ISTITUZIONE DELL AGRIS. (Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna) DISEGNO DI LEGGE. Articolo 1. Istituzione dell AGRIS
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- Niccoletta Piazza
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1 Allegato c) ISTITUZIONE DELL AGRIS (Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna) DISEGNO DI LEGGE Articolo 1 Istituzione dell AGRIS 1. E istituita l Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna, denominata AGRIS, quale struttura tecnico operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico, forestale e venatorio. 2. L AGRIS ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Sassari località Bonassai. E dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n L AGRIS subentra nell esercizio delle funzioni di ricerca svolte dall ERA Sardegna di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari. Articolo 2 Soppressione dell ERA Sardegna 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l ERA Sardegna di cui all articolo 30 della legge regionale n. 7 del Alla stessa data l agenzia Agris succede all ERA Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Articolo. 3 Finalità dell AGRIS 1/7
2 1. L AGRIS svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l innovazione tecnologica al fine di : a) realizzare uno sviluppo rurale sostenibile; b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale; c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell area europea della ricerca. Articolo. 4 Funzioni dell AGRIS 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all articolo 3, l AGRIS svolge le seguenti funzioni: a) promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese in collaborazione con gli enti preposti a tali funzioni; b) collabora con le Università, gli Istituti e i Laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l attività di formazione e alta formazione del proprio personale scientifico; c) svolge, sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agroindustriale e forestale; d) promuove la valorizzazione delle produzioni locali anche attraverso attività di certificazione di qualità; e) elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e redige appositi rapporti; f) svolge attività di formazione e alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le Università, attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca. 2/7
3 g) l agenzia può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni. Art. 5 Organi dell AGRIS Sono organi dell AGRIS: a) il Direttore generale; b) il Comitato scientifico; c) il Collegio dei revisori dei conti. Art. 6 Funzioni e nomina del Direttore generale 1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell agenzia. Entro i limiti stabiliti dallo Statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e dotazione organica. 2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine svolge le seguenti funzioni: a) definisce gli obiettivi dell agenzia in conformità agli indirizzi e alle direttive impartite dalla Giunta ed è responsabile della loro attuazione; b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati; c) dirige coordina e valuta l attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale, proponendo le relative misure sanzionatorie; 3. L incarico di Direttore generale è conferito dal Presidente della Regione previa conforme delibera di Giunta, nel rispetto degli artt. 28 e 29 della L.R. n. 31 del /7
4 Art. 7 Il Comitato Scientifico 1. Il Comitato Scientifico è l organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i piani pluriennali e gli aggiornamenti annuali. Esso è composto da: a) il Direttore generale dell AGRIS, che lo presiede; b) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicate nello Statuto; c) da un rappresentante designato dall Agenzia regionale di assistenza tecnica in agricoltura LAORE; d) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell AGRIS, di cui due indicati dalle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria dell Università di Sassari; 2. I componenti del Comitato scientifico sono nominati con Decreto del Presidente della Regione previa conforme delibera di Giunta. 3. Lo statuto disciplina il funzionamento del Comitato. Art. 8 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i compiti previsti dall art del Codice Civile. E nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente e da due membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Art. 9 Programmazione e controllo 1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l AGRIS predispone un programma di attività che definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. 4/7
5 2. Sulla base degli indirizzi della Giunta, l AGRIS definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo di regolarità amministrativo-contabile. Art. 10 Entrate e patrimonio 1. Il patrimonio dell AGRIS è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi di cui all articolo 1 comma 3, strettamente funzionali alle attività dell AGRIS e in quanto tali non trasferiti al patrimonio regionale ai sensi della L.R. n. 7/ Le entrate dell Agenzia sono costituite da: a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese di personale; b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali; c) i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati; d) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati; e) le rendite patrimoniali; f) ogni altro introito. Art. 11 Statuto 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo Statuto dell agenzia con il quale è definito altresì, in considerazione della specificità dell attività di ricerca, lo stato giuridico del personale di ricerca. Art. 12 Personale 5/7
6 1. L Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge. 2. Nella prima applicazione della presente legge, la dotazione organica dell Agenzia è definita nel numero corrispondente al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti soppressi di cui all art. 1, comma 3. Il personale conserva la posizione giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale in atto presso l ente di provenienza. 3. Il personale a tempo indeterminato dell Agenzia, compreso quello dirigenziale, può chiedere, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nell Amministrazione regionale, in relazione ad esigenze individuate nella programmazione triennale del fabbisogno di cui all art. 54, comma 1 della legge regionale n. 31/ Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, ai fini della ridefinizione degli organici e della distribuzione del personale, è definito, mediante apposite intese, un processo di mobilità tra l Agenzia, le altre agenzie regionali e le strutture dell Amministrazione regionale operanti nel campo dell agricoltura. 5. Sulla base di apposite intese tra l Agenzia e le amministrazioni di cui al comma 4, può disporsi, in via ordinaria, per singoli progetti, l assegnazione temporanea di personale da una all altra agenzia o da queste all amministrazione regionale. Le intese regolano i compiti, i tempi e l onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico dell ente di assegnazione. 6. L Agenzia può ricoprire, a domanda, in via ordinaria, posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, in servizio presso le altre agenzie o presso l Amministrazione regionale, con il nulla osta delle medesime. 7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale saranno disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale. Art. 13 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni: 6/7
7 a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 Trasferimento dei poteri di vigilanza sull Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna. b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale ; c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 Istituzione della stazione sperimentale del sughero. 7/7
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