Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea
|
|
- Veronica Mancini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS) del 15 settembre 2008 (Stato 1 ottobre 2008) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoversi 1 e 2, 26 e 138a capoversi 1 e 2 dell ordinanza del 14 novembre sulla navigazione aerea (ONA), in esecuzione della Direttiva 2006/23/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell allegato all Accordo del 21 giugno tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze (Licences) dei controllori del traffico aereo e degli impiegati dei servizi di navigazione aerea; b. la formazione di dette persone; c. la certificazione e il riconoscimento delle organizzazioni che offrono formazioni per dette persone (organizzazioni di formazione). Art. 2 Rapporto con il diritto internazionale 1 La Direttiva 2006/23/CE: a. si applica ai controllori del traffico aereo; b. è direttamente applicabile, conformemente all articolo 138a ONA, agli impiegati dei servizi di navigazione aerea a condizione che la presente ordinanza non contenga disposizioni derogatorie. 2 Le norme e le raccomandazioni, comprese le prescrizioni tecniche, dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale (OACI) conformemente all allegato I della Convenzione del 7 dicembre relativa all aviazione civile internazionale RU RS RS La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell All. all Acc. e può essere consultata oppure ordinata presso l Ufficio federale dell aviazione civile, 3003 Berna ( 3 RS
2 Navigazione aerea (Convenzione di Chicago) sono vincolanti e direttamente applicabili ai controllori del traffico aereo e agli impiegati dei servizi di navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera secondo l articolo 38 della Convenzione di Chicago. 3 Le norme e le raccomandazioni dell Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), conformemente agli articoli 6 numero 1 e 7 numero 1 della Convenzione internazionale del 13 dicembre di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» (Convenzione Eurocontrol), sono vincolanti e direttamente applicabili ai controllori del traffico aereo e agli impiegati dei servizi di navigazione aerea. Sono fatte salve: a. le deroghe conformemente alla presente ordinanza; b. le deroghe conformemente all articolo 7 numero 1 della Convenzione Eurocontrol. 4 Le norme, le raccomandazioni e le prescrizioni tecniche dell OACI e di Eurocontrol non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale e non sono tradotte. Possono essere consultate presso l Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC) in lingua francese e inglese 5. Art. 3 Direttive 1 Per concretizzare la presente ordinanza e le norme internazionali di cui all articolo 2, l UFAC può emanare direttive volte a garantire un elevato standard di sicurezza. 2 Se le direttive sono attuate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle norme e dalle raccomandazioni internazionali siano soddisfatti. 3 In caso di deroga alle direttive, occorre provare all UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo. Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. attività rilevanti per la sicurezza aerea: le attività di fornitura di servizi di navigazione aerea (ANS) che incidono direttamente sulla sicurezza degli aeromobili nell esercizio quotidiano e non sono convalidate da un altro servizio prima che esplichino il loro effetto; b. controllore del traffico aereo: la persona che fornisce i servizi di controllo del traffico aereo; c. impiegati dei servizi di navigazione aerea: le persone che esercitano attività rilevanti per la sicurezza aerea in qualità di: 4 RS Ufficio federale dell aviazione civile, 3003 Berna ( I testi possono essere ordinati o abbonati anche nelle librerie, presso l OACI ( o Eurocontrol ( 2
3 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea supervisori: i responsabili operativi di un servizio, 2. personale del servizio d informazione di volo, 3. personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo: il personale addetto alla sorveglianza e alla gestione delle capacità dei settori e al coordinamento con terzi, segnatamente con la centrale europea di gestione dei flussi di traffico, con gli aeroporti e altri servizi, 4. personale addetto al trattamento dei dati di volo: il personale addetto al trattamento dei dati di volo, allo scambio e al coordinamento dei dati di volo con i servizi interni ed esterni di navigazione aerea; d. fornitore di servizi di navigazione aerea: l organizzazione che fornisce servizi di navigazione aerea. Art. 5 Principio I controllori del traffico aereo e gli impiegati dei servizi di navigazione aerea sono autorizzati a esercitare la loro attività soltanto se: a. sono titolari di una licenza valida recante le iscrizioni necessarie per il servizio che sono chiamati a svolgere; b. possiedono effettivamente le capacità richieste per il servizio che sono chiamati a svolgere; c. sono in possesso di un certificato medico in corso di validità; d. soddisfano effettivamente i requisiti di ordine medico. Capitolo 2: Formazione Art. 6 Definizione 1 La formazione dei controllori del traffico aereo e degli impiegati dei servizi di navigazione aerea è finalizzata all acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per fornire servizi di navigazione aerea sicuri e di qualità elevata. Ne fanno parte: a. corsi teorici; b. esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni; c. la formazione operativa. 2 La formazione comprende: a. la formazione iniziale; b. la formazione all interno dell unità; c. la formazione continua; d. la formazione degli istruttori; e. la formazione degli esaminatori delle competenze. 3
4 Navigazione aerea Art. 7 Formazione iniziale 1 La formazione iniziale si compone della formazione di base e della formazione per l abilitazione. 2 Si conclude con il rilascio della licenza di allievo controllore. Art. 8 Formazione all interno dell unità 1 La formazione all interno dell unità è finalizzata all acquisizione delle competenze necessarie per svolgere i compiti nella corrispondente posizione operativa. Essa comprende: a. la formazione propedeutica alla formazione operativa; b. la formazione operativa vera e propria. 2 Si conclude con il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo o di una licenza di impiegato dei servizi di navigazione aerea. 3 L organizzazione di formazione elabora un programma di formazione all interno dell unità. Questo programma descrive il contenuto, lo svolgimento e la valutazione della formazione propedeutica e della formazione operativa. 4 Per la formazione operativa è necessario che la licenza o la licenza di allievo controllore del candidato rechi almeno l iscrizione della corrispondente abilitazione. Art. 9 Programmi di formazione per istruttori ed esaminatori delle competenze Gli istruttori che impartiscono la formazione operativa (art. 14 cpv. 1 lett. d n. 2) e gli esaminatori delle competenze (art. 14 cpv. 1 lett. d n. 3) sono istruiti sulla base di programmi di formazione speciali. Art. 10 Programmi di competenza Una volta ottenute, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le specializzazioni di unità e le menzioni iscritte nella licenza (art. 14) restano valide soltanto se il titolare, attraverso un preciso programma di competenza, mantiene in modo continuo le conoscenze e le capacità acquisite. Art. 11 Formazione ed esami di capacità La formazione e gli esami di capacità o le valutazioni devono essere effettuati presso un organizzazione di formazione certificata o riconosciuta dall UFAC. Art. 12 Riserva di approvazione L organizzazione di formazione deve sottoporre all UFAC, per approvazione, tutti i cicli di formazione, le procedure d esame e di valutazione, i piani di formazione, i programmi di formazione e i programmi di competenza. 4
5 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Capitolo 3: Licenza Sezione 1: Obbligo di licenza, iscrizioni e validità Art. 13 Obbligo di licenza Le seguenti persone necessitano di una licenza dell UFAC specifica per l esercizio della propria attività: a. i controllori del traffico aereo; b. gli impiegati dei servizi di navigazione aerea. Art. 14 Licenza e iscrizioni 1 Una licenza può contenere le seguenti iscrizioni; queste ultime sono parte integrante della licenza: a. abilitazione (Rating): indica le condizioni, i diritti o le limitazioni particolari in relazione a una licenza; b. specializzazione di abilitazione (Rating Endorsement): indica le condizioni, i diritti o le limitazioni particolari in relazione a una specializzazione; c. specializzazione di unità (Unit Endorsement): indica il codice della località, i settori o le posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a esercitare la sua attività; d. menzioni: 1. specializzazione linguistica (Language Endorsement): indica le competenze linguistiche del titolare della licenza, 2. specializzazione di istruttore (On the Job Training Instructor Endorsement): indica che il titolare della licenza è abilitato a impartire la formazione operativa e a esercitare la sorveglianza nella posizione operativa per la quale possiede una specializzazione di unità, 3. specializzazione di esaminatore delle competenze (Examiner/Competence Assessor Endorsement): indica che il titolare della licenza è abilitato a valutare, nell ambito di un programma di competenza e di una formazione all interno dell unità, altri titolari di licenze per mezzo di esami o valutazioni condotti a intervalli regolari. 2 Le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le menzioni vigenti in Svizzera sono disciplinate nell allegato 1. 3 L UFAC emana direttive sulle specializzazioni di unità e i (gruppi di) settori o le posizioni operative, nonché sull attribuzione delle iscrizioni nelle licenze conformemente all allegato 1. 5
6 Navigazione aerea Art. 15 Validità La licenza è valida se reca: a. l iscrizione di una o più abilitazioni, così come delle specializzazioni di abilitazione, delle specializzazioni di unità e delle menzioni per le quali la formazione è stata portata a termine con successo; e b. la firma del titolare della licenza. Sezione 2: Rilascio della licenza Art. 16 Domanda Chi intende ottenere o rinnovare una licenza o un iscrizione nella licenza è tenuto a farne domanda all UFAC. Art. 17 Condizioni per l ottenimento di una licenza 1 La licenza è rilasciata se il candidato: a. ha raggiunto la seguente età minima: anni per i controllori del traffico aereo, anni per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea; b. è in possesso di un certificato medico in corso di validità per la classe corrispondente (art. 18); c. prova che ha assolto determinati cicli di formazione teorica e pratica per l ottenimento delle abilitazioni, delle specializzazioni di abilitazione e delle menzioni corrispondenti e che ha superato con successo le procedure di esame e di valutazione (capitolo 2); d. prova che soddisfa i requisiti linguistici; e. possiede un livello di istruzione sufficiente (art. 29); f. gode di una reputazione irreprensibile. 2 In circostanze particolari e su richiesta, l UFAC può rilasciare la licenza anche se è stata raggiunta un età minima, conformemente al capoverso 1 lettera a numero 1, di 20 anni. Art. 18 Certificato medico 1 La competente unità del servizio medico aeronautico conferma in un certificato medico, ai fini di un esercizio sicuro dell attività connessa alla licenza, l idoneità fisica e mentale continua del candidato. 2 Al rilascio e al mantenimento della validità del certificato medico si applicano i requisiti e la procedura di cui all allegato 2. 6
7 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Art. 19 Requisiti linguistici 1 I controllori del traffico aereo e il personale dei servizi d informazione di volo devono soddisfare, per le lingue da essi utilizzate nella radiotelefonia, almeno i requisiti corrispondenti al livello 4 conformemente all allegato III della Direttiva 2006/23/CE. 2 Gli altri impiegati dei servizi di navigazione aerea devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all esercizio della rispettiva attività. Sezione 3: Durata di validità, mantenimento della validità e rinnovo della licenza Art. 20 Durata di validità delle specializzazioni di unità 1 La durata di validità delle specializzazioni di unità è di 12 mesi. 2 Può essere prolungata di altri 12 mesi se: a. il fornitore di servizi di navigazione aerea prova che il titolare della licenza ha mantenuto le sue competenze; e b. il titolare della licenza è in possesso di un certificato medico in corso di validità. Art. 21 Mantenimento delle competenze e rinnovo delle iscrizioni nella licenza 1 Per mantenere le proprie competenze, il titolare della licenza deve portare a termine un programma di competenza. 2 Per il rinnovo delle iscrizioni nella licenza deve essere fornita la prova che, dall ultima domanda di rilascio o di rinnovo, il programma di competenza è stato portato a termine. 3 Se l intervallo fra la domanda di rinnovo e la scadenza delle iscrizioni da rinnovare nella licenza non supera i 45 giorni, la nuova durata di validità è calcolata a partire dalla data di scadenza. Art. 22 Verifica In caso di dubbi fondati, l UFAC può ordinare una verifica delle competenze richieste. Art. 23 Ripristino della validità 1 Se la validità di una specializzazione di unità è scaduta e se desidera che sia ripristinata, il titolare della licenza deve portare a termine un programma di formazione all interno dell unità approvato dall UFAC. 7
8 Navigazione aerea 2 Se un attività per la quale è richiesta un abilitazione o una specializzazione di abilitazione non è stata esercitata per un periodo di quattro anni consecutivi, prima dell inizio del programma di formazione all interno dell unità il fornitore di servizi di navigazione aerea deve accertare, e fornirne la prova all UFAC, che il titolare della licenza soddisfa le condizioni poste all esercizio dell attività e dispone di capacità sufficienti. Art. 24 Obbligo di portare con sé i documenti Il titolare della licenza deve sempre portare con sé, nell esercizio della sua attività: a. la licenza; b. il certificato medico; c. un documento ufficiale con fotografia. Sezione 4: Licenza di allievo controllore Art. 25 Obbligo di licenza 1 Le persone che seguono una formazione operativa come controllori del traffico aereo o impiegati dei servizi di navigazione aerea necessitano di una licenza di allievo controllore dell UFAC. 2 Una licenza di allievo controllore autorizza il titolare a prestare servizio sotto la sorveglianza di un istruttore. 3 Chi è già in possesso di una licenza valida non necessita, per la formazione operativa, di una nuova licenza di allievo controllore purché per la nuova attività soddisfi le condizioni di cui all articolo 28. Art. 26 Disposizioni applicabili Le disposizioni dei capitoli 1 e 2 e delle sezioni 1, 2, 3, 6 e 7 del presente capitolo sono applicabili per analogia alla licenza di allievo controllore, sempre che la presente sezione non disponga altrimenti. Art. 27 Validità e durata di validità della licenza di allievo controllore 1 Una licenza di allievo controllore è valida se reca almeno l iscrizione della corrispondente abilitazione. 2 La durata di validità di una licenza di allievo controllore è di due anni. Può essere rinnovata. Per il rinnovo, l UFAC può verificare nuovamente le capacità di cui all articolo 28 lettera d. 8
9 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Art. 28 Condizioni per l ottenimento della licenza di allievo controllore La licenza è rilasciata se il candidato: a. ha compiuto almeno 18 anni; b. possiede un livello di istruzione sufficiente (art. 29); c. è in possesso di un certificato medico in corso di validità per la classe corrispondente (art. 18); d. ha concluso la formazione iniziale per la corrispondente attività; e. soddisfa i requisiti linguistici per la corrispondente attività; f. gode di una reputazione irreprensibile. Art. 29 Livello di istruzione sufficiente 1 I candidati a una licenza di allievo controllore devono possedere una formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC), un titolo di studio che consente l accesso a una scuola universitaria o un titolo di studio equivalente. 2 Se il candidato non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, l UFAC può procedere a una valutazione individuale del livello di istruzione e ammettere ugualmente il candidato. Sezione 5: Menzione della specializzazione di istruttore e della specializzazione di esaminatore delle competenze Art. 30 Obbligo dell iscrizione nella licenza 1 Chi impartisce la formazione operativa e sorveglia gli allievi controllori in posizione operativa necessita, nella licenza, di una menzione in corso di validità della specializzazione di istruttore. 2 Chi, nell ambito di un programma di competenza e di una formazione all interno dell unità, valuta i titolari di licenze per mezzo di esami o valutazioni condotti a intervalli regolari necessita, nella licenza, di una menzione in corso di validità della specializzazione di esaminatore delle competenze. Art. 31 Specializzazione di istruttore 1 L UFAC rilascia la specializzazione di istruttore se il candidato: a. è titolare di una licenza in corso di validità; b. ha prestato servizio, in modo indipendente, per un periodo immediatamente precedente di almeno due anni nell ambito delle corrispondenti abilitazioni e specializzazioni di abilitazione e per un periodo di almeno un anno nell ambito delle corrispondenti specializzazioni di unità e menzioni per le quali 9
10 Navigazione aerea impartisce la formazione operativa, senza avere violato le prescrizioni per negligenza grave o intenzionalmente; c. ha portato a termine con successo un corso per istruttori addetti alla formazione operativa. 2 Per garantire lo svolgimento delle misure di formazione, l UFAC può concedere deroghe temporanee alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. Autorizza una deroga su richiesta del titolare della licenza e su raccomandazione del fornitore di servizi di navigazione aerea e dell organizzazione di formazione. Art. 32 Specializzazione di esaminatore delle competenze 1 L UFAC nomina gli esaminatori delle competenze per la formazione all interno dell unità e per il programma di competenza. 2 Gli esaminatori delle competenze valutano in modo imparziale e oggettivo altri titolari di licenze nell ambito di esami o valutazioni condotti a intervalli regolari. 3 L UFAC nomina un esaminatore delle competenze su richiesta e su raccomandazione dell organizzazione di formazione, se la persona: a. è titolare di una licenza in corso di validità con menzione della specializzazione di istruttore; b. ha portato a termine con successo un corso per esaminatori delle competenze e c. è stata titolare di una specializzazione di istruttore per un periodo immediatamente precedente di almeno un anno, e almeno per le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le menzioni per le quali effettua gli esami o le valutazioni, senza avere violato le prescrizioni per negligenza grave o intenzionalmente. 4 Per garantire lo svolgimento degli esami e delle valutazioni, l UFAC può concedere deroghe temporanee alle condizioni di cui al capoverso 3. Autorizza una deroga su richiesta dell organizzazione di formazione e su raccomandazione del fornitore di servizi di navigazione aerea. Art. 33 Durata di validità La menzione della specializzazione di istruttore e della specializzazione di esaminatore delle competenze ha una durata di validità di 36 mesi. Può essere rinnovata di altri 36 mesi. Art. 34 Mantenimento delle competenze e rinnovo della menzione 1 Per mantenere le proprie competenze, il titolare di una licenza con menzione della specializzazione di istruttore e della specializzazione di esaminatore delle competenze deve portare a termine un preciso programma di competenza (art. 45 segg.). Nella sua domanda di rinnovo, deve fornire la prova che tale programma è effettivamente stato portato a termine dall ultima domanda. 10
11 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Affinché la menzione ottenuta resti valida, è necessario che le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le specializzazioni linguistiche corrispondenti e, nel caso della specializzazione di istruttore, anche le relative specializzazioni di unità siano mantenute valide. 3 Le ore impiegate per la formazione operativa e la sorveglianza in posizione operativa oppure per la valutazione o l esame possono essere computate per la corrispondente specializzazione di unità. 4 La validità della menzione della specializzazione di istruttore e della specializzazione di esaminatore delle competenze scade se l attività non è esercitata per almeno oltre 12 mesi consecutivi. 5 Per il rinnovo della menzione della specializzazione di istruttore e della specializzazione di esaminatore delle competenze è necessario fare domanda all UFAC. 6 Se la validità della menzione della specializzazione di istruttore è scaduta, è necessario portare a termine un corrispondente programma di formazione all interno dell unità. 7 Se l attività di istruttore non è stata esercitata per quattro anni consecutivi, prima dell inizio del programma di formazione all interno dell unità il fornitore di servizi di navigazione aerea deve accertare, e fornirne la prova all UFAC, che il titolare della licenza soddisfa le condizioni poste all esercizio di tale attività. Sezione 6: Riconoscimento di licenze straniere Art Il riconoscimento delle licenze, delle relative iscrizioni e dei certificati medici stranieri per i controllori del traffico aereo è retto dall articolo 15 della Direttiva 2006/23/CE. Sono fatti salvi i requisiti linguistici giusta l articolo Tutte le licenze e le relative iscrizioni non rilasciate in conformità alla Direttiva 2006/23/CE e tutte le licenze e le iscrizioni militari possono essere riconosciute se le formazioni seguite per ottenerle sono equiparabili alle formazioni ai sensi della presente ordinanza. Su richiesta, l UFAC decide caso per caso. Sezione 7: Limitazioni e obbligo di informazione Art. 36 Restrizioni poste ai diritti e obbligo di informazione 1 I titolari di licenze non sono autorizzati a esercitare l attività indicata nella licenza se: a. le loro capacità sono ridotte a causa di motivi medici o per altri motivi; b. non soddisfano i necessari requisiti di ordine medico; c. le loro capacità sono compromesse per effetto dell alcol, di sostanze psicotrope o di medicamenti; 11
12 Navigazione aerea d. non possiedono le competenze richieste o vi sono dubbi in merito; e. non soddisfano i requisiti in materia di pratica continua prevista dal corrispondente programma di competenza; f. sono stati giudicati non competenti per l esercizio totale o parziale della loro attività da un esaminatore delle competenze; g. una fornitura sicura del servizio risulta impossibile o compromessa per altri motivi. 2 In uno dei casi di cui al capoverso 1, il titolare della licenza informa senza indugio il fornitore di servizi di navigazione aerea. 3 Il fornitore di servizi di navigazione aerea sospende immediatamente dalla sua attività il titolare della licenza se questi, per i motivi di cui al capoverso 1, mette in pericolo la sicurezza o se per altri motivi non è momentaneamente in grado di esercitare la sua attività. 4 Affinché il titolare della licenza possa riacquisire le competenze o affinché queste ultime possano essere valutate, il fornitore di servizi di navigazione aerea può autorizzare la ripresa dell attività sotto la sorveglianza di un istruttore. Art. 37 Obbligo di informazione Il fornitore di servizi di navigazione aerea informa l UFAC: a. dei casi di cui all articolo 36 capoverso 1 lettere c e g; b. delle misure adottate nei casi di cui all articolo 36 capoverso 1 lettere d g; c. se un titolare della licenza non è più in possesso di un certificato medico in corso di validità; d. se la salute di un titolare della licenza è compromessa in modo permanente o per un periodo prolungato, in particolare nel caso di un incapacità lavorativa superiore ai 20 giorni. Art. 38 Revoca e limitazione della licenza L UFAC può, a tempo determinato o indeterminato, revocare o sospendere una licenza oppure limitarne il campo d applicazione se: a. i requisiti di ordine medico non sono più soddisfatti; b. si verifica uno dei casi di cui all articolo 36 capoverso 1 lettere c o d; c. il titolare della licenza non soddisfa più i requisiti della presente ordinanza; d. il titolare della licenza non è più idoneo a continuare a esercitare la sua attività; e. si è appreso che il titolare della licenza ha fornito indicazioni false o ha dissimulato fatti importanti durante la visita dal medico di fiducia; f. il titolare della licenza si è reso colpevole di un comportamento errato, in particolare se può essere provata una negligenza grave; 12
13 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea g. il titolare della licenza ha abusato della propria licenza; h. sussistono dubbi in merito all idoneità personale, pedagogica, metodologica, didattica o sociale dell istruttore o dell esaminatore delle competenze; i. il titolare della licenza ha fornito indicazioni false in relazione al mantenimento delle sue competenze. Capitolo 4: Organizzazioni di formazione Art. 39 Principio La formazione, come pure gli esami e le valutazioni, dei controllori del traffico aereo, dei dipendenti dei servizi di navigazione aerea, degli istruttori di tali persone e degli esaminatori delle competenze devono essere offerti da organizzazioni certificate o riconosciute dall UFAC. Art. 40 Organizzazioni di formazione per i controllori del traffico aereo Le organizzazioni di formazione per i controllori del traffico aereo devono sottoporre all UFAC, per approvazione, i cicli di formazione, i programmi di formazione all interno dell unità e i programmi di competenza. Art. 41 Organizzazioni di formazione per i dipendenti dei servizi di navigazione aerea 1 La certificazione o il riconoscimento di un organizzazione di formazione per i dipendenti dei servizi di navigazione aerea e delle relative procedure di valutazione presuppone che l organizzazione disponga del personale e dell attrezzatura adeguati, così come della competenza tecnica e operativa, e che operi in un ambiente idoneo all acquisizione e al mantenimento delle competenze richieste ai dipendenti dei servizi di navigazione aerea. L organizzazione deve in particolare: a. disporre di una struttura amministrativa efficiente e di sufficiente personale dotato delle qualifiche e dell esperienza indicate per istruire i dipendenti dei servizi di navigazione aerea conformemente a quanto prescritto dalla presente ordinanza; b. disporre degli impianti e delle apparecchiature necessari e adeguati al tipo di formazione offerto; c. precisare la metodologia utilizzata per stabilire nel dettaglio il contenuto, l organizzazione e la durata dei cicli di formazione, dei programmi di formazione all'interno dell'unità e dei programmi di competenza, nonché le modalità organizzative degli esami o delle valutazioni. Per gli esami nell ambito della formazione iniziale, comprese le simulazioni, essa deve indicare dettagliatamente le qualifiche degli esaminatori e degli esaminatori delle competenze; 13
14 Navigazione aerea d. fornire la prova di cui all Allegato IV numero 1 lettera d della Direttiva 2006/23/CE; e. provare che dispone di mezzi finanziari sufficienti per effettuare le formazioni conformemente a quanto prescritto nella presente ordinanza e di avere una copertura assicurativa sufficiente. 2 L organizzazione di formazione deve sottoporre all UFAC, per approvazione, i cicli di formazione, i programmi di formazione all interno dell unità e i programmi di competenza. Art. 42 Separazione organizzativa dal fornitore di servizi di navigazione aerea 1 Le organizzazioni di formazione devono essere sufficientemente separate, sul piano organizzativo, dai fornitori di servizi di navigazione aerea. 2 Devono essere indipendenti in particolare per quanto riguarda la definizione dei requisiti per la formazione e dei programmi di competenza. Art. 43 Durata di validità e oneri 1 La durata di validità della certificazione o del riconoscimento di un organizzazione di formazione è di tre anni al massimo. 2 La certificazione o il riconoscimento possono essere rinnovati su richiesta. 3 L UFAC può vincolare a oneri il rilascio della certificazione o il riconoscimento. Art. 44 Revoca o limitazione L UFAC può, a tempo determinato o indeterminato, revocare o limitare la certificazione o il riconoscimento di un organizzazione di formazione e adottare altre misure adeguate se i requisiti e le condizioni di cui agli articoli non sono più soddisfatti. Capitolo 5: Programmi di competenza Art. 45 Disposizioni generali 1 L organizzazione di formazione elabora programmi di mantenimento delle competenze destinati ai titolari di licenze. 2 I programmi devono essere approvati dall UFAC almeno ogni tre anni. 3 Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve provare che le persone alle sue dipendenze hanno portato a termine i programmi di competenza richiesti per il mantenimento della validità delle loro licenze e delle relative iscrizioni. 14
15 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Art. 46 Contenuto dei programmi di competenza I corrispondenti programmi di competenza comprendono almeno: a. la formazione continua teorica e pratica; b. le procedure di valutazione finalizzate a provare le competenze connesse alle diverse abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni di unità e menzioni; c. la pratica continua. Art. 47 Formazione continua La formazione continua teorica e pratica comprende almeno: a. le formazioni destinate al mantenimento delle capacità; b. i corsi di aggiornamento; c. l addestramento alle emergenze; d. la formazione linguistica; e. l istruzione sulle modifiche apportate a procedure e apparecchiature; f. le formazioni in materia di gestione della sicurezza. Art. 48 Procedura di valutazione per la prova relativa alle competenze Le competenze dei titolari di licenze devono essere valutate in modo completo almeno ogni tre anni. Occorre segnatamente accertare se essi continuano a soddisfare le condizioni per le iscrizioni nelle loro licenze. Art. 49 Pratica continua Il programma di competenza definisce un numero minimo di ore durante le quali devono essere praticati senza interruzioni i diritti iscritti nella licenza. Capitolo 6: Procedura di esame, emanazione di direttive e rimedi giuridici Art. 50 Procedura di esame 1 Gli esami pratici e le valutazioni concernenti la formazione all interno dell unità e l adempimento dei programmi di competenza (art. 45 segg.) sono effettuati, per le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le specializzazioni di unità e le menzioni da esaminare, alla presenza del titolare di una specializzazione di istruttore. 2 Se l esaminatore delle competenze è in possesso di un iscrizione in corso di validità dell abilitazione da esaminare, l esame può svolgersi anche senza la presenza di un istruttore. 15
16 Navigazione aerea 3 Se l imparzialità e l oggettività della valutazione effettuata dall esaminatore delle competenze è messa in dubbio, l UFAC ordina condizioni particolari per l esame o la valutazione. Si applica inoltre l articolo 10 della legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa (PA). 4 Gli esaminatori tengono un verbale di ciascun esame effettuato. 5 Nella valutazione tengono conto delle osservazioni dell istruttore presente all esame. 6 Comunicano e motivano per scritto i risultati dell esame o della valutazione alla persona esaminata. Art. 51 Rimedi giuridici 1 Se i risultati dell esame non portano al rilascio di una licenza o di una relativa iscrizione, entro 30 giorni può essere richiesta all UFAC una decisione impugnabile. 2 La procedura è retta dalla PA 7. Capitolo 7: Trattamento dei dati Art. 52 L UFAC tiene una banca dati sul rilascio e la revoca delle licenze e delle relative iscrizioni, nonché sui certificati medici. Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione e adeguamento degli allegati Art. 53 Esecuzione L UFAC esegue la presente ordinanza. Art. 54 Adeguamento degli allegati L UFAC può adeguare gli allegati della presente ordinanza ai cambiamenti di ordine tecnico od operativo. 6 RS RS
17 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione Art. 55 L ordinanza del 30 novembre concernente le licenze del personale della sicurezza aerea è abrogata. Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 56 Persone in formazione Ai controllori del traffico aereo e ai dipendenti dei servizi di navigazione aerea che si trovano in formazione al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza si applica quanto segue: a. si reputa che, nel loro caso, le condizioni relative al livello di istruzione (art. 29) siano soddisfatte; b. per il servizio in posizione operativa, essi necessitano di una licenza di allievo controllore; c. l UFAC decide sul computo dei moduli di formazione già iniziati. Art. 57 Controllori del traffico aereo secondo il diritto previgente 1 Le licenze di controllore del traffico aereo emesse secondo il diritto previgente scadono al più tardi il 30 novembre All entrata in vigore della presente ordinanza, l UFAC rilascia su richiesta ai titolari delle licenze una nuova licenza corrispondente all attività esercitata sino a quel momento in conformità al diritto. Può vincolare il rilascio della licenza a oneri. 2 Le licenze di controllore del traffico aereo con una qualifica di caposala emesse secondo il diritto previgente scadono al più tardi il 30 novembre All entrata in vigore della presente ordinanza, l UFAC rilascia su richiesta ai titolari delle licenze una nuova licenza di supervisore ai sensi della presente ordinanza. Art. 58 Assistenti dei controllori del traffico aereo secondo il diritto previgente 1 Le licenze di assistente del controllore del traffico aereo emesse secondo il diritto previgente scadono al più tardi il 30 novembre All entrata in vigore della presente ordinanza, l UFAC rilascia su richiesta ai titolari delle licenze una nuova licenza corrispondente all attività esercitata sino a quel momento. 2 Alle persone che, all entrata in vigore della presente ordinanza, esercitano un attività di assistente del controllore del traffico aereo senza essere titolari di una licenza, l obbligo di licenza si applica sei mesi dopo l entrata in vigore della presente ordinanza. 8 [RU , n. V 7] 17
18 Navigazione aerea Art. 59 Controllori dell area di traffico secondo il diritto previgente 1 Le licenze di controllore dell area di traffico con l iscrizione della qualifica di controllore dell area di traffico e controllore radar dell area di traffico negli aeroporti di Ginevra e Zurigo, emesse secondo il diritto previgente, scadono al più tardi il 30 novembre Ai titolari di simili licenze, per il servizio di controllo del traffico aereo svolto nell ambito dell attività esercitata sinora, è rilasciata su richiesta una nuova licenza di controllore di movimento al suolo GMMA 9 con un abilitazione GMMA Le qualifiche di caposala iscritte secondo il diritto previgente in una licenza di controllore dell area di traffico negli aeroporti di Ginevra e Zurigo scadono al più tardi il 30 novembre All entrata in vigore della presente ordinanza, ai titolari di simili qualifiche è rilasciata su richiesta una nuova licenza di controllore di movimento al suolo con un abilitazione SPVR 11 per il rispettivo servizio. 3 Le licenze di controllore dell area di traffico con un permesso speciale per la sorveglianza in posizione operativa S2 emesse secondo il diritto previgente scadono all entrata in vigore della presente ordinanza. All entrata in vigore della presente ordinanza, ai titolari di simili permessi speciali è rilasciata su richiesta una nuova licenza di controllore di movimento al suolo con menzione OJTI 12 per il rispettivo servizio. 4 I dettagli della regolamentazione transitoria sono disciplinati nell allegato 3. 5 Le licenze e le relative iscrizioni rilasciate all entrata in vigore della presente ordinanza conformemente ai capoversi 1 4 sono valide soltanto in Svizzera. La validità di queste licenze e delle relative iscrizioni può essere prorogata al massimo fino al 30 settembre 2010 (periodo di transizione). 6 Per le scuole, i cicli di formazione, le procedure d esame e di valutazione, così come i programmi di formazione riguardanti la formazione (e il mantenimento delle competenze) dei controllori di movimento al suolo conformemente al periodo di transizione, è necessaria una nuova approvazione dell UFAC al più tardi tre mesi dopo l entrata in vigore della presente ordinanza. 7 Al più tardi dal 1 ottobre 2010, per fornire servizi di controllo del traffico aereo nell area di traffico di Zurigo e Ginevra sono necessarie in ogni caso una licenza di controllore del traffico aereo secondo l articolo 13 lettera a e la prova che è stata portata a termine la corrispondente formazione richiesta. Le licenze di controllore di movimento al suolo emesse conformemente alla regolamentazione transitoria scadono a quel momento. 8 Per il rilascio di una licenza ai sensi dell articolo 13 possono essere computati i moduli di formazione già portati a termine. 9 GMMA = Ground Movement Manager 10 GMMA = Ground Movement Management 11 SPVR = Supervisor 12 OJTI = On the Job Training Instructor 18
19 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Art. 60 Certificato medico per i controllori del traffico aereo secondo il diritto previgente I certificati medici per i controllori del traffico aereo emessi secondo il diritto previgente conservano la loro validità fino alla scadenza ordinaria. Art. 61 Certificato medico per gli assistenti dei controllori del traffico aereo secondo il diritto previgente I certificati medici per gli assistenti dei controllori del traffico aereo emessi secondo il diritto previgente conservano la loro validità fino alla scadenza ordinaria, ma al massimo per un anno dall entrata in vigore della presente ordinanza. Art. 62 Requisiti linguistici 1 I controllori del traffico aereo e il personale dei servizi d informazione di volo devono soddisfare i requisiti linguistici previsti dalla presente ordinanza entro il 17 maggio La scadenza di cui al capoverso 1 si applica anche al personale in formazione. Art. 63 Istruttori I titolari di un permesso speciale per la sorveglianza in posizione operativa emesso secondo il diritto previgente possono, all entrata in vigore della presente ordinanza, ottenere su richiesta la menzione della specializzazione di istruttore, purché soddisfino le condizioni di cui all articolo 31. L iscrizione può avere una durata limitata ed essere vincolata a oneri. Art. 64 Esaminatori delle competenze Le persone cui era stato affidato lo svolgimento degli esami secondo il diritto previgente possono, nell ambito dell attività esercitata finora, essere nominate esaminatori delle competenze e ottenere la menzione della specializzazione di esaminatore delle competenze, purché soddisfino le condizioni di cui all articolo 32. Art. 65 Servizio d informazione di volo aeroportuale Gli impiegati dei servizi di navigazione aerea e le organizzazioni di formazione che assicurano il servizio d informazione di volo aeroportuale (AFIS) devono soddisfare i requisiti della presente ordinanza soltanto dal 1 giugno
20 Navigazione aerea Sezione 4: Entrata in vigore Art. 66 La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre
21 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Allegato 1 (art. 14 cpv. 2) Abilitazioni, specializzazioni di abilitazione e menzioni vigenti in Svizzera 1. Abilitazioni (Rating) Per i controllori del traffico aereo: Nome Controllo di aerodromo a vista (Aerodrome Control Visual) Controllo di aerodromo strumentale (Aerodrome Control Instrument) Controllo di avvicinamento procedurale (Approach Control Procedural) Controllo di avvicinamento con sorveglianza (Approach Control Surveillance) Controllo di area procedurale (Area Control Procedural) Controllo di area con sorveglianza (Area Control Surveillance) Sigla ADV ADI APP APS ACP ACS Per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea: Nome Sigla Supervisore SPVR Personale del servizio d informazione di volo Centro d informazione di volo (Flight Information Center) FISC Servizio d informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service) AFIS Personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo Gestione del flusso del traffico aereo (Flow Management) ATFM Personale addetto al trattamento dei dati di volo Trattamento dei dati di volo (Flight Data Processing Operator) FDPO 21
22 Navigazione aerea 2. Specializzazione di abilitazione (Rating Endorsements) Per i controllori del traffico aereo: Nome Sigla Torre di controllo (Tower Control) Controllo movimento al suolo (Ground Movement Control) Sorveglianza movimento al suolo (Ground Movement Surveillance) Controllo aereo (Air Control) Controllo radar di aerodromo (Aerodrome Radar Control) Controllo di avvicinamento per mezzo di apparati radar primari e/o secondari (Approach Radar Control) Controllo di area per mezzo di apparati radar di sorveglianza (Area Radar Control) Avvicinamento con radar di precisione (Precision Approach Radar) Avvicinamento con radar di sorveglianza (Surveillance Radar Approach) Sorveglianza automatica dipendente (Automatic Dependent Surveillance) Controllo di terminale (Terminal Control) Controllo tattico aerei da combattimento, standard internazionale (Tactical Fighter Control International Standard) Controllo tattico aerei da combattimento, standard svizzero (Tactical Fighter Control Swiss Standard) Controllo militare (Military Control) TWR GMC GMS AIR RAD PRA SRA ADS TCL TFCi TFCs MAC 22
23 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea: Nome Personale del servizio d informazione di volo Monitoraggio radar (Radar Monitoring) Sigla RAM 3. Abilitazioni e relative specializzazioni di abilitazione Per i controllori del traffico aereo: Abilitazioni ADV ADI APP APS ACP ACS Specializzazioni di abilitazione non attribuito (NIL) TWR, GMC, GMS, AIR, RAD non attribuito (NIL) RAD, PRA, SRA ADS, TCL, TFCs, TFCi, MAC non attribuito (NIL) RAD, ADS, (OCN) Per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea: Supervisore SPVR non attribuito (NIL) Personale del servizio d informazione di volo FISC RAM AFIS RAM Personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo ATFM non attribuito (NIL) Personale addetto al trattamento dei dati di volo FDPO non attribuito (NIL) 23
24 Navigazione aerea 4. Menzioni (License- and Language Endorsements) Nome Sigla Istruttore (On the Job Training Instructor) OJTI Esaminatore delle competenze (Examiner/Assessor) EXM Inglese E Level 1-6 Francese F Level 1-6 Tedesco GLevel 1-6 Italiano I Level
25 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Allegato 2 (art. 18 cpv. 2) Idoneità medica 1 Requisiti 11 Diritto applicabile Sempre che la presente ordinanza non contenga disposizioni derogatorie, si applica l ordinanza del 18 dicembre sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile (OMA). 12 Controllori del traffico aereo I titolari di una licenza di controllore del traffico aereo o di allievo controllore devono soddisfare i requisiti delle norme e delle raccomandazioni stabilite conformemente al documento di Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers» Dipendenti dei servizi di navigazione aerea 1 L UFAC può emanare direttive sui requisiti di ordine medico per i dipendenti dei servizi di navigazione aerea e i dipendenti di tali servizi in formazione. Si applicano le norme e le raccomandazioni stabilite conformemente al documento di Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers», a condizione che l UFAC non precisi delle deroghe. In quest ambito tiene conto in particolare della necessaria idoneità medica per l esercizio della corrispondente attività e del grado di rilevanza, per la sicurezza, di tale attività. 2 L emissione del certificato medico conformemente al capoverso 1 può essere vincolata a oneri. 3 Il certificato medico è un attestato di validità puramente nazionale. 14 Obbligo d informazione 1 Il titolare della licenza informa il medico di fiducia (AME), prima di riprendere la sua attività, in merito a: 13 RS Il doc. può essere consultato presso l UFAC in lingua inglese, oppure ordinato o sottoscritto in abbonamento nelle librerie o presso Eurocontrol ( 25
26 Navigazione aerea a. un ricovero in ospedale superiore alle 12 ore; b. un intervento chirurgico o un altro intervento invasivo; c. un assunzione regolare di medicamenti; d. la necessità di una correzione della vista; e. un peggioramento dello stato di salute che si protrae nel tempo; f. un inabilità al lavoro superiore a 20 giorni; g. una gravidanza. 2 Se l idoneità medica è messa in dubbio, il medico di fiducia (AME) trasmette le informazioni alla Sezione di medicina aeronautica (AMS) per decisione, conformemente al numero Procedura 21 Competenze La competenza dell emissione e del rinnovo di un certificato medico è retta dalle disposizioni del documento di Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers» e dall OMA Durata di validità 1 La durata di validità del certificato medico è: a. di 24 mesi, per i controllori del traffico aereo sino all età di 40 anni; b. di 12 mesi, per i controllori del traffico aereo di età superiore a 40 anni; c. di 24 mesi, per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea sino all età di 50 anni; d. di 12 mesi, per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea di età superiore a 50 anni; 2 Per l inizio della durata di validità di un certificato medico è determinante la data della visita medica. In caso di emissione di una licenza di allievo controllore o di ripresa dell attività dopo una lunga interruzione, la visita medica non può risalire a più di 45 giorni prima. 3 Se l intervallo fra la domanda di rinnovo e la data di scadenza non supera i 45 giorni, la nuova durata di validità è calcolata a partire dal giorno della scadenza vero e proprio. 15 RS
27 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea Limitazione e verifica dell idoneità medica 1 Se ha ragione di credere che lo stato di salute della persona visitata sia destinato a peggiorare, il medico di fiducia può emettere il certificato medico con una durata di validità inferiore a quella ordinaria. 2 Nei casi di cui al numero 14, l AMS può revocare la validità del certificato medico oppure ordinare una visita medica complementare. 3 In caso di dubbi fondati, l AMS può ordinare in ogni momento una verifica dell idoneità medica. 4 Può sospendere o revocare il certificato medico se lo stato di salute del titolare della licenza lo richiede. 24 Limitazione della licenza L UFAC può ordinare limitazioni della licenza a seguito di un idoneità medica ridotta. 27
28 Navigazione aerea Allegato 3 (art. 59 cpv. 4) Disposizioni transitorie per controllori dell area di traffico secondo il diritto previgente 1 Obbligo di licenza 1 Chi, nell ambito dei servizi di controllo del traffico aereo, esercita l attività di controllore di movimento al suolo (GMMA) necessita di una licenza dell UFAC. 2 Chi, conformemente al capoverso 1, intende impartire al personale la formazione operativa o esercitare la sorveglianza in posizione operativa necessita di un permesso speciale dell UFAC. 2 Iscrizioni nella licenza Nella licenza di un controllore di movimento al suolo (GMMA) sono iscritte: a. le abilitazioni: 1. per i controllori dell area di traffico e per i controllori radar dell area di traffico secondo il diritto previgente: Ground Movement Management, GMMA, 2. per i caposala secondo il diritto previgente: Supervisore, SPVR; b. le corrispondenti specializzazioni di unità (servizi secondo il diritto previgente); c. la menzione della sorveglianza in posizione operativa OJTI; d. la durata di validità delle iscrizioni di cui alle lettere a c. 3 Condizioni per l ottenimento di una licenza e delle relative iscrizioni 31 Disposizioni generali I candidati all ottenimento di una licenza di controllore di movimento al suolo devono: a. avere compiuto almeno 20 anni; b. presentare un certificato medico in corso di validità conformemente al numero 4; c. avere portato a termine la relativa formazione; 28
29 Licenze del personale dei servizi di navigazione aerea d. avere lavorato, per un periodo di tempo corrispondente alle proprie capacità, sotto la sorveglianza di un controllore di movimento al suolo abilitato; e. avere superato i relativi esami. 32 Formazione ed esami di capacità 1 I controllori di movimento al suolo possono essere istruiti soltanto in una scuola riconosciuta dall UFAC, conformemente ai cicli di formazione, alle procedure d esame e di valutazione e ai programmi di formazione riguardanti la formazione (compreso il mantenimento delle competenze). 2 Il programma di formazione deve soddisfare almeno i requisiti dell OACI ed essere stato approvato dall UFAC. 3 L UFAC delega lo svolgimento degli esami ad appositi enti. 4 I corrispondenti esaminatori devono essere nominati dall UFAC. Per essere nominati, i candidati devono essere in possesso delle capacità richieste per poter esercitare la loro attività. 5 La nomina ha una durata limitata. 6 Relativamente alla decisione d esame, entro 30 giorni dalla notifica scritta può essere richiesta all UFAC una decisione impugnabile. 33 Requisiti per l iscrizione della menzione OJTI Per l iscrizione della menzione OJTI, il richiedente deve: a. essere titolare della corrispondente abilitazione e specializzazione di unità conformemente al numero 2 lettere a e b; b. avere almeno due anni di esperienza professionale; c. avere portato a termine il relativo corso per istruttori; d. poter produrre una raccomandazione scritta del datore di lavoro. 4 Certificato medico 1 I certificati medici per i controllori dell area di traffico emessi secondo il diritto previgente conservano la loro validità fino alla scadenza ordinaria, ma non oltre il 1 ottobre Sempre che il presente allegato non disponga altrimenti, i titolari della licenza sottostanno alle norme stabilite negli articoli e nell allegato 2. 3 Per il primo rilascio o il rinnovo di un certificato medico, i titolari di una licenza con l iscrizione dell abilitazione di supervisore (SPVR) o di una licenza con l iscrizione dell abilitazione Ground Movement Management (GMMA) sottostanno ai requisiti applicabili ai controllori del traffico aereo conformemente all allegato 2. 29
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
Dettagli510.211.3 Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento del 15 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE
I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (CE) n. / DELLA COMMISSIONE
IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, Progetto REGOLAMENTO (CE) n. / DELLA COMMISSIONE del [ ] sul rilascio delle licenze e la certificazione medica dei controllori del traffico aereo
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 19 dicembre
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliDisposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti
Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (stato il 1 febbraio 2012) 68103 Assistente d ufficio
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
Dettagli414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio
DettagliPO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.
INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE
DettagliOrdinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria/ con attestato federale di capacità (AFC) del 13 novembre 2008 86911 Operatrice sociosanitaria AFC/ Operatore sociosanitario
DettagliREGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI
REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI Il progetto BLSD CRI si pone come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su persone
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliOrdinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il
Dettaglivisto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,
17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle
DettagliOrdinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS. Unione Italiana Tiro a Segno
Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS Unione Italiana Tiro a Segno Ottobre 2010 ART. 1 ORDINAMENTO Gli Istruttori dell attività Istituzionale vengono distinti secondo le seguenti
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 43906 Meccanica di macchine edili AFC/Meccanico di macchine edili AFC Baumaschinenmechanikerin
DettagliMANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliCONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1
Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliPiano di studio Animazione di corsi per adulti
Piano di studio Animazione di corsi per adulti Formazione supplementare con certificato CAS 1 Basi legali 2 2 Obiettivi di studio 2 3 Ammissione 2 3.1 Condizioni di ammissione 2 3.2 Procedura di ammissione
DettagliComunicazioni e informazioni
Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 183 A Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 58 o anno 4 giugno 2015 Sommario V Avvisi PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Ufficio europeo di selezione
Dettaglid e c r e t a : I. Disposizioni generali
5.1.8.4.4 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare (del 10 giugno 1999) La Conferenza
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
Dettagli0.363.514.1. Trattato
Traduzione 1 0.363.514.1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell ambito dei sistemi d informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili
DettagliCapo I - PARTE GENERALE
Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliOrdinanza sul collocamento in vista d adozione
Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale
Dettagli935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del 18 giugno 2015 (Stato 1 agosto 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L assemblea generale della SCA, visto
DettagliCAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2
DettagliCodice civile svizzero (Atti pubblici)
Codice civile svizzero (Atti pubblici) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il titolo finale del Codice
DettagliÈ adottato e posto n vigore Il seguente
STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE
Dettaglidella manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.
L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) 832.312.15 del 27 settembre 1999 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante
Dettaglidel 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine agricole/meccanico di macchine agricole con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.
REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"
DettagliDirettive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)
Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Valide dal 1 gennaio 2011 318.107.10 i DGA 11.10 2 Osservazioni preliminari La presente versione è una nuova edizione ed entra in vigore
DettagliOggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.
DECRETO N. 1099 /Prot. N. 22837/I-3 Div. Affari Istituzionali Sez. Pers. Doc. Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie
DettagliOrdinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) Modifica del 10 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sulle borse
Dettagli414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.83 del 18 luglio 2012 (Stato 1 gennaio 2013) 43813 Coltellinaia
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliOrdinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici
Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) 641.201.511 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l articolo 125 dell ordinanza
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 64404 Disegnatrice-metalcostruttrice AFC/ Disegnatore-metalcostruttore AFC Metallbaukonstrukteurin
DettagliComunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC
DettagliOrdinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio
DettagliLinee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti
Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW) Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP) Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP) Linee guida Accreditamento dei corsi di
DettagliAree di impatto per considerazioni da parte del cliente Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF
Regole 3 Edizione Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF 3 Edizione per
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliQuadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento
Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento Versione 2010 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 1 Indice 3 Prefazione
DettagliD. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori
D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe
Dettagli