Le cooperative di produzione e lavoro e la figura del socio lavoratore
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le cooperative di produzione e lavoro e la figura del socio lavoratore dal diritto societario ai principali aspetti contabili e giuslavoristici PECULIARITA PROCEDURA AMMISSIONE SOCIO DIRITTO UTILI E RISERVE SOCI COOP. UTILIZZO DEI RISTORNI Mauro Pierro Milano
2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Ammissione Socio:Procedura e Peculiarità
3 Ammissione Socio Si basa sul principio della Porta Aperta : Chiunque abbia i REQUISITI RICHIESTI: Da ciò deriva: - il fatto che non ricorre l obbligo di modificare l atto costitutivo a seguito di ingresso/uscita di soci; - Numero potenzialmente illimitato della compagine sociale. Ma MAI inferiore a 3 soci in caso di componenti Persone Fisiche e nel caso di componente mista Persone Fisiche e Persone Giuridiche. 3
4 Ammissione Socio Requisiti Richiesti: Aspetto da non confondere come diritto soggettivo di ogni cittadino ma come punto d incontro di un interesse comune: Quello di tutti i soci nel perseguire lo scopo comune già individuato e ben definito nell atto costituivo e nell oggetto sociale. Requisiti richiesti che, ai sensi dell art del c.c., devono essere specificati nell atto costituivo con la precisazione che non possono/devono essere ammessi quei soci che esercitano in proprio attività d impresa in concorrenza con quella della cooperativa per la quale si richiede l ammissione. 4
5 Ammissione Socio Unica eccezione: il Consorzio di cooperative ovvero le Banche popolari e di Credito Cooperativo. L atto costitutivo deve certamente prevedere l esclusione di regole di ammissione discriminatorie o non coerenti con lo scopo mutualistico e l attività economica svolta, in ossequio sempre al predetto principio della porta aperta cosi come prevedere la limitazione dell autonomia dell Organo Amministrativo di delinaearne nuove all occorrenza. Requisiti Richiesti possono essere invece richiesti da Leggi Speciali (vd. art. 23 Legge Basevi). 5
6 Ammissione Socio Requisiti Richiesti non soltanto con riferimento allo scopo mutualistico ma anche al tipo dell attività svolta dalla cooperativa: funzionali cioè all attività economica della cooperativa stessa la quale può anche dotarsi,nella compagine sociale, di figure dotate di peculiarità specifiche purchè funzionali al raggiungimento dello scopo sociale. 6
7 Ammissione Socio L acquisto della qualità di socio avviene: - in sede di costituzione; - con la procedura di ammissione. Quest ultima è ben disciplinata dall art del c.c. L ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera dell organo amministrativo a seguito di domanda dell interessato. Se la domanda viene accolta, la delibera di ammissione deve essere comunicata all interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci con la specifica della data di delibera di ammissione e della quota di capitale sottoscritto e versato compreso l eventuale sovrapprezzo. 7
8 Ammissione Socio Qualora non riscontri l organo amministrativo la sussistenza dei requisiti richiesti e/o la cooperativa non necessiti di un nuovo socio(principio della porta aperta?) la domanda viene rigettata e comunicata all interessato entro 60 gg con l indicazione dei motivi del rigetto. L aspirante socio nei 60 gg successivi ha l ulteriore possibilità di richiedere che sia l assemblea a pronunciarsi sulla sua domanda di adesione. Può accadere infatti che la domanda non venga accettata non per mancanza di requisiti ma per l effettiva necessità della cooperativa di ammettere o meno nuovi soci. 8
9 Ammissione Socio Per il nuovo ammesso deve quindi risultare essenziale che nei fatti si verifichi la possibilità, da parte sua, di partecipare al conseguimento dello scopo mutualistico attraverso la reale possibilità di partecipare all attività d impresa. La cooperativa deve infatti garantire la parità di trattamento dei soci cosi come previsto dall art c.c. Tale rispetto è necessario per garantire il conseguimento dello scopo mutualistico e quindi i rapporti stessi istituiti con i soci stessi. 9
10 Ammissione Socio Per questo motivo si può ritenere che il principio della porta aperta (art c.c.) e quello della parita di trattamento (art c.c.) siano elementi essenziali che il legislatore ha voluto ben individuare come costituenti della funzione sociale individuata nella mutualità. Porta Aperta che è anche chiusa: la quota non è trasferibile se non per decisione dell organo amministrativo. Può infatti vigere il divieto statutario cosi come previsto dall art c.6 c.c. 10
11 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Diritto Agli Utili e alle Riserve dei soci cooperatori
12 Diritto agli Utili ed alle Riserve È l art c. 3 c.c. che, nel dettare le norme per la costituzione della società, stabilisce le regole per il diritto agli utili ed alle riserve per i soci cooperatori. L art quater c.c. stabilisce inoltre che il 30% degli utili netti annuali deve essere destinato a riserva legale qualunque sia l ammontare del fondo della riserva stessa;una quota di utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici;l assemblea determina, nel principio di quanto previsto dal 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e del secondo comma. Tale destinazione ed in particolare: regole,modalità di distribuzione degli utili e riserve, variano a seconda che si tratti di cooperative a mutualità prevalente o meno. 12
13 Diritto agli Utili ed alle Riserve Per le cooperative a mutualità prevalente l art c.c. prevede le cooperative nei propri statuti devono stabilire: - -il divieto di distribuzione dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - l obbligo di devoluzione,in caso di scioglimento,dell intero patrimonio sociale,dedotto il solo capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,ai fondi mutualistici. 13
14 Diritto agli Utili ed alle Riserve Per le cooperative a mutualità non prevalente l art quinquies c.c. stabilisce dei limiti alla ripartizione degli utili, limiti motivati,fondamentalmente, dalla volontà del legislatore di impedire che la cooperativa travalichi verso la lucratività propria della società di capitali. Si rimanda quindi al testo del c.c. Il legislatore si pone nell ottica di tutelare l essenza mutualistica imponendo restrizioni nella devoluzione del risultato economico per le prime e definendo la gestione della ripartizione degli utili e delle riserve per le seconde. 14
15 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO L utilizzo dei ristorni
16 L utilizzo dei ristorni Occorre analizzare la differenza che intercorre tra dividendi e ristorni: i dividendi (certamente nelle società di capitali con scopo lucrativo) rappresentano una remunerazione del capitale investito in proporzione alla quota da ciascuno posseduta; i ristorni rappresentano la monetizzazione del rapporto mutualistico e sono corrisposti ai soli soci-lavoratori non in proporzione alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta ma proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici intercorsi. Quindi in proporzione alle retribuzioni percepite, alle tipologie contrattuali esistenti tra soci e cooperativa, ai livelli, etc. E il Regolamento Interno approvato dall assemblea a determi- 16
17 L utilizzo dei ristorni -nare i criteri qualitativi (ad es. ore lavorate, numero di colli lavorati,etc.) e qualitativi (ad es. anzianità di servizio, tipologia contrattuale, etc.). E opportuno qui specificare che il socio è titolare di un diritto oggettivo al ristorno solo a seguito di delibera assembleare, prima solo di diritto potestativo. E infatti l assemblea che decide sia sulle modalità di ripartizione nell atto costitutivo e nel regolamento interno che sulla sua corresponsione. E invece l organo amministrativo a decidere in relazione alla necessità di restituirlo ai soci ovvero a destinarlo ad esigenze patrimoniali e finanziarie della cooperativa stessa. 17
18 L utilizzo dei ristorni L attribuzione dei ristorni dovrà soggiacere ad alcune limitazioni: la prima e data dal pareggio di bilancio la seconda è data dall esigenza di dover garantire la continuità aziendale e la terza è posta dall impossibilità di distribuire ai soci, quali ristorni, i risultati netti che non derivano dall attività posta in essere con i soci stessi. L art sexies c.c. prevede espressamente che le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. 18
19 L utilizzo dei ristorni Lo stesso articolo del codice civile anche a seguito di quanto previsto dalla L.142/2001 prevede altresì che l assemblea possa deliberare la ripartizione tra i soci e l assegnazione a ciascuno di essi mediante: -Corresponsione immediata; -Un attribuzione differita ossia attraverso: un aumento proporzionale delle quota sociali; l emissione di nuove azioni; l emissione di strumenti finanziari; -In forma mista: un mix delle due precedenti. 19
20 L utilizzo dei ristorni Le modalità di attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico possono poi realizzarsi in maniera diretta oppure indiretta: -diretta: viene realizzata mediante un risparmio di spesa(ossia:minor prezzo) per i beni ed i servizi che il socio acquista dalla cooperativa di consumo, oppure mediante una maggiore retribuzione percepita per i servizi che il socio fornisce/cede alla cooperativa di produzione e lavoro; -indiretta: si verifica nel minor prezzo di mercato praticato al socio(cooperativa di consumo) oppure quando viene corrisposta una retribuzione ordinaria e poi vien versata la differenza nella forma di ristorno alla chiusura dell esercizio( cooperativa di produzione e lavoro) 20
21 L utilizzo dei ristorni E opportuno precisare che la l art. 3 comma 2 della L. 142/2001 stabilisce che l assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può decidere di erogare ai soci un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi. Detto limite non può mai essere superato anche nel caso in cui l avanzo documentato di gestione derivante da attività effettuate nei confronti dei soci sia di ammontare superiore. 21
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