CROCE ROSSA ITALIANA

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1 CROCE ROSSA ITALIANA ISPETTORATO NAZIONALE V.d.S. STRUTTURA ED ORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA STRUTTURA, ATTIVITA, FUNZIONAMENTO DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO CORSO ASPIRANTI VOLONTARI DEL SOCCORSO Rimini, 16 gennaio 2007 Relatori V.d.S. Pierluigi Rosetti V.d.S. Emanuela Buccheri

2 STATUTO C.R.I. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005 n.97 q Fondata il 15 giugno 1864 q Dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato solo per legge q Ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce Rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge q Celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce Rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno q La vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e' esercitata dal Ministero della salute

3 PRINCIPI FONDAMENTALI UMANITÀ: la Croce Rossa si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli IMPARZIALITÀ: la Croce Rossa opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica NEUTRALITÀ: la Croce Rossa si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso INDIPENDENZA: la Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano VOLONTARIETÀ: la Croce Rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico UNITÀ: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti UNIVERSALITA': la Croce Rossa Italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce Rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente

4 SOCI C.R.I. I Soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in: SOCI ORDINARI: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce Rossa ed allo statuto, versano la quota sociale annuale SOCI ATTIVI: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce Rossa Italiana, oltre al versamento della quota annuale SOCI BENEMERITI: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce Rossa Italiana SOCI ONORARI: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario

5 SOCI ATTIVI Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, purchè in REGOLA con il VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE: CORPO MILITARE (R.D. 10 febbraio n.484 del 1936) CORPO INFERMIERE VOLONTARIE ( R.D. 18 maggio 1942 n.91) VOLONTARI DEL SOCCORSO COMITATO NAZIONALE FEMMINILE PIONIERI DONATORI DI SANGUE O.C. n. 362/05 del 1/07/05 REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ed il Corpo delle Infermiere Volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'associazione Ministero della Difesa

6 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE COMITATO CENTRALE COMITATO REGIONALE COMITATO REGIONALE COMITATO REGIONALE COMITATO PROVINCIALE COMITATO PROVINCIALE COMITATO PROVINCIALE COMITATO PROVINCIALE COMITATO PROVINCIALE COMITATO LOCALE COMITATO LOCALE COMITATO LOCALE

7 COMITATO CENTRALE Ha sede in Roma COMPITI: indirizza, promuove e coordina l attività a livello nazionale e internazionale amministra il patrimonio esercita funzioni in materia associativa vigila sui comitati regionali ORGANI: ASSEMBLEA NAZIONALE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE IL PRESIDENTE NAZIONALE COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI

8 COMITATO REGIONALE COMPITI: svolge i compiti in materia associativa (indicati da leggi e statuto) indirizzo e vigilanza dell'attività della Croce Rossa nel territorio della regione coordinamento dell'attività dei rispettivi comitati provinciali ORGANI: ASSEMBLEA REGIONALE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE PRESIDENTE REGIONALE

9 COMITATO PROVINCIALE COMPITI: promuove e svolge le attività della Croce Rossa Italiana nell'ambito della Provincia coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza i compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che può delegarli ad un funzionario amministrativo ORGANI: ASSEMBLEA PROVINCIALE CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE PRESIDENTE PROVINCIALE

10 ASSEMBLEA PROVINCIALE COSTITUITA: delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia (1 a 50) sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciale delle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana ATTIVITA : elegge il presidente provinciale nel proprio seno elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato provinciale dell'associazione approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale

11 COSTITUITO: presidente provinciale membri soci attivi della Croce Rossa Italiana: ATTIVITA : CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 6 elettivi, designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti i vertici provinciali delle componenti volontaristiche nomina tra i propri componenti il vice presidente provinciale delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali vigila sull'andamento dell'attività dell'associazione in ambito provinciale e sull'attività dei comitati locali, verificando la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al Comitato regionale

12 PRESIDENTE PROVINCIALE eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno assume la funzione di presidente dell'assemblea provinciale assume la funzione di presidente del consiglio direttivo provinciale dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non più di una volta consecutivamente convoca e presiede le adunanze del CONSIGLIO DIRETTIVO provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali (in caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni) ASSEMBLEA PROVINCIALE Elegge al proprio interno PRESIDENTE PROVINCIALE CONVOCA PRESIEDE CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

13 COMITATO LOCALE COMPITI: operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali i compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che può delegarli ad un funzionario amministrativo istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale ORGANI: ASSEMBLEA LOCALE CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE PRESIDENTE LOCALE

14 REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA REGOLAMENTO UNICO PER LE COMPONENTI CIVILI Volontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale Femminile, Donatori di Sangue PARTE GENERALE COMUNE composta da: DISPOSIZIONI GENERALI ORDINAMENTO DELLE COMPONENTI NORME ELETTORALI PARTE SPECIALE ove sono indicate le attività specifiche di ogni singola Componente

15 OGGETTO DEL REGOLAMENTO art.1 Regolamento DISCIPLINA, (in armonia con le disposizioni dello Statuto dell'associazione della Croce Rossa Italiana e delle leggi vigenti): l'accesso l'organizzazione l'ordinamento l ATTIVITÀ dei soci attivi della Croce Rossa Italiana

16 ORDINAMENTO COMPONENTE ISPETTORE NAZIONALE 3 VICE ISP. NAZIONALE ISPETTORE REGIONALE ISPETTORE REGIONALE ISPETTORE REGIONALE ISPETTORE PROVINCIALE ISPETTORE PROVINCIALE ISPETTORE PROVINCIALE ISPETTORE DI GRUPPO ISPETTORE DI GRUPPO 2 VICE ISP. DI GRUPPO 2 VICE ISP. DI GRUPPO ISPETTORE DI GRUPPO 2 VICE ISP. DI GRUPPO

17 SOCI ATTIVI art.2 I SOCI ATTIVI della Croce Rossa Italiana, (denominati Volontari C.R.I.) svolgono a titolo gratuito un attività: materiale intellettuale a favore dell Associazione, perseguendone i fini istituzionali, secondo le direttive degli Organi centrali e periferici della Croce Rossa Italiana

18 REQUISITI PER L ACCESSO ALLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE art.5 ESSERE SOCI DELL'ASSOCIAZIONE; essere MAGGIORENNI, salvo quanto previsto per l accesso alla Componente Pionieri ai sensi del successivo art. V del Titolo IV del presente regolamento ESSERE cittadini italiani ovvero essere cittadini di uno Stato dell Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purchè regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia NON ESSERE stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici ASSUMERE L'IMPEGNO a svolgere gratuitamente, le attività anche di tipo intellettuale e professionale di cui al presente Regolamento ESSERE IN POSSESSO DI IDONEITÀ PSICO-FISICA, in relazione all attività da svolgere, certificata ai sensi della vigente normativa La DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA COMPONENTE, redatta su apposito modulo eventualmente corredata da curriculum vitae è PRESENTATA AL VERTICE LOCALE DELLA COMPONENTE che la istruisce e, se non sussistono impedimenti, l accetta trasmettendone copia al Comitato C.R.I. territorialmente competente

19 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO art.7 L elettorato attivo per le elezioni degli Organi delle Componenti si consegue al superamento della verifica finale del corso informativo/formativo L elettorato passivo si consegue decorsi 12 mesi dal superamento di detta verifica finale, salvo quanto previsto per l elezione del Vertice Nazionale delle Componenti CON O.C. n. 411/05 del 28 luglio 2005, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA C.R.I. HA SOSTITUITO l artl art.7 CON IL SEGUENTE

20 L elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi delle Componenti si consegue dopo 24 mesi dall iscrizione alla C.R.I., previo superamento della verifica finale del percorso formativo previsto dalla Componente di appartenenza

21 DOVERI DEI VOLONTARI C.R.I. art.10 Volontari C.R.I. nell espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell Associazione cui appartengono In particolare sono tenuti a: OSSERVARE i Principi fondamentali della Croce Rossa IMPRONTARE il loro comportamento a serietà ed impegno, in osservanza delle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e periferici della C.R.I. e della Componente di appartenenza OSSERVARE lealmente e diligentemente lo Statuto, i Regolamenti, le altre norme vigenti nell'associazione e le disposizioni degli Organi direttivi della Componente USARE nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell attività

22 DOVERI DEI VOLONTARI C.R.I. art.10 OSSERVARE rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio RISPETTARE ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all Associazione NON COINVOLGERE la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici SEGUIRE in ogni occasione sia all interno dell associazione che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dal presente Regolamento VERSARE ANNUALMENTE al Comitato C.R.I. di appartenenza la QUOTA ASSOCIATIVA, entro i termini previsti e la quota integrativa eventualmente prescritta dal Consiglio Nazionale della Componente

23 DIRITTI DEI VOLONTARI C.R.I. art.11 Volontari C.R.I. nell esercizio delle loro funzioni hanno diritto: ad ESSERE identificati come appartenenti alla Croce Rossa Italiana in tutte le situazioni in cui si trovino a svolgere la loro attività istituzionale ad USUFRUIRE DI LOCALI IDONEI, di mezzi e materiali messi a disposizione dall Associazione di USUFRUIRE DI IDONEE UNIFORMI. L'utilizzo delle uniformi e dei distintivi è disciplinato con provvedimento del Presidente Generale della Croce Rossa Italiana su proposta del Consiglio Nazionale della Componente. I Volontari C.R.I. devono utilizzare l uniforme e gli altri effetti loro affidati secondo le indicazioni stabilite dal citato Consiglio Nazionale all'assicurazione CONTRO I RISCHI di responsabilità civile e alle altre coperture disposte dalla C.R.I. in loro favore a decorrere dalla data di accettazione della domanda di iscrizione

24 DIRITTI DEI VOLONTARI C.R.I. art.11 ad OTTENERE l anticipo oppure il rimborso delle somme spese in relazione a missioni approvate dall'unità di appartenenza nonchè ad usufruire dei benefici previsti dalle norme vigenti comprese le spese di vitto per i pasti durante le ore di servizio. In particolare i Volontari C.R.I. hanno diritto al buono pasto da erogarsi con le medesime condizioni stabilite per il personale dipendente dell Ente ad ESSERE INFORMATI periodicamente dell'andamento delle attività e delle più importanti iniziative avviate dall'unità C.R.I. e dalla Componente di appartenenza ad ESPRIMERE in ogni circostanza il loro pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali agli Organi competenti in via gerarchica

25 COPERTURE ASSICURATIVE art.12 Volontari C.R.I. nell espletamento dei loro compiti istituzionali RESPONSABILITÀ CIVILE sono coperti da ASSICURAZIONE: per MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO per gli INFORTUNI OCCORSI per i DANNI SUBITI PER CAUSA DI SERVIZIO per il rischio connesso al RITIRO O SOSPENSIONE DELLA PATENTE di guida per causa di servizio nonché i danni arrecati a terzi per le SPESE LEGALI connesse alla tutela del Volontario C.R.I. citato per MOTIVI DI SERVIZIO per le SPESE LEGALI connesse alla tutela del Volontario che NELL ESPLETAMENTO DI CARICHE previste dal presente Regolamento viene citato in giudizio per motivi di servizio In caso di ESERCITAZIONI e di IMPIEGO OPERATIVO PER EMERGENZA si applicano le misure vigenti per la PROTEZIONE CIVILE

26 PERMANENZA NELLA QUALIFICA art.13 I VOLONTARI SONO CONSIDERATI SOCI ATTIVI SE SVOLGONO REGOLARMENTE L'ATTIVITÀ concordata con l Organo di Vertice Locale della Componente o con i responsabili da questo delegati, NEL QUADRO DELLE DIRETTIVE GENERALI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE della Componente, nel rispetto delle relative direttive nazionali di componente RISPETTANO le norme generali e quelle peculiari della propria Componente ASSOLVONO gli incarichi ad essi conferiti REQUISITI SPECIFICI DELIBERATI DALL ASEMBLEA REGIONALE V.d.S.

27 PERDITA DELLA QUALIFICA art.14 I Volontari PERDONO LA QUALIFICA per: DIMISSIONI volontarie RADIAZIONE dalla qualifica di Socio C.R.I. ESPULSIONE dalla Componente PERDITA DEI REQUISITI previsti per l accesso o per la permanenza nella qualifica SOSPENSIONE ingiustificata dal servizio attivo per un periodo superiore a 90 gg. consecutivi MANCATO PAGAMENTO, entro i termini indicati dalla lettera di diffida, della quota associativa annuale e di quella integrativa, ove prevista dalla singola componente PERMANENZA PER UN PERIODO SUPERIORE AD 1 ANNO CONSECUTIVO NEL RUOLO DI RISERVA senza chiedere il reintegro in servizio attivo

28 RUOLO DI RISERVA art.15 I Volontari C.R.I. che per giustificato motivo sospendono la loro collaborazione dal servizio attivo per un periodo superiore a 90 gg. consecutivi nell anno solare, sono iscritti, a domanda, dal Vertice Locale della Componente nel ruolo di riserva fino al rientro in servizio attivo e di ciò viene fatta annotazione nel fascicolo personale Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario C.R.I. è tenuto al versamento della quota di Socio Attivo e mantiene le prerogative dell elettorato attivo ai sensi del presente Regolamento TEMPO DI PERMANENZA INFERIORE AD 1 ANNO I Volontari C.R.I. iscritti nei ruoli di riserva possono essere RIAMMESSI A DOMANDA nei ruoli attivi e la riammissione è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento, la cui durata e modalità sono stabilite dal Vertice del Gruppo interessato TEMPO DI PERMANENZA SUPERIORE AD 1 ANNO Il Volontario C.R.I. PERDE LA QUALIFICA con provvedimento d ufficio del Vertice Locale del Gruppo d appartenenza. Di tale provvedimento è data comunicazione al Presidente del Comitato d appartenenza e ai Vertici Provinciali e Regionale della Componente

29 NORME DISCIPLINARI art.16 Nell esercizio delle loro attività i Volontari C.R.I. sono soggetti alle seguenti provvedimenti disciplinari: RICHIAMO VERBALE AMMONIZIONE SCRITTA SOSPENSIONE TEMPORANEA PER UN PERIODO MASSIMO DI 6 MESI ESPULSIONE DALLA COMPONENTE

30 RICHIAMO VERBALE Applicata dall Ispettore di Gruppo per lievi trasgressioni Pur essendo un provvedimento che ha esclusivamente forma verbale deve comunque essere ricordato e tenuto agli atti, mediante annotazione nel fascicolo personale del V.d.S., quale promemoria nel caso di reiterazioni nella condotta

31 AMMONIZIONE SCRITTA L Ispettore di Gruppo per reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità È ammesso ricorso da parte del V.d.S. interessato in via gerarchica o in opposizione Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale del V.d.S.

32 SOSPENSIONE (per un periodo massimo di 6 mesi) Proposta dall Ispettore di Gruppo con adeguata motivazione e sentito il parere del Presidente del Comitato di appartenenza (l Ispettore contesta il comportamento al Volontario che è invitato a discolparsi entro 20 gg) Comminata da un Collegio formato dal Vertice Regionale e dai Vertici Provinciali della Componente È inflitta per: per gravi negligenze in servizio; per contegno scorretto verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, i colleghi ed i dipendenti della Croce Rossa Italiana; per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; per violazione del segreto d ufficio; per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio; per denigrazioni dell amministrazione e dei suoi Organi e delle altre Componenti; per l uso improprio o l abuso delle cariche previste dal presente Regolamento; per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I. Avverso il provvedimento disciplinare di sospensione è ammesso ricorso, da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Vertice Nazionale della Componente che deciderà entro i successivi 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto

33 ESPULSIONE Proposta dall Ispettore di Gruppo per le seguenti trasgressioni: per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza; per atti che rivelino mancanza del senso dell onore e del senso morale; per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell associazione; per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti; per gravi atti di insubordinazione; Vertice Regionale competente provvede ad istruire la proposta di espulsione pervenuta dal Vertice Locale dopo aver sentito le parti interessate Il provvedimento dell espulsione è comminato dal Consiglio Nazionale della Componente sentito il parere del presidente del Comitato di appartenenza del Volontario C.R.I. interessato È ammesso RICORSO da presentarsi per iscritto ed entro 30 gg. al Presidente Generale della C.R.I. che deciderà entro il termine di 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il RICORSO si intende ACCOLTO. In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di espulsione il Volontario C.R.I. è sospeso dal servizio

34 ASSEMBLEA DI GRUPPO ORGANI LOCALI art.28 ELABORA LE LINEE GENERALI DI SVILUPPO, LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL GRUPPO; APPROVA ED ADOTTA i programmi ed i piani di attività annuali proposte dall Ispettore di Gruppo; ELEGGE l Ispettore di Gruppo ed i 2 Vice Ispettori di Gruppo ASSEMBLEA DI GRUPPO Composta da tutti i Volontari appartenenti al Gruppo, si riunisce almeno 3 volte l anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei Volontari E convocata dall Ispettore di Gruppo tramite avviso con ordine del giorno affisso all albo C.R.I. ad inviato all Isp. Provinciale almeno 10 gg. prima della data fissata per la riunione. Le riunioni sono VALIDE con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto in prima convocazione o, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti

35 ORGANI LOCALI art.28 ISPETTORE DI GRUPPO RAPPRESENTA la Componente a livello Locale COORDINA l attività del Gruppo coadiuvato dai due Vice Ispettori PUÒ SCEGLIERE tra i due Vice Ispettori eletti quello esercente le funzioni vicarie (la nomina va comunicata all Ispettore provinciale) RISPONDE delle attività e della disciplina dei Volontari all Ispettore Provinciale e al Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza È PERSONALMENTE RESPONSABILE nei confronti del Presidente del Comitato C.R.I. d appartenenza della conservazione del materiale affidato ai Volontari PUÒ AVVALERSI di collaboratori esperti cui affidare specifici incarichi o progetti, sentiti i Vice Ispettori del Gruppo CONVOCA E PRESIEDE L ASSEMBLEA DEL GRUPPO ELABORA, sentiti ai due Vice Ispettori, la programmazione delle attività e dei progetti da sottoporre all Assemblea PROPONE argomenti da inserire nell ordine del giorno dell Assemblea PUÒ AVVALERSI, di un organismo consultivo e propositivo i cui membri sono nominati dall Ispettore stesso sulla base delle designazioni dell Assemblea di Gruppo

36 PARTE SPECIALE ATTIVITA III IV VOLONTARI DEL SOCCORSO I Volontari del Soccorso costituiscono la componente della Croce Rossa Italiana che, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, si caratterizzano per lo svolgimento delle ATTIVITÀ DI EMERGENZA SANITARIA, DI PRONTO SOCCORSO E DI TRASPORTO INFERMI I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività sopra indicate nel rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei protocolli operativi propri della Componente dei Volontari del Soccorso. Essi sono sottoposti nell esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria Componente. L iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi dei Volontari del Soccorso

37 ATTIVITÀ VOLONTARI DEL SOCCORSO promuovono, coordinano e svolgono le attività di EMERGENZA SANITARIA, di PRONTO SOCCORSO e di TRASPORTO INFERMI anche negli interventi di protezione civile in seguito a calamità o disastri promuovono nel rispetto delle normative di settore l ATTIVITÀ DI FORMAZIONE e di preparazione del personale nelle materie sopra indicate ORGANIZZANO SIMULAZIONI, anche pubbliche, riferite alle tecniche di intervento sanitario ORGANIZZANO E PROMUOVONO L ATTIVITÀ DEL SOCCORSO ORGANIZZATO e le correlate competizioni ai vari livelli territoriali ORGANIZZANO E DIFFONDONO LE TECNICHE DI RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE di base di competenza del personale laico

38 ATTIVITA COMUNI I Volontari della C.R.I. concorrono nel rispetto delle disposizioni impartite dalla propria Componente di appartenenza allo svolgimento delle seguenti attività: alla formazione in materia di educazione sanitaria, primo soccorso e nelle altre attività istituzionali dell associazione alla formazione del proprio personale all attività di monitorato agli interventi di protezione civile e di soccorso psicologico in caso di calamità ed emergenza alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario alle attività socio-sanitarie e socio assistenziali sulla base di convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati ed Istituzioni alle attività connesse con il soccorso cinofilo, con il soccorso ed il salvataggio in acqua, con il soccorso in montagna e su piste da sci e con ogni altra attività speciale autorizzata a tutte le altre attività istituzionali approvate dagli Organi Nazionali di ciascuna componente a tutte le altre attività ed iniziative istituzionali conformi ai fini statutari, in quanto previamente esaminate ed approvate dal Comitato C.R.I. di appartenenza fatto salvo quanto indicato all art. II lett. a) del presente Titolo, l attività di Fund Raising è coordinata e disciplinata dagli Organi Istituzionali dell Associazione, che disciplinano altresì con modalità omogenee l attività di propaganda e di promozione delle attività Nello svolgimento delle predette attività le Componenti improntano la loro azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione

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