IL RETTORE. Visto il D.R. n.655 del 21 marzo 2000 con il quale viene emanato il Regolamento Generale di Ateneo e successive modificazioni;

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1 DECRETO Rep. n Prot. n Anno 2000 Tit. I Cl. 3 Fasc. 3 Oggetto: Modifica del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ed emanazione del Regolamento del Consiglio delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. IL RETTORE Visto l'art. 9 dello Statuto dell'università degli Studi di Padova; Visto il D.R. n.655 del 21 marzo 2000 con il quale viene emanato il Regolamento Generale di Ateneo e successive modificazioni; Visto il D.R. n.978 del 7 maggio 2002 con il quale viene emanato il Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, che costituisce il Titolo VI, Capo I del Regolamento Generale di Ateno e successive modificazioni; Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 10 luglio 2006 ha deliberato di approvare la modifica del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria e contestualmente l emanazione del Regolamento del Consiglio delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ; Art.1 DECRETA di procedere alla modifica del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria e contestualmente all emanazione del Regolamento del Consiglio delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che sono parte integrante del presente decreto ed entrano in vigore dalla data del decreto stesso. Art. 2 di incaricare il Servizio Post-Lauream ed il Servizio Statuto e Regolamenti dell esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. Padova, 6 dicembre 2006 IL RETTORE Prof. Vincenzo Milanesi 1

2 REGOLAMENTO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA Art. 1 Borse di studio 1.1 L Università degli Studi di Padova eroga, annualmente, borse di studio per gli immatricolati alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria di tipologia e durata conformi alle norme UE recepite dalla direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, il cui elenco è formato ed aggiornato con Decreto del MIUR, sentito il Ministro della Salute, su parere del C.U.N. 1.2 Il numero delle borse di studio è determinato annualmente dal Ministro dell Istruzione Università e Ricerca, sentito il Ministro della Salute. Art. 2 Finanziamento delle borse di studio 2.1 I fondi da destinare annualmente alle predette borse di studio sono assegnati dal Ministero dell Economia e Finanze, su proposta dei Ministri dell Istruzione Università e Ricerca e della Salute sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei posti di ciascuna Scuola, di cui all art. 2, secondo comma, del D. L.vo 257/ L'Università potrà integrare i predetti fondi con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti e/o privati, nell'ambito del numero dei posti a statuto delle singole Scuole di Specializzazione. Art. 3 Modalità di assegnazione delle borse 3.1 Le borse di studio vengono corrisposte agli ammessi alle Scuole di Specializzazione, di cui al precedente art. 1, in relazione all attuazione dell impegno a tempo pieno richiesto per la loro formazione specialistica, ai sensi del D.L.vo 257/ Le borse di studio vengono erogate per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica previsti per il servizio militare, le missioni scientifiche, la gravidanza, la malattia, il periodo di prova per un posto di ruolo. 3.3 L importo per la borsa di studio viene annualmente determinato per decreto dal Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell Istruzione Università e Ricerca e dell Economia e Finanze. Art. 4 Modalità di erogazione delle borse 4.1 Le borse di studio vengono erogate in rate mensili posticipate. 4.2 Nel caso di non regolare adempimento dei prescritti obblighi di frequenza da parte degli specializzandi spetta al Direttore della Scuola segnalarlo tempestivamente al competente Ufficio dell Amministrazione Centrale, ai fini della sospensione dell'erogazione della borsa di studio. 4.3 L'interruzione della formazione specialistica per motivi diversi da quelli indicati all'art. 5, commi 3 e 4 del D.L.vo 257/91, determina la cessazione dell'erogazione della rata di competenza con effetto immediato. 4.4 La corresponsione della borsa di studio cessa definitivamente nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto con esito positivo la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova. 4.5 In caso di ritardata iscrizione la borsa verrà corrisposta previa certificazione del Direttore della Scuola dell'avvenuto recupero dell'attività. Art. 5 Sospensione della formazione specialistica 5.1 Le assenze per malattia, missioni scientifiche e periodo di prova per un posto di ruolo, quando superano un mese, comportano la sospensione del periodo di formazione, di durata pari all assenza. Identica sospensione comportano il servizio militare e la gravidanza. I debiti formativi sono recuperati alla fine dell ultimo anno di Corso, prima dell esame di diploma. Eventuali ritardi di immatricolazione al primo anno, per cause non imputabili allo specializzando, potranno essere recuperati in itinere durante l intero ciclo della Scuola, secondo un piano concordato con la Direzione della Scuola. Gli specializzandi titolari di borsa di studio, che per qualsiasi motivo non possono attendere agli obblighi di frequenza, debbono darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell Amministrazione centrale documentando le cause della sospensione: - certificato dell autorità militare ovvero della struttura presso la quale viene svolto il servizio civile nel quale dovranno essere indicate la data di inizio e la data presunta del congedo; 2

3 - certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della legge n 1204 e successive modifiche; - certificato medico nel quale dovrà essere indicato il periodo di sospensione; - dichiarazione del Responsabile della ricerca nella quale dovrà essere indicato il periodo di sospensione; - attestazione dell assunzione in un posto di ruolo. Nel caso di sospensione per un periodo inferiore a sei mesi lo specializzando può sostenere l esame annuale. Nel caso di ritardata iscrizione o sospensione per un periodo superiore a sei mesi, l'ammissione all'esame annuale è a giudizio del Consiglio della Scuola. 5.2 La specializzanda ha diritto di assentarsi dal compimento del 7 mese di gravidanza fino al compimento del 3 mese del bambino, ovvero, su richiesta, dall'8 mese di gravidanza fino al compimento del 4 mese del bambino. Il diritto all astensione obbligatoria post-partum di tre mesi è esteso alla/o specializzanda/o che adotta bambini in base alla normativa vigente. L attività della/o specializzanda/o di cui al precedente comma rimane corrispondente a quella degli altri specializzandi nel rispetto delle norme già in atto per il personale strutturato e della legislazione in merito. 5.3 La partecipazione a corsi, convegni, stages, soggiorni brevi in altre strutture, ecc. devono essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all iter formativo dello specializzando. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di 30 giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire. Art. 6 Obblighi degli Specializzandi titolari di borsa di studio 6.1 Lo specializzando, titolare di borsa di studio, non può, per tutta la durata della formazione a tempo pieno, esercitare alcuna attività libero professionale ed avere rapporti anche convenzionali o precari con strutture del S.S.N. Allo specializzando non può essere conferito il titolo di medico frequentatore da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, essendo la condizione di medico frequentatore implicita nello status di specializzando. 6.2 Qualora lo specializzando, titolare di borsa di studio, sia un pubblico dipendente, deve collocarsi in posizione di congedo straordinario ai sensi dell art. 6 della Legge , n Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituti nazionali o stranieri utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività di formazione dei borsisti. Art. 7 Ammissione e modalità di svolgimento della frequenza. 7.1 L ammissione degli specializzandi alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche. 7.2 L anno accademico per gli specializzandi di norma coincide con l anno solare, salvo diversa delibera del Senato Accademico. L accertamento del profitto comprende valutazioni in itinere nel corso dell anno e una prova finale da tenersi nell ultimo trimestre dell anno accademico. Tale prova può essere ripetuta una sola volta ed entro l anno. L attività di formazione teorico-pratica dello specializzando deve concludersi in tempo utile per l espletamento dell esame finale di diploma entro il 31 dicembre. E prevista una prova di appello per l esame finale di diploma, entro il medesimo anno accademico, ovvero entro il 31 marzo dell anno successivo. E prevista una sessione straordinaria di diploma entro il mese di giugno riservata agli specializzandi con debiti formativi recuperati ai sensi dell art del presente regolamento. Relatori delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento. 7.3 L attività di formazione teorico-pratica dello specializzando, complessivamente intesa, comporta un impegno orario pari a quello del personale del S.S.N. a tempo unico, ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di ferie dal contratto nazionale di lavoro. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al 3

4 Consiglio della Scuola e, per conoscenza, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'ateneo. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo specializzando è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell orario. L accertamento dell orario spetta al Responsabile dell Unità Operativa in cui lo specializzando opera. Il Direttore della Scuola acquisisce l attestato di regolare frequenza dello specializzando da parte del Responsabile dell Unità Operativa, anche ai fini dell erogazione della borsa di studio. 7.4 Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola. Il periodo di frequenza dello specializzando nella stessa Unità Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione. Sono possibili periodi di formazione all estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di un anno nell intero corso degli studi. Sono altresì possibili periodi di stages per una durata non superiore a 12 mesi nell arco degli anni di durata della scuola da svolgersi in strutture accreditate e su delibera del Consiglio della Scuola. 7.5 In base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione. L attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. La valutazione degli specializzandi deve comprendere sia l acquisizione delle conoscenze teoriche che delle competenze professionali. A conclusione del processo valutativo annuale il Consiglio della Scuola definisce per ogni singolo specializzando, per l anno successivo, gli specifici compiti assistenziali in funzione della maturità professionale acquisita e degli obiettivi formativi da raggiungere. Nel caso l attività formativa si svolga in strutture convenzionate il Direttore della Scuola concorda, con il Responsabile dell Unità Operativa cui è assegnato lo specializzando, l applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola. Nell iter formativo delle Scuole che prevedono l espletamento di guardia medica, il Consiglio della Scuola organizza sotto la sua responsabilità un numero adeguato di co-guardie per la formazione dello specializzando. Gli atti medici vengono certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nelle Tabelle B (logbook). E prevista una valutazione annuale dell attività formativa della Scuola da parte degli specializzandi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola. Gli specializzandi, già in possesso di un titolo di Dottorato di ricerca, possono concordare con il Consiglio della Scuola un percorso formativo individuale che comunque non può essere di durata inferiore a quello previsto dallo Statuto della Scuola. 7.6 Allo specializzando, nell espletamento dei compiti assistenziali, deve essere garantito come referente un medico strutturato di ruolo dell Unità Operativa in cui opera, come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l apprendimento. Di norma, a partire dal 2 anno, il Responsabile dell Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida allo specializzando l espletamento di turni di guardia interna purché l Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità. La guardia medica, qualora implichi attività per urgenze esterne, le consulenze specialistiche e l attività ambulatoriale possono essere svolte in autonomia dagli specializzandi di norma a partire dal penultimo anno, fermo restando la presenza del servizio di pronta disponibilità di un medico strutturato. Nelle Scuole con un curriculum quadriennale, le medesime attività possono essere svolte di norma a partire dal 4 anno. 4

5 I turni di guardia, intesi come turni di 12 ore, non devono essere superiori a 6 per mese. Dopo il turno di guardia lo specializzando ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.). Art. 8 Direzione Scuole 8.1 La Direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata a un Professore di ruolo e fuori ruolo di uno dei settori compresi nell ambito specifico della tipologia della Scuola. Il Direttore rimane in carica per la durata della Scuola ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. Per esigenze particolari ed in via transitoria per non più di un triennio, la Direzione della Scuola può essere affidata a un professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della Scuola, secondo quanto previsto dall'allegato D, del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, supplemento n Non è ammessa la contemporanea Direzione di più Scuole Art. 9 Copertura assicurativa 9.1 A cura dell Università, gli specializzandi sono coperti da: a) assicurazione contro i rischi professionali che possono comportare responsabilità civile verso terzi; b) assicurazione contro gli infortuni, compresa la morte, l invalidità permanente nonché ogni affezione riconducibile, in qualsiasi modo, alla frequenza prestata. Tale assicurazione non copre: a) le attività libero-professionali previste dall'art. 19 comma 11, L. 28 dicembre 2001, n. 448; Gli specializzandi, iscritti in soprannumero in quanto dipendenti dal SSN, all atto dell immatricolazione devono presentare all Ufficio competente dell Amministrazione centrale dichiarazione da parte della struttura di appartenenza da cui risulti la loro copertura assicurativa, anche durante le attività formative presso la Scuola. Art. 10 Rimborso spese 10.1 Qualora la frequenza di una Struttura Convenzionata sita in località diversa da quella sede della Scuola comporti per lo specializzando spese aggiuntive, il rimborso delle stesse è effettuato secondo quanto previsto dai protocolli d intesa Università Regione/Province Autonome, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture. Art Mensa 11.1 Gli specializzandi hanno diritto di accedere alla mensa delle Aziende Ospedaliere o ULSS dove svolgono la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d intesa Università- Regione/Province Autonome, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture. Art Camici 12.1 Agli specializzandi è fornito in dotazione un numero di camici pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle Aziende Ospedaliere o ALSS a cui fanno capo le Unità Operative in cui lo specializzando opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni. Art Idoneità fisica 13.1 Lo specializzando, al momento della immatricolazione, o comunque entro un mese dalla stessa data, deve fornire, al competente Ufficio dell Amministrazione centrale, e alla Direzione della Scuola un certificato comprovante l'idoneità fisica. Al riguardo lo specializzando è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni. Art. 14 Trasferimento, rinuncia e decadenza 14.1 Il trasferimento presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta da parte del Consiglio della Scuola ricevente e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima, al Consiglio della Scuola di partenza. In caso di sospensione, da parte dello specializzando, della frequenza per casi diversi da quelli previsti dall art del presente Regolamento, il Consiglio della Scuola, dopo richiamo ultimativo dello specializzando, in permanenza della sospensione, propone al Rettore di deliberare la 5

6 decadenza dalla condizione di specializzando, comunicando la proposta di deliberazione al competente Ufficio dell Amministrazione Centrale Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta, al competente Ufficio dell Amministrazione centrale e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. 6

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