POLIZZA INCENDIO RISCHI AGRICOLI

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1 Contratto di assicurazione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI POLIZZA INCENDIO RISCHI AGRICOLI Mod. 12/521 - Ed. 12/2012 Il presente Fascicolo informativo, contenente o Nota informativa, comprensiva del Glossario o Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Avvertenza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI INCENDIO RISCHI AGRICOLI Mod. 12/521 - Ed. 12/2012 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE ATTREZZATURA BESTIAME CONTRAENTE ESPLOSIONE FABBRICATO La persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Attrezzi e attrezzatura agricola in genere, macchinari, silos e contenitori vari, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, trasporto ed imballaggio, impianti di essiccazione, di irrigazione, di distribuzione mangimi, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; le attrezzature, anche fisse delle stalle, sale di mungitura, cantine, oleifici e caseifici, saccheria e recipienti; mobilio, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, banchi; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente l attività. Esclusi veicoli e macchine agricole iscritti o meno al P.R.A.. Animali bovini, equini, ovini, caprini, avicunicoli ed animali da cortile in genere, questi ultimi per non oltre.1.000, suini per non oltre e con l esclusione dei cavalli di valore superiore ad , il tutto anche se all aperto, purché entro i confini dell azienda. Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. L intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Si precisa che si intendono esclusi gli impianti fotovoltaici installati o meno nei fabbricati assicurati. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 1 di 9

3 FATA FORAGGIO FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all alimentazione del bestiame. FRANCHIGIA La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato. GRANAGLIE INCENDIO INCOMBUSTIBILITÀ INDENNIZZO O INDENNITÀ O RISARCIMENTO Granaglie e semi in genere sullo stelo, nel corso della mietitrebbiatura (o della mietitura e trebbiatura), sul campo e durante il trasporto nei confini dell azienda, compresa la paglia, per durata non oltre il 31 agosto. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. MASSIMO INDENNIZZO POLIZZA PREMIO RISCHIO RISCHIO SEPARATO SCOPERTO SCOPPIO SINISTRO TETTO La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro. Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. La somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione. La probabilità del verificarsi del sinistro. Il rischio - o l insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1mt. La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d ariete" non sono considerati scoppio. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 2 di 9

4 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali; b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A CAP 00184; c) nessuna sede secondaria; d) recapito telefonico: /47651, fax:+39 06/ , sito Internet: info@fata-assicurazioni.it; e) autorizzata all esercizio in Italia e all estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero dell Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di FATA ammonta a 125,61 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a milioni di euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,76 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet di FATA per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Il contratto di durata inferiore all anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo. Avvertenza In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 7 Durata dell Assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Coperture assicurative offerte- Limitazioni ed esclusioni E un prodotto destinato all assicurazione di beni materiali (quali ad esempio fabbricati, arredamento, attrezzature, macchinari, impianti, merci/scorte, bestiame, foraggio, granaglie, ecc.) relativi al settore agricolo (aziende agricole, granaglie). Il contratto prevede la copertura Incendio e altri danni ai beni, che riguarda principalmente l indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. E, inoltre, possibile acquistare una serie di garanzie integrative della copertura di cui sopra. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute negli articoli, condizioni e clausole di seguito indicate: articolo 11 Oggetto dell assicurazione, 13 Cose assicurabili a condizioni speciali articolo 25 Estensioni di garanzia. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo. L assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio, o delle rate di premio successive alla prima, entro le ore 24 del 15 giorno successivo alla relativa scadenza. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 3 di 9

5 Per la disciplina di dettaglio relativa a limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, si rinvia : - alle Definizioni e alle Denominazioni Convenzionali contenute nelle Condizioni di assicurazione - agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati : Articoli 12 Esclusioni, 13 Cose assicurabili a condizioni speciali, 21 Assicurazione parziale, e 25 Estensioni di garanzia clausole speciali - se richiamate e rese operanti in polizza - C22 Macchinari in leasing, C44 Contenuto degli apparecchi somministratori di calore. Per la disciplina di dettaglio relativa ai casi di sospensione della garanzia, si rinvia all articolo 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. Avvertenza Le garanzie vengono erogate nei limiti dei capitali o somme assicurate, massimali e limiti di indennizzo e previa applicazione di franchigie e scoperti, con relativi minimi, pattuiti in polizza e previsti nelle Condizioni di assicurazione. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute negli articoli di seguito indicati. Articoli: 11 Oggetto dell assicurazione, 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 22 Assicurazione presso diversi assicuratori, 23 Limite massimo dell indennizzo e 25 Estensioni di garanzia ESEMPI CAPITALE O SOMMA ASSICURATA A) Garanzia Incendio (a valore intero) Bene assicurato: Fabbricato; Somma assicurata: ; Valore del fabbricato al momento del sinistro indennizzo a seguito di Incendio totale (salva l applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti ); B) Garanzia Incendio (a valore intero) Bene assicurato: Attrezzature; Somma assicurata: ; Valore del fabbricato al momento del sinistro: ; Ammontare del danno: ; non richiamata la clausola speciale C05 Deroga alla proporzionale Essendo il valore delle attrezzature al momento del sinistro di importo superiore alla somma assicurata in polizza, FATA risponde del danno in proporzione di detto rapporto ai sensi dell articolo 21 Assicurazione parziale delle Condizioni di Assicurazione. Indennizzo = x / = (salva l applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti). LIMITI DI INDENNIZZO Garanzia Facoltativa Eventi atmosferici. Bene assicurato: Attrezzatura; Somma assicurata: ; Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 4 di 9

6 Ammontare del danno: ; Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale garanzia facoltativa: massimo indennizzo 70% della somma assicurata, scoperto 10% del danno con il minimo di 250 Scoperto del 10% sull ammontare del danno = (importo superiore alla franchigia). L ammontare del danno al netto dello scoperto è determinato in ; Essendo tale valore superiore al limite massimo di indennizzo che è l indennizzo spettante sarà pari ad SCOPERTO Garanzia Facoltativa Eventi Sociopolitici (escluso terrorismo) Bene assicurato: Fabbricato; Somma assicurata: ; Ammontare del danno: ; Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale garanzia facoltativa: Scoperto 10%, con il minimo di Massimo indennizzo 80% della somma assicurata ovvero ; Lo scoperto è pari al 10% dell ammontare del danno, cioè ad 5.000, importo superiore al minimo di 500. Indennizzo spettante: = FRANCHIGIA Clausola Speciale A 13 Urto veicoli stradali Bene assicurato: Fabbricato; Somma assicurata: ; Ammontare del danno: 3.000; Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale clausola speciale: Franchigia di 100 Indennizzo spettante: = In assenza di deroga all articolo 1907 del codice civile, se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Ad eccezione di quanto previsto con riferimento alle spese di demolizione e sgombero dagli articoli 11 Oggetto dell assicurazione e 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e dall articolo 25 Estensioni di garanzia con riferimento alle garanzie facoltative Ricorso terzi, Ricorso locatari e Spese di demolizione e sgombero nonché alle clausole speciali A01 Fenomeno elettrico ed elettronico, A02 Danni elettrici ad apparecchi elettrodomestici, e C28 Responsabilità dell albergatore l assicurazione è prestata a valore intero e cioè - salva una tolleranza del 10% in caso di richiamo della clausola speciale C05 Deroga alla proporzionale - con applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione o assicurazione parziale. Per gli effetti dell assicurazione parziale si rinvia all articolo 21 Assicurazione parziale nonché, per la determinazione del valore delle cose assicurate, agli articoli 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 25 Estensioni di garanzia, garanzia facoltativa Rischio Locativo clausole speciali C08 Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo e C09 Assicurazione del costo di riparazione e di ripristino (fabbricati), C13 Compensazione tra partite, C28 Responsabilità dell albergatore. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 5 di 9

7 Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio Nullità Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA, rese da Contraente e/o Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia all articolo: 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate negli articoli: 4 Aggravamento del rischio, 5 Diminuzione del rischio. ESEMPIO DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo di esempio, il fatto che l immobile muti destinazione d uso da deposito di attrezzatura agricola a deposito di foraggio, che è a maggior rischio d incendio rispetto all attrezzatura agricola. Premi Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste, salvo - se richiamata la clausola speciale C07 Assicurazione flottante - successivo saldo del premio parzialmente anticipato. Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno. Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio può essere anticipato, in unica soluzione, per l intera durata del contratto. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificatamente prescritti dall ISVAP; assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all Intermediario, espressamente in tale qualità; bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti; bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti. Avvertenza Se il Contraente è un Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale prodotto FATA consente al Contraente di frazionare il premio annuo in: - rate semestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile; - rate quadrimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 4% del premio imponibile; - rate trimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 5% del premio imponibile. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 6 di 9

8 Avvertenza L Impresa o l intermediario possono applicare sconti di premio: o ai sensi dell articolo 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni; o con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. Rivalse Avvertenza In mancanza di deroga a quanto previsto dall articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Se richiamata in polizza la clausola speciale C31 Rinuncia alla rivalsa di cui all articolo 25 Estensioni di garanzia delle Condizioni di assicurazione, FATA rinuncia ad esercitare il diritto di surrogazione verso i soggetti ivi indicati ed alle condizioni nella stessa precisate. Diritto di recesso Avvertenza In caso di stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, FATA, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 22 Assicurazione presso diversi assicuratori delle Condizioni di assicurazione. E facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 6 Recesso in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione. Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie Terremoto, Eruzioni vulcaniche, Inondazioni e Alluvioni, Allagamenti, Smottamenti, Franamenti e Cedimenti del terreno e Terrorismo con effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto, si rinvia all articolo 25 Estensioni di garanzia, paragrafi Rescindibilità delle suddette garanzie facoltative. Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 7 Durata dell assicurazione. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L assicurato perde il diritto all indennizzo ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro all Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si e verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Regime fiscale Il premio imponibile è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,50%, comprensiva di un 1% di addizionale antiracket antiusura. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 7 di 9

9 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza Sono previste modalità e termini per la denuncia del sinistro. In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare il perito da lui designato, contribuendo, altresì, per metà alle spese e competenze per il terzo perito. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicate:articoli 16 Obblighi in caso di sinistro, 17 Esagerazione dolosa del danno, 18 Procedura per la liquidazione del danno, 19 Mandato dei periti, 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 22 Assicurazione presso diversi assicuratori, 24 Pagamento dell indennizzo, nonché articolo 25 Estensioni di garanzia clausole speciali - se richiamate e rese operanti in polizza - C08 Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo, C09 Assicurazione del costo di riparazione o ripristino (fabbricati), C10 Anticipo indennizzi, C19 Indennizzo separato per partita, C24 Modifica dei termini di denuncia dei sinistri, C25 Pagamento dell indennizzo prima della chiusa istruttoria, C30 Ricostruzione diversa, C34 Universalità. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Via Urbana, 169/a ROMA Fax 06/ Indirizzo di posta elettronica : Reclami@fata-assicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/ o 06/ I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a FATA e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet Resta salva la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 8 di 9

10 Arbitrato E prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie relative alla valutazione del danno. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni degli articoli 18 Procedura per la liquidazione del danno e 19 Mandato dei periti. Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità giudiziaria. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/12/2012 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 9 di 9

11 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI INCENDIO RISCHI AGRICOLI Mod. 12/521 - Ed. 12/2012 Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI ASSICURATO La persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.. FRANCHIGIA La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato INDENNIZZO O INDENNITA O RISARCIMENTO La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. MASSIMO INDENNIZZO La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro. POLIZZA Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. PREMIO la somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione RISCHIO la probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO la parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 1 di 34

12 DENOMINAZIONI CONVENZIONALI Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: CONTENUTO (ABITAZIONE) Complesso mobiliare per l arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti, (soffitte, cantine, ripostigli) compresi biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri e quadri comuni; elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia, combustibili, e quant altro di inerente all abitazione. Se mobili si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d aria. Resta escluso quanto specificato all art.13 Cose assicurabili a condizioni speciali. Sono compresi i gioielli e gli oggetti d oro ad uso ornamentale personale. Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali costituenti un tutt uno con l abitazione, purché relativi ad attività professionali dell Assicurato. ATTREZZATURA Attrezzi e attrezzatura agricola in genere, macchinari, silos e contenitori vari, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, trasporto ed imballaggio, impianti di essiccazione, di irrigazione, di distribuzione mangimi, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; le attrezzature, anche fisse delle stalle, sale di mungitura, cantine, oleifici e caseifici, saccheria e recipienti; mobilio, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, banchi; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente l attività. Esclusi veicoli e macchine agricole iscritti o meno al P.R.A.. BESTIAME Animali bovini, equini, ovini, caprini, avicunicoli ed animali da cortile in genere, questi ultimi per non oltre.1.000, suini per non oltre e con l esclusione dei cavalli di valore superiore ad , il tutto anche se all aperto, purché entro i confini dell azienda. CONTENITORE ANTINCENDIO Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall altro da un diaframma di separazione anch esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO L intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Si precisa che si intendono esclusi gli impianti fotovoltaici installati o meno nei fabbricati assicurati. 2 di 34

13 Si conviene la seguente classificazione: Fabbricato di PRIMA CLASSE: ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto). Fabbricato di SECONDA CLASSE: ha strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; solai e armature del tetto comunque costruiti. Fabbricato di TERZA CLASSE: ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti. Fabbricato di QUARTA CLASSE: ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti. FORAGGIO Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all alimentazione del bestiame. GRANAGLIE Granaglie e semi in genere sullo stelo, nel corso della mietitrebbiatura (o della mietitura e trebbiatura), sul campo e durante il trasporto nei confini dell azienda, compresa la paglia, per durata non oltre il 31 agosto. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILITÀ Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. INFIAMMABILI Sostanze e prodotti non classificati "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C.; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V. MERCI / SCORTE Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed escluse le sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali. Compresi i prodotti agricoli e le sostanze per uso agricolo in normale dotazione all azienda anche non destinati al commercio. 3 di 34

14 MERCI SPECIALI - Celluloide (grezza ed oggetti di); - Espansite; - Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - Materie plastiche espanse o alveolari; - Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. MURO PIENO Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetro-cemento-armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci. Avvertenza: nei molini da cereali sono ammesse, nei muri pieni dividenti i locali di lavorazione dai sili, comunicazioni ai piani di carico e scarico dei sili. PORTA MORTA È il passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero dei ruotabili, macchine agricole ed attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venir parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall impostazione del tramezzo al tetto. RISCHIO SEPARATO È il rischio - o l insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 mt. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d ariete" non sono considerati scoppio. SOLAIO Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature. TETTO L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici. TETTOIA Struttura costituita da una o più superfici, anche inclinate, poggiante su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte su fabbricati, aperta anche su tutti i lati, destinata a coprire ed a proteggere l ambiente sottostante dagli agenti atmosferici. VEICOLI E MACCHINE AGRICOLE NON ISCRITTE AL P.R.A. Veicoli agricoli semoventi, macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici, rimorchi, ruotabili, escluso tutto quanto immatricolato al P.R.A. 4 di 34

15 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 del Codice Civile. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione dandone avviso all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. 5 di 34

16 In tutti i casi, entro il 15 giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. ART. 7 ART. 8 ART. 9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso e' stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata. ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 6 di 34

17 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO ART. 11 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FATA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. FATA indennizza altresì: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termine di polizza con l esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo quanto previsto all art.23 Limite massimo dell indennizzo. ART. 12 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia; f) alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a ulmini od altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 7 di 34

18 ART. 13 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Senza espressa pattuizione non sono comprese nell assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, FATA risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d affezione od artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto da FATA soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. ART. 14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. ART. 15 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. ART. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di FATA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art.1914 del Codice Civile. b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art.1913 del Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a FATA; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, 8 di 34

19 conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da FATA o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione di FATA la documentazione contabile di magazzino. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. ART. 17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. ART. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ART. 19 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art.16 Obblighi in caso di sinistro; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all art.20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. 9 di 34

20 La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 20 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante; II Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L ammontare del danno si determina: - per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; - per macchinari, attrezzature, arredamento e merci (punti Il e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. In tutti i casi si dovrà tener conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza. ART. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, FATA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. ART. 22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI L Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell articolo 1910 del codice civile. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, FATA è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART. 23 LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO 10 di 34