AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

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1 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Approvato con deliberazione n. 46 del 20/01/2012 1

2 PREMESSA Il presente Regolamento, emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 28 del CCNL 08/06/2000, definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell Area Medica e Veterinaria, sulla base di quanto previsto dagli artt. 27, 28 e 29 del CCNL 08/06/2000 con le integrazioni di cui all'art. 24 del CCNL 03/11/2005 e all'art. 6 del CCNL 17/10/2008, nonché delle linee di indirizzo dettate dall'assessorato Regionale della Sanità con D.A. n /09 del 4 settembre ART. 1 TIPOLOGIE DI INCARICHI Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. 502/92 e smi, e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti delle strutture stabilite nell'atto Aziendale di cui all'art. 3, comma l-bis del decreto legislativo n. 229/99, giusto art. 27 del vigente C.C.N.L.8/6/2000 dell' Area della Dirigenza medica e veterinaria, gli incarichi dirigenziali fanno riferimento a due diverse tipologie di attività, quella professionale e quella gestionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente. Gli incarichi professionali si distinguono in professionali di base e di alta professionalità, mentre quelli gestionali si distinguono per il riferimento a strutture semplici e strutture complesse. In base alla distinzione di cui al comma precedente, vengono individuate quattro tipologie di incarichi, conferibili ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del CCNL 08/06/2000, richiamato dall' art. 6 del CCNL 17 ottobre 2008, nonché dell' art. 4 del CCNL 6 maggio 2010 e visto l'art. 48 dell' Atto aziendale di questa ASP: - incarichi di direzione di struttura complessa; - incarichi di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale e struttura semplice a valenza interna all' U.O.C. cui afferiscono; - incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, ai sensi dell' art. 27, comma 1, lett.c) ; - incarichi dirigenziali di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di attività, ai sensi dell art. 27, comma 1, lett.d). Le procedure per la determinazione della graduazione delle suddette funzioni dirigenziali sono disciplinate dall'apposito Regolamento aziendale. ART. 2 INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA Per incarichi di direzione di struttura complessa, di cui all'art.27, comma 1, lettera a) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate come tali dall'atto Aziendale. 2

3 Le strutture complesse di ruolo sanitario con posti letto sono costituite dal responsabile e da almeno altri quattro dirigenti con il principale impegno lavorativo nella struttura stessa. Le strutture complesse sanitarie senza posti letto sono costituite dal responsabile e da almeno altri tre dirigenti con principale impegno lavorativo nella struttura stessa, salvo deroghe autorizzate dall'assessorato della salute sulla base di evidenti necessità di tipo assistenziale o organizzative. I relativi incarichi sono conferiti con le procedure previste dal DPR n. 484/1997, nonché, per il Coordinatore Sanitario dell'area Territoriale e i Coordinatori Sanitari dei Distretti Ospedalieri e del Distretto Integrato del Calatino, con le modalità previste dalla L.R. n.5 del 14/04/2009, dai Decreti Assessoriali e dalle direttive regionali. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti, con le procedure previste dall'art. 17 bis del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse afferenti al Dipartimento, tenuto conto delle capacità gestionali e organizzative e della possibilità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento, nonché degli eventuali precedenti incarichi ricoperti in aziende sanitarie, di Direttore Generale o di Direttore Sanitario. Per l incarico di funzione di Direttore di Dipartimento, non è previsto un posto in dotazione organica, ma lo stesso è regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali, come incarico di struttura complessa. Il Direttore di Dipartimento è nominato, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario e il Comitato di Dipartimento, ove costituito, per un periodo di tre anni. L'incarico è rinnovabile, una sola volta, previa verifica dei risultati ottenuti ed è esercitato, in caso di Dipartimento strutturale, in maniera esclusiva. I Direttori di Dipartimento percepiscono l'indennità dipartimentale, di cui all'art. 39, comma 9, del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall' art. 4, comma 4, del CCNL del integrativo del CCNL del , nella misura stabilita dalla Direzione aziendale e dal Regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali. L'incarico di Direttore di Distretto Sanitario è conferito con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, a dirigenti in possesso dei requisiti speciali previsti dall'art. 3 sexies del D.Lgs.n.502/1992, secondo le direttive regionali e ha durata quinquennale. Il Coordinatore Sanitario dell'area Territoriale e i Coordinatori Sanitari dei Distretti Ospedalieri e del Distretto Integrato del Calatino sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, con provvedimento motivato, tra i dirigenti già preposti a posizioni apicali (Dirigenti di struttura complessa), dell' area sanitaria. Gli stessi mantengono la titolarità della struttura cui sono preposti, ma non le relative funzioni. L' incarico ha durata triennale, con possibilità di rinnovo, per una durata massima di sei anni.. Per gli incarichi di funzioni di Coordinatore Sanitario dell Area Territoriale, dei Distretti Ospedalieri e del Distretto Integrato del Calatino, non sono previsti posti in dotazione organica, ma gli stessi sono regolarmente pesati in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali. I Coordinatori Sanitari dell'area Territoriale, dei Distretti Ospedalieri e del Distretto Integrato del Calatino, percepiscono l'indennità di cui all'art. 39, comma 9, del CCNL , così come 3

4 modificato dall' art. 4 comma 4 del CCNL del integrativo del CCNL del , nella misura stabilita dalla Direzione aziendale e dal Regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali. ART. 3 INCARICHI DI RESPONSABILITA' DI STRUTTURA SEMPLICE Per incarichi di direzione di struttura semplice, di cui all'art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate come tali dal Direttore Generale, tenendo conto che le UU.OO.SS. devono essere composte dal responsabile e da almeno due dirigenti con principale impegno lavorativo nelle strutture stesse. Essi possono essere affidati ai dirigenti che, dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità. Gli incarichi dirigenziali di struttura semplice sono conferiti, nei limiti del numero stabilito, dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, su proposta scritta e motivata del Responsabile della struttura di appartenenza e, nel caso di U.O.S. a valenza dipartimentale, del Direttore del Dipartimento di afferenza. L'incarico di direzione di struttura semplice, ed in particolare quella dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. ART. 4 INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata si intendono quelli di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c del CCNL 08/06/2000, conferibili ai dirigenti con più di cinque anni di attività, che erogano prestazioni quali-quantitative che necessitano di particolari competenze tecnicoprofessionali, esercitate con precisi ambiti di autonomia e corresponsabilità, seppur nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità. Tali incarichi sono affidati previa valutazione positiva del competente Collegio Tecnico e sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, su proposta scritta e motivata del Responsabile della struttura di appartenenza, previa valutazione dei curricula degli interessati. L'incarico di natura professionale elevata prevede in modo prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, responsabilità tecnico-specialistiche. 4

5 ART. 5 INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE DI BASE Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base, di cui all'art. 27 comma 1 lettera d) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza. Ai dirigenti neo assunti, decorso il periodo di prova, fino al compimento dei cinque anni di attività, sono conferibili esclusivamente tali tipologie di incarichi, con ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura di appartenenza, dove il dirigente svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28 del CCNL 08/06/2000. ART. 6 PRINCIPI E CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE O DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA Gli incarichi di struttura semplice e di natura professionale elevata, sono attribuiti dal Direttore Generale, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza (Dipartimento o U.O.C. ) cui l'incarico afferisce, ai dirigenti appartenenti alla U.O. interessata. L affidamento degli incarichi avviene tenendo conto: a) delle valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico; b) della valutazione del Nucleo di valutazione/organismo Indipendente di valutazione sulla performance individuale del dipendente; c) della natura e caratteristiche dell' incarico da conferire; d) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; e) dell'area e disciplina di appartenenza; f) delle attitudini, competenze e capacità professionali del singolo dirigente con particolare riferimento al potenziale di crescita, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina oggetto dell'incarico che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; g) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati; h) degli incarichi precedentemente ricoperti; i) del criterio della rotazione ove applicabile; j) della produzione scientifica attinente l area professionale di appartenenza, 5

6 k) che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali, non si applica l'art.2103 comma 1 del Codice Civile. ART. 7 AFFIDAMENTO DI INCARICO DIVERSO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE A seguito dei processi di ristrutturazione aziendale, ai dirigenti può essere attribuito un diverso incarico, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 24, comma l0 del CCNL del 2005 e delle vigenti disposizioni regionali. In tale fattispecie, nel caso di non conferma dell'incarico precedentemente svolto, al dirigente, valutato positivamente, deve essere affidato, ove possibile, un incarico di pari valore economico di quello ricoperto, ai sensi dell' art 39 comma 8 del CCNL , sino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale vigente al momento della ristrutturazione. Quanto sopra fermo restando il rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa e, in particolare, nelle disposizioni del D. L.vo n. 165/2001, nel testo modificato dal D.L.vo n. 150/2009, nonché di quelle rilevanti in materia di incarichi dirigenziali contenute nell art. 9, comma 32, della legge n. 122/2010. ART. 8 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER CONFERIMENTO INCARICO Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 13 del C.C.N.L. 08/06/2000. Nel contratto verranno indicati: a) il tipo di incarico affidato; b) la durata dell' incarico; c) il valore economico attribuito all' incarico con la conseguente retribuzione di posizione; d) gli obiettivi da raggiungere; e) le risorse affidate; f) la periodicità delle verifiche obbligatorie; g) le conseguenze connesse ad una eventuale valutazione negativa da parte degli organismi di verifica. La mancata sottoscrizione del contratto individuale da parte del dirigente, entro il termine massimo di trenta giorni, salvo diversa proroga stabilita dalle parti, comporterà il non affidamento dell'incarico e, in mancanza della possibilità di affidamento di altro incarico dirigenziale disponibile e solo dopo che l'azienda avrà esperito ogni tentativo utile previsto dal contratto, la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso. ART. 9 DURATA DEGLI INCARICHI Fermo restando il limite massimo e invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, e richiamato quanto previsto in relazione alla durata degli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Coordinatore Sanitario e Amministrativo dal precedente articolo n.2, gli incarichi dirigenziali hanno la seguente durata stabilita all'atto del conferimento, con facoltà di rinnovo: a) incarichi di struttura complessa: 5 anni; b) incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni; 6

7 c) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera c : da 3 a 5 anni; d) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera d : da 3 a 5 anni. ART. l0 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore del Dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente di struttura complessa da lui stesso individuato con cadenza annuale entro il 31 gennaio. In caso di assenza per i motivi di cui sopra da parte del Direttore di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente appartenente alla stessa struttura, indicato all'inizio di ciascun anno entro ii 31 gennaio dal responsabile stesso, avvalendosi dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di una struttura semplice, ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di dirigenti di strutture semplici a valenza dipartimentale. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione, da conferire entro 30 giorni, è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DD.PP.RR. n. 483/97 e 484/97 ovvero dell art. 17 bis del D.L.vo n. 502/92, comunque per un periodo fino a sei mesi, eventualmente prorogabili sino a dodici. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti sopra indicati sia dovuta a fruizione di un'aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale, ovvero di direttore sanitario presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, l'incarico di sostituzione, da conferire entro 30 giorni, viene affidato per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi, non rinnovabile, per provvedere all'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa. La disciplina dell incarico conferito è quella prevista dall art.15 e seguenti del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i. e dal vigente CCNL per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato alla sostituzione non viene corrisposto nessun emolumento aggiuntivo per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente sostituto di un responsabile di struttura complessa o semplice, compete, per tutta la durata della sostituzione, una indennità mensile prevista dall'art. 18 del CCNL 08/06/2000. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano ad ogni periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può quindi essere corrisposta anche per periodi frazionati. Alla corresponsione della indennità si provvede con le risorse del fondo di posizione. Nei casi in cui l'azienda non può far ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, la struttura, temporaneamente priva di titolare, può essere affidata "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente tipologia d'incarico. In tal caso la maggiore attività sarà riconosciuta nell ambito della retribuzione di risultato della struttura temporaneamente ricoperta, nel rispetto delle procedure a tal fine previste. Il conferimento dell incarico di sostituzione ad interim avviene con provvedimento del Direttore Generale, secondo la sopra indicata disciplina. 7

8 ART. 11 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E PREVISIONE DI POSTI IN PIANTA ORGANICA Tutti gli incarichi, a qualunque titolo, possono essere conferiti solo in presenza della previsione del corrispondente posto nella dotazione organica vigente con la sole eccezioni dei Direttori di Dipartimento e dei Coordinatori Sanitari dell'area Territoriale, dei Distretti Ospedalieri e del Distretto Integrato del Calatino. ART. 12 VERIFICA E VALUTAZIONE Gli organismi di verifica dei dirigenti sono il Collegio Tecnico e l'organismo Indipendente di Valutazione. Per le procedure e modalità di valutazione si rinvia alle disposizioni contrattuali e agli appositi regolamenti aziendali. ART. 13 CONFERMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI La conferma degli incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, con le modalità previste nei contratti di lavoro e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari vigenti. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico, costituisce condizione indispensabile per la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto o per l'affidamento di diverso incarico previo consenso dell'interessato, su proposta, scritta e motivata, del responsabile della struttura di appartenenza. Tuttavia, l'esito positivo della valutazione può non comportare la conferma dell'incarico nei casi previsti dall'art.7 del presente Regolamento. ART. 14 REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del vigente C.C.N.L. L accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia. La revoca dell incarico, ovvero l affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL del 2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell azienda ai sensi dell art. 36 del CCNL 5/12/

9 ART.I5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice (art.2-septies legge n.138/2004 ). Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice, ai sensi dell'art. 20, comma l, lettera f, punto 18- bis, della legge n.488/1999. Non è consentito l'affidamento di un incarico di struttura complessa ovvero semplice ai dirigenti che fruiscono del regime di lavoro ad impegno ridotto. Le previsioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano ai dirigenti in distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta al 50% sulla base di quanto disposto dall'art.7 comma 4 del CCNQ del 07/08/1998 e s.m.i. ART. 16 NORME FINALI Gli incarichi dirigenziali, conferiti successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento e al di fuori delle norme e procedure dello stesso o in contrasto con la normativa vigente, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria nonchè alla legislazione nazionale e regionale. 9

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