Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro,Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale VERBALE D INTESA
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- Severino Carli
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1 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro,Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale VERBALE D INTESA Il giorno , presso l Assessorato del Lavoro, si è svolto un incontro, convocato e presieduto dall Assessore del Lavoro Dott. Matteo Luridiana, al quale hanno preso parte i segretari Confederali Regionali di C.G.I.L Francesco Coghene, C.I.S.L. Mario Moro,-U.I.L. Michele Calledda. L incontro è stato convocato, a seguito di quanto già concordato nella precedente riunione del u.s., per effettuare e completare la disamina di quelli che sono gli strumenti attualmente vigenti e disponibili per incentivare, sia sul versante del settore privato che di quello pubblico, i processi di stabilizzazione occupazionale dei circa 1250 lavoratori ancora impegnati nel bacino regionale dei lavori socialmente utili. Per unanime convinzione viene evidenziata la necessità di favorire quanto più possibile la stabilizzazione dei lavoratori in questione, in quanto ancora oggi, esso rappresenta un emergenza di carattere sociale rilevante, tanto più che con il passare degli anni la maggior parte di essi, molti dei quali impegnati nel bacino dal 1995, non hanno maturato alcun contributo previdenziale, situazione che di fatto affievolisce sostanzialmente il loro diritto di accesso al trattamento pensionistico con evidenti ricadute anche di costi sociali per il futuro. Anche con questa consapevolezza il Tavolo permanente che fin qui ha operato assume con più determinazione, sotto il coordinamento dell Assessore del Lavoro, il compito di incidere maggiormente nei rapporti tra lavoratori e gli enti utilizzatori, non solo con eventuali maggiori incentivi ma, laddove l inerzia dell Ente fosse evidente, con forme di penalizzazioni tali da indurre l Ente stesso ad adottare quei piani e quelle azioni volte ad individuare ed attivare reali e stabili opportunità di lavoro, anche attraverso l applicazione della riserva del 30% per le assunzioni in organico prevista dall art. 12, comma 4, del D.L.gs. n. 468/97, sollecitando opportune direttive da parte del competente Dipartimento della Funzione Pubblica. In questo senso il Tavolo permanente, come peraltro indicato nel verbale d incontro del , dovrà operare con incontri mirati ed operativi. Nel percorso indicato dovranno trovare il giusto coinvolgimento, oltre che le rappresentanze delle Associazioni degli Enti utilizzatori ( ANCI, UPS Ed UNCEM) anche e soprattutto gli Enti direttamente utilizzatori dei lavoratori, in modo particolare quelli che fino ad oggi si sono avvantaggiati dell opera degli stessi senza riconoscere loro il diritto al lavoro stabile. In questo quadro, con l urgenza del caso, sarà predisposto un calendario degli incontri da effettuarsi. I convenuti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e responsabilità, si impegnano a presentare e sostenere, in sede di approvazione della manovra finanziaria regionale, l allegata proposta di modifica del sistema di incentivazione, predisposta secondo gli esiti del precedente incontro, in termini di aggiornamento di quanto già inserito nel richiamato ddl presentato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore del Lavoro ed attualmente all attenzione del Consiglio Regionale.
2 Quanto previsto nel presente verbale costituisce la base di riferimento per la prosecuzione dei lavori che fino ad oggi hanno prodotto risultati positivi, nonostante numerose difficoltà rappresentate anche dal fatto che lo Stato, pur rinnovando le convenzioni annuali, ha modificato alcune norme che contenevano specifiche deroghe ed il cui obiettivo era quello di favorire i processi di esternalizzazione dei servizi degli Enti Pubblici e per le assunzioni previste dall art. 16 della L. 56/87 sempre nel settore pubblico. Consapevoli delle difficoltà, viene unanimemente assunto e rafforzato l impegno a proseguire nel percorso intrapreso e sopra evidenziato. Per farne parte integrante si allega la relazione ed il relativo testo degli emendamenti che dovranno essere portati all attenzione della Giunta prima e del Consiglio dopo, con l impegno congiunto finalizzato al reperimento di adeguate ed aggiuntive risorse finanziarie anche per la parte riguardante il pregresso. Per le Segreterie Confederali Regionali C.G.I.L. C.I.S.L. L ASSESSORE DEL LAVORO Dott. Matteo Luridiana U.I.L.
3 RELAZIONE La proposta è stata definita in base all esigenza di adeguare lo strumento giuridico regionale previsto con gli articoli 14, 15, 16 e 17 della L.R. 37/98, alle nuove esigenze legate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili nel 2004, che vedeva al 1 gennaio ancora impegnate circa 1350 unità, la cui ricollocazione è obiettivamente più difficile anche a seguito della decadenza, definitivamente sancita dalla mancata proroga di vigenza nella Legge Finanziaria dello Stato per il 2004, dell art. 10 del D.L.gs. 468/97 e di tutte le disposizioni derogatorie che hanno favorito nel trascorso triennio la stabilizzazione di un notevole numero (circa 2.000) di lavoratori socialmente utili. La legislazione regionale, infatti, faceva specifico e diretto riferimento a quella nazionale, diventando, quindi, praticamente inattuabile e certamente non più rispondente in funzione della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori interessati. Al fine di sollecitare una maggiore e fattiva collaborazione degli Enti utilizzatori nello studio e l attuazione di iniziative tese alla stabilizzazione dei l.s.u., si è inteso da una parte disincentivare il mero utilizzo dei lavoratori senza alcuna finalizzazione di prospettiva, prevedendo una sorta di penalizzazione per gli Enti che non diano attuazione ai piani di ricollocamento da essi stessi approvati, e dall altra sostenere gli Enti pubblici e i datori di lavoro privati che avessero volontà e possibilità di assumere in organico, con l incremento dei precedenti incentivi portandoli a à definitivamente uscita dalle attività socialmente utili. Essendo venuta meno la possibilità per le PP.AA. di affidare servizi a terzi senza procedura di evidenza pubblica, si è ritenuto di non riproporre gli interventi di cui all art. 15 della L.R. 37/98, prevedendone l abrogazione, fatte salve le istanze già presentate per le quali dovra essere comunque prevista idonea copertura finanziaria trattandosi di obbligazioni già contratte. Per quanto riguarda la parte dell articolo 16 della L.R. 37/98 riguardante gli incentivi per l autoimpiego, che ha dato notevoli risultati nel corso degli anni 2001 e 2002 e anche, sia pure in minor misura, nell anno 2003, si intende dare nuovo impulso a tale linea trasformando l attuale incentivo di! "$#&% ')(+*-,/. 1032)4)2 5 6&287&294)2):;<>=?@?@2 =6 A=CBD57 =FEG6H?@2)6 =6&I2 =0>;6JBD5K=LBD=NMOM5K=P$;CQG5 4 =CBD5K7&2R ,14 (20 milioni di lire), in un unico contributo per un totale di SUT V W V V V X V V - eliminando la quota di finanziamento. Anche per i lavoratori che avessero già ricevuto il finanziamento per iniziative già avviate sino al , è previsto un ulteriore contributo in sostituzione del prestito già accordato. Infine, nel dispositivo dell articolo 17 (contributo in favore dei l.s.u. collocati in prepensionamento) è eliminata la previsione di una convenzione con l INPS, in quanto l esperienza maturata negli scorsi anni ed una ormai consolidata collaborazione interistituzionale ne rende superflua l applicazione. PROIEZIONE DI SPESA PARAMENTRO INDIVIDUALE DI SPESA PER STABILIZZAZIONE (ESCLUSE CAPITALIZZAZIONE SOC. MISTE E AUTOIMPIEGO NON QUANTIFICABILI) ANNO 2004 (7 MESI) Y[ZNZ\ ]N^N^&_ ^N^a`bZcNdN^e9f gkhiy[zd&\ ]N]N^&\ ^N^N^&_ ^N^ ANNO 2005 (12 MESI) jiknl&m lnlnl&n lnlaobpqnrnls9t ukvijik&w ,00 ANNO 2006 (12 MESI) ANNO 2007 (5 MESI) jiknl&m lnlnl&n lnlaobpqnrnls9t ukvijik&wnm lnlnl&m lnlnl&n lnl xzy&{ N}N}&~ }N}ab N N}ƒ9 K ix[ N { N N}&{ }N}N}&~ }N} OBBLIGAZIONI GIA CONTRATTE EX ART. 15 L.R. 37/98 AFFIDAMENTO TERZI ANNO 2004 x[ { }N}&{ }N}N}&~ }N} -
4 EMENDAMENTO SOSTITUTIVO TOTALE DELL ART. 10 DEL D.D.L. N - FINANZIARIA REGIONALE 2004 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI E MODIFICHE ALLA L.R , N CAPO II ARTICOLI MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITA DI LAVORO STABILI PER LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI DI LAVORO SOSTENUTO ARTICOLO 10 1) Nell ambito della programmazione annuale dell utilizzo delle risorse statali derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione è autorizzata a prevedere che la copertura finanziaria degli assegni spettanti ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili venga posta a carico, in percentuale, degli Enti utilizzatori che non diano attuazione ai piani di stabilizzazione occupazionale previsti dagli stessi per l anno di competenza. 2) Il comma 1 dell art. 14 della L.R , n. 37, come modificato dall art. 4, comma 19, della L.R , n. 6, è sostituito dal seguente: 1) In favore degli Enti utilizzatori che concorrano alla costituzione di Società per la gestione di servizi pubblici, secondo le forme previste dal D.L.gs. 267/2000, presso le quali vengano assunti lavoratori socialmente utili in percentuale non inferiore al 40 % dell organico, è concesso un contributo regionale in misura pari al 90% della quota di partecipazione dell ente al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a -. 3) A partire dal l art. 15 della L.R. 37/98, come modificato dall art. 4, comma 19, della L.R , n. 6, è abrogato e continua a trovare applicazione esclusivamente per le annualità relative ad istanze già presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge. 4) Nel comma 1 dell art. 16 della L.R. 37/98, come modificato dall art. 4, comma 19, della L.R , n. 6, la lett. a) è così sostituita: a) il contributo individuale può essere concesso entro il limite massimo di euro ,00-; 5) Nel comma 1 dell art. 16 della L.R. 37/98, come modificato dall art. 4, comma 19, della L.R , n. 6, alla lett. b) è aggiunto il seguente capoverso: Nel caso di compagine sociale composta da due soci la condizione di impegno in attività socialmente utili di un solo socio è sufficiente per la concessione del beneficio. 6) Nel comma 1 dell art. 16 della L.R. 37/98, come modificato dall art. 4, comma 19, della L.R , n. 6, dopo la lett. b) è aggiunta la seguente lettera: c) ai lavoratori che abbiano già beneficiato entro il del finanziamento agevolato previsto dall art. 4, comma 19, lett. d), della L.R. n. 6/2001, è concesso un ulteriore contributo a fondo perduto in sostituzione del finanziamento, in misura pari alla quota già accordata. 7) Il comma 3 dell art. 16 della L.R. 37/98, come modificato dall art. 4, comma 19, della L.R , n. 6, è abrogato. 8) I commi 5, 6, e 8 dell art. 16 della L.R. 37/98, come modificato dall art. 4, comma 19, della L.R , n. 6, sono sostituiti dal seguente: Agli Enti Pubblici anche economici ed ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato i lavoratori di cui all art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 sarà concesso un contributo complessivo pari a euro ,00- per ogni lavoratore assunto, da erogarsi in quote annuali di euro ,00 a partire dalla data di assunzione e rapportate alle mensilità dell anno di competenza. 9) Nel comma 1 dell art. 17 della L.R , n. 37, le parole tramite l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) allo scopo convenzionato sono eliminate. NORMA FINANZIARIA
5 QUADRO RIEPILOGATIVO INTERVENTI D INCENTIVAZIONE EX L.R. 37/98 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CONTRIBUTO DI NEL TRIENNIO. (RIDOTTO PROPORZIONALMENTE IN CASO DI PART TIME) CAPITALIZZAZIONE SOCIETA MISTE CONTRIBUTO PARI AL 90% DELLA QUOTA DI CAPITALE PUBBLICO CON UN MASSIMALE DI - INTERVENTI IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI COMPRESE LE SOCIETA MISTE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CONTRIBUTO DI NEL TRIENNIO. (RIDOTTO PROPORZIONALMENTE IN CASO DI PART TIME) INTERVENTI PER L AUTOIMPIEGO COSTITUZIONE E AVVIO ATTIVITA DI IMPRESA NEL 2004 ATTIVITA GIA FINANZIATE CON LA PRECEDENTE NORMATIVA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN SOSTITUZIONE DEL PRESTITO AGEVOLATO GIA ACCORDATO.
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