Art. 02. SEDE L'Associazione ha sede in S.Maria Nuova di Bertinoro in via S.Croce presso il Bar del Cacciatore

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1 STATUTO DI ASSOCIAZIONE CACCIATORI S.MARIA NUOVA SENZA SCOPO DI LUCRO ****** Art. 01. DENOMINAZIONE L'Associazione è denominata "CACCIATORI S.Maria Nuova". Art. 02. SEDE L'Associazione ha sede in S.Maria Nuova di Bertinoro in via S.Croce presso il Bar del Cacciatore Art. 03. OGGETTO e SCOPO 1 / 10

2 L associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. _ I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta e saranno devoluti interamente in beneficenza _ Le finalità che si propone sono in particolare: 1. realizzare progetti per il miglioramento qualitativo della caccia promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti svolgano attività analoghe; 2. recuperare, preservare e valorizzare la disciplina dell arte venatoria; 3. organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a diffondere, in modo particolare ad un pubblico piu giovane, le giornate all aria aperta alla ricerca dei sapori di una volta e trovare un punto di confronto e di svago tra i soci e loro famiglie; 4. diffondere nelle feste paesane arte, cultura, tradizioni e prodotti tipici e tradizionali alimentari derivanti dal mondo della caccia; 5. divulgare le attività naturalistiche che svolgono i cacciatori, da sempre criticati dalle associazioni contrarie al mondo della caccia, tramite la produzione e la diffusione sia diretta che indiretta di opuscoli, volantini, videocassette e un sito internet; 6. favorire, nello specifico, legami duraturi di amicizia e collaborazione tra i soci e tra le altre Associazione locali, in modo particolare con i funzionari del comune di Bertinoro; 7. devolvere somme in denaro in beneficenza a istituti di ricerca; 2 / 10

3 8. svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa alle altre sopra elencate o comunque attinenti allo scopo sociale; Art. 04 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell'associazione è formato da tutti i beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di privati o enti pubblici e privati esclusi gli avanzi netti di gestione che saranno devoluti in beneficenza. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: - quote associative; - redditi derivanti dal proprio patrimonio; - contributi ed elargizioni di privati, società ed enti pubblici e privati. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. Ogni versamento deve comunque intendersi a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, può darsi luogo a ripartizioni o assegnazioni di somme, a qualsiasi titolo, agli associati. Art. 05. FONDATORI e SOCI DELL'ASSOCIAZIONE Sono aderenti all'associazione: - i fondatori - i soci dell'associazione. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito. Le qualifiche sopra indicate sono tra loro cumulabili.sono ammessi all Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno, a prescindere dal sesso. Il numero dei soci è illimitato. E espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. 3 / 10

4 Ogni socio, qualunque sia la sua qualifica o carica sociale, avrà diritto ad un solo voto. Chi intende aderire all'associazione deve farne richiesta, sottoscrivendo un apposita domanda, al consiglio direttivo, il quale dovrà provvedere in merito entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. L eventuale diniego di iscrizione deve esse motivato e contro di esso è ammesso appello all Assemblea dei soci. Il recesso è ammesso in qualunque momento, previa comunicazione dell'interessato, ed avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla comunicazione. In presenza di gravi motivi il consiglio direttivo può stabilire l'esclusione di un associato, al quale dovrà notificare tale provvedimento con le opportune motivazioni. Art. 06. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell Associazione; 4 / 10

5 c) a godere dell elettorato attivo e passivo. I soci sono tenuti: a) ad osservare il presente statuto, l eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell Associazione; c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti. Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili. Art. 07. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione: - l'assemblea degli aderenti all'associazione - il consiglio direttivo 1. Presidente 2. Vicepresidente 3. Segretario Generale 5 / 10

6 Art. 08. ASSEMBLEA L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. L'assemblea si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio). Sono di competenza dell'assemblea ordinaria: - la nomina del consiglio direttivo, del presidente e dell'eventuale vice presidente; - gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; - l'approvazione degli eventuali regolamenti interni proposti dal consiglio; - l approvazione del rendiconto economico-finanziario; individuare gli istituti di ricerca a cui devolvere eventuali somme in beneficenza Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: - le deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto; - la deliberazione in merito allo scioglimento e alla liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque associati, due consiglieri o dal collegio dei revisori, se nominato. La convocazione è effettuata mediante locandina affissa presso la sede del bar del cacciatore almeno cinque giorni prima dalla data stabilita per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire almeno a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano. I verbali saranno redatti da un segretario nominato dall'assemblea stessa. In prima convocazione l Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione. L Assemblea straordinaria delibera in merito alle variazioni dello Statuto, che devono essere 6 / 10

7 approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno dei Soci e sullo scioglimento dell Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 09. CONSIGLIO DIRETTIVO L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dall'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compresi il presidente, vice presidente e segretario. Il consiglio direttivo nominato dall'assemblea dura in carica un triennio ed è rieleggibile. In caso di sostituzione di uno o più consiglieri, quelli nominati dall'assemblea in sostituzione di quelli dimissionari, decaduti o dimessi, restano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. Nel caso in cui dovesse venire a mancare la maggioranza del consiglio, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dell'associazione per la nomina dell'intero consiglio. Spetta pertanto al Consiglio a puro titolo semplificativo: - stabilire le quote associative e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche; - redigere e modificare il Regolamento interno dell'associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto; - redigere il rendiconto economico; - conferire incarichi e deleghe e stabilire le relative eventuali remunerazioni; - deliberare circa l'ammissione o l'esclusione di associati e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari. I consiglieri decadono dall'incarico per: - dimissioni - revoca da parte dell'assemblea - decadenza, in caso di assenza prolungata per oltre tre riunioni del consiglio nel corso di uno stesso esercizio. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal presidente mediante semplice comunicazione oppure su istanza di almeno due consiglieri, rivolta al presidente stesso che provvederà alla convocazione. Il consiglio può delegare le sue funzioni ad uno o più consiglieri delegati, stabilendone la durata ed i limiti. Non sono delegabili le funzioni relative alla predisposizione del rendiconto previsto dall'art. 7. Le riunioni del consiglio sono valide se costituite dalla maggioranza dei consiglieri in carica. Il 7 / 10

8 consiglio validamente costituito delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza, vengono conservati agli atti. Art. 10. PRESIDENTE Al presidente dell'associazione spetta la firma sociale e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Le responsabilità vengono suddivise egualmente tra tutti i membri del consiglio direttivo e l associazione stipulerà polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi in occasione delle attività organizzate, quali feste paesane ecc per tutelare oggettivamente i membri del consiglio. La gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compete al consiglio direttivo quale organo collegiale. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche senza delibera del consiglio che tuttavia dovrà essere convocato con urgenza per l'eventuale rettifica degli atti compiuti dal presidente. Il presidente convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, cura l'esecuzione delle delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e suggerisce le direttive da sottoporre al consiglio ed all'assemblea dell'associazione. Il consiglio direttivo, nella sua collegialità, cura la predisposizione dei bilanci e dei rendiconti da sottoporre all'assemblea, corredandoli con le opportune relazioni. Art. 11. VICE PRESIDENTE Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Art. 12. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE Oltre alle scritture contabili eventualmente prescritte dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione. Art. 13. ESERCIZI SOCIALI E BILANCI 8 / 10

9 Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine del mese di marzo di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre entro il mese di aprile all'assemblea dei soci. Art. 14. AVANZI DI GESTIONE L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione in beneficenza a istituti di ricerca, mentre è vietato distribuire, anche indirettamente, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per disposizione di legge. Art. 15. SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato imparziale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì su istanza della parte più diligente. 9 / 10

10 Art. 17. MODIFICHE STATUARIE Il presente Statuto può essere modificato con decisione dall Assemblea straordinaria. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno dei Soci. Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio Direttivo. Art. 18. LEGGE APPLICABILE Per disciplinare ciò che non sia eventualmente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro IV del codice civile e, in subordine, in quelle contenute nel successivo libro V. ****** 10 / 10