COMUNE DI URZULEI. Provincia dell Ogliastra

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1 COMUNE DI URZULEI Provincia dell Ogliastra Via Mazzini, Urzulei (OG) - P.I C.F Tel. 0782/ Fax: 0782/ ufficiotecnico@comunediurzulei.it SERVIZIO TECNICO Prot. n. 479 Urzulei, AVVISO DI PROCEDURA APERTA CON IL SISTEMA DELL AGGIUDICAZIONE ALL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA LOCAZIONE DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA SU CUNGIADEDDU. IL RESPONSABILED EL SERVIZIO In esecuzione della delibera G.M. n. 7 del e della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 17 del RENDE NOTO Che il Comune di Urzulei intende concedere in locazione il fabbricato denominato ex casermetta di Su Cungiadeddu in favore di soggetti, ditte individuali o società, che svolgono attività di Valorizzazione ambientale, turistica e culturale nel territorio di Urzulei ed in particolare in relazione alla valorizzazione e gestione della Gola di Gorropu. Per individuare il locatario alle ore DEL GIORNO in apposita sala di questo Ufficio Comunale, davanti alla commissione di gara presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico, si addiverrà ad un pubblico incanto per l affidamento in locazione e per la successiva gestione del fabbricato di proprietà comunale sito in località Su Cungiadeddu, per il periodo di anni dodici, decorrenti dalla stipula del contratto, rinnovabili per uguale periodo alle condizioni contenute nel capitolato speciale d appalto. Le condizioni della locazione sono contenute in apposito capitolato d oneri e relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo, visibile da oggi presso l Ufficio di Polizia Municipale e l Ufficio Tecnico durante le ore di Ufficio, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore alle ore La procedura si svolgerà nel rispetto di quanto indicato nel presente bando e precisamente: SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a partecipare ditte individuali o società iscritte alla CCIAA per una categoria attinente all oggetto della procedura. Non possono essere ammessi a partecipare alla procedura soggetti, anche in qualità di soci, già assegnatari di altri fabbricati di proprietà del comune di Urzulei. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE L individuazione del locatario avverrà con il sistema dell offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi sulla base dei seguenti criteri:

2 A) Valore tecnico dell offerta; B) Titoli di qualificazione professionale e/o esperienza rilevata dal curriculum del soggetto titolare della ditta individuale o dei componenti la società, inerenti il settore ambientale, turistico o culturale; C) Residenza nel comune di Urzulei con riferimento alla sede della ditta o della società. La commissione avrà a disposizione 50 punti, da attribuire nel seguente modo: 1) Valore tecnico dell offerta 30 punti. Il punteggio verrà attribuito in parte per interventi e azioni materiali ed in parte per azioni immateriali, tenendo conto degli obbiettivi che il comune di Urzulei intende raggiungere con l affidamento del fabbricato di cui trattasi. 2) Titoli di qualificazione professionale e/o esperienza rilevata, 15 punti (5 per ogni titolo professionale o curriculum che dimostri l esperienza in uno dei settori indicati). 3) Residenza nel comune di Urzulei, 5 punti. MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA La richiesta di partecipazione, con tutta documentazione di seguito elencata, dovrà pervenire a mezzo posta in plico raccomandato o consegnata a mano, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore del giorno La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare, oltre all indirizzo del Comune di Urzulei, Via Mazzini n. 2, anche l oggetto della procedura Concessione in locazione fabbricato casermetta di Su Cungiadeddu ed il nominativo del mittente. La busta dovrà contenere due buste, e precisamente: Busta A contenente la documentazione amministrativa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; la documentazione amministrativa è costituita dai seguenti atti: 1) Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto secondo il modello A) allegato al seguente bando; 2) Dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello B) allegato al seguente bando, con la quale il titolare o il legale rappresentante della ditta, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: a) Che la ditta è iscritta alla CCIAA per una categoria attinente all oggetto della procedura, con l indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, ragione sociale, sede, denominazione, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari indicando i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e relativo codice fiscale, nonché di essere in regola con il pagamento della tassa annuale di iscrizione. b) Di non aver subito condanne penali passate in giudicato ovvero procedimenti penali che possano pregiudicare la capacità a contrarre con una pubblica amministrazione. c) Che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni. d) Che la ditta o il legale rappresentante non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, ovvero l inesistenza, a carico dei medesimi, di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana e di irregolarità, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana. e) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d oneri e nei relativi allegati. f) Di aver preso visione del fabbricato e di essere a conoscenza di ogni situazione di fatto e di diritto dello stesso immobile e di averne tenuto conto nella formulazione dell offerta tecnica, nonché per la

3 determinazione della stessa, anche delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi, nessuno escluso; di aver infine preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla esecuzione del contratto. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore, pena l esclusione. Busta B contenente l offerta tecnica, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; l offerta tecnica ai fini della sua valutazione, è costituita da una relazione descrittiva del progetto che si intende realizzare, individuando le azioni materiali e immateriali, i servizi, le priorità, i tempi di realizzo e gli obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo, e contenente per ciascuna azione un quadro economico di massima. RESTA CHIARITO E INTESO CHE: L istanza e la dichiarazione, costituenti la documentazione amministrativa, e la relazione descrittiva del progetto dovranno essere debitamente datate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta partecipante o da altra persona indicata nel bando e contenere l oggetto della gara. L assenza o l incompletezza di alcuno dei suddetti documenti o delle dichiarazioni da rendere negli stessi, comporterà l automatica esclusione dalla gara. Si procederà all aggiudicazione della gara d appalto anche in presenza di un'unica offerta. L amministrazione comunale si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle offerte presentate e si riserva altresì la più ampia facoltà di soprassedere a detta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero esser ritenute convenienti per l Ente La ditta aggiudicataria dovrà, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, presentare al Comune la documentazione attestante i requisiti indicati nelle sopraccitate dichiarazioni, pena la decadenza dall aggiudicazione. L aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l adozione della apposita determinazione di approvazione dell esito della gara. Il responsabile del procedimento è Gianfranco Cavia. Ogni informazione inerente il presente bando o copia del medesimo e del capitolato d oneri può essere richiesta presso l ufficio Tecnico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 14; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

4 COMUNE DI URZULEI Provincia dell Ogliastra Via Mazzini, Urzulei (OG) - P.I C.F Tel. 0782/ Fax: 0782/ ufficiotecnico@comunediurzulei.it SERVIZIO TECNICO CAPITOLATO D ONERI PER LA LOCAZIONE E GESTIONE DI LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE Articolo 1 OGGETTO DURATA DELLA LOCAZIONE Il Comune di Urzulei concede in locazione un fabbricato di proprietà comunale sito in località Cungiadeddu identificato al Catasto al Foglio n. 1 mappale n. 8 e 9. L affidamento ha per oggetto l immobile nello stato di fatto attuale, e quindi da ristrutturare, sito su piano unico e composto di numero 3 vani, nonché l area circostante di pertinenza dello stesso. La superficie di ogni vano, dell intero immobile e del terreno circostante può ricavarsi dall allegata planimetria. I locali sono sprovvisti di energia elettrica ed acqua potabile. La durata della locazione è fissata in anni dodici decorrenti dalla stipula del contratto e lo stesso potrà essere rinnovato esclusivamente mediante provvedimento scritto del comune da adottarsi almeno novanta giorni prima della convenuta scadenza. La modificazione della destinazione d uso del locale, rispetto alla destinazione presentata in sede di gara, potrà essere proposta dal locatario all amministrazione comunale. Rientra nella facoltà dell amministrazione comunale concedere il cambiamento della destinazione d uso. In caso di rifiuto e la stessa sia realizzata, è considerata a tutti gli effetti inadempimento contrattuale. In caso di consenso l Amministrazione concedente potrà richiedere l adeguamento del canone di locazione fino ad un massimo del 100% del canone a base d asta, esclusivamente a totale cura e spese del locatario. Il cambio di destinazione d uso comportante richieste di autorizzazioni e nulla osta necessarie all uopo sono poste a carico del locatario e nulla potrà vantare a titolo di rivalsa o risarcimento al termine della locazione, anche per eventuali lavori eseguiti o attrezzature installate, ove non rimovibili senza nocumento per lo stabile o l area concessa in locazione. Articolo 2 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONDUTTORE Quale corrispettivo fisso per la locazione il conduttore si obbliga a corrispondere al Comune, il canone annuo di 250,00. Il conduttore si impegna a ristrutturare e rendere operativa la struttura entro il termine di tre anni dalla concessione della stessa. Il conduttore si impegna inoltre a tenere aperti i locali per il periodo di almeno sei mesi completi, anche non continuativi. Ogni periodo di chiusura per un tempo superiore a dieci giorni, per ferie o altre cause di forza maggiore, dovrà essere comunicato preventivamente all amministrazione comunale. Si impegna a stipulare apposita assicurazione contro eventuali danni derivanti per qualunque causa all immobile, nonché, per danni provocati a terzi, per un importo almeno pari al valore dell immobile, determinato nel verbale di consistenza predisposto dall ufficio tecnico comunale. Si impegna altresì ad utilizzare la struttura, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle normative di sicurezza e di settore nessuna esclusa e a condurre e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di

5 famiglia. Si impegna a vigilare sulla struttura per l intera durata del contratto ed estesa all intero anno solare. Si obbliga a rispettare nei confronti del personale adibito ai servizi, i patti sanciti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali, regionali e provinciali stipulati dalle categorie interessate. Nel caso di inadempienza agli obblighi, qualora siano riscontrate irregolarità, l Amministrazione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. Si impegna, infine, a rispettare pedissequamente quanto stabilito nell offerta presentata in sede di gara. Articolo 3 FIDEJUSSIONE ED ASSICURAZIONE A garanzia degli obblighi contrattuali il conduttore dovrà costituire apposito deposito cauzionale dell importo di euro 500,00, mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria o mediante altra modalità consentita. I contratti di assicurazione contro danni alla struttura e contro danni a terzi dovranno prevedere la specifica clausola che gli stessi non potranno venire disdetti senza il benestare del Comune di Urzulei e sempre che sia cessato il contratto di locazione. Articolo 4 PAGAMENTI Il pagamento del canone dovrà avvenire a scadenza annuale anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dalla data di avvio dell attività cui la struttura è destinata. La mancata osservanza darà titolo all amministrazione ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui al presente capitolato. Articolo 5 ANTICIPAZIONI Sul prezzo contrattuale non sono previste anticipazioni. Articolo 6 ONERI E FACOLTÀ DEL CONDUTTORE L affidamento dell immobile e dell area circostante meglio individuata nella planimetria allegata è fatta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Sono a totale carico del conduttore tutti gli adempimenti ed oneri per l ottenimento delle autorizzazioni di legge per l esercizio dell attività prescelta in sede di presentazione dell offerta di gara. Sono a carico del conduttore tutte le utenze per energia elettrica, acqua, telefono, gas ed eventuali altri combustibili, nonché gli oneri nascenti dall eventuale voltura di contratti in corso. Tutte le opere di ordinaria manutenzione restano a totale e completo carico del conduttore. La destinazione anche parziale dei locali a scopi diversi dalla loro destinazione originaria, la chiusura dei locali senza custodia, nonché il mancato rispetto delle direttive impartite dal Comune ai sensi dell articolo 2 del presente capitolato, costituiscono cause risolutive immediate del contratto, senza che nulla il conduttore abbia da pretendere per qualsiasi titolo.

6 Articolo 7 ONERI E FACOLTÀ DEL COMUNE Il Comune può, dietro richiesta, autorizzare l utilizzo di altri beni e servizi di sua disponibilità, non inclusi nel presente contratto di affidamento, che sono complementari od utili per la gestione dell immobile. Le condizioni di dette eventuali ulteriori autorizzazioni saranno oggetto di nuova contrattazione, che rispecchierà le condizioni del presente capitolato. Il comune si riserva il diritto dovere di controllare che la conduzione dell immobile avvenga in conformità a quanto proposto nell offerta, nonché nel presente capitolato e di far effettuare, senza alcun preavviso, ispezioni e controlli sulla gestione ogni qual volta lo reputi necessario. Nel caso che da tali ispezioni risulteranno inconvenienti, il Comune potrà richiedere che gli stessi siano rimossi, fatta salva l applicazione dei successivi articoli 11 e 12 del presente capitolato. Alla scadenza contrattuale il comune rientrerà in pieno possesso di tutte le strutture, con obbligo per l appaltatore di lasciarle libere da persone e cose, senza nulla pretendere a qualsiasi titolo nei confronti del comune. Altresì l immobile dovrà essere lasciato libero da qualunque pendenza, lite o pretesa da parte di terzi nei confronti dell appaltatore. Articolo 8 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE Il conduttore si impegna, in accordo col comune, a mettere a disposizione i locali in oggetto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria a carico del proprietario della struttura. Salvo i casi d urgenza, i locali dovranno essere occupati, per le suddette manutenzioni, nei periodi di chiusura o concordate dalle parti. Tutte le altre opere di ristrutturazione, adeguamento funzionale e normativo e straordinaria manutenzione del fabbricato e della relativa area circostante, da parte del locatario, potranno essere eseguite solo ed esclusivamente dietro presentazione di apposito progetto completo di tutti gli elaborati necessari (relazioni, computi metrici e tavole) e previa approvazione della Giunta Municipale con oneri a totale carico del conduttore medesimo; sarà compito del locatario acquisire subordinatamente alla approvazione del progetto da parte della giunta comunale, i titoli abilitativi previsti dal testo unico per l edilizia e dalla normativa regionale di settore, nonché ogni autorizzazione paesaggistica prevista, nulla osta, pareri, etc. Il conduttore, al termine del contratto, potrà rimuovere tutto quanto di nuovo apportato rispetto alla consegna, senza che questi arrechi nocumento all immobile, salvo che si tratti di opere che non possono essere rimosse o che il comune non preferisca tenere; in tal caso, dovrà essere corrisposta al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l importo della spesa sostenuta e documentata e il valore delle migliorie al tempo della riconsegna; la stima è fatta da due tecnici di fiducia uno per ogni parte, ed in caso di differenza non rilevante si applica la media tra le due somme o con accordo fra le parti. I lavori che il conduttore eseguirà durante il periodo della locazione, fuori dei casi previsti nei precedenti commi, rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il conduttore stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il conduttore rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni altro indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile, in relazione alle opere realizzate sull immobile di iniziativa del conduttore e appositamente autorizzate. Il conduttore sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, con riferimento al rispetto delle norme edilizie e di tutela dell ambiente, in dipendenza di tali lavori. Il conduttore, nel caso di recesso o di risoluzione del rapporto contrattuale prima della naturale scadenza

7 avrà diritto, in relazione alle opere realizzate sull immobile, previste dal bando o di sua iniziativa e preventivamente autorizzate, ad una indennità pari alla minor somma tra l importo della spesa sostenuta e documentata e il valore delle migliorie al tempo della riconsegna; la stima è fatta da due tecnici di fiducia uno per ogni parte, ed in caso di differenza non rilevante si applica la media tra le due somme o con accordo fra le parti. In questo determinato caso il comune applicherà una penale pari alla corresponsione dei canoni di affitto spettanti fino alla scadenza del contratto. I tempi nei quali detti lavori dovranno essere realizzati dovranno essere concordati come stabilito nel primo comma del presente articolo. Articolo 9 REFERENTI Il conduttore riconoscerà quale proprio referente il Responsabile del servizio Tecnico comunale al quale dovrà rivolgersi per ogni e qualunque adempimento, esigenza o problema connesso con il rispetto del contratto e capitolato. Articolo 10 INFORTUNI E DANNI Il conduttore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell esecuzione dei servizi e dell attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore del prestatore da parte di società assicuratrici. Articolo 11 PENALITÀ Il conduttore si impegna a garantire il totale e pedissequo rispetto di quanto proposto, come risultante dall offerta tecnica e degli obblighi contenuti nel presente capitolato. In caso di inadempimento del conduttore, il responsabile del servizio procederà a contestare per iscritto ed in contraddittorio. In caso di ritardo nel pagamento del canone dovrà essere corrisposto un tasso di interesse pari a quello legale aumentato di un punto percentuale per interessi moratori. Per tardato pagamento ai fini della risoluzione del contratto si intende l inadempienza entro i successivi novanta giorni la scadenza prevista per il pagamento. Nel caso si accertino ulteriori inadempienze il conduttore sarà passibile di penalità compresa tra euro 50 (cinquanta) e 200 (duecento), qualora tale penalità fosse inflitta e non onorata, l amministrazione potrà rivalersi sulla polizza fidejussoria sottoscritta a garanzia del comune e delle obbligazioni assunte. Articolo 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di locazione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il locatario, qualora siano rilevate e contestate gravi e/o reiterate cause di inadempimento contrattuale, o qualora la gestione effettuata non dia sicuro affidamento, a giudizio dell Amministrazione, o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti e gravi motivi di interesse pubblico. Ogni eventuale infrazione, da contestare con atto scritto, dopo aver sentito le ragioni del conduttore, darà luogo a pronuncia definitiva da parte del responsabile e nelle ipotesi più gravi darà luogo alla risoluzione del

8 contratto. In tal caso al conduttore sarà riconosciuto l eventuale credito maturato e il diritto alla asportazione delle eventuali migliorie nel rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e fatto salvo quanto previsto nell articolo 8 del presente capitolato. Tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell inadempimento da parte dello stesso conduttore dei suoi impegni contrattuali. Tutte le clausole sopra riportate e quanto previsto nel contratto sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali ed in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al capitolato e contratto potrà aver luogo e può essere prevista solo con atto sottoscritto dalle parti. Il mancato rispetto di una qualsiasi clausola e condizioni offerte costituisce condizione risolutiva espressa del contratto, senza pregiudizio per eventuali altre azioni per danni. Articolo 13 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del codice civile, ove non disciplinato da apposite leggi speciali del settore ovvero dai regolamenti dell ente.

9 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO NON ABITATIVO DI IMMOBILE IN LOCALITÀ SU CUNGIADEDDU, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI URZULEI SCRITTURA PRIVATA L anno duemila, il giorno del mese di, in Urzulei, -il Comune di Urzulei, con sede in Via Mazzini n. 2, Urzulei, qui rappresentato da, nato a il, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma in qualità di responsabile del..e rappresentate del Comune di Urzulei codice fiscale n. 8200, in virtù della determinazione del responsabile del servizio n.... del..., e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Urzulei (per brevità successivamente denominato locatore) -il Sig.... nato a..., il..., residente in..., codice fiscale n..., in qualità di legale rappresentante della società..., con sede in..., partita IVA n.... (per brevità successivamente denominato conduttore) PREMESSO Che il Comune di Urzulei è proprietario di un immobile, facente parte del patrimonio disponibile dello stesso, posto in Urzulei, loc. Su Cungiadeddu, composto da tre vani, della superficie di mq.., e area distinta al N.C.T. al Foglio 1, part. 8 e 9 di mq.... Che il Comune di Urzulei intende concedere in locazione il fabbricato denominato casermetta di Su Cungiadeddu in favore di soggetti, ditte individuali o società, che svolgono attività di valorizzazione ambientale, turistica e culturale nel territorio di Urzulei ed in particolare in relazione alla gestione e valorizzazione della Gola di Gorropu. Che sulla base della procedura aperta esperita in data.. è stato individuato come conduttore il/la., come risulta dalla determinazione del responsabile del servizio n. del. con la quale sono state approvate le risultanze della gara; TUTTO CIO PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 1) Il Comune di Urzulei concede in locazione a il fabbricato denominato casermetta di Su Cungiadeddu, alle condizioni previste oltre che nei seguenti articoli, nel capitolato d oneri e nell offerta tecnica, atti che sottoscritti dalle parti e pur non materialmente allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. 2) La locazione decorre dalla data di avvio dell attività cui la struttura è destinata ed avrà la durata di 12 (dodici) anni, salvi i casi di recesso previsti dalle disposizioni legislative in materia. 3) Il canone di locazione è stabilito in Euro 250,00 annui. Il suddetto canone dovrà essere pagato in rate

10 annuali anticipate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dal Comune e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento di detto avviso sul C/C N. intestato a COMUNE DI URZULEI. Detto canone, ai sensi dell art. 32 L. 392/78 e successive modifiche, sarà aggiornato all inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura massima prevista dalla legge. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone sarà applicato un tasso di interesse pari a quello legale aumentato di un punto percentuale per interessi moratori. 4) L immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per uso rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il conduttore dovrà inoltre essere munito o munirsi immediatamente all inizio dell attività delle prescritte licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all uso dell immobile. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell uso per fini diversi da quelli previsti, il conduttore si obbliga all immediato rilascio dell immobile. 5) È vietata la cessione del contratto e la sublocazione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, al di fuori delle ipotesi previste dall art. 36 della L. 392/78. 6) Il conduttore dichiara di accettare l immobile, in relazione al canone stabilito all art. 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al conduttore, come risulta dallo stato di consistenza redatto prima della firma del presente contratto e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, eventualmente necessari per rendere agibile e sicuro il fabbricato, entro e non oltre tre anni dalla firma del presente contratto. 7) Il Comune di Urzulei potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali. 8) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. 9) Le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica, di gas, asportazione dei rifiuti solidi, ecc. faranno carico, per intero, al conduttore, il quale dovrà pagarne l ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i contatori dell acqua, del gas e dell energia elettrica ed ogni altra utenza, facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Il conduttore dovrà produrre, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la documentazione che dimostri l avvenuta intestazione dei contratti. 10) Al termine della locazione l immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato. 11) Nel caso di dichiarata inabitabilità o inidoneità all uso contrattuale di tutto o parte dell immobile, il

11 conduttore, per l eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovrà solo restituire la parte di canone proporzionale al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni. 12) A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto e prima della stipulazione del medesimo il conduttore ha costituito apposito deposito cauzionale dell importo di euro 500,00, mediante.. Tale somma sarà gestita in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge in materia e sarà rimborsata al conduttore solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nell ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali e di risoluzione del contratto, come previsto all art. 12 del capitolato d oneri, il Comune di Urzulei è autorizzato espressamente, fino da ora, dal conduttore che acconsente, a procedere direttamente all incameramento del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del Comune di Urzulei, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 13) Il locatore rinuncia all indennità di avviamento al momento della cessazione del contratto; 14) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle vigenti leggi in materia. 15) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto stesso, sono a carico del conduttore che se le assume. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R n. 131, è sottoposta a registrazione solo in caso d uso. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il locatore Il conduttore A norma degli artt e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 4-interessi moratori e costituzione in mora; 5-uso dell immobile; 6 -divieto di cessione e sub-locazione; 7 -lavori di straordinaria manutenzione e uso specifico dell immobile; 13 incameramento deposito cauzionale rinuncia all indennità di avviamento LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Urzulei, lì.. Il conduttore

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