrezzature ed altri proventi di natura residuale. 2. Gli incaricati interni della riscossione sono designati con provvedimento del funzionario responsabile del settore di competenza dell entrata; in caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di riscossione sono svolte, per assicurare la continuità del servizio, da altro dipendente comunale di ruolo incaricato con ordine di servizio del funzionario responsabile. 3. Per ciascuna riscossione di cui al comma 1 deve essere rilasciata una ricevuta; riscontro della stessa deve risultare da copia della medesima o da elaborato prodotto da procedura informatizzata o da misuratori fiscali. 4. Gli incaricati della riscossione devono redigere quotidianamente apposito giornale di cassa, vidimato preventivamente dal soggetto a cui va reso successivamente il conto amministrativo di cui al comma 7, che contiene la registrazione dei movimenti giornalieri in entrata (incassi) e in uscita (versamenti in tesoreria) e nel quale sia rilevabile il saldo giornaliero. 5. Gli incassi di cui al comma 1 devono essere versati alla Tesoreria comunale nei tempi seguenti: - Lett. a): entro il secondo giorno lavorativo successivo; - Lett. b) e c): con cadenza quindicinale; 12

13 - Lett. d): con cadenza trimestrale e comunque al raggiungimento di un cumulo di incassi pari ad Euro 500, Gli incaricati interni della riscossione, per le funzioni previste dal presente articolo, non rivestono il ruolo di agenti contabili e sono tenuti esclusivamente alla resa del conto amministrativo e non anche a quello giudiziale previsto dall art. 233 del T.U.E.L.. 7. Il conto amministrativo è reso entro due mesi dal termine dell esercizio finanziario al responsabile del Settore di competenza che ne trasmette copia al Responsabile del Servizio finanziario; nel caso che il servizio di riscossione sia svolto dal medesimo responsabile il conto è reso direttamente al Responsabile del Servizio Finanziario. ART MODALITA DI ASSUNZIONE ATTI D IMPEGNO DI SPESA (Rif.TUEL: Art. 183 c.8 e c.9) 1. I responsabili di cui all art. 14 comma 3 del presente regolamento, verificati i presupposti di cui all art.183 comma 1 del T.U.E.L., predispongono e sottoscrivono apposita determinazione per l assunzione dell impegno contabile di spesa, la quale viene trasmessa al servizio finanziario. 2. La determinazione dovrà rispettare tutte le norme che presiedono alla corretta formazione dell atto amministrativo, con particolare riguardo a: a) congrua motivazione e oggetto della spesa; b) riferimento al capitolo P.E.G; c) adeguato riferimento normativo; d) indicazione degli atti (se presenti) che hanno preceduto e condizionato la volontà dirigenziale manifestata con la determinazione medesima; e) indicazione del responsabile del procedimento. 3. L assunzione dell impegno contabile per il compenso al collegio dei revisori dei conti è disposta con l atto consiliare di conferimento dell incarico medesimo per il quale fissa altresì il compenso spettante ai sensi dell art.241 del T.U.E.L.. 13

14 4. Per le spese in conto capitale impegnate ai sensi dell art.183 comma 5 lettera b) e d), nel termine di due anni successivi all assunzione dell impegno deve essere: a) approvato il progetto esecutivo nel caso di lavori, b) stipulato il contratto nel caso di acquisizione di beni immobili, c) effettuata l ordinazione nel caso di acquisizione di beni mobili. Se trascorsi i due anni non si è provveduto, il servizio bilancio effettua d ufficio l eliminazione dell impegno contabile. 5. Per le spese che per loro natura hanno una durata superiore a quella del bilancio annuale o pluriennale, i relativi provvedimenti di assunzione saranno predisposti con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dovrà inoltre essere specificata la quota di competenza dell esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza nei singoli esercizi successivi. L impegno per le spese ricadenti negli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio pluriennale, sarà registrato dall ufficio bilancio successivamente all approvazione del documento previsionale dell esercizio a cui la spesa si riferisce. ART LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Rif.TUEL: Art. 184) 1. Ai responsabili che assumono impegni di spesa con le modalità di cui all art.18 o da loro delegati compete l atto di liquidazione, definito disposizione di liquidazione. 2. La disposizione di liquidazione deve contenere gli estremi della determinazione di assunzione d impegno di spesa divenuta esecutiva, l attestazione di liquidazione finale o parziale, la data, il numero progressivo, la firma del responsabile e deve essere trasmessa all ufficio bilancio in duplice copia entro sette giorni antecedenti la data di scadenza del debito. 14

15 3. La disposizione di liquidazione deve inoltre accludere i documenti e i titoli comprovanti il diritto del creditore che vengono riepilogati in una scheda contabile istruttoria contenente altresì: a) il numero progressivo di proposta contabile di liquidazione; b) l impegno contabile; c) il capitolo PEG con indicazione della allocazione in bilancio; d) la somma dovuta; e) le modalità di pagamento, laddove non specificate nel documento giustificativo. 4. L ufficio bilancio, sulla base della documentazione allegata e degli elementi indicati nell atto di liquidazione, effettua i controlli e i riscontri fiscali, finanziari ed amministrativi. 5. Nel caso in cui non rilevi irregolarità, incompletezza, o indisponibilità dell impegno assunto rispetto alla somma da liquidare, procede al passaggio della proposta contabile in liquidazione definitiva per la successiva fase di ordinazione di pagamento ai sensi dell art.185 comma 1 del T.U.E.L.; in caso contrario l atto medesimo viene restituito al Settore proponente con l indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione. 6. Effettuati gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, l ufficio bilancio trasmette una copia della disposizione di liquidazione con l indicazione degli estremi del mandato di pagamento. ART IL MANDATO DI PAGAMENTO (Rif.TUEL: Art. 185 c.2) 1. La sottoscrizione del mandato di pagamento viene effettuata dal responsabile del servizio finanziario, o, in caso di temporanea assenza non superiore ad un mese e nei periodi di fruizione del congedo ordinario, dal dipendente inquadrato in categoria D, individuato con le modalità previste dall art.2 comma 2 del presente regolamento. 2. Il mandato di pagamento può essere effettuato mediante l utilizzo di sistemi informatici ( mandato elettronico e firma digitale), volti a eliminare i 15

16 flussi cartacei con la tesoreria, secondo specifiche tecniche da prevedere in apposito disciplinare. ART PERIODICITA PER EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE SULLO STATO D ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (Rif.TUEL: Art. 193 c.2) 1. Il Consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità e comunque entro il 30 settembre, adotta l atto con il quale effettua la verifica sullo stato d attuazione dei programmi, T.U.E.L. come disposto dall art.193 comma 2 del ART PERIODICITA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO (Rif.TUEL: Art. 194 c.1) 1. Il Consiglio comunale provvede con proprio atto al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e al contestuale finanziamento ai sensi dell art.194 del T.U.E.L, tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità, ovvero, qualora al procrastinare dell adozione della delibera medesima è connesso il rischio di maggiori gravami, il maturare di interessi e rivalutazione monetaria. ART.23 - CONTROLLO DI GESTIONE (Rif.TUEL: Art. 197 c.1) 1. Il controllo di gestione è un processo relativo al sistema dei controlli interni, volto a verificare l efficacia, l efficienza e l economicità dell azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 2. Il controllo di gestione viene svolto dalle strutture individuate dal regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, con le modalità stabilite da un apposito regolamento, al quale si rinvia secondo quanto disciplinato nel T.U.E.L. e in altre leggi ordinarie. 16

17 3. I risultati del processo di controllo di gestione si concretizzano in due rapporti annui dei quali uno infrannuale e l altro a consuntivo. ART.24 - RENDICONTO DI GESTIONE (Rif.TUEL: Art. 227 c.2) 1. La proposta di rendiconto di gestione, corredata della relazione dell organo di revisione, viene messa a disposizione dei componenti dell organo consiliare almeno venti giorni prima dell inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto stesso. TITOLO VI - INVENTARIO DEI BENI MOBILI ART BENI MOBILI NON INVENTARIABILI (Rif.TUEL: Art. 230 c.8) 1. Non sono inventariabili i seguenti beni: a) i beni di facile consumo, quale il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, gli attrezzi d uso delle cucine le materie prime e simili necessari per le attività dei servizi e in genere tutto il materiale che debba essere consumato per l utilizzazione produttivi; o faccia parte dei cicli b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali lampadine, materiali vetrosi, piccola attrezzatura d ufficio, strumenti d uso, materiale didattico e pubblicazioni di modesto valore; c) i beni di modico valore facilmente spostabili quali attaccapanni, portaombrelli, sedie, banchi, schedari e simili; d) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie quali impianti di condizionamento o di aspirazione, tende, quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili. e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato quali accessori, ricambi e simili. 17

18 2. Non sono in ogni caso da inventariare i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore ad Euro 250,00, esclusi quelli contenuti nelle universalità di beni e quelli acquisiti a titolo gratuito. ART.26 - UNIVERSALITA DI BENI (Rif.TUEL: Art. 230 c.8) 1. I beni mobili facenti parte di un gruppo della stessa specie e natura, destinati nel complesso alla stessa funzione, di modesto valore economico unitario, ai sensi del precedente articolo, possono essere inventariati come universalità di beni, con un unico numero di inventario. TITOLO VII IL SERVIZIO DI TESORERIA ART. 27 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (Rif.TUEL: Art. 210 c.1) 1. Il servizio di tesoreria è affidato con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell art.210 del T.U.E.L., previo espletamento di asta pubblica, ad un idoneo istituto di credito. 2. Nei casi di accertata convenienza e pubblico interesse, debitamente motivati, l ente potrà procedere al rinnovo dell affidamento del servizio al tesoriere in carica, per una sola volta, alle stesse condizioni e per la stessa durata. 3. I rapporti tra il Comune e la Tesoreria per la gestione del servizio medesimo sono disciplinati da apposita convenzione che può contenere la previsione della possibilità di effettuazione del servizio con criteri e metodologie informatiche. ART SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (Rif.TUEL: Art. 209 c.1, Art.215) 1. Ai sensi dell art. 209 comma 1 del T.U.E.L, il servizio di tesoreria effettua tutte le attività connesse alla gestione finanziaria dell ente, sulla base di 18

19 criteri e modalità fissati da apposita convenzione come previsto al comma 3 dell articolo 27; 2. In riferimento alle entrate, il Tesoriere dovrà provvedere: a) per ogni somma riscossa, al rilascio di regolari quietanze mediante l utilizzo di bollette numerate progressivamente per esercizio finanziario b) alla riscossione, a qualsiasi titolo, di somme a favore del Comune, anche senza previa reversale d incasso; c) alla tempestiva comunicazione degli incassi di cui alla lettera b), d) all aggiornamento del conto riassuntivo del movimento di cassa mediante registrazione giornaliera di tutte le riscossioni. ART. 29- GESTIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ DELL ENTE (Rif.TUEL: Art.221 comma 3) 1. I titoli di proprietà dell ente sono gestiti senza oneri per il Comune, dal tesoriere con versamento dei proventi delle cedole nel conto di tesoreria, alle rispettive scadenze. 2. La riscossione dei depositi dei terzi è effettuata dal tesoriere sulla base di specifica richiesta predisposta dal responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si riferisce. 3. La richiesta di cui al comma precedente deve contenere tutte le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto depositante, la causale ed il tipo di deposito ed è emessa in numerazione progressiva. 4. La quietanza rilasciata dal tesoriere è tratta da specifici bollettari previamente vistati e numerati, distinti da quelli per le ricevute delle entrate ordinarie e contiene tutti gli estremi identificativi dell operazione. 5. Il funzionario responsabile del servizio di cui al comma 2 provvede alla restituzione del deposito cauzionale, quando siano venute meno le esigenze di garanzia, predisponendo la richiesta di svincolo, contenente le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto beneficiario e la causale della richiesta medesima. 19

20 TITOLO VIII L ORGANO DI REVISIONE ART. 30- FUNZIONI DELL ORGANO DI REVISIONE (Rif.TUEL: Art.239 comma 1 lettera a, comma 3) 1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dall art.239 comma 1, lett. b, c, d, e, e f del T.U.E.L. e dalle altre disposizioni di legge. 2. Collabora inoltre con il Consiglio Comunale dell Ente fornendo parere preventivo sui piani economico-finanziari di cui all art. 201 comma 2 del TUEL, sulla costituzione di organismi gestionali dei servizi pubblici locali e sulla partecipazione dell ente locale a società di capitali. 3. Il termine per redigere la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di rendiconto e sullo schema di rendiconto è di giorni venti, a decorrere dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall organo esecutivo. 4. Per l espletamento delle proprie funzioni, il Collegio si avvale del personale e delle strutture del settore economico-finanziario. ART.31- CESSAZIONE DALL INCARICO DI REVISORE (Rif.TUEL: Art.235 comma 3) 1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa dall incarico, se per un periodo di tempo continuativo superiore a novanta giorni, viene a trovarsi per qualsiasi causa nell impossibilità di svolgere l incarico. TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI ART.32 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della deliberazione che lo approva. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa l efficacia del Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. 79 del e del Regolamento Economale approvato con atto C.C. n. 51 del

21 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI...1 ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO...1 TITOLO II SERVIZIO FINANZIARIO...2 ART. 2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO...2 ART. 3 PARERE DI REGOLARITA CONTABILE...2 ART. 4 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE...2 ART. 5 SEGNALAZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO...3 TITOLO III - SERVIZIO DI ECONOMATO...4 ART. 6 FONDI DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL ECONOMO...4 ART. 7 RISCOSSIONI DELL ECONOMO...5 ART. 8 - RENDICONTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL ECONOMO...5 ART. 9 - CONTABILITA DELLA CASSA ECONOMALE...6 TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E BILANCI...7 ART. 10 UTILIZZO FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONI...7 ART. 11 INAMMISSIBILITA ED IMPROCEDIBILITA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE...7 ART. 12 BILANCIO DI PREVISIONE...8 ART DIFFUSIONE CONOSCITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE...8 ART. 14 STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE...9 ART. 15 PROCEDIMENTO DI VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE...10 TITOLO V - GESTIONE DEL BILANCIO...10 ART ACCERTAMENTO DELL ENTRATA...10 ART. 17 RISCOSSIONE DIRETTA DI SOMME...12 ART MODALITA DI ASSUNZIONE ATTI D IMPEGNO DI SPESA...13 ART LIQUIDAZIONE DELLA SPESA...14 ART IL MANDATO DI PAGAMENTO...15 ART PERIODICITA PER EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE SULLO STATO D ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI...16 ART PERIODICITA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO...16 ART CONTROLLO DI GESTIONE...16 ART RENDICONTO DI GESTIONE...17 TITOLO VI - INVENTARIO DEI BENI MOBILI...17 ART BENI MOBILI NON INVENTARIABILI...17 ART UNIVERSALITA DI BENI...18 TITOLO VII IL SERVIZIO DI TESORERIA...18 ART AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA...18 ART SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA...18 ART GESTIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ DELL ENTE...19 TITOLO VIII L ORGANO DI REVISIONE...20 ART FUNZIONI DELL ORGANO DI REVISIONE...20 ART. 31- CESSAZIONE DALL INCARICO DI REVISORE...20 TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI...20 ART APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

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