Direttore: arch. Tiziana Silvani. D. Lgs. 81/ febbraio CESARCH: Agenti fisici corso per coordinatori 120 ore.

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1 GLI AGENTI FISICI NEI CANTIERI TEMPORANEI Rumore, vibrazioni, microclima, illuminamento Adempimenti normativi alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 81/08 e D. Lgs 106/09. Applicazioni pratiche nei cantieri temporanei e mobili Relatore: Dott. Matteo Mazzali Corso organizzato da: Cesarch Lezione del Direttore del Corso: Arch. Tiziana Silvani D. Lgs. 81/08 Titolo VIII Agenti fisici Allegato 4: requisiti luoghi di lavoro Punto 1.9: Microclima Capo I: Disposizioni generali Capo II: Rumore Illuminamento Capo III: Vibrazioni Allegato 4: Luoghi di lavoro Allegati 5 e 6 Attrezzature Allegato 13: Logistica cantiere Allegato 25: Segnaletica 2 Agenda rumore Il rumore nel contesto del titolo VIII D. Lgs. 81/08 I ruoli del CSP, CSE, DL delle imprese I contenuti minimi del PSC e del POS Il concetto di esposizione al rumore Terminologia (db, Leq(A), LEX8h) I valori limite e le altre novità del testo unico (81/08) La valutazione del rischio Le misure di prevenzione e protezione I Dispositivi di Protezione Uditivi Esempi di calcolo e relazioni tecniche 3

2 OBBLIGHI DEL CP e del CE (artt. 91 e 92) elenco non esaustivo Il CP redige il PSC (art 91 c1 lettera a) Il CE verifica l applicazione (e il rispetto) da parte delle imprese di quanto riportato nel PSC (art. 92 c1 lettera a) Il CE verifica l idoneità del POS ed eventualmente integra il PSC (art. 92 c1 lettera b); Il CE redige il PSC in caso di affidamento d incarico a lavori iniziati (subentro di 2 impresa non prevista inizialmente) 4 Contenuti minimi dei PSC (Allegato XV punto2) c) una relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni con rischi derivanti da: demolizioni sbalzi eccessivi di temperatura esposizione a rumore esposizione a sostanze chimiche Indicazione sui DPI necessari in riferimento alle lavorazioni eventualmente interferenti, ossia ove non è possibile lo sfasamento spaziale o temporale analisi dei rischi di impatto del cantiere verso l esterno (polveri, rumore fumi, fibre, odori, gas inquinanti aerodispersi) 5 Rumore ambientale Impatto acustico: rumore ambientale Legge 447/95 Di competenza Comunale (Legge Regione Lazio n. 18/2001) Art. 17: autorizzazioni Comunali per le attività rumorose temporanee (cantieri richiesta in deroga) Art. 18: Valutazioni di impatto acustico per pubblici esercizi, strade aeroporti discoteche ecc Art 19: Valutazioni previsionali di clima acustico per scuole, ospedali, case di cura, nuovi insediamenti residenziali (da allegare per la richiesta del permesso a costruire) 6

3 Art. 190 c. 5 bis (ex Art 103 Titolo IV): Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (Dal titolo IV al Titolo VIII - dal PSC al POS) L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. 7 Il PSC Nel piano di sicurezza e coordinamento, il coordinatore per la progettazione dovrà aver valutato il rischio rumore aggiuntivo prodotto dalle interferenze tra le lavorazioni, e aver individuato le misure organizzative necessarie ad eliminarlo o ridurlo al minimo, ovvero sfasando le attività lavorative temporalmente o spazialmente, stabilendo le distanze di rispetto tra lavoratori, inserendo pause o soste nell orario di lavoro oppure individuando metodologie di lavoro alternative. 8 Le imprese, il POS e il DL Nel piano operativo di sicurezza, il datore di lavoro dell impresa esecutrice inserirà gli esiti del rapporto di valutazione riguardante il rischio rumore specifico, proprio cioè della sua attività ità d impresa, anche in via previsionale ai sensi dell art 190 comma 5 bis Nota: Le imprese esecutrici devono comunque disporre di una propria valutazione del rumore (con propri rilievi e propri tempi di esposizione o con la procedura semplificata ) allegata al proprio DVR redatto ai sensi dell art. 17 9

4 Valutazioni del rumore preventive: Il PSC e il POS Entrambi i piani vanno elaborati e redatti in ogni caso prima dell inizio delle attività produttive e, poiché intervengono preventivamente, possono utilizzare gli standard riconosciuti dalla Commissione consultiva permanente. Il CSE deve stimare il rumore mentre le imprese devono quantificare il rischio espositivo (avvalendosi di misurazioni e valutazioni del rumore eseguite in precedenza di cui all art. 191) 10 Esecuzione dell opera: il CE Quando il C.E. riceve dall impresa il POS, deve verificare se i dati in esso contenuti relativi alla valutazione delle emissioni sonore di attrezzature, macchine e impianti sono compatibili con quelli utilizzati dal C.P. In caso di diversità, dovrebbe procedere a rieffettuare la stima contenuta nel PSC e, se necessario, ridefinire le misure tecniche e organizzative originariamente previste. 11 Esecuzione dell opera: le imprese Specularmente, anche le imprese esecutrici, dovranno verificare, prima dell avvio delle attività, se le condizioni di lavoro previste nel PSC in quel cantiere specifico sono compatibili con i livellilli di prevenzione eprotezione adottati ti per i propri lavoratori, cioè dovranno verificare la compatibilità della propria valutazione del rischio in quel determinato cantiere 12

5 Contenuti minimi del POS Allegato XV punto f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 13 Articolo 191 Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizionealrumorealdisopradeivalori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; l'informazione e la formazione; il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezioneeperformulareilprogrammadellemisuretecnicheeorganizzativedi cui all'articolo 192, comma Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo. 14 Frequenza rumore bianco Il nostro udito ci permette di percepire suoni con frequenze comprese fra 20 e Hz. I suoni con frequenze inferioriai20hz sono detti infrasuoni mentre quelli superiori ai Hz sono detti ultrasuoni. ESEMPIO FREQUENZE 15

6 Caratteristiche del Rumore I rumori vengono classificati in base alla variabilità del loro livello nel tempo: Rumore costante: quandoillivelloèsemprelostessoooscillain una banda di intensità ridotta (motore di un impianto, getto aria compressa, ecc) Rumore fluttuante: quando il livello varia in modo evidente in base alla discontinuità della lavorazione (fresatura, smerigliatura, piallatura) Rumore impulsivo: quando il livello ha una durata minore di 1 secondo e ripetuto ad intervalli maggiori del secondo (colpi di martello) Rumore ciclico: quando il rumore si ripete sempre con le stesse caratteristiche di emissione ad intervalli di tempo uguali (ingranaggi circolari, impianti) 16 Il Decibel 18 Il Decibel Livelli Oltre ai 140 db si hanno dei danni immediati all apparato uditivo. 19

7 Il Decibel Somma di rumori Ad un raddoppio del numero delle sorgenti di rumore di pari intensità...corrisponde un aumento di 3 db del livello di rumore. 20 Il Decibel Distanza dalla sorgente Ad un raddoppio della distanza dalla sorgente... corrisponde una riduzione di circa 6 db se in campo libero, cioè senza riflessioni dalle pareti. 21 La curva di ponderazione A La curva A è utilizzata per valutare gli effetti del rumore sull uomo. Il livello sonoro in db(a), che si ottiene utilizzando questa curva di ponderazione A, è la grandezza psicoacustica di base, comunemente utilizzata per descrivere i fenomeni sonori in relazione alla loro capacità di produrre un danno uditivo. 22

8 Curve isofoniche 23 Il livello equivalente sonoro L Aeq Livello sonoro di una ipotetica sorgente costante che produrrebbe, nello stesso intervallo di tempo, la stessa energia acustica all orecchio della/e sorgente/i reale/i t2 L Aeq,T = 10 log 10 [1/T t1 [p effa (t)/p o ] 2 dt] [db(a)] 24 Il livello di esposizione (Lex8h) L'articolo 188 definisce: Livello di esposizione giornaliera al rumore L EX,8h : Valore medio nel tempo dei livelli di esposizione al rumore, espresso in db(a), per una giornata lavorativa nominale di 8 ore: L EX,8h = L Aeq, Te Te + 10log T0 = 10log M i= ,1L Aeq, Ti Ti T 0 25

9 LEq db(a) Per valutare l'esposizione al rumore a cui è soggetto il lavoratore, si devono, in primo luogo, misurare i livelli sonori presenti nell'ambiente......in corrispondenza delle varie posizioni di lavoro. 26 Lex 8h A partire dai livelli di rumore rilevati nelle singole posizioni, si calcolano i livelli di esposizione personale (LEx) con l'aiuto di formule matematiche. L'esposizione personale è la quantità di rumore percepita dal lavoratore nell'arco della giornata (otto ore) o della settimana (quaranta ore) lavorativa. Il calcolo viene effettuato tenendo conto dei diversi livelli di rumore cui è esposto nel corso della giornata e dei tempi di esposizione: 90 db(a) per due ore più 75 db(a) per sei ore equivalgono ad 84 db(a) per otto ore. 27 Fattori di rischio: intensità e durata Il rischio uditivo non dipende solo dal livello del rumore al quale siamo esposti (intensità), ma anche dalla durata dell'esposizione al rumore. Anche la frequenza può avere una certa importanza; i suoni acuti, infatti, sono più dannosi di quelli gravi. 28

10 Il fonometro 31 Fonometri integratori e certificati di taratura Conformi alla classe 1 delle IEC 651, IEC 804 (CEI EN e CEI EN 60804: UNI 9432) Tarati annualmente da un centro SIT (Servizio Italiano Taratura, ex D.Lgs. 273/91 o EA, European Cooperation for Accreditation) Calibrati prima e dopo le misure con un calibratore conforme alla classe 1 della IEC 942 (CEI EN 60942: UNI 9432) 32 Le misurazioni 33

11 Articolo 189 Valori limite di esposizione e valori di azione I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliero al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: valori limite di esposizione: L EX,8h = 87 db(a) e p peak = 200 Pa (140 db(c) ref. 20 mpa);, p valori superiori di azione: L EX,8h = 85 db(a) e p peak = 140 Pa (137 db(c) ref. 20 mpa); valori inferiori di azione: L EX,8h = 80 db(a) e p peak = 112 Pa (135 db(c) ref. 20 mpa). 34 Articolo 190 Valutazione del rischio 37 Articolo 190 Valutazione del rischio 38

12 Obblighi relativi alle diverse fasce di rischio L EX, 8h minore di 80 db(a) Situazione Tipo di obbligo valutare il rischio redigere il documento di valutazione Indipendentemente dal livello di rischio e, quindi, anche sotto gli 80 db(a) o i 135 db(c) picco effettuare la valutazione con cadenza almeno quadriennale far effettuare la valutazione da personale adeguatamente qualificato aggiornare la valutazione nel caso di notevoli mutamenti produttivi eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo informare il medico competente sui risultati della valutazione del rischio consultare preventivamente e tempestivamente il RLS 39 Obblighi relativi alle diverse fasce di rischio LEX, 8h compreso fra 80 e 85 db(a) Situazione Tipo di obbligo misurare i livelli di esposizione al rumore misurare con metodi e apparecchiature adatte fornire DPI uditivi adeguati Oltre gli 80 db(a) o 135 db(c) picco scegliere i DPI uditivi previa consultazione dei RLS/lavoratori verificare l'efficacia dei DPI uditivi garantire la formazione e l'informazione dei lavoratori garantire la sorveglianza sanitaria se richiesta dai lavoratori o dal medico competente 40 Obblighi relativi alle diverse fasce di rischio LEX, 8h compreso fra 85 e 87 db(a) Situazione Tipo di obbligo Obbligo di utilizzo dei DPI Oltre gli 85 db(a) o sorvegliare i lavoratori affinché usino i DPI uditivi 137 db(c) picco garantire comunque la sorveglianza sanitaria ai lavoratori Obbligo di delimitazione e limitazione di accesso ai luoghi di lavoro Attuare il programma volto alla riduzione del rumore (art 192 comma 2) 41

13 Obblighi relativi alle diverse fasce di rischio LEX,8h maggiore di 87 db(a) Situazione Tipo di obbligo Oltre gli 87 db(a) o 140 db(c) picco adottare misure immediate per rientrare al di sotto dei VLE, per individuarne le cause ed evitare che il superamento si ripeta 42 DPI uditivi / Tipologie 1) Inserti auricolari: premodellati-preformati malleabili espandibili 2) Inserti semiauricolari (archetti) 3) Cuffie 43 Mezzi individuali di protezione 44

14 VALUTAZIONI SENZA MISURAZIONI il D.Lgs. 81/08 ammette la possibilità di non ricorrere a misurazioni, qualora si possa fondatamente ritenere che i livelli di esposizione personali a rumore (LEx) non superino gli 80 db(a). Per decidere sul non superamento o meno degli 80 db(a) di LEx, il datore di lavoro deve utilizzare dei criteri da riportare nel Rapporto di Valutazione 45 VALUTAZIONI SENZA MISURAZIONI CRITERI DA RIPORTARE NEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE i risultati di misurazioni, anche estemporanee; i risultati di precedenti misurazioni; la disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso; i confronti onti con situazioni ioni analoghe; la manifesta assenza di fonti di rumorosità significative i dati di Letteratura; 46 Dati di letteratura (Tabella ISPESL) 47

15 RELAZIONI TECNICHE Esempio relazione tecnica rischio rumore (art. 191) per impresa edile Esempio di relazione per attività temporanee (richiesta in deroga) Esempio di relazione previsionale di impatto acustico Esempio di relazione previsionale di clima acustico Formule per calcoli 48 D. Lgs. 81/08 Titolo VIII Agenti fisici Allegato 4: requisiti luoghi di lavoro Capo I: Disposizioni generali Capo II: Rumore Capo III: Vibrazioni Punto 1.9: Microclima Punto 1.10 Illuminazione 49 Articolo 200 definizioni a) vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio (HAV Hand Arm Vibration): le vibrazioni meccaniche che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari (utensili vibranti o contatto con attrezzature sottoposte a vibrazioni o impatti); 50

16 Articolo 200 definizioni b) vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBW Whole Body Vibration): le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide (lavorazioni a bordo di mezzi di trasporto, in agricoltura ecc); 51 Articolo 201 Valori limite di esposizione e valori d'azione a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: valore limite giornaliero: A(8)=5 m/s 2 ; periodi brevi=20 m/s 2 ; valore d'azione giornaliero: A(8)=2,5 m/s 2. b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: valore limite giornaliero: A(8)=1,0 m/s 2 ; periodi brevi=1,5 m/s 2 ; valore d'azione giornaliero A(8)=0,5 m/s Articolo 203 Misure di prevenzione e protezione a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità 60

17 DPI Tra i DPI rientrano a pieno titolo i guanti certificati "anti-vibrazioni" ai sensi della norma EN ISO (1996). I guanti anti-vibrazioni sono utili ai fini di evitare l'effetto di amplificazione della vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i livelli di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati. Altro scopo importante dei guanti è quello di tenere le mani calde ed asciutte, il che può contribuire a limitare alcuni effetti nocivi indotti dalle vibrazioni. 61 DPI Livelli di protezione minimi ottenibili dai guanti antivibrazione stimati per alcune tipologie di utensili Attenuazione attesa delle vibrazioni Tipologia di utensile (%) Utensili di tipo percussorio < 10% Scalpellatori e Scrostatori, Rivettatori < 10% Martelli Perforatori < 10% Martelli Demolitori e Picconatori < 10% Trapani a percussione < 10% Avvitatori ad impulso < 10% Martelli Sabbiatori < 10% Cesoie e Roditrici per metalli < 10% Martelli piccoli scrostatori < 10% Utensili di tipo rotativo Levigatrici orbitali e roto-orbitali 40% - 60% Seghe circolari e seghetti alternativi 10% - 20% Smerigliatrici angolari e assiali 40% - 60% Motoseghe 10% - 20% Decespugliatori 10% - 20% 62 Esempi di relazioni tecniche 63

18 D. Lgs. 81/08 Titolo VIII Agenti fisici Allegato 4: requisiti luoghi di lavoro Capo I: Disposizioni generali Capo II: Rumore Capo III: Vibrazioni Punto 1.9: Microclima 64 Microclima: definizione il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a parametri individuali quali l attività metabolica e l abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l ambiente stesso e gli individui che vi operano. 66 Ambienti di lavoro Ambienti moderati: presentano condizioni microclimatiche omogenee con temperature non eccessive ed attività fisica modesta (Esempio: ambiente di ufficio Rischio: discomfort termico) Ambienti severi: presentano condizioni microclimatiche estreme (Ambienti severi indoor: forni fusori, celle frigo - all aperto: agricoltura, edilizia, manutenzione strade Rischio: Stress termico) 69

19 Stress da caldo Ambiente severo caldo: Rischio: colpo di calore Indici di valutazione: WBGT Norma UNI EN 27243:1996 (temperatura del bulbo umido e del globotermometro) PHS Norma UNI EN ISO 7933:2005 (stress da calore previsto) 70 Stress da freddo Ambiente severo freddo Rischio: ipotermia Indici di valutazione: IREQ Norma UNI EN ISO 11079:2001 (isolamento richiesto) 71 Comfort climatico Ambiente moderato Rischio: stato di discomfort (genera disagio e diminuisce la performance lavorativa) Omotermia S=0 Indici di valutazione da norma UNI EN ISO 7730:2006 (Indici di Fanger PMV e PPD) 72

20 Ambienti termici Ambiente severo caldo: WBGT - PHS Ambiente moderato 7730:2006: PMV - PPD Ambiente severo freddo Indice IREQ 73 Fonti normative Richiamo a concetti generici di benessere e tutela della salute (Costituzione, art c.p. ecc.) Assenza di indicazioni precise su temperatura, umidità, ricambi d aria, misure organizzative, DPI, ecc. Presenza di norme per settori particolari (gallerie, miniere ecc.) 74 D. Lgs. 81/08 Allegato 4 punto 1.9: Microclima 1.9.2: Temperatura dei locali La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali Le finestre, Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. 75

21 Dalla legge alla norma tecnica La norma tecnica diventa legge La legge non prevede valori numerici La giurisprudenza dice che una norma tecnica fa da riferimento 77 Lavori in sotterraneo: DPR 320/1956 Art. 33: Limitazione della temperatura in sotterraneo 1. La temperatura dei posti di lavoro sotterranei deve essere contenuta, per mezzo della ventilazione e, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto del limite massimo di 30 gradi centigradi del termometro asciutto o di 25 gradi centigradi del termometro bagnato. 2. Qualora non sia possibile mantenere la temperatura entro i limiti sopraindicati, il normale lavoro può essere continuato a condizione che la permanenza dei lavoratori ato in sotterraneo non si pol prolunghi oltre le 6 oe ore al giorno, se la temperatura non superi i 35 gradi centigradi a termometro asciutto o i 30 gradi centigradi a termometro bagnato. 3. A temperature superiori ai limiti indicati al comma precedente sono consentiti soltanto lavori urgenti di emergenza diretti a scongiurare pericoli o lavori relativi ad operazioni di salvataggio. In tale caso il personale addetto deve essere impiegato secondo orari e turni adeguati alle particolari condizioni contingenti. 78 Cave e miniere: DPR 128/1959 Art. da 282 a 285: temperature di lavoro.vengono fissati dei valori limite. In estrema sintesi sono definite una temperatura massima di C considerata compatibile con l'esecuzione di attività della durata di 8 h/giorno ed è invece vietata la normale attività al superamento dei 35 C. 79

22 Stress da calore effetti sulla salute Tentativi di termoregolazione per dissipare calore (vasodilatazione, sudorazione, diminuzione della produzione di calore). Falliti questi inizia: - Instabilità del sistema cardio-circolatorio (edema, sincope da calore, collasso) - Squilibri idro-elettrici (esaurimento da calore con perdita di Sali causa di spossatezza, vertigini, nausea, vomito, cefalea e crampi da calore) Colpo di calore (cefalea, vertigini, i i astenia, incoordinazione i motoria e disturbi addominali) con perdita di coscienza Delirio e coma intorno ai 40,5 C Danneggiamento di organi quali cervello, fegato e reni fino alla morte per temperature superiori a 42,5 C 80 Stress da calore misure di prevenzione Nei lavori svolti in pieno sole nella stagione estiva è necessario Individuare le lavorazioni a maggior rischio (es. lavori in altezza) per le quali: - Prevedere eventuali misure per la verifica del WBGT - Evitare per quanto possibile l esposizione diretta ai raggi solari durante le lavorazioni (interposizione di barriere, tettoie, copricapo oggi divenuto DPI ai sensi dell allegato VIII) - prevedere la somministrazione di abbondanti liquidi ai lavoratori (acqua e Sali minerali) per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione - Prevedere adeguati tempi di pausa in ambienti freschi e ventilati. I tempi di pausa possono essere decisi in relazione ai valori di WBGT rilevati - Evitare gli sbalzi termici 81 Stress da calore misure di prevenzione intervenire sul vestiario degli addetti, adeguandone le caratteristiche di isolamento termico e di permeabilità al vapore d acqua alle circostanze ambientali. Adeguati programmi di formazione e informazione Sorveglianza sanitaria per individuare i soggetti maggiormente sensibili 82

23 Stress da caldo: WBGT L indice WBGT viene calcolato mediante le equazioni WBGT = 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 ta (ambienti soleggiati) WBGT = 0,7 tnw + 0,3 tg (2.5) (ambienti non soleggiati) che vanno utilizzate rispettivamente per ambienti soleggiati e non soleggiati, ed i simboli tnw e tg identificano rispettivamente la temperatura di bulbo umido a ventilazione naturale e la temperatura di globotermometro. 83 Stress da caldo: WBGT Valori limite del WBGT per classi di attività metabolica M e per soggetti acclimatati e non. 84 Stress da caldo: WBGT Temperature percepite e Ur T ( C) U.R. (%) Sensazione e capacità lavorativa 40 Massimo benessere Benessere a riposo 91 Fatica e depressione 20 Nessun malessere 65 Malessere Riposo necessario 100 Impossibile il lavoro pesante 25 Nessun malessere Poche possibilità di lavoro continuo 65 Impossibile il lavoro pesante 85

24 Stress da freddo effetti sulla salute Tentativi di termoregolazione per ridurre le dispersioni di calore come la vasocostrizione (orripilazione o pelle d oca ), produzione di calore (tremore, brividi, aumento del tono muscolare), falliti i quali inizia: - Ipotermia: abbassamento della temperatura corporea con sonnolenza, riduzione della vigilanza e della capacità decisionale, perdita di coscienza, arresto cardiaco, coma - Lesioni locali da freddo: congelamento dei tessuti con fenomeni tromboticiocclusivi e cancrena 86 Stress da freddo misure di prevenzione Nei lavori svolti all aperto nella stagione invernale necessario Individuare le lavorazioni a maggior rischio (es. lavori statici con scarsa attività metabolica) per le quali: - Prevedere un abbigliamento protettivo (in questi casi da considerare DPI a tutti gli effetti) - Prevedere periodi di riposo in ambienti amicroclima controllato t (box/uffici/cabine i/ bi di riposo) - Evitare gli sbalzi termici - Informazione e formazione - Controlli sanitari per i soggetti più sensibili 87 Misura generalità La valutazione del microclima richiede la determinazione di: Parametri oggettivi (legati all ambiente) Parametri soggettivi (legati all individuo) 88

25 Parametri oggettivi Grandezze fondamentali dell ambiente: Temperatura dell aria (Ta) Temperatura media radiante (Tr) Umidità relativa (U%) Velocità dell aria (Va) 89 Centralina microclimatica Apparecchiatura dotata di più ingressi per acquisire i diversi parametri in parallelo. 90 Parametri soggettivi Grandezze legate all individuo: Dispendio energetico metabolico (M) Resistenza termica del vestiario (Iclo) Rendimento meccanico del lavoro svolto (η) 91

26 D. Lgs. 81/08 Titolo VIII Agenti fisici Illuminamento Allegato 4: Luoghi di lavoro Allegati 5 e 6 Attrezzature Allegato 13: Logistica cantiere Allegato 25: Segnaletica 92 Illuminazione dei luoghi di lavoro La luce influenza la capacità di portare a termine un compito lavorativo. La luce di per sé raramente costituisce un rischio diretto ma spesso aumenta altri rischi presenti in ambiente di lavoro, come il rischio infortunistico In alcuni casi una adeguata illuminazione costituisce una misura di estrema importanza (illuminazione di emergenza) 93 D. Lgs 81/08: Allegato 4 Luoghi di lavoro Punto Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico Punto Gli impianti di illuminazione deilocalidilavoroedelleviedicircolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori Punto I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Punto Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. 94

27 D. Lgs 81/08 : requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro Allegato 5 Punto 7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare. 96 D. Lgs 81/08 : uso di attrezzature di lavoro Allegato 6 Punto Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. Punto Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione 97 D. Lgs 81/08 : Logistica di cantiere Allegato 13 Punto 5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione Punto 5.1. Non devono o avere aeeate altezzaa netta interna inferiore e a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale. 98

28 D. Lgs 81/08 : Cartelli segnaletici Allegato 25 Punto 2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 99 Illuminamento (UNI ) Zone di circolazione generali in posti di lavoro in esterno 105 Illuminamento (UNI ) 106

29 Illuminamento (UNI ) 107

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