BILANCIO NELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
|
|
- Donato Fedele
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BILANCIO NELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOMMARIO schema di sintesi rendiconto/bilancio nelle società di persone Art. 2261, 2262, 2311, 2312, 2320, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425 e 2426 Codice Civile Nelle società semplici il legislatore fa espresso riferimento al Rendiconto, mentre sia nell art sia nel 2262, nelle società c.d commerciali (Snc e Sas), gli art e 2312 in tema di liquidazione e l art. 2320, in tema di diritti dei soci accomandanti nelle Sas, fanno esplicito riferimento al termine bilancio. A prescindere dalla denominazione del documento contabile rappresentativo della gestione annuale della società, è opportuno analizzare schemi, tempi e procedure da utilizzarsi per i conti di fine anno delle. Si tratta di un argomento non semplice, da un lato a causa della carente chiarezza legislativa e, dall altro, per l assenza nelle società di persone del metodo assembleare che caratterizza detta struttura aggregativa. SCHEMA DI SINTESI FORMA DEL RENDICONTO Preferibile lo schema che contempli sia il conto economico sia lo stato patrimoniale. NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE Non richieste. Non è, altresì, richiesto lo schema rigido di cui agli articoli 2424 e 2425 CRITERI DI VALUTAZIONE Necessario conformarsi ai criteri di cui agli articoli 2423, 2423-bis, 2424-bis e 2426 APPROVAZIONE DEL BILANCIO É consigliata l approvazione a maggioranza. É opportuna una previsione in tal senso nell atto costitutivo. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Accettata dal legislatore fiscale, non da quello civilistico e fallimentare. Rischio di bancarotta semplice. BILANCI DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Appare opportuno che nelle Sas il bilancio sia approvato anche da parte dei soci accomandanti. RATIOSocietà N. 1 /
2 RENDICONTO/BILANCIO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE PREVISIONI DEL CODICE CIVILE Scritture contabili L inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. Art Società semplici Se il compimento degli affari dura oltre un anno, i soci hanno il diritto di avere il rendiconto dell amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto non stabilisca un termine diverso. Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l approvazione del rendiconto. Art Art S.n.c. Esplicito rimando alle norme in tema di società semplice (ivi comprese quindi quelle sul rendiconto) per quanto non previsto espressamente nel Capo III. Art Compito degli amministratori Tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall art (il libro giornale e degli inventari). Tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell impresa. Art FORMA DEL RENDICONTO Occorre analizzare se, nelle Snc e Sas, gli amministratori siano chiamati ad un semplice rendiconto delle entrate e delle uscite da cui fare emergere il risultato civilistico o se, invece, siano chiamati alla redazione di un vero e proprio bilancio di esercizio. Dottrina prevalente Giurisprudenza di merito Secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, nelle Snc e Sas il documento destinato all accertamento degli utili e delle perdite è il vero e proprio bilancio di esercizio, redatto per il rinvio operato dall art. 2217, c. 2, con l osservanza dei criteri di valutazione stabiliti per il bilancio della società per azioni. In altri termini, il consuntivo contabile non può esaurirsi in un mero prospetto di entrate e di uscite, ma deve necessariamente consistere in un quadro generale della situazione patrimoniale della società, che permetta un raffronto fra la situazione iniziale e quella relativa al momento in cui il conto si riferisce e deve essere redatto, in linea di massima, secondo gli stessi criteri stabiliti per la formazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali. Il bilancio, oltre che la situazione economica, comprende anche quella patrimoniale. Cass , n Trib. Milano, RATIOSocietà N. 1 /
3 FORMA Bilancio in forma abbreviata TESI preferibile Posizione Ministeriale Al riguardo, nel Documento OIC , n. 12: Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, si legge: È auspicabile che dette società (le ndr) si uniformino per la redazione dei documenti contabili richiamati agli schemi desumibili dalle norme previste per le società per azioni, con le semplificazioni previste dall art bis del Codice Civile. Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa SÌ SÌ NO Non vi è dubbio che per conoscere la propria situazione economico finanziaria e, quindi, per avere un rendiconto, il socio abbia bisogno non solo dell elenco delle entrate e delle uscite (conto economico), ma anche dello Stato Patrimoniale che consenta, fra l altro, un raffronto fra la situazione iniziale e quella relativa al momento a cui il conto si riferisce. In assenza dello stesso, infatti, sarebbe impossibile per il socio conoscere la consistenza di una serie importantissima di voci (ad esempio, le immobilizzazioni di proprietà, lo stato dei crediti e dei debiti, le partecipazioni detenute, le disponibilità liquide, nonché le eventuali riserve, i debiti) che, di fatto, renderebbero del tutto acefalo qualsiasi rendiconto. Dai bilanci tipici delle società di capitali dovranno, inoltre, essere attinti i criteri di valutazione (art. 2423, 2423-bis, 2424-bis e 2426 ), il cui mancato rispetto renderebbe il rendiconto destituito di ogni significato economico patrimoniale. Non essenziale, in quanto non richiesto da alcuna specifica norma di legge appare, invece, la redazione del bilancio in formato UE e, quindi, la redazione dello stesso secondo i rigidi schemi previsti dagli artt e 2425 C.C, la redazione di una nota integrativa, nonché della relazione sulla gestione. In senso conforme, peraltro, appaiono orientati sia il Ministero della Giustizia e quello dell Economia e delle Finanze i quali, a seguito del recepimento del D. Lgs. 127/1991, ne hanno escluso l obbligo di estensione tout court alle. Il Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della giustizia), con nota del (protocollo n /1 76 U.L.), in risposta a specifico quesito, ebbe modo di chiarire: «Non è stata prevista, infatti, alcuna estensione della normativa concernente i conti annuali e consolidati alle e, tantomeno, alle imprese individuali». Tuttavia, nella stessa nota il Ministero ha precisato, che anche l imprenditore individuale, ai sensi dell art. 2217, è obbligato, nella redazione del bilancio, ad «attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili». Di avviso analogo il Ministero delle Finanze, che nella circolare , n. 73/E, ha affermato che, «allo stato attuale, non è sancita l adozione del bilancio CEE, per le, tuttavia resta fermo il disposto dell art. 15, c. 4, del D.P.R , n. 600, secondo cui il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile...». RATIOSocietà N. 1 /
4 REGOLE PER L APPROVAZIONE Approvazione a maggioranza Approvazione all unanimità I sostenitori dell approvazione a maggioranza hanno evidenziato, da un lato, come l art. 2257, ultimo comma (in tema di soluzione di conflitti fra soci) debba essere ritenuto principio di carattere generale nelle per tutti gli atti che non importino modificazione del contratto e, dall altro, che l approvazione a maggioranza vincolerebbe anche il socio dissenziente che potrebbe impugnare la delibera solo ai fini della nullità o annullabilità. Tesi preferibile Chi scrive propende per l approvazione del bilancio a maggioranza sulla base della seguente teoria: gli art (unanimità) e 2257, c. 3 (maggioranza) non devono essere viste come eccezioni ad un principio generale destinato a prevalere, bensì come due regole distinte con autonomo campo di applicazione a seconda che la decisione riguardi la struttura organizzativa o la gestione della società. L art esprime il principio che il consenso di tutti i soci è necessario - salvo diverso accordo - quando la decisione tocca le basi organizzative (legali e convenzionali) della società, mentre quando si tratti di decisioni che attengano alla gestione dell impresa comune, come l approvazione del bilancio, vigerà la regola della maggioranza calcolata per quote di interessi. In altri termini, l approvazione del bilancio è deputata a verificare l esercizio dell attività sociale e non attiene agli interessi dei singoli soci. Quindi, si ritiene, che esso ben possa essere approvato a maggioranza salvo che l atto costitutivo ne preveda l approvazione con l unanimità dei consensi. Nel caso di approvazione all unanimità, peraltro, si consentirebbe al singolo socio (anche di minoranza assoluta) di paralizzare l approvazione del bilancio. Si avrebbe, cioè, una sorta di diritto di veto anche in merito alla distribuzione di utili, la quale diventa inammissibile in caso di mancata approvazione del rendiconto. Verso l approvazione all unanimità è, invece, chi ritiene l unanimità dei consensi quale logica contropartita dei poteri riconosciuti agli amministratori durante la gestione e chi, in senso analogo, sostiene che se i soci amministratori hanno, per contratto sociale una partecipazione alla maggioranza degli utili. Applicare la regola della maggioranza significherebbe, dunque, frustrare il diritto dei soci non amministratori all approvazione del bilancio. CLAUSOLA (CONSIGLIABILE) IN MERITO ALL APPROVAZIONE Al termine di ogni esercizio sociale, gli amministratori dovranno redigere il rendiconto (bilancio) dell esercizio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, da sottoporsi all attenzione dei soci, con invio attraverso raccomandata A.R. entro 3 mesi dalla chiusura dell esercizio medesimo. Il rendiconto (bilancio) si intenderà approvato dalla maggioranza dei soci se, entro 30 giorni dalla loro trasmissione a cura degli amministratori, attraverso raccomandata A.R. (oppure attraverso posta certificata o altro metodo) non sarà fatta alcuna opposizione da parte di alcuno dei soci. MANCATA NECESSITÀ APPROVAZIONE I soci a cui far riferimento sono quelli non amministratori, in quanto gli amministratori sono tutti direttamente coinvolti nella stesura del progetto di bilancio. Qualora tutti i soci risultassero al contempo amministratori, il momento dell approvazione (peraltro non formale) del bilancio non sussiste. 14 RATIOSocietà N. 1 /
5 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Possibilità fiscale Criticità civilistiche Secondo il legislatore fiscale, qualora l impresa (individuale o ) non superi determinati parametri dimensionali in termini di ricavi d esercizio, può tenere la contabilità semplificata. Tali ricavi, ai sensi del novellato art. 18 del D.P.R. 600, sono stati recentemente innalzati dall art. 7, c. 2, lett. m), del D.L , n. 70, conv. con L , n Il regime semplificato consente alla società un netto risparmio nei costi di amministrazione relativi alla gestione contabile-amministrativa non richiedendo la tenuta della contabilità in partita doppia, la redazione dello stato patrimoniale e del bilancio, ma solo l annotazione dei costi e dei ricavi. Il dubbio che bisogna porsi a questo punto è se la possibilità di tenuta della contabilità semplificata, espressamente contemplata dal legislatore fiscale, abbia validità civilistica. L art prevede che gli amministratori della snc debbano tenere i libri e le scritture contabili di cui all art (libro giornale e degli inventari) secondo le disposizioni dei successivi artt e 2217, ma lo stesso codice non prevede, tuttavia, specifiche sanzioni per chi non si attenga a dette procedure, per si tratterebbe di norma esistente ma priva di sanzioni. L aspetto più critico non deriva, quindi, dal legislatore civile ma dalla legge fallimentare. Esempio n. 1 Nuovi limiti della contabilità semplificata, in vigore dal Prestazione di servizi Art. 3, cc. 1, 3, e 4 lett. a), b), c), d), e), f), h) D.P.R. 633/ Altre attività Libri obbligatori: 1) registro delle fatture di acquisto; 2) registro delle fatture di vendita. Nota bene Il registro dei beni ammortizzabili può essere omesso con registrazioni relative effettuate nel registro acquisti. RISCHI FALLIMENTARI Bancarotta semplice Bancarotta fraudolenta L art. 217, c. 2 R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), rubricato Bancarotta semplice, infatti, prevede che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, se è dichiarato fallito, l imprenditore (nel caso di specie il socio illimitatamente responsabile) che, durante i 3 anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall inizio dell impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Un aggravante a tale situazione si palesa nell art. 216 (bancarotta fraudolenta), laddove il socio-imprenditore rischia (ai sensi del c. 1, punto 2) di essere assoggettato ad una reclusione da tre a 10 anni qualora abbia: sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Esempio n. 2 Da 15 anni giurisprudenza penale univoca Cass. pen., , n Cass. pen., sez. V, , n Cass , n Bancarotta semplice in caso di mancata tenuta del libro giornale. Il mancato aggiornamento del libro giornale integra gli estremi del reato di bancarotta semplice di cui all art. 217 Legge Fallimentare, la quale è punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. La ricostruzione della contabilità non evita la bancarotta. Il reato di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri contabili obbligatori non è escluso dall eventuale possibilità di ricostruzione della contabilità aziendale attraverso registri imposti per altri fini (nella specie fiscali), in quanto non sono dalla legge ammessi equipollenti alle scritture e ai registri regolamentari. Contabilità semplificata esclusa nel fallimento. Il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non ha comportato per le stesse l esonero dell obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall art. 2214, sia a i fini civili che per gli effetti penali, sicchè nel caso di inadempimento di tale obbligo si possono configurare gli elementi del reato di bancarotta semplice. RATIOSocietà N. 1 /
6 BILANCIO NELLE S.A.S. Poteri degli accomandanti sul bilancio Art. 2320, c. 3, Dubbi sul dovere di approvazione del bilancio Tesi preferibile I soci accomandanti, in ogni caso, hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. I soci accomandanti, dunque, hanno il diritto soggettivo irrinunciabile di ricevere il bilancio, dando luogo ad un correlativo obbligo di consegna dello stesso in capo agli accomandatari. Agli accomandanti spetta, altresì, di esercitare sullo stesso un insopprimibile diritto di controllo, nonché di chiedere agli amministratori ogni chiarimento sul tema. Di rilevante interesse pratico è comprendere se gli accomandanti siano tenuti all approvazione del bilancio. Parte della dottrina e della giurisprudenza è dell opinione che, qualora gli accomandanti fossero tenuti alla sua approvazione, è riconosciuto agli stessi il diritto di averne annuale comunicazione. Altri ritengono che il bilancio debba esser approvato solo dagli accomandatari (Galgano, in giur. Trib. Agrigento ; conforme Trib. Milano ). Diversamente, secondo altra dottrina (Di Sabato), sarebbe ben strano che il codice permettesse la previsione statutaria di autorizzazione e di controlli e poi escludesse addirittura il diritto di approvare quel documento da cui emerge il risultato (utile o perdita) dell attività comune. Ne deriverebbe che anche gli accomandanti hanno il diritto dovere di approvare il bilancio (Cass , n. 1610; conforme Trib. Milano ). La tesi maggioritaria (e preferibile) è quella secondo cui anche gli accomandanti siano tenuti alla approvazione del bilancio. Chi scrive intravede, peraltro, anche una certa assonanza fra il socio accomandante della Sas e il socio di minoranza della Spa. Quest ultimo, quale socio di capitale, non riveste alcun potere gestorio, ma non per questo è privato della possibilità di concorrere all approvazione di quel bilancio da cui lo stesso trarrà un risultato positivo o negativo. Esempio n. 3 Dichiarazione di approvazione bilancio relativo all esercizio 2012 (art ) Lo scrivente..., nato a... il... e residente in..., Codice Fiscale..., nella sua qualità di Socio della Società..., con sede in..., Codice Fiscale e Registro Imprese di..., Partita IVA..., REA CCIAA di... In relazione al rendiconto presentato dai Soci Amministratori della sopra citata società personale, Dichiara 1) di avere preso visione del bilancio riferito all esercizio 2012 (chiuso il ) della Società..., redatto dai Soci Amministratori ai sensi di quanto previsto dall art. 2217, c. 2 e delle altre disposizioni di legge vigenti e regolarmente presentato ai soci per l approvazione in data..., che riporta un Utile/Perdita di esercizio pari a......; 2) di approvare tale bilancio e di accettarne in maniera incondizionata le risultanze; 3) di dare mandato ai soci amministratori per l attribuzione fiscale del risultato di esercizio ai sensi di quanto previsto dagli art. 5 (utili) e 8 (perdite) del vigente TUIR, con ripartizione ai soci in base alle quote di partecipazione risultanti dai vigenti patti sociali. In fede..., lì... Il Socio RATIOSocietà N. 1 /
ALL. 2 Fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1) Fatti di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.
ALL. 2 Fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1): L art. 216, primo comma, n. 1, L. Fall. sanziona l imprenditore, dichiarato fallito, che prima della dichiarazione di fallimento
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliRELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL
VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliLa destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi.
La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi. 1) La destinazione dell utile: a) aspetti normativi L art. 2364, comma 2, c.c. dispone che L assemblea ordinaria deve essere convocata
DettagliOGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015
Informativa per la clientela di studio del 16.12.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliIl Bilancio di esercizio
Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il
DettagliMODULO B. Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI
MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Società per azioni Società a responsabilità limitata
DettagliNota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
UIL CAMPANIA e NAPOLI Sede in Napoli Piazzale Immacolatella Nuova, 5 Codice Fiscale: 95002620631 Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 -
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliQuale tipo di società scegliere per il proprio business
Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliSOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.
SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliRisoluzione n. 375/E
Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di
DettagliAssemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliCAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliOGGETTO: Stampa registri contabili entro il 30.12.2015
Ai gentili Associati Loro sedi OGGETTO: Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Premessa Entro il 30 dicembre 2015 sarà necessario procedere alla stampa dei registri contabili. ENTRO QUANDO CHI LE
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
Dettagliwww.capelive.it 25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF)
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliART. 20 DPR 600/73 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI
SLIDE 1/7 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI RIEPILOGO SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (INCLUSE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO EX L. 266/1991) ART. 20 DPR 600/73 ENTI NON COMMERCIALI CON SOLO
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliApprovazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede
Dettaglivicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,
1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
DettagliRISOLUZIONE N. 3/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli
DettagliIX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.
IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale
DettagliContabilità generale e contabilità analitica
1/5 Contabilità generale e contabilità analitica La sfida della contabilità analitica è di produrre informazioni sia preventive che consuntive. Inoltre questi dati devono riferirsi a vari oggetti (prodotti,
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliCircolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori
Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliGli adempimenti per l iscrizione
La Rendicontazione economica e sociale degli enti non - profit Gli adempimenti per l iscrizione al R.E.A. e al Registro delle Imprese Bologna, 15 giugno 2011 L Ente non profit consiste in un organizzazione
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
Dettagliconcernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione
DettagliSOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE COSTITUZIONE RAGIONE SOCIALE L AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S. DIVIETO DI IMMISTIONE TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S. Mastrangelo dott. Laura NOZIONE
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliOGGETTO: Consulenza giuridica Associazione Bancaria Italiana Libro giornale Applicabilità dell imposta di bollo alle scritture contabili ausiliarie
RISOLUZIONE N. 371/E Roma, Roma, 06 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. n. 2008/137243 OGGETTO: Consulenza giuridica Associazione Bancaria Italiana Libro giornale Applicabilità
DettagliCircolare N. 52 del 7 Aprile 2016
Circolare N. 52 del 7 Aprile 2016 Bilancio 2015: i termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 2364
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliLE OPERAZIONI STRAORDINARIE: LIQUIDAZIONE
PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: LIQUIDAZIONE 1 Con la liquidazione si estingue l azienda, estinzione che avviene mediante lo svolgimento di operazioni non di normale
DettagliBilancio - Corso Avanzato
Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università
DettagliLA REDAZIONE DEL LIBRO DEGLI INVENTARI
LA REDAZIONE DEL LIBRO DEGLI INVENTARI a cura di CELESTE VIVENZI PREMESSA NORMATIVA ll libro inventari è un adempimento posto a carico dell imprenditore che esercita un attività commerciale, disciplinato
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliFiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliRisoluzione n. 153829 del 10.6.2011
Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
DettagliCITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO
CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del
DettagliL.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.
L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta
DettagliPeriodico informativo n. 150/2015
Periodico informativo n. 150/2015 Bilancio: le principali novità dal 2016 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con il D.Lgs. n. 139 del
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCircolare N.91 del 17Giugno 2011. Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate
Circolare N.91 del 17Giugno 2011 Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Gentile cliente, con la presente
DettagliIl leasing in Nota integrativa
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
Dettaglia.a. 2012-2013 Economia Applicata all Ingegneria 1 Docente: Prof. Ing. Donato Morea Lezione n. 11 del 13.11.2012
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Ingegneria --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 59-2006/I Acquisto di quote o azioni proprie da parte di un confidi operante in forma di società cooperativa Approvato dal Gruppo di Studio Consorzi Fidi il
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria,
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria, recante: Modifica dell art. 33 dello Statuto sociale, al
DettagliIl trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa
Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa Dott. Marino Mascheroni Professore a contratto di Diritto Tributario Università di Milano Il
DettagliProposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata
DettagliRISOLUZIONE N. 323/E
RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del
DettagliEnti non commerciali acquisti intracomunitari: aspetti Iva
N. 186 del 03.05.2012 La Memory A cura di Francesca Marzia Enti non commerciali acquisti intracomunitari: aspetti Iva Le disposizioni normative, in materia di Iva, riguardanti gli acquisti intracomunitari
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliCircolare N. 55 del 10 Aprile 2015
Circolare N. 55 del 10 Aprile 2015 Bilancio 2014: i termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 2364
DettagliGLI OBBLIGHI STRUMENTALI
GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Si tratta di obblighi il cui assolvimento è considerato strumentale ai fini della applicazione del tributo ovvero ai fini del controllo amministrativo. Sono definiti anche obblighi
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 Oggetto: Interpello n../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Deducibilità degli ammortamenti relativi a
DettagliGli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliModificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliRISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR
RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza
DettagliAPPUNTI DI RAGIONERIA
Università La Sapienza sede di Latina Facoltà di Economia Cattedra di RAGIONERIA a.a. 2013-2014 APPUNTI DI RAGIONERIA Dispensa n. 12: I Debiti Il presente materiale è di ausilio alla didattica frontale
DettagliLIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO DAGLI AMMINISTRATORI DI
LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2013) Indice Premessa... 3 1.
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliInformativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE
Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti
DettagliCamfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie
Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede
DettagliProgetto Pro.Di.Gio. AUTOCERTIFICAZIONI AZIENDA E PROFESSIONISTA
Progetto Pro.Di.Gio. AUTOCERTIFICAZIONI AZIENDA E PROFESSIONISTA Premessa e Istruzioni La valutazione delle domande presentate dalle aziende alla Regione Lazio e relative all Avviso Prodigio si basa su
DettagliCIRCOLARE n. 10 del 01/04/2014 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI
CIRCOLARE n. 10 del 01/04/2014 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI INDICE 1. PREMESSA 2. COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI 2.1 Soggetti obbligati 2.2 Oggetto della
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliQUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso
Dettagli