CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANNINO, ROMANO, DRAGO, RUVOLO, PISACANE

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANNINO, ROMANO, DRAGO, RUVOLO, PISACANE Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica Presentata il 13 ottobre 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Da più parti è ormai avvertita la necessità di procedere a una significativa modifica della vigente legge elettorale al fine di superare alcune anomalie che hanno determinato una significativa alterazione della rappresentanza politica. L applicazione del meccanismo elettorale vigente per l elezione del Parlamento ha evidenziato come, a fronte di un sacrificio della corretta rappresentazione delle realtà politiche territoriali, attraverso l introduzione di una significativa soglia di sbarramento a livello nazionale, non ne sia conseguita una correzione in termini di maggiore stabilità politica della maggioranza di Governo. Al contrario, invece, la maggiore apertura delle Assemblee del Parlamento alle istanze politiche realmente collegate al territorio avrebbe consentito una migliore governance delle diverse e molteplici problematiche che quotidianamente impegnano il Governo e il Parlamento. Una migliore governance che avrebbe, altresì, garantito la possibilità di un azione più spedita dello stesso Governo, spesso impegnato in continue verifiche di tenuta della maggioranza. Pertanto, con la presente proposta di legge si è voluta eliminare la soglia di sbarramento vigente per l elezione dei membri della Camera dei deputati candidati in singole liste non coalizzate e,

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3767 contestualmente, prevedere una soglia maggiore per l attribuzione del cosiddetto «premio di maggioranza» alle sole coalizioni e non già alle singole liste. Tale opzione consente, da una parte, come già anticipato, di aggiungere una maggiore rappresentanza politico-territoriale all interno del Parlamento e, dall altra, di garantire l attribuzione del premio di maggioranza a quelle coalizioni solide che ottengano complessivamente almeno il 30 per cento dei voti validi. Per ciò che concerne il metodo di elezione dei membri del Senato della Repubblica, fermo restando l innalzamento della soglia minima per il raggiungimento del premio regionale di maggioranza alle sole coalizioni (anche in questo caso 30 per cento), la soglia di sbarramento relativa alle singole liste è stata ridotta al 3 per cento e le liste non sono state completamente eliminate in quanto, vista l ampiezza (regionale e non nazionale) del collegio, si potrebbe assistere a un eccessiva sovrarappresentanza di piccole realtà regionali. Un ulteriore punto fondamentale della presente proposta di legge è la reintroduzione del voto di preferenza. Non sfugge, invero, come l eliminazione del sistema elettorale proporzionale in esito alle riforme del 1993 in favore del collegio uninominale a turno unico, a sua volta successivamente abrogato con l introduzione del proporzionale con cosiddette «liste bloccate», abbia creato un deficit democratico di non poca rilevanza anche in considerazione delle attuali conformazione e organizzazione dei principali partiti politici nazionali. Non vi è chi non veda, infatti, come uno tra i principali motivi che hanno determinato la generale disaffezione alla politica da parte dei cittadini risulta essere proprio la mancata partecipazione degli stessi nella scelta dei propri rappresentanti in seno alle Assemblee parlamentari. Pertanto, la previsione della partecipazione del cittadino-elettorale nella scelta dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, attraverso l indicazione del voto di preferenza, risulta essere la reintroduzione di un principio fondamentale a tutela della democraticità dello Stato repubblicano.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3767 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati). 1. Il comma 2 dell articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto di preferenza per uno solo dei candidati contenuti nella stessa lista al fine di determinare l ordine dei candidati compresi nella medesima lista, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico». 2. Il comma 3 dell articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. Ogni lista, all atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l ordine di precedenza, agli effetti dell articolo 77, comma 1, numero 1-ter). La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione e, in ogni caso, non superiore agli stessi». 3. Dopo il comma 2 dell articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «2-bis. Accanto a ciascun contrassegno è tracciata una linea orizzontale per

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3767 l espressione da parte dell elettore del voto di preferenza per un solo candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni». 4. Al secondo comma, primo periodo, dell articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo la parola: «prescelta» sono aggiunte le seguenti: «, indicando altresì l eventuale preferenza per un solo candidato compreso nella medesima lista». 5. Al comma 1 dell articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: «1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi; 1-ter) determina, ai fini di cui all articolo 84, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l ordine di presentazione nella lista». 6. All articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al numero 2), le parole: «nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate» e «o la lista non collegata» sono soppresse; 2) al numero 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 30 per cento dei voti validi espressi;»; 3) al numero 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le singole liste non collegate, qualunque sia la percentuale di voti validi che

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3767 abbiano conseguito, nonché le singole liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;»; 4) al numero 5), le parole: «o la singola lista» sono soppresse; 5) il numero 6) è abrogato; 6) il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista della coalizione. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4)»; 7) al numero 9), le parole: «di cui numero 6)» sono sostituite dalle seguenti: «della coalizione»; b) al comma 2, le parole: «o la singola lista», «o singola lista» e «o della singola lista» sono soppresse;

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3767 c) al comma 5, le parole: «ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6)» sono sostituite dalle seguenti: «delle coalizioni». 7. Il comma 1 dell articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Il presidente dell Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo la graduatoria di cui all articolo 77, comma 1, numero 1-ter)». 8. Il comma 1 dell articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l ultimo degli eletti nell ordine progressivo di cui alla graduatoria determinata ai sensi dell articolo 77, comma 1, numero 1-ter)». 9. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all allegato 1 annesso alla presente legge. ART. 2. (Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14). 1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3767 legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dall articolo 1 della presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili. ART. 3. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica). 1. Dopo il comma 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «2-bis. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto di preferenza per uno solo dei candidati contenuti nella stessa lista al fine di determinare l ordine dei candidati compresi nella medesima lista, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico». 2. Il comma 4 dell articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. Ogni lista, all atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. I nomi dei candidati devono essere

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 3767 elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l ordine di precedenza, agli effetti dell articolo 16, comma 1, lettera a-bis). La lista e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione e, in ogni caso, non superiore agli stessi». 3. Dopo il comma 3 dell articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «3-bis. Accanto a ciascun contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l espressione da parte dell elettore del voto di preferenza per un solo candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni». 4. Al comma 1 dell articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e successive modificazioni, dopo la parola: «prescelta» sono aggiunte le seguenti: «, indicando altresì l eventuale preferenza per un solo candidato compreso nella medesima lista». 5. Al comma 1 dell articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi. Determina altresì, ai fini di cui all articolo 17, comma 7, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l ordine di presentazione nella lista;»; b) al numero 1) della lettera b), le parole: «il 20 per cento» e «il 3 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «il 30 per cento» e «il 2 per cento»;

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 3767 c) al numero 2) della lettera b), le parole: «l 8 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento». 6. All articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «o la singola lista» sono sostituite dalle seguenti: «tra quelle che hanno superato la soglia di cui all articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1),»; b) al comma 3, le parole: «il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 2 per cento»; c) al comma 4, le parole: «o alla singola lista» sono sostituite dalle seguenti: «tra quelle che hanno superato la soglia di cui all articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1),»; d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il presidente dell ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo la graduatoria di cui all articolo 16, comma 1, lettera a-bis)». 7. Il comma 1 dell articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l ultimo degli eletti nell ordine progressivo di cui alla graduatoria determinata ai sensi dell articolo 16, comma 1, lettera a-bis)». 8. Le tabelle A e B allegate al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modifi-

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 3767 cazioni, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all allegato 2 annesso alla presente legge. ART. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 3767 xvi legislatura disegni di legge e relazioni documenti «TABELLA A-bis». ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 9)

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 3767 xvi legislatura disegni di legge e relazioni documenti «TABELLA A-ter ESTERNA segue ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 9)».

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 3767 xvi legislatura disegni di legge e relazioni documenti «TABELLA A ALLEGATO 2 (articolo 3, comma 8)

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati 3767 xvi legislatura disegni di legge e relazioni documenti «TABELLA B ESTERNA segue ALLEGATO 2 (articolo 3, comma 8)».

15 PAGINA BIANCA

16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 3767 xvi legislatura disegni di legge e relazioni documenti 1,00 *16PDL * *16PDL *

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