STATUTO. I.P. INIZIATIVA PARKINSONIANI ONLUS Associazione di volontariato a sostegno dei malati di Parkinson
|
|
- Agnolo Nanni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO I.P. INIZIATIVA PARKINSONIANI ONLUS Associazione di volontariato a sostegno dei malati di Parkinson Art.1 Costituzione, denominazione e sede È costituita con sede in Bologna (BO), Via Lombardia n. 36 l'associazione di volontariato denominata I.P. Iniziativa Parkinsoniani Onlus. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato; l Associazione non ha scopo di lucro. Art.2 Scopi e finalità L Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in particolare nell ambito del territorio bolognese, principalmente a favore di soggetti terzi, con lo scopo di offrire un sostegno psicologico, umano, sociale e materiale a chi è affetto dalla malattia di Parkinson ed ai suoi familiari. L Associazione si prefigge lo scopo di: - promuovere l informazione e la conoscenza della malattia per consentire di affrontarla senza improvvisazioni; - contribuire a migliorare le condizioni di vita dei malati attraverso iniziative mirate a risolvere o diminuire le difficoltà personali, familiari e sociali derivanti dalla malattia stessa; - promuovere la tutela delle persone affette dalla malattia di Parkinson; - favorire l'integrazione e la socializzazione, anche promuovendo iniziative ricreative e del tempo libero; - incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca scientifica sulle cause per la prevenzione e la cura della malattia di Parkinson, avvalendosi anche di progetti finalizzati. L Associazione può promuovere la formazione di una Federazione, ovvero aderire ad essa, assieme ad altre Associazioni aventi natura e scopi analoghi operanti nel territorio nazionale. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell intento di agire in favore di tutta la collettività, l Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell Associazione, le seguenti attività: a) attività informativa : raccogliere e divulgare informazione e documentazioni su studi e ricerche relativi ai progressi in campo medico e farmacologico; b) attività di supporto e promozione della ricerca scientifica : promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica relativa alla malattia, su progetti presentati dal Comitato Tecnico Scientifico dell Associazione e/o da altri Organismi ed Enti Specialistici, previa valutazione da parte dello stesso Comitato Tecnico Scientifico dell Associazione; c) attività di assistenza integrativa : contribuire al superamento dei problemi psicologici e sociali inerenti alla malattia con attività preventiva, di mantenimento, di socializzazione e di recupero dell autonomia della persona. Integrare, ove e se necessario od opportuno, l opera dei servizi sanitari e sociali, privilegiando il convenzionamento con l Ente Pubblico; d) attività di collegamento con i mass-media : sviluppare collegamenti con TV, radio, organi di stampa e informazione, reti web ed utilizzare mezzi di diffusione e comunicazione, allo scopo di diffondere la conoscenza dell attività dell Associazione in modo da sensibilizzare l opinione pubblica ai problemi Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 1
2 sanitari, umani e sociali che la malattia di Parkinson comporta; e) attività in rapporto con gli Enti Pubblici e Privati : curare ed intrattenere relazioni con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti Locali, con le autorità scolastiche, con le Università (e quella di Bologna in particolare), i Centri Ospedalieri, le ASL e gli Enti Morali ed Istituzioni pubbliche o private, che svolgono compiti e funzione che abbiano riferimento anche marginale alle finalità dell Associazione ed alle attività in predicato; f) attività in collegamento con altre Associazioni ed Organizzazioni : avviare e tenere rapporti con Associazioni che perseguano le medesime finalità ed obiettivi della Associazione I.P. Iniziativa Parkinsoniani Onlus, siano esse nazionali od estere, per scambi reciproci di suggerimenti e consigli o di quanto possa tornare utile da confronti di strategie, obiettivi, attività e risultati, ovvero per meglio valutare ipotesi e possibilità di collaborazioni operative; g) attività di promozione associativa : favorire o promuovere la formazione di associazioni similari nelle altre aree territoriali; h) attività di finanziamento : curare e predisporre iniziative per procacciare i finanziamenti necessari alla realizzazione degli obiettivi statutari. Tali iniziative devono sempre e comunque in maniera tassativa essere prive di rischio economico-finanziario. Gli eventuali utili dovranno essere destinati esclusivamente e direttamente per i fini di solidarietà dell Associazione. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato. Art. 3 Gli associati sostenitori Il numero degli associati sostenitori è illimitato. Sono associati sostenitori dell'associazione tutte le persone fisiche che abbiano mostrato un interesse a condividere gli scopi e gli obiettivi della Associazione, ovvero sono intenzionati a dare un apporto di collaborazione professionale, tecnica o amministrativa di riconosciuta utilità per l Associazione. È incompatibile con la qualifica di associato il non possesso dei diritti civili. L associato partecipa liberamente e volontariamente alle attività dell Associazione, compatibilmente con le proprie attitudini, preparazione e professionalità. Egli ha diritto di qualificarsi in pubblico come associato dell Associazione in quanto si impegni a diffondere la conoscenza delle problematiche umane e sociali conseguenti alla malattia di Parkinson, a contribuire ad affrontarle e a risolverle, rivendicando l affermazione, il riconoscimento e il rispetto di pari dignità di tutte le persone. Art.4 Criteri di ammissione ed esclusione degli associati Per essere ammessi in qualità di associato è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi dell Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà. All atto della domanda di ammissione al socio, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà dichiarata l avvenuta ammissione da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo con relativa Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 2
3 annotazione del nuovo aderente nel libro degli associati ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato sostenitore a partire da tale momento. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. La qualifica di associato si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti; c) per esclusione; d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l 'Associazione; e) per decesso. L esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell associato: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all Associazione. La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell Assemblea l associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l automatica decadenza dell associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L associato, anche se receduto, decaduto o escluso, non ha mai diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art.5 Diritti e doveri degli associati Gli associati hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; b) a partecipare all'assemblea e se maggiorenne con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative se maggiorenne; d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia. Gli associati sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi; b) ad operare in sintonia con lo spirito di solidarietà dell Associazione e con i fini dello statuto, in conformità con gli interessi associativi; c) a non trarre dalla qualifica di associato alcun utile o beneficio personale; Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 3
4 d) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo; e) a tenere un atteggiamento ed un comportamento corretto e rispettoso sia nelle relazioni interne che esterne all Associazione; f) a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Art.6 Soci onorari e Soci benemeriti Sono Soci onorari coloro che, avendo contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica sulla malattia di Parkinson, ovvero al miglioramento della assistenza alle persone affette dalla patologia medesima, desiderano contribuire all affermazione e alla crescita della Associazione. I Soci onorari conservano a vita la loro qualifica, salvo spontanea, volontaria e formale rinuncia. Sono Soci benemeriti coloro che si impegnano o si sono impegnati a sostenere l Associazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi mediante rilevanti versamenti patrimoniali o contributi finanziari cospicui. I Soci onorari e i Soci benemeriti vengono nominati dall Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari e i Soci benemeriti sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto. Art.7 Presidente onorario Uno dei Soci onorari o benemeriti può essere nominato Presidente onorario dell Associazione per meriti eccezionali e particolari, con voto dell Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente onorario dura cinque anni. Essa non è carica statutaria necessaria, ma facoltativa. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. AI Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. Art.8 Organi dell'associazione Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, organo facoltativo. L'elezione degli Organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo. Art.9 L'Assemblea L assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l organo sovrano dell Associazione e all attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 4
5 La delega scritta deve essere presentata a colui che presiede l Assemblea al momento della verifica dei presenti, cioè all inizio della riunione; le persone delegate e deleganti devono risultare a verbale. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'associazione ed inoltre: a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio; b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo; c) elegge eventualmente i membri del Collegio dei Sindaci Revisori; d) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo; e) approva gli eventuali regolamenti interni; f) delibera l'esclusione degli associati dell'associazione; g) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati; h) nomina i Soci onorari, i Soci benemeriti ed eventualmente il Presidente Onorario. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio. L assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci Revisori (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell associato, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. La voce varie ed eventuali dell ordine del giorno concerne semplici informazioni e non può mai riferirsi ad argomenti la cui approvazione comporti spese straordinarie e non previste. L affissione di copia della lettera di convocazione presso l Albo della sede sociale sana gli eventuali disguidi e/o ritardi postali, a condizione che l affissione stessa avvenga nei termini prescritti di preavviso di almeno quindici giorni. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni, fermo restando quanto stabilito per l affissione all albo modificata nei termini di sette giorni. In difetto di convocazione saranno comunque ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante le modifiche statutarie che deve essere adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. La delibera relativa lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 5
6 essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario, dalla persona scelta tra i presenti dal Presidente dell Assemblea. Art.10 Assemblea Elezione del consiglio direttivo L elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dell Assemblea avviene a scrutinio segreto su lista unica aperta, cioè con numero ed elenco di candidati non bloccato. Risulteranno eletti gli associati in regola con le norme statutarie e che avranno ricevuto, in ordine decrescente, più voti preferenziali, sino al completamento del numero dei componenti previsto dallo statuto e fissato dall Assemblea. Ogni votante potrà esprimere, per l elezione del Direttivo, un numero di preferenze non superiore alla metà del numero complessivo dei candidati da eleggere. Art.11 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a sette eletti dall Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell organo: entro tale data deve essere convocata l Assemblea degli associati per l elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno quattro volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Tutti gli incarichi sono conferiti con votazione ed esito di maggioranza relativa tra i candidati. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione. Spetta, pertanto, fra l altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: a) curare l esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) predisporre il bilancio e la relativa relazione di accompagnamento; c) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati; d) delegare uno o più dei propri membri o altri associati ad esaminare le domande di adesione; e) predisporre gli eventuali regolamenti interni; f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all attività sociale; g) nominare il Comitato Tecnico Scientifico; h) decidere in merito alla utilizzazione dei fondi disponibili per la ricerca scientifica, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico; Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 6
7 i) proporre all Assemblea i nominativi dei nuovi Soci onorari e Soci benemeriti ed eventualmente del Presidente Onorario; j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; k) decidere su ogni problema di carattere economico e finanziario dopo aver accertato che le soluzioni adottate non comportino esposizioni finanziarie non coperte da disponibilità di cassa; l) compiere atti dovuti e decidere attività di ordinaria gestione o di routine durante il periodo successivo alla scadenza del triennio, in attesa della delibera assembleare che rinnovi il Consiglio Direttivo; m) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione che non siano spettanti all Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell interessato, non meno di dieci giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all ordine del giorno. Possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori se eletto e senza diritto di voto e nelle sedute con argomenti di interesse all ordine del giorno, il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per esprimere il parere in materia tecnica-scientifica, proporre i progetti di ricerca e con diritto di parola su tali argomenti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Art.12 Il Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni e comunque fino al momento in cui l Assemblea non proceda al rinnovo del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio e quest ultimo provveda alla nuova elezione. Il Presidente il cui mandato sia scaduto, nel frattempo compie gli atti dovuti e di ordinaria amministrazione nell interesse dell Associazione. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea degli associati, stabilisce l ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l attività dell Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l ordinaria amministrazione. In particolare egli ha il dovere di accertare di persona che l Associazione non si trovi ad affrontare situazioni di rischio economico e comunque debitorie senza copertura di cassa. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; spetta al Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 7
8 Presidente la firma degli atti sociali che impegnano l associazione. In caso di assenza temporanea o impedimento momentaneo le sue funzioni spettano in supplenza al Vice Presidente. Egli può delegare ad un Consigliere di sua scelta, in via temporanea, parte dei suoi compiti, salvo quanto previsto in caso di supplenza che è di esclusiva competenza del Vice Presidente. Il Presidente resta personalmente responsabile della gestione e della conduzione della materia delegata. Qualora il Presidente voglia delegare in maniera permanente la conduzione di un settore di attività, è necessario che il Consiglio Direttivo si esprima positivamente pur restando il Presidente stesso responsabile del settore delegato. In caso di dimissioni o di impedimento grave non temporaneo, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l elezione del nuovo Presidente dopo aver dichiarato i motivi della decadenza anticipata. Il nuovo eletto riceverà le consegne dal Vice Presidente e resterà in carica per il restante periodo del mandato. Art.13 Il Segretario Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Il Segretario cura il disbrigo delle pratiche burocratiche e amministrative (con esclusione dei compiti relativi alla amministrazione contabile che sono di competenza del Tesoriere) connesse alla gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione. In particolare egli mantiene i contatti d ufficio con gli associati aventi cariche od incarichi, con i semplici associati e con i terzi che hanno rapporti con l Associazione, in una attività di routine. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali (Registro degli associati, Libro verbali delle Assemblee, Libro verbali del Consiglio Direttivo), dell archivio, del Registro indirizzi e di tutti gli strumenti utili per lo svolgimento dei suoi compiti. Egli segue la corrispondenza e cura la conservazione dei documenti dell Associazione. Art.14 Il Tesoriere Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Tesoriere cura tutte le pratiche amministrative di carattere contabile e provvede alla conservazione della relativa documentazione. Nell adempimento di tale compito il Tesoriere tiene eventuali rapporti con Istituti di Credito, controlla e sigla fatture, emette ricevute, firma assegni e dispone pagamenti anche in forma diversa. Il Tesoriere preordina quanto necessario per la stesura del bilancio consuntivo e collabora con il Presidente e gli altri Consiglieri per tutto ciò che concerne la situazione economica-finanziaria dell Associazione. Art.15 Il Collegio dei Sindaci Revisori Il Collegio dei Sindaci Revisori, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall Assemblea anche fra i non associati, che godano di pubblica stima e che abbiano preferibilmente esperienza di contabilità per aver coperto posti di responsabilità amministrativa-contabile in pubbliche o private Amministrazioni od Organizzazioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La elezione dei Revisori dei Conti avviene su presentazione di unica lista aperta. Ogni associato ha diritto ad esprimere due preferenze. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al proprio interno il Presidente del Collegio stesso. Spetta ad ogni Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 8
9 componente l iniziativa e l esercizio della funzione di verifica e controllo contabile della correttezza formale e sostanziale di tutti gli atti e le operazioni contabili e di bilancio, nel corso della gestione triennale, fermo restando il dovere di informazione al Presidente del Collegio. I tre componenti redigono collegialmente la loro Relazione all Assemblea quale necessario corredo dei bilanci consuntivi presentati all Assemblea annuale ordinaria; partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto. Art.16 Il Comitato Tecnico Scientifico Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra medici, ricercatori ed esperti nel settore; essi prestano la loro collaborazione volontaria per svolgere attività di consulenza all Associazione in tema di ricerca ed informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono essenzialmente di consulenza per l approccio interdisciplinare della malattia a favore delle persone affette dalla malattia di Parkinson e di fornire consulenza e documentazioni riguardo a questioni medico-scientifiche. Può proporre al Consiglio Direttivo i progetti di ricerca da sostenere, le eventuali borse di studio da concedere, la promozione di incontri di studio o seminari sulla malattia. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre anni; elegge nella sua prima riunione il proprio Coordinatore che parteciperà, personalmente o tramite un suo delegato, con diritto di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle sedute con argomenti di interesse medico-scientifico all ordine del giorno per esprimere il parere in materia tecnica-scientifica o proporre i progetti di ricerca. Art. 17 Risorse economiche - Fondo comune - Esercizio sociale L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati, anche finalizzati al finanziamento di specifici progetti od azioni; c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) donazioni e lasciti testamentari; e) rimborsi derivanti da convenzioni; f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell Associazione né all atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L Associazione ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell Associazione durante i quindici giorni che precedono l Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione. Art.18 Gratuità delle cariche associative Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 9
10 Art.19 Clausola compromissoria Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna. Art.20 Norma finale In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti nell ambito delle problematiche derivanti dalla malattia di Parkinson. Art.21 Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 10
L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DIVERLIBERO STATUTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DIVERLIBERO STATUTO Art.1 Costituzione, denominazione e sede E' costituita con sede in Bologna (BO), Via Castellaccio n. 9, l'associazione di volontariato denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ADOTTANDO Bologna - O.N.L.U.S.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ADOTTANDO Bologna - O.N.L.U.S. Art.1 Costituzione, denominazione, sede e durata E' costituita con sede in Bologna (BO), Via Mirasole n. 37, l'associazione di volontariato
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RETE MAGICA - Amici per l Alzheimer e il Parkinson
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RETE MAGICA - Amici per l Alzheimer e il Parkinson Art.1 Costituzione, denominazione e sede 1. E costituita con sede in Forlì, l Associazione di volontariato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDARE LONTANO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDARE LONTANO Art.1 Costituzione, denominazione e sede E' costituita con sede in Bologna (BO) Via Guidotti n. 53 l'associazione di volontariato denominata Guardare
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede - 1) E' costituita in l'associazione denominata senza fini di lucro, con sede in, (1) 2) La durata dell'associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. Art.1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita, ai sensi della Legge 266/91, l Associazione denominata Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliStatuto dell associazione di volontariato ViviBeneL Allergia
Statuto dell associazione di volontariato ViviBeneL Allergia Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita con sede in BOLOGNA (BO) Via Massarenti 11 l Associazione di volontariato denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.I.P.I. ASSOCIAZIONE IPERTENSIONE POLMONARE ITALIANA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.I.P.I. ASSOCIAZIONE IPERTENSIONE POLMONARE ITALIANA Art. 1 Costituzione, denominazione e sede È costituita con sede in Bologna (BO) Via Andrea Costa 141, l'associazione
DettagliSCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa; nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia
DettagliAtto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DI AMPASILAVA (MADAGASCAR) Art.1 Costituzione, denominazione e sede E' costituita con sede in Bologna, Via del Pratello n.13, l'associazione di volontariato denominata AMICI
DettagliASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRANAROLO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRANAROLO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRANAROLO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRANAROLO Approvato dall Assemblea Costituente del 20/06/2012 e modificato dall Assemblea dei Soci
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VOLONTARI SOCCORSO IN MARE
STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VOLONTARI SOCCORSO IN MARE Art. 1 Costituzione denominazione e sede È costituita con sede in Rimini (RN) Via Ortigara n.78/80 L Associazione di volontariato denominata
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato
STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato denominata AMICO PARCO, con sede legale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Selenite
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Selenite Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E' costituita con sede in San Lazzaro (BO), Via Jussi, 171 l'associazione di volontariato denominata Selenite.
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL SENO DI POI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL SENO DI POI Art.1 Costituzione, denominazione e sede E' costituita con sede in Bologna (BO), Via S. Isaia n. 94, l'associazione di volontariato denominata IL
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione di volontariato, denominata: che assume la forma giuridica
DettagliAtto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di
Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE ART. 1 E' costituita, con sede in Parma, l'associazione Italiana dei Tecnici del Latte (A.I.Te.L.). SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 2 L'Associazione, che
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliAtto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.
AttoCostitutivo AttocostitutivodellaAssociazioneCulturale SocietàdiDanzaBolognese. L anno2008ilgiorno3delmesedimarzoinviaferrucciobeninin.10inbologna sisonoriunitiiseguenticittadini: omissis Art. 1 Essi
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB UNESCO di ALBA, LANGHE E ROERO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB UNESCO di ALBA, LANGHE E ROERO STATUTO Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata a - E costituita in Alba l Associazione di volontariato denominata CLUB UNESCO
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991
Approvato dalla assemblea dei soci del 18.2.2012 STATUTO PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991 ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) 1. E costituita
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO Costituzione e scopi Art.1 È costituita con sede in Airuno, P.za Fenaroli, l Associazione denominata Pro loco Airuno. Art. 2 La Pro loco Airuno è un Associazione
DettagliFACSIMILE STATUTO DI COMITATO
FACSIMILE STATUTO DI COMITATO TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un comitato
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliFACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)
FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97) TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliINSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale
Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE No Profit ATLAS SOLIDARITY
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE No Profit ATLAS SOLIDARITY Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E' costituita con sede in Monteveglio, Via Ca Bianca, 36 l'associazione di volontariato denominata Atlas Solidarity.
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED TITOLO I - Denominazione, sede, durata, scopi. Art.1- E costituita con sede in Milano l Associazione culturale denominata MED (di seguito Associazione). Art.2- L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi
Dettagli1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PORSCHE TRIESTE Art. 1 - Denominazione e sede 1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile,
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO
ART. 1 ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata: Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi - Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio
DettagliRegolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007
Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliStatuto dell'associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia
Statuto dell'associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.
STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI. 2) Il Comitato non ha fini di lucro. 3) La sede è in Torino, Corso
DettagliASSOCIAZIONE onlus PEDALANDO E CAMMINANDO
ASSOCIAZIONE onlus PEDALANDO E CAMMINANDO Art.1 Costituzione, denominazione e sede 1. A norma dell art. 36 e seguenti del codice civile è costituita con sede in Rimini via XX III settembre n 124, l Associazione
Dettagli6. Il Presidente, Sig. Giovanni Cibrario, viene delegato a richiedere la registrazione del presente Atto Costitutivo e dell allegato Statuto.
ATTO COSTITUTIVO Il giorno 26 del mese di Ottobre dell anno duemilasette, alle ore 18:30, nel locale di Pianezza (TO), via Almese 6, si riuniscono i seguenti Signori: sig. Giovanni Cibrario, nato a Torino
DettagliSTATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede
STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti
DettagliSTATUTO AVIAT ONLUS. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
STATUTO AVIAT ONLUS Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede E' costituita ai sensi e per gli effetti della L. n. 266/91 e della L. Regione Emilia Romagna n. 12/ 05 e succ. mod. con sede in via Codrignano
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RANGERS EMILIA ROMAGNA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RANGERS EMILIA ROMAGNA Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita con sede in Bologna (BO), Via della Selva Pescarola n. 26, presso VILLA TAMBA, l
DettagliSTATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice
Dettagli