COMUNE DI ABBIATEGRASSO REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DI ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PRESSO AREE COMUNALI

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1 COMUNE DI ABBIATEGRASSO REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DI ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PRESSO AREE COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 12/03/2014 A cura del settore Polizia Locale SUB 3

2 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DI ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PRESSO AREE COMUNALI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Art. 2 Elenco aree disponibili Art. 3 Competenza degli Uffici Comunali TITOLO II CIRCHI EQUESTRI Art. 4 Definizione Art. 5 Periodo di svolgimento. Art. 6 Classificazione dei circhi Art. 7 Domande per l occupazione dell area da parte dei circhi equestri Art. 8 - Utilizzo dell area e licenza di pubblico spettacolo Art. 9 - Utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche TITOLO III PARCHI DI DIVERTIMENTO Art.10 - Definizione Art.11 Periodo di svolgimento ed occupazione delle aree comunali Art.12 Domande per le occupazioni dell area da parte delle attrazioni e delle attività complementari Art.13 Utilizzo dell area e licenza di pubblico Spettacolo Art.14 Individuazione delle attrazioni del parco di divertimento. Art.15 Obblighi particolari dei concessionari Art.16 - Approvazione delle graduatorie Art.17 - Criteri per l assegnazione dei punteggi relativi alle domande di occupazione con attrazioni e attività complementari Art.18 Sostituzioni e rinunce Art.19 - Subentri TITOLO IV ALTRI SPETTACOLI VIAGGIANTI Art.20 - Occupazione ed esercizio dell attività TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art.21 - Sanzioni Art.22 - Norma transitoria

3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto. 1. Il presente regolamento disciplina l installazione e l esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, descritte nell elenco ministeriale previsto dall art. 4 della legge 18 marzo 1968 n 337 e successive modificazioni, presso aree comunali. 2. Sono considerati spettacoli viaggianti, ai sensi dell art. 2 della legge 18 marzo 1968 n 337 e successive modificazioni, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all aperto o al chiuso, ad esclusione dei concerti e degli spettacoli teatrali temporanei, ovvero i parchi permanenti. 3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i singoli apparecchi automatici e semiautomatici ovvero i giochi meccanici a gettone. Art. 2 Elenco aree disponibili. 1. La Giunta Comunale individua le aree comunali disponibili per l installazione di attività di spettacolo viaggiante di cui al precedente art Tale individuazione non esclude che le aree individuate vengano utilizzate per attività non considerate spettacoli viaggianti ai sensi del precedente art Le concessioni si intendono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi interessati e non comportano responsabilità per il Comune derivante dall occupazione concessa, dal suo uso e funzionamento. Art. 3 Competenza degli Uffici Comunali. 1. L istruttoria delle pratiche amministrative inerenti ai parchi di divertimento, ai circhi equestri e ad ogni altra manifestazione svolta su aree comunali è demandata ai competenti uffici comunali. 2. Tale ufficio curerà l osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento e la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni TITOLO II CIRCHI EQUESTRI Art. 4 Definizione Per circo equestre si intende l attività di spettacolo viaggiante così come definita nell elenco ministeriale previsto dall art.4 della legge 18 marzo 1968 n 337 e successive modificazioni. Art. 5 Periodo di svolgimento.

4 Le aree comunali individuate ai sensi del precedente art.2 possono essere utilizzate per lo svolgimento di circhi equestri solo tre volte nell arco di ogni anno solare Art. 6 Classificazione dei circhi Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 7, la classificazione dei circhi richiedenti l occupazione viene determinata dalla capienza degli stessi e dal numero dei dipendenti regolarmente occupati. Art. 7 Domande per l occupazione dell area da parte dei circhi equestri 1. Le domande per l occupazione delle aree da parte dei circhi devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo. Le domande presentate in data posteriore a detto periodo non sono prese in considerazione. La data della domanda è quella di ricevimento da parte del Protocollo generale del Comune. 2. Nella domanda il richiedente deve indicare: - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente; - indirizzo di posta elettronica (se posseduto), numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni; - denominazione del circo; - capienza massima di spettatori della struttura circense; - dimensione del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro; - dimensione dell area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali di richiede autorizzazione alla sosta; - edizione per la quale si richiede la partecipazione, così come definita nel precedente articolo 5;

5 - periodo per il quale è richiesta l occupazione dell area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi di occupazione necessari per l effettuazione delle operazioni di installazione e disinstallazione; - misura in mq. dell area che si intende occupare; - numero dei dipendenti regolarmente assunti. Nella domanda deve essere inclusa l'autocertificazione relativa al possesso dell autorizzazione all esercizio dell attività, prevista dalla vigente normativa. Qualora siano presenti animali dovrà inoltre essere allegata alla domanda: Dichiarazione attestante che nessuna animale sia stato prelevato in natura, Dichiarazione attestante la capacità di assistenza veterinaria nonché dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l assistenza veterinaria, Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi, Copia dell autorizzazione prefettizia ai sensi dell art.6 della L.150/1992 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica, L Amministrazione Comunale. Al momento dell arrivo delle strutture del circo, farà sottoporre animali ed attrezzature a visite di controllo da parte dei competenti servizi veterinari dell ASL che accerteranno la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di igiene sanità pubblica. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato. 3. Nel caso di domande presentate da diversi circhi, l ordine di precedenza è stabilito dalle valutazioni relative al grado di importanza del complesso circense definite secondo quanto disposto nel precedente art. 6. In caso di ulteriore parità nella valutazione delle domande concorrenti l ordine di precedenza è determinato dall ordine di presentazione dell istanza al protocollo generale del Comune. Nel caso di rinuncia alla partecipazione da parte del circo assegnatario verrà dato seguito alla graduatoria per l individuazione di altro circo cui assegnare l occupazione dell area. Art. 8 - Utilizzo dell area e licenza di pubblico spettacolo

6 1. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione all utilizzo dell area è subordinato all osservanza delle disposizioni comunali in ordine al versamento dei depositi cauzionali e corrispettivi dovuti, nonché all utilizzo dell area. 2. Non può essere rilasciato allo stesso complesso circense più di un provvedimento di concessione o autorizzazione all utilizzo della stessa area nel corso del medesimo anno solare. 3. Il rilascio di licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt.68, 69 e 80 del R.D n.773 (T.U.L.P.S.) avviene previo parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi degli artt.141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 63. A tal fine, deve essere presentata al Settore Tecnico comunale competente apposita domanda, unitamente alla documentazione richiesta, almeno 40 giorni prima dell inizio degli spettacoli circensi. 4. E data facoltà al richiedente, la cui domanda è risultata prima nell ordine di valutazione, di comunicare eventuale rinuncia alla partecipazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda. Nel caso in cui tale rinuncia venga inoltrata oltre i termini sopra indicati, la domanda presentata dallo stesso richiedente relativamente all occupazione dell area e all esercizio dell attività circense nell anno successivo non potrà essere oggetto di valutazione e, pertanto,verrà automaticamente esclusa. La data della rinuncia è quella di ricevimento da parte del Protocollo generale del Comune. 5. Nel caso in cui il richiedente l utilizzo dell area con il circo equestre non provveda almeno 15 giorni prima della data prevista per l inizio dell occupazione ad ottemperare a tutte le disposizioni inerenti l utilizzo dell area viene escluso dalla partecipazione nell edizione corrente. 6. Prima che si proceda all occupazione dell area, il titolare dell impresa circense dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale, per eventuale pulizia straordinaria dell area e a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni regolamentari.. L avvenuto versamento del deposito cauzionale dovrà essere documentato alla Polizia Locale prima dell occupazione dell area. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato a nulla-osta della Polizia Locale, previo accertamento dell avvenuto pagamento delle imposte dovute e del ripristino delle aree concesse. Qualora l area concessa risultasse manomessa, danneggiata o in condizioni di pulizia precarie, l Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la cauzione e non accorderà la concessione dell area all impresa circense inadempiente per l intero seguente anno solare, fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative previste. 7. L esatto posizionamento delle strutture inerenti l attività dovrà essere concordato preventivamente con la Polizia Locale.

7 Art. 9 Utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche 1. E fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo e intrattenimento pubblico. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l attendamento esclusivamente ai circhi e mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati: a. Zebra, camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 33 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve essere garantito l utilizzo ad ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie. b. Bisonti, bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali. c. Struzzo ed altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi fino a Fatti salvi le predette prescrizioni è comunque fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio comunale di Abbiategrasso con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di: a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali, b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga di animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l incolumità pubblica ai sensi dell art.6 della legge 150/1992, c. Assicurare l assistenza veterinaria agli animali al seguito, d. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore, e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali, f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura,

8 g. L attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza. TITOLO III PARCHI DI DIVERTIMENTO 10 Definizioni 1. Per parco di divertimento si intende un complesso di attrazioni di spettacolo viaggiante così come descritte nell elenco ministeriale previsto dall art.4 della legge 18 marzo 1968 n 337 e successive modificazioni. 2. Le attrazioni si distinguono per CATEGORIA (piccole, medie e grandi attrazioni) e per TIPO, come previsto dalla normativa vigente in materia. L organico del parco, deliberato annualmente dalla Giunta, può prevedere anche un attrazione novità e attività complementari. 3. Per attrazioni novità si intendono le attrazioni caratterizzate da spettacolarità, innovazione e forte richiamo per il pubblico. 4. Sono considerate, attività complementari al Parco divertimenti i banchi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i banchi di vendita di dolciumi. La collocazione delle attività complementari nell'area del Parco dovrà essere realizzata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni ammesse a parteciparvi. Infine, per tali attività si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche. 5. Sono considerati parchi di divertimento le manifestazioni che prevedono un numero di attrazioni superiori a 6. Art.11 Periodo di svolgimento ed occupazione delle aree comunali 1. Le aree comunali individuate ai sensi del precedente art. 2 possono essere utilizzate per l installazione di parchi di divertimento per le seguenti manifestazioni tradizionali: - FIERA DI MARZO: la domenica corrispondente alla ricorrenza di San Giuseppe. - FIERA DI OTTOBRE: terza domenica di Ottobre 2. Il periodo di svolgimento della manifestazione e di funzionamento del parco viene annualmente deliberato dalla Giunta Comunale. Art.12 Domande per le occupazioni dell area da parte delle attrazioni e delle attività complementari 1. Le domande per l occupazione delle aree da parte delle attrazioni e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande costituenti il parco di divertimento devono pervenire al Comune secondo le seguenti modalità:

9 - FIERA DI MARZO: entro il 15 gennaio dell anno corrente; - FIERA DI OTTOBRE: entro il 31 luglio precedente la fiera; Le domande presentate in data posteriore a detti periodi saranno prese in considerazione solo per i titolari di concessione da più di 10 anni anche non consecutivi e solo se presentate entro 30 giorni dalla scadenza La data della domanda è quella di ricevimento da parte del Protocollo generale del Comune. 2. Nella domanda per l occupazione dell area per l esercizio di attività di pubblico spettacolo con attrazioni il richiedente deve indicare: - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente; - indirizzo di posta elettronica (se posseduto), numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni; - edizione per la quale si richiede la partecipazione, così come definita nel precedente articolo 11; - numero degli automezzi ad uso abitazione dei cariaggi strettamente utili al trasporto delle attrezzature, corredato dalla fotocopia delle relative carte di circolazione, nonché della misura in mq dell area necessaria per il loro posizionamento; - denominazione dell attrazione risultante dalla licenza e dall elenco ministeriale; - il carattere di novità dell attrazione; - fotografia dell attrazione; - misura in mq. dell attrazione e relative pertinenze (vano cassa, pedane, etc.); - collaudo dell attrazione in corso di validità, recante il codice integrativo dell attrazione; - iscrizione al registro delle imprese 3. Nella domanda per l occupazione dell area per l esercizio di attività complementari il richiedente deve indicare: - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente; - indirizzo di posta elettronica (se posseduto), del numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni; - edizione per la quale si richiede la partecipazione, così come definita nel precedente articolo 11; - misura in mq. del banco adibito alla somministrazione; - collaudo del banco adibito alla somministrazione;

10 - misura in mq. dell'automezzo ad uso abitazione e dei carriaggi strettamente utili al trasporto delle attrezzature, corredato dalla fotocopia delle relative carte di circolazione; - autorizzazione al commercio su area pubblica che, se rilasciata da un Comune lombardo, deve essere corredata dalla carta di esercizio ed attestazione annuale in corso di validità, - iscrizione al registro delle imprese 4. La domanda dovrà comunque essere corredata dalla documentazione necessaria al rilascio della licenza di agibilità prevista dall art.80 del TULPS 5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato. Art.13 Utilizzo dell area e licenza di pubblico Spettacolo 1. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione all utilizzo dell area è subordinato all osservanza delle disposizioni comunali in ordine al versamento dei depositi. 2. Il rilascio di licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt.68, 69 e 80 del R.D n.773 (T.U.L.P.S.) avviene, quando previsto dalla normativa vigente, previo parere della competente Commissione istituita ai sensi degli artt.141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 63. A tal fine, quando del caso,deve essere presentata al competente ufficio del Settore Tecnico comunale apposita domanda sottoscritta da un rappresentante i soggetti partecipanti al parco, unitamente alla documentazione richiesta, almeno 40 giorni prima della prevista installazione del parco stesso. 3. Prima che si proceda all occupazione dell area, ciascun titolare delle attrazioni dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale, per eventuale pulizia straordinaria dell area e a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti. L avvenuto versamento del deposito cauzionale dovrà essere documentato alla Polizia Locale prima dell occupazione dell area. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato a nullaosta della Polizia Locale, previo accertamento dell avvenuto pagamento delle imposte dovute e del ripristino delle aree concesse. Qualora l area concessa risultasse manomessa, danneggiata o in condizioni di pulizia precarie, l Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la cauzione e non accorderà la concessione dell area al soggetto inadempiente per la successiva edizione del luna park di che trattasi salvo che provveda direttamente ed a regola d arte al ripristino dello stato dei luoghi, è comunque fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative previste. 4. L esatto posizionamento delle strutture inerenti l attività dovrà essere concordato preventivamente con la Polizia Locale. Art.14 Individuazione delle attrazioni del parco di divertimento.

11 1. Scaduti i termini previsti nel precedente art. 12 per la presentazione delle domande di occupazione con attrazioni, ed in caso di più domande concorrenti, il Settore competente istruisce la procedura per la predisposizione della graduatoria delle stesse, mediante l assegnazione dei punteggi secondo i criteri indicati nel successivo art A garanzia di un equilibrato rapporto tra piccole, medie e grandi attrazioni, l organico ottimale del parco viene definito come previsto dall art.10 comma 2 del presente regolamento. Art.15 Obblighi particolari dei concessionari 1. I concessionari delle aree, oltre ad osservare le disposizioni delle leggi e regolamenti, hanno l obbligo di: Installare le attrazioni non prima della data stabilita nell atto di concessione dell area e rispettando i limiti di ingombro in essa previsti, Rispettare gli orari di funzionamento delle attrazioni Mantenere l attrazione sempre in condizioni decorose Lasciare l area avuta in concessione nei tempi e nei modi disposti nell atto di concessione 2. Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa ed il suolo pubblico occupato non deve essere manomesso e deve essere mantenuto costantemente pulito. 3. L area destinata al parco dei divertimenti non può essere per alcun motivo occupata con carriaggi e automezzi, che saranno ammessi unicamente per le operazioni di carico e scarico e dovranno essere subito dopo allontanati. 4. L uso di apparecchi fonici a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica deve essere moderato e comunque subordinato al rilascio della deroga ai limiti di emissione sonora da parte del competente Ufficio comunale al quale occorrerà inoltrare apposita richiesta. La diffusione sonora dovrà comunque cessare alle ore L orario minimo di apertura obbligatoria, fatti salvi i casi di comprovata necessità e di condizioni atmosferiche avverse, è fissato come di seguito indicato: GIORNI FERIALI: dalle ore alle ore GIORNI FESTIVI: dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore L orario massimo di chiusura è fissato alle ore Le attività complementari devono rispettare il medesimo orario di esercizio previsto per le attrazioni Art.16 - Approvazione delle graduatorie

12 1. In caso di più domande concorrenti, ad ogni singola attrazione viene attribuito un punteggio secondo i criteri indicati nel successivo art. 17 redigendo una graduatoria. Analoga graduatoria verrà redatta in riferimento alle attività complementari. 2. Le graduatorie vengono approvare dal responsabile del compente Settore Comunale. Art.17 - Criteri per l assegnazione dei punteggi relativi alle domande di occupazione con attrazioni 1. Alle singole attrazioni e attività complementari, per le quali viene presentata domanda completa di installazione, sono assegnati i seguenti punteggi: - per ANZIANITA DI FREQUENZA: punti 10 per ogni edizione; - per ANZIANITA DI DOMANDA punti 1 per ogni edizione I punteggi di cui sopra sono attribuiti a ciascuna attrazione o attività complementare con esclusivo riferimento alla medesima edizione/fiera degli anni precedenti. Ogni categoria ha apposita graduatoria. Le attrazioni novità sono escluse dall'attribuzione di punteggio. Il posteggio riservato alla novità verrà attribuito alla NOVITA ASSOLUTA (attrazione mai stata presente nella piazza nei 10 anni precedenti all edizione di che trattasi) oppure in subordine si procederà al ripescaggio nella NOVITA assente nel parco da più anni negli ultimi 10 anni. 2. Le concessioni verranno rilasciate agli esercenti in base all ordine previsto nella predetta graduatoria, suddivisa in categorie. 3. In caso di parità la precedenza in graduatoria è determinata dall anzianità di appartenenza alla categoria spettacoli viaggianti Art.18 Sostituzioni e rinunce 1. Le eventuali rinunce dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della manifestazione. La rinuncia pervenuta successivamente al predetto termine comporterà il pagamento dell imposta per l occupazione del suolo pubblico ed ogni altro onere previsto per la partecipazione, nonché il mancato riconoscimento dell anzianità di frequenza. 2. L assenza per tre anni consecutivi comporterà l azzeramento dei punteggi di anzianità di frequenza 3. La domanda di sostituzione dell attrazione dovrà essere presentata unitamente alla domanda di partecipazione. 4. La sostituzione dell attrazione, il cui posizionamento dovrà essere assicurato per almeno tre anni, potrà essere accolta solo rispettando tutte le seguenti condizioni: tre anni di partecipazione con lo stesso tipo di attrazione, anche nel caso di sub ingresso,

13 appartenenza alla medesima categoria di attrazione, mantenimento del medesimo ingombro massimo di superficie 5. La domanda di sostituzione in caso di gravi danni subiti dall attrazione a seguito di atti vandalici o per eventi naturali o accidentali, comprovato da dichiarazione della depositeria e/o officina, potrà essere accolta solo allorquando l attrazione in sostituzione, della quale il richiedente deve comprovare la disponibilità, sia della stessa categoria e tipologia ed abbia ingombro compatibile. Qualora non vengano ottemperate le condizioni di cui al presente comma l assenza conseguente comporterà l applicazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Art.19 Subentri 1. In caso di decesso, di cessazione o di cessione dell attività da parte del titolare di un attrazione, il punteggio di anzianità di frequenza e di domanda dalla stessa acquisita sarà interamente riconosciuto agli eredi o a terzi acquirenti dell attività. Qualora a succedere nella conduzione dell attrazione siano più figli o eredi, l ufficio comunale competente riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi causa che designi come titolare della concessione un unico successore. TITOLO IV ALTRI SPETTACOLI VIAGGIANTI Art.20 - Occupazione ed esercizio dell attività 1. Per l installazione e l esercizio di spettacoli viaggianti diversi da quelli previsti nel titolo II e nel titolo III, si applicano le disposizioni di cui al regolamento comunale per la concessione o autorizzazione all utilizzo di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni varie, nonché ogni altra disposizione del caso vigente in materia. Tali spettacoli devono comunque essere esercitati nelle aree comunali individuate ai sensi del precedente art Per il rilascio di licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D n.773 (T.U.L.P.S.) deve essere presentata al Settore competente apposita domanda, unitamente alla documentazione richiesta, almeno 40 giorni prima della prevista installazione. Art.21 - Sanzioni Le infrazioni alle norme del presente regolamento, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell art.16 della L.3 del , comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00 TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art.22 - Norma transitoria

14 1. In fase di prima applicazione verrà redatta graduatoria delle attrazioni e delle attività complementari presenti in organico a risalire dall anno 2004

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