REGOLAMENTO DI CONTABILITA

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1 Comune di SAN FELICE CIRCEO PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28 aprile 2006

2 SOMMARIO Capo I Le competenze del servizio economico-finanziario Capo II La programmazione e il bilancio Capo III La gestione del bilancio Capo IV - Il servizio di tesoreria Capo V Inventario e rendicontazione Capo VI - La revisione economico-finanziaria Capo VII - Disposizioni finali 2

3 CAPO I LE COMPETENZE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Art. 1 Il responsabile del servizio finanziario 1. Il servizio finanziario è organizzato ai sensi dell'art.153 del D.Lgs.267/00 in modo da garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria. 2. Nell ambito dei principi stabiliti dal testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, d ora in avanti denominato Tuel, al responsabile del servizio finanziario spetta in particolare: a) esprimere il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell art. 49, comma 1, del Tuel; b) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni comportanti impegno di spesa; c) segnalare per iscritto ed entro 3 giorni, al sindaco, al segretario comunale e all organo di revisione, fatti o situazioni della gestione finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio delle sua funzioni, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate e delle minori spese; i responsabili dei servizi sono tenuti a segnalare i fatti predetti al responsabile del servizio finanziario entro 3 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; d) firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi d incasso; e) vistare gli accertamenti di entrata; f) vistare gli impegni di spesa. 3. In relazione a quanto dispone il comma 1, lett. c) del presente articolo, il responsabile del settore finanziario formula le proprie valutazioni, proponendo, se del caso, variazioni al bilancio annuale e pluriennale. 4. In caso di assenza o impedimento, il responsabile del servizio finanziario è sostituito dal segretario comunale. 5. Il responsabile del settore finanziario, nell esercizio delle proprie funzioni ed in base alla normativa vigente, può stabilire modalità operative contabili con circolari interne o semplici comunicazioni scritte. Art. 2 Il servizio economato 1. Il servizio economato è affidato all economo comunale che ne assume la responsabilità. 2. Spetta al servizio economato la gestione di cassa delle spese di ufficio, le forniture di beni e servizi di non rilevante ammontare, il pagamento delle spese particolarmente urgenti ed impreviste senza l effettuazione delle quali deriverebbe un danno certo all ente, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di economato; spetta altresì, la riscossione delle entrate di non rilevante ammontare nei casi in cui ciò sia di utilità all ente o ai terzi. CAPO II LA PROGRAMMAZIONE ED IL BILANCIO Art. 3 I soggetti della programmazione 1. È soggetto titolare della programmazione il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo, in conformità a quanto dispone il D. Lgs. 267/00 e lo statuto comunale. 2. Partecipano alla programmazione la giunta comunale, il segretario comunale, i responsabili dei servizi, le commissioni comunali, in conformità alle norme contenute nello statuto comunale e nei regolamenti attuativi dello stesso. Art. 4 Il procedimento interno di programmazione 1. I responsabili dei servizi, sulla base delle direttive fornite dall Amministrazione, propongono per ciascun servizio di cui sono responsabili una proposta gestionale di risorse finanziarie, tecniche ed umane. 2. Il servizio finanziario predispone lo schema di bilancio annuale e pluriennale sulla base delle proposte di cui al comma 1., delle indicazioni del segretario comunale e delle direttive della giunta comunale. 3. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono approvati dalla giunta comunale unitamente agli altri allegati e presentati, a cura del responsabile del servizio finanziario, all organo di revisione almeno 30 giorni prima del termine di approvazione del bilancio preventivo fissato dalla legge. 4. L organo di revisione ha a disposizione 10 giorni di tempo per esprimere il parere di cui all art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/ Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale, il parere dell organo di revisione e gli altri allegati sono presentati all organo consiliare almeno 20 giorni prima del termine di approvazione del bilancio preventivo fissato dalla legge. 3

4 6. I consiglieri comunali possono presentare, per iscritto alla segretaria comunale, emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per la seduta in cui il bilancio viene presentato alla discussione. 7. Sugli emendamenti di cui al comma 6, sono espressi i pareri di cui all art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, nonché il parere dell organo di revisione prima della seduta in cui il bilancio viene presentato alla discussione del consiglio comunale. 8. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati sono posti a conoscenza dei cittadini e degli organismi di partecipazione entro 30 giorni dall esecutività della delibera consiliare che approva il bilancio a mezzo albo comunale. Art. 5 Il piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 1. Si applicano l art, 169 e l art. 177 del D.Lgs. 267/ La giunta comunale, in relazione alle specifiche attività dei singoli servizi, detta direttive per la loro gestione anche in corso di esercizio con deliberazioni di variazione del piano esecutivo di gestione. 3. Il responsabile del servizio, qualora valuti necessaria una modifica della dotazione assegnata nel piano esecutivo di gestione, propone per iscritto la modifica alla giunta comunale con una motivata relazione indirizzata al sindaco, al segretario comunale e al responsabile del servizio finanziario. 4. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata e comunicata al responsabile del servizio interessato e al responsabile del servizio finanziario a cura del segretario comunale, entro 8 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma precedente. Art. 6 Il fondo di riserva 1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva non inferiore all 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti, inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi stabiliti dalla legge. 2. La giunta comunale dà comunicazione al consiglio comunale delle deliberazioni di utilizzo del fondo di riserva entro sessanta giorni dalla loro adozione. CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO Art. 7 Le fasi dell entrata 1. Le fasi di gestione delle entrate sono l accertamento, la riscossione ed il versamento. 2. Ciascun responsabile di servizio, nell ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall accertamento alla riscossione; al servizio finanziario spetta la tenuta delle relative scritture contabili. Art. 8 Disciplina dell accertamento 1. Si applica quanto dispone l art. 179 del D.Lgs. 267/ Il responsabile del servizio o del procedimento con il quale viene accertata l entrata trasmette al servizio finanziario la documentazione di cui all art. 179 del D.Lgs. 267/00 entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell accertamento secondo quanto previsto dalla legge. 3. Nel caso in cui l acquisizione dell entrata comporti oneri diretti o indiretti, il responsabile del servizio provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, all impiego delle relative spese. Art. 9 La riscossione 1. Alla riscossione delle entrate si applicano le disposizioni vigenti in materia e quanto dispone il D.Lgs. 267/00. Art. 10 Il versamento 1. Gli incaricati interni della riscossione delle entrate, designati con provvedimento del responsabile del Settore presso il quale prestano servizio e svolgono l attività versando le somme riscosse, presso la tesoreria comunale almeno una volta ogni mese, fatti salvi i termini più brevi fissati nel provvedimento di incarico. 2. I soggetti di cui al comma 1, registrano giornalmente le riscossioni ed i versamenti effettuati in un libro cassa vidimato preventivamente dal responsabile del servizio finanziario. Art. 11 4

5 Le fasi della spesa 1. Le fasi di gestione della spesa sono l impegno, la liquidazione, l ordinazione e il pagamento. 2. Ciascun responsabile di servizio, nell ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di erogazione delle spese; al servizio finanziario spetta la tenuta delle relative scritture contabili. Art. 12 L impegno della spesa 1. L impegno della spesa compete ai responsabili dei servizi. Agli atti di impegno di spesa, definiti determinazioni, si applicano le procedure di cui all art. 13 del presente regolamento. 2. Il servizio finanziario effettua le verifiche e i controlli previsti dalla legge prima dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. 3. L ordinazione di beni e servizi a terzi, in connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, avviene mediante comunicazione ai fornitori nelle forme ritenute più idonee. 4. I responsabili dei servizi possono prenotare impegni nei casi previsti dalla legge secondo le procedure di cui all art. 13 del presente regolamento. 5. Gli atti previsti dall art. 183 commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. 267/00 sono trasmessi in originale al servizio finanziario a cura del responsabile entro 7 giorni dal loro perfezionamento. Art. 13 Le determinazioni che comportano impegno di spesa 1. Ciascun responsabile di servizio, per i servizi di cui è responsabile, sottoscrive le determinazioni. 2. Con la sottoscrizione della determinazione il responsabile del servizio attesta la regolarità tecnica del provvedimento stesso, nonché delle procedure e degli atti che ne hanno consentito la redazione. 3. Le determinazioni sono trasmesse in originale con data e con numero di protocollo generale, al servizio finanziario che provvede, entro 10 giorni, ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/ Qualora il visto di cui al comma 3 non possa essere apposto per mancanza della regolarità contabile o della copertura finanziaria, la determinazione è restituita, entro 10 giorni, al responsabile del servizio competente adeguatamente motivata. 5. Le determinazioni sono esecutive con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 6. Il servizio di segreteria provvederà a trasmettere le determinazioni esecutive al segretario comunale ed al sindaco per il visto di conoscenza e provvederà alla loro raccolta, conservazione e pubblicazione all albo pretorio, nonché a trasmettere copia ai servizi interessati. Art. 14 La liquidazione, l ordinazione ed il pagamento 1. Alla liquidazione, all ordinazione e al pagamento si applicano le leggi vigenti in materia e quanto dispone il D.lgs. 267/ La liquidazione avviene con la sottoscrizione del documento (fattura, ecc.) da liquidare da parte del responsabile del servizio competente e va trasmessa al servizio finanziario per il pagamento. 3. Qualora l atto di liquidazione non possa essere eseguito perché non conforme alle norme vigenti in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato. Art. 15 Il parere di regolarità contabile 1. Il parere di regolarità contabile, quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione, riguarda: a) L osservanza dei principi e delle procedure previste dall ordinamento contabile e finanziario degli enti locali; b) La regolarità ed attendibilità sostanziale della documentazione; c) La giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; d) L osservanza delle norme fiscali; e) La correttezza sostanziale della spesa proposta e la sua coerenza con le specifiche motivazioni che la giustificano. 2. Il parere è rilasciato entro 7 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto. Il parere contrario deve essere adeguatamente motivato. Art. 16 Gli agenti contabili 1. Gli agenti contabili sono individuati con provvedimento del responsabile del settore presso il quale viene svolta l attività. 2. Gli agenti contabili: - sono soggetti alle direttive e alla vigilanza dei rispettivi responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario; 5

6 - sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni a loro affidati e ne corrispondono secondo le leggi vigenti in materia; - sono obbligati a rendere conto delle operazioni eseguite entro due mesi dalla chiusura dell esercizio; - gli atti di gestione degli agenti contabili e gli incaricati della gestione dei beni sono sottoposti alle verifiche di legittimità e regolarità da parte dell organo di revisione. Art. 17 La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 1. Entro il mese di settembre di ciascun anno il consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi prevista dall art. 193 del D.Lgs. 267/00. CAPO IV IL SERVIZIO DI TESORERIA Art. 18 L affidamento del servizio di tesoreria 1. L affidamento del servizio di tesoreria è effettuato con le modalità previste dagli articoli 208 e seg. del D.Lgs. 267/00 e dalla legislazione vigente. 2. Qualora siano motivati la convenienza e il pubblico interesse, l affidamento del servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per non più di una volta e per un periodo di tempo non superiore a quello dell originario affidamento. Art. 19 Procedure di affidamento del servizio 1. Le procedure per la scelta del Tesoriere saranno improntate al principio dell evidenza pubblica salvo le deroghe previste dalla legge, perseguendo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. La presenza sul territorio comunale di uno sportello bancario o postale regolarmente operativo attribuirà all Istituto in gara un punteggio maggiore da specificarsi nel bando relativo. Art. 20 I rapporti tra tesoriere e comune 1. Il servizio di tesoriere tiene i rapporti con il comune per il tramite del responsabile del servizio finanziario favorendo l impiego di tecnologie informatiche. Art. 21 Responsabilità del tesoriere e vigilanza 1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento. 2. È inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio. 3. Informa l'ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento. Art. 22 Le verifiche di cassa 1. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa sulla gestione del tesoriere. 2. In seguito a mutamento della persona del Sindaco si provvede alle verifiche previste dall art. 224 del D.Lgs. 267/00. CAPO V INVENTARIO E RENDICONTAZIONE Art. 23 Il procedimento di rendicontazione 1. La rendicontazione è effettuata secondo i tempi e le modalità previste dal capo VI del TUEL, D.Lgs. 267/00 RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE, e dalla legislazione vigente. 2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto unitamente allo schema del rendiconto e agli altri allegati previsti dalla legge, sono approvati dalla giunta comunale e consegnati all organo di revisione per redigere la propria relazione ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/00. 6

7 3. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto, alla relazione della giunta comunale, alla relazione dell organo di revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge, è messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 20 giorni prima dell inizio della sessione consigliare in cui viene esaminato il rendiconto. Art. 24 Modalità di applicazione della contabilità economica 1. In ottemperanza a quanto previsto dall art. 232 del D.Lgs. 267/00, che lascia la facoltà agli enti di adottare il sistema di contabilità che più ritengono idoneo alle loro esigenze, il servizio finanziario del Comune di San Felice Circeo applica la contabilità economica nelle modalità indicate dal comma 9 dell art. 229 del D.Lgs. 267/00, utilizzando il prospetto di conciliazione. Art. 25 Inventario 1. I beni e le altre voci del conto del patrimonio sono iscritti e descritti in appositi inventari costituiti da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione, con l indicazione, per ciascun cespite ammortizzabile, del valore iniziale, delle quote di ammortamento annuali e del valore residuo. 2. Saranno indicati in particolare i riferimenti al servizio al cui funzionamento il bene è destinato o al quale il rapporto giuridico è attribuito. 3. Le variazioni inventariali dell'anno finanziario sono comunicate dai responsabili dei servizi, di cui al precedente comma, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, al servizio finanziario. 4. Le schede inventariali, le variazioni e le informazioni di cui ai precedenti commi possono essere predisposte e movimentate con strumenti informatici. Art. 26 Consegnatari dei beni 1. I beni immobili e mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono dati in consegna e gestione, con apposito verbale, ai responsabili dei settori. 2.I consegnatari sono responsabili della corretta custodia e regolare manutenzione e conservazione dei beni loro affidati. CAPO VI LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Art. 27 L organo di revisione 1. L organo di revisione deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Art. 28 Le funzioni ed i compiti dell organo di revisione 1. L organo di revisione svolge l attività di collaborazione con il consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dallo statuto comunale e dal regolamento del consiglio comunale. 2. L organo di revisione, può esprimere altresì, pareri in ordine alla regolarità contabile, finanziaria ed economica di particolari fatti o situazioni contabili del comune ai sensi del D.Lgs. 267/00. Art. 29 Il funzionamento dell organo di revisione 1. L organo di revisione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione. 2. Dell attività dell organo di revisione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto e conservato in apposito registro. 3. Per l espletamento dei compiti l organo di revisione si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dall Amministrazione Comunale. Art. 30 Cessazione dell incarico di revisore 1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa dall incarico se per un periodo di tempo continuativo superiore a 60 giorni viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell impossibilità di svolgere l incarico. 2. La cessazione dell incarico è dichiarata dal consiglio comunale in sede di sostituzione del componente cessato. 7

8 CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 31 Abrogazione di norme 1. È abrogato il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 72 del 19/11/1997, come modificato dalla deliberazione n. 4 del 6/2/1998. Art. 32 Entrata in vigore 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento di Contabilità si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di contabilità degli enti pubblici e le disposizioni legislative in materia di Amministrazione dello Stato. 2. Il presente regolamento entrerà in vigore, nel momento in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione. 8

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