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1 PROTOCOLLO D INTESA Tra La Regione Toscana, codice fiscale , rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Claudio Martini, nato a Bardo (Tunisia) il e Le seguenti banche: - Gruppo Monte dei Paschi di Siena; - Gruppo Banca Cassa Risparmio Firenze; - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a ; - Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.; - Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.; - Banca del Monte di Lucca; - Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo S.c.r.l; - Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.; - Banca Popolare dell Etruria e del Lazio; - Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a. Le Banche firmatarie in qualità di capogruppo coordineranno tutte le società facenti parte dei rispettivi gruppi bancari al fine dell attuazione del presente protocollo per ciò che attiene alla loro specificità di intervento negli strumenti ivi previsti. 1

2 Ricordato: - che in data 12 novembre 1999 è stato firmato un Protocollo di intesa tra Regione Toscana e i principali istituti del sistema bancario toscano per la definizione di strumenti di intervento a favore dell economia toscana; - che in data 9 Dicembre 2002 è stato sottoscritto un aggiornamento del suddetto Protocollo che ha rimodulato gli strumenti di intervento e i tassi massimi applicabili (da rideterminarsi successivamente al Giugno 2003), Protocollo avente validità fino al 31 dicembre 2004; - che in data 1 Ottobre 2003 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo procedendo alla revisione delle condizioni massime a far data dal 1 ottobre 2003, per adeguarle alle mutate condizioni di mercato, con validità sino al 31 Dicembre 2004; - che con il suddetto atto aggiuntivo la Convezione per lo sviluppo delle imprese femminile, sottoscritta in data 9 luglio 2001 e d ora in avanti indicata con Investire in Rosa, è diventata parte integrante del protocollo di intesa fra Regione Toscana e Banche; - che quanto sopra riportato, d ora in avanti sarà indicato come Precedenti Protocolli di Intesa ; Valutato: - che l esperienza positiva scaturita dall applicazione dei Precedenti Protocolli di Intesa ne suggerisce la riconferma con un aggiornamento degli strumenti in esso previsti, dato il mutato contesto economico e le prospettive e strategie di azione necessarie per il perseguimento degli obiettivi della Programmazione Regionale e in particolare- di quelli 2

3 definiti nel Nuovo Patto per lo Sviluppo più avanti richiamato; - che è opportuno giungere ad una confluenza di tempi tra la validità del presente Protocollo di intesa e la durata della legislatura regionale; - che per ottimizzare i processi di erogazione rivolti alle imprese beneficiarie è opportuno che le Banche si impegnino a promuovere verso il personale operante presso le rispettive strutture bancarie una formazione adeguata all attivazione degli strumenti predisposti nel presente documento; - che la Regione Toscana e la Banche firmatarie, al fine di conseguire una maggiore operatività e diffusione degli strumenti di intervento previsti nel presente atto, ritengono opportuno proporne l adesione a tutto il sistema bancario operante in Toscana a fronte di precisi impegni sugli articoli 2, 3.4 e 4 del Protocollo; Premesso: - che il nuovo Accordo di Basilea 2 sui requisiti minimi di capitale per le Banche, entrerà in vigore nel 2007; - che le procedure previste nel suddetto Accordo, benché non ancora completamente definite in attesa della normativa di recepimento (Direttiva europea e istruzioni della Banca d Italia) e, quindi, suscettibili di variazioni, sono oramai in fase di avanzata applicazione sperimentale da parte delle Banche ed evidenziano già gli effetti che in futuro si potranno verificare in ordine all accesso al credito e al costo del denaro delle linee di credito delle PMI toscane; - che, qualora necessario, il presente protocollo dovrà adeguarsi negli 3

4 esercizi futuri ai contenuti della normativa di recepimento dell Accordo di Basilea 2 ; - che il Programma di Governo regionale attribuisce un ruolo centrale al sistema creditizio regionale per il sostegno dell innovazione, della ricerca e dell internazionalizzazione delle imprese toscane; - che gli strumenti di programmazione regionale, quali il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) ed i piani e programmi di settore, assicurano gli strumenti di intervento in coerenza con il Programma di Governo regionale; - che la Regione Toscana e le Banche esprimono la comune volontà di concorrere, per le rispettive competenze, allo sviluppo del sistema produttivo toscano, sia al fine di sostenere e mantenere vivo l attuale apparato produttivo e di servizi, sia per promuoverne le dinamiche di progresso verso percorsi di sostenibilità sociale ed ambientale; - che gli interventi contenuti nel presente documento sono rivolti alle piccole-medie imprese, alle piccole imprese e alle microimprese presenti sul territorio regionale toscano, così come definite dalla vigente normativa europea di riferimento; Dato atto: - che il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, siglato il 30 Marzo 2004 tra la Regione e le forze economiche e sociali presenti al Tavolo di Concertazione generale, individua, tra le diverse aree progettuali di intervento sulle quali avviare un processo di governance cooperativa, l area n. 7 Accesso al credito 4

5 delle PMI nell ottica di Basilea 2 e che tale strategia di intervento è confermata anche nel nuovo Programma di Governo; - che nell ambito progettuale di cui al precedente punto la Regione e i diversi soggetti della comunità regionale sono impegnati a rafforzare il sistema regionale delle garanzie ed a fornire strumenti di supporto alle imprese in modo da realizzare un approccio positivo alle nuove procedure di accesso al credito previste dall Accordo di Basilea 2, tenuto conto del processo di recepimento dell accordo stesso; - che in particolare la suddetta Area progettuale prevede: a. con riferimento al sistema regionale delle garanzie, la definizione e la costituzione di una Rete regionale di garanzia i cui attori sono rappresentati da Fidi Toscana S.p.a, Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. ed i consorzi e cooperative di garanzia collettiva dei fidi (d ora in avanti per brevità Consorzi Fidi ), promuovendo tra essi le più efficienti interrelazioni e sostenendo i necessari processi di consolidamento, di accorpamento e di evoluzione operativa; b. la definizione di un percorso grazie al quale le garanzie, le cogaranzie e le controgaranzie rilasciate da detti soggetti siano rispondenti alle prescrizioni contenute nell Accordo di Basilea 2 e alla relativa normativa di recepimento, in modo da migliorare l accesso al credito delle PMI toscane; c. la costituzione presso Fidi Toscana S.p.a. di un Fondo Regionale di controgaranzia a favore della garanzia rilasciata dai Consorzi Fidi e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l., anche quale forma di ottimizzazione dell impiego delle risorse pubbliche (regionali, 5

6 provinciali e camerali) finalizzate a sostenere l accesso al credito per le imprese toscane; d. la messa a punto, in collaborazione con le Università toscane, di un progetto per l incremento della consapevolezza finanziaria delle imprese (PRO.CO.F.I.T.) che consenta all imprenditore di percepire il proprio merito creditizio in vista della valutazione effettuata dalle Banche in sede di concessione del credito, con connessa disponibilità delle Università stesse all analisi finanziaria approfondita delle eventuali criticità d impresa ( Officina Finanziaria ); e. l istituzione presso l Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) di un Osservatorio Regionale sul Credito per la raccolta e la diffusione dei dati sulla domanda e offerta del credito in Toscana, sull efficacia del sistema regionale delle garanzie e per il monitoraggio degli effetti prodotti sia dall Accordo di Basilea 2, sia dagli interventi regionali proposti a supporto del sistema economico, compreso il presente Protocollo. - che la Regione, all interno dei propri strumenti di politica industriale di agevolazione ed in base alla valutazione dell esperienza rappresentata dal Bond di Sistema effettuata dal luglio 2005 da Fidi Toscana S.p.a. in collaborazione con il gruppo bancario MPS, considera opportuno valutare la possibilità di estendere ulteriori e analoghe iniziative alle Banche firmatarie del presente protocollo, ad Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l, ai Consorzi Fidi, nonché alla stessa Fidi Toscana S.p.a.; - che la Regione, in considerazione della Risoluzione ONU A/58/499 del 2003 e sulla base delle azioni intraprese nell ambito dell iniziativa 6

7 denominata Fabbrica Ethica, intende promuovere le politiche di microcredito volte a garantire l accesso al credito di tutte le fasce sociali, con esclusivo riferimento, all interno del presente documento, a strumenti di microcredito rivolti alle piccole imprese e micro imprese toscane. Tutto ciò ricordato, valutato e premesso, Resta inteso Art. 1 - Obiettivi generali La Regione Toscana e le Banche firmatarie, al fine di dare concretezza alla comune volontà di favorire il consolidamento e lo sviluppo del sistema produttivo toscano, concordano sulla metodologia operativa e sugli strumenti di intervento di cui agli articoli successivi e si impegnano nelle forme e nelle misure specifiche di cui all Allegato tecnico al presente atto (d ora in poi Allegato ). La Regione e le Banche firmatarie convengono che l adesione da parte di altre Banche comporterà per queste ultime la sottoscrizione del presente atto e del relativo Allegato tecnico; esse parteciperanno per le quote determinate con i criteri indicati nell Allegato stesso. Art. 2 - Metodologia operativa e monitoraggio sull operatività La Regione e le Banche confermano la metodologia definita nei Precedenti Protocolli di Intesa, basata sul confronto, sull analisi e sulla progettualità 7

8 inerenti le problematiche di comune interesse, al fine di assicurare la maggiore convergenza sugli obiettivi e sulla migliore efficacia degli interventi. A tale proposito, la Regione convoca, su propria iniziativa o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, riunioni e tavoli di analisi e di progetto. Per la migliore applicazione degli interventi previsti nel presente protocollo, le Banche si impegnano a fornire alla propria rete commerciale una informativa dettagliata delle tipologie di operazioni da attivarsi con gli strumenti di seguito descritti ed alle condizioni previste nell Allegato. Le Banche nell ambito dei propri programmi di aggiornamento e di qualificazione del personale, inoltre, effettueranno le azioni ritenute opportune e necessarie per realizzare interventi di sensibilizzazione e formazione dei dipendenti al fine di ottimizzare e facilitare le relazioni con le imprese. La Regione provvederà a dare la più ampia diffusione al presente protocollo, sia attraverso i suoi strumenti, Fidi Toscana S.p.a. e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l., sia attraverso le Associazioni di Categoria, nell ambito delle azioni e delle collaborazioni che discendono dal Nuovo Patto per lo Sviluppo e, specificatamente, dall area progettuale n. 7 di cui alle premesse Elaborazioni statistiche Al fine di predisporre una procedura di monitoraggio sull operatività del Protocollo, le parti convengono, in relazione alle diverse iniziative specifiche di sostegno attivate, sulla opportunità di stabilire delle regole comuni circa le tipologie di dati da raccogliere al fine di consentire 8

9 successive elaborazioni a carattere statistico generale. 2.2 Protocollo di trasmissione dei dati Fidi Toscana S.p.A. e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l., oltre che le singole Banche, si impegnano a valutare le condizioni di fattibilità per poter fornire su supporto informatico, direttamente alla Regione, che si avvarrà dell Osservatorio Regionale sul Credito presso l I.R.P.E.T. per l elaborazione di tutti i dati raccolti nell ambito delle diverse azioni, evitando duplicazioni delle reportistiche e consistenti aggravi a carico dei sistemi informativi delle Banche e degli strumenti regionali (Fidi Toscana S.p.a. e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l), sulla base di specifici protocolli tecnici, ove saranno definiti anche i livelli di diffusione delle elaborazioni statistiche conseguenti e le disposizioni necessarie a salvaguardare le norme vigenti sul diritto alla privacy dei soggetti coinvolti. Art. 3 - Soggetti della Rete di Garanzia promossi dalla Regione Toscana 3.1 Fidi Toscana S.p.A. Fidi Toscana S.p.A., società istituita con L.R. 5 Giugno 1974 n. 32 e partecipata dalla Regione e dalle Banche, per le sue peculiarità e per l esperienza e professionalità acquisite nella gestione delle misure di supporto, nell incentivazione e nell erogazione di garanzie, nonché acquisite nell analisi delle opportunità offerte dalla finanza innovativa a favore delle PMI, riveste un ruolo centrale all interno del sistema 9

10 regionale delle garanzie precedentemente richiamato. 3.2 Aumento del capitale sociale di Fidi Toscana S.p.A La Regione e le Banche si impegnano nell arco di vigenza del presente Protocollo a valutare la possibilità di sottoscrivere aumenti di capitale sociale di Fidi Toscana S.p.A., al fine di rafforzarne e ampliarne l attività secondo le linee che risulteranno dai piani industriali, ed al fine di consentirne il miglioramento della affidabilità creditizia attribuita dalle agenzie di rating, con conseguente migliore rispondenza alle prescrizioni previste dal nuovo Accordo di Basilea 2. In particolare viene condiviso l obiettivo di promuovere aumenti di capitale sociale, in modo che Fidi Toscana S.p.A. possa raggiungere un patrimonio almeno pari a di Euro. 3.3 Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. è strumento promosso dalla Regione Toscana (L.R. 4 Aprile 1995 n. 36) con il fine di facilitare l accesso al credito per le imprese artigiane e di dotare la Regione di uno strumento di attuazione delle politiche regionali del settore e di supporto alla programmazione della Regione e degli Enti Locali. La Regione, nell ambito dell area Accesso al credito delle PMI nell ottica di Basilea 2 del Nuovo Patto per lo Sviluppo, sostiene il processo di consolidamento di Artigiancredito Toscano in corso alla data di sottoscrizione del presente atto, grazie al quale realizzare un accorpamento che, tramite fusione per incorporazione, unificherà i Consorzi Fidi ad esso aderenti in un unico soggetto avente caratteristiche 10

11 patrimoniali capaci di mantenere l elevata funzione di assistenza alle imprese artigiane e alle PMI con alti livelli di competitività, anche in virtù della prevista iscrizione all albo degli intermediari finanziari di cui all art. 107 del D.lgs. 385 del 1 Settembre 1993 Testo Unico Bancario e s.m.i. e dell attribuzione presso le agenzie di rating di una valutazione del merito creditizio. 3.4 Ruolo di Fidi Toscana S.p.a. e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. nelle procedure di attivazione del credito convenzionato Fidi Toscana S.p.A e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l., secondo le rispettive competenze, erogano garanzie, cogaranzie e controgaranzie e possono svolgere l istruttoria per le domande di finanziamento presentate dalle imprese a valere sui plafonds di risorse di cui al successivo art Le Banche, a loro insindacabile giudizio, potranno tener conto di tali istruttorie, anche trasmesse con procedure on line, e le potranno utilizzare per le loro elaborazioni di scoring e rating e per le proprie deliberazioni. A tal fine, in apposite e specifiche convenzioni, le singole Banche definiranno con Fidi Toscana S.p.a. e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. le relative procedure e condizioni. Art. 4 - Strumenti di intervento a favore dell economia toscana 4.1 Fondo speciale rischi per le prestazioni di garanzia e co-garanzia Le parti confermano la rilevanza e la validità dello strumento rappresentato dai fondi speciali rischi di cui ai Precedenti Protocolli di Intesa e concordano sull opportunità di rafforzare la loro operatività con 11

12 una gestione più efficiente che preveda la loro unificazione e razionalizzazione in un unico fondo speciale di garanzia alimentato per un terzo dai contributi delle Banche e per due terzi dalla Regione, costituito presso Fidi Toscana S.p.A. e avente le seguenti finalità: - nascita di nuove imprese; - sviluppo rurale; - interventi nel capitale di rischio delle imprese (di cui al successivo art ); - internazionalizzazione di imprese; - rilancio di impresa; - microcredito alle imprese, con ciò intendendosi finanziamenti per nuovi investimenti di importo massimo pari a Euro e durata compresa fra 36 e 60 mesi; Il Fondo è utilizzato per l erogazione di garanzie e cogaranzie conformi alle nuove regole di Basilea 2 (garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile, in caso di insolvenza dell impresa, a prima semplice richiesta della banca finanziatrice), e comunque in linea con la normativa di recepimento dell Accordo di Basilea 2. L intervento del Fondo potrà coprire fino al 60% dell importo di finanziamenti bancari (80% per il microcredito) di durata non inferiore a cinque anni (non inferiore a tre anni per il microcredito), concessi a piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane a fronte di nuovi investimenti o di operazioni di ristrutturazione finanziaria. Tenuto conto dei positivi effetti di moltiplicazione delle risorse 12

13 impiegabili, il Fondo potrà essere in parte controgarantito dal Fondo centrale di garanzia. I criteri di amministrazione e di operatività specifica del fondo, la sua remunerazione ed i casi di scioglimento dello stesso o di recesso di un soggetto, sono disciplinati da apposite convenzioni stipulate da Fidi Toscana S.p.A. con le Banche firmatarie del presente protocollo, nel rispetto del Regolamento approvato dalla Regione. Con riferimento agli attuali sottoscrittori, l entità del fondo è inizialmente confermata in Euro, con le percentuali di apporto determinate nell Allegato. Sono fatte salve le eventuali necessità di integrazione che, opportunamente motivate, saranno concordate e determinate ai sensi del successivo art. 5. A fronte di nuovi sottoscrittori, l entità del fondo è incrementata dei rispettivi ulteriori apporti, da determinarsi in base ai criteri di partecipazione percentuale stabiliti nell Allegato tecnico. L apporto della Regione, pari al doppio dell apporto delle nuove Banche, è determinato in sede di bilancio dell esercizio successivo a quello in cui sono formalizzati gli impegni dei nuovi sottoscrittori. 4.2 Promozione dell artigianato Le Banche prendono atto positivamente della trasformazione del sistema Artigiancredito in un unico strumento di primo livello che richiederà l iscrizione quale intermediario finanziario (art. 107 T.U.B.). Per facilitare tale processo di trasformazione, le Banche si impegnano ad esaminare eventuali proposte di saldo e stralcio che Artigiancredito 13

14 Toscano S.c.a.r.l., anche a nome dei Consorzi Fidi aderenti, potrà richiedere sulle posizioni garantite e risultanti a sofferenza. Si impegnano inoltre a sottoscrivere con il nuovo soggetto una nuova Convenzione che, sulla base delle direttive e delle indicazioni regionali, consenta di ampliarne l ambito di operatività ad ulteriori forme di credito, compresi i crediti di firma. Inoltre, le Banche capogruppo si impegnano, alle condizioni da definire in separata sede, a sottoscrivere la nuova Convenzione anche per conto di tutte le Banche facenti parte del rispettivo gruppo bancario, per ciò che attiene alle loro specificità di intervento nei prodotti convenzionati. Per favorire gli interventi regionali nel settore dell artigianato le parti convengono sulla opportunità di utilizzare e valorizzare il sistema Artigiancredito al fine di ottimizzare il ruolo istituzionale che la legge regionale attribuisce allo stesso. A questo fine le parti convengono: - di favorire la promozione, la costituzione e la partecipazione a progetti territoriali e a progetti d insediamento da parte di consorzi e/o cooperative e/o raggruppamenti di imprese artigiane attraverso linee di credito a tassi concordati da attivarsi tramite Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l., indipendentemente dalla presenza di garanzia da parte di detto strumento regionale. Le suddette linee di credito potranno essere affiancate da contribuzione regionale in conto capitale; - di favorire: a. i programmi di sviluppo, articolati territorialmente e settorialmente, previsti dal secondo comma dell articolo 3 14

15 della L.R. 36/95 e successive modificazioni ed integrazioni; b. la messa a punto dei prodotti di finanza innovativa previsti dalla lettera b) dell articolo 3 della legge regionale 36/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di dare attuazione al presente punto, saranno successivamente definiti i plafond delle linee di credito previste e concordati i relativi tassi. 4.3 Plafond di credito convenzionato Per il periodo , le Banche si impegnano a mettere a disposizione i plafonds di risorse negli ammontari ed alle condizioni stabilite nell Allegato, finalizzati a: a) Ricerca e Sviluppo; b) Innovazione; c) Imprenditoria femminile; d) Imprenditoria giovanile; e) Piano di Sviluppo Rurale, attuazione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e altri interventi regionali; f) Smobilizzo crediti verso le Pubbliche Amministrazioni. Per le finalità di cui alla lettera f), il plafond è finalizzato allo smobilizzo crediti vantati dalle piccole e medie imprese toscane nei confronti della Regione, degli Enti Locali toscani e delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Da detti crediti sono esclusi i crediti di imposta, i contributi, le agevolazioni od altri benefici economici. 15

16 4.3.1 Condizioni di tasso Le condizioni di tasso si determinano sulla base degli spreads massimi indicati nell Allegato, stabiliti con riferimento a 5 classi di merito di credito (per brevità, definite da ottimo a mediocre ) e con riferimento alle diverse finalità di finanziamento. Ogni banca associa i propri rating a tali classi di merito, comunicando alla Regione, entro 30 giorni dalla firma del presente atto, le classificazioni operate. Di esse, le parti si impegnano a darne opportuna pubblicità, prevalentemente attraverso i rispettivi siti internet e, comunque, in applicazione dei principi e metodi di cui all art. 2. Le Banche hanno facoltà di modificare, motivandola, l associazione tra i propri rating e le classi di merito, qualora vi sia scadimento o miglioramento qualitativo del proprio portafoglio crediti. Per la classe di merito mediocre, ove non è stabilito uno spread massimo, si intende che il tasso che sarà applicato dalla banca non possa superare il tasso di riferimento ministeriale vigente per ogni settore. Per i finanziamenti non ancora erogati dalla Banca e rispondenti alle finalità di cui alle lettere a) e b), del punto 4.3 ( Ricerca e Sviluppo e Innovazione ), gli spread massimi di ogni classe di merito sono abbattuti di ulteriori 0,05 punti percentuali qualora l operazione sia ammessa ad agevolazioni pubbliche a fronte di specifici bandi regionali. 16

17 4.3.2 Condizioni di tasso per operazioni garantite Qualora la richiesta di accesso al finanziamento da parte delle imprese sia assistita da: - una garanzia di Fidi Toscana S.p.A. o di Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l., ovvero - una co-garanzia rilasciata da detti soggetti in aggiunta alla garanzia rilasciata dai Consorzi Fidi tale da coprire complessivamente almeno il 60% del finanziamento, ovvero - dalla controgaranzia del Fondo Regionale rilasciata a favore delle garanzie dei Consorzi Fidi nella misura del 90% del garantito, le Banche, come dettagliato nell Allegato, si impegnano ad applicare all operazione il tasso di interesse corrispondente al livello di merito creditizio superiore, migliorando di una classe il posizionamento dell operazione garantita. Per operazioni già collocate nella fascia di merito più alta, la garanzia porta ad un abbattimento di ulteriori 0,10 punti percentuali lo spread che risulterebbe da applicarsi all operazione. 4.4 Strumenti di ingegneria finanziaria a sostegno delle PMI La Regione e le Banche, con riferimento a nuove iniziative e/o a progetti innovativi di sviluppo aziendale, si impegnano ad esaminare i progetti di costituzione presso la Fidi Toscana S.p.a e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. di appositi fondi che potranno essere alimentati da risorse comunitarie e nazionali previste da apposita misura di ingegneria finanziaria. 17

18 Inoltre, con l obiettivo di sostenere ulteriormente l espansione del sistema delle PMI e di contribuire ad iniziative di start-up e di venture capital, le parti si impegnano a verificare le possibilità di realizzare iniziative in grado di convogliare verso le imprese i fondi FEI messi a disposizione dalla BEI Prestiti partecipativi Le parti ribadiscono l importanza di consolidare ed innovare l impegno a favore della concessione dei prestiti partecipativi tramite Fidi Toscana S.p.a a fronte di progetti di sviluppo aziendale e di ristrutturazione delle piccole e medie imprese. A questo fine, anche per il periodo , le Banche confermano l apposita linea di credito pari a di Euro, già prevista nel precedente protocollo, utilizzabile per provvista di Fidi Toscana S.p.a. ad un tasso pari alla media mensile euribor 3/6 mesi ( Euribor flat ). A seguito dell avvenuta trasformazione di Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. e dell iscrizione di tale soggetto all Albo degli intermediari finanziari previsto all art. 107 del D.lgs. 385 del 1 Settembre 1993 Testo Unico Bancario, le parti si impegnano a valutare la possibilità di realizzare tali operazioni anche presso Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l Fondo di garanzia per interventi nel capitale di rischio delle imprese Per sostenere gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, è prevista una specifica finalità nel Fondo speciale rischi di cui all art. 18

19 4.1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili alla garanzia e alla co-garanzia del fondo: - i finanziamenti a favore di imprese che acquisiscono una partecipazione; - i finanziamenti a favore di imprese per l incremento della loro livello di capitalizzazione, anche con il coinvolgimento dei soci; La valutazione degli interventi del Fondo per queste specifiche finalità potrà essere demandata ad un Comitato Tecnico appositamente nominato ai sensi del Regolamento regionale del Fondo stesso. 4.5 Consulenza e assistenza per le PMI e per gli EE.LL. Con particolare riferimento alle necessità di consulenza ed assistenza tecnico-finanziaria delle piccole e medie imprese toscane, degli Enti Locali e delle loro società partecipate, le Banche confermano l impegno a sviluppare tutte le possibili sinergie con Fidi Toscana S.p.A. e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l., contribuendo a valorizzare il ruolo istituzionale che la legge regionale istitutiva assegna a Fidi Toscana S.p.A. in merito all attività di consulenza insieme alla funzione di sostegno finanziario allo sviluppo economico del territorio propria del sistema bancario, nonché il ruolo di Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. per il sostegno alle imprese artigiane. A favore delle imprese, a titolo esemplificativo, le Banche, Fidi Toscana S.p.a. e Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. definiscono forme di 19

20 collaborazione nell assistenza e consulenza tecnico-finanziaria in ordine ai seguenti temi: - corporate finance advisory: pianificazione strategica, analisi di progetti d investimento, fusioni ed acquisizioni, ristrutturazioni finanziarie, consulenza nel ricorso a derivati finanziari, rilancio e riconversione di impresa, ecc.; - intermediazione finanziaria: organizzazione e reperimento di finanziamenti a fronte di progetti d investimento o di crescita dimensionale; - internazionalizzazione: interventi finanziari e consulenza per lo sviluppo delle imprese sul mercato internazionale, in accordo con organismi specializzati;. - project finance advisory: accompagnamento e assistenza nell'analisi del progetto sia al promotore privato sia all'ente pubblico; partecipazione al capitale di rischio del promotore e/o gestore privato; organizzazione di finanziamenti in pool. Con riferimento all assistenza e consulenza agli EE.LL., le Banche, di concerto con Fidi Toscana S.p.a., si impegnano a porre particolare attenzione ai seguenti temi: - gestione attiva del debito e valutazione dell opportunità del ricorso a derivati finanziari; - gestione degli assets e di valorizzazione del patrimonio pubblico; - ricorso a forme di finanza consortile e innovativa; - progetti di sviluppo del territorio e privatizzazioni. 20

21 Analoghe forme di collaborazione nell assistenza e consulenza tecnicofinanziaria potranno essere definite con riferimento alla prevenzione di crisi finanziarie aziendali, anche avvalendosi della collaborazione delle Università toscane nell ambito dell Officina Finanziaria del Progetto PRO.CO.F.I.T. richiamato nelle premesse. 4.6 Convenzione regionale per lo sviluppo di imprese femminili Investire in Rosa Le parti confermano la volontà di considerare la convenzione Investire in rosa parte integrante del presente protocollo di intesa. Per quanto riguarda le condizioni di tasso da applicare ai finanziamenti in oggetto si rimanda a quanto indicato nell articolo 4.3. Le parti convengono, anche alla luce dell importanza assunta negli ultimi anni dal principio della certificazione sociale, sull importanza di conferire priorità alle richieste di finanziamento presentate dalle imprese femminili in possesso della certificazione sociale SA Inoltre, le Banche si impegnano a dare priorità alle richieste di credito presentate dall imprenditoria femminile che parteciperà ai bandi attuativi della legge 215/92 ed alla correlata Azione "Aiuti a PMI a prevalente partecipazione femminile", nonché ai bandi attuativi della Azione "Aiuti a PMI di servizi alla famiglia, del Docup Toscana Incremento della consapevolezza finanziaria dell impresa Al fine di apprezzare il miglioramento della consapevolezza finanziaria dell impresa ed il superamento dell asimmetria informativa tra banca e 21

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