Definizione della controversia: XXXXXXX TELECOM ITALIA XX

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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 60 del 12 novembre 2014 OGGETTO n. 3/m Definizione della controversia: XXXXXXX TELECOM ITALIA XX Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli x x x Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini x x Presidente: Mario Capanna Estensore: Sabrina di Cola Il Verbalizzante: Monica Cappelli

2 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXX TELECOM ITALIA XX VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 30 ottobre 2012-prot. n. XXX con la quale l'istante XXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in XXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia XX; VISTA la nota datata 30/11/2012 -prot.n. XXX - con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti; VISTA la nota difensiva di Telecom Italia, pervenuta in data 09/01/2013 prot. n. XXX; VISTA la nota di replica dell'istante pervenuta in data 10/01/2013 prot. n. XXX; VISTA la nota 27/03/2013 prot. XXX con la quale il responsabile del procedimento, a seguito di richiesta dell'operatore ha fissato l'udienza di discussione per il 15/04/2013 con esito negativo; VISTA la nota integrativa dell'istante 14/03/2014 prot. n. XXX, la nota integrativa 09/05/2014 prot. n. XXX, la nota integrativa 15/10/2014 prot. n. XXX; VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo di conciliazione (UG n. XX/2012); VISTA la relazione del responsabile del procedimento e la proposta del Dirigente del Servizio; VISTA la nota integrativa dell'istante 03/11/2014 prot. n. XXX; UDITA la relazione del Consigliere Delegato; CONSIDERATO 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-In via preliminare, ai sensi dell'art. 16, 2 comma, del Regolamento, vanno dichiarate irricevibili le note integrative della società istante e la documentazione alle medesime allegate, pervenute il 14/03/2014 prot. n. XXX, il 09/05/2014 prot. n. XXX, il 15/10/2014 prot. n. XXX, e il 03/11/2014 prot. n. XXX,oltre il termine istruttorio perentorio del 21/01/2013 fissato dal responsabile del procedimento. 1.2-L' istante XXXXXX nei propri scritti difensivi istanza prot. n. XXX, note difensive prot. n. XXX, memorie di replica 10/01/2013- in sintesi rappresenta quanto segue:

4 a) di essere storicamente cliente della Telecom italia XX con contratto di tipo affari per i servizi voce e connettività; b) che per il servizio rete-connettività Telecom ha da sempre fornito un servizio poco affidabile; c) che a causa di continui disservizi nel 2008, il referente Telecom sig. Mario Landi, ha proposto alla suddetta società l'attivazione di due servizi HDSL LIBERTY identici, con doppio addebito dei canoni, per la sede di Montefalco, di cui: il numero XXXXX doveva essere usato come collegamento principale ed il numero XXXXXX come linea di backup in caso di problemi con l'hdsl principale; c) che il costo per tali servizi era pari a circa ,00 annuali; d) che le due linee HDSL sin dall'inizio non erano rispondenti alle condizioni tecniche sottoscritte, creando notevoli disagi a causa di continue cadute di linea che, negli ultimi 12 mesi ad oggi (30/10/2012), erano sempre più frequenti. L'istante riporta l'elenco dei ticket aperti a causa dei guasti subiti da giugno 2011 a settembre 2012, indicando in maniera specifica le utenze interessate, affermando che il ripristino delle linee HDSL non e' mai avvenuto mai prima delle 36 ore e che la linea XXXXXX risulta non funzionante dal 06/09/2012. L'istante afferma che spesso la linea di backup che dovrebbe essere utilizzata quando il collegamento principale è guasto, non funzioni per le stesse motivazioni dell'altra linea HDSL. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di Telecom Italia: 1) il rimborso dei canoni sostenuti per uno dei due collegamenti per gli ultimi quattro anni per un importo di ,36+iva 2) un indennizzo di 1.200, L'operatore Telecom Italia, in sintesi, nella memoria 09/01/2013 Prot. XXX rappresenta quanto segue: a) il cliente si trova in una zona morfologicamente critica, soggetta ad eventuali malfunzionamenti dipendenti da fattori (caso fortuito/forza maggiore) estranei alla condotta della società telefonica ed inevitabili; b)telecom ha sempre fornito e garantito un servizio efficiente intervendo, ove segnalato, tempestivamente per risolvere eventuali problematiche nei tempi minimi necessari per far fronte alle difficoltà tecniche causate da fattori terzi e comunque entro i termini previsti dalle condizioni generali di abbonamento e a proprie spese; c) l'impianto viene monitorato e manutenuto frequentemente dalla società telefonica, ad ulteriore comprova che eventuali problematiche sono causate esclusivamente da fattori estranei, non dipendenti da Telecom ;

5 d) l'istante erroneamente individua dei periodi in cui vi sarebbero state delle problematiche, senza fornirne prova; e) per il servizio HDSL non risulta pervenuta alcuna richiesta di cessazione relativamente ai due collegamenti, quindi risultano entrambi ancora attivi; d) non risultano pagate le fatture relative al 5 e 6 bimestre 2012 e quelle successivamente emesse/in emissione per i servizi offerti ed ancora attivi. Pertanto non può addebitarsi alcuna responsabilità alla società telefonica. f) Telecom, in vista di una particolare attenzione nei confronti del ricorrente, ha provveduto ad effettuare un analisi tecnica specifica per tentare di individuare una soluzione ai problemi di collegamento lamentati dall'istante e di contrastare l'insorgere di disservizi dovuti a fattori terzi. g) all'esito di tale analisi tecnica, effettuata tramite l'ausilio di personale specialista sul luogo e senza riconoscimento di responsabilità ma al solo fine di addivenire ad una definizione bonaria della controversia propone: 1) la cessazione della linea XXXXX (attiva dal 03/02/2009) che potrebbe generare un sovraccarico della rete in cui insiste la linea principale XXXXXX esponendola ad eventuali disservizi causati da fattori terzi; 2) per il futuro sulla linea XXXXX potrebbe essere installato un nuovo collegamento di tipo ADSL, anche se di fascia bassa e meno costoso, che l'istante può concordare con il settore commerciale; 3) a definizione della controversia l'operatore si dichiara disponibile a valutare in sede di udienza e solo in caso di accettazione da parte del cliente, di offrire un parziale ristoro da concordare, in tale sede, che controparte non abbia più nulla a pretendere e si impegni a pagare gli importi per le fatture rimaste scoperte. Sulla base di detta rappresentazione Telecom Italia chiede: la fissazione dell'udienza di discussione per addivenire ad un accordo bonario; in difetto di accordo: dichiarare infondata l'istanza presentata dal ricorrente, rigettare le richieste dell'utente con condanna dell'istante al pagamento delle fatture rimaste scoperte e al rimborso delle spese di procedura A seguito del deposito delle memorie dell'operatore, l'istante nella memoria di replica 10/01/2013 ha precisato che : a) i disservizi non sono causati dalla distanza dalla centrale; b) Telecom non ha garantito quanto era stato assicurato con l'installazione della doppia linea HDSL, né un servizio efficiente di risoluzione dei disservizi, seppur segnalati tempestivamente; c) contesta quanto affermato da Telecom circa la mancanza di esattezza nel segnalare i periodi di malfunzionamento o di totale assenza del servizio internet;

6 d) contesta all'operatore che è stata richiesta la cessazione del servizio e la portabilità ad altro operatore (non allega il modulo di richiesta) e che l'operatore ha rifiutato da oltre un anno la portabilità per la mancanza di altre risorse disponibili per nuove attivazioni ma non ha prodotto la suddetta comunicazione; e) che per ammissione di Telecom, il sistema si rivela critico per sovraccarico della rete è può essere motivo di facili ed eventuali disservizi; che non sono sostenibili le soluzioni alternative proposte dall'operatore; f) il riconoscimento di un seppur rimborso parziale costituisce affermazione di responsabilità per i disservizi sofferti dal cliente. L'istante chiede il totale storno degli addebiti della seconda linea, in quanto non ha mai svolto la funzione per la quale è stata integrata nel contratto e conferma le richieste già avanzate il 30/10/2012 All'udienza di discussione fissata per il 15 aprile 2013 tra l'istante e l'operatore non è stato raggiunto alcun accordo. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-Dagli scritti difensivi in atti risulta che l'istante, al fine di far fronte alla disconnessione della linea internet, ha sottoscritto nel 2009 n. 2 contratti HDSL LIBERTY per due utenze, di cui unal'utenza n.xxxx - come linea principale e l'altra numerazione -XXXXX -come linea di supporto alla principale. L'operatore nella memoria prot. n. XXX precisa che per la linea XXXX il contratto è stato firmato il 07/01/2009 e per la linea XXXX in data 03/02/2009. L'istante lamenta di aver subito a partire da giugno 2011 fino a settembre 2012 continue disconnessioni dalla rete internet, guasti e talvolta totale mancanza di connessione, come dimostrano i numerosi ticket di segnalazione del malfunzionamento aperti con l'operatore Telecom Italia. Non risultano tuttavia le date di chiusura dei ticket, ma l'istante precisa nella istanza GU14 prot. n. XXX che il ripristino della linea HDSL non è mai avvenuto mai prima delle 36 ore e a fronte di tali ripetuti malfunzionamenti chiede il rimborso dei canoni sostenuti per uno dei due collegamenti negli ultimi quattro anni per un importo di ,36+iva e un indennizzo di 1.200,00. Riguardo alla richiesta rimborso dei canoni sostenuti per uno dei due collegamenti negli ultimi quattro anni, si precisa che nell'istanza UG n. XX/2012 l'istante ha richiesto il rimborso del canone annuale di uno dei due collegamenti, pertanto in sede di GU14 la richiesta è limitata a tale rimborso. Inoltre sempre in merito a tale richiesat di rimborso vanno fatte le seguenti considerazioni: A)-Non emerge in atti che il malfunzionamento sia stato di rilevanza tale da ricondurre la fattispecie all'ipotesi della carenza di qualità essenziali (normativamente prevista dall'art. 1497

7 cod.civile,applicabile alla somministrazione in forza del richiamo operato dall'art cod.civile come affermato, fra le tante, da Cass.civile, sez.iii, 11 ottobre 2000 n e da Cass.civile, sez.iii, 06 luglio 2009 n.15796), né tanto meno in quella di aliud pro alio, in presenza delle quali l'utente nulla deve al fornitore in quanto completamente carente il presupposto del pagamento del prezzo della somministrazione; -il fatto che l'utente dichiari che già nel 2008 la linea internet era soggetta a malfunzionamenti/mancanza di linea e che, nei successivi anni in cui si è protratto il malfunzionamento, ha accettato comunque l'erogazione del servizio determinandosi a richiedere la cessazione del numero XXXX soltanto il 19/09/2013, come l'istante ha affermato nella memoria integrativa prot. n. XXX del 14/03/2014, a distanza di più di un anno dal deposito del GU14 avvenuto il 30/10/2012, è indice che trattasi di un vizio che ha consentito all'utente di trarre una, seppur marginale o parziale, utilità dal servizio medesimo. L'istante inoltre ha dichiarato che il ripristino della linea HDSL non è mai avvenuto mai prima delle 36 ore. Telecom Italia, da parte sua, ha precisato che il cliente si trova in una zona morfologicamente critica, soggetta ad eventuali malfunzionamenti dipendenti da fattori (caso fortuito/forza maggiore) estranei alla condotta della società telefonica ed inevitabili, di essersi attivato tempestivamente intervenendo per risolvere eventuali problematiche nei tempi minimi necessari per far fronte alle difficoltà tecniche causate da fattori terzi e comunque entro i termini previsti dalle condizioni generali di abbonamento e a proprie spese, di aver monitorato e manutenuto frequentemente l'impianto ed, in vista di una particolare attenzione nei confronti del ricorrente, ha provveduto ad effettuare un analisi tecnica specifica per tentare di individuare una soluzione ai problemi di collegamento lamentati dall'istante e contrastare l'insorgere di disservizi dovuti a fattori terzi e offrendo una soluzione bonaria della controversia. La carta dei servizi Telecom Italia relativamente ai servizi internet (ADSL) business al punto n. 5 stabilisce che Telecom Italia riparerà gratuitamente i malfunzionamenti non imputabili direttamente o indirettamente ai clienti entro due giorni successivi alla segnalazione del guasto mentre nelle Condizioni Generali di Contratto precisa all'art. 7- Segnalazione guasti- che per secondo giorno successivo alla segnalazione significa entro 60 ore dalla segnalazione. Pertanto, poiché le riparazioni sono avvenute mai prima delle 36 ore ma entro le 60 ore nulla può essere rimborsato all'istante per il malfunzionamento subito L'operatore Telecom Italia, pur essendosi attivato per la riparazione dei guasti entro le 60 ore, così come previsto dalle Condizioni Generali di contratto, in ogni caso, non ha assicurato la continuità nell'erogazione del servizio internet per le due utenze.

8 Telecom Italia, in forza dell'ordinario riparto dell'onere probatorio in tema d'inadempimento delle obbligazioni, avrebbe dovuto provare di avere adempiuto esattamente la propria prestazione e cioè di avere correttamente e continuativamente erogato all'istante il servizio di connessione alla rete internet. Ciò in base al riparto dell'onere probatorio governato dal principio generale, da ultimo ribadito da Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n.936 secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Come pure, ai sensi dell'art del codice civile, gravava sull'operatore l'onere di provare l'impossibilità non imputabile a propria colpa della mancata corretta erogazione dei servizi di cui si discute. Tale prova non è stata fornita; in particolare Telecom non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la regolare e continua erogazione all'istante del servizio internet, né ha prodotto documentazione comprovante la presenza di ostacoli tecnici che hanno reso impossibile l'erogazione del servizio in questione. Gli interventi dei tecnici Telecom se, da un lato, hanno ovviato temporaneamente ai malfunzionamenti/distacchi della linea internet, tuttavia, non sono stati risolutivi e tali da risolvere i guasti ricorrenti sulla linea principale n. XXXXX, ne tantomeno sulla linea internet che doveva servire da supporto alla principale n. XXXXX. L'istante ha segnalato l'apertura di una serire di ticket per malfunzionamento sia in relazione all'utenza 0742/ (linea principale) sia per l'utenza n. XXXXX. Per l'utenza XXXXX l'istante ha segnalato di aver aperto i seguenti ticket : il 06/06/2011 ticket n. XXXX; il 14/06/2011 ticket n. XXXX; il 10/05/2012 ticket n. XXXX; il 15/05/2012 ticket per supporto diagnostica router guasto, chiuso il 18/05/2012 con sostituzione WIC; il 01/08/2012 ticket n. XXXX; il 27/08/2012 ticket n. XXXX;

9 il 04/09/2012 ticket n chiuso il 06/09/2012; Per l'utenza XXXXXX l'istante ha aperto i seguenti ticket : il 14/06/2011 ticket n. XXXX; il 14/06/2012 ticket XXXX; il 14/06/2012 ticket n. XXXX; il 18/07/2012 ticket n. XXXX; il 27/08/2012 ticket n. XXXX; il 10/09/2012 ticket n. XXXX. L'istante precisa che tale ticket, alla data del deposito dell'istanza GU14 il 30/10/2012, era ancora aperto, con conseguente assenza di linea sull'utenza XXXXX. L'istante segnala l'apertura di altri ticket (n. XXXXX del 04/07/2011; n. XXXXX del 11/10/2011; 05/03/12 controlli; n. XXXX del 16/07/2012; n. XXXX del 17/07/2012; intervento tecnici telecom del 29/08/2012; intervento tecnici Telecom on site; il 05/09/2012 intervento tecnici telecom per migliorare la qualità del segnale) dei quali non si può tener conto per mancanza di indicazione del numero dell'utenza interessata dal disservizio/malfunzionamento. Poichè l'istante ha segnalato all'operatore il malfunzionamento della linea internet per le due utenze e l'intervento dei tecnici telecom non è stato risolutivo, la richiesta di indennizzo va accolta nei limiti e nei termini che seguono. Per quanto riguarda il periodo da indennizzare per l'utenza n. XXXXX, considerato che dai ticket aperti risulta che il malfunzionamento si è verificato per periodi ravvicinati (cfr. 06/06/ /06/2011) si prenderà come riferimento il periodo intercorso tra detti periodi; considerato altresì che l'operatore è intervenuto per la riparazione del guasto entro i due giorni successivi alla segnalazione,tali ultimi giorni saranno esclusi dal computo del periodo indennizzabile. Pertanto per l'utenza n. XXXX, si considera come termine iniziale l'08/06/2011, ottenuto aggiungendo due giorni previsti e rispettati per l'intervento dei tecnici telecom al 06/06/2011, data della prima segnalazione con il ticket n. XXXX, e come termine finale di detto periodo il 14/06/2011. I giorni di malfunzionamento da indennizzare sono pari a giorni 7. In riferimento al ticket n. XXXX del 10/05/2012, al ticket per supporto diagnostica router guasto del 15/05/2012, chiuso il 18/05/2012 con sostituzione WIC, il periodo indennizzare è ricompreso tra il 12/05/2012, ottenuto aggiungendo due giorni previsti e rispettati per l'intervento dei tecnici telecom al 18/05/2012, data di chiusura del ticket. I giorni di malfunzionamento da indennizzare sono pari a giorni 7. In riferimento al ticket n. XXXX del 01/08/2012, al ticket n. XXXX del 27/08/2012 e al ticket n. XXXX del 04/09/2012 chiuso il 06/09/2012, si considera come termine iniziale il 03/08/2012, ottenuto aggiungendo due giorni previsti e rispettati per l'intervento dei tecnici telecom e termine

10 finale il 06/09/2012, data di chiusura del ticket. I giorni di malfunzionamento da indennizzare sono pari a giorni 34. Considerato il periodo di malfunzionamento, complessivamente i giorni da indennizzare sono pari a giorni Nella specie le disposizioni da prendere a riferimento sono le seguenti: -art.5, comma 2 (dell'allegato A), il quale prevede l''indennizzo giornaliero, per ciascun servizio non accessorio, di 2,50 nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio; - art.12,comma 2 (dell'allegato A), il quale prevede, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6, il raddoppio dell'indennizzo se l'utenza è di tipo affari. Fatti i conti all'istante spetta un indennizzo pari ad. 240,00 (2,50 x 48 x 2) 2.4 Per quanto riguarda il periodo da indennizzare per l'utenza n. XXXXX, si considerano i numerosi ticket aperti con l'operatore a partire dal 14/06/2011 -ticket n. XXX, ticket XXX, ticket n. XXX - seguito dal ticket n. XXX del 18/07/2012 e dal ticket n. XXX del 27/08/2012. Si considera come termine iniziale il 16/06/2012, ottenuto aggiungendo due giorni previsti e rispettati per l'intervento dei tecnici telecom e come termine finale il 27/08/2012. I giorni di malfunzionamento da indennizzare sono pari a giorni Nella specie le disposizioni da prendere a riferimento sono le seguenti: -art.5, comma 2 (dell'allegato A), il quale prevede l''indennizzo giornaliero, per ciascun servizio non accessorio, di 2,50 nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio; - art.12, comma 2 (dell'allegato A), il quale prevede, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6, il raddoppio dell'indennizzo se l'utenza è di tipo affari. Fatti i conti all'istante spetta un indennizzo pari ad. 360,00 (2,50 x 72 x 2). 2.6 L'istante altresì con il ticket n. XXX del 10/09/2012 ha segnalato l'assenza di linea sulla medesima utenza precisando che, alla data del deposito dell'istanza GU14 il 30/10/2012, la linea non era stata riattivata. L'operatore nulla ha contestato a tal riguardo, e quindi la richiesta di indennizzo per mancanza di linea va accolta. Il periodo indennizabile è ricompreso tra il 10/09/2012 e il 30/10/2012, complessivamente giorni Nella specie le disposizioni da prendere a riferimento sono le seguenti: -art.5, comma 1 (dell'allegato A), il quale prevede, per la completa interruzione del servizio per motivi tecnici imputabili all'operatore, un indennizzo per ciascun servizio non accessorio di 5,00. - art.12, comma 2 (dell'allegato A), il quale prevede, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6, il raddoppio dell'indennizzo se l'utenza è di tipo affari.

11 Fatti i conti all'istante spetta un indennizzo pari ad. 500,00 (5,00 x 50 x 2) per l'interruzione del servizio HDSL. 2.8-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, tutti gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.9 Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore telefonico, vengono poste a carico dello stesso; D E L I B E R A in parziale accoglimento delle istanze presentate 30 ottobre 2012-prot. n. XXX dalla società XXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in XXXX l'operatore Telecom Italia XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore per i titoli di cui in motivazione, è tenuta a: 1)-corrispondere alla società XXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Località Torre, Montefalco (PG) a titolo d'indennizzo la complessiva somma di 1.100,00 oltre interessi legali a decorrere dal 30/10/2012 al saldo effettivo; 2)-corrispondere a titolo di spese di procedura, la somma di 100 (cento/00). Salva la facoltà per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. Le società Telecom Italia è tenuta ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante ed a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. Perugia,

12 IL PRESIDENTE (Dott. Mario Capanna) Il Consigliere Relatore per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Dott.ssa Simonetta Silvestri)

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