STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO FAMILIARI DISAGIATI PSICHICI ONLUS ***** ***** COSTITUZIONE SEDE SCOPI

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1 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO FAMILIARI DISAGIATI PSICHICI ONLUS ***** ***** COSTITUZIONE SEDE SCOPI Art. 1 (costituzione,natura,attività,principi ispiratori) E costituita l associazione denominata : ASSOCIAZIONE FAMILIARI DISAGIATI PSICHICI ONLUS In sigla A.F.D. P. - ONLUS - Si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà,ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei Limiti della Legge 11 Agosto 1991,n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato,nonché dei principi generali dell ordinamento giuridico e del presente statuto. Svolge attività a favore delle persone diversamente abili Si ispira a valori cattolici,a principi di trasparenza,solidarietà e democrazia. Art. 2 (sede e durata) 1.L Associazione ha sede legale in Piedimonte Matese,Via Nuova Monte Muto P.zzo San Francesco,snc. 1 piano presso Preziosi Ermanno. 2.La sua durata è illimitata. Art. 3 (Scopi) 1. L Associazione ha lo scopo di : a) promuovere iniziative di socializzazione e di aggregazione per le persone diversamente abili,al fine di prevenire,arrestare e contrastare processi di emarginazione ed esclusione sociale, favorendo la loro partecipazione a iniziative di carattere culturale,formativo e ricreativo,favorendo l inserimento nel mondo del lavoro,secondo le leggi vigenti. b) Promuovere e sostenere per i diversamente abili progetti di solidarietà,anche in collaborazione con altre associazioni; c) Promuovere e attuare azioni di collaborazione e di stimolo verso istituzioni pubbliche e private e verso la società per sensibilizzarle sui problemi della disabilità Psichica; d) Stimolare alla solidarietà anche persone non appartenenti all Associazione; 1

2 2 e) Assumere e promuovere iniziative per l abbattimento delle barriere architettoniche,sociali e mentali; f) Realizzare e promuovere la realizzazione di strutture di accoglienza per coloro che non possono giovarsi dell assistenza di familiari; g) Informare gli interessati sugli strumenti operativi,legislativi e previdenziali cui possono usufruire e in qualsiasi forma giovarsi; h) Vigilare sull osservanza delle norme emanate a loro favore,tutelando i loro diritti e interessi e rappresentando le loro esigenze e quelle delle famiglie presso enti e istituzioni; i) Intraprendere ogni altra iniziativa volta a migliorare la qualità della loro vita e quella delle famiglie. 2. L Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate,ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle statutarie o, per natura,accessorie in quanto integrative delle stesse,nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997,n.460 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per il conseguimento dei suddetti scopi l Associazione potrà: a) organizzare centri di socializzazione e di aggregazione; b) procurarsi autoveicoli attrezzati per il trasporto dei disabili; c) promuovere attività occasionali o permanenti,organizzare spettacoli,manifestazioni di ogni tipo,anche in collaborazione con altre organizzazioni similari; d) avvalersi dell ausilio di volontari; e) cooperare con altre associazioni che svolgono attività identiche ed analoghe. SOCI ART. 4 Soci, condizioni e modalità di ammissione Possono assumere la qualifica di socio i familiari dei malati psichici. Sono soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. L ammissione a Socio è subordinata all accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l associazione stessa aderisce 2

3 3 E espressamente esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità delle partecipazioni alla vita associativa. ART. 5 Mezzi finanziari I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative. ART. 6 Incarichi sociali Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa. E stabilita l intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa. ART. 7 Perdita della qualifica di Socio I Soci cessano di appartenere all Associazione: a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. ART. 8 Organi dell Associazione Gli organi sociali dell Associazione sono: a) l Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria); b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo. 3

4 4 ART. 9 L Assemblea generale dei Soci L Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri. ART.9 bis L esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Gli utili e gli avanzi di gestione,così come i fondi, riserve di ogni altra specie ed il capitale proprio, derivanti dall esercizio dell attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti ne direttamente ne indirettamente fra i soci. Essi dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 10 Funzionamento dell Assemblea generale dei Soci La convocazione dell Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 28 febbraio di ogni anno per l approvazione, in particolare del rendiconto consuntivo dell anno precedente e del rendiconto preventivo dell anno in corso. La convocazione dell Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. ART. 11 Forme di convocazione La convocazione dell Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto, riportante l ordine del giorno, inviato al domicilio dei soci. Tanto l Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Spetta all Assemblea dei Soci: ART. 12 Competenze dell Assemblea generale dei Soci 4

5 5 a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo; b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; c) eleggere il Consiglio Direttivo; d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo. ART. 13 Modifiche statutarie Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci. ART. 14 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo, all elezione del quale partecipano tutti i Soci riuniti in Assemblea, senza possibilità di delega, è composto da 5 (cinque) membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica anni 1 (uno) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. ART. 15 Competenze del Consiglio Direttivo Spetta al Consiglio Direttivo di: deliberare sulle domande di ammissione dei Soci; proporre all Assemblea l esclusione dei Soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti durante l attività sociale; redigere il regolamento dell Associazione; redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all Assemblea, curare l ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue; 5

6 6 fissare la data delle Assemblee ordinarie dei Soci (almeno una volta l anno); convocare l Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai Soci; programmare l attività dell Associazione rispettando le direttive dell Assemblea e le finalità dell Associazione. ART. 16 Responsabilità del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario; ART. 17 Il Presidente del Consiglio Direttivo Il Presidente dirige l Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. ART. 18 Il Segretario, e il Tesoriere Il Segretario cura l esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. ART 19 Scioglimento In caso di estinzione o scioglimento dell Associazione, i beni della stessa verranno devoluti, conformemente all Art.5, comma 4 della L.266/91. L Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione di scioglimento dell Assemblea dei soci. 6

7 7 ART. 20 Assicurazione Gli aderenti che prestano attività di volontariato,sono assicurati per le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell art.4 della L.266/91. ART.21 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile. 7